DLT 05/02/1997 n. 00000022 VIGENTE
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
Decreto
legislativo 5 febbraio
1997, n. 22
(in Gazz. Uff., 15
febbraio 1997, n. 38, s.o.). -- Attuazione delle
direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (1) (2) (3) (4).
(1) In
luogo di Ministro/Ministero del
tesoro e di
Ministro/Ministero
del bilancio e
della programmazione economica,
leggasi
Ministro/Ministero del tesoro,
del bilancio e
della
programmazione
economica, ex art. 7, l. 3 aprile
1997, n. 94 e art.
2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2) Tutte
le funzioni e i compiti svolti dal Ministro/Ministero
delle risorse agricole,
alimentari e forestali,
già sostitutivo
dell'abrogato
Ministro/Ministero
dell'agricoltura e delle foreste,
sono ora esercitati
dalle Regioni, direttamente o
mediante delega
agli enti locali,
e dal Ministero
delle politiche agricole
e
forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13
settembre 1999).
(3) Con
d.lg. 31 marzo
1998, n. 112 sono state devolute alle
regioni e agli
enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti
alla materia
dell'inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente
mantenute allo Stato.
(4) Tutti
i rinvii al
d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso
dall'art. 68, d.lg.
13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente
provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni
del citato d.lg. 112/1999.
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(Omissis).
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Campo d'applicazione.
1. Il
presente decreto disciplina
la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti
pericolosi, degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggi,
fatte salve le disposizioni specifiche particolari o
complementari,
conformi ai
principi del presente decreto, adottate in attuazione di
direttive
comunitarie che disciplinano
la gestione di determinate
categorie di rifiuti.
2. Le Regioni a statuto ordinario regolano la
materia disciplinata
dal presente decreto
nel rispetto delle
disposizioni in esso
contenute che
costituiscono principi fondamentali della legislazione
statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della
Costituzione (1).
3. Le disposizioni di principio del presente
decreto costituiscono
norme di riforma
economico-sociale nei confronti delle Regioni a
statuto
speciale e delle
Province autonome aventi
competenza
esclusiva in materia,
le quali provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti
entro un anno
dall'entrata in vigore
del presente
decreto.
(1) Comma
così modificato dall'art. 1,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 2.
Finalità.
1. La
gestione dei rifiuti
costituisce attività di
pubblico
interesse ed è
disciplinata dal presente
decreto al fine
di
assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci,
tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti
devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per
la salute dell'uomo
e senza usare
procedimenti o metodi
che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza
determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per
la fauna e la flora;
b) senza
causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza
danneggiare il paesaggio
e i siti
di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La
gestione dei rifiuti
si conforma ai
principi di
responsabilizzazione
e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e
nel consumo di
beni da cui
originano i rifiuti,
nel rispetto dei
princìpi
dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il
conseguimento delle finalità del presente decreto dello
Stato, le Regioni
e gli Enti locali, nell'ambito
delle rispettive
competenze e in
conformità alle disposizioni che seguono, adottano
ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi
e contratti
di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 3.
Prevenzione della produzione di rifiuti.
1. Le
autorità competenti adottano
ciascuna nell'ambito delle
proprie
attribuzioni iniziative dirette
a favorire, in via
prioritaria,
la prevenzione e la riduzione
della produzione e della
pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo
sviluppo di tecnologie pulite, in
particolare quelle che
consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici,
eco-bilanci, sistemi di
ecoaudit,
analisi del ciclo
di vita dei
prodotti, azioni di
sviluppo del sistema
di marchio ecologico ai fini della corretta
valutazione dell'impatto di
uno specifico prodotto sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la
messa a punto
tecnica e l'immissione
sul mercato di
prodotti
concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il
meno
possibile, per la
loro fabbricazione, il loro uso o
il loro
smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la
pericolosità
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
d) lo
sviluppo di tecniche
appropriate per l'eliminazione di
sostanze
pericolose contenute nei
rifiuti destinati a
essere
recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto
che valorizzino le
capacità e le
competenze tecniche in materia di
prevenzione della
produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di
programma finalizzati
alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della
pericolosità
dei rifiuti.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 4.
Recupero dei rifiuti.
1. Ai
fini di una
corretta gestione dei
rifiuti le autorità
competenti
favoriscono la riduzione
dello smaltimento finale dei
rifiuti attraverso:
a) il reimpiego
e il riciclaggio;
b) le
altre forme di
recupero per ottenere materia prima dai
rifiuti;
c) l'adozione
di misure economiche
e la determinazione di
condizioni
di appalto che
prevedano l'impiego dei
materiali
recuperati
dai rifiuti al fine di favorire
il mercato dei materiali
medesimi;
d) l'utilizzazione principale
dei rifiuti come combustibile o
come altro mezzo per produrre energia.
2. Il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima
debbono
essere considerati preferibili
rispetto alle altre forme di
recupero.
3. Al fine di favorire
e incrementare le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di
recupero le autorità competenti ed i produttori
promuovono
analisi dei cicli
di vita dei
prodotti, ecobilanci,
4. Le autorità competenti
promuovono e stipulano
accordi e
contratti di programma con i soggetti economici
interessati al fine
di favorire il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti,
con
particolare riferimento al
reimpiego di materie
prime e di
prodotti ottenuti
dalla raccolta differenziata con la possibilità di
stabilire
agevolazioni in materia di
adempimenti amministrativi nel
rispetto delle
norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici
(1).
(1) Comma
così modificato dall'art. 1,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
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TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 5.
Smaltimento dei rifiuti.
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere
effettuato in condizioni
di sicurezza e
costituisce la fase
residuale della gestione dei
rifiuti.
2. I
rifiuti da avviare allo
smaltimento finale devono essere il
più possibile ridotti
potenziando la prevenzione e le
attività di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il
ricorso ad una rete
integrata ed adeguata
di impianti di smaltimento, che
tenga conto
delle tecnologie più perfezionate a disposizione che
comportino costi
eccessivi, al fine di:
a) realizzare
l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere
lo smaltimento dei rifiuti in uno
degli impianti
appropriati
più vicini al
fine di ridurre i movimenti dei rifiuti
stessi,
tenendo conto del contesto geografico o della necessità di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più
idonei a garantire un
alto grado di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica.
4. A partire dal 1° gennaio 1999 la
realizzazione e la gestione di
nuovi impianti di incenerimento possono essere
autorizzate solo se il
relativo
processo di combustione
è accompagnato da
recupero
energetico
con una quota
minima di trasformazione del
potere
calorifico
dei rifiuti in energia utile,
calcolata su base annuale,
stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal
1° gennaio 1999 è
vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni
diverse da quelle
dove gli stessi
sono
prodotti,
fatti salvi gli
accordi regionali o
internazionali
esistenti
alla data di
entrata in vigore
del presente decreto.
Eventuali
nuovi accordi regionali
potranno essere promossi nelle
forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora
gli aspetti
territoriali e l'opportunità tecnico-economica di
raggiungere livelli
ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1° gennaio 2000 (1) è consentito smaltire
in discarica solo
i rifiuti inerti,
i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche
ed i rifiuti
che residuano dalle
operazioni di riciclaggio, di
recupero e di
smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di
cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e
per periodi di
tempo
determinati il Presidente
della regione, d'intesa
con il
Ministro
dell'ambiente, può autorizzare lo
smaltimento in discarica
nel rispetto di
apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti
in materia.
6-bis. L'autorizzazione di
cui al comma
6 deve indicare
i
presupposti
della deroga e gli interventi previsti per superare la
situazione di necessità, con particolare riferimento ai
fabbisogni,
alla
tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in
discarica,
alle
iniziative ed ai tempi di
attuazione delle stesse, nonché alle
eventuali integrazioni del piano regionale. Ai fini
dell'acquisizione
dell'intesa
il Ministro dell'ambiente si pronuncia entro 90 giorni
dal ricevimento
del relativo provvedimento, decorso inutilmente tale
termine l'intesa si intende acquisita (2).
(1) Termine
prorogato sino alla
data di entrata in vigore del
provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE
del Consiglio
del 26 aprile
1999, e in ogni caso non oltre il 16 luglio 2001 (art.
1, d.l. 30
dicembre 1999, n. 500, conv. in l. 25 febbraio 2000, n.
33).
(2) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 6.
Definizioni.
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) rifiuto:
qualsiasi sostanza od
oggetto che rientra nelle
categorie
riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore:
la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o
la persona che
ha effettuato operazioni
di pretrattamento o di
miscuglio o altre
operazioni che hanno
mutato la natura
o la
composizione dei rifiuti;
c) detentore:
il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
d) gestione:
la raccolta, il
trasporto, il recupero
e lo
smaltimento
dei rifiuti, compreso il
controllo di queste operazioni
nonché il
controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento
dopo la chiusura;
e) raccolta:
l'operazione di prelievo,
di cernita e di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta
differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i
rifiuti
urbani in frazioni
merceologiche omogenee, compresa
la
frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al
riciclaggio e al
recupero di materia prima;
g) smaltimento:
le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le
operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo
di produzione dei
rifiuti: uno o più edifici
o
stabilimenti
o siti infrastrutturali collegati
tra loro all'interno
di un'area delimitata
in cui si svolgono le attività di produzione
dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio:
le attività di
smaltimento consentiti nelle
operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al
punto D15
dell'allegato
B nonché le
attività di recupero consistenti nelle
operazioni di messa
in riserva di
materiali di cui al punto R13
dell'allegato C;
m) deposito
temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti
condizioni:
1) i
rifiuti depositati non
devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli
in quantità superiore
a 2,5 ppm né
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità
superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti
ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza
almeno bimestrale
indipendentemente
dalle quantità in deposito, ovvero in alternativa,
quando il
quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i
10 metri cubi; il termine di durata del deposito
temporaneo è di un
anno se il
quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri
cubi
nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il
deposito
temporaneo è effettuato
in stabilimenti localizzati
nelle isole
minori (1);
3) i
rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati
alle
operazioni di recupero
o di smaltimento con cadenza almeno
trimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in
alternativa,
quando il quantitativo
di rifiuti non pericolosi in
deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata
del deposito
temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in
deposito non
supera i 20
metri cubi nell'anno
o se, indipendentemente dalle
quantità, il deposito
temporaneo è effettuato
in stabilimenti
localizzati nelle isole minori (1);
4) il
deposito temporaneo deve
essere effettuato per tipi
omogenei e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i
rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono
essere rispettate le
norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6) (Omissis)
(2);
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della
fonte inquinante
e di quanto
dalla stessa contaminato
fino al raggiungimento dei
valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa
in sicurezza: ogni intervento per
il contenimento e/o
isolamento
definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici
ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile
ricavato dai rifiuti
urbani
mediante trattamento finalizzato
all'eliminazione delle
sostanze
pericolose per la
combustione e a garantire un adeguato
potere
calorico e che
possieda caratteristiche specificate
con
apposite norme tecniche;
q) compost
da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione
organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme
tecniche
finalizzate a definirne contenuti
e usi compatibili con la
tutela
ambientale e sanitaria, e in
particolare a definirne i gradi
di qualità.
(1) Numero
così sostituito dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Numero
abrogato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 7.
Classificazione.
1. Ai
fini dell'attuazione del
presente decreto i rifiuti sono
classificati,
secondo l'origine, in
rifiuti urbani e
rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità,
in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti
urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i
rifiuti non pericolosi
provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati
ai rifiuti urbani
per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, lettera g);
c) i rifiuti
provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i
rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle
strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini,
parchi ed aree cimiteriali;
f) i
rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché
gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da
quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti
speciali:
a) i rifiuti da
attività agricole e agro-industriali;
b) i
rifiuti derivanti dalle
attività di demolizione,
costruzione,
nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività
di scavo;
c) i rifiuti da
lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da
lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da
attività commerciali;
f) i rifiuti da
attività di servizio;
g) i
rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri
trattamenti
delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti
derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari
e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
l) i veicoli a
motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono
pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di
cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I
(1).
(1) Comma
così modificato dall'art. 1,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 8.
Esclusioni.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto gli
effluenti
gassosi emessi nell'atmosfera, nonché,
in quanto
disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti
radioattivi;
b) i
rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
c) le
carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e
altre
sostanze naturali non
pericolose utilizzate nell'attività
agricola ed in
particolare i materiali
litoidi o vegetali
riutilizzati
nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei
fondi rustici e le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
dei prodotti vegetali eduli (1);
d) (Omissis)
(2);
e) le acque di
scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali
esplosivi in disuso.
1-bis. Non
sono in ogni
caso assimilabili ai rifiuti
urbani i
rifiuti
derivanti dalle lavorazioni
di minerali e di materiali da
cava (3).
2. (Omissis) (4).
3. (Omissis) (4).
4. (Omissis) (4).
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(2) Lettera
abrogata dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(3) Comma
aggiunto dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(4) Comma
abrogato dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 9.
Divieto
di miscelazione di rifiuti pericolosi.
1. é
vietato miscelare categorie
diverse di rifiuti pericolosi
ovvero rifiuti pericolosi
di cui all'allegato
G con rifiuti non
pericolosi (1).
2. In
deroga al divieto
di cui al comma 1, la
miscelazione di
rifiuti
pericolosi tra loro
o con altri
rifiuti, sostanze o
materiali,
può essere autorizzata ai sensi
dell'articolo 28 qualora
siano rispettate
le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al
fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti.
3. Fatta
salva l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo
51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma
1 è tenuto a
procedere a proprie
spese alla separazione dei rifiuti miscelati
qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e
per soddisfare
le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
(1) Comma
così modificato dall'art. 1,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 10.
Oneri dei produttori e dei detentori.
1. Gli
oneri relativi alle attività di
smaltimento sono a carico
del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o
ad un soggetto che effettua le operazioni individuate
nell'allegato B
al presente
decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei
rifiuti.
2. Il produttore
dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con
le seguenti priorità:
a)
autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento
dei rifiuti a terzi autorizzati
ai sensi delle
disposizioni vigenti;
c) conferimento
dei rifiuti ai
soggetti che gestiscono
il
servizio
pubblico di raccolta
dei rifiuti urbani, con i quali sia
stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei
rifiuti con le
modalità previste
dall'articolo 16 del presente decreto.
3. La
responsabilità del detentore
per il corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in
caso di conferimento dei rifiuti
al servizio pubblico di
raccolta;
b) in
caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attività di
recupero o di
smaltimento, a condizione che il
detentore
abbia ricevuto il
formulario di cui
all'articolo 15
controfirmato
e datato in
arrivo dal destinatario entro tre
mesi
dalla data di
conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare
comunicazione
alla
provincia della mancata
ricezione del formulario.
Per le
spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale
termine è elevato a sei
mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla
regione (1).
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 11.
Catasto dei rifiuti.
1. Entro
centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente
decreto, il ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza
permanente
per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento
e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n.
400, provvede con
proprio decreto alla
riorganizzazione
del Catasto di
rifiuti istituita ai
sensi
dell'articolo
3 del decreto-legge
9 settembre 1988,
n. 397,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre
1988, n. 475, e
successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro
conoscitivo
completo e costantemente aggiornato,
anche ai fini
della
pianificazione
delle connesse attività di gestione, sulla base del
sistema di raccolta
dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di
cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura
prevista dal Catalogo
europeo dei rifiuti istituito con
decisione
della
Commissione delle Comunità
europee del 20
dicembre 1993,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
n. 5 del 7
gennaio 1994.
2. Il Catasto è
articolato in una sezione nazionale, che ha sede in
Roma presso l'Agenzia
nazionale per la
protezione dell'ambiente
(Anpa) e in
sezioni regionali o delle
province autonome presso le
corrispondenti
Agenzie regionali e
delle Province autonome per la
protezione
dell'ambiente (Arpa) e, ove tali Agenzie non siano ancora
costituite, presso la Regione (1).
3. Chiunque effettua a titolo professionale
attività di raccolta e
di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli
intermediari
di rifiuti, ovvero
svolge le operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti, nonché
le imprese e gli
enti che producono rifiuti
pericolosi e le
imprese e gli
enti che producono
rifiuti non
pericolosi di cui
all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono
tenuti a
comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge
25 gennaio 1994, n. 70 le quantità e le caratteristiche
qualitative
dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono
esonerati da tale
obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice
civile con un
volume di affari annuo non superiore a lire quindici
milioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non
pericolosi, i
piccoli imprenditori
artigiani di cui all'articolo
2083 del codice
civile che non
hanno più di
tre dipendenti. Nel caso in cui i
produttori di rifiuti conferiscono i medesimi al Servizio
pubblico di
raccolta, la comunicazione
è effettuata dal gestore del servizio
limitatamente alla quantità conferita (2).
4. I
comuni o loro Consorzi o comunità montane ovvero aziende
speciali con
finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
comunicano
annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25
gennaio 1994, n.
70 le seguenti
precedente:
a) la
quantità dei rifiuti
urbani raccolti nel
proprio
territorio;
b) i
soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando
le operazioni svolte,
le tipologie e la quantità dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i
costi di gestione e di
ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti
per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i
proventi della tariffa di cui all'articolo 49;
d) i dati
relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni
regionali e provinciali e delle Province autonome del
Catasto
provvedono all'elaborazione dei
dati ed alla successiva
trasmissione alla
Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio
1994, n. 70,
delle
evidenziando
le tipologie e
le quantità dei
rifiuti prodotti,
raccolti,
trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di
smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la
pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La
riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve
comportare
oneri ulteriori e aggiuntivi per
il bilancio dello Stato
(3).
(1) L'ANPA è
stata soppressa dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n.
300 ed i
suoi compiti trasferiti
all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici.
(2) Comma,
da ultimo, così modificato
dall'art. 1, l. 9 dicembre
1998, n. 426.
(3) Vedi d.m. 4
agosto 1998, n. 372.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 12.
Registro di carico e scarico.
1. I
soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli
numerati e vidimati
dall'Ufficio
del registro, su cui
devono annotare le
sulle
caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti, da
utilizzare ai fini
della comunicazione annuale
al Catasto. Le
annotazioni devono essere effettuate:
a) per i
produttori almeno entro una settimana dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per
i soggetti che
effettuano la raccolta e il
trasporto
almeno entro una settimana dalla effettuazione del
trasporto;
c) per
i commercianti e
gli intermediari almeno
entro una
settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i
soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento entro
ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti
(1).
2. Il
registro tenuto dagli
stabilimenti e dalle imprese che
svolgono
attività di smaltimento
e di recupero di rifiuti deve,
inoltre, contenere:
a) l'origine,
la quantità, le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la
data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di
trasporto utilizzato;
c) il metodo di
trattamento impiegato.
3. I
registri sono tenuti presso ogni
impianto di produzione, di
stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la
sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto, e
presso la sede
dei commercianti e degli intermediari. I registri
integrati con i
formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati
per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione, ad
eccezione dei registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica,
che devono essere
conservati a tempo
indeterminato
ed al termine dell'attività devono essere
consegnati
all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (1).
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti
dalle
attività di manutenzione
delle reti e delle utenze diffuse
svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di
diritti speciali o
esclusivi ai sensi
della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto
legislativo
17 marzo 1995,
n. 158, che installano e gestiscono,
direttamente
o mediante appaltatori, reti
ed impianti per
l'erogazione
di forniture e servizi di interesse pubblico, possono
essere tenuti,
nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta,
presso le sedi
di coordinamento organizzativo
o altro centro
equivalente comunicato preventivamente alla provincia
medesima (2).
4. I
soggetti la cui produzione annua
di rifiuti non eccede le 5
tonnellate di rifiuti
non pericolosi ed una tonnellata
di rifiuti
pericolosi,
possono adempiere all'obbligo
della tenuta dei registri
di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria
interessate o loro
società di servizi che provvedono ad
annotare i dati
previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la
sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (1).
5. Le
momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In
attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro
di carico e
scarico e degli eventuali documenti sostitutivi nonché
delle
modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi
le
disposizioni
vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta
dei registri (1).
(1) Comma
così modificato dall'art. 1,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 13.
Ordinanze contingibili e
urgenti.
1. Fatto
salvo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti in
materia di tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza,
qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed
urgente necessità
di tutela della
salute pubblica e
dell'ambiente, e non si possa
altrimenti
provvedere, il presidente
della Giunta regionale o il
presidente
della Provincia ovvero
il sindaco possono
emettere,
nell'ambito
delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed
urgenti per consentire
il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti,
garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente.
Dette
ordinanze sono comunicate
al Ministro dell'ambiente, al
Ministro della
sanità e al presidente della regione entro tre giorni
dall'emissione ed
hanno efficacia per un periodo non superiore a sei
mesi (1).
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle
ordinanze di cui al
comma 1, il presidente della Giunta regionale promuove
ed adotta le
iniziative
necessarie per garantire
la raccolta differenziata, il
riutilizzo,
il riciclaggio e lo smaltimento
dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del
termine e di accertata inattività, il Ministro
dell'ambiente
diffida il Presidente
della giunta regionale
a
provvedere
entro un congruo
termine, e in
caso di protrazione
dell'inerzia
può adottare in
via sostitutiva tutte le
iniziative
necessarie ai predetti fini.
3. Le
ordinanze di cui
al comma 1 indicano le norme a cui si
intende
derogare e sono
adottate su parere degli organi tecnici o
tecnico-sanitari
locali, che lo esprimono con
specifico riferimento
alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono
essere reiterate per
più di due
volte. Qualora ricorrano
comprovate necessità, il
Presidente
della regione d'intesa con il
Ministro dell'ambiente può
adottare,
sulla base di specifiche
prescrizioni le ordinanze di cui
al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le
ordinanze di cui
al comma 1 che
consentono il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono
comunicate
dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione
Europea.
(1) Comma
così modificato dall'art. 1,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 14.
Divieto di abbandono.
1. L'abbandono
e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati.
2. é
altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere,
allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee.
3. Fatta
salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
51 e 52,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a
procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo
smaltimento dei
rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e
con i titolari
di diritti reali
o personali di
godimento
sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le
operazioni a tal
fine
necessarie e il termine entro cui
provvedere, decorso il quale
procede
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero
delle somme anticipate.
4. Qualora
la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1
sia
imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona
giuridica, ai sensi
e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in
solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano
nei diritti
della persona stessa.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 15.
Trasporto dei rifiuti.
1. Durante il
trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati
da un formulario
di identificazione dal quale devono
risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed
indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine,
tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di
destinazione;
d) data e
percorso dell'istradamento;
e) nome ed
indirizzo del destinatario (1).
2. Il
formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere
redatto in quattro
esemplari, compilato, datato
e firmato dal
detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.
Una copia
del
formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite una
dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne
una al detentore.
Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono
essere
imballati ed etichettati in
conformità alle norme vigenti in
materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano al trasporto
di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la
quantità di
trenta
chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi (2).
5. Il
modello uniforme di formulario di identificazione di cui al
comma 1 è
adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. I
formulari di identificazione di cui al comma 1 devono
essere
numerati e vidimati dall'ufficio
del registro o dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e
devono essere
annotati sul registro
IVA-
formulari di identificazione è
gratuita e non è soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria (3) (4).
(1) Comma
così modificato dall'art. 1,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9
dicembre 1998, n. 426.
(3) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(4) Vedi il d.m.
1° aprile 1998, n. 145.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 16.
Spedizioni transfrontaliere.
1. Le spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal
regolamento
CEE n. 259/93
del Consiglio del 1° febbraio 1993, e
successive modifiche e integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19
del regolamento CEE
n. 259/93, gli
accordi in vigore
tra lo Stato della Città del
Vaticano, la
Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. Alle
importazioni di
rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo
Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San
Marino non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del
regolamento
CEE n. 259/93.
3. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro
dell'ambiente, di concerto
con i Ministri
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato,
della sanità, del
tesoro e dei
trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme
del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i
criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie
da prestare per
le spedizioni dei
rifiuti, di cui
all'articolo 27 del regolamento;
b) le
spese amministrative poste a carico dei notificatori ai
sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le
specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti
negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per
gli effetti del regolamento:
a) le autorità
competenti di spedizione e di destinazione sono le
Regioni e le Province autonome;
b) l'autorità
di transito è il Ministero dell'ambiente;
c)
corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le Regioni e le Province autonome comunicano
le
cui
all'articolo 38 del
regolamento CEE n.
259/93 al Ministero
dell'ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione
dell'Unione
Europea.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 17.
Bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati.
1. Entro
tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto il
Ministro dell'ambiente avvalendosi dell'Agenzia nazionale
per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato e della sanità,
sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
definisce (1):
a) i
limiti di accettabilità
della contaminazione dei suoli,
delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le
procedure di riferimento per il
prelievo e l'analisi dei
campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza,
la bonifica del
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la
redazione dei
progetti di bonifica.
c-bis) tutte le
operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere
che facciano ricorso
a batteri, a
ceppi batterici mutanti,
a
stimolanti di batteri
naturalmente presenti nel suolo al fine di
evitare i rischi
di contaminazione del suolo e delle falde acquifere
(2).
1-bis. I
censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16
maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121
del 26 maggio
1989, sono estesi
alle aree interne
ai luoghi di
produzione,
raccolta,
smaltimento e recupero
dei rifiuti, in particolare agli
impianti a rischio
di incidente rilevante
di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive
modificazioni.
Il Ministro dell'ambiente
dispone, eventualmente
attraverso
accordi di programma
con gli enti
provvisti delle
tecnologie di rilevazione
più avanzate, la mappatura nazionale dei
siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le
regioni (3).
2. Chiunque
cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento
dei limiti di
cui al comma
1, lettera a), ovvero determini un
pericolo
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è
tenuto a procedere
a proprie spese
agli interventi di messa in
sicurezza,
di bonifica e
di ripristino ambientale
delle aree
inquinate e degli
impianti dai quali
deriva il pericolo
di
inquinamento. A tal fine:
a) deve
essere data, entro
48 ore, notifica al Comune, alla
Provincia e alla
Regione territorialmente
competenti, nonché agli
organi di controllo
sanitario e ambientale,
della situazione di
inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento
del sito (4);
b) entro le quarantotto ore successive alla
notifica di cui alla
lettera a), deve essere data comunicazione al Comune e
alla Provincia
ed alla Regione territorialmente competenti degli
interventi di messa
in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di
inquinamento
o di pericolo
di inquinamento, contenere gli
effetti e ridurre il
rischio sanitario ed ambientale;
c) entro
trenta giorni dall'evento
che ha determinato
l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della
situazione di
pericolo,
deve essere presentato
al Comune ed
alla Regione il
progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I
soggetti e gli
organi pubblici che nell'esercizio delle
proprie
funzioni istituzionali
individuano siti nei quali i livelli
di
inquinamento sono superiori
ai limiti previsti,
ne danno
comunicazione
al Comune, che
diffida il responsabile
dell'inquinamento
a provvedere ai
sensi del comma 2, nonché alla
provincia ed alla Regione.
4. Il
Comune approva il
progetto ed autorizza la realizzazione
degli
interventi previsti entro
novanta giorni dalla
data di
presentazione
del progetto medesimo
e ne dà
comunicazione alla
Regione.
L'autorizzazione indica le
eventuali modifiche ed
integrazioni
del progetto presentato,
ne fissa i
tempi, anche
intermedi, di esecuzione,
e stabilisce le garanzie finanziarie che
devono essere
prestate a favore della Regione per la realizzazione e
l'esercizio
degli impianti previsti
dal progetto di
bonifica
medesimo. Se l'intervento
di bonifica e
di messa in sicurezza
riguarda un'area
compresa nel territorio di più Comuni il progetto e
gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla
Regione.
5. Entro
sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto
di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano
apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche
prescrizioni al
progetto di bonifica.
6. Qualora
la destinazione d'uso
prevista dagli strumenti
urbanistici in
vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità
di
contaminazione che non
possono essere raggiunti
neppure con
l'applicazione
delle migliori tecnologie
disponibili a costi
sopportabili,
l'autorizzazione di cui al
comma 4 può prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni
derivanti
dall'inquinamento
residuo, da attuarsi
in via prioritaria
con
l'impiego di
tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni
temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto
alle
previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, ovvero
particolari
modalità per l'utilizzo
dell'area medesima. Tali
prescrizioni
comportano, ove occorra,
variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli
interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti,
sulla base di
apposita disposizione legislativa
di
finanziamento, da
contributo pubblico entro il limite
per cento delle
relative spese qualora
sussistano preminenti
interessi pubblici
connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o
occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 (5).
7. L'autorizzazione di
cui al comma
4 costituisce variante
urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità,
di urgenza e
di
indifferibilità dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta,
i pareri e
gli assensi previsti dalla
legislazione vigente per la
realizzazione
e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento
degli interventi previsti dai progetti di cui
al comma 2,
lettera c), è
attestato da apposita
certificazione
rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora
i responsabili non
provvedano ovvero non
siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di
ripristino
ambientale sono realizzati
d'ufficio dal Comune
territorialmente
competente e, ove
questo non provveda,
dalla
Regione, che si
avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di
anticipare le somme
per i predetti interventi le Regioni possono
istituire
appositi fondi nell'ambito delle
proprie disponibilità di
bilancio (6).
10. Gli
interventi di messa
in sicurezza, di
bonifica e di
ripristino
ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate
di cui ai
commi 2 e 3. L'onere
reale deve essere indicato nel
certificato
di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 18, comma 2 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.
11. Le spese
sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai
commi 2 e 3 sono
assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo
comma, del codice
civile. Detto privilegio si può esercitare anche in
pregiudizio dei
diritti
acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono
altresì assistite da privilegio generale mobiliare (7).
12. Le
Regioni predispongono sulla
base delle notifiche
dei
soggetti
interessati ovvero degli
accertamenti degli organi
di
controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli
ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello
degli inquinanti presenti;
b) i soggetti
cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi
per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima
degli oneri finanziari.
13. Nel
caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di
contaminazione
più
restrittivi, l'interessato deve
procedere a proprie spese ai
necessari
interventi di bonifica sulla base
di un apposito progetto
che è approvato
dal Comune ai
sensi di cui
ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla
Provincia ai
sensi del comma 8.
13-bis. Le
procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di
ripristino ambientale disciplinate
dal presente
articolo
possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli
interessati (3).
14. I
progetti relativi ad
interventi di bonifica di interesse
nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed
approvati, ai
sensi e per gli
effetti delle disposizioni che precedono con decreto
del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri
dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la
Regione
territorialmente competente. L'approvazione produce
gli
effetti di cui
al comma 7
e, con esclusione degli impianti di
incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove
prevista per
legge, la pronuncia
di valutazione di
impatto ambientale degli
impianti da realizzare
nel sito inquinato
per gli interventi di
bonifica (6).
15. I limiti, le
procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed
i progetti di
cui al comma
14 relativi ad aree destinate alla
produzione
agricole e all'allevamento sono
definiti ed approvati di
concerto con il
Ministero delle risorse
agricole, alimentari e
forestali.
15-bis. Il
Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro
dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emana un
decreto
recante indicazioni ed
industriali,
consorzi di imprese, cooperative,
consorzi tra imprese
industriali
ed artigiane che
intendano accedere a
incentivi e
finanziamenti
per la ricerca
e lo sviluppo di nuove tecnologie di
bonifica previsti dalla vigente legislazione (8).
15-ter. Il
Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente,
la lista di priorità nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare (8) (9).
(1) Alinea così
modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
L'ANPA è stata soppressa dall'art. 38, d.lg. 30 luglio
1999, n. 300
ed i suoi
compiti trasferiti all'Agenzia
per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici.
(2) Lettera
aggiunta dall'art. 2, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(3) Comma
aggiunto dall'art. 2, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 8 novembre
1997, n. 389. Nel
caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli
interventi di
messa in sicurezza,
bonifica e ripristino
ambientale ovvero di
alienazione
entro dieci anni
dall'effettuazione degli stessi in
assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui
al presente
comma, è restituito
allo Stato in misura adeguata all'aumento di
valore
conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione,
ovvero della sua
cessione, rispetto a
quello dell'intervento di
bonifica e ripristino
ambientale (art. 1, l. 9 dicembre 1998, n.
426).
(5) Lettera così modificata dall'art. 2, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(6) Comma
così modificato dall'art. 2,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(7) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(8) Comma
aggiunto dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(9) Vedi d.m. 25
ottobre 1999, n. 471.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo II
COMPETENZE
Art. 18.
Competenze dello Stato.
1. Spettano allo
Stato:
a) le
funzioni di indirizzo
e coordinamento necessarie
all'attuazione
del presente decreto
da adottare ai
sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e
delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti nonché l'individuazione
dei fabbisogni
per lo smaltimento
dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurre la
movimentazione;
c)
l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e limitare anche mediante il ricordo a forme di deposito
cauzionale
sui beni immessi
al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per
ridurre la pericolosità degli stessi;
d)
l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con più elevato
impatto ambientale, che
presentano le maggiori
difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di
recupero sia
per le sostanze
impiegate nei prodotti
base sia per la quantità
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la
definizione dei piani
di settore per la riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di
rifiuti;
f) l'indicazione delle
misure atte ad
incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei
rifiuti;
g) l'individuazione delle
iniziative e delle
azioni, anche
economiche,
per favorire il
riciclaggio ed il recupero di materia
prima dai rifiuti,
nonché per promuovere il mercato
dei materiali
recuperati
dai rifiuti ed il
loro impiego da parte della Pubblica
amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli
obiettivi di qualità dei servizi
di
gestione dei rifiuti;
i) la
determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei
piani regionali di
cui all'articolo 22 ed il coordinamento dei piani
stessi;
l) l'indicazione dei
criteri generali relativi
alle
caratteristiche
delle aree non
idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione
dei criteri generali
per l'organizzazione e
l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano dei criteri generali e degli standard di
bonifica dei siti
inquinati,
nonché la determinazione dei
criteri per individuare gli
interventi di bonifica
che, in relazione al rilievo dell'impatto
sull'ambiente
connesso all'estensione dell'area
interessata, alla
quantità e pericolosità degli
inquinanti presenti, rivestono
interesse nazionale (2).
2. Sono inoltre
di competenza dello Stato:
a) l'adozione
delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti,
dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di
rifiuti, nonché
delle norme e
delle condizioni per
l'applicazione delle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la
determinazione e la disciplina delle attività di recupero
dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto;
c) la
determinazione dei limiti
di accettabilità e
delle
caratteristiche
chimiche, fisiche e
biologiche di talune sostanze
contenute nei rifiuti in relazione a specifiche
utilizzazioni degli
stessi;
d) la
determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi
per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la
definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la
definizione dei metodi, delle
procedure e degli standard
per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la
determinazione dei requisiti
soggettivi e delle capacità
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di
gestione dei
rifiuti;
h) la
riorganizzazione e la
tenuta del Catasto nazionale dei
rifiuti;
i) la regolamentazione
del trasporto dei rifiuti e la definizione
del formulario di cui all'articolo 15;
l)
l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni
tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
m) l'adozione
di un modello
uniforme del registro
di cui
all'articolo
12 e la
definizione delle modalità di tenuta dello
stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti
sostitutivi
del registro stesso;
n) l'individuazione
dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
o)
l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione
delle norme tecniche,
delle modalità e delle
condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio,
con
particolare riferimento all'utilizzo agronomico
come
fertilizzante,
ai sensi della
legge 19 ottobre
1984, n. 748 e
successive modifiche e integrazioni, del prodotto di
qualità ottenuto
mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque
marine in conformità
alle disposizioni stabilite
dalle norme
comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia;
tale
autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito
il Ministro delle
politiche agricole, su
proposta dell'autorità
marittima
nella cui zona di competenza si
trova il porto più vicino
al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento
ovvero si trova
il porto da cui
parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire
(3).
3. Salvo che non
sia diversamente disposto dal presente decreto, le
funzioni di cui al
comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23
agosto 1988, n.
400, su proposta
del Ministro dell'ambiente di
concerto con il
Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza
permanente per
i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano.
4. Salvo che non
sia diversamente disposto dal presente decreto, le
norme
regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai
sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreti del
Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri
dell'industria,
del commercio, dell'artigianato e
della sanità,
nonché, quando le
predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il
trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i
Ministri
delle risorse agricole,
alimentari e forestali e dei trasporti e
della navigazione.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 3, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(2) Lettera così modificata dall'art. 3, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(3) Lettera
aggiunta dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo II
COMPETENZE
Art. 19.
Competenze delle Regioni.
1. Sono
di competenza delle
Regioni, nel rispetto dei princìpi
previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
Province ed i
Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di
cui all'articolo 22;
b) la
regolamentazione delle attività
di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la
raccolta differenziata di
rifiuti urbani, anche
pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione
dei rifiuti
di
provenienza alimentare, degli
scarti di prodotti
vegetali e
animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai
restanti rifiuti;
c)
l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti
per la gestione
dei rifiuti, anche
pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche
degli impianti esistenti;
e)
l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le
attività in materia
di spedizioni transfrontaliere dei
rifiuti che il
Regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità
competenti di spedizione e di destinazione;
g) la
delimitazione in deroga
all'ambito provinciale, degli
ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
h) le
linee guida ed
i criteri per la
predisposizione dei
progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché
l'individuazione
delle tipologie di progetti non soggetti ad
autorizzazione;
i) la
promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa
come il complesso
delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo,
il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l)
l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e
al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione
da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la
definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle
Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;
n-bis) la
definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi
o impianti adatti
allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto
delle norme
tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare
(1).
2. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si
avvalgono
anche degli organismi
individuati ai sensi
del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le
Regioni privilegiano la
realizzazione di impianti
di
smaltimento
e recupero dei
rifiuti in aree
industriali,
compatibilmente
con le caratteristiche delle
aree medesime,
incentivando le
iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non
si applica alle discariche.
4. Entro
sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto le Regioni emanano norme affinché gli uffici
pubblici coprano
il fabbisogno
annuale di carta con una quota di carta riciclata pari
almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
4-bis. Nelle
aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle
navi è organizzata
dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle
autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti
di cui agli
articoli 11 e 12 (2).
(1) Lettera
aggiunta dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(2) Comma
aggiunto dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo II
COMPETENZE
Art. 20.
Competenze delle Province.
1. In
attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.
142, alle Province competono, in particolare:
a) le
funzioni amministrative concernenti la programmazione e
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi
di bonifica e del
monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il
controllo periodico su tutte le
attività di gestione, di
intermediazione
e di commercio
dei rifiuti, ivi
compreso
l'accertamento delle violazioni del presente decreto (1);
d) la
verifica ed il
controllo dei requisiti
previsti per
l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 31,
32 e 33;
e) l'individuazione, sulla
base delle previsioni
del piano
territoriale di
coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della
legge 8 giugno
1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di
cui
all'articolo 22, comma
3, lettere c) ed e), sentiti i Comuni,
delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e
di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime
per ogni tipo
di impianto, nonché
delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (1);
f) l'iscrizione
delle imprese e
degli enti sottoposti alle
procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33
ed i relativi
controlli;
g) l'organizzazione delle attività di raccolta
differenziata dei
rifiuti
urbani e assimilati
sulla base di
ambiti territoriali
ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
2. Per
l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei
rifiuti le Province
possono avvalersi anche delle strutture di cui
all'articolo
7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come
sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517,
con le modalità
di cui al comma 3, nonché degli
organismi
individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n.
496,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
3. Ai
fini dell'esercizio delle
proprie funzioni le Province
possono
altresì avvalersi di
organismi pubblici con
specifiche
esperienze e competenze
tecniche in materia, con i quali stipulano
apposite convenzioni.
4. Gli
addetti al controllo
sono autorizzati ad
effettuare
ispezioni,
verifiche e prelievi
di campioni all'interno
di
stabilimenti,
impianti o imprese
che producono o
che svolgono
attività di gestione
dei rifiuti. Il segreto industriale non può
essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti
all'obbligo
della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il personale appartenente
al Nucleo operativo
ecologico
dell'Arma dei
carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e
le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle
funzioni di
cui
all'articolo 8 della legge 8
luglio 1986, n. 349. Restano ferme
le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e
controllo.
6. Nell'ambito
delle competenze di cui
al comma 1, le province
sottopongono
ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le
imprese che smaltiscono
o recuperano rifiuti,
curando, in
particolare,
l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle
attività
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli
31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta e
il trasporto
di rifiuti pericolosi
riguardino, in primo luogo, l'origine e la
destinazione dei rifiuti (2).
(1) Lettera così modificata dall'art. 3, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(2) Comma
così modificato dall'art. 3,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo II
COMPETENZE
Art. 21.
Competenze dei Comuni.
1. I Comuni
effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati
avviati allo smaltimento
in regime di privativa nelle
forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e
dell'articolo 23.
2. I
Comuni disciplinano la
gestione dei rifiuti
urbani con
appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le
disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in
tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le
modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
c) le
modalità del conferimento, della raccolta differenziata e
del trasporto dei
rifiuti urbani al fine di garantire una distinta
gestione
delle diverse frazioni di rifiuti
e promuovere il recupero
degli stessi;
d) le
norme atte a garantire una
distinta ed adeguata gestione
dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei
rifiuti da esumazione ed
estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le
disposizioni necessarie ad
ottimizzare le forme
di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio
in sinergia con
altre frazioni merceologiche, fissando standard
minimi da rispettare;
f) le
modalità di esecuzione
della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per
qualità e quantità dei rifiuti speciali
non
pericolosi ai rifiuti
urbani ai fini della raccolta e dello
smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell'articolo 18,
comma 2, lettera
d). Sono comunque considerati
rifiuti urbani, ai
fini della raccolta,
del trasporto e
dello stoccaggio, tutti i
rifiuti
provenienti dallo spazzamento
delle strade ovvero,
di
qualunque
natura e provenienza,
giacenti sulle strade
ed aree
pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette a uso
pubblico o sulle
strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua.
3. é, inoltre, di
competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti
di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17
(1).
4. Nell'attività
di gestione dei
rifiuti urbani, i Comuni si
possono
avvalere della collaborazione delle
associazioni di
volontariato
e della partecipazione dei
cittadini e delle loro
associazioni.
5. I
Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8
giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, servizi integrativi
per la gestione
dei rifiuti speciali
non assimilati ai rifiuti
urbani.
6. I
Comuni sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia
tutte le
richieste.
7. La
privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di
recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di
programma di cui
all'articolo
22, comma 11, ed alle attività di
recupero dei rifiuti
assimilati.
8. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti
attuativi.
(1) Comma
così modificato dall'art. 3,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 22.
Piani regionali.
1. Le
Regioni, sentite le Province ed i
Comuni, nel rispetto dei
princìpi e delle
finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformità ai
criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono
piani
regionali di gestione
dei rifiuti assicurando
adeguata
pubblicità e la
massima partecipazione dei
cittadini, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I
piani regionali di
gestione dei rifiuti
promuovono la
riduzione
delle quantità, dei
volumi e della
pericolosità dei
rifiuti.
3. Il piano
regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le
condizioni ed i
criteri tecnici in base ai quali,
nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti
per la
gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche,
possono essere
localizzati nelle aree destinate a insediamenti
produttivi;
b) la tipologia
e il complesso degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti
urbani da realizzare nella regione, tenendo
conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei
rifiuti urbani non
pericolosi
all'interno degli ambiti
territoriali ottimali di cui
all'articolo 23,
nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da
parte del sistema industriale;
c) il
complesso delle attività e dei
fabbisogni degli impianti
necessari a
garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di efficienza e di economicità e l'autosufficienza della
gestione dei
rifiuti
urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
ambiti
territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché ad
assicurare lo
smaltimento
dei rifiuti speciali
in luoghi prossimi a quelli di
produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione di
rifiuti;
d) la
stima dei costi
delle operazioni di
recupero e di
smaltimento;
e) i criteri
per l'individuazione, da parte delle Province, delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e
recupero dei rifiuti,
nonché per l'individuazione dei
luoghi o
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (1);
f) le iniziative dirette a limitare la
produzione dei rifiuti ed
a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti;
g) le
iniziative dirette a favorire il
recupero dai rifiuti di
materiale e di energia;
h) le
misure atte a
promuovere la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti
urbani;
h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti
da recuperare
o da smaltire (2);
h-ter) la
determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di
cui
all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali
per rifiuti di tipo particolare (2).
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è
coordinato con gli
altri piani di competenza regionale previsti dalla
normativa vigente,
ove adottati.
5. Costituiscono
parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine
di priorità degli interventi, basato su un criterio
di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA (3);
b) l'individuazione dei
siti da bonificare
e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le
modalità degli interventi
di bonifica e di risanamento
ambientale,
che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali
provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima
degli oneri finanziari;
e) le modalità
di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del
piano regionale o
il suo adeguamento è
condizione necessaria per accedere ai finanziamenti
nazionali.
7. La
Regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data
di entrata in
vigore del presente
decreto; in attesa restano in
vigore i piani regionali vigenti (4).
8. In
caso di inutile decorso del
termine di cui al comma 7 e di
accertata
inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi
regionali competenti ad adempiere entro un congruo
termine e, in casi
di
protrazione dell'inerzia, adotta,
in via sostitutiva,
i
provvedimenti necessari alla elaborazione del piano
regionale.
9. Qualora
le autorità competenti non realizzino gli interventi
previsti dal piano regionale nei termini e con le
modalità stabiliti,
e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio
all'attuazione
del piano medesimo,
il Ministro dell'ambiente diffida
le autorità
inadempienti
a provvedere entro
un termine non
inferiore a 180
giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente
può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti
necessari e
idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel
piano. A tal
fine può avvalersi anche di commissari delegati (5).
10. I
provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi
finalizzati a:
a) attuare la
raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere
al reimpiego, al recupero e al
riciclaggio degli
imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre
sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui
contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei
rifiuti urbani ai fini
del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire
la realizzazione e
l'utilizzo di impianti per il
recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla
base di appositi accordi di
programma stipulati con il
Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Regione, possono
essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la
costruzione e
l'esercizio
o il solo
esercizio all'interno di
insediamenti
industriali
esistenti di impianti per il
recupero di rifiuti urbani
non previsti dal
piano regionale qualora
ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano
riciclati e recuperati
come materia prima rifiuti
provenienti
da raccolta differenziata, sia
prodotto compost da
rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano
rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e
33;
c) siano
utilizzate le migliori
tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle
emissioni inquinanti (5).
(1) Lettera così modificata dall'art. 3, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(2) Lettera
aggiunta dall'art. 3, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(3) Lettera
così modificata dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n.
426.
(4) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(5) Comma
così modificato dall'art. 3,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
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INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 23.
Gestione dei
rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.
1. Salvo
diversa disposizione stabilita
con legge regionale, gli
ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono
le Province. In
tali ambiti territoriali
ottimali le Provincie
assicurano
una gestione unitaria dei rifiuti
urbani e predispongono
piani di gestione
dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione
degli indirizzi e delle prescrizioni del presente
decreto.
2. Per esigenze
tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti
urbani, le Province
possono autorizzare gestioni anche a livello
sub-provinciale
purché, anche in
tali ambiti territoriali,
sia
superata la frammentazione della gestione.
3. I Comuni di
ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma
1, entro il
termine perentorio di
sei mesi dalla delimitazione
dell'ambito
medesimo, organizzano la
gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità.
4. I Comuni
provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le
forme, anche obbligatorie,
previste dalla legge 8 giugno
1990, n.
142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23
dicembre 1992, n.
498.
5. Per le
finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le Province, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto,
coordinano, sulla base
della legge regionale adottata ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni,
le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti
locali ricadenti
nel medesimo ambito
ottimale. Nei casi
in cui la
forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24
della legge
8 giugno 1990,
n. 142, le
Province individuano gli enti
locali
partecipanti,
l'ente locale responsabile
del coordinamento, gli
adempimenti
ed i termini
previsti per l'assicurazione delle
convenzioni
di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Dette convenzioni determinano
in particolare le
procedure
che dovranno essere
adottate per l'assegnazione del
servizio di gestione
dei rifiuti, le
forme di vigilanza
e di
controllo, nonché
gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma
2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente
il predetto
termine le Regioni
e le province autonome provvedono in sostituzione
degli enti inadempienti (1).
(1) Comma
così modificato dall'art. 3,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 24.
Contributo per lo smaltimento di rifiuti in
discarica.
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve
essere assicurata una
raccolta
differenziata dei rifiuti
urbani pari alle
seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due
anni dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto;
b) 25%
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) 35% a
partire dal sesto anno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Il
coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29,
della legge 28
dicembre 1995, n.
549, è determinato
anche in
relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 25.
Accordi
e contratti di programma, incentivi.
1. Ai fini
dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti
dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il
Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, può
stipulare appositi accordi e contratti di programma con
enti pubblici
o con le
imprese maggiormente presenti
sul mercato e
con le
assicurazioni
di categoria. Gli accordi e i contratti di programma
hanno a oggetto, in particolare:
a) l'attuazione
di specifici piani
di settore di riduzione,
recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione,
l'attuazione e lo sviluppo
di processi produttivi
e di tecnologie pulite idonei a prevenire o
ridurre la produzione
dei rifiuti e
la loro pericolosità, e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo
di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire
metodi di produzione di beni con impiego di materiali
meno inquinanti
e comunque riciclabili;
d) le
modifiche del ciclo
produttivo e la riprogettazione di
componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la
sperimentazione, la promozione
e la produzione di beni
progettati,
confezionati e messi in commercio
in modo da ridurre la
quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di
inquinamento;
f) la
sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività
di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione
di tecniche per il reimpiego e il riciclaggio dei
rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di
sistemi di controllo
per l'eliminazione
dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute
nei rifiuti;
i) l'impiego
da parte dei
soggetti economici e dei soggetti
pubblici dei materiali
recuperati dalla raccolta differenziata dei
rifiuti urbani;
l) l'impiego
di sistemi di
controllo del recupero
e della
riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro
dell'ambiente di concerto
con il Ministro
dell'industria
del commercio e
dell'artigianato, può altresì
stipulare
appositi accordi e contratti di programma con le imprese
maggiormente
presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di
categoria per:
a) promuovere e
favorire l'utilizzo dei sistemi di eco-label e di
eco-audit;
b) attuare
programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del
loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del
riciclaggio e del
recupero di
materia prima, anche mediante procedure semplificate per
la raccolta e
il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I
predetti accordi sono stipulati
di concerto con il Ministro
delle risorse agricole,
alimentari e forestali qualora
riguardino
attività collegate alla produzione agricola.
4. Il programma
triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge
28 agosto 1989,
n. 305 individua
le risorse finanziarie
da
destinarsi,
sulla base di
apposite disposizioni legislative
di
finanziamento,
agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai
commi 1 e 2, e fissa le modalità di stipula dei medesimi.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 26.
Osservatorio nazionale sui rifiuti.
1. Al fine di
garantire l'attuazione delle norme di cui al presente
decreto
legislativo, con particolare
riferimento alla prevenzione
della
produzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti ed
all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicità
della gestione dei
rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché alla
tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il
Ministero
dell'ambiente, l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti, in
appresso
denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge,
in
particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila
sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
b) provvede
all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di
criteri e specifici
obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed
all'aggiornamento
permanente di un
quadro di riferimento
sulla
prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime
il proprio parere
sul Programma generale
di
prevenzione
di cui all'articolo
42 e lo trasmette per l'adozione
definitiva al Ministro
dell'ambiente e al Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato ed alla Conferenza
Stato-regioni
(1);
d) predispone
il Programma generale
di prevenzione di cui
all'articolo
42 qualora il
Consorzio Nazionale Imballaggi
non
provveda nei termini previsti;
e) verifica
l'attuazione del Programma
generale di cui
all'articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di
riciclaggio;
f) verifica i
costi di recupero e smaltimento;
g) elabora
il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma
5, e lo trasmette
per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
h) verifica i
livelli di qualità dei servizi erogati;
i) predispone
un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti,
degli
imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio e ne
cura la
trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio
e dell'artigianato e della sanità.
2. L'Osservatorio è
costituito con decreto
del Ministro
dell'ambiente,
di concerto con il Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti
tra persone esperte in materia, di cui (2):
a) tre
designati dal Ministro
dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente;
b) due
designati dal Ministro
dell'industria, di cui uno con
funzioni di vice-presidente;
c) uno
designato dal Ministro della sanità;
d) uno designato dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari
e forestali;
d-bis) uno
designato dal Ministro del tesoro (3);
d-ter) uno
designato dalla Conferenza Stato-regioni (3).
3. I membri durano in carica cinque anni. Il
trattamento economico
spettante ai membri
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è
determinato
con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro
dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (4).
4. Con
decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i
Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della
sanità e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata
in vigore del
presente decreto, sono
definite le modalità
organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e
della Segreteria
tecnica (4).
5. Fatti
salvi l'obbligo della
tenuta dei registri di carico e
scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed
il divieto
di
miscelazione, le disposizioni
del presente articolo
non si
applicano al deposito
temporaneo effettuato nel
rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera m)
(5).
5-bis. Al
fine di consentire
l'avviamento ed il funzionamento
dell'attività
dell'Osservatorio nazionale sui
rifiuti, in attesa
dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è
autorizzata la spesa
di lire 1.000
milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità
previsionale
di base dello
stato di previsione
del Ministero
dell'ambiente (6).
(1) Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(2) Alinea
così modificato dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(3) Lettera
aggiunta dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(4) Comma
così modificato dall'art. 4,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(5) Comma
così sostituito dall'art. 4,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(6) Comma
aggiunto dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
Art. 27.
Approvazione del
progetto e autorizzazione alla realizzazione degli
impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
1. I
soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti
di
smaltimento o di
recupero di rifiuti,
anche pericolosi, devono
presentare
apposita domanda alla Regione
competente per territorio,
allegando il progetto
definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica
prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela
ambientale, di
salute e di
sicurezza sul lavoro,
e di igiene
pubblica. Ove
l'impianto
debba essere sottoposto alla
procedura di valutazione di
impatto
ambientale statale ai
sensi della normativa vigente, alla
domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto
all'autorità
competente ai predetti
fini e il termine di cui al comma 3 resta
sospeso fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilità
ambientale ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni.
2. Entro
trenta giorni dal
ricevimento della domanda di cui al
comma 1, la Regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca
una apposita conferenza cui partecipano i responsabili
degli uffici
regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali
interessati.
Alla
conferenza è invitato
a partecipare anche
il richiedente
l'autorizzazione
o un suo
rappresentante al fine
di acquisire
3. Entro novanta
giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla
valutazione dei progetti;
b) acquisisce
e valuta tutti
gli elementi relativi
alla
compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce,
ove previsto dalla
normativa vigente, la
valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette
le proprie conclusioni
con i relativi atti alla
Giunta regionale.
4. Per
l'istruttoria tecnica della domanda la Regione può avvalersi
degli
organismi individuati ai sensi
del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Entro
trenta giorni dal
ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla
base delle risultanze della
stessa, la Giunta
regionale
approva il progetto
ed autorizza la
realizzazione
dell'impianto.
L'approvazione sostituisce ad
ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali
e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo
strumento urbanistico comunale, e
comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in
cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e del
decreto-legge 27
giugno 1985, n.
312, convertito con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui
al comma 9
dell'articolo
82, del decreto
del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n.
616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno
1985, n 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le
Regioni emanano le
norme necessarie per
disciplinare
l'intervento
sostitutivo in caso
di mancato rispetto del termine
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per
la
realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che
comportano
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla
domanda di cui
al comma 1 può essere
presentata
domanda di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni
di
smaltimento e di recupero di cui
all'articolo 28. In tal caso la
Regione
autorizza le operazioni
di smaltimento e
di recupero
contestualmente
all'adozione del provvedimento
che autorizza la
realizzazione dell'impianto.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
Art. 28.
Autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero.
1. L'esercizio
delle operazioni di smaltimento e
di recupero dei
rifiuti è autorizzato dalla Ragione competente per
territorio entro
novanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato.
L'autorizzazione individua le
condizioni e le
prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di
cui all'articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed
i quantitativi di
rifiuti da smaltire
e da
recuperare;
b) i
requisiti tecnici, con
particolare riferimento alla
compatibilità
del sito, alle attrezzature
utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi
massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al
progetto approvato;
c) le
precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di
smaltimento;
e) il metodo di
trattamento e di recupero;
f) i
limiti di emissione
in atmosfera, che per i processi di
trattamento
termico dei rifiuti,
anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli
fissati per
gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio dell'8
giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21
giugno 1989, 94/67/CE
del Consiglio del
16 dicembre 1994,
e
successive modifiche e integrazioni;
g) le
prescrizioni per le
operazioni di messa in sicurezza,
chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie
finanziarie;
i) l'idoneità
del soggetto richiedente.
2. I
rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo
se
preventivamente catalogati ed
identificati secondo le modalità
fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della
sanità, entro trenta
giorni dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa
per un periodo di
cinque anni ed è
rinnovabile. A tale fine entro centottanta giorni
dalla
scadenza dell'autorizzazione,
deve essere presentata apposita
domanda
alla Regione che
decide prima della
scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando
a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli
impianti
questi non risultino
conformi all'autorizzazione di
cui
all'articolo
27, ovvero non
siano soddisfatte le condizioni e
le
prescrizioni
contenute nell'atto di
autorizzazione all'esercizio
delle
operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa,
previa
diffida, per un
periodo
senza che il
titolare abbia provveduto
a rendere quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è
revocata.
5. Le
disposizioni del presente
articolo non si applicano al
deposito
temporaneo effettuato nel
rispetto delle condizioni di cui
all'articolo
6, comma 1, lettera m), che è
soggetto unicamente agli
adempimenti
dettati con riferimento al
registro di carico e scarico
di cui all'articolo
12 ed al
divieto di miscelazione
di cui
all'articolo
9. Per il
deposito temporaneo in
stabilimenti
localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti
2 e 3, della
lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad un
anno.
6. Il
controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di
rifiuti in aree portuali
sono disciplinati
dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di
imbarco e
di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non
dimostra di
avere ottemperato
agli adempimenti di cui all'articolo 16 in caso di
trasporto transfrontaliero di rifiuti (1).
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero, ad esclusione
della sola
riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva
dalla Regione ove
l'interessato ha la
sede legale o la società
straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento
delle singole campagne di attività sul territorio
nazionale
l'interessato, almeno sessanta
giorni prima
dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel
cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate
relative alla campagna di attività, allegando
l'autorizzazione di cui
al comma 1
e l'iscrizione all'Albo
nazionale delle imprese di
gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione
richiesta. La
Regione può adottare
prescrizioni integrative oppure può vietare
l'attività
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico
sito non sia
compatibile con la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.
(1) Comma
così modificato dall'art. 4,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
Art. 29.
Autorizzazione
di impianti di ricerca e di sperimentazione.
1. I
termini di cui agli articoli 27 e
28 sono ridotti alla metà
per
l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti
di ricerca e di
sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le
attività di gestione degli
impianti non comportino utile
economico;
b) gli
impianti abbiano una potenzialità non superiore a cinque
tonnellate al giorno,
salvo deroghe giustificate
dall'esigenza di
effettuare
prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che
devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La
durata dell'autorizzazione di cui
al comma 1 è di un anno,
salvo proroga che
può essere concessa previa
verifica annuale dei
risultati raggiunti e non può comunque superare i due
anni.
3. Qualora
il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati
approvati e autorizzati
entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato
può presentare istanza al
Ministro dell'ambiente, che
si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto
con i Ministri
dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato e della ricerca
scientifica. La
garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore
dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di
sostanze sconosciute
e pericolose dal
punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al
comma 1 è
rilasciata da Ministro
dell'ambiente, di concerto con i
Ministri
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della
sanità e della ricerca scientifica.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
Art. 30.
Imprese sottoposte ad iscrizione.
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento
dei rifiuti
istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo
nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di
seguito denominato
Albo, ed è
articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il
Ministero
dell'ambiente, e in Sezioni regionali, istituite presso le
Camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura dei
capoluoghi di regione.
I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali durano in carico cinque anni.
2. Il
Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed è
composto da 15
membri esperti nella materia nominati con decreto del
Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e designati
rispettivamente:
a) due dal Ministro
dell'ambiente, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) uno
dal Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal
Ministro della sanità;
d) uno dal
Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle
Regioni;
f) uno
dall'Unione italiana delle Camere di commercio;
g) sei
dalle categorie economiche, di cui due dalle categorie
degli autotrasportatori.
3. Le
Sezioni regionali dell'Albo sono
istituite con decreto del
Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sono
composte:
a) dal
presidente della Camera di
commercio o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di
presidente;
b) da
un funzionario dirigente esperto
in rappresentanza della
Giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle
Province designato dall'Unione regionale delle Province;
d) da un
esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le
imprese che svolgono
attività di raccolta e trasporto di
rifiuti non
pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono
e trasportano rifiuti
pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti
pericolosi
che non eccedano
la quantità di trenta chilogrammi
al
giorno o di
trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli
stessi
rifiuti, nonché le imprese che
intendono effettuare attività
di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di
commercio e intermediazione dei rifiuti, di gestione di
impianti di
smaltimento e di
recupero di titolarità di terzi, e di gestione di
impianti
mobili di smaltimento
e di recupero di rifiuti, devono
essere
iscritte all'Albo. L'iscrizione
deve essere rinnovata ogni
cinque anni e
sostituisce l'autorizzazione all'esercizio
delle
attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione
dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita
alla gestione
degli
impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi
del
presente decreto (1).
5. L'iscrizione di
cui al comma
4 ed i
provvedimenti di
sospensione,
di revoca,
di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione,
nonché, dal 1° gennaio 1998, l'accettazione delle
garanzie
finanziarie, sono deliberati
dalla Sezione regionale
dell'Albo
della Regione ove
ha sede legale
l'interessato, in
conformità
alla normativa vigente
e alle direttive
emesse dal
Comitato nazionale (2).
6. Con
decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i
Ministri
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dei
trasporti e della
navigazione, e del
tesoro, da adottarsi entro
novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative
dell'Albo
nonché i
requisiti, i termini, le modalità e i diritti d'iscrizione,
le modalità e
gli importi delle
garanzie finanziarie che devono
essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui
al comma 4,
in conformità ai seguenti princìpi:
a)
individuazione dei requisiti univoci per l'iscrizione, al fine
di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in
coerenza con le finalità di cui alla precedente lettera
a);
c) trattamento
uniforme dei componenti delle Sezioni regionali,
per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese anche
attraverso i diritti di
segreteria ed i diritti annuali d'iscrizione.
7. In
attesa dell'emanazione dei
decreti di cui ai commi 2 e 3
continuano a operare,
rispettivamente, il Comitato
nazionale e le
Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 31
agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n.
441. L'iscrizione all'Albo è
deliberata ai sensi
della legge dell'11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
comma 6 continuano ad
applicarsi
le disposizioni vigenti.
Le imprese che
intendono
effettuare
attività di bonifica
dei siti, di
bonifica dei beni
contenenti
amianto, di commercio
ed intermediazione dei rifiuti
devono
iscriversi all'albo entro
sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle relative norme tecniche (2).
9. Restano valide
ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande
d'iscrizione
presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento
dei rifiuti di
cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed
integrazioni,
e delle relative disposizioni di
attuazione alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il
possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria
per l'iscrizione all'Albo
delle aziende speciali, dei
Consorzi e delle
società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142,
che esercitano i servizi di
gestione dei rifiuti, è
garantito dal Comune o dal consorzio di comuni.
L'iscrizione all'Albo
è effettuata sulla
base di apposita
comunicazione di inizio di
attività del
Comune o del consorzio di comuni alla Sezione regionale
dell'Albo
territorialmente competente ed
è efficace solo per le
attività svolte
nell'interesse del Comune medesimo o dei Consorzi ai
quali il Comune stesso partecipa (2).
11. Avverso
i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli
interessati
possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica
dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale
dell'Albo.
12. Alla
Segreteria dell'Albo è destinato
personale comandato da
amministrazioni
dello Stato ed
enti pubblici, secondo
criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di
concerto con il
Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle
Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti
dai diritti di
segreteria e dai
diritti annuali d'iscrizione
secondo le modalità
previste dal decreto
del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e
successive modifiche.
14. Il
decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n.
407, non si
applica alle domande
di iscrizione e agli atti di
competenza dell'Albo.
15. Per le
attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate
ai sensi del
decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre
1982, n. 915,
in scadenza, sono
prorogate a cura
delle
amministrazioni
che le hanno rilasciate fino alla
data di efficacia
dell'iscrizione
all'Albo o a quella della decisione definitiva sul
provvedimento
di diniego di
iscrizione. Le stesse amministrazioni
adottano i
provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o
di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le
imprese che effettuano le attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti sottoposti
a procedure semplificate ai
sensi
dell'articolo
33, ed effettivamente avviati
al riciclaggio e al
recupero, non sono
sottoposte alle garanzie
finanziarie di cui al
comma 6 e sono
iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di
attività alla Sezione
regionale territorialmente competente. Detta
comunicazione
deve essere rinnovata
ogni due anni e deve essere
corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi
del decreto
ministeriale
21 giugno 1991,
n. 324, e
successive modifiche ed
integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato
nazionale dalla
quale risultino i seguenti elementi (3):
a) la
quantità, la natura,
l'origine e la destinazione dei
rifiuti;
b) la frequenza
media della raccolta;
c) la
rispondenza delle caratteristiche tecniche
e della
tipologia del mezzo
utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare (4);
d) il
rispetto delle condizioni
ed il possesso dei requisiti
soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
(5).
16-bis. Entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di
inizio di attività
le sezioni regionali e provinciali iscrivono le
imprese di cui al comma I in appositi elenchi dandone
comunicazione
al Comitato
nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato.
Le imprese che
svolgono attività di raccolta e
trasporto di rifiuti
sottoposti a procedure
semplificate ai sensi
dell'articolo 33 devono conformarsi alle disposizioni di
cui al comma
16 entro il 15 gennaio 1998 (6).
17. Alla
comunicazione di cui
al comma 16
si applicano le
disposizioni
di cui all'articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
(1) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(2) Comma
così modificato dall'art. 4,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(3) Alinea
così modificato dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(4) Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(5) Lettera così sostituita dall'art. 4, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(6) Comma
aggiunto dall'art. 4, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo V
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Art. 31.
Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei
rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate.
1. Le
procedure semplificate devono comunque garantire un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con
decreti del Ministro
dell'ambiente di concerto
con i
Ministri
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della
sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita
ai
fertilizzanti,
di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e
forestali sono adottate per ciascun tipo di attività le
norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le
condizioni
in base alle
quali le attività
di smaltimento di
rifiuti non
pericolosi
effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli
stessi e le
attività di recupero
di cui all'allegato
C sono
sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.
Con la medesima
procedura si provvede
all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le
norme e le condizioni
di cui al comma 2 sono individuate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto e devono
garantire che i tipi o le quantità di rifiuti e i
procedimenti e
metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo
per la salute
dell'uomo e da non recare
pregiudizio
all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate
le attività di
trattamento termico e
di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti
condizioni:
a) siano
utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i
limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli
stabiliti per gli
impianti di incenerimento
dei rifiuti dalle
direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE
del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio
del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni, e dal
decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24.
Le
prescrizioni tecniche riportate
all'articolo 6, comma 2, della
direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano
anche agli impianti
termici produttivi che
utilizzano per la
combustione comunque rifiuti pericolosi (1);
c) sia
garantita la produzione
di una quota
minima di
trasformazione
del potere calorifico
dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale.
4. La
emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella
lista verde
di cui all'allegato
II del regolamento CEE n. 259/93, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Per la
tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e
33 comma 3, e
l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato
è tenuto a
versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale
determinato
con in relazione alla natura
delle attività con decreto
del
Ministro dell'ambiente, di
concerto con i
Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro.
6. La
costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme
tecniche di cui ai
commi 2 e 3 è
disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e dalle
altre
disposizioni che regolano
la costruzione di
impianti
industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
operazioni di recupero
di rifiuti non
individuati ai sensi del
presente articolo
resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
agli articoli 27 e 28.
7. Alle
denunce e alle domande
disciplinate dal presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto
del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche e integrazioni. Si applicano, altresì, le
disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
(1) Lettera
così modificata dall'art. 21, l. 24 aprile 1998, n.
128.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo V
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Art. 32.
Autosmaltimento.
1. A
condizione che siano
rispettate le norme
tecniche e le
prescrizioni
specifiche adottate ai
sensi dei commi
1, 2 e 3
dell'articolo 31,
le attività di
smaltimento di rifiuti
non
pericolosi
effettuate nel luogo
di produzione dei rifiuti stessi
possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.
2. Le norme
tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il
tipo, la quantità,
e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
b) il ciclo di
provenienza dei rifiuti;
c) le
condizioni per la
realizzazione e l'esercizio
degli
impianti;
d) le
caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità
delle emissioni nell'ambiente.
3. La
Provincia iscrive in un
apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attività ed
entro il termine
di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di
inizio di
attività è allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto
delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
b) il
rispetto delle norme
tecniche di sicurezza
e delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente
(1).
4. Qualora
la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle
condizioni di cui
al comma 1
dispone con
provvedimento
motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a
conformare alla
normativa
vigente dette attività ed i suoi
effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione.
5. La
comunicazione di cui al comma 1
deve essere rinnovata ogni
cinque anni e,
comunque, in caso
di modifica sostanziale delle
operazioni di autosmaltimento.
6. Restano
sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e
28 le attività
di autosmaltimento di
rifiuti pericolosi e la
discarica di rifiuti.
(1) Vedi d.m. 21
luglio 1998, n. 350.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo V
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Art. 33.
Operazioni di recupero.
1. A
condizione che siano
rispettate le norme
tecniche e le
prescrizioni
specifiche adottate ai
sensi dei commi
1, 2 e 3
dell'articolo
31, l'esercizio delle
operazioni di recupero
dei
rifiuti possono essere
intraprese decorsi novanta
giorni dalla
comunicazione
di inizio di attività alla
Provincia territorialmente
competente.
2. Le condizioni
e le norme tecniche di cui al comma 1 in relazione
a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i
rifiuti non pericolosi:
1) le
quantità massime impiegabili;
2) la
provenienza, i tipi e
le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili
nonché le condizioni specifiche
alle quali le attività
medesime sono sottoposte
alla disciplina prevista
dal presente
articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare
che, in relazione
ai tipi e
alle quantità dei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti
stessi siano recuperati
senza pericolo per
la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
b) per i
rifiuti pericolosi:
1) le
quantità massime impiegabili;
2) la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
3) le
condizioni specifiche riferite
ai valori limite di
sostanze
pericolose contenute nei
rifiuti, ai valori
limite di
emissione per ogni
tipo di rifiuto
ed al tipo di attività e di
impianto utilizzato, anche in relazione alle altre
emissioni presenti
in sito;
4) altri
requisiti necessari per
effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare
che, in relazione
al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute
nei rifiuti
ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza
pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La
Provincia iscrive in un
apposito registro le imprese che
effettuano la comunicazione di inizio di attività ed
entro il termine
di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei
presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di
inizio di
attività è allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
b) il possesso
dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attività
di recupero che si intendono svolgere;
d)
stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione
nel quale i
rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le
caratteristiche merceologiche dei
prodotti derivanti dai
cicli di recupero (1).
4. Qualora
la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle
condizioni di cui
al comma 1
dispone con
provvedimento
motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a
conformare alla
normativa
vigente dette attività ed i suoi
effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve
essere rinnovata ogni 5
anni e comunque in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di
recupero.
6. Sino
all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui
al comma 1 e comunque non oltre e comunque non oltre
quarantacinque
giorni dal termine
del periodo di sospensione previsto dall'articolo
9 della direttiva
83/189/CEE e dall'articolo
3 della direttiva
91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a chiunque
effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato
3 al decreto
del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994,
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al
decreto del
Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario
alla Gazzetta Ufficiale
30 gennaio 1995,
n. 24, nel
rispetto delle
prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano
valide ed efficaci
le comunicazioni già
effettuate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni
effettuate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto
sono valide ed
efficaci solo se
a tale data
la costruzione dell'impianto, ove
richiesto dal tipo
di attività di recupero, era stata già ultimata
(2).
7. La
procedura semplificata di
cui al presente
articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e
quantitative
delle
emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme
tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di
emissione in
relazione alle attività di recupero degli stessi,
l'autorizzazione di
cui
all'articolo 15, lettera
a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
(2).
8. Le
disposizioni semplificate del
presente articolo non si
applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani,
ad eccezione:
a) delle
attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e
di produzione di
compost di qualità
dai rifiuti provenienti da
raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti
urbani per ottenere
combustibile da
rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche
di cui al comma 1;
c) dell'impiego
di combustibile da rifiuto nel rispetto delle
specifiche
norme tecniche adottate
ai sensi del
comma 1, che
stabiliscono
in particolare la
composizione merceologica e le
caratteristiche
qualitative del combustibile
da rifiuto ai sensi
della lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di
emissione in atmosfera
di cui all'articolo
31, comma 3 e dei limiti delle altre emissioni
inquinanti
stabilite da disposizioni
vigenti nonché fatta salva
l'osservanza
degli altri vincoli
a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente
decreto legislativo, il
Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di
concerto con il
Ministro
dell'ambiente,
determina modalità, condizioni e misure relative alla
concessione
di incentivi finanziari
previsti da disposizioni
legislative
all'utilizzazione dei rifiuti
come combustibile per
produrre
energia elettrica, tenuto
anche conto del
prevalente
interesse
pubblico al recupero energetico
nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di
trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I
rifiuti non pericolosi
individuati con apposite
norme
tecniche ai sensi
del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni
non comprese tra
quelle di cui
all'allegato C sono sottoposti
unicamente
alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11,
12, 15 nonché alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle
attività di cui
ai commi precedenti
si applicano
integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento
qualora i rifiuti
non vengano destinati in modo effettivo e oggettivo al
recupero.
12. Le
condizioni e le
norme tecniche relative
ai rifiuti
pericolosi di cui
al comma 1
sono comunicate alla Commissione
dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in
vigore.
12-bis. Le
operazioni di messa in riserva
dei rifiuti pericolosi
individuati
ai sensi del
presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di
attività solo se
effettuate
presso l'impianto dove
avvengono le operazioni
di
riciclaggio e di
recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato
C (3).
12-ter Fatto
salvo quanto previsto
dal comma 12-bis le norme
tecniche di cui
ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche
impiantistiche dei
centri dì messa in riserva non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di
recupero individuate ai
punti da R1 a
R9, nonché le modalità di
stoccaggio e i
termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere
avviati alle predette operazioni (3).
(1) Vedi d.m. 21
luglio 1998, n. 350.
(2) Comma
così modificato dall'art. 1, d.lg.
8 novembre 1997, n.
389.
(3) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 34.
Ambito di applicazione.
1. Il presente
Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio
sia per prevenirne
e ridurne l'impatto
sull'ambiente
e assicurare
un elevato livello
di tutela
dell'ambiente,
sia per garantire
il funzionamento del mercato e
prevenire
l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e
restrizioni
alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del
Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La
disciplina di cui al comma 1
riguarda la gestione di tutti
gli imballaggi
immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di
imballaggio
derivanti dal loro
impiego, utilizzati o prodotti da
industrie,
esercizi commerciali, uffici,
negozi, servizi, nuclei
domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i
materiali che
li compongono.
3. Restano
fermi i vigenti requisiti in
materia di qualità degli
imballaggi,
quali quelli relativi
alla sicurezza, alla protezione
della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché
le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti
pericolosi.
4. I
requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal
presente
titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per
un
determinato prodotto prima del 31 dicembre 1994 (1).
5. Per
un periodo non
superiore a cinque anni dalla data delle
disposizioni
del presente titolo
è consentita l'immissione
sul
mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e
conformi alle
norme vigenti.
(1) Comma
così modificato dall'art. 5,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 35.
Definizioni.
1. Ai fini
dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio:
il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura,
adibito a contenere e a
proteggere determinate merci, dalle
materie prime ai
prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione
e la loro consegna
dal produttore al consumatore o all'utilizzatore,
e ad assicurare la
loro presentazione, nonché gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
b) imballaggio
per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo
da costituire, nel punto di vendita, un'unità di
vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio
multiplo o imballaggio secondario: imballaggio
concepito in modo
da costituire, nel
punto di vendita,
il
raggruppamento
di un certo
numero di unità
di vendita,
indipendentemente
dal fatto che
sia venduto come tale all'utente
finale o al
consumatore, o che
serva soltanto a facilitare il
rifornimento
degli scaffali nel
punto di vendita. Esso può essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio
per il trasporto
o imballaggio terziario:
imballaggio
concepito in modo
da facilitare la manipolazione e il
trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure
di imballaggi
multipli per evitare
la loro manipolazione ed i danni
connessi al
trasporto, esclusi
i container per i trasporti stradali, ferroviari,
marittimi e aerei;
e) rifiuti
di imballaggio: ogni
imballaggio o materiale di
imballaggio,
rientrante nella definizione
di rifiuto di cui
all'articolo
6, comma 1,
lettera a), esclusi
i residui della
produzione;
f) gestione
dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare
attraverso lo sviluppo
di prodotti e di
tecnologie non inquinanti, della quantità e della
nocività per l'ambiente sia delle materie e delle
sostanze utilizzate
negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli
imballaggi e
rifiuti di
imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché
in quella della
commercializzazione, della distribuzione,
dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
h) riutilizzo:
qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio
concepito e progettato
per poter compiere, durante il suo ciclo di
vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è
riempito di nuovo
o reimpiegato per
un uso identico
a quello per il quale è stato
concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari
presenti sul
mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio
stesso; tale
imballaggio
riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa
di essere reimpiegato;
i) riciclaggio:
ritrattamento in un processo di
produzione dei
rifiuti di imballaggio
per la loro funzione originaria o per altri
fini,
compreso il riciclaggio organico
e ad esclusione del recupero
di energia;
l) recupero
dei rifiuti generati
da imballaggi: tutte
le
pertinenti operazioni previste dall'allegato C al
presente decreto;
m) recupero di
energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili quale
mezzo per produrre energia mediante incenerimento
diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio
organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico
(biometanazione), ad opera
di microrganismi ed in
condizioni
controllate, delle parti
biodegradabili dei rifiuti di
imballaggio,
con produzione di residui organici stabilizzanti o di
metano, ad esclusione
dell'interramento in discarica,
che non può
essere considerato una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte
le pertinenti operazioni
di cui
all'allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali
di imballaggio,
i fabbricanti e
i trasformatori di
imballaggi, gli addetti al
riempimento e gli
utenti, gli importatori,
i commercianti ed i
distributori, le pubbliche amministrazioni e gli
organismi di diritto
pubblico;
q) produttori:
i fornitori di
materiali di imballaggio,
i
fabbricanti, i
trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e
di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori:
i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori
di imballaggi
pieni;
s) pubbliche
amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i
soggetti e gli
enti che gestiscono
il servizio di
raccolta,
trasporto,
recupero e smaltimento
di rifiuti solidi urbani nelle
forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro
concessionari.
t) consumatore:
l'utente finale che
acquista o importa per
proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
u) accordo
volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità
pubbliche
competenti e i
settori economici interessati,
aperto a
tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina
i mezzi, gli
strumenti e le
azioni per raggiungere
gli obiettivi di cui
all'articolo 37.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 36.
Criteri
imballaggio.
1. L'attività
di gestione degli
imballaggi e dei
rifiuti di
imballaggio si
a) incentivazione
e promozione della prevenzione alla fonte della
quantità e della
pericolosità degli imballaggi
e dei rifiuti di
imballaggio,
soprattutto attraverso iniziative,
anche di natura
economica in
conformità ai principi del diritto comunitario, volte a
promuovere lo sviluppo
di tecnologie pulite e a ridurre a monte la
produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a
favorire la
produzione
di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo
degli
imballaggi;
b) incentivazione del
riciclaggio e del
recupero di materia
prima,
sviluppo della raccolta
differenziata di rifiuti
di
imballaggio e promozione di opportunità di mercato per
incoraggiare
l'utilizzazione
dei materiali ottenuti
da imballaggi riciclati e
recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di
imballaggi destinati allo
smaltimento finale
attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti
di imballaggi;
c-bis) l'applicazione di
misure di prevenzione consistenti
in
programmi
nazionali o azioni
analoghe da adottarsi
previa
consultazione degli operatori economici interessati (1).
2. Al
fine di assicurare la
responsabilizzazione degli operatori
economici
conformemente al principio
<<chi inquina paga>> nonché la
cooperazione degli stessi secondo il principio della
<<responsabilità
condivisa>>,
l'attività di gestione
dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun
operatore economico,
garantendo
che il costo
della raccolta, della
valorizzazione e
dell'eliminazione
dei rifiuti di
imballaggio sia sostenuto
dai
produttori e dagli
utilizzatori in proporzione delle quantità di
imballaggi
immessi sul mercato
nazionale e che
la pubblica
amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione
di forme di
cooperazione tra i
soggetti
istituzionali ed economici;
c)
dei consumatori;
d)
incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento
dei rifiuti di imballaggi in
raccolta differenziata da
parte del consumatore.
3. Le
particolare:
a) i
sistemi di restituzione,
di raccolta e
di recupero
disponibili;
b) il
ruolo degli utenti
di imballaggi ed in particolare dei
consumatori
nel processo di
riutilizzazione, di recupero
e di
riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
(2);
c) il
significato dei marchi apposti
sugli imballaggi quali si
presentano sul mercato;
d) i pertinenti
elementi dei piani di gestione per gli imballaggi
ed i rifiuti di imballaggio.
4. In
conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione
Europea, con decreto
del Ministro dell'ambiente e del
Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sono
adottate le misure
tecniche che dovessero risultare
necessarie
nell'applicazione
delle disposizioni del
presente Titolo, con
particolare
riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonché agli
imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti
farmaceutici,
ai piccoli imballaggi
e agli imballaggi di lusso.
Qualora siano interessati
aspetti sanitari, il predetto
decreto è
adottato di concerto con il Ministro della sanità (3).
5. Tutti
gli imballaggi devono essere
opportunamente etichettati
secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente
e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione
dell'Unione
Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
recupero ed il
riciclaggio
degli imballaggi, nonché
per dare una
corretta
imballaggi.
Fino alla definizione
del sistema di identificazione
europeo si applica,
agli imballaggi per i
liquidi, la normativa
vigente in materia di etichettatura (3).
(1) Lettera
aggiunta dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(2) Lettera così modificata dall'art. 5, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(3) Comma
così modificato dall'art. 5,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 37.
Obiettivi di recupero e di riciclaggio.
1. Per
conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori
e gli utilizzatori
devono conseguire gli
obiettivi finali di
riciclaggio
e di recupero
dei rifiuti di
imballaggi fissati
nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
2. Per garantire
il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di
recupero, a partire
dal 1° gennaio
1998, i
produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti
impegnati
nelle
attività di riciclaggio
e di recupero
dei rifiuti di
imballaggio
comunicano annualmente, secondo
le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di rispettiva
competenza
riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo
degli
imballaggi
per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso
sul mercato, nonché,
per ciascun materiale,
la quantità degli
imballaggi
riutilizzati e dei
rifiuti di imballaggio riciclati
e
recuperati
provenienti dal mercato
nazionale; tali dati
sono
trasmessi all'Anpa
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25
gennaio 1994, n.
70. Le predette
comunicazioni possono essere
presentate
dai consorzi di cui
all'articolo 40 per i soggetti che
hanno aderito agli
stessi, e dalle associazioni di categoria per gli
utilizzatori.
3. Qualora
gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti
di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni
dalle scadenze
previste, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa
deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del
Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato
alle diverse tipologie di materiali di imballaggi
sono
applicate misure di
natura economica, ivi comprese misure di
carattere
pecuniario, proporzionati al
mancato raggiungimento di
singoli
obiettivi, il cui
introito è versato
alle entrate del
bilancio dello
Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro
del tesoro ad
apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette
somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la
raccolta
differenziata,
il riciclaggio ed il recupero
dei rifiuti di
imballaggio nell'ambito del Programma Triennale
dell'Ambiente.
4. Gli
obiettivi di cui al
comma 1 sono riferiti ai rifiuti di
imballaggi
generati sul territorio
nazionale, nonché a
tutti i
sistemi di riciclaggio
e di recupero al netto degli scarti, e sono
adottati ed aggiornati in conformità alla normativa
comunitaria con
decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (1).
5. Il
Ministro dell'ambiente e il
Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione
Europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli
articoli 12, 16 e
17 della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle
disposizioni
del presente Titolo
accompagnato dai dati acquisiti ai sensi del
comma 2 e
i progetti delle
misure che si
intendono adottare
nell'ambito del Titolo medesimo.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato forniscono
periodicamente all'Unione
europea e agli
altri Paesi membri
i dati sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggi secondo le tabelle. e gli schemi
adottati dalla
Commissione
dell'Unione europea con
la decisione 97/138/CE del 3
febbraio 1997 (2).
(1) Comma
così modificato dall'art. 5,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Comma
aggiunto dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 38.
Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.
1. I produttori e
gli utilizzatori sono responsabili della corretta
gestione
ambientale degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio
generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito
degli obiettivi di cui
agli articoli 24 e 37, i
produttori e gli
utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta
dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti
di imballaggi
comunque
conferiti al servizio
pubblico tramite il
gestore del
servizio
medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori sono
obbligati a partecipare
al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo
41. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio
nazionale
degli imballaggi la comunicazione
di cui all'articolo 37,
comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la
gestione dei
rifiuti di imballaggio (1).
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e
di recupero nonché
agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della
raccolta
dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su
superfici private,
nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui
all'articolo 41, dei
rifiuti di imballaggio
conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei
mesi dalla
data di entrata
in vigore delle disposizioni del
presente Titolo,
possono:
a) organizzare
autonomamente la raccolta,
il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad
uno dei consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere in
atto un sistema cauzionale.
4. Ai
fini di cui al comma
3 gli utilizzatori sono tenuti a
ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e
terziari ed i
rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a
consegnarli in
un luogo di
raccolta organizzato dal
produttore e con lo stesso
concordato.
5. I produttori
che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo
40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui
all'articolo 26, entro
novanta giorni dal termine di cui al comma 3 di:
a) adottare
dei provvedimenti per il
ritiro degli imballaggi
usati da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della
produzione dei rifiuti
di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la
raccolta, il
trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
c) garantire
che gli utenti
finali degli imballaggi
siano
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi
di cui all'articolo
40 devono inoltre
elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41 un proprio Programma
specifico di
prevenzione che
costituisce la base per l'elaborazione del programma
generale di cui all'articolo 42.
7. Entro
il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
produttori che
non
aderiscono ai Consorzi
di cui all'articolo 40 sono tenuti a
presentare
all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 una
relazione
sulla gestione, comprensiva del
programma specifico e dei
risultati
conseguiti nel recupero
e nel riciclo
dei rifiuti di
imballaggio,
nella quale possono
essere evidenziati i
problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le
eventuali
proposte di adeguamento della normativa.
8. I
produttori che non
dimostrano di adottare
adeguati
provvedimenti
sono obbligati a
partecipare ai consorzi
di cui
all'articolo 40,
fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 54.
9. Sono a carico
dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la
raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti
al servizio pubblico;
c) il
riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo
smaltimento dei rifiuti
di imballaggio secondari
e
terziari.
10. La
restituzione di imballaggi
usati o di
rifiuti di
imballaggio,
ivi compreso il
conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata,
non deve comportare
oneri economici per il
consumatore.
(1) Comma così
modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 39.
Raccolta
differenziata e obblighi della pubblica amministrazione.
1. La pubblica
amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di
raccolta differenziata in
modo da permettere
al consumatore di
conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio
selezionati dai
rifiuti
domestici e da
altri tipi di
rifiuti di imballaggi. In
particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea
del territorio in
ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto
geografico;
b) la
gestione della raccolta
differenziata deve essere
effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia,
l'efficienza
e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con
la gestione
di altri rifiuti.
2. Nel
caso in cui la pubblica
amministrazione non attivi la
raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i produttori e
gli
utilizzatori possono organizzare
tramite il Consorzio Nazionale
Imballaggi
di cui all'articolo 41 le attività
di raccolta
differenziata
dei rifiuti di
imballaggio primari sulle superfici
pubbliche o la possono integrare se insufficiente (1).
2-bis. La
pubblica amministrazione incoraggia,
ove opportuno,
l'utilizzazione
di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri
prodotti (2).
2-ter. I Ministeri dell'ambiente e dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato
curano la pubblicazione
delle misure e
degli
obiettivi oggetto
delle campagne di
41, comma 2, lettera g) (2).
2-quater. Il Ministro
dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato
cura la pubblicazione
dei numeri di riferimento
delle norme nazionali
che recepiscono le norme
armonizzate di cui
all'articolo
43, comma 3, e
comunica alla Commissione dell'Unione
europea le norme
nazionali di cui al medesimo articolo, comma 3,
considerate conformi alle predette norme armonizzate (2).
(1) Comma
così modificato dall'art. 5,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Comma
aggiunto dall'art. 5, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
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INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 40.
Consorzi.
1. Al
fine di razionalizzare e
organizzare la ripresa degli
imballaggi
usati, la raccolta dei rifiuti di
imballaggi secondari e
terziari su superfici
private, ed il
ritiro, su indicazione del
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41,
dei rifiuti di
imballaggi
conferiti al servizio pubblico,
nonché il riciclaggio ed
il recupero dei
rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia,
efficienza ed economicità
i produttori che non provvedono ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono
un Consorzio
per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2. I
Consorzi di cui al
comma 1 hanno personalità giuridica di
diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con
decreto del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato.
3. I
mezzi finanziari per il
funzionamento dei predetti Consorzi
sono
costituiti dai proventi
delle attività e dai contributi
dei
soggetti partecipanti.
4. Ciascun
Consorzio mette a
punto e trasmette
al Consorzio
nazionale
imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un
proprio
Programma specifico di prevenzione che costituisce la base
per l'elaborazione del programma generale di cui
all'articolo 42 (1).
5. Entro
il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo
alla data di
entrata in vigore
del presente decreto, i Consorzi
trasmettono al
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41
l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione,
comprensiva
del programma specifico e dei risultati conseguiti nel
recupero e nel
riciclo dei rifiuti
di imballaggio, nella
quale possono essere
evidenziati
i problemi inerenti
il raggiungimento degli
scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento
della normativa.
(1) Comma
così modificato dall'art. 5,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 41.
Consorzio Nazionale Imballaggi.
1. Per il
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero o di
riciclaggio e per
garantire il necessario raccordo con l'attività di
raccolta
differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma
paritaria, entro
centottanta
giorni dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto, il Consorzio
Nazionale Imballaggi, in seguito
denominato
CONAI.
2. Il CONAI
svolge le seguenti funzioni:
a) definisce
in accordo con
le regioni e con
le pubbliche
amministrazioni
interessate gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta,
la selezione
e il trasporto
dei materiali selezionati a centri di raccolta e di
smistamento;
b) definisce
con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli
sistemi integrati di
cui alla lettera
a) le condizioni
generali di ritiro
da parte dei produttori dei rifiuti selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora
ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di
prevenzione
di cui agli
articoli 38, comma
6 e 40, comma 4, il
Programma generale
per la prevenzione e la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio (1);
d) promuove
accordi di programma con le regioni e gli enti locali
per favorire il
riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti
di
imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura
la necessaria cooperazione
tra i Consorzi di cui
all'articolo 40;
f) garantisce
il necessario raccordo
tra l'amministrazione
pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza,
in accordo con le pubbliche amministrazioni, le
campagne di
Programma generale;
h) ripartisce
tra i produttori e gli utilizzatori i costi della
raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero
dei rifiuti di
imballaggi
primari o comunque
conferiti al servizio di raccolta
differenziata
in proporzione alla
quantità totale, al peso e alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul
mercato nazionale,
al netto delle
quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale.
3. Il
CONAI può stipulare un accordo di
programma quadro su base
nazionale con
l'Anci al fine di garantire l'attuazione del principio
di
corresponsabilità gestionale tra
produttori, utilizzatori e
pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo
stabilisce:
a) l'entità dei
costi della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio
da versare ai
Comuni, determinati, secondo criteri di
efficienza,
di efficacia ed
economicità di gestione del servizio
medesimo,
nonché sulla base
della tariffa di cui all'articolo 49,
dalla data di entrata in vigore della stessa (1);
b) gli
obblighi e le
sanzioni posti a
carico delle parti
contraenti;
c) le
modalità di raccolta
dei rifiuti da
imballaggio in
relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e
di recupero.
4. L'accordo
di programma di
cui al comma
3 è trasmesso
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui
all'articolo 26 che può
richiedere
eventuali modifiche ed
integrazioni entro i successivi
sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui
al comma 2, lettera
h), sono esclusi
dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato previa cauzione.
6. Il
CONAI è retto
da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai
mezzi finanziari
necessari per la sua attività con i proventi delle attività
e con i
contributi dei consorziati.
7. Il
CONAI delibera con
la maggioranza dei
due terzi dei
componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI
partecipa con diritto
di voto un
rappresentante dei consumatori
indicato dal Ministro
dell'ambiente
e dal Ministro
dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato.
9. I Consorzi obbligatori esistenti alla data di
entrata in vigore
della
presente legge, previsti
dall'articolo 9-quater del
decreto-legge
9 settembre 1988,
n. 397, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 9
novembre 1988, n.
475, cessano di
funzionare
all'atto della costituzione del Consorzio di cui al comma
1 e comunque
entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto. Il CONAI di cui al comma
1 subentra nei diritti e
negli obblighi dei Consorzi obbligatori di cui
all'articolo 9-quater,
del
decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in
particolare
nella
titolarità del patrimonio esistente
alla data del 31 dicembre
1996, fatte salve
le spese di
gestione ordinaria sostenute dai
Consorzi fino al
loro scioglimento. Tali
patrimoni dei diversi
Consorzi
obbligatori saranno destinati
ai costi della
raccolta
differenziata,
riciclaggio e recupero
dei rifiuti di imballaggi
primari o comunque
conferiti al servizio pubblico della relativa
tipologia di materiale (2).
10. In
caso di mancata costituzione del
CONAI entro i termini di
cui al comma
1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro
dell'ambiente
e il Ministro
dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato
nominano d'intesa un
commissario ad acta per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di
cui ai commi 2
e 3, il
Ministro dell'ambiente, di
concerto con il
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può
determinare con
proprio
decreto l'entità dei costi della
raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli
utilizzatori
ai sensi dell'articolo
49, comma 10,
nonché le condizioni e le
modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei
produttori (3).
(1) Lettera così modificata dall'art. 5, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(2) Comma
così modificato dall'art. 5,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(3) Comma
aggiunto dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 42.
Programma generale
di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
1. Sulla
base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli
articoli 38, comma
6 e 40, comma 4, il CONAI elabora
un Programma
generale di
prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio che
individua, con riferimento alle singole tipologie
di materiale di
imballaggio, le misure
relative ai seguenti
obiettivi:
a) prevenzione
della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento
della proporzione della quantità di rifiuti di
imballaggi
riciclabili rispetto alla
quantità di imballaggi non
riciclabili;
c) accrescimento
della proporzione della quantità di rifiuti di
imballaggi
riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non
riutilizzabili;
d) miglioramento
delle caratteristiche dell'imballaggio allo
scopo di permettere
ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e)
realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio (1).
2. Il Programma
generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la
percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di
imballaggio
da recuperare ogni cinque anni, e
nell'ambito di questo
obiettivo
globale, sulla base della stessa
scadenza, la percentuale
in peso da
riciclare delle singole
tipologie di materiali
di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per
ciascun materiale;
b) gli
obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) (Omissis)
(1).
3. Il Programma
generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio
sui rifiuti di
cui all'articolo 26 ed è
approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato,
d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome
di Trento e
di Bolzano e
l'Anci. Con la
medesima procedura si provvede alle
eventuali modificazioni e integrazioni del Programma (2).
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto entro
il termine di
centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio
Nazionale
Imballaggi di cui
all'articolo 41, e, successivamente,
dall'inizio del
quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in
via sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo 26.
In tal caso
gli obiettivi di
recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti
ai sensi della
direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio del
20 dicembre 1994,
e successive modifiche
ed
integrazioni.
5. I
piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un
apposito
capitolo relativo alla
gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni
del Programma
di cui ai commi 1 e 2.
(1) Lettera
abrogata dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(2) Comma
così modificato dall'art. 5,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 43.
Divieti.
1. é
vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori
recuperati, ad eccezione
degli scarti derivanti dalle
operazioni
di selezione, riciclo
e recupero dei
rifiuti di
imballaggio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato
immettere nel normale
circuito di raccolta
dei rifiuti urbani
imballaggi terziari di
qualsiasi
natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari
non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al
dettaglio possono
essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta
differenziata,
ove la stessa sia stata attivata.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono
essere commercializzati
solo
imballaggi rispondenti agli
standard europei fissati
dal
Comitato
Europeo Normalizzazione in
conformità ai requisiti
essenziali
stabiliti dall'articolo 9
della direttiva 94/62/CE del
Parlamento
europeo e del
Consiglio del 20
dicembre 1994, e
dall'allegato
F al presente
decreto. Fino al 1° gennaio 1998 si
presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti
quando gli
imballaggi
sono conformi alle
pertinenti norme armonizzate i
cui
numeri di
riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità
Europee, ovvero, in
mancanza delle pertinenti
norme
armonizzate, alle norme
nazionali considerate conformi ai predetti
requisiti (1).
4. é
vietato immettere sul
mercato imballaggi o componenti
di
imballaggio,
a eccezione degli imballaggi
interamente costituiti di
cristallo, con
livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio,
cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600
parti per milione (ppm) in peso a
partire dal 30 giugno
1998;
b) 250 ppm in
peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in
peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con
decreto del Ministro
dell'ambiente e del
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
determinate, in
conformità alle decisioni dell'Unione europea:
a) le
condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al
comma 4 non
si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di
produzione localizzati in una catena chiusa e
controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal
requisito di cui al
comma 4, lettera c).
(1) Comma
così modificato dall'art. 5,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 44.
Beni durevoli.
1. I
beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro
durata
operativa devono essere
consegnati a un
rivenditore
contestualmente
all'acquisto di un
bene durevole di tipologia
equivalente
ovvero devono essere conferiti
alle imprese pubbliche o
private che gestiscono
la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti
urbani o agli
appositi centri di raccolta individuati ai sensi del
comma 2, a
cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione
degli
obiettivi e delle priorità stabilite dal presente
decreto, i
produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro,
al recupero
e allo smaltimento
dei beni durevoli consegnati dal detentore al
rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
stipulati ai
sensi dell'articolo 25 (1).
2. Il
Ministro dell'ambiente, di
concerto con il
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
promuove accordi di
programma tra le imprese che
producono i beni di cui al comma 1,
quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di
importatori
ed i soggetti,
pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il
recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi
prevedono:
a) la
messa appunto dei
prodotti per le finalità di cui agli
articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di
centri di raccolta, diffusi su tutto il
territorio nazionale;
c) il recupero
e il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo
smaltimento di quanto
non recuperabile da
parte dei
soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al
fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1
ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i
distributori, e le
loro
associazioni di categoria,
possono altresì stipulare accordi e
contratti di programma
ai sensi dell'articolo
25, comma 2. Ai
medesimi fini il
ritiro, il trasporto
e lo stoccaggio dei beni
durevoli da parte
dei rivenditori firmatari,
tramite le proprie
associazioni
di categoria, dei
citati accordi e
contratti di
programma non sono
sottoposti agli obblighi
della comunicazione
annuale al catasto,
della tenuta dei registri di carico e scarico,
della compilazione e
tenuta dei formulari,
della preventiva
autorizzazione
e della iscrizione all'Albo di
cui agli articoli 11,
12, 15, 28 e 30 del presente decreto (2).
4. Decorsi
tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto, nel caso
si manifestino particolari necessità di tutela
della salute
pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento
dei rifiuti costituiti
dai beni oggetto del presente articolo al
termine della loro vita operativa, può essere introdotto,
con decreto
del
presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente,
di concerto con
il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, un
sistema di cauzionamento
obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del
prezzo effettivo
di vendita del prodotto e con il limite
è svincolata all'atto della restituzione, debitamente
documentata, di
un bene oggetto
del presente articolo
ai centri di raccolta, ai
servizi
pubblici di nettezza
urbana o ad
un rivenditore
contestualmente
all'acquisto di un
bene durevole di
tipologia
equivalente.
Non sono tenuti
a versare la cauzione gli acquirenti
che,
contestualmente
all'acquisto, provvedano alla
restituzione al
venditore di un
bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuta
restituzione dello stesso
alle imprese o ai centri di
raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di
prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1,
sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi,
surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computers;
d) lavatrici e
lavastoviglie;
e)
condizionatori d'aria.
(1) Comma
così modificato dall'art. 6,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 45.
Rifiuti sanitari.
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti
sanitari
pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non
causare
alterazioni che comportino rischi
per la salute e può avere
una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non
superiori a
duecento
litri detto deposito
temporaneo può raggiungere i trenta
giorni, alle predette condizioni.
2. Al direttore o
responsabile sanitario della struttura pubblica o
privata
compete la sorveglianza e il
rispetto della disposizione di
cui al comma
1, fino al
conferimento dei rifiuti
all'operatore
autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I
rifiuti di cui al
comma 1 devono essere smaltiti mediante
termodistruzione
presso impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto. Qualora il numero degli impianti per lo
smaltimento mediante
termodistruzione
non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente
della Regione d'intesa
con il Ministro della sanità ed il Ministro
dell'ambiente
può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al
comma 1 anche
in discarica controllata previa
sterilizzazione. Ai
fini
dell'acquisizione
dell'intesa, i Ministri
competenti si
pronunciano entro novanta giorni (1).
4. Con
decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il
Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo
Stato, le Regioni
e le Province autonome, sono:
a) definite
le norme tecniche
di raccolta, disinfezione,
sterilizzazione,
trasporto, recupero e
smaltimento dei rifiuti
sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera
f) e definite le
norme tecniche per assicurare una corretta gestione
degli stessi (2);
c) individuate
le frazioni di rifiuti sanitari
assimilati agli
urbani nonché le
eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari
che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La
sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al
di fuori della
struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta
alle
procedure autorizzative di cui
agli articoli 27 e 28. In tal
caso al responsabile
dell'impianto compete la
certificazione di
avvenuta sterilizzazione.
(1) Comma
così modificato dall'art. 6,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Lettera così modificata dall'art. 6, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 46.
Veicoli a motore e rimorchi (1).
1. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che
intenda procedere alla demolizione dello stesso deve
consegnarlo a un
centro di raccolta
per la messa in sicurezza, la demolizione, il
recupero dei
materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli
articoli 27 e
28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche
rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore (2).
2. Il
proprietario di un
veicolo a motore
o di un rimorchio
destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai
concessionari o
alle succursali delle case costruttrici per la consegna
successiva ai
centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il
predetto veicolo o
rimorchio per acquistarne un altro (2).
3. I veicoli a
motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione ai sensi
degli
articoli 927-929 e 923
del codice civile, sono conferiti ai
centri di raccolta
di cui al comma 1 nei casi e con le procedure
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il
Ministro del
tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione (2).
4. I
centri di raccolta
ovvero i concessionari o le succursali
rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio
consegnato per
la demolizione un
certificato dal quale deve risultare la data della
consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le
generalità
del proprietario e
gli estremi di identificazione del veicolo nonché
l'assunzione
da parte del
gestore del centro
stesso ovvero del
concessionario
o del titolare
della succursale dell'impegno
a
provvedere
direttamente alle pratiche di
cancellazione del Pubblico
registro automobilistico (P.r.a.) (2).
5. Dal
30 giugno 1998
la cancellazione dal Pubblico registro
automobilistico
(PRA) dei veicoli
e dei rimorchi
avviati a
demolizione
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta o del concessionario o del titolare della
succursale senza
oneri di agenzia
a carico del
proprietario del veicolo
o del
rimorchio. A tal
fine, entro sessanta
giorni dalla consegna del
veicolo e del
rimorchio da parte del proprietario, il titolare del
centro di
raccolta, il concessionario o il titolare della succursale
della casa costruttrice
deve comunicare l'avvenuta consegna per la
demolizione del
veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la
carta di circolazione e le targhe al competente
ufficio del PRA che
provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103,
comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (3).
6. Il
possesso del certificato
di cui al
comma 4 libera il
proprietario del
veicolo dalla responsabilità civile,
penale e
amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
6-bis. I gestori
di centri dì raccolta, i concessionari e i gestori
delle
succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non
possono
alienare, smontare o
distruggere i veicoli a motore e i
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva
riduzione in
rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al
comma 5 (4).
6-ter. Gli
estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna
delle targhe e
dei documenti agli uffici
competenti devono essere
annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita
dei veicoli da
tenersi
secondo le norme
del regolamento di
cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).
6-quater. Agli
stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono
soggetti i responsabili
dei centri di raccolta o altri luoghi di
custodia di veicoli
rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto
legislativo
30 aprile 1992,
n. 285, nel caso di demolizione del
veicolo ai sensi
dell'articolo 215, comma 4, del
predetto decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (4).
6-quinquies.
(Omissis) (5).
7. é
consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla
demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che
abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le
parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli
sono
cedute solo agli
iscritti alle imprese
esercenti attività di
autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono
utilizzate
se sottoposte alle
operazioni di revisione
singola
previste
dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
9.
L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da
parte delle imprese
esercenti attività di
autoriparazione deve
risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro
dell'ambiente di concerto
con i Ministri
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e
della
navigazione emana le
norme tecniche relative
alle
caratteristiche
degli impianti di
demolizione, alle operazioni di
messa in sicurezza
e all'individuazione delle
parti di ricambio
attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 6, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
(2) Comma
così modificato dall'art. 6,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(3) Comma
così sostituito dall'art. 6,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(4) Comma
aggiunto dall'art. 6, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(5) Modifica
il comma 1 dell'art. 103, d.lg. 30 aprile 1992, n.
285.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 47.
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e
dei grassi
vegetali ed animali esausti.
1. é
istituito il Consorzio
obbligatorio nazionale di raccolta e
trattamento
degli oli e dei
grassi vegetali e animali esausti, al
quale è attribuita la personalità giuridica di diritto
privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è
regolato da uno statuto
approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura
la raccolta, il
trasporto, lo stoccaggio,
il
trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi
vegetali e animali
esausti;
b) assicura,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di
inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e
animali
esausti
raccolti dei quali
non sia possibile
o conveniente la
rigenerazione;
c) promuove
lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di
settore al fine
di migliorare, economicamente e tecnicamente, il
ciclo di raccolta,
trasporto, stoccaggio trattamento
e riutilizzo
degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le
deliberazioni degli organi
del Consorzio adottate
in
relazione
agli scopi del presente decreto
ed a norma dello Statuto,
sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al
Consorzio:
a) le
imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali, esausti (1);
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e
grassi vegetali e
animali esausti;
c) le
associazioni nazionali di
categoria delle imprese che
effettuano la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi
vegetali e animali esausti.
6. Le quote di
partecipazione al Consorzio sono determinate in base
al rapporto tra la
capacità produttiva di ciascun consorziato e la
capacità
produttiva complessivamente sviluppata
da tutti i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La
determinazione e l'assegnazione delle
quote compete al
consiglio di amministrazione del
Consorzio che vi
provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo Statuto.
8. Nel
caso di incapacità
o di impossibilità ad adempiere, per
mezzo delle stesse
imprese e aziende consorziate, agli obblighi di
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo
degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal
presente decreto,
il Consorzio può
nei limiti e nei modi determinati
dallo Statuto,
stipulare
con le imprese
pubbliche e private
contratti per
l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le risorse
finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi
delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla
gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote
consortili;
d) da
contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli
importatori
di oli e
grassi vegetali e animali per uso alimentare
destinati al mercato interno, determinati annualmente per
garantire
l'equilibrio
di gestione del
Consorzio, con decreto del Ministro
dell'ambiente
di concerto con
il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
10. Il
Consorzio deve trasmettere
annualmente al Ministro
dell'ambiente
e al Ministro
dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato
il bilancio preventivo e
consuntivo entro sessanta
giorni dalla loro approvazione, unitariamente a una
relazione tecnica
sull'attività
complessiva sviluppata dallo
stesso Consorzio e dai
singoli consorziati.
11. A
decorrere dalla data
di scadenza del termine di
novanta
giorni dalla data
di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2,
chiunque, in
ragione della propria
attività, detiene oli e
grassi vegetali e
animali esausti è
obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o
mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.
12. Chiunque,
in ragione della propria attività
ed in attesa del
conferimento
al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali
esausti, è obbligato
a stoccare gli stessi in apposito contenitore
conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 6, d.lg. 8
novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 48.
Consorzio per il
riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.
1. Al fine di
ridurre il flusso di rifiuti di polietilene destinati
allo
smaltimento è istituito
il Consorzio per il riciclaggio
dei
rifiuti di beni
in polietilene, esclusi
gli imballaggi di cui
all'articolo
35, comma 1,
lettere a), b), c) e d), i beni di
cui
all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46
(1).
2. Al Consorzio
partecipano:
a) i produttori
e gli importatori di beni in polietilene;
b) i
trasformatori di beni in polietilene;
c) le
associazioni nazionali di categoria rappresentative delle
imprese
autorizzate che effettuano
la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le
imprese che riciclano
e recuperano rifiuti di beni in
polietilene.
3. Il
Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il
ritiro dei beni a base di polietilene al termine del
ciclo di utilità
per avviarli ad
attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il
Consorzio:
a) promuove
la gestione del
flusso dei beni
a base di
polietilene;
b) assicura
la raccolta, il
riciclaggio e le altre forme di
recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove
la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuove
l'
consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di
raccolta e di
smaltimento;
e) assicura
l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel
caso in cui
non sia possibile
o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro
l'inquinamento.
4. Nella
distribuzione dei prodotti dei
consorziati il Consorzio
può ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I
mezzi finanziari per
il funzionamento del Consorzio
sono
costituiti:
a) dai proventi
delle attività svolte dal Consorzio;
b) dai
contributi dei soggetti partecipanti;
c) della
gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le
deliberazioni degli organi
del Consorzio, adottate
in
relazione
agli scopi del presente decreto
ed a norma dello Statuto,
sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il
Ministro dell'ambiente di
concerto con il
Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
determina ogni due
anni con proprio
decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in
caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi
può stabilire
un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi
sull'importo
netto delle
fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici
di materia prima per forniture destinate alla produzione
di beni di
polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio
ha personalità giuridica di diritto privato, non ha
scopo di lucro
ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del
Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
9. A decorrere
dalla data di scadenza del termine di novanta giorni
dalla
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto
di
approvazione
dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione
della propria attività,
detiene rifiuti di beni in polietilene è
obbligato a
conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna
a soggetti incaricati dal Consorzio.
(1) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO IV
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 49.
Istituzione della tariffa.
1. La
tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II
del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico della
finanza locale,
approvato con regio
decreto 14 settembre
1931, n. 1175,
come
sostituito dall'articolo 21
del decreto del
Presidente della
Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, ed al Capo III del decreto
legislativo
15 novembre 1993,
n. 507, è soppressa a decorrere dai
termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal
regolamento
di cui al
comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla
integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 (1).
1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via
sperimentale,
per i comuni di
deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del
comma 16 (2).
2. I costi per i servizi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani
e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti
sulle strade
ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono
coperte dai Comuni
mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La
tariffa deve essere
applicata nei confronti di
chiunque
occupi oppure conduca
locali, o aree scoperte ad uso privato non
costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio
comunale.
4. La tariffa è
composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare
agli investimenti
per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota
rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all'entità
dei costi di
gestione, in modo
che sia
assicurata la copertura
integrale dei costi di investimenti e di
esercizio.
4-bis. A
decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due
anni
dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad
approvare e a
presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il
piano
finanziario e la relazione di cui
all'articolo 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
(2).
5. Il
Ministro dell'ambiente di
concerto con il
Ministro
dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato, sentita la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome
di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato
per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di
riferimento, prevedendo disposizioni
transitorie per garantire la
graduale
applicazione del metodo
normalizzato e della tariffa ed il
graduale
raggiungimento
dell'integrale copertura dei
costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei
comuni (3).
6. La
tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza
e
territoriali.
7. La
tariffa di riferimento
costituisce la base
per la
determinazione
della tariffa nonché
per orientare e graduare nel
tempo gli adeguamenti tariffari
derivanti dall'applicazione del
presente decreto.
8. La
tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione
al piano finanziario degli interventi relativi al
servizio.
9. La
tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella
modulazione della tariffa sono
assicurate agevolazioni
per le utenze
domestiche e per
la raccolta differenziata delle
frazioni
umide e delle altre frazioni, ad eccezione della
raccolta
differenziata
dei rifiuti di
imballaggio che resta a carico dei
produttori e degli utilizzatori. é altresì assicurata la
gradualità
degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del
presente decreto.
11. Per le
successive determinazioni della tariffa si tiene conto
degli
obiettivi di miglioramento della
produttività e della qualità
del servizio fornito e del tasso di inflazione
programmato.
12. L'eventuale
modulazione della tariffa
tiene conto degli
investimenti effettuati dai
Comuni che risultino
utili ai fini
dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa è
riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla
tariffa è applicato
un coefficiente di
riduzione
proporzionale
alle quantità di rifiuti
assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei
rifiuti stessi.
15. La
riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere
effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso,
tramite ruolo
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973,
n. 602, e
del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In
via sperimentale i
Comuni possono attivare il sistema
tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. é
fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 (3).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
33, l. 23 dicembre
1999, n. 488.
(2) Comma
aggiunto dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488.
(3) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(4) Vedi d.p.r.
27 aprile 1999, n. 158.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Art. 50.
Abbandono di rifiuti.
1. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque,
in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1
e 2, 43,
comma 2, 44, comma 1 e 46, commi 1 e 2 abbandona o
deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee
è punito con
la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un
milione
duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda
rifiuti non pericolosi
e non ingombranti
si applica la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila
a lire trecentomila
(1).
1-bis. Il
titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale
della casa costruttrice,
che viola le
disposizioni
di cui all'articolo
46, comma 5,
è punito con la
sanzione
amministrativa pecuniaria da
lire cinquecentomila a lire
tremilioni (2).
2. Chiunque
non ottempera all'ordinanza
del sindaco, di cui
all'articolo
14, comma 3,
o non adempie all'obbligo di cui agli
articoli 9, comma
3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un
anno. Con la
sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la
decisione emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può
essere
subordinato alla esecuzione
di quanto stabilito
nella
ordinanza o nell'obbligo non eseguiti (1).
(1) Comma
così modificato dall'art. 7,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Comma
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
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INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Art. 51.
Attività
di gestione di rifiuti non autorizzata.
1. Chiunque
effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento,
commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza
della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui
agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a)
con la pena
dell'arresto da tre
mesi ad un anno o con
l'ammenda da lire
cinque milioni a lire
cinquanta milioni se si
tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con
la pena dell'arresto
da sei mesi
a due anni e con
l'ammenda da lire
cinque milioni a lire
cinquanta milioni se si
tratta di rifiuti pericolosi (1).
2. Le pene di cui
al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed
ai
responsabili di enti
che abbandonano o
depositano in modo
incontrollato i rifiuti
ovvero li immettono nelle acque superficiali
o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'articolo 14, commi
1 e 2 (2).
3. Chiunque
realizza o gestisce una discarica non autorizzata è
punito con la
pena dell'arresto da
sei mesi a due
anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Si applica
la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda
da lire dieci
milioni a lire
cento milioni se la discarica è destinata, anche in
parte, allo smaltimento
di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di
condanna o alla
decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del
Codice di procedura penale consegue la confisca dell'area
sulla quale
è realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell'autore o del
compartecipe
al reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica o
di
ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le
pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle
ipotesi di inosservanza
delle prescrizioni contenute o
richiamate
nelle
autorizzazioni nonché nelle
ipotesi di inosservanza
dei
requisiti e delle
condizioni richiesti dalle
iscrizioni o
comunicazioni.
5. Chiunque,
in violazione del
divieto di cui all'articolo 9,
effettua attività
non consentite di miscelazione di rifiuti è punito
con la pena di cui al comma 1, lettera b) (1).
6. Chiunque
effettua il deposito
temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti
sanitari pericolosi, con
violazione delle
prescrizioni
di cui all'articolo
45, è punito
con la pena
dell'arresto da tre mesi a un anno o con la pena
dell'ammenda da lire
cinque
milioni a lire
cinquanta milioni. Si applica la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire
cinque milioni a lire
trenta
milioni per i quantitativi non superiori a duecento
litri.
6-bis. Chiunque
viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi
6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9,
è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a
lire tre milioni (3).
(1) Comma
così modificato dall'art. 7,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Comma
, da ultimo, così modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre
1998, n. 426.
(3) Comma
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389 e
così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Art. 51-bis.
Bonifica dei siti.
1. Chiunque
cagiona l'inquinamento o
un pericolo concreto ed
attuale di
inquinamento, previsto dall'articolo 1; comma 2, è punito
con la pena
dell'arresto da sei mesi a un
anno e con l'ammenda da
lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni se non
provvede alla
bonifica
secondo il procedimento di cui
all'articolo 17. Si applica
la pena
dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
lire
diecimilioni a lire centomilioni
se l'inquinamento è provocato
da rifiuti pericolosi.
Con la sentenza
di condanna per la
contravvenzione
di cui al presente comma, o con
la decisione emessa
ai sensi dell'articolo
444 del codice
di procedura penale, il
beneficio
della sospensione condizionale
della pena può
essere
subordinato
alla esecuzione degli interventi
di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale (1) (2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(2) Articolo
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
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INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Art. 52.
Violazione degli
obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari.
1. Chiunque
non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11,
comma 3, ovvero
la effettua in modo incompleto o inesatto è punito
con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
lire trenta milioni.
Se la comunicazione
è effettuata entro il
sessantesimo
giorno dalla scadenza
del termine stabilito ai sensi
della legge 25
gennaio 1994, n.
70, si applica
la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila
a lire trecentomila
(1).
2. Chiunque
omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il
registro di carico
e scarico di cui
all'articolo 12, comma 1, è
punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinque
milioni a lire
trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti
pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire
trenta
milioni a lire
centottanta milioni nonché
la sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione
da un mese a un anno
dalla carica rivestita
dal soggetto responsabile dell'infrazione e
dall'amministratore.
Le sanzioni di
cui sopra sono
ridotte
rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni
per i rifiuti
non pericolosi, da lire quattromilioni a lire
ventiquattromilioni per
i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano
un numero di
unità lavorative
inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento
al numero di
dipendenti occupati a
tempo pieno durante un anno,
mentre i lavoratori
a tempo parziale
e quelli stagionali
rappresentano
frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini
l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo
esercizio
contabile approvato (1).
3. Chiunque
effettua il trasporto di rifiuti
senza il prescritto
formulario di cui all'articolo 15 ovvero indica nel
formulario stesso
dati
incompleti o inesatti è punito con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Si applica la
pena di cui
all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto
di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi, nella
predisposizione
di un certificato
di analisi di rifiuti, fornisce
false
indicazioni sulla natura,
sulla composizione e
sulle
caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti
e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
4. Se
le indicazioni di
cui ai commi
1 e 2 sono formalmente
incomplete o inesatte
ma i dati riportati nella comunicazione al
catasto, nei registri
di carico e
scarico, nei formulari
di
identificazione
dei rifiuti trasportati
e nelle altre scritture
contabili tenute
per legge consentono di ricostruire le
dovute si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila
a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le
indicazioni di cui
al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte
ma contengono tutti
gli elementi per ricostruire le
dovute per legge,
nonché nei casi di mancato invio alle autorità
competenti e di
mancata conservazione dei
registri di cui
all'articolo 12,
commi 3 e 4, o del formulano di cui all'articolo 15
(2).
(1) Comma
così modificato dall'art. 7,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(2) Comma
così sostituito dall'art. 7,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Art. 53.
Traffico illecito di rifiuti.
1. Chiunque
effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati
II, III, e
IV del Regolamento
CEE 259/93 del Consiglio del 1°
febbraio 1993 in
modo tale da integrare il traffico illecito, così
come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento,
è punito con
la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire
cinquanta milioni e
con l'arresto fino
a due anni.
La pena è aumentata in caso di
spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla
sentenza di condanna,
o a quella
emessa ai sensi
dell'articolo
444 del codice
di procedura penale,
per i reati
relativi al traffico
illecito di cui
al comma 1 o al trasporto
illecito di cui
agli articoli 51
e 52, comma
3, consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto (1).
(1) Comma
così modificato dall'art. 7,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Art. 54.
Imballaggi.
1. I produttori e
gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di
cui all'articolo
38, comma 2, entro il 28 febbraio 1999, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei
volte le somme
dovute per l'adesione
al CONAI, fatto comunque salvo
l'obbligo di
corrispondere
i contributi pregressi. Tale
sanzione è ridotta della
metà nel caso
di adesioni effettuate entro il
sessantesimo giorno
dalla
scadenza sopra indicata.
I produttori di imballaggi che non
provvedono ad
organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli
obblighi di cui
all'articolo 38, comma
3, e non aderiscono ai
Consorzi di cui
all'articolo 40 né
adottano un proprio sistema
cauzionale
sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
lire quindici milioni
a lire novanta
milioni. La stessa pena si
applica agli utilizzatori
che non adempiono
all'obbligo di cui
all'articolo 38, comma 4 (1).
2. La violazione
dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è
punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni. La stessa pena si
applica a chiunque
immette nel mercato
interno imballaggi privi dei
requisiti di cui
all'articolo 36, comma 5 (2).
3. La
violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, è
punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
(1) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9
dicembre 1998, n. 426,
nel testo così modificato dall'art. 1, d.l. 28 dicembre
1998, n. 452,
conv. in l. 22 febbraio 1999, n. 35.
(2) Comma
così modificato dall'art. 7,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Art. 55.
Competenza e giurisdizione.
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge
24 novembre 1981,
n. 689, in
materia di accertamento degli
illeciti amministrativi,
all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalla
presente normativa provvede la
Provincia nel cui territorio è
stata
commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni
previste
dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il
Comune (1).
2. Avverso
le ordinanze-ingiunzione relative
alle sanzioni
amministrative di cui
al comma 1
è esperibile il
giudizio di
opposizione
di cui all'articolo 23 della
legge 24 novembre 1991, n.
689.
3. Per
i procedimenti penali
pendenti alla data di entrata in
vigore del presente
decreto l'autorità giudiziaria,
se non deve
pronunziare
decreto di archiviazione e
sentenza di proscioglimento,
dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al
comma 1 ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
(1) Comma
così modificato dall'art. 7,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Art. 55-bis.
Proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I
proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le
violazioni
del presente decreto sono devoluti alle province e sono
destinati
all'esercizio delle funzioni
di controllo in
materia
ambientale,
fatti salvi i
proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui
all'articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai
comuni (1).
(1) Articolo
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 56.
Abrogazione di norme.
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati:
a) la legge 20
marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982,
n. 915;
c) il
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, a
eccezione degli
articoli 7, 9 e 9-quinquies;
d) il
decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, ad eccezione
degli articoli 1, 1-bis,1-ter, 1-quater, 1-quinques e 14,
comma 1;
e) il
decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo
29-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e
successive modificazioni;
f-bis) i
commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1);
f-ter) l'articolo
5, comma 1, del decreto del
Presidente della
Repubblica 8
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 ottobre 1994 (1).
2. Il
Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'ambiente
di concerto con
il Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato,
previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla
trasmissione del
relativo schema
alle Camere, apposito regolamento, con il quale sono
individuati gli atti normativi incompatibili con il
presente decreto,
che sono abrogati
con effetto dalla data di entrata
in vigore del
regolamento medesimo.
2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge
23 agosto 1988,
n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'ambiente,
di concerto con
il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari,
che si esprimono
entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo
schema alle Camere,
apposito regolamento con
il quale sono
disciplinate
in conformità ai
principi del presente
decreto le
attività dì gestione
degli oli usati e sono individuati gli atti
normativi
incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati
con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento stesso
(2).
(1) Lettera
aggiunta dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(2) Comma
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 57.
Disposizioni transitorie.
1. Le norme regolamentari e tecniche che
disciplinano la raccolta,
il trasporto e
lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino
all'adozione
delle specifiche norme
adottate in attuazione
del
presente
decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici
e
nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono
fatte salve le
attribuzioni di funzioni
delegate o
trasferite
già conferite dalle
Regioni alle Province e agli altri
enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.
142 (1).
3. Le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla
loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro
anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro
sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare le
autorizzazioni in
essere per la
gestione dei rifiuti
sulla base della
nuova
classificazione degli stessi.
5. Le
attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti
risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso
l'utilizzo dei
materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al
decreto del
Ministro
dell'ambiente del 5
settembre 1994, pubblicato
nel
Supplemento
ordinario n. 126
alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212,
devono conformarsi alle
disposizioni del presente
decreto entro e non oltre il 30 giugno 1999 (1).
6. Fermo
restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per
la
prosecuzione delle operazioni
di recupero dei rifiuti compresi
nell'allegato 3 al
decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre
1994,
pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al
decreto del
Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel Supplemento
ordinario
alla Gazzetta Ufficiale
30 gennaio 1995,
n. 24, in
esercizio e che
risultino conformi alle norme tecniche adottate ai
sensi degli articoli
31 e 33,
gli interessati sono
tenuti ad
effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro
trenta giorni dall'emanazione delle predette norme
tecniche; in tal
caso l'esercizio
dell'attività può essere continuato senza attendere
il decorso di novanta giorni dalla comunicazione (2).
6-bis. In
attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche,
da adottarsi ai
sensi dell'articolo 18,
comma 2, lettera i), i
rifiuti sono assimilati
alle merci per quanto concerne il regime
normativo in materia
di trasporti via mare e la disciplina delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e
maneggio in aree
portuali. In particolare
i rifiuti pericolosi sono assimilati alle
merci pericolose (3).
6-ter. In
attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in
materia di valutazione
di impatto ambientale la procedura di cui
all'articolo
6 della legge
8 luglio 1986,
n. 349, continua ad
applicarsi ai
progetti delle opere rientranti nella categoria di cui
all'articolo 1,
lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10
agosto 1988, n.
377, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31
agosto 1988, n.
204, relativa ai rifiuti già
classificati tossici e nocivi (3).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
49, l. 23 dicembre
1998, n. 448.
(2) Comma
così modificato dall'art. 7,
d.lg. 8 novembre 1997, n.
389.
(3) Comma
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
TITOLO V
SISTEMA
SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 58.
Disposizioni finali.
1. Nelle
attrezzature sanitarie di cui
all'articolo 4, secondo
comma,
lettera g), della
legge 29 settembre
1964, n. 847, sono
ricomprese le opere,
le costruzioni e gli impianti
destinati allo
smaltimento,
al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali,
pericolosi, solidi e
liquidi, alla bonifica
di aree
inquinate.
2. All'articolo
8, comma 2,
secondo capoverso della legge 19
ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma
1, del
decreto
legislativo 16 febbraio
1993, n. 161,
le parole: <<di
concerto con il
Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato,
sentiti il Ministro
dell'ambiente e il Ministro
della
sanità>> sono sostituite dalle seguenti: <<di
concerto con i
Ministri
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato,
dell'ambiente
e della sanità>>. All'articolo
8, comma 3, ultimo
capoverso
della legge 19
ottobre 1984, n.
748, le parole: <<di
concerto con il
Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato,
sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e
il Ministro della
sanità>> sono sostituite
dalle seguenti: <<di
concerto con i
Ministri dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato,
dell'ambiente e della
sanità>>. All'articolo 9,
comma 5, della
medesima legge 19 ottobre 1984,
n. 748, le parole:
<<di
concerto con il
Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato,
sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e
il Ministro della
sanità>> sono sostituite
dalle seguenti: <<di
concerto con i
Ministri dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità>>.
3. Dall'attuazione del
presente decreto non
devono derivare
maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio
obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi
di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, ha personalità giuridica di
diritto privato.
5. Il Consorzio
obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11
del decreto legislativo
27 gennaio 1992,
n. 95, ha personalità
giuridica di diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili,
del
decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, si
prescinde
dalle
specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle
tipologie impiantistiche ivi indicate.
7. Le
disposizioni del Titolo II del
presente decreto entrano in
vigore dal 1° maggio 1997.
7-bis. Le spese per l'indennità e per il trattamento
economico del
personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9
settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988,
n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di
previsione del
Ministero
dell'ambiente. Il trattamento
economico resta a carico
delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le
medesime, nel
caso in cui il personale svolga attività di comune
interesse (1).
7-ter. I
rifiuti provenienti da
attività di manutenzione
o
assistenza
sanitaria si considerano
prodotti presso la sede o il
domicilio del soggetto che svolge tali attività (2).
7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12,
15 e 30 non
si applicano alle
attività di raccolta
e trasporto di rifiuti
effettuate
dai soggetti abilitati
allo svolgimento delle attività
medesime in forma
ambulante, limitatamente ai
rifiuti che formano
oggetto del loro commercio (2).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 7, d.lg. 8 novembre 1997, n. 389.
(2) Comma
aggiunto dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
Aggiornato alla G.U. del 28/03/2000, n. 73
INQUINAMENTO
ALLEGATI
(Omissis).