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 *Codice Civile - Disposizioni di Attuazione 

 

Art. 61 


     Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano a proprietari diversi si possa
     dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio puo' essere sciolto e i comproprietari di
     ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
     Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice,
     o e' disposto dall'autorita' giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della
     quale si chiede la separazione. 

     Art. 62


     La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari
     partecipanti alcune delle cose indicate dall' art. 1117 del codice.
     Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione
     diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato
     dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.

     Art. 63


     Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puo' ottenere
     decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
     Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi
     all'anno in corso e a quello precedente.
     In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, I'amministratore, se il regolamento di
     condominio ne contiene I'autorizzazione, puo' sospendere al condominio moroso I' utilizzazione dei servizi comuni che
     sono suscettibili di godimento separato 

     Art. 64


     Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del
     codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore.
     Contro il provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla
     notificazione. 

     Art. 65


     Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro
     i partecipanti a un condominio puo' richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell' art. 80 del codice di
     procedura civile.
     II curatore speciale deve senza indugio convocare I'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della
     lite. 

     Art. 66


     L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, puo' essere
     convocata in via straordinaria dall' amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da
     almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i
     detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
     In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo' essere convocata a iniziativa di
     ciascun condomino.
     L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per
     l'adunanza. 

     Art. 67


     Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
     Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a
     un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per
     sorteggio il presidente.
     L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all' ordinaria
     amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
     Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni
     dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario. (art. 72 d.a.c.c.) 

     Art. 68


     Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) deve
     precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprieta' esclusiva ai
     singoli condomini.
     I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell' intero edificio, devono essere espresse in millesimi in
     apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
     Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti o dello stato di
     manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.) 

     Art. 69


     I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un
     solo condomino, nei seguenti casi:
     1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
     2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di
     espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei
     singoli piani o porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.) 

     Art. 70


     Per le infrazioni al regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una certa
     somma. La somma e' devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. 

     Art. 71


     Il registro indicato dal quarto comma dell' art. 1129 e del terzo comma dell'art. 1138 del codice e' tenuto presso I'
     associazione professionale (1) dei proprietari di fabbricati.
     (1) elinimata con il D.L.lg. 23/11/1944, n. 369 

     Art. 72


     I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti art. 63, 66, 67, e 69.

 


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