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- Verifica e/o revisione di contabilità condominiali Al momento non esistono norme o sentenze che impongano dei precisi criteri di redazione della contabilità condominiale. Le norme, pur essendo vaghe, impongono che la contabilità sia "intelligibile ai Condomini". Criterio decisamente "preciso" ed inconfutabile. Per "Intelligibile ai Condomini" molti Autori intendono che il Proprietario, indipendentemente dal titolo di studio e dal livello sociale, deve essere in grado di ricostruire l'esercizio contabile e le relative spese sostenute dall'Amministratore senza essere costretto a chiedere spiegazioni. Le voci di spesa, nel loro ampio spettro, posso essere riferite alle poche norme previste dal Codice Civile e successive sentenza della Suprema Corte di Cassazione. La maggior parte delle voci si addebitano per millesimi; poche voci, (art, 1123 C.C.) devono essere addebitate secondo i consumi. Vi sono voci che devono essere addebitate sono ad alcune unità immobiliari con relative percentuali (riparazione del lastricato solare o delle colonne montanti). Tra queste poche voci, se l'unità immobiliare è fornita di contatore di sottrazione, è compreso il consumo di acqua. ADDEBITO DEI CONSUMI IDRICI Per addebitare il consumo idrico è fondamentale aver effettuato la lettura del contatore di sottrazione ad inizio e fine esercizio contabile o, preferibilmente, simultaneamente all'Ente erogatore. Molti Enti prevedono il versamento di un "canone annuo" che comprende il consumo di un certo volume di acqua, il nolo del contatore di sottrazione e l'I.V.A. Superato detto volume si è in ECCEDENZA. Normalmente l'eccedenza è suddivisa in "fasce" o "scaglioni" di importo crescente.