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Aggiornato il 09-04-2000

Sicurezza lavoro Enti: Dlgs. 626/94
l'applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni 

IL DATORE DI LAVORO
La normativa individua nel datore di lavoro il principale responsabile della programmazione e della realizzazione di un sistema sicurezza adeguato all'attività dell'ente del quale dovrà rispondere davanti agli organi competenti.
La nozione di datore di lavoro nel settore pubblico, ai fini della normativa di cui sopra, è così definita (art. 2 lett. b): "per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia di gestione".
La legge fissa esattamente i criteri per la individuazione del datore di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche.

L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE
Il sistema sicurezza in quanto sistema socio-tecnico non può fare a meno della partecipazione attiva dei soggetti destinatari della norma. Non va dimenticato che l'attuale modello di sicurezza è un modello di sicurezza partecipata. 
Gli strumenti individuati dal legislatore per garantire "un maggior livello di protezione" sono: l'informazione e la formazione.
Gli obblighi di formazione e informazione sono disciplinati dagli artt. 21 e 22 D.Lgs. 626/94. 

Immediatamente dopo l’obbligo primario del datore  di lavoro di dare adeguata informazione sui rischi dell’impresa in generale, la norma detta una elencazione specifica delle informazioni da dare.

L’obbligo di formazione è disciplinato dall’art. 22 del decreto.
I destinatari di tali obblighi sono il datore di lavoro, i preposti ed i dirigenti, i quali nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze assicurano a ciascun lavoratore ....... una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni svolte dal lavoratore. 
I contenuti minimi della formazione sono  disciplinati dal Decreto 16.1.1997 e da successivi decreti.

I SERVIZI

L'Ente viene messo in grado di affrontare e risolvere le problematiche connesse alla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • Supporto di consulenza tecnica, organizzativa e legale

  • Formazione prevista dalla normativa

 

 

 

 

 

 

 











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