DLT 05/02/1997 n. 00000022 VIGENTE               

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

Decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22  (in  Gazz. Uff., 15

febbraio 1997, n. 38, s.o.). -- Attuazione delle direttive 91/156/CEE

sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e 94/62/CE sugli

imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (1) (2) (3) (4).

 

  (1)    In   luogo   di   Ministro/Ministero   del   tesoro   e   di

Ministro/Ministero  del  bilancio  e  della programmazione economica,

leggasi   Ministro/Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della

programmazione  economica,  ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art.

2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

  (2)  Tutte  le  funzioni  e i compiti svolti dal Ministro/Ministero

delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  già sostitutivo

dell'abrogato  Ministro/Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste,

sono  ora  esercitati  dalle  Regioni, direttamente o mediante delega

agli  enti  locali,  e  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e

forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).

  (3)  Con  d.lg.  31  marzo  1998,  n.  112 sono state devolute alle

regioni  e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti

alla  materia dell'inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente

mantenute allo Stato.

  (4)  Tutti  i  rinvii  al  d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso

dall'art.  68,  d.lg.  13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente

provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni

del citato d.lg. 112/1999.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

 

  (Omissis).

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                               Art. 1.

 

                        Campo d'applicazione.

 

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la gestione dei rifiuti, dei

rifiuti  pericolosi,  degli  imballaggi  e dei rifiuti di imballaggi,

fatte  salve  le disposizioni specifiche particolari o complementari,

conformi  ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di

direttive  comunitarie  che  disciplinano  la gestione di determinate

categorie di rifiuti.

  2.  Le Regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata

dal   presente  decreto  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  esso

contenute  che costituiscono principi fondamentali della legislazione

statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione (1).

  3.  Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono

norme  di  riforma  economico-sociale  nei  confronti delle Regioni a

statuto   speciale   e  delle  Province  autonome  aventi  competenza

esclusiva  in  materia,  le quali provvedono ad adeguare i rispettivi

ordinamenti  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                               Art. 2.

 

                              Finalità.

 

  1.  La  gestione  dei  rifiuti  costituisce  attività  di  pubblico

interesse   ed  è  disciplinata  dal  presente  decreto  al  fine  di

assicurare  un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci,

tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

  2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per

la   salute  dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti  o  metodi  che

potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

    a)  senza  determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per

la fauna e la flora;

    b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

    c)  senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di particolare

interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

  3.   La   gestione   dei   rifiuti   si  conforma  ai  principi  di

responsabilizzazione  e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti

nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di

beni   da   cui  originano  i  rifiuti,  nel  rispetto  dei  princìpi

dell'ordinamento nazionale e comunitario.

  4.  Per  il conseguimento delle finalità del presente decreto dello

Stato,  le  Regioni  e  gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive

competenze  e  in  conformità alle disposizioni che seguono, adottano

ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti

di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                               Art. 3.

 

              Prevenzione della produzione di rifiuti.

 

  1.  Le  autorità  competenti  adottano  ciascuna  nell'ambito delle

proprie   attribuzioni   iniziative   dirette   a  favorire,  in  via

prioritaria,  la  prevenzione e la riduzione della produzione e della

pericolosità dei rifiuti mediante:

    a)  lo  sviluppo  di tecnologie pulite, in particolare quelle che

consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

    b)  la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di

ecoaudit,   analisi  del  ciclo  di  vita  dei  prodotti,  azioni  di

informazione  e  di  sensibilizzazione  dei  consumatori,  nonché  lo

sviluppo  del  sistema  di  marchio  ecologico ai fini della corretta

valutazione  dell'impatto  di  uno  specifico  prodotto sull'ambiente

durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

    c)  la  messa  a  punto  tecnica  e  l'immissione  sul mercato di

prodotti  concepiti  in  modo  da non contribuire o da contribuire il

meno  possibile,  per  la  loro  fabbricazione, il loro uso o il loro

smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità

dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

    d)  lo  sviluppo  di  tecniche  appropriate per l'eliminazione di

sostanze   pericolose   contenute  nei  rifiuti  destinati  a  essere

recuperati o smaltiti;

    e)  la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le

capacità  e  le  competenze  tecniche in materia di prevenzione della

produzione di rifiuti;

    f)  la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati

alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità

dei rifiuti.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                               Art. 4.

 

                        Recupero dei rifiuti.

 

  1.  Ai  fini  di  una  corretta  gestione  dei  rifiuti le autorità

competenti  favoriscono  la  riduzione  dello  smaltimento finale dei

rifiuti attraverso:

    a) il reimpiego e il riciclaggio;

    b)  le  altre  forme  di  recupero per ottenere materia prima dai

rifiuti;

    c)  l'adozione  di  misure  economiche  e  la  determinazione  di

condizioni   di   appalto   che  prevedano  l'impiego  dei  materiali

recuperati  dai  rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali

medesimi;

    d)  l'utilizzazione  principale  dei  rifiuti come combustibile o

come altro mezzo per produrre energia.

  2.  Il  riutilizzo,  il  riciclaggio e il recupero di materia prima

debbono  essere  considerati preferibili rispetto alle altre forme di

recupero.

  3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di

riciclaggio  e  di  recupero  le  autorità competenti ed i produttori

promuovono  analisi  dei  cicli  di  vita  dei  prodotti, ecobilanci,

informazioni e tutte le altre iniziative utili.

  4.   Le  autorità  competenti  promuovono  e  stipulano  accordi  e

contratti  di  programma con i soggetti economici interessati al fine

di  favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti,

con  particolare  riferimento  al  reimpiego  di  materie  prime e di

prodotti  ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di

stabilire  agevolazioni  in materia di adempimenti amministrativi nel

rispetto  delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici

(1).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                               Art. 5.

 

                      Smaltimento dei rifiuti.

 

  1.  Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni

di  sicurezza  e  costituisce  la  fase  residuale della gestione dei

rifiuti.

  2.  I  rifiuti  da avviare allo smaltimento finale devono essere il

più  possibile  ridotti  potenziando  la prevenzione e le attività di

riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

  3.  Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete

integrata  ed  adeguata  di  impianti di smaltimento, che tenga conto

delle tecnologie più perfezionate a disposizione che comportino costi

eccessivi, al fine di:

    a)  realizzare  l'autosufficienza  nello  smaltimento dei rifiuti

urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

    b)  permettere  lo  smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti

appropriati  più  vicini  al  fine di ridurre i movimenti dei rifiuti

stessi,  tenendo  conto  del contesto geografico o della necessità di

impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

    c)  utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un

alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

  4.  A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di

nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il

relativo   processo   di   combustione  è  accompagnato  da  recupero

energetico   con  una  quota  minima  di  trasformazione  del  potere

calorifico  dei  rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale,

stabilita con apposite norme tecniche.

  5.  Dal    gennaio  1999  è vietato smaltire i rifiuti urbani non

pericolosi  in  regioni  diverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono

prodotti,   fatti   salvi  gli  accordi  regionali  o  internazionali

esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.

Eventuali  nuovi  accordi  regionali  potranno  essere promossi nelle

forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli aspetti

territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli

ottimali di utenza servita lo richiedano.

  6.  Dal 1° gennaio 2000 (1) è consentito smaltire in discarica solo

i  rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche

ed  i  rifiuti  che  residuano  dalle  operazioni  di riciclaggio, di

recupero  e  di  smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di

cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di

tempo  determinati  il  Presidente  della  regione,  d'intesa  con il

Ministro  dell'ambiente,  può autorizzare lo smaltimento in discarica

nel  rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti

in materia.

  6-bis.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma  6  deve  indicare  i

presupposti  della  deroga  e gli interventi previsti per superare la

situazione  di  necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni,

alla  tipologia  e  alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica,

alle  iniziative  ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonché alle

eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini dell'acquisizione

dell'intesa  il  Ministro  dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni

dal  ricevimento del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale

termine l'intesa si intende acquisita (2).

 

  (1)  Termine  prorogato  sino  alla  data  di entrata in vigore del

provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio

del  26 aprile 1999, e in ogni caso non oltre il 16 luglio 2001 (art.

1,  d.l.  30  dicembre 1999, n. 500, conv. in l. 25 febbraio 2000, n.

33).

  (2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                               Art. 6.

 

                            Definizioni.

 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a)  rifiuto:  qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che rientra nelle

categorie  riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o

abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

    b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o

la  persona  che  ha  effettuato  operazioni  di  pretrattamento o di

miscuglio  o  altre  operazioni  che  hanno  mutato  la  natura  o la

composizione dei rifiuti;

    c)  detentore:  il  produttore  dei rifiuti o la persona fisica o

giuridica che li detiene;

    d)  gestione:  la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo

smaltimento  dei  rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni

nonché  il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento

dopo la chiusura;

    e)   raccolta:   l'operazione   di  prelievo,  di  cernita  e  di

raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

    f)  raccolta  differenziata:  la  raccolta idonea a raggruppare i

rifiuti  urbani  in  frazioni  merceologiche  omogenee,  compresa  la

frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al

recupero di materia prima;

    g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;

    h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;

    i)  luogo  di  produzione  dei  rifiuti:  uno  o  più  edifici  o

stabilimenti  o  siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno

di  un'area  delimitata  in cui si svolgono le attività di produzione

dalle quali originano i rifiuti;

    l)  stoccaggio:  le  attività  di  smaltimento  consentiti  nelle

operazioni  di  deposito  preliminare  di rifiuti di cui al punto D15

dell'allegato  B  nonché  le  attività  di recupero consistenti nelle

operazioni  di  messa  in  riserva  di  materiali di cui al punto R13

dell'allegato C;

    m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,

prima  della  raccolta,  nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti

condizioni:

      1)     i    rifiuti    depositati    non    devono    contenere

policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani,

policlorodibenzofenoli   in   quantità   superiore   a   2,5  ppm 

policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

      2)  i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle

operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale

indipendentemente  dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa,

quando  il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i

10  metri  cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un

anno  se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri

cubi  nell'anno  o  se, indipendentemente dalle quantità, il deposito

temporaneo  è  effettuato  in  stabilimenti  localizzati  nelle isole

minori (1);

      3)  i  rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati

alle  operazioni  di  recupero  o  di  smaltimento con cadenza almeno

trimestrale  indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in

alternativa,  quando  il  quantitativo  di  rifiuti non pericolosi in

deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito

temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non

supera  i  20  metri  cubi  nell'anno  o  se, indipendentemente dalle

quantità,   il  deposito  temporaneo  è  effettuato  in  stabilimenti

localizzati nelle isole minori (1);

      4)  il  deposito  temporaneo  deve  essere  effettuato per tipi

omogenei  e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i

rifiuti  pericolosi,  nel  rispetto  delle  norme che disciplinano il

deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

      5)   devono   essere   rispettate  le  norme  che  disciplinano

l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

      6) (Omissis) (2);

    n)  bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante

e  di  quanto  dalla  stessa  contaminato  fino al raggiungimento dei

valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

    o)  messa  in  sicurezza: ogni intervento per il contenimento e/o

isolamento  definitivo  della  fonte inquinante rispetto alle matrici

ambientali circostanti;

    p)  combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti

urbani   mediante   trattamento  finalizzato  all'eliminazione  delle

sostanze  pericolose  per  la  combustione  e a garantire un adeguato

potere  calorico  e  che  possieda  caratteristiche  specificate  con

apposite norme tecniche;

    q)  compost  da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della

frazione  organica  dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme

tecniche  finalizzate  a definirne contenuti e usi compatibili con la

tutela  ambientale  e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi

di qualità.

 

  (1)  Numero  così sostituito dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2) Numero abrogato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                               Art. 7.

 

                          Classificazione.

 

  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente decreto i rifiuti sono

classificati,   secondo   l'origine,  in  rifiuti  urbani  e  rifiuti

speciali,  e,  secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti

pericolosi e rifiuti non pericolosi.

  2. Sono rifiuti urbani:

    a)  i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali

e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

    b)  i  rifiuti  non  pericolosi  provenienti  da  locali e luoghi

adibiti  ad  usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati

ai  rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21,

comma 2, lettera g);

    c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

    d)  i  rifiuti  di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle

strade  ed  aree  pubbliche  o  sulle strade ed aree private comunque

soggette  ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle

rive dei corsi d'acqua;

    e)  i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,

parchi ed aree cimiteriali;

    f)  i  rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché

gli  altri  rifiuti  provenienti  da  attività cimiteriale diversi da

quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

  3. Sono rifiuti speciali:

    a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

    b)   i   rifiuti   derivanti   dalle   attività  di  demolizione,

costruzione,  nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività

di scavo;

    c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

    d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

    e) i rifiuti da attività commerciali;

    f) i rifiuti da attività di servizio;

    g)  i  rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento

di  rifiuti,  i  fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione e da altri

trattamenti  delle  acque e dalla depurazione delle acque reflue e da

abbattimento di fumi;

    h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

    i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;

    l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

  4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di

cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I (1).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                               Art. 8.

 

                             Esclusioni.

 

  1.  Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli

effluenti   gassosi   emessi   nell'atmosfera,   nonché,   in  quanto

disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

    a) i rifiuti radioattivi;

    b)  i  rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal

trattamento,  dall'ammasso  di  risorse minerali o dallo sfruttamento

delle cave;

    c)  le  carogne  e  i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e

altre  sostanze  naturali  non  pericolose  utilizzate  nell'attività

agricola   ed   in   particolare   i  materiali  litoidi  o  vegetali

riutilizzati  nelle  normali  pratiche  agricole  e di conduzione dei

fondi  rustici  e  le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia

dei prodotti vegetali eduli (1);

    d) (Omissis) (2);

    e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

    f) i materiali esplosivi in disuso.

  1-bis.  Non  sono  in  ogni  caso  assimilabili ai rifiuti urbani i

rifiuti  derivanti  dalle  lavorazioni  di minerali e di materiali da

cava (3).

  2. (Omissis) (4).

  3. (Omissis) (4).

  4. (Omissis) (4).

 

  (1)  Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2) Lettera abrogata dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (3) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

  (4) Comma abrogato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                               Art. 9.

 

           Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

 

  1.  é  vietato  miscelare  categorie  diverse di rifiuti pericolosi

ovvero  rifiuti  pericolosi  di  cui  all'allegato  G con rifiuti non

pericolosi (1).

  2.  In  deroga  al  divieto  di  cui al comma 1, la miscelazione di

rifiuti   pericolosi  tra  loro  o  con  altri  rifiuti,  sostanze  o

materiali,  può  essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora

siano  rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al

fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

  3.  Fatta  salva  l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo

51,  comma  5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a

procedere  a  proprie  spese  alla  separazione dei rifiuti miscelati

qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare

le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                              Art. 10.

 

                Oneri dei produttori e dei detentori.

 

  1.  Gli  oneri  relativi alle attività di smaltimento sono a carico

del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o

ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B

al  presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei

rifiuti.

  2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con

le seguenti priorità:

    a) autosmaltimento dei rifiuti;

    b)  conferimento  dei  rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle

disposizioni vigenti;

    c)  conferimento  dei  rifiuti  ai  soggetti  che  gestiscono  il

servizio  pubblico  di  raccolta  dei rifiuti urbani, con i quali sia

stata stipulata apposita convenzione;

    d)   esportazione   dei   rifiuti   con   le   modalità  previste

dall'articolo 16 del presente decreto.

  3.  La  responsabilità  del  detentore  per  il corretto recupero o

smaltimento dei rifiuti è esclusa:

    a)  in  caso  di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di

raccolta;

    b)  in  caso  di  conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati

alle  attività  di  recupero  o  di  smaltimento, a condizione che il

detentore  abbia  ricevuto  il  formulario  di  cui  all'articolo  15

controfirmato  e  datato  in  arrivo  dal destinatario entro tre mesi

dalla  data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla

scadenza  del  predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione

alla  provincia  della  mancata  ricezione  del  formulario.  Per  le

spedizioni  transfrontaliere  di rifiuti tale termine è elevato a sei

mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione (1).

 

  (1)  Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                              Art. 11.

 

                        Catasto dei rifiuti.

 

  1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del

presente  decreto,  il  ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza

permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province

autonome  di  Trento  e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23

agosto   1988,   n.   400,   provvede   con   proprio   decreto  alla

riorganizzazione   del   Catasto   di   rifiuti  istituita  ai  sensi

dell'articolo   3   del  decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397,

convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e

successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo

completo   e   costantemente   aggiornato,   anche   ai   fini  della

pianificazione  delle  connesse  attività di gestione, sulla base del

sistema  di  raccolta  dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di

cui  alla  legge  25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura

prevista  dal  Catalogo  europeo  dei rifiuti istituito con decisione

della  Commissione  delle  Comunità  europee  del  20  dicembre 1993,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 5 del 7

gennaio 1994.

  2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in

Roma  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente

(Anpa)  e  in  sezioni  regionali o delle province autonome presso le

corrispondenti  Agenzie  regionali  e  delle Province autonome per la

protezione  dell'ambiente (Arpa) e, ove tali Agenzie non siano ancora

costituite, presso la Regione (1).

  3.  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e

di  trasporto  di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari

di  rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento

dei  rifiuti,  nonché  le  imprese  e  gli enti che producono rifiuti

pericolosi  e  le  imprese  e  gli  enti  che  producono  rifiuti non

pericolosi  di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono

tenuti  a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge

25  gennaio  1994, n. 70 le quantità e le caratteristiche qualitative

dei  rifiuti  oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale

obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice

civile  con  un  volume di affari annuo non superiore a lire quindici

milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i

piccoli  imprenditori  artigiani  di cui all'articolo 2083 del codice

civile  che  non  hanno  più  di  tre  dipendenti.  Nel caso in cui i

produttori di rifiuti conferiscono i medesimi al Servizio pubblico di

raccolta,  la  comunicazione  è  effettuata  dal gestore del servizio

limitatamente alla quantità conferita (2).

  4.  I  comuni  o  loro  Consorzi  o comunità montane ovvero aziende

speciali  con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati

comunicano  annualmente  secondo  le modalità previste dalla legge 25

gennaio  1994,  n.  70  le  seguenti  informazioni  relative all'anno

precedente:

    a)   la   quantità   dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel  proprio

territorio;

    b)  i  soggetti  che  hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,

specificando  le  operazioni  svolte,  le tipologie e la quantità dei

rifiuti gestiti da ciascuno;

    c)  i  costi  di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario

degli  investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i

proventi della tariffa di cui all'articolo 49;

    d) i dati relativi alla raccolta differenziata.

  5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del

Catasto  provvedono  all'elaborazione  dei  dati  ed  alla successiva

trasmissione  alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento,

ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70,

delle  informazioni  di  cui  ai  commi 3 e 4. L'Anpa elabora i dati,

evidenziando  le  tipologie  e  le  quantità  dei  rifiuti  prodotti,

raccolti,  trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di

smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la pubblicità.

  6.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad

applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

  7.  La  riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve

comportare  oneri  ulteriori e aggiuntivi per il bilancio dello Stato

(3).

 

  (1) L'ANPA è stata soppressa dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n.

300  ed  i  suoi  compiti  trasferiti  all'Agenzia  per la protezione

dell'ambiente e per i servizi tecnici.

  (2)  Comma,  da  ultimo, così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre

1998, n. 426.

  (3) Vedi d.m. 4 agosto 1998, n. 372.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                              Art. 12.

 

                    Registro di carico e scarico.

 

  1.  I  soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di

tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati

dall'Ufficio  del  registro,  su  cui devono annotare le informazioni

sulle  caratteristiche  qualitative  e  quantitative  dei rifiuti, da

utilizzare  ai  fini  della  comunicazione  annuale  al  Catasto.  Le

annotazioni devono essere effettuate:

    a)  per  i produttori almeno entro una settimana dalla produzione

del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

    b)  per  i  soggetti  che  effettuano  la raccolta e il trasporto

almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

    c)  per  i  commercianti  e  gli  intermediari  almeno  entro una

settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

    d)  per  i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di

smaltimento  entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti

(1).

  2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle imprese che

svolgono  attività  di  smaltimento  e  di  recupero di rifiuti deve,

inoltre, contenere:

    a)  l'origine,  la quantità, le caratteristiche e la destinazione

specifica dei rifiuti;

    b)  la  data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di

trasporto utilizzato;

    c) il metodo di trattamento impiegato.

  3.  I  registri  sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di

stoccaggio,  di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la

sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e

presso  la  sede  dei  commercianti  e degli intermediari. I registri

integrati  con  i  formulari  relativi  al trasporto dei rifiuti sono

conservati  per  cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad

eccezione  dei  registri  relativi alle operazioni di smaltimento dei

rifiuti   in   discarica,   che  devono  essere  conservati  a  tempo

indeterminato  ed  al  termine dell'attività devono essere consegnati

all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (1).

  3-bis.  I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti

dalle  attività  di  manutenzione  delle  reti e delle utenze diffuse

svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o

esclusivi  ai  sensi  della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto

legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  che installano e gestiscono,

direttamente   o   mediante   appaltatori,   reti   ed  impianti  per

l'erogazione  di  forniture  e servizi di interesse pubblico, possono

essere  tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta,

presso   le  sedi  di  coordinamento  organizzativo  o  altro  centro

equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima (2).

  4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5

tonnellate  di  rifiuti  non  pericolosi ed una tonnellata di rifiuti

pericolosi,  possono  adempiere all'obbligo della tenuta dei registri

di  carico  e  scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di

categoria  interessate  o  loro  società di servizi che provvedono ad

annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la

sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (1).

  5.  Le  informazioni  contenute nel registro sono rese in qualunque

momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

  6.  In  attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro

di  carico  e  scarico e degli eventuali documenti sostitutivi nonché

delle  modalità  di  tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le

disposizioni  vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta

dei registri (1).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                              Art. 13.

 

                  Ordinanze contingibili e urgenti.

 

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  vigenti in

materia  di  tutela  ambientale,  sanitaria  e di pubblica sicurezza,

qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità

di  tutela  della  salute  pubblica  e  dell'ambiente, e non si possa

altrimenti  provvedere,  il  presidente  della  Giunta regionale o il

presidente  della  Provincia  ovvero  il  sindaco  possono  emettere,

nell'ambito  delle  rispettive  competenze, ordinanze contingibili ed

urgenti  per  consentire  il  ricorso  temporaneo a speciali forme di

gestione  dei  rifiuti,  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti,

garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette   ordinanze  sono  comunicate  al  Ministro  dell'ambiente,  al

Ministro  della sanità e al presidente della regione entro tre giorni

dall'emissione  ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei

mesi (1).

  2.  Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al

comma  1,  il presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le

iniziative  necessarie  per  garantire  la raccolta differenziata, il

riutilizzo,  il  riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di

inutile  decorso  del  termine e di accertata inattività, il Ministro

dell'ambiente   diffida   il  Presidente  della  giunta  regionale  a

provvedere  entro  un  congruo  termine,  e  in  caso  di protrazione

dell'inerzia  può  adottare  in  via  sostitutiva tutte le iniziative

necessarie ai predetti fini.

  3.  Le  ordinanze  di  cui  al  comma  1 indicano le norme a cui si

intende  derogare  e  sono  adottate su parere degli organi tecnici o

tecnico-sanitari  locali,  che lo esprimono con specifico riferimento

alle conseguenze ambientali.

  4.  Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per

più   di  due  volte.  Qualora  ricorrano  comprovate  necessità,  il

Presidente  della  regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può

adottare,  sulla  base di specifiche prescrizioni le ordinanze di cui

al comma 1 anche oltre i predetti termini.

  5.  Le  ordinanze  di  cui  al  comma  1  che consentono il ricorso

temporaneo  a  speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono

comunicate  dal  Ministro  dell'ambiente alla Commissione dell'Unione

Europea.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                              Art. 14.

 

                        Divieto di abbandono.

 

  1.  L'abbandono  e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e

nel suolo sono vietati.

  2.  é  altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere,

allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

  3.  Fatta  salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli

51  e  52,  chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a

procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei

rifiuti  ed  al  ripristino  dello  stato dei luoghi in solido con il

proprietario  e  con  i  titolari  di  diritti  reali  o personali di

godimento  sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo

di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal

fine  necessarie  e il termine entro cui provvedere, decorso il quale

procede  all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero

delle somme anticipate.

  4.  Qualora  la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1

sia   imputabile   ad  amministratori  o  rappresentanti  di  persona

giuridica,  ai  sensi  e  per  gli effetti del comma 3 sono tenuti in

solido  la  persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti

della persona stessa.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                              Art. 15.

 

                       Trasporto dei rifiuti.

 

  1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono

accompagnati  da  un  formulario  di identificazione dal quale devono

risultare, in particolare, i seguenti dati:

    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

    b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

    c) impianto di destinazione;

    d) data e percorso dell'istradamento;

    e) nome ed indirizzo del destinatario (1).

  2.  Il  formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere

redatto  in  quattro  esemplari,  compilato,  datato  e  firmato  dal

detentore  dei  rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia

del  formulario  deve  rimanere  presso il detentore, e le altre tre,

controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una

dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne

una  al  detentore.  Le copie del formulario devono essere conservate

per cinque anni.

  3.  Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono

essere  imballati  ed etichettati in conformità alle norme vigenti in

materia.

  4.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto

di  rifiuti  urbani  effettuato dal soggetto che gestisce il servizio

pubblico    ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di

trenta  chilogrammi  al giorno o di trenta litri al giorno effettuati

dal produttore dei rifiuti stessi (2).

  5.  Il  modello uniforme di formulario di identificazione di cui al

comma  1  è  adottato  entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

  5-bis.  I  formulari  di  identificazione  di cui al comma 1 devono

essere  numerati  e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere

di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura, e devono essere

annotati  sul  registro  IVA-acquisti.  La  vidimazione  dei predetti

formulari  di  identificazione  è  gratuita e non è soggetta ad alcun

diritto o imposizione tributaria (3) (4).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

  (3) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (4) Vedi il d.m. 1° aprile 1998, n. 145.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                              Art. 16.

 

                    Spedizioni transfrontaliere.

 

  1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal

regolamento  CEE  n.  259/93  del  Consiglio  del 1° febbraio 1993, e

successive modifiche e integrazioni.

  2.  Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE

n.  259/93,  gli  accordi  in  vigore  tra  lo  Stato della Città del

Vaticano,  la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Alle

importazioni  di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo

Stato  della  Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non

si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento

CEE n. 259/93.

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri

dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, della sanità, del

tesoro  e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme

del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:

    a)  i  criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie

finanziarie  da  prestare  per  le  spedizioni  dei  rifiuti,  di cui

all'articolo 27 del regolamento;

    b)  le  spese  amministrative  poste a carico dei notificatori ai

sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;

    c)  le  specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti

negli Stati di cui al comma 2.

  4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:

    a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le

Regioni e le Province autonome;

    b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;

    c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.

  5.  Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di

cui  all'articolo  38  del  regolamento  CEE  n.  259/93 al Ministero

dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione

Europea.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo I

                          PRINCIPI GENERALI

 

 

                              Art. 17.

 

        Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

 

  1.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente

decreto  il Ministro dell'ambiente avvalendosi dell'Agenzia nazionale

per  la  protezione  dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri

dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e della sanità,

sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce (1):

    a)  i  limiti  di  accettabilità  della contaminazione dei suoli,

delle  acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla

specifica destinazione d'uso dei siti;

    b)  le  procedure  di riferimento per il prelievo e l'analisi dei

campioni;

    c)  i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica del

ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei

progetti di bonifica.

    c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere

che  facciano  ricorso  a  batteri,  a  ceppi  batterici  mutanti,  a

stimolanti  di  batteri  naturalmente  presenti  nel suolo al fine di

evitare  i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere

(2).

  1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16

maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio

1989,  sono  estesi  alle  aree  interne  ai  luoghi  di  produzione,

raccolta,  smaltimento  e  recupero  dei rifiuti, in particolare agli

impianti  a  rischio  di  incidente  rilevante  di cui al decreto del

Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988, n. 175, e successive

modificazioni.   Il  Ministro  dell'ambiente  dispone,  eventualmente

attraverso   accordi  di  programma  con  gli  enti  provvisti  delle

tecnologie  di  rilevazione  più avanzate, la mappatura nazionale dei

siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni (3).

  2.  Chiunque  cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento

dei  limiti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a), ovvero determini un

pericolo  concreto  ed  attuale di superamento dei limiti medesimi, è

tenuto  a  procedere  a  proprie  spese  agli  interventi di messa in

sicurezza,   di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale  delle  aree

inquinate   e   degli  impianti  dai  quali  deriva  il  pericolo  di

inquinamento. A tal fine:

    a)  deve  essere  data,  entro  48  ore, notifica al Comune, alla

Provincia  e  alla  Regione  territorialmente competenti, nonché agli

organi  di  controllo  sanitario  e  ambientale,  della situazione di

inquinamento  ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento

del sito (4);

    b)  entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla

lettera a), deve essere data comunicazione al Comune e alla Provincia

ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa

in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento

o  di  pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il

rischio sanitario ed ambientale;

    c)   entro   trenta   giorni   dall'evento   che  ha  determinato

l'inquinamento   ovvero  dalla  individuazione  della  situazione  di

pericolo,  deve  essere  presentato  al  Comune  ed  alla  Regione il

progetto di bonifica delle aree inquinate.

  3.  I  soggetti  e  gli  organi  pubblici  che nell'esercizio delle

proprie  funzioni  istituzionali individuano siti nei quali i livelli

di   inquinamento   sono  superiori  ai  limiti  previsti,  ne  danno

comunicazione    al    Comune,    che    diffida    il   responsabile

dell'inquinamento  a  provvedere  ai  sensi  del comma 2, nonché alla

provincia ed alla Regione.

  4.  Il  Comune  approva  il  progetto ed autorizza la realizzazione

degli   interventi  previsti  entro  novanta  giorni  dalla  data  di

presentazione  del  progetto  medesimo  e  ne    comunicazione alla

Regione.   L'autorizzazione   indica   le   eventuali   modifiche  ed

integrazioni  del  progetto  presentato,  ne  fissa  i  tempi,  anche

intermedi,  di  esecuzione,  e stabilisce le garanzie finanziarie che

devono  essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e

l'esercizio   degli   impianti  previsti  dal  progetto  di  bonifica

medesimo.  Se  l'intervento  di  bonifica  e  di  messa  in sicurezza

riguarda  un'area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e

gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

  5.  Entro  sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto

di  bonifica  la Regione può richiedere al Comune che siano apportate

modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al

progetto di bonifica.

  6.   Qualora   la   destinazione  d'uso  prevista  dagli  strumenti

urbanistici  in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità

di  contaminazione  che  non  possono  essere  raggiunti  neppure con

l'applicazione   delle   migliori   tecnologie  disponibili  a  costi

sopportabili,  l'autorizzazione  di  cui  al  comma 4 può prescrivere

l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti

dall'inquinamento   residuo,  da  attuarsi  in  via  prioritaria  con

l'impiego  di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni

temporanee  o  permanenti  all'utilizzo dell'area bonificata rispetto

alle   previsioni   degli   strumenti   urbanistici  vigenti,  ovvero

particolari   modalità   per   l'utilizzo  dell'area  medesima.  Tali

prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli strumenti

urbanistici e dei piani territoriali.

  6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere

assistiti,   sulla  base  di  apposita  disposizione  legislativa  di

finanziamento,  da contributo pubblico entro il limite massimo del 50

per   cento   delle  relative  spese  qualora  sussistano  preminenti

interessi  pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria

e  ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si

applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 (5).

  7.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  costituisce  variante

urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e

di  indifferibilità  dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le

autorizzazioni,  le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta,

i  pareri  e  gli  assensi previsti dalla legislazione vigente per la

realizzazione  e  l'esercizio  degli  impianti  e  delle attrezzature

necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

  8.  Il  completamento degli interventi previsti dai progetti di cui

al  comma  2,  lettera  c),  è  attestato  da apposita certificazione

rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

  9.   Qualora   i  responsabili  non  provvedano  ovvero  non  siano

individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di

ripristino   ambientale   sono   realizzati   d'ufficio   dal  Comune

territorialmente   competente  e,  ove  questo  non  provveda,  dalla

Regione,  che  si  avvale  anche  di  altri enti pubblici. Al fine di

anticipare  le  somme  per  i  predetti interventi le Regioni possono

istituire  appositi  fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di

bilancio (6).

  10.  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di  bonifica  e di

ripristino  ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate

di  cui  ai  commi  2  e  3.  L'onere  reale deve essere indicato nel

certificato  di  destinazione  urbanistica ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 18, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

  11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il

ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono

assistite  da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice

civile.  Detto  privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei

diritti  acquistati  dai  terzi sull'immobile. Le predette spese sono

altresì assistite da privilegio generale mobiliare (7).

  12.  Le  Regioni  predispongono  sulla  base  delle  notifiche  dei

soggetti  interessati  ovvero  degli  accertamenti  degli  organi  di

controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

    a)  gli  ambiti  interessati,  la caratterizzazione ed il livello

degli inquinanti presenti;

    b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

    c)  gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione

d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

    d) la stima degli oneri finanziari.

  13.  Nel  caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area

comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione

più  restrittivi,  l'interessato  deve  procedere  a proprie spese ai

necessari  interventi  di bonifica sulla base di un apposito progetto

che  è  approvato  dal  Comune  ai  sensi  di  cui  ai  commi  4 e 6.

L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai

sensi del comma 8.

  13-bis.  Le  procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di

bonifica   e  di  ripristino  ambientale  disciplinate  dal  presente

articolo  possono  essere  comunque  utilizzate  ad  iniziativa degli

interessati (3).

  14.  I  progetti  relativi  ad  interventi di bonifica di interesse

nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai

sensi  e per gli effetti delle disposizioni che precedono con decreto

del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria,

del  commercio  e  dell'artigianato  e  della sanità, d'intesa con la

Regione   territorialmente  competente.  L'approvazione  produce  gli

effetti  di  cui  al  comma  7  e,  con  esclusione degli impianti di

incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per

legge,  la  pronuncia  di  valutazione  di  impatto  ambientale degli

impianti  da  realizzare  nel  sito  inquinato  per gli interventi di

bonifica (6).

  15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed

i  progetti  di  cui  al  comma  14  relativi  ad aree destinate alla

produzione  agricole  e all'allevamento sono definiti ed approvati di

concerto  con  il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e

forestali.

  15-bis.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro

dell'università  e  della  ricerca scientifica e tecnologica e con il

Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, emana un

decreto   recante   indicazioni   ed   informazioni  per  le  imprese

industriali,  consorzi  di imprese, cooperative, consorzi tra imprese

industriali  ed  artigiane  che  intendano  accedere  a  incentivi  e

finanziamenti  per  la  ricerca  e lo sviluppo di nuove tecnologie di

bonifica previsti dalla vigente legislazione (8).

  15-ter.  Il  Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,

rispettivamente,  la lista di priorità nazionale e regionale dei siti

contaminati da bonificare (8) (9).

 

  (1) Alinea così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

L'ANPA  è  stata soppressa dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300

ed   i   suoi   compiti  trasferiti  all'Agenzia  per  la  protezione

dell'ambiente e per i servizi tecnici.

  (2) Lettera aggiunta dall'art. 2, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (3) Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (4)  Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389. Nel

caso  di  cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di

messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino  ambientale  ovvero di

alienazione  entro  dieci  anni  dall'effettuazione  degli  stessi in

assenza  di  cambio di destinazione, il contributo di cui al presente

comma,  è  restituito  allo  Stato  in misura adeguata all'aumento di

valore  conseguito  dall'area  al momento del cambio di destinazione,

ovvero  della  sua  cessione,  rispetto  a  quello dell'intervento di

bonifica  e  ripristino  ambientale  (art.  1, l. 9 dicembre 1998, n.

426).

  (5)  Lettera così modificata dall'art. 2, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (6)  Comma  così  modificato dall'art. 2, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (7) Comma così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

  (8) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

  (9) Vedi d.m. 25 ottobre 1999, n. 471.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo II

                              COMPETENZE

 

 

                              Art. 18.

 

                       Competenze dello Stato.

 

  1. Spettano allo Stato:

    a)   le   funzioni   di   indirizzo  e  coordinamento  necessarie

all'attuazione   del   presente   decreto   da   adottare   ai  sensi

dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

    b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la

gestione integrata dei rifiuti nonché l'individuazione dei fabbisogni

per  lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurre la

movimentazione;

    c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire

e  limitare  anche mediante il ricordo a forme di deposito cauzionale

sui  beni  immessi  al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per

ridurre la pericolosità degli stessi;

    d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti

con  più  elevato  impatto  ambientale,  che  presentano  le maggiori

difficoltà  di  smaltimento o particolari possibilità di recupero sia

per  le  sostanze  impiegate  nei  prodotti  base sia per la quantità

complessiva dei rifiuti medesimi;

    e)  la  definizione  dei  piani  di  settore per la riduzione, il

riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

    f)   l'indicazione   delle   misure   atte   ad  incoraggiare  la

razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei

rifiuti;

    g)  l'individuazione  delle  iniziative  e  delle  azioni,  anche

economiche,  per  favorire  il  riciclaggio ed il recupero di materia

prima  dai  rifiuti,  nonché  per promuovere il mercato dei materiali

recuperati  dai  rifiuti  ed  il loro impiego da parte della Pubblica

amministrazione e dei soggetti economici;

    h)  l'individuazione  degli  obiettivi  di qualità dei servizi di

gestione dei rifiuti;

    i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei

piani  regionali di cui all'articolo 22 ed il coordinamento dei piani

stessi;

    l)    l'indicazione    dei   criteri   generali   relativi   alle

caratteristiche  delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione degli

impianti di smaltimento dei rifiuti;

    m)  l'indicazione  dei  criteri  generali  per l'organizzazione e

l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

    n)  la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti

inquinati,  nonché  la determinazione dei criteri per individuare gli

interventi  di  bonifica  che,  in  relazione al rilievo dell'impatto

sull'ambiente  connesso  all'estensione  dell'area  interessata, alla

quantità   e   pericolosità   degli  inquinanti  presenti,  rivestono

interesse nazionale (2).

  2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

    a)  l'adozione  delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti,

dei  rifiuti  pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché

delle  norme  e  delle  condizioni per l'applicazione delle procedure

semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

    b)  la  determinazione e la disciplina delle attività di recupero

dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

    c)   la  determinazione  dei  limiti  di  accettabilità  e  delle

caratteristiche  chimiche,  fisiche  e  biologiche di talune sostanze

contenute  nei  rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli

stessi;

    d) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi

per  l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei

rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

    e)  la  definizione del modello e dei contenuti del formulario di

identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;

    f)  la  definizione  dei metodi, delle procedure e degli standard

per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

    g)  la  determinazione  dei requisiti soggettivi e delle capacità

tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei

rifiuti;

    h)  la  riorganizzazione  e  la  tenuta del Catasto nazionale dei

rifiuti;

    i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione

del formulario di cui all'articolo 15;

    l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate

ragioni  tecniche,  ambientali  ed economiche possono essere smaltiti

direttamente in discarica;

    m)  l'adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cui

all'articolo  12  e  la  definizione  delle  modalità di tenuta dello

stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi

del registro stesso;

    n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;

    o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;

    p)  l'adozione  delle  norme  tecniche,  delle  modalità  e delle

condizioni  di  utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,

con    particolare    riferimento    all'utilizzo   agronomico   come

fertilizzante,  ai  sensi  della  legge  19  ottobre  1984,  n. 748 e

successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto

mediante  compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con

raccolta differenziata;

    p-bis)  l'autorizzazione  allo smaltimento di rifiuti nelle acque

marine   in   conformità  alle  disposizioni  stabilite  dalle  norme

comunitarie  e  dalle  convenzioni internazionali vigenti in materia;

tale  autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito

il  Ministro  delle  politiche  agricole,  su  proposta dell'autorità

marittima  nella  cui zona di competenza si trova il porto più vicino

al  luogo  dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova

il  porto  da  cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire

(3).

  3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le

funzioni  di  cui  al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23

agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro dell'ambiente di

concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e

dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per

i  rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano.

  4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le

norme  regolamentari  e  tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai

sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente di concerto con i Ministri

dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  e  della  sanità,

nonché,  quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il

trasporto  dei  rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri

delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali e dei trasporti e

della navigazione.

 

  (1)  Lettera così sostituita dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2)  Lettera così modificata dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (3) Lettera aggiunta dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo II

                              COMPETENZE

 

 

                              Art. 19.

 

                      Competenze delle Regioni.

 

  1.  Sono  di  competenza  delle  Regioni, nel rispetto dei princìpi

previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

    a)  la  predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le

Province  ed i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di

cui all'articolo 22;

    b)  la  regolamentazione  delle attività di gestione dei rifiuti,

ivi  compresa  la  raccolta  differenziata  di  rifiuti urbani, anche

pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti

di  provenienza  alimentare,  degli  scarti  di  prodotti  vegetali e

animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per

la bonifica di aree inquinate;

    d)  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione

dei  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione alle modifiche

degli impianti esistenti;

    e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento

e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

    f)  le  attività  in  materia  di spedizioni transfrontaliere dei

rifiuti  che  il  Regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità

competenti di spedizione e di destinazione;

    g)  la  delimitazione  in  deroga  all'ambito  provinciale, degli

ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

    h)  le  linee  guida  ed  i  criteri  per  la predisposizione dei

progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione

delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

    i)  la  promozione  della  gestione integrata dei rifiuti, intesa

come  il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo,

il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

    l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e

al recupero degli stessi;

    m)  la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla

comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;

    n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle

Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di

smaltimento e di recupero dei rifiuti;

    n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi

o  impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto

delle  norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di

disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare (1).

  2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si

avvalgono   anche   degli   organismi   individuati   ai   sensi  del

decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

  3.   Le  Regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti  di

smaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali,

compatibilmente   con   le   caratteristiche   delle  aree  medesime,

incentivando  le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non

si applica alle discariche.

  4.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente

decreto le Regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano

il  fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari

almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.

  4-bis.  Nelle  aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle

navi  è  organizzata  dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle

autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli

articoli 11 e 12 (2).

 

  (1) Lettera aggiunta dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo II

                              COMPETENZE

 

 

                              Art. 20.

 

                     Competenze delle Province.

 

  1.  In  attuazione  dell'articolo  14 della legge 8 giugno 1990, n.

142, alle Province competono, in particolare:

    a)  le  funzioni  amministrative  concernenti la programmazione e

l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

    b)  il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del

monitoraggio ad essi conseguenti;

    c)  il  controllo  periodico su tutte le attività di gestione, di

intermediazione   e   di   commercio   dei   rifiuti,   ivi  compreso

l'accertamento delle violazioni del presente decreto (1);

    d)  la  verifica  ed  il  controllo  dei  requisiti  previsti per

l'applicazione  delle procedure semplificate di cui agli articoli 31,

32 e 33;

    e)  l'individuazione,  sulla  base  delle  previsioni  del  piano

territoriale  di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della

legge  8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di

cui  all'articolo  22,  comma  3, lettere c) ed e), sentiti i Comuni,

delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e

di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo

di  impianto,  nonché  delle  zone  non idonee alla localizzazione di

impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (1);

    f)  l'iscrizione  delle  imprese  e  degli  enti  sottoposti alle

procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi

controlli;

    g)  l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei

rifiuti  urbani  e  assimilati  sulla  base  di  ambiti  territoriali

ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.

  2.  Per  l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei

rifiuti  le  Province  possono avvalersi anche delle strutture di cui

all'articolo  7,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

come  sostituito  dall'articolo  8 del decreto legislativo 7 dicembre

1993,  n.  517,  con  le  modalità  di  cui  al comma 3, nonché degli

organismi  individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n.

496,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.

61.

  3.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  proprie  funzioni  le Province

possono  altresì  avvalersi  di  organismi  pubblici  con  specifiche

esperienze  e  competenze  tecniche in materia, con i quali stipulano

apposite convenzioni.

  4.   Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad  effettuare

ispezioni,   verifiche   e   prelievi   di  campioni  all'interno  di

stabilimenti,  impianti  o  imprese  che  producono  o  che  svolgono

attività  di  gestione  dei  rifiuti.  Il segreto industriale non può

essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo

della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

  5.   Il   personale  appartenente  al  Nucleo  operativo  ecologico

dell'Arma  dei carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e

le  verifiche  necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di

cui  all'articolo  8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme

le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

  6.  Nell'ambito  delle  competenze  di  cui al comma 1, le province

sottopongono  ad  adeguati  controlli periodici gli stabilimenti e le

imprese   che   smaltiscono   o   recuperano   rifiuti,  curando,  in

particolare,  l'effettuazione  di  adeguati controlli periodici sulle

attività  sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli

31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto

di  rifiuti  pericolosi  riguardino,  in  primo luogo, l'origine e la

destinazione dei rifiuti (2).

 

  (1)  Lettera così modificata dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo II

                              COMPETENZE

 

 

                              Art. 21.

 

                       Competenze dei Comuni.

 

  1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti

assimilati  avviati  allo  smaltimento  in  regime di privativa nelle

forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23.

  2.  I  Comuni  disciplinano  la  gestione  dei  rifiuti  urbani con

appositi  regolamenti  che,  nel rispetto dei principi di efficienza,

efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

    a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in

tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

    b)  le  modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

urbani;

    c)  le  modalità del conferimento, della raccolta differenziata e

del  trasporto  dei  rifiuti urbani al fine di garantire una distinta

gestione  delle  diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero

degli stessi;

    d)  le  norme  atte a garantire una distinta ed adeguata gestione

dei  rifiuti  urbani  pericolosi,  e  dei  rifiuti  da  esumazione ed

estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

    e)   le  disposizioni  necessarie  ad  ottimizzare  le  forme  di

conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio

in  sinergia  con  altre  frazioni  merceologiche,  fissando standard

minimi da rispettare;

    f)  le  modalità  di  esecuzione  della pesata dei rifiuti urbani

prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

    g)  l'assimilazione  per  qualità e quantità dei rifiuti speciali

non  pericolosi  ai  rifiuti  urbani  ai  fini della raccolta e dello

smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18,

comma  2,  lettera  d).  Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai

fini  della  raccolta,  del  trasporto  e  dello  stoccaggio, tutti i

rifiuti   provenienti  dallo  spazzamento  delle  strade  ovvero,  di

qualunque  natura  e  provenienza,  giacenti  sulle  strade  ed  aree

pubbliche  o  sulle  strade  ed  aree private comunque soggette a uso

pubblico  o  sulle  strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi

d'acqua.

  3. é, inoltre, di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti

di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 (1).

  4.  Nell'attività  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  i Comuni si

possono   avvalere   della   collaborazione   delle  associazioni  di

volontariato  e  della  partecipazione  dei  cittadini  e  delle loro

associazioni.

  5.  I  Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8

giugno  1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi

per  la  gestione  dei  rifiuti  speciali  non  assimilati ai rifiuti

urbani.

  6.  I  Comuni  sono  tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia

tutte  le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse

richieste.

  7.  La  privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di

recupero  dei  rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui

all'articolo  22,  comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti

assimilati.

  8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo III

                    PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

 

                              Art. 22.

 

                          Piani regionali.

 

  1.  Le  Regioni,  sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto dei

princìpi  e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in

conformità  ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono

piani   regionali   di  gestione  dei  rifiuti  assicurando  adeguata

pubblicità  e  la  massima  partecipazione  dei  cittadini,  ai sensi

dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2.  I  piani  regionali  di  gestione  dei  rifiuti  promuovono  la

riduzione  delle  quantità,  dei  volumi  e  della  pericolosità  dei

rifiuti.

  3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

    a)  le  condizioni  ed  i  criteri  tecnici in base ai quali, nel

rispetto  delle  disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la

gestione  dei  rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere

localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;

    b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di

recupero  dei  rifiuti  urbani  da  realizzare nella regione, tenendo

conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non

pericolosi  all'interno  degli  ambiti  territoriali  ottimali di cui

all'articolo  23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da

parte del sistema industriale;

    c)  il  complesso  delle attività e dei fabbisogni degli impianti

necessari  a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri

di efficienza e di economicità e l'autosufficienza della gestione dei

rifiuti  urbani  non  pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti

territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché ad assicurare lo

smaltimento  dei  rifiuti  speciali  in  luoghi  prossimi a quelli di

produzione  al  fine di favorire la riduzione della movimentazione di

rifiuti;

    d)  la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di

smaltimento;

    e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle

aree  non  idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e

recupero  dei  rifiuti,  nonché  per  l'individuazione  dei  luoghi o

impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (1);

    f)  le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed

a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

    g)  le  iniziative  dirette a favorire il recupero dai rifiuti di

materiale e di energia;

    h)  le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  della

raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

    h-bis)  i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare

o da smaltire (2);

    h-ter)  la  determinazione,  nel rispetto delle norme tecniche di

cui  all'articolo  18,  comma 2, lettera a), di disposizioni speciali

per rifiuti di tipo particolare (2).

  4.  Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli

altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente,

ove adottati.

  5.  Costituiscono  parte integrante del piano regionale i piani per

la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

    a)  l'ordine  di priorità degli interventi, basato su un criterio

di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA (3);

    b)    l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle

caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

    c)  le  modalità  degli  interventi  di bonifica e di risanamento

ambientale,  che  privilegino prioritariamente l'impiego di materiali

provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

    d) la stima degli oneri finanziari;

    e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

  6.  L'approvazione  del  piano  regionale  o  il  suo adeguamento è

condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

  7.  La  Regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data

di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto; in attesa restano in

vigore i piani regionali vigenti (4).

  8.  In  caso  di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di

accertata  inattività,  il  Ministro dell'ambiente diffida gli organi

regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in casi

di   protrazione   dell'inerzia,   adotta,   in  via  sostitutiva,  i

provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

  9.  Qualora  le  autorità  competenti non realizzino gli interventi

previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti,

e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione

del  piano  medesimo,  il  Ministro dell'ambiente diffida le autorità

inadempienti  a  provvedere  entro  un  termine  non  inferiore a 180

giorni.  Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente

può  adottare,  in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e

idonei  per  l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal

fine può avvalersi anche di commissari delegati (5).

  10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi

finalizzati a:

    a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

    b)  provvedere  al  reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli

imballaggi conferiti al servizio pubblico;

    c)  introdurre  sistemi  di  deposito cauzionale obbligatorio sui

contenitori;

    d)  favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini

del riciclaggio e recupero degli stessi;

    e)  favorire  la  realizzazione  e  l'utilizzo di impianti per il

recupero dei rifiuti solidi urbani.

  11.  Sulla  base  di appositi accordi di programma stipulati con il

Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il Ministro dell'industria,

del  commercio  e  dell'artigianato, d'intesa con la Regione, possono

essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e

l'esercizio   o   il   solo  esercizio  all'interno  di  insediamenti

industriali  esistenti  di impianti per il recupero di rifiuti urbani

non  previsti  dal  piano  regionale  qualora  ricorrano  le seguenti

condizioni:

    a)  siano  riciclati  e  recuperati  come  materia  prima rifiuti

provenienti  da  raccolta  differenziata,  sia  prodotto  compost  da

rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

    b)  siano  rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e

33;

    c)   siano   utilizzate   le   migliori   tecnologie   di  tutela

dell'ambiente;

    d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti (5).

 

  (1)  Lettera così modificata dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2) Lettera aggiunta dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (3)  Lettera  così  modificata  dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n.

426.

  (4) Comma così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

  (5)  Comma  così  modificato dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo III

                    PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

 

                              Art. 23.

 

    Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.

 

  1.  Salvo  diversa  disposizione stabilita con legge regionale, gli

ambiti  territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono

le  Province.  In  tali  ambiti  territoriali  ottimali  le Provincie

assicurano  una  gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono

piani  di  gestione  dei  rifiuti,  sentiti i Comuni, in applicazione

degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

  2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti

urbani,  le  Province  possono  autorizzare  gestioni anche a livello

sub-provinciale  purché,  anche  in  tali  ambiti  territoriali,  sia

superata la frammentazione della gestione.

  3. I Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma

1,  entro  il  termine  perentorio  di  sei  mesi dalla delimitazione

dell'ambito  medesimo,  organizzano  la  gestione  dei rifiuti urbani

secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

  4. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le

forme,  anche  obbligatorie,  previste  dalla legge 8 giugno 1990, n.

142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.

498.

  5.  Per  le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il

termine  di  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  coordinano,  sulla  base  della legge regionale adottata ai

sensi  della  legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni,

le  forme  ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti

nel   medesimo   ambito  ottimale.  Nei  casi  in  cui  la  forma  di

cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge

8  giugno  1990,  n.  142,  le  Province  individuano gli enti locali

partecipanti,  l'ente  locale  responsabile  del  coordinamento,  gli

adempimenti   ed   i   termini  previsti  per  l'assicurazione  delle

convenzioni  di  cui  all'articolo  24, comma 1, della legge 8 giugno

1990,  n.  142.  Dette  convenzioni  determinano  in  particolare  le

procedure   che  dovranno  essere  adottate  per  l'assegnazione  del

servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  le  forme  di  vigilanza  e di

controllo,  nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma

2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto

termine  le Regioni e le province autonome provvedono in sostituzione

degli enti inadempienti (1).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo III

                    PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

 

                              Art. 24.

 

       Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica.

 

  1.  In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una

raccolta   differenziata   dei  rifiuti  urbani  pari  alle  seguenti

percentuali minime di rifiuti prodotti:

    a)  15%  entro  due  anni  dalla  data  di  entrata in vigore del

presente decreto;

    b)  25%  entro  quattro  anni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto;

    c)  35%  a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

  2.  Il  coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29,

della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  è  determinato  anche in

relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo III

                    PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

 

                              Art. 25.

 

            Accordi e contratti di programma, incentivi.

 

  1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti

dal  presente  decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il

Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  può

stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici

o  con  le  imprese  maggiormente  presenti  sul  mercato  e  con  le

assicurazioni  di  categoria.  Gli accordi e i contratti di programma

hanno a oggetto, in particolare:

    a)  l'attuazione  di  specifici  piani  di  settore di riduzione,

recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

    b)  la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo

di  processi  produttivi  e di tecnologie pulite idonei a prevenire o

ridurre  la  produzione  dei  rifiuti  e  la  loro pericolosità, e ad

ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;

    c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire

metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti

e comunque riciclabili;

    d)  le  modifiche  del  ciclo  produttivo e la riprogettazione di

componenti, macchine e strumenti di controllo;

    e)  la  sperimentazione,  la  promozione  e la produzione di beni

progettati,  confezionati  e messi in commercio in modo da ridurre la

quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

    f)  la  sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività

di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

    g)  l'adozione  di tecniche per il reimpiego e il riciclaggio dei

rifiuti nell'impianto di produzione;

    h)  lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo

per  l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute

nei rifiuti;

    i)  l'impiego  da  parte  dei  soggetti  economici e dei soggetti

pubblici  dei  materiali  recuperati dalla raccolta differenziata dei

rifiuti urbani;

    l)  l'impiego  di  sistemi  di  controllo  del  recupero  e della

riduzione di rifiuti.

  2.   Il   Ministro   dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro

dell'industria   del   commercio   e  dell'artigianato,  può  altresì

stipulare  appositi  accordi  e contratti di programma con le imprese

maggiormente  presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di

categoria per:

    a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di eco-label e di

eco-audit;

    b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del

loro  ciclo  di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del

recupero  di materia prima, anche mediante procedure semplificate per

la  raccolta  e  il  trasporto  dei rifiuti, le quali devono comunque

garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

  3.  I  predetti  accordi sono stipulati di concerto con il Ministro

delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali qualora riguardino

attività collegate alla produzione agricola.

  4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge

28   agosto   1989,  n.  305  individua  le  risorse  finanziarie  da

destinarsi,  sulla  base  di  apposite  disposizioni  legislative  di

finanziamento,  agli  accordi  ed ai contratti di programma di cui ai

commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula dei medesimi.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo III

                    PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

 

                              Art. 26.

 

                 Osservatorio nazionale sui rifiuti.

 

  1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente

decreto  legislativo,  con  particolare  riferimento alla prevenzione

della  produzione  della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed

all'efficacia,  all'efficienza  ed all'economicità della gestione dei

rifiuti,  degli  imballaggi  e dei rifiuti di imballaggio nonché alla

tutela  della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il

Ministero  dell'ambiente,  l'Osservatorio  nazionale  sui rifiuti, in

appresso   denominato   Osservatorio.   L'Osservatorio   svolge,   in

particolare, le seguenti funzioni:

    a)  vigila  sulla  gestione  dei  rifiuti, degli imballaggi e dei

rifiuti di imballaggio;

    b)  provvede  all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di

criteri  e  specifici  obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed

all'aggiornamento  permanente  di  un  quadro  di  riferimento  sulla

prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

    c)   esprime   il   proprio  parere  sul  Programma  generale  di

prevenzione  di  cui  all'articolo  42  e lo trasmette per l'adozione

definitiva  al  Ministro  dell'ambiente e al Ministro dell'industria,

del  commercio  e  dell'artigianato  ed alla Conferenza Stato-regioni

(1);

    d)  predispone  il  Programma  generale  di  prevenzione  di  cui

all'articolo   42  qualora  il  Consorzio  Nazionale  Imballaggi  non

provveda nei termini previsti;

    e)   verifica   l'attuazione   del   Programma  generale  di  cui

all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di

riciclaggio;

    f) verifica i costi di recupero e smaltimento;

    g)  elabora  il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma

5,  e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

    h) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;

    i)  predispone  un  rapporto  annuale sulla gestione dei rifiuti,

degli   imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio  e  ne  cura  la

trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio

e dell'artigianato e della sanità.

  2.   L'Osservatorio   è   costituito   con   decreto  del  Ministro

dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del

commercio  e  dell'artigianato,  ed è composto da nove membri, scelti

tra persone esperte in materia, di cui (2):

    a)  tre  designati  dal  Ministro  dell'ambiente,  di cui uno con

funzioni di presidente;

    b)  due  designati  dal  Ministro  dell'industria, di cui uno con

funzioni di vice-presidente;

    c) uno designato dal Ministro della sanità;

    d)  uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari

e forestali;

    d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro (3);

    d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni (3).

  3.  I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico

spettante  ai  membri  dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è

determinato  con  decreto  del Ministro del tesoro di concerto con il

Ministro  dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato (4).

  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i

Ministri  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, e della

sanità e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata

in   vigore   del   presente   decreto,  sono  definite  le  modalità

organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria

tecnica (4).

  5.  Fatti  salvi  l'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e

scarico  da  parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto

di  miscelazione,  le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si

applicano  al  deposito  temporaneo  effettuato  nel  rispetto  delle

condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m) (5).

  5-bis.  Al  fine  di  consentire  l'avviamento  ed il funzionamento

dell'attività  dell'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti,  in attesa

dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa

di  lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità

previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'ambiente (6).

 

  (1)  Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2)  Alinea  così modificato dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (3) Lettera aggiunta dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (4)  Comma  così  modificato dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (5)  Comma  così  sostituito dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (6) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo IV

                     AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

 

 

                              Art. 27.

 

 Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli

         impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

 

  1.   I   soggetti   che  intendono  realizzare  nuovi  impianti  di

smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi, devono

presentare  apposita  domanda alla Regione competente per territorio,

allegando  il  progetto  definitivo dell'impianto e la documentazione

tecnica  prevista  per  la  realizzazione  del  progetto stesso dalle

disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di

salute  e  di  sicurezza  sul  lavoro,  e  di  igiene  pubblica.  Ove

l'impianto  debba  essere sottoposto alla procedura di valutazione di

impatto  ambientale  statale  ai  sensi della normativa vigente, alla

domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità

competente  ai  predetti  fini  e  il termine di cui al comma 3 resta

sospeso  fino  all'acquisizione  della  pronuncia sulla compatibilità

ambientale  ai  sensi  dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio

1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni.

  2.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della domanda di cui al

comma 1, la Regione nomina un responsabile del procedimento e convoca

una  apposita  conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici

regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati.

Alla  conferenza  è  invitato  a  partecipare  anche  il  richiedente

l'autorizzazione  o  un  suo  rappresentante  al  fine  di  acquisire

informazioni e chiarimenti.

  3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

    a) procede alla valutazione dei progetti;

    b)   acquisisce   e  valuta  tutti  gli  elementi  relativi  alla

compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

    c)   acquisisce,   ove   previsto  dalla  normativa  vigente,  la

valutazione di compatibilità ambientale;

    d)  trasmette  le  proprie  conclusioni  con i relativi atti alla

Giunta regionale.

  4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi

degli  organismi  individuati  ai  sensi del decreto-legge 4 dicembre

1993,  n.  496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio

1994, n. 61.

  5.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento delle conclusioni della

conferenza,  e  sulla  base  delle risultanze della stessa, la Giunta

regionale   approva   il   progetto  ed  autorizza  la  realizzazione

dell'impianto.  L'approvazione  sostituisce  ad  ogni  effetto visti,

pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali

e  comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante

allo  strumento  urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di

pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

  6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai

sensi  della  legge  29  giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27

giugno  1985,  n.  312,  convertito  con modificazioni, dalla legge 8

agosto  1985,  n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9

dell'articolo  82,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24

luglio  1977,  n.  616,  come  modificato dal decreto-legge 27 giugno

1985,  n  312,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto

1985, n. 431.

  7.   Le  Regioni  emanano  le  norme  necessarie  per  disciplinare

l'intervento  sostitutivo  in  caso  di  mancato rispetto del termine

complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

  8.  Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per

la  realizzazione  di varianti sostanziali in corso di esercizio, che

comportano  modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più

conformi all'autorizzazione rilasciata.

  9.  Contestualmente  alla  domanda  di  cui  al  comma 1 può essere

presentata  domanda  di autorizzazione all'esercizio delle operazioni

di  smaltimento  e di recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la

Regione   autorizza  le  operazioni  di  smaltimento  e  di  recupero

contestualmente  all'adozione  del  provvedimento  che  autorizza  la

realizzazione dell'impianto.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo IV

                     AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

 

 

                              Art. 28.

 

   Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e

                              recupero.

 

  1.  L'esercizio  delle  operazioni di smaltimento e di recupero dei

rifiuti  è  autorizzato dalla Ragione competente per territorio entro

novanta  giorni  dalla  presentazione della relativa istanza da parte

dell'interessato.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le

prescrizioni  necessarie  per  garantire l'attuazione dei principi di

cui all'articolo 2, ed in particolare:

    a)  i  tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  da  smaltire  e da

recuperare;

    b)   i   requisiti  tecnici,  con  particolare  riferimento  alla

compatibilità  del  sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai

quantitativi  massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al

progetto approvato;

    c)  le  precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene

ambientale;

    d) il luogo di smaltimento;

    e) il metodo di trattamento e di recupero;

    f)  i  limiti  di  emissione  in atmosfera, che per i processi di

trattamento  termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da recupero

energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per

gli  impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE

del  Consiglio  dell'8  giugno  1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21

giugno   1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del  16  dicembre  1994,  e

successive modifiche e integrazioni;

    g)  le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in sicurezza,

chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

    h) le garanzie finanziarie;

    i) l'idoneità del soggetto richiedente.

  2.  I  rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo

se  preventivamente  catalogati  ed  identificati secondo le modalità

fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della

sanità,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del

presente decreto.

  3.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di

cinque  anni  ed  è rinnovabile. A tale fine entro centottanta giorni

dalla  scadenza  dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita

domanda    alla    Regione    che   decide   prima   della   scadenza

dell'autorizzazione stessa.

  4.  Quando  a  seguito di controlli successivi all'avviamento degli

impianti  questi  non  risultino  conformi  all'autorizzazione di cui

all'articolo  27,  ovvero  non  siano  soddisfatte le condizioni e le

prescrizioni  contenute  nell'atto  di  autorizzazione  all'esercizio

delle  operazioni  di  cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa

diffida,  per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine

senza  che  il  titolare  abbia  provveduto  a  rendere  quest'ultimo

conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano al

deposito  temporaneo  effettuato nel rispetto delle condizioni di cui

all'articolo  6,  comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli

adempimenti  dettati  con riferimento al registro di carico e scarico

di  cui  all'articolo  12  ed  al  divieto  di  miscelazione  di  cui

all'articolo   9.   Per   il   deposito  temporaneo  in  stabilimenti

localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e 3, della

lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad un anno.

  6.  Il  controllo  e  l'autorizzazione  delle operazioni di carico,

scarico,  trasbordo,  deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali

sono  disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28

gennaio  1994,  n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e

di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di

avere  ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16 in caso di

trasporto transfrontaliero di rifiuti (1).

  7.  Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione

della  sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva

dalla  Regione  ove  l'interessato  ha  la  sede  legale o la società

straniera  proprietaria  dell'impianto  ha la sede di rappresentanza.

Per  lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio

nazionale     l'interessato,    almeno    sessanta    giorni    prima

dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare alla Regione nel

cui  territorio  si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate

relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui

al  comma  1  e  l'iscrizione  all'Albo  nazionale  delle  imprese di

gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La

Regione  può  adottare  prescrizioni  integrative  oppure può vietare

l'attività  con  provvedimento  motivato qualora lo svolgimento della

stessa  nello  specifico  sito  non  sia  compatibile  con  la tutela

dell'ambiente o della salute pubblica.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo IV

                     AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

 

 

                              Art. 29.

 

     Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.

 

  1.  I  termini  di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà

per  l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti

di  ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti

condizioni:

    a)  le  attività  di gestione degli impianti non comportino utile

economico;

    b)  gli  impianti abbiano una potenzialità non superiore a cinque

tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe giustificate dall'esigenza di

effettuare  prove  di  impianti  caratterizzati  da  innovazioni, che

devono però essere limitate alla durata di tali prove.

  2.  La  durata  dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno,

salvo  proroga  che  può  essere concessa previa verifica annuale dei

risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.

  3.  Qualora  il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano

stati  approvati  e  autorizzati  entro il termine di cui al comma 1,

l'interessato  può  presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che

si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri

dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e della ricerca

scientifica.  La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore

dello Stato.

  4.  In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute

e  pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al

comma  1  è  rilasciata  da Ministro dell'ambiente, di concerto con i

Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, della

sanità e della ricerca scientifica.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                               Capo IV

                     AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

 

 

                              Art. 30.

 

                  Imprese sottoposte ad iscrizione.

 

  1.  L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento

dei  rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31

agosto  1987,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato

Albo,  ed  è  articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il

Ministero  dell'ambiente, e in Sezioni regionali, istituite presso le

Camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei

capoluoghi  di  regione.  I componenti del Comitato nazionale e delle

Sezioni regionali durano in carico cinque anni.

  2.  Il  Comitato  nazionale  dell'Albo  ha  potere deliberante ed è

composto  da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del

Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:

    a)  due  dal  Ministro  dell'ambiente, di cui uno con funzioni di

presidente;

    b)   uno   dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

    c) uno dal Ministro della sanità;

    d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

    e) tre dalle Regioni;

    f) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

    g)  sei  dalle  categorie  economiche, di cui due dalle categorie

degli autotrasportatori.

  3.  Le  Sezioni  regionali dell'Albo sono istituite con decreto del

Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

    a)  dal  presidente  della Camera di commercio o da un membro del

Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

    b)  da  un  funzionario dirigente esperto in rappresentanza della

Giunta regionale con funzioni di vicepresidente;

    c)  da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle

Province designato dall'Unione regionale delle Province;

    d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

  4.  Le  imprese  che  svolgono  attività di raccolta e trasporto di

rifiuti  non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono

e  trasportano  rifiuti  pericolosi,  esclusi  i trasporti di rifiuti

pericolosi  che  non  eccedano  la  quantità di trenta chilogrammi al

giorno  o  di  trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli

stessi  rifiuti,  nonché le imprese che intendono effettuare attività

di  bonifica  dei  siti,  di bonifica dei beni contenenti amianto, di

commercio  e  intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di

smaltimento  e  di  recupero di titolarità di terzi, e di gestione di

impianti  mobili  di  smaltimento  e  di  recupero di rifiuti, devono

essere  iscritte  all'Albo.  L'iscrizione  deve essere rinnovata ogni

cinque   anni  e  sostituisce  l'autorizzazione  all'esercizio  delle

attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione

dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione

degli  impianti  il  cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del

presente decreto (1).

  5.   L'iscrizione   di  cui  al  comma  4  ed  i  provvedimenti  di

sospensione,    di   revoca,   di   decadenza   e   di   annullamento

dell'iscrizione,  nonché,  dal  1° gennaio 1998, l'accettazione delle

garanzie   finanziarie,   sono  deliberati  dalla  Sezione  regionale

dell'Albo   della  Regione  ove  ha  sede  legale  l'interessato,  in

conformità  alla  normativa  vigente  e  alle  direttive  emesse  dal

Comitato nazionale (2).

  6.  Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i

Ministri   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dei

trasporti  e  della  navigazione,  e  del  tesoro, da adottarsi entro

novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  definite  le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo

nonché  i requisiti, i termini, le modalità e i diritti d'iscrizione,

le  modalità  e  gli  importi  delle  garanzie finanziarie che devono

essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4,

in conformità ai seguenti princìpi:

    a) individuazione dei requisiti univoci per l'iscrizione, al fine

di semplificare le procedure;

    b)  coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in

coerenza con le finalità di cui alla precedente lettera a);

    c)  trattamento  uniforme dei componenti delle Sezioni regionali,

per garantire l'efficienza operativa;

    d)  effettiva copertura delle spese anche attraverso i diritti di

segreteria ed i diritti annuali d'iscrizione.

  7.  In  attesa  dell'emanazione  dei  decreti di cui ai commi 2 e 3

continuano  a  operare,  rispettivamente,  il Comitato nazionale e le

Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi

di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31

agosto  1987,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre  1987,  n.  441.  L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi

della legge dell'11 novembre 1996, n. 575.

  8.  Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad

applicarsi   le   disposizioni  vigenti.  Le  imprese  che  intendono

effettuare  attività  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica dei beni

contenenti  amianto,  di  commercio  ed  intermediazione  dei rifiuti

devono  iscriversi  all'albo  entro  sessanta  giorni dall'entrata in

vigore delle relative norme tecniche (2).

  9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande

d'iscrizione  presentate  all'Albo  nazionale delle imprese esercenti

servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo  10 del

decreto-legge  31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  29  ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed

integrazioni,  e  delle relative disposizioni di attuazione alla data

di entrata in vigore del presente decreto.

  10.  Il  possesso  dei  requisiti di idoneità tecnica e di capacità

finanziaria  per  l'iscrizione  all'Albo  delle aziende speciali, dei

Consorzi  e delle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno

1990,  n.  142,  che  esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è

garantito dal Comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo

è  effettuata  sulla  base  di  apposita  comunicazione  di inizio di

attività  del Comune o del consorzio di comuni alla Sezione regionale

dell'Albo  territorialmente  competente  ed  è  efficace  solo per le

attività  svolte nell'interesse del Comune medesimo o dei Consorzi ai

quali il Comune stesso partecipa (2).

  11.  Avverso  i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli

interessati  possono  promuovere,  entro trenta giorni dalla notifica

dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

  12.  Alla  Segreteria  dell'Albo è destinato personale comandato da

amministrazioni   dello  Stato  ed  enti  pubblici,  secondo  criteri

stabiliti  con  decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il

Ministro del tesoro.

  13.  Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle

Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di

segreteria  e  dai  diritti  annuali d'iscrizione secondo le modalità

previste  dal  decreto  del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e

successive modifiche.

  14.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

407,  non  si  applica  alle  domande  di  iscrizione  e agli atti di

competenza dell'Albo.

  15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate

ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 settembre

1982,   n.   915,   in   scadenza,   sono   prorogate  a  cura  delle

amministrazioni  che  le hanno rilasciate fino alla data di efficacia

dell'iscrizione  all'Albo  o  a quella della decisione definitiva sul

provvedimento  di  diniego  di  iscrizione. Le stesse amministrazioni

adottano  i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o

di revoca delle predette autorizzazioni.

  16.  Le  imprese che effettuano le attività di raccolta e trasporto

dei   rifiuti   sottoposti   a   procedure   semplificate   ai  sensi

dell'articolo  33,  ed  effettivamente  avviati  al  riciclaggio e al

recupero,  non  sono  sottoposte  alle garanzie finanziarie di cui al

comma  6  e  sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di

attività  alla  Sezione  regionale territorialmente competente. Detta

comunicazione  deve  essere  rinnovata  ogni  due  anni e deve essere

corredata  da  idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto

ministeriale  21  giugno  1991,  n.  324,  e  successive modifiche ed

integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla

quale risultino i seguenti elementi (3):

    a)  la  quantità,  la  natura,  l'origine  e  la destinazione dei

rifiuti;

    b) la frequenza media della raccolta;

    c)   la   rispondenza  delle  caratteristiche  tecniche  e  della

tipologia  del  mezzo  utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in

relazione ai tipi di rifiuti da trasportare (4);

    d)  il  rispetto  delle  condizioni  ed il possesso dei requisiti

soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria (5).

  16-bis.  Entro  dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di

inizio  di  attività  le sezioni regionali e provinciali iscrivono le

imprese  di  cui al comma I in appositi elenchi dandone comunicazione

al  Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed

all'interessato.  Le  imprese  che  svolgono  attività  di raccolta e

trasporto  di  rifiuti  sottoposti  a procedure semplificate ai sensi

dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma

16 entro il 15 gennaio 1998 (6).

  17.  Alla  comunicazione  di  cui  al  comma  16  si  applicano  le

disposizioni  di  cui  all'articolo  21 della legge 7 agosto 1990, n.

241.

 

  (1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (3)  Alinea  così modificato dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (4)  Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (5)  Lettera così sostituita dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (6) Comma aggiunto dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo V

                        PROCEDURE SEMPLIFICATE

 

 

                              Art. 31.

 

Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per

              l'ammissione alle procedure semplificate.

 

  1.  Le  procedure semplificate devono comunque garantire un elevato

livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

  2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con i

Ministri  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della

sanità,  e,  per  i  rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai

fertilizzanti,  di  concerto  con il Ministro delle risorse agricole,

alimentari  e forestali sono adottate per ciascun tipo di attività le

norme,  che  fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni

in  base  alle  quali  le  attività  di  smaltimento  di  rifiuti non

pericolosi  effettuate  dai produttori nei luoghi di produzione degli

stessi  e  le  attività  di  recupero  di  cui  all'allegato  C  sono

sottoposte  alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.

Con   la  medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle

predette norme tecniche e condizioni.

  3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono individuate

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto  e  devono  garantire che i tipi o le quantità di rifiuti e i

procedimenti  e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non

costituire  un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e da non recare

pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure

semplificate  le  attività  di  trattamento  termico  e  di  recupero

energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

    a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti

speciali individuati per frazioni omogenee;

    b)  i  limiti  di  emissione non siano meno restrittivi di quelli

stabiliti  per  gli  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti  dalle

direttive  comunitarie  89/369/CEE  del Consiglio dell'8 giugno 1989,

89/429/CEE  del  Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio

del  16  dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal

decreto  del  Ministro  dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24.

Le  prescrizioni  tecniche  riportate  all'articolo 6, comma 2, della

direttiva  94/67/CE  del  Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano

anche   agli  impianti  termici  produttivi  che  utilizzano  per  la

combustione comunque rifiuti pericolosi (1);

    c)   sia   garantita   la  produzione  di  una  quota  minima  di

trasformazione  del  potere  calorifico  dei rifiuti in energia utile

calcolata su base annuale.

  4.  La  emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2

deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde

di  cui  all'allegato  II del regolamento CEE n. 259/93, e successive

modifiche ed integrazioni.

  5.  Per  la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e

33  comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato

è  tenuto  a  versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale

determinato  con  in relazione alla natura delle attività con decreto

del    Ministro   dell'ambiente,   di   concerto   con   i   Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

  6.  La  costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto

delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai

commi  2 e 3 è disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e dalle

altre   disposizioni   che   regolano   la  costruzione  di  impianti

industriali.  L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di

operazioni  di  recupero  di  rifiuti  non  individuati  ai sensi del

presente  articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui

agli articoli 27 e 28.

  7.  Alle  denunce  e alle domande disciplinate dal presente Capo si

applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto

del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive

modifiche  e  integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di

cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

 

  (1)  Lettera  così  modificata  dall'art. 21, l. 24 aprile 1998, n.

128.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo V

                        PROCEDURE SEMPLIFICATE

 

 

                              Art. 32.

 

                          Autosmaltimento.

 

  1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme  tecniche e le

prescrizioni  specifiche  adottate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 3

dell'articolo   31,   le  attività  di  smaltimento  di  rifiuti  non

pericolosi  effettuate  nel  luogo  di  produzione dei rifiuti stessi

possono  essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione

di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.

  2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

    a)  il  tipo,  la  quantità,  e le caratteristiche dei rifiuti da

smaltire;

    b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;

    c)  le  condizioni  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  degli

impianti;

    d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

    e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.

  3.  La  Provincia  iscrive  in  un apposito registro le imprese che

effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine

di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e

dei  requisiti  richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di

attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

    a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche

di cui al comma 1;

    b)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  di  sicurezza  e  delle

procedure autorizzative previste dalla normativa vigente (1).

  4.  Qualora  la  Provincia  accerti il mancato rispetto delle norme

tecniche   e   delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  dispone  con

provvedimento  motivato  il  divieto di inizio ovvero di prosecuzione

dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla

normativa  vigente  dette attività ed i suoi effetti entro il termine

prefissato dall'amministrazione.

  5.  La  comunicazione  di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni

cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  modifica sostanziale delle

operazioni di autosmaltimento.

  6.  Restano  sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e

28  le  attività  di  autosmaltimento  di  rifiuti  pericolosi  e  la

discarica di rifiuti.

 

  (1) Vedi d.m. 21 luglio 1998, n. 350.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO I

                         GESTIONE DEI RIFIUTI

                                Capo V

                        PROCEDURE SEMPLIFICATE

 

 

                              Art. 33.

 

                       Operazioni di recupero.

 

  1.  A  condizione  che  siano  rispettate  le  norme  tecniche e le

prescrizioni  specifiche  adottate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 3

dell'articolo  31,  l'esercizio  delle  operazioni  di  recupero  dei

rifiuti  possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dalla

comunicazione  di  inizio di attività alla Provincia territorialmente

competente.

  2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1 in relazione

a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

    a) per i rifiuti non pericolosi:

      1) le quantità massime impiegabili;

      2)  la  provenienza,  i  tipi  e le caratteristiche dei rifiuti

utilizzabili  nonché  le condizioni specifiche alle quali le attività

medesime  sono  sottoposte  alla  disciplina  prevista  dal  presente

articolo;

      3)  le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione

ai  tipi  e  alle  quantità  dei  rifiuti ed ai metodi di recupero, i

rifiuti   stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute

dell'uomo  e  senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare

pregiudizio all'ambiente;

    b) per i rifiuti pericolosi:

      1) le quantità massime impiegabili;

      2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;

      3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai  valori  limite di

sostanze  pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai  valori  limite di

emissione  per  ogni  tipo  di  rifiuto  ed  al tipo di attività e di

impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti

in sito;

      4)  altri  requisiti  necessari per effettuare forme diverse di

recupero;

      5)  le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione

al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti

ed  ai  metodi  di  recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza

pericolo  per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi

che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

  3.  La  Provincia  iscrive  in  un apposito registro le imprese che

effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine

di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e

dei  requisiti  richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di

attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

    a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche

di cui al comma 1;

    b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione

dei rifiuti;

    c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

    d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di

combustione  nel  quale  i  rifiuti  stessi  sono destinati ad essere

recuperati;

    e)  le  caratteristiche  merceologiche dei prodotti derivanti dai

cicli di recupero (1).

  4.  Qualora  la  Provincia  accerti il mancato rispetto delle norme

tecniche   e   delle  condizioni  di  cui  al  comma  1  dispone  con

provvedimento  motivato  il  divieto di inizio ovvero di prosecuzione

dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla

normativa  vigente  dette attività ed i suoi effetti entro il termine

prefissato dall'amministrazione.

  5.  La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5

anni  e  comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di

recupero.

  6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui

al  comma  1 e comunque non oltre e comunque non oltre quarantacinque

giorni  dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo

9  della  direttiva  83/189/CEE  e  dall'articolo  3  della direttiva

91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque

effettui  operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente

nell'allegato  3  al  decreto  del Ministro dell'ambiente 5 settembre

1994,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  126 alla Gazzetta

Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del

Ministro  dell'ambiente  16  gennaio 1995, pubblicato nel supplemento

ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio  1995,  n.  24, nel

rispetto  delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano

valide  ed  efficaci  le  comunicazioni  già  effettuate alla data di

entrata  in  vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate

dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed

efficaci  solo  se  a  tale  data  la  costruzione dell'impianto, ove

richiesto  dal  tipo  di attività di recupero, era stata già ultimata

(2).

  7.   La   procedura   semplificata  di  cui  al  presente  articolo

sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative

delle  emissioni  determinate  dai  rifiuti  individuati  dalle norme

tecniche  di  cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in

relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di

cui  all'articolo  15,  lettera  a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203

(2).

  8.  Le  disposizioni  semplificate  del  presente  articolo  non si

applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

    a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e

di  produzione  di  compost  di  qualità  dai  rifiuti provenienti da

raccolta differenziata;

    b)  delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere

combustibile  da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche

di cui al comma 1;

    c)  dell'impiego  di  combustibile  da rifiuto nel rispetto delle

specifiche  norme  tecniche  adottate  ai  sensi  del  comma  1,  che

stabiliscono   in  particolare  la  composizione  merceologica  e  le

caratteristiche  qualitative  del  combustibile  da  rifiuto ai sensi

della lettera p) dell'articolo 6.

  9.  Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera

di  cui  all'articolo  31, comma 3 e dei limiti delle altre emissioni

inquinanti  stabilite  da  disposizioni  vigenti  nonché  fatta salva

l'osservanza  degli  altri  vincoli  a  tutela dei profili sanitari e

ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente   decreto   legislativo,  il  Ministro  dell'industria,  del

commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro

dell'ambiente,  determina modalità, condizioni e misure relative alla

concessione   di   incentivi   finanziari  previsti  da  disposizioni

legislative  all'utilizzazione  dei  rifiuti  come  combustibile  per

produrre   energia  elettrica,  tenuto  anche  conto  del  prevalente

interesse  pubblico  al recupero energetico nelle centrali elettriche

di  rifiuti  urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento

finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

  10.  I  rifiuti  non  pericolosi  individuati  con  apposite  norme

tecniche  ai  sensi  del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni

non  comprese  tra  quelle  di  cui  all'allegato  C  sono sottoposti

unicamente  alle  disposizioni  di cui agli articoli 10, comma 3, 11,

12, 15 nonché alle relative norme sanzionatorie.

  11.   Alle  attività  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano

integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti

non vengano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.

  12.   Le  condizioni  e  le  norme  tecniche  relative  ai  rifiuti

pericolosi  di  cui  al  comma  1  sono  comunicate  alla Commissione

dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

  12-bis.  Le  operazioni  di messa in riserva dei rifiuti pericolosi

individuati  ai  sensi  del  presente  articolo  sono sottoposte alle

procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se

effettuate   presso   l'impianto  dove  avvengono  le  operazioni  di

riciclaggio  e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato

C (3).

  12-ter  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  12-bis le norme

tecniche  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche

impiantistiche  dei centri dì messa in riserva non localizzati presso

gli  impianti  dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di

recupero  individuate  ai  punti  da  R1  a R9, nonché le modalità di

stoccaggio  e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere

avviati alle predette operazioni (3).

 

  (1) Vedi d.m. 21 luglio 1998, n. 350.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (3) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 34.

 

                       Ambito di applicazione.

 

  1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei

rifiuti  di  imballaggio  sia  per  prevenirne  e  ridurne  l'impatto

sull'ambiente   e   assicurare   un   elevato   livello   di   tutela

dell'ambiente,  sia  per  garantire  il  funzionamento  del mercato e

prevenire  l'insorgere  di  ostacoli agli scambi nonché distorsioni e

restrizioni  alla  concorrenza  ai sensi della direttiva 94/62/CE del

Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 1994.

  2.  La  disciplina  di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti

gli  imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di

imballaggio  derivanti  dal  loro  impiego,  utilizzati o prodotti da

industrie,  esercizi  commerciali,  uffici,  negozi,  servizi, nuclei

domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che

li compongono.

  3.  Restano  fermi  i vigenti requisiti in materia di qualità degli

imballaggi,  quali  quelli  relativi  alla sicurezza, alla protezione

della  salute  e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti

disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

  4.  I  requisiti  per  la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal

presente  titolo  non  si applicano agli imballaggi utilizzati per un

determinato prodotto prima del 31 dicembre 1994 (1).

  5.  Per  un  periodo  non  superiore a cinque anni dalla data delle

disposizioni  del  presente  titolo  è  consentita  l'immissione  sul

mercato  di  imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle

norme vigenti.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 35.

 

                            Definizioni.

 

  1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

    a)  imballaggio:  il prodotto, composto di materiali di qualsiasi

natura,  adibito  a contenere e a proteggere determinate merci, dalle

materie  prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione

e  la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore,

e  ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere

usati allo stesso scopo;

    b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio

concepito  in  modo  da costituire, nel punto di vendita, un'unità di

vendita per l'utente finale o per il consumatore;

    c)  imballaggio  multiplo  o  imballaggio secondario: imballaggio

concepito   in   modo   da  costituire,  nel  punto  di  vendita,  il

raggruppamento   di   un   certo   numero   di   unità   di  vendita,

indipendentemente  dal  fatto  che  sia  venduto come tale all'utente

finale  o  al  consumatore,  o  che  serva  soltanto  a facilitare il

rifornimento  degli  scaffali  nel  punto di vendita. Esso può essere

rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

    d)   imballaggio   per  il  trasporto  o  imballaggio  terziario:

imballaggio  concepito  in  modo  da facilitare la manipolazione e il

trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi

multipli  per  evitare  la  loro manipolazione ed i danni connessi al

trasporto,  esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari,

marittimi e aerei;

    e)  rifiuti  di  imballaggio:  ogni  imballaggio  o  materiale di

imballaggio,   rientrante   nella   definizione  di  rifiuto  di  cui

all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  esclusi  i  residui  della

produzione;

    f)  gestione  dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione

di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);

    g)  prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo

di  prodotti  e  di tecnologie non inquinanti, della quantità e della

nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate

negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e

rifiuti  di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché

in    quella    della   commercializzazione,   della   distribuzione,

dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

    h)  riutilizzo:  qualsiasi  operazione  nella quale l'imballaggio

concepito  e  progettato  per poter compiere, durante il suo ciclo di

vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo

o  reimpiegato  per  un  uso  identico  a quello per il quale è stato

concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul

mercato  che  consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale

imballaggio  riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa

di essere reimpiegato;

    i)  riciclaggio:  ritrattamento  in un processo di produzione dei

rifiuti  di  imballaggio  per la loro funzione originaria o per altri

fini,  compreso  il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero

di energia;

    l)   recupero  dei  rifiuti  generati  da  imballaggi:  tutte  le

pertinenti operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;

    m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio

combustibili  quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento

diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

    n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o

anaerobico   (biometanazione),   ad  opera  di  microrganismi  ed  in

condizioni  controllate,  delle  parti  biodegradabili dei rifiuti di

imballaggio,  con  produzione  di residui organici stabilizzanti o di

metano,  ad  esclusione  dell'interramento  in discarica, che non può

essere considerato una forma di riciclaggio organico;

    o)   smaltimento:   tutte   le   pertinenti   operazioni  di  cui

all'allegato B al presente decreto;

    p)  operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio,

i  fabbricanti  e  i  trasformatori  di  imballaggi,  gli  addetti al

riempimento  e  gli  utenti,  gli  importatori,  i  commercianti ed i

distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto

pubblico;

    q)  produttori:  i  fornitori  di  materiali  di  imballaggio,  i

fabbricanti,  i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e

di materiali di imballaggio;

    r)  utilizzatori:  i commercianti, i distributori, gli addetti al

riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi

pieni;

    s)  pubbliche  amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i

soggetti   e  gli  enti  che  gestiscono  il  servizio  di  raccolta,

trasporto,  recupero  e  smaltimento  di  rifiuti solidi urbani nelle

forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari.

    t)  consumatore:  l'utente  finale  che  acquista  o  importa per

proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

    u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità

pubbliche  competenti  e  i  settori  economici interessati, aperto a

tutti  gli  interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli

strumenti   e   le  azioni  per  raggiungere  gli  obiettivi  di  cui

all'articolo 37.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 36.

 

    Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di

                            imballaggio.

 

  1.  L'attività  di  gestione  degli  imballaggi  e  dei  rifiuti di

imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

    a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della

quantità  e  della  pericolosità  degli  imballaggi  e dei rifiuti di

imballaggio,  soprattutto  attraverso  iniziative,  anche  di  natura

economica  in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a

promuovere  lo  sviluppo  di tecnologie pulite e a ridurre a monte la

produzione  e  l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la

produzione   di  imballaggi  riutilizzabili  e  il  riutilizzo  degli

imballaggi;

    b)  incentivazione  del  riciclaggio  e  del  recupero di materia

prima,   sviluppo   della   raccolta   differenziata  di  rifiuti  di

imballaggio  e  promozione di opportunità di mercato per incoraggiare

l'utilizzazione  dei  materiali  ottenuti  da  imballaggi riciclati e

recuperati;

    c)  riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo

smaltimento  finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti

di imballaggi;

    c-bis)  l'applicazione  di  misure  di prevenzione consistenti in

programmi   nazionali   o   azioni   analoghe   da  adottarsi  previa

consultazione degli operatori economici interessati (1).

  2.  Al  fine  di assicurare la responsabilizzazione degli operatori

economici  conformemente  al principio <<chi inquina paga>> nonché la

cooperazione degli stessi secondo il principio della <<responsabilità

condivisa>>,  l'attività  di  gestione  dei rifiuti di imballaggio si

ispira, inoltre, ai seguenti principi:

    a)  individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,

garantendo  che  il  costo  della  raccolta,  della  valorizzazione e

dell'eliminazione  dei  rifiuti  di  imballaggio  sia  sostenuto  dai

produttori  e  dagli  utilizzatori  in  proporzione delle quantità di

imballaggi   immessi   sul   mercato  nazionale  e  che  la  pubblica

amministrazione organizzi la raccolta differenziata;

    b)   promozione   di   forme   di  cooperazione  tra  i  soggetti

istituzionali ed economici;

    c)  informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare

dei consumatori;

    d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del

conferimento  dei  rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da

parte del consumatore.

  3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in

particolare:

    a)   i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di  recupero

disponibili;

    b)  il  ruolo  degli  utenti  di imballaggi ed in particolare dei

consumatori  nel  processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di

riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (2);

    c)  il  significato  dei marchi apposti sugli imballaggi quali si

presentano sul mercato;

    d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi

ed i rifiuti di imballaggio.

  4.  In  conformità  alle  determinazioni  assunte dalla Commissione

dell'Unione  Europea,  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e del

Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono

adottate  le  misure  tecniche  che  dovessero  risultare  necessarie

nell'applicazione   delle   disposizioni  del  presente  Titolo,  con

particolare  riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,

nonché  agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti

farmaceutici,  ai  piccoli  imballaggi  e  agli  imballaggi di lusso.

Qualora  siano  interessati  aspetti  sanitari, il predetto decreto è

adottato di concerto con il Ministro della sanità (3).

  5.  Tutti  gli  imballaggi devono essere opportunamente etichettati

secondo  le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente

e  del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato in

conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione

Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il

riciclaggio   degli   imballaggi,   nonché   per  dare  una  corretta

informazione   ai   consumatori   sulle   destinazioni  finali  degli

imballaggi.  Fino  alla  definizione  del  sistema di identificazione

europeo  si  applica,  agli  imballaggi  per  i liquidi, la normativa

vigente in materia di etichettatura (3).

 

  (1) Lettera aggiunta dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (2)  Lettera così modificata dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (3)  Comma  così  modificato dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 37.

 

               Obiettivi di recupero e di riciclaggio.

 

  1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori

e   gli  utilizzatori  devono  conseguire  gli  obiettivi  finali  di

riciclaggio   e   di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggi  fissati

nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.

  2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di

riciclaggio  e  di  recupero,  a  partire  dal    gennaio  1998,  i

produttori  e  gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati

nelle   attività   di  riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti  di

imballaggio  comunicano  annualmente,  secondo  le  modalità previste

dalla  legge  25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva competenza

riferiti  all'anno  solare precedente, relativi al quantitativo degli

imballaggi  per  ciascun  materiale e per tipo di imballaggio immesso

sul  mercato,  nonché,  per  ciascun  materiale,  la  quantità  degli

imballaggi  riutilizzati  e  dei  rifiuti  di imballaggio riciclati e

recuperati   provenienti   dal  mercato  nazionale;  tali  dati  sono

trasmessi  all'Anpa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25

gennaio  1994,  n.  70.  Le  predette  comunicazioni  possono  essere

presentate  dai  consorzi  di  cui all'articolo 40 per i soggetti che

hanno  aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli

utilizzatori.

  3.  Qualora  gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti

di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze

previste,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,

previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del

Ministro  dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e

dell'artigianato  alle  diverse  tipologie di materiali di imballaggi

sono  applicate  misure  di  natura economica, ivi comprese misure di

carattere  pecuniario,  proporzionati  al  mancato  raggiungimento di

singoli  obiettivi,  il  cui  introito  è  versato  alle  entrate del

bilancio  dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro

del  tesoro  ad  apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette

somme  saranno  utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta

differenziata,   il   riciclaggio  ed  il  recupero  dei  rifiuti  di

imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'Ambiente.

  4.  Gli  obiettivi  di  cui  al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di

imballaggi  generati  sul  territorio  nazionale,  nonché  a  tutti i

sistemi  di  riciclaggio  e di recupero al netto degli scarti, e sono

adottati  ed  aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con

decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato (1).

  5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  il Ministro dell'industria, del

commercio  e dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione

Europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e

17  della  direttiva  94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni

del  presente  Titolo  accompagnato  dai  dati acquisiti ai sensi del

comma  2  e  i  progetti  delle  misure  che  si  intendono  adottare

nell'ambito del Titolo medesimo.

  5-bis.  Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del

commercio  e  dell'artigianato  forniscono  periodicamente all'Unione

europea  e  agli  altri  Paesi  membri  i dati sugli imballaggi e sui

rifiuti di imballaggi secondo le tabelle. e gli schemi adottati dalla

Commissione  dell'Unione  europea  con  la  decisione 97/138/CE del 3

febbraio 1997 (2).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 38.

 

            Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.

 

  1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta

gestione  ambientale  degli  imballaggi  e dei rifiuti di imballaggio

generati dal consumo dei propri prodotti.

  2.  Nell'ambito  degli  obiettivi  di  cui agli articoli 24 e 37, i

produttori  e  gli  utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta

dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi

comunque  conferiti  al  servizio  pubblico  tramite  il  gestore del

servizio  medesimo.  A  tal fine i produttori e gli utilizzatori sono

obbligati  a  partecipare  al  Consorzio  Nazionale Imballaggi di cui

all'articolo  41.  Per  gli utilizzatori che partecipano al Consorzio

nazionale  degli  imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37,

comma  2,  viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei

rifiuti di imballaggio (1).

  3.  Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché

agli  obblighi  della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta

dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,

nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale

Imballaggi  di  cui  all'articolo  41,  dei  rifiuti  di  imballaggio

conferiti  dal  servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla

data  di  entrata  in  vigore delle disposizioni del presente Titolo,

possono:

    a)  organizzare  autonomamente  la  raccolta,  il  riutilizzo, il

riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

    b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40;

    c) mettere in atto un sistema cauzionale.

  4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  3  gli utilizzatori sono tenuti a

ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i

rifiuti  di  imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in

un  luogo  di  raccolta  organizzato  dal  produttore e con lo stesso

concordato.

  5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo

40  devono  dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26, entro

novanta giorni dal termine di cui al comma 3 di:

    a)  adottare  dei  provvedimenti  per  il ritiro degli imballaggi

usati da loro immessi sul mercato;

    b)  avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti

di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il

trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

    c)  garantire  che  gli  utenti  finali  degli  imballaggi  siano

informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

  6.  I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo

40  devono  inoltre  elaborare  e  trasmettere al Consorzio Nazionale

Imballaggi  di  cui all'articolo 41 un proprio Programma specifico di

prevenzione  che costituisce la base per l'elaborazione del programma

generale di cui all'articolo 42.

  7.  Entro  il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo

alla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori che

non  aderiscono  ai  Consorzi  di  cui  all'articolo 40 sono tenuti a

presentare  all'Osservatorio  sui  rifiuti di cui all'articolo 26 una

relazione  sulla  gestione, comprensiva del programma specifico e dei

risultati  conseguiti  nel  recupero  e  nel  riciclo  dei rifiuti di

imballaggio,  nella  quale  possono  essere  evidenziati  i  problemi

inerenti  il  raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali

proposte di adeguamento della normativa.

  8.   I   produttori   che   non  dimostrano  di  adottare  adeguati

provvedimenti  sono  obbligati  a  partecipare  ai  consorzi  di  cui

all'articolo  40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi

pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.

  9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

    a)  il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di

imballaggio secondari e terziari;

    b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti

al servizio pubblico;

    c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

    d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

    e)   lo  smaltimento  dei  rifiuti  di  imballaggio  secondari  e

terziari.

  10.   La   restituzione   di  imballaggi  usati  o  di  rifiuti  di

imballaggio,  ivi  compreso  il  conferimento  di rifiuti in raccolta

differenziata,   non   deve   comportare   oneri   economici  per  il

consumatore.

 

  (1) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 39.

 

  Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione.

 

  1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di

raccolta  differenziata  in  modo  da  permettere  al  consumatore di

conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai

rifiuti  domestici  e  da  altri  tipi  di  rifiuti di imballaggi. In

particolare:

    a)  deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in

ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

    b)   la   gestione   della  raccolta  differenziata  deve  essere

effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza

e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione

di altri rifiuti.

  2.  Nel  caso  in  cui  la  pubblica  amministrazione non attivi la

raccolta  differenziata  dei  rifiuti di imballaggi entro dodici mesi

dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e

gli  utilizzatori  possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale

Imballaggi   di   cui   all'articolo   41  le  attività  di  raccolta

differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  primari sulle superfici

pubbliche o la possono integrare se insufficiente (1).

  2-bis.  La  pubblica  amministrazione  incoraggia,  ove  opportuno,

l'utilizzazione  di  materiali  provenienti da rifiuti di imballaggio

riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti (2).

  2-ter.  I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato   curano  la  pubblicazione  delle  misure  e  degli

obiettivi  oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo

41, comma 2, lettera g) (2).

  2-quater.    Il    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato  cura  la  pubblicazione  dei  numeri di riferimento

delle  norme  nazionali  che  recepiscono le norme armonizzate di cui

all'articolo  43,  comma  3,  e comunica alla Commissione dell'Unione

europea  le  norme  nazionali  di  cui al medesimo articolo, comma 3,

considerate conformi alle predette norme armonizzate (2).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 40.

 

                              Consorzi.

 

  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  organizzare  la  ripresa degli

imballaggi  usati,  la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e

terziari  su  superfici  private,  ed  il  ritiro, su indicazione del

Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di

imballaggi  conferiti  al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed

il  recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia,

efficienza  ed  economicità  i produttori che non provvedono ai sensi

dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono un Consorzio

per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.

  2.  I  Consorzi  di  cui  al comma 1 hanno personalità giuridica di

diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del

Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato.

  3.  I  mezzi  finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi

sono  costituiti  dai  proventi  delle  attività e dai contributi dei

soggetti partecipanti.

  4.  Ciascun  Consorzio  mette  a  punto  e  trasmette  al Consorzio

nazionale  imballaggi  ed  all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un

proprio  Programma  specifico  di prevenzione che costituisce la base

per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42 (1).

  5.  Entro  il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo

alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i Consorzi

trasmettono  al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41

l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva

del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel

riciclo  dei  rifiuti  di  imballaggio,  nella  quale  possono essere

evidenziati   i  problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli  scopi

istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 41.

 

                   Consorzio Nazionale Imballaggi.

 

  1.  Per  il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero o di

riciclaggio  e per garantire il necessario raccordo con l'attività di

raccolta  differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i

produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro

centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente

decreto,  il  Consorzio  Nazionale  Imballaggi, in seguito denominato

CONAI.

  2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

    a)  definisce  in  accordo  con  le  regioni  e  con le pubbliche

amministrazioni  interessate  gli  ambiti territoriali in cui rendere

operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione

e  il  trasporto  dei materiali selezionati a centri di raccolta e di

smistamento;

    b)  definisce  con  le  pubbliche amministrazioni appartenenti ai

singoli  sistemi  integrati  di  cui  alla  lettera  a) le condizioni

generali  di  ritiro  da parte dei produttori dei rifiuti selezionati

provenienti dalla raccolta differenziata;

    c)  elabora  ed  aggiorna,  sulla base dei programmi specifici di

prevenzione  di  cui  agli  articoli  38,  comma  6 e 40, comma 4, il

Programma  generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi

e dei rifiuti di imballaggio (1);

    d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali

per   favorire   il   riciclaggio  ed  il  recupero  dei  rifiuti  di

imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;

    e)  assicura  la  necessaria  cooperazione  tra i Consorzi di cui

all'articolo 40;

    f)   garantisce  il  necessario  raccordo  tra  l'amministrazione

pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;

    g)  organizza,  in  accordo  con le pubbliche amministrazioni, le

campagne  di  informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del

Programma generale;

    h)  ripartisce  tra i produttori e gli utilizzatori i costi della

raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di

imballaggi  primari  o  comunque  conferiti  al  servizio di raccolta

differenziata  in  proporzione  alla  quantità totale, al peso e alla

tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale,

al  netto  delle  quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno

precedente per ciascuna tipologia di materiale.

  3.  Il  CONAI  può stipulare un accordo di programma quadro su base

nazionale  con l'Anci al fine di garantire l'attuazione del principio

di   corresponsabilità  gestionale  tra  produttori,  utilizzatori  e

pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:

    a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di

imballaggio  da  versare  ai  Comuni, determinati, secondo criteri di

efficienza,  di  efficacia  ed  economicità  di gestione del servizio

medesimo,  nonché  sulla  base  della tariffa di cui all'articolo 49,

dalla data di entrata in vigore della stessa (1);

    b)  gli  obblighi  e  le  sanzioni  posti  a  carico  delle parti

contraenti;

    c)  le  modalità  di  raccolta  dei  rifiuti  da  imballaggio  in

relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

  4.   L'accordo   di  programma  di  cui  al  comma  3  è  trasmesso

all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 che può

richiedere  eventuali  modifiche  ed  integrazioni entro i successivi

sessanta giorni.

  5.  Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera

h),  sono  esclusi  dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi

sul mercato previa cauzione.

  6.  Il  CONAI  è  retto  da  uno  statuto approvato con decreto del

Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari

necessari  per  la sua attività con i proventi delle attività e con i

contributi dei consorziati.

  7.  Il  CONAI  delibera  con  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei

componenti.

  8.  Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto

di  voto  un  rappresentante  dei  consumatori  indicato dal Ministro

dell'ambiente   e   dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato.

  9.  I Consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore

della   presente   legge,   previsti   dall'articolo   9-quater   del

decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988,  n.  475, cessano di

funzionare  all'atto della costituzione del Consorzio di cui al comma

1  e  comunque  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del

presente  decreto.  Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e

negli obblighi dei Consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater,

del   decreto-legge   9  settembre  1988,  n.  397,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare

nella  titolarità  del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre

1996,  fatte  salve  le  spese  di  gestione  ordinaria sostenute dai

Consorzi  fino  al  loro  scioglimento.  Tali  patrimoni  dei diversi

Consorzi  obbligatori  saranno  destinati  ai  costi  della  raccolta

differenziata,  riciclaggio  e  recupero  dei  rifiuti  di imballaggi

primari  o  comunque  conferiti  al  servizio pubblico della relativa

tipologia di materiale (2).

  10.  In  caso  di mancata costituzione del CONAI entro i termini di

cui  al  comma  1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro

dell'ambiente   e   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato  nominano  d'intesa  un  commissario  ad acta per lo

svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

  10-bis.  In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2

e   3,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con

proprio  decreto  l'entità dei costi della raccolta differenziata dei

rifiuti  di  imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori

ai  sensi  dell'articolo  49,  comma  10,  nonché  le condizioni e le

modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori (3).

 

  (1)  Lettera così modificata dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (3) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 42.

 

 Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e

                     dei rifiuti di imballaggio.

 

  1.  Sulla  base  dei programmi specifici di prevenzione di cui agli

articoli  38,  comma  6  e 40, comma 4, il CONAI elabora un Programma

generale  di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti

di  imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie

di   materiale   di  imballaggio,  le  misure  relative  ai  seguenti

obiettivi:

    a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

    b)  accrescimento  della proporzione della quantità di rifiuti di

imballaggi  riciclabili  rispetto  alla  quantità  di  imballaggi non

riciclabili;

    c)  accrescimento  della proporzione della quantità di rifiuti di

imballaggi  riutilizzabili  rispetto  alla quantità di imballaggi non

riutilizzabili;

    d)  miglioramento  delle  caratteristiche  dell'imballaggio  allo

scopo  di  permettere  ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni

nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

    e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio (1).

  2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

    a)  la  percentuale  in  peso di ciascuna tipologia di rifiuti di

imballaggio  da  recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo

obiettivo  globale,  sulla base della stessa scadenza, la percentuale

in  peso  da  riciclare  delle  singole  tipologie  di  materiali  di

imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

    b)  gli  obiettivi  intermedi  di recupero e riciclaggio rispetto

agli obiettivi di cui alla lettera a);

    c) (Omissis) (1).

  3. Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio

sui  rifiuti  di  cui  all'articolo 26 ed è approvato con decreto del

Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato,   d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e

di  Bolzano  e  l'Anci.  Con  la  medesima procedura si provvede alle

eventuali modificazioni e integrazioni del Programma (2).

  4.  Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro

il  termine  di  centoventi  giorni  dalla costituzione del Consorzio

Nazionale  Imballaggi  di  cui  all'articolo  41, e, successivamente,

dall'inizio  del quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in

via sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso

gli  obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti

ai  sensi  della  direttiva  94/62/CE  del  Parlamento  europeo e del

Consiglio   del   20   dicembre   1994,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni.

  5.  I  piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un

apposito  capitolo  relativo  alla  gestione  degli  imballaggi e dei

rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del Programma

di cui ai commi 1 e 2.

 

  (1) Lettera abrogata dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO II

                      GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

 

 

                              Art. 43.

 

                              Divieti.

 

  1.  é  vietato  lo  smaltimento in discarica degli imballaggi e dei

contenitori  recuperati,  ad  eccezione  degli scarti derivanti dalle

operazioni   di   selezione,   riciclo  e  recupero  dei  rifiuti  di

imballaggio.

  2.  A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale

circuito  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani  imballaggi  terziari di

qualsiasi  natura.  Dalla  stessa data eventuali imballaggi secondari

non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono

essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata,

ove la stessa sia stata attivata.

  3.  A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati

solo   imballaggi  rispondenti  agli  standard  europei  fissati  dal

Comitato   Europeo   Normalizzazione   in   conformità  ai  requisiti

essenziali  stabiliti  dall'articolo  9  della direttiva 94/62/CE del

Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  del  20  dicembre  1994,  e

dall'allegato  F  al  presente  decreto.  Fino  al 1° gennaio 1998 si

presume  che  siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli

imballaggi  sono  conformi  alle  pertinenti  norme armonizzate i cui

numeri  di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle

Comunità   Europee,   ovvero,  in  mancanza  delle  pertinenti  norme

armonizzate,  alle  norme  nazionali considerate conformi ai predetti

requisiti (1).

  4.  é  vietato  immettere  sul  mercato  imballaggi o componenti di

imballaggio,  a  eccezione degli imballaggi interamente costituiti di

cristallo,  con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,

cadmio e cromo esavalente superiore a:

    a)  600  parti  per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno

1998;

    b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;

    c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.

  5.   Con   decreto   del  Ministro  dell'ambiente  e  del  Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in

conformità alle decisioni dell'Unione europea:

    a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al

comma  4  non  si  applicano  ai materiali riciclati e ai circuiti di

produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

    b)  le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al

comma 4, lettera c).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO III

             GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

 

 

                              Art. 44.

 

                           Beni durevoli.

 

  1.  I  beni  durevoli  per uso domestico che hanno esaurito la loro

durata   operativa   devono   essere   consegnati  a  un  rivenditore

contestualmente   all'acquisto  di  un  bene  durevole  di  tipologia

equivalente  ovvero  devono essere conferiti alle imprese pubbliche o

private  che  gestiscono  la  raccolta  e  lo smaltimento dei rifiuti

urbani  o  agli  appositi centri di raccolta individuati ai sensi del

comma  2,  a  cura  del  detentore. Ai fini della corretta attuazione

degli  obiettivi  e  delle priorità stabilite dal presente decreto, i

produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero

e  allo  smaltimento  dei  beni  durevoli consegnati dal detentore al

rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai

sensi dell'articolo 25 (1).

  2.   Il   Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di

programma  tra  le  imprese  che  producono i beni di cui al comma 1,

quelle  che  li immettono al consumo, anche in qualità di importatori

ed  i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il

recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:

    a)  la  messa  appunto  dei  prodotti per le finalità di cui agli

articoli 3 e 4;

    b)  l'individuazione  di  centri di raccolta, diffusi su tutto il

territorio nazionale;

    c) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni;

    d)  lo  smaltimento  di  quanto  non  recuperabile  da  parte dei

soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

  3.  Al  fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1

ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le

loro  associazioni  di categoria, possono altresì stipulare accordi e

contratti  di  programma  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  2. Ai

medesimi  fini  il  ritiro,  il  trasporto  e  lo stoccaggio dei beni

durevoli  da  parte  dei  rivenditori  firmatari,  tramite le proprie

associazioni   di  categoria,  dei  citati  accordi  e  contratti  di

programma  non  sono  sottoposti  agli  obblighi  della comunicazione

annuale  al  catasto,  della tenuta dei registri di carico e scarico,

della   compilazione   e   tenuta  dei  formulari,  della  preventiva

autorizzazione  e  della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11,

12, 15, 28 e 30 del presente decreto (2).

  4.  Decorsi  tre  anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  nel  caso  si  manifestino  particolari necessità di tutela

della  salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento

dei  rifiuti  costituiti  dai  beni  oggetto del presente articolo al

termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto

del  presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del

commercio   e   dell'artigianato,   un   sistema   di   cauzionamento

obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo

di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila,

è svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di

un  bene  oggetto  del  presente  articolo  ai centri di raccolta, ai

servizi   pubblici   di   nettezza   urbana   o   ad  un  rivenditore

contestualmente   all'acquisto  di  un  bene  durevole  di  tipologia

equivalente.  Non  sono  tenuti  a versare la cauzione gli acquirenti

che,  contestualmente  all'acquisto,  provvedano alla restituzione al

venditore  di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino

l'avvenuta  restituzione  dello  stesso  alle  imprese o ai centri di

raccolta di cui al comma 1.

  5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1,

sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

    a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;

    b) televisori;

    c) computers;

    d) lavatrici e lavastoviglie;

    e) condizionatori d'aria.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO III

             GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

 

 

                              Art. 45.

 

                          Rifiuti sanitari.

 

  1.  Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti

sanitari  pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non

causare  alterazioni  che comportino rischi per la salute e può avere

una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a

duecento  litri  detto  deposito  temporaneo può raggiungere i trenta

giorni, alle predette condizioni.

  2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o

privata  compete  la sorveglianza e il rispetto della disposizione di

cui  al  comma  1,  fino  al  conferimento  dei rifiuti all'operatore

autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

  3.  I  rifiuti  di  cui  al comma 1 devono essere smaltiti mediante

termodistruzione  presso  impianti  autorizzati ai sensi del presente

decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante

termodistruzione  non  risulti  adeguato al fabbisogno, il Presidente

della  Regione  d'intesa  con il Ministro della sanità ed il Ministro

dell'ambiente  può  autorizzare  lo smaltimento dei rifiuti di cui al

comma  1  anche  in  discarica controllata previa sterilizzazione. Ai

fini   dell'acquisizione   dell'intesa,   i  Ministri  competenti  si

pronunciano entro novanta giorni (1).

  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il

Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome, sono:

    a)   definite   le  norme  tecniche  di  raccolta,  disinfezione,

sterilizzazione,   trasporto,  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti

sanitari pericolosi;

    b)  individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera

f)  e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione

degli stessi (2);

    c)  individuate  le  frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli

urbani  nonché  le  eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari

che richiedono particolari sistemi di smaltimento.

  5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al

di  fuori  della  struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta

alle  procedure  autorizzative  di  cui agli articoli 27 e 28. In tal

caso  al  responsabile  dell'impianto  compete  la  certificazione di

avvenuta sterilizzazione.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2)  Lettera così modificata dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO III

             GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

 

 

                              Art. 46.

 

                  Veicoli a motore e rimorchi (1).

 

  1.  Il  proprietario  di  un veicolo a motore o di un rimorchio che

intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo a un

centro  di  raccolta  per  la  messa in sicurezza, la demolizione, il

recupero  dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli

articoli  27  e  28.  Tali  centri di raccolta possono ricevere anche

rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore (2).

  2.  Il  proprietario  di  un  veicolo  a  motore  o di un rimorchio

destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o

alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai

centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o

rimorchio per acquistarne un altro (2).

  3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non

reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi

degli  articoli  927-929  e  923 del codice civile, sono conferiti ai

centri  di  raccolta  di  cui  al comma 1 nei casi e con le procedure

determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro  del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione (2).

  4.  I  centri  di  raccolta  ovvero i concessionari o le succursali

rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per

la  demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della

consegna,  gli  estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità

del  proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché

l'assunzione  da  parte  del  gestore  del  centro  stesso ovvero del

concessionario   o  del  titolare  della  succursale  dell'impegno  a

provvedere  direttamente  alle pratiche di cancellazione del Pubblico

registro automobilistico (P.r.a.) (2).

  5.  Dal  30  giugno  1998  la  cancellazione  dal Pubblico registro

automobilistico   (PRA)   dei   veicoli  e  dei  rimorchi  avviati  a

demolizione  avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di

raccolta  o  del concessionario o del titolare della succursale senza

oneri  di  agenzia  a  carico  del  proprietario  del  veicolo  o del

rimorchio.  A  tal  fine,  entro  sessanta  giorni dalla consegna del

veicolo  e  del  rimorchio da parte del proprietario, il titolare del

centro  di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale

della  casa  costruttrice  deve comunicare l'avvenuta consegna per la

demolizione  del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la

carta  di  circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che

provvede  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (3).

  6.  Il  possesso  del  certificato  di  cui  al  comma  4 libera il

proprietario  del  veicolo  dalla  responsabilità  civile,  penale  e

amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

  6-bis. I gestori di centri dì raccolta, i concessionari e i gestori

delle  succursali  delle  case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non

possono  alienare,  smontare  o  distruggere  i  veicoli a motore e i

rimorchi  da  avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in

rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5 (4).

  6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna

delle  targhe  e  dei  documenti agli uffici competenti devono essere

annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da

tenersi   secondo   le  norme  del  regolamento  di  cui  al  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).

  6-quater.  Agli  stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono

soggetti  i  responsabili  dei  centri  di raccolta o altri luoghi di

custodia  di  veicoli  rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto

legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  nel caso di demolizione del

veicolo  ai  sensi  dell'articolo  215, comma 4, del predetto decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).

  6-quinquies. (Omissis) (5).

  7.  é  consentito  il  commercio delle parti di ricambio recuperate

dalla  demolizione  dei  veicoli a motore ad esclusione di quelle che

abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

  8.  Le  parti  di  ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono

cedute   solo  agli  iscritti  alle  imprese  esercenti  attività  di

autoriparazione,  di  cui  alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono

utilizzate   se  sottoposte  alle  operazioni  di  revisione  singola

previste  dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285.

  9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da

parte  delle  imprese  esercenti  attività  di  autoriparazione  deve

risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

  10.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  i  Ministri

dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e dei trasporti e

della   navigazione   emana   le   norme   tecniche   relative   alle

caratteristiche  degli  impianti  di  demolizione, alle operazioni di

messa  in  sicurezza  e  all'individuazione  delle  parti di ricambio

attinenti la sicurezza di cui al comma 8.

 

  (1)  Rubrica così sostituita dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (3)  Comma  così  sostituito dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (4) Comma aggiunto dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (5)  Modifica  il  comma  1 dell'art. 103, d.lg. 30 aprile 1992, n.

285.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO III

             GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

 

 

                              Art. 47.

 

Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi

                    vegetali ed animali esausti.

 

  1.  é  istituito  il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e

trattamento  degli  oli  e  dei grassi vegetali e animali esausti, al

quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.

  2.  Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto

approvato  con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Il Consorzio:

    a)   assicura  la  raccolta,  il  trasporto,  lo  stoccaggio,  il

trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali

esausti;

    b)  assicura,  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia

di  inquinamento,  lo  smaltimento di oli e grassi vegetali e animali

esausti  raccolti  dei  quali  non  sia  possibile  o  conveniente la

rigenerazione;

    c)  promuove  lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di

settore  al  fine  di  migliorare,  economicamente e tecnicamente, il

ciclo  di  raccolta,  trasporto,  stoccaggio trattamento e riutilizzo

degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

  4.   Le  deliberazioni  degli  organi  del  Consorzio  adottate  in

relazione  agli  scopi del presente decreto ed a norma dello Statuto,

sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

  5. Partecipano al Consorzio:

    a)  le  imprese che producono, importano o detengono oli e grassi

vegetali ed animali, esausti (1);

    b)  le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e

animali esausti;

    c)  le  associazioni  nazionali  di  categoria  delle imprese che

effettuano  la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi

vegetali e animali esausti.

  6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base

al  rapporto  tra  la capacità produttiva di ciascun consorziato e la

capacità   produttiva   complessivamente   sviluppata   da   tutti  i

consorziati appartenenti alla medesima categoria.

  7.  La  determinazione  e  l'assegnazione  delle  quote  compete al

consiglio   di   amministrazione   del   Consorzio  che  vi  provvede

annualmente secondo quanto stabilito dallo Statuto.

  8.  Nel  caso  di  incapacità  o di impossibilità ad adempiere, per

mezzo  delle  stesse  imprese e aziende consorziate, agli obblighi di

raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e

dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto,

il  Consorzio  può  nei  limiti e nei modi determinati dallo Statuto,

stipulare   con   le   imprese  pubbliche  e  private  contratti  per

l'assolvimento degli obblighi medesimi.

  9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:

    a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;

    b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;

    c) dalle quote consortili;

    d)  da  contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli

importatori  di  oli  e  grassi vegetali e animali per uso alimentare

destinati  al  mercato interno, determinati annualmente per garantire

l'equilibrio  di  gestione  del  Consorzio,  con decreto del Ministro

dell'ambiente   di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del

commercio e dell'artigianato.

  10.   Il   Consorzio   deve  trasmettere  annualmente  al  Ministro

dell'ambiente   e   al   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato  il  bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta

giorni dalla loro approvazione, unitariamente a una relazione tecnica

sull'attività  complessiva  sviluppata  dallo  stesso Consorzio e dai

singoli consorziati.

  11.  A  decorrere  dalla  data  di  scadenza del termine di novanta

giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del

decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in

ragione  della  propria  attività,  detiene  oli  e grassi vegetali e

animali  esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o

mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.

  12.  Chiunque,  in  ragione della propria attività ed in attesa del

conferimento  al  Consorzio,  detenga oli e grassi animali e vegetali

esausti,  è  obbligato  a stoccare gli stessi in apposito contenitore

conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

 

  (1)  Lettera così sostituita dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO III

             GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

 

 

                              Art. 48.

 

   Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

 

  1. Al fine di ridurre il flusso di rifiuti di polietilene destinati

allo  smaltimento  è  istituito  il  Consorzio per il riciclaggio dei

rifiuti  di  beni  in  polietilene,  esclusi  gli  imballaggi  di cui

all'articolo  35,  comma  1,  lettere  a), b), c) e d), i beni di cui

all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46 (1).

  2. Al Consorzio partecipano:

    a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;

    b) i trasformatori di beni in polietilene;

    c)  le  associazioni nazionali di categoria rappresentative delle

imprese  autorizzate  che  effettuano  la raccolta, il trasporto e lo

stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;

    d)  le  imprese  che  riciclano  e  recuperano rifiuti di beni in

polietilene.

  3.  Il  Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il

ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità

per  avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il

Consorzio:

    a)   promuove   la  gestione  del  flusso  dei  beni  a  base  di

polietilene;

    b)  assicura  la  raccolta,  il  riciclaggio  e le altre forme di

recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

    c)  promuove  la valorizzazione delle frazioni di polietilene non

riutilizzabili;

    d)  promuove  l'informazione  degli  utenti,  intesa a ridurre il

consumo  dei  materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di

smaltimento;

    e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel

caso  in  cui  non  sia  possibile  o  economicamente  conveniente il

riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

  4.  Nella  distribuzione  dei prodotti dei consorziati il Consorzio

può ricorrere a forme di deposito cauzionale.

  5.  I  mezzi  finanziari  per  il  funzionamento del Consorzio sono

costituiti:

    a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;

    b) dai contributi dei soggetti partecipanti;

    c) della gestione patrimoniale del fondo consortile.

  6.  Le  deliberazioni  degli  organi  del  Consorzio,  adottate  in

relazione  agli  scopi del presente decreto ed a norma dello Statuto,

sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

  7.   Il   Ministro   dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro

dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato determina ogni due

anni  con  proprio  decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in

caso  di  mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire

un  contributo  percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo

netto  delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici

di  materia  prima per forniture destinate alla produzione di beni di

polietilene per il mercato interno.

  8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha

scopo  di  lucro  ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del

Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato.

  9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni

dalla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di

approvazione  dello  Statuto  di cui al comma 8, chiunque, in ragione

della  propria  attività,  detiene  rifiuti  di beni in polietilene è

obbligato  a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna

a soggetti incaricati dal Consorzio.

 

  (1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              TITOLO IV

              TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

 

 

                              Art. 49.

 

                     Istituzione della tariffa.

 

  1.  La  tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II

del  Capo  XVIII del Titolo III del Testo unico della finanza locale,

approvato  con  regio  decreto  14  settembre  1931,  n.  1175,  come

sostituito   dall'articolo   21  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915, ed al Capo III del decreto

legislativo  15  novembre  1993,  n. 507, è soppressa a decorrere dai

termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento

di  cui  al  comma  5,  entro i quali i comuni devono provvedere alla

integrale  copertura  dei  costi del servizio di gestione dei rifiuti

urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 (1).

  1-bis.  Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale,

per  i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del

comma 16 (2).

  2.  I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani

e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade

ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperte dai Comuni

mediante l'istituzione di una tariffa.

  3.  La  tariffa  deve  essere  applicata  nei confronti di chiunque

occupi  oppure  conduca  locali,  o  aree scoperte ad uso privato non

costituenti  accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi

uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

  4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare

agli  investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una

quota  rapportata  alle  quantità  di  rifiuti conferiti, al servizio

fornito,  e  all'entità  dei  costi  di  gestione,  in  modo  che sia

assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi di investimenti e di

esercizio.

  4-bis.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario che precede i due

anni  dall'entrata  in  vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad

approvare  e  a  presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il

piano  finanziario  e la relazione di cui all'articolo 8, del decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (2).

  5.   Il   Ministro   dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro

dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentita  la

Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province  autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato

per  definire  le  componenti  dei  costi e determinare la tariffa di

riferimento,  prevedendo  disposizioni  transitorie  per garantire la

graduale  applicazione  del metodo normalizzato e della tariffa ed il

graduale   raggiungimento  dell'integrale  copertura  dei  costi  del

servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni (3).

  6.  La  tariffa  di  riferimento è articolata per fasce di utenza e

territoriali.

  7.   La   tariffa   di  riferimento  costituisce  la  base  per  la

determinazione  della  tariffa  nonché  per  orientare e graduare nel

tempo  gli  adeguamenti  tariffari  derivanti  dall'applicazione  del

presente decreto.

  8.  La  tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione

al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

  9.  La  tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della

convenzione e del relativo disciplinare.

  10.  Nella  modulazione  della tariffa sono assicurate agevolazioni

per  le  utenze  domestiche  e  per  la  raccolta differenziata delle

frazioni  umide  e  delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta

differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  che  resta a carico dei

produttori  e  degli utilizzatori. é altresì assicurata la gradualità

degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

  11.  Per  le successive determinazioni della tariffa si tiene conto

degli  obiettivi  di miglioramento della produttività e della qualità

del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

  12.   L'eventuale  modulazione  della  tariffa  tiene  conto  degli

investimenti  effettuati  dai  Comuni  che  risultino  utili  ai fini

dell'organizzazione del servizio.

  13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

  14.   Sulla  tariffa  è  applicato  un  coefficiente  di  riduzione

proporzionale  alle  quantità di rifiuti assimilati che il produttore

dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata

dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

  15.  La  riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere

effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo

secondo  le  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica

29  settembre  1973,  n.  602,  e  del  decreto  del Presidente della

Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

  16.  In  via  sperimentale  i  Comuni  possono  attivare il sistema

tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

  17.  é  fatta  salva  l'applicazione  del tributo ambientale di cui

all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (3).

 

  (1)  Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre

1999, n. 488.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488.

  (3) Comma così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

  (4) Vedi d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                                Capo I

                               SANZIONI

 

 

                              Art. 50.

 

                        Abbandono di rifiuti.

 

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque,

in  violazione  dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43,

comma  2,  44, comma 1 e 46, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti

ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con

la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un

milione  duecentomila.  Se  l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda

rifiuti  non  pericolosi  e  non  ingombranti  si applica la sanzione

amministrativa  pecuniaria  da lire cinquantamila a lire trecentomila

(1).

  1-bis.  Il  titolare del centro di raccolta, il concessionario o il

titolare  della  succursale  della  casa  costruttrice,  che viola le

disposizioni  di  cui  all'articolo  46,  comma  5,  è  punito con la

sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire cinquecentomila a lire

tremilioni (2).

  2.  Chiunque  non  ottempera  all'ordinanza  del  sindaco,  di  cui

all'articolo  14,  comma  3,  o  non  adempie all'obbligo di cui agli

articoli  9,  comma  3  è  punito con la pena dell'arresto fino ad un

anno.  Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la

decisione  emessa  ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale,  il  beneficio  della sospensione condizionale della pena può

essere   subordinato   alla  esecuzione  di  quanto  stabilito  nella

ordinanza o nell'obbligo non eseguiti (1).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                                Capo I

                               SANZIONI

 

 

                              Art. 51.

 

          Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

 

  1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,

smaltimento,  commercio  ed  intermediazione  di  rifiuti in mancanza

della  prescritta  autorizzazione,  iscrizione o comunicazione di cui

agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

    a)  con  la  pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un anno o con

l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a  lire cinquanta milioni se si

tratta di rifiuti non pericolosi;

    b)  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due anni e con

l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a  lire cinquanta milioni se si

tratta di rifiuti pericolosi (1).

  2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed

ai  responsabili  di  enti  che  abbandonano  o  depositano  in  modo

incontrollato  i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali

o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi

1 e 2 (2).

  3.  Chiunque  realizza  o  gestisce una discarica non autorizzata è

punito  con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi  a  due anni e con

l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica

la  pena  dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci

milioni  a  lire  cento milioni se la discarica è destinata, anche in

parte,  allo  smaltimento  di  rifiuti  pericolosi.  Alla sentenza di

condanna  o  alla  decisione  emessa  ai  sensi dell'articolo 444 del

Codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale

è  realizzata  la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del

compartecipe  al  reato,  fatti  salvi  gli obblighi di bonifica o di

ripristino dello stato dei luoghi.

  4.  Le  pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle

ipotesi  di  inosservanza  delle  prescrizioni contenute o richiamate

nelle   autorizzazioni  nonché  nelle  ipotesi  di  inosservanza  dei

requisiti   e   delle   condizioni   richiesti   dalle  iscrizioni  o

comunicazioni.

  5.  Chiunque,  in  violazione  del  divieto  di cui all'articolo 9,

effettua  attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito

con la pena di cui al comma 1, lettera b) (1).

  6.  Chiunque  effettua  il  deposito  temporaneo presso il luogo di

produzione  di  rifiuti  sanitari  pericolosi,  con  violazione delle

prescrizioni   di   cui   all'articolo  45,  è  punito  con  la  pena

dell'arresto da tre mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da lire

cinque  milioni  a  lire  cinquanta  milioni.  Si applica la sanzione

amministrativa  pecuniaria  da  lire  cinque  milioni  a  lire trenta

milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.

  6-bis.  Chiunque  viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi

6-bis,  6-ter  e 6-quater, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, è punito

con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a

lire tre milioni (3).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2)  Comma  , da ultimo, così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre

1998, n. 426.

  (3)  Comma  aggiunto  dall'art.  7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389 e

così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                                Capo I

                               SANZIONI

 

 

                            Art. 51-bis.

 

                         Bonifica dei siti.

 

  1.  Chiunque  cagiona  l'inquinamento  o  un  pericolo  concreto ed

attuale  di inquinamento, previsto dall'articolo 1; comma 2, è punito

con  la  pena  dell'arresto  da sei mesi a un anno e con l'ammenda da

lire  cinque  milioni  a  lire cinquanta milioni se non provvede alla

bonifica  secondo  il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica

la  pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da

lire  diecimilioni  a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato

da   rifiuti   pericolosi.   Con  la  sentenza  di  condanna  per  la

contravvenzione  di  cui al presente comma, o con la decisione emessa

ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale, il

beneficio  della  sospensione  condizionale  della  pena  può  essere

subordinato  alla  esecuzione degli interventi di messa in sicurezza,

bonifica e ripristino ambientale (1) (2).

 

  (1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

  (2) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                                Capo I

                               SANZIONI

 

 

                              Art. 52.

 

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri

                    obbligatori e dei formulari.

 

  1.  Chiunque  non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11,

comma  3,  ovvero  la effettua in modo incompleto o inesatto è punito

con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a

lire  trenta  milioni.  Se  la  comunicazione  è  effettuata entro il

sessantesimo  giorno  dalla  scadenza  del termine stabilito ai sensi

della   legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  si  applica  la  sanzione

amministrativa  pecuniaria  da lire cinquantamila a lire trecentomila

(1).

  2.  Chiunque  omette  di  tenere ovvero tiene in modo incompleto il

registro  di  carico  e  scarico  di  cui all'articolo 12, comma 1, è

punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire cinque

milioni  a  lire  trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti

pericolosi  si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire

trenta   milioni  a  lire  centottanta  milioni  nonché  la  sanzione

amministrativa  accessoria  della  sospensione  da  un mese a un anno

dalla  carica  rivestita  dal soggetto responsabile dell'infrazione e

dall'amministratore.   Le   sanzioni   di   cui  sopra  sono  ridotte

rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti

non pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per

i  rifiuti  pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di

unità  lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento

al  numero  di  dipendenti  occupati  a  tempo pieno durante un anno,

mentre   i   lavoratori   a   tempo   parziale  e  quelli  stagionali

rappresentano  frazioni  di  unità lavorative annue; ai predetti fini

l'anno  da  prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio

contabile approvato (1).

  3.  Chiunque  effettua  il trasporto di rifiuti senza il prescritto

formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso

dati  incompleti  o  inesatti è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la

pena  di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto

di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella

predisposizione  di  un  certificato  di analisi di rifiuti, fornisce

false   indicazioni   sulla   natura,   sulla  composizione  e  sulle

caratteristiche  chimico-fisiche  dei  rifiuti  e  a chi fa uso di un

certificato falso durante il trasporto.

  4.  Se  le  indicazioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 sono formalmente

incomplete  o  inesatte  ma  i  dati riportati nella comunicazione al

catasto,   nei  registri  di  carico  e  scarico,  nei  formulari  di

identificazione  dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre scritture

contabili  tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni

dovute  si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire

cinquecentomila  a  lire  tremilioni. La stessa pena si applica se le

indicazioni  di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte

ma  contengono  tutti  gli  elementi  per ricostruire le informazioni

dovute  per  legge,  nonché  nei  casi di mancato invio alle autorità

competenti   e   di   mancata   conservazione  dei  registri  di  cui

all'articolo  12, commi 3 e 4, o del formulano di cui all'articolo 15

(2).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (2)  Comma  così  sostituito dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                                Capo I

                               SANZIONI

 

 

                              Art. 53.

 

                    Traffico illecito di rifiuti.

 

  1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati

II,  III,  e  IV  del  Regolamento  CEE  259/93  del Consiglio del 1°

febbraio  1993  in  modo tale da integrare il traffico illecito, così

come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento, è punito con

la  pena  dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e

con  l'arresto  fino  a  due  anni.  La  pena  è aumentata in caso di

spedizioni di rifiuti pericolosi.

  2.   Alla  sentenza  di  condanna,  o  a  quella  emessa  ai  sensi

dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  i reati

relativi  al  traffico  illecito  di  cui  al  comma 1 o al trasporto

illecito   di   cui   agli  articoli  51  e  52,  comma  3,  consegue

obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto (1).

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                                Capo I

                               SANZIONI

 

 

                              Art. 54.

 

                             Imballaggi.

 

  1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di

cui  all'articolo 38, comma 2, entro il 28 febbraio 1999, sono puniti

con  la  sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme

dovute  per  l'adesione  al  CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di

corrispondere  i  contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della

metà  nel  caso  di  adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno

dalla  scadenza  sopra  indicata.  I produttori di imballaggi che non

provvedono  ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli

obblighi  di  cui  all'articolo  38,  comma  3,  e  non aderiscono ai

Consorzi  di  cui  all'articolo  40    adottano  un proprio sistema

cauzionale  sono  puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da

lire  quindici  milioni  a  lire  novanta  milioni. La stessa pena si

applica  agli  utilizzatori  che  non  adempiono  all'obbligo  di cui

all'articolo 38, comma 4 (1).

  2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è

punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire dieci

milioni a lire sessanta milioni. La stessa pena si applica a chiunque

immette  nel  mercato  interno  imballaggi privi dei requisiti di cui

all'articolo 36, comma 5 (2).

  3.  La  violazione  del  divieto di cui all'articolo 43, comma 3, è

punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire cinque

milioni a lire trenta milioni.

 

  (1)  Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426,

nel testo così modificato dall'art. 1, d.l. 28 dicembre 1998, n. 452,

conv. in l. 22 febbraio 1999, n. 35.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                                Capo I

                               SANZIONI

 

 

                              Art. 55.

 

                     Competenza e giurisdizione.

 

  1.  Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,

n.  689,  in  materia  di accertamento degli illeciti amministrativi,

all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie previste

dalla  presente  normativa provvede la Provincia nel cui territorio è

stata  commessa  la  violazione, ad eccezione delle sanzioni previste

dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune (1).

  2.   Avverso   le   ordinanze-ingiunzione  relative  alle  sanzioni

amministrative  di  cui  al  comma  1  è  esperibile  il  giudizio di

opposizione  di  cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1991, n.

689.

  3.  Per  i  procedimenti  penali  pendenti  alla data di entrata in

vigore  del  presente  decreto  l'autorità  giudiziaria,  se non deve

pronunziare  decreto  di archiviazione e sentenza di proscioglimento,

dispone  la  trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai

fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

 

  (1)  Comma  così  modificato dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                                Capo I

                               SANZIONI

 

 

                            Art. 55-bis.

 

         Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

  1.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie per le

violazioni  del  presente  decreto sono devoluti alle province e sono

destinati  all'esercizio  delle  funzioni  di  controllo  in  materia

ambientale,  fatti  salvi  i  proventi  delle sanzioni amministrative

pecuniarie  di  cui  all'articolo  50,  comma 1, che sono devoluti ai

comuni (1).

 

  (1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Capo II

                       DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

                              Art. 56.

 

                        Abrogazione di norme.

 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

sono abrogati:

    a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;

    b)  il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,

n. 915;

    c)  il  decreto-legge  9  settembre 1988, n. 397, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, a eccezione degli

articoli 7, 9 e 9-quinquies;

    d)  il  decreto-legge  31  agosto  1987,  n. 361, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987, n. 441, ad eccezione

degli articoli 1, 1-bis,1-ter, 1-quater, 1-quinques e 14, comma 1;

    e)  il  decreto-legge  14  dicembre 1988, n. 527, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;

    f)  l'articolo  29-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e

successive modificazioni;

    f-bis)  i  commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1);

    f-ter)  l'articolo  5,  comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica  8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251

del 26 ottobre 1994 (1).

  2.  Il  Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente

di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,   previo   parere   delle   competenti  Commissioni

parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del

relativo  schema alle Camere, apposito regolamento, con il quale sono

individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto,

che  sono  abrogati  con  effetto dalla data di entrata in vigore del

regolamento medesimo.

  2-bis.  Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23  agosto  1988,  n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto, su proposta del Ministro

dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del

commercio  e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di  Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,

che  si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo

schema   alle   Camere,   apposito  regolamento  con  il  quale  sono

disciplinate  in  conformità  ai  principi  del  presente  decreto le

attività    gestione  degli  oli  usati e sono individuati gli atti

normativi  incompatibili  con  il decreto medesimo, che sono abrogati

con  effetto  dalla  data di entrata in vigore del regolamento stesso

(2).

 

  (1) Lettera aggiunta dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Capo II

                       DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

                              Art. 57.

 

                      Disposizioni transitorie.

 

  1.  Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta,

il  trasporto  e  lo  smaltimento  dei rifiuti restano in vigore sino

all'adozione  delle  specifiche  norme  adottate  in  attuazione  del

presente  decreto.  A  tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e

nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.

  2.  Sono  fatte  salve  le  attribuzioni  di  funzioni  delegate  o

trasferite  già  conferite  dalle  Regioni alle Province e agli altri

enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1).

  3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente

della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla

loro  scadenza  e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

  4.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente

decreto  le  Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in

essere   per   la   gestione  dei  rifiuti  sulla  base  della  nuova

classificazione degli stessi.

  5.  Le  attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti

risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei

materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del

Ministro   dell'ambiente   del   5  settembre  1994,  pubblicato  nel

Supplemento  ordinario  n.  126  alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre

1994,  n.  212,  devono  conformarsi  alle  disposizioni del presente

decreto entro e non oltre il 30 giugno 1999 (1).

  6.  Fermo  restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per

la  prosecuzione  delle  operazioni  di recupero dei rifiuti compresi

nell'allegato  3  al  decreto  del Ministro dell'ambiente 5 settembre

1994,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  126 alla Gazzetta

Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del

Ministro  dell'ambiente  16  gennaio 1995, pubblicato nel Supplemento

ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio  1995,  n.  24,  in

esercizio  e  che  risultino conformi alle norme tecniche adottate ai

sensi  degli  articoli  31  e  33,  gli  interessati  sono  tenuti ad

effettuare  la  comunicazione  di cui all'articolo 33, comma 1, entro

trenta  giorni  dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal

caso  l'esercizio dell'attività può essere continuato senza attendere

il decorso di novanta giorni dalla comunicazione (2).

  6-bis.  In  attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche,

da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  2, lettera i), i

rifiuti  sono  assimilati  alle  merci  per quanto concerne il regime

normativo  in  materia  di  trasporti  via mare e la disciplina delle

operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree

portuali.  In  particolare  i rifiuti pericolosi sono assimilati alle

merci pericolose (3).

  6-ter.  In  attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in

materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale la procedura di cui

all'articolo  6  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349, continua ad

applicarsi  ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui

all'articolo  1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio

dei  Ministri  10  agosto  1988,  n.  377,  pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale  del  31  agosto  1988,  n.  204,  relativa  ai rifiuti già

classificati tossici e nocivi (3).

 

  (1)  Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 49, l. 23 dicembre

1998, n. 448.

  (2)  Comma  così  modificato dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n.

389.

  (3) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                               TITOLO V

      SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Capo II

                       DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

                              Art. 58.

 

                        Disposizioni finali.

 

  1.  Nelle  attrezzature  sanitarie  di  cui all'articolo 4, secondo

comma,  lettera  g),  della  legge  29  settembre  1964, n. 847, sono

ricomprese  le  opere,  le  costruzioni e gli impianti destinati allo

smaltimento,  al  riciclaggio  o alla distruzione dei rifiuti urbani,

speciali,  pericolosi,  solidi  e  liquidi,  alla  bonifica  di  aree

inquinate.

  2.  All'articolo  8,  comma  2,  secondo  capoverso  della legge 19

ottobre  1984,  n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del

decreto  legislativo  16  febbraio  1993,  n.  161,  le  parole: <<di

concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e

dell'artigianato,  sentiti  il  Ministro  dell'ambiente e il Ministro

della  sanità>>  sono  sostituite dalle seguenti: <<di concerto con i

Ministri    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,

dell'ambiente  e  della  sanità>>.  All'articolo  8,  comma 3, ultimo

capoverso  della  legge  19  ottobre  1984,  n.  748, le parole: <<di

concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e

dell'artigianato,  sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e

il  Ministro  della  sanità>>  sono  sostituite  dalle seguenti: <<di

concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato,  dell'ambiente  e  della  sanità>>. All'articolo 9,

comma  5,  della  medesima  legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole:

<<di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e

il  Ministro  della  sanità>>  sono  sostituite  dalle seguenti: <<di

concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità>>.

  3.   Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  devono  derivare

maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.

  4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei

rifiuti  piombosi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9

settembre  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

novembre 1988, n. 475, ha personalità giuridica di diritto privato.

  5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11

del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  95, ha personalità

giuridica di diritto privato.

  6.  Nell'assegnazione  delle risorse stanziate, ancora disponibili,

del   decreto-legge   31   agosto   1987,  n.  361,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987, n. 441, si prescinde

dalle  specificazioni  di  cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle

tipologie impiantistiche ivi indicate.

  7.  Le  disposizioni  del Titolo II del presente decreto entrano in

vigore dal 1° maggio 1997.

  7-bis.  Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del

personale  di  cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988,

n.  397,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,

n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del

Ministero  dell'ambiente.  Il  trattamento  economico  resta a carico

delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel

caso in cui il personale svolga attività di comune interesse (1).

  7-ter.   I  rifiuti  provenienti  da  attività  di  manutenzione  o

assistenza  sanitaria  si  considerano  prodotti  presso la sede o il

domicilio del soggetto che svolge tali attività (2).

  7-quater.  Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non

si  applicano  alle  attività  di  raccolta  e  trasporto  di rifiuti

effettuate  dai  soggetti  abilitati  allo svolgimento delle attività

medesime  in  forma  ambulante,  limitatamente ai rifiuti che formano

oggetto del loro commercio (2).

 

  (1) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.

  (2) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

 

 

 

Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73

 

 

INQUINAMENTO

                              ALLEGATI

 

  (Omissis).