Art. 12 - Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
|