LEGGE 31 DICEMBRE 1996, n.675  " PRIVACY"


Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali


Art. 12 - Casi di esclusione del consenso 

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento: 

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 
l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di 
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; 
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi; 
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento 
delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25; 
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati 
nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 
aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, 
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere; 
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.