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DECRETO LEGISLATIVO

RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI DELLA SCUOLA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1
(Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale)

1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
a. a livello centrale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
b. a livello regionale, i Consigli regionali dell'istruzione;
c. a livello locale, i Consigli scolastici locali.

Omissis

1. I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le Regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Consigli possono avere sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria.

2. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani.

3. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei consigli scolastici locali.

4. Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma 5; da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio nelle medesime scuole; da due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all'atto della elezione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche; da tre rappresentanti degli studenti designati dalle Consulte provinciali degli studenti competenti per territorio; da cinque rappresentanti designati dagli enti locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del Consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio scolastico periferico competente, che può delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente.

5. Il numero complessivo dei componenti eletti nei consigli scolastici locali è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed educativo.
I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito sono presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati con due rappresentanti del personale delle predette scuole statali; con un rappresentante del personale delle predette scuole pareggiate parificate e legalmente riconosciute; con un rappresentante dei genitori degli alunni e con un rappresentante degli studenti delle predette scuole.

6. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

7. Il Consiglio, all'atto del suo insediamento, adotta un regolamento di organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica.

8. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

9. Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, dei consigli scolastici locali a norma dell'articolo 139, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Comuni provvedono per i Consigli il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale e le Province per i Consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio di più comuni.

10. Le modalità di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono disciplinate dall'Ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono direttamente a disciplinare l'elezione e la designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui più enti locali partecipino allo stesso consiglio locale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell'ambito territoriale di competenza del consiglio stesso.

Art. 6
(Organi collegiali d'interesse degli enti locali)

1. Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.

Art. 8
(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.

2. Con effetto 1° settembre 2001 gli articoli contenuti nei Capi II, III e IV, titolo I della Parte I del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo.

3. Entro la data di cui al comma 2 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione.

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