Finalità & statuto


  • Stabilire relazioni amichevoli tra gli ingegneri laureati alla Sapienza
  • Mantenere un rapporto tra i laureati e la Facoltà
  • Agevolare lo scambio di esperienze professionali e l'aggiornamento culturale
  • Facilitare ai giovani la conoscenza del mondo del lavoro
  • Promuovere e diffondere la "cultura ingegneristica"

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 GENNAIO 1996

Articoli:

  1. Costituzione dell'Associazione

  2. Finalità

  3. Sede

  4. Durata

  5. Soci

  6. Diritti e doveri dei Soci

  7. Organi

  8. Quote associative

  9. Perdita della qualità di Socio

  10. Patrimonio dell'Associazione

  11. L'Assemblea

  12. Norme elettorali

  1. Consiglio direttivo

  2. Poteri del Consiglio direttivo

Consiglio direttivo

Presidente

Vice Presidente

Segretario generale

Tesoriere

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti

  2. Il Collegio dei Probiviri

  3. Gruppi di lavoro

  4. Regolamenti

  5. Norme transitorie

  1. Norma finale


Art 1. Costituzione dell'Associazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 36,37,38 del codice civile, l'associazione denominata "Associazione Laureati in Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma" in seguito denominata Associazione.

Art 2. Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, estranea a qualsiasi attività di natura sindacale, ed ha lo scopo di:

  1. favorire lo sviluppo ed il mantenimento di relazioni amichevoli tra i laureati della Facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma;
  2. stabilire un collegamento permanente tra i laureati di detta Facoltà e la Facoltà stessa;
  3. favorire il miglioramento della cultura professionale dei laureati di detta Facoltà e promuovere la diffusione di conoscenze ed esperienze tra i soci operanti in diversi ambiti;
  4. facilitare, sia per gli studenti di detta Facoltà che per i laureati, una migliore conoscenza del mondo del lavoro, sia per l'aspetto tecnico, sia per quello dell'inserimento professionale;
  5. svolgere con strumenti idonei altre e più generali attività di studio, promozione e diffusione culturale nel campo dell'ingegneria.

Art 3. Sede

L'Associazione ha sede in Roma.

Art 4. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art 5. Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, ordinari, aderenti, onorari, e sostenitori nel seguito chiamati Soci.Sono soci fondatori i laureati in ingegneria dell'Università La Sapienza intervenuti nell'atto costitutivo e quelli che hanno aderito all'Associazione entro il 30 Aprile 1989.

Possono essere soci ordinari tutti i laureati in ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma, i docenti della Facoltà di ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma, anche se non laureati in detta Università.

Possono essere soci aderenti gli studenti d'ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma. Possono essere soci onorari personalità nel campo delle scienze, della cultura, e dell'Amministrazione pubblica che si distinguono nei settori di attività propri delle finalità dell'Associazione.

Possono essere soci sostenitori persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono fornire supporto alle sue attività.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio direttivo dell'Associazione, validamente costituito su proposta di uno o più soci ordinari o fondatori con il voto unanime dei suoi membri.

L'ammissione dei soci ordinari ed aderenti avviene per deliberazione del Consiglio direttivo, su domanda scritta dell'interessato.

L'ammissione dei soci sostenitori avviene per deliberazione del Consiglio direttivo, assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, su domanda scritta dell'interessato, controfirmata da due soci fondatori o ordinari o anche da un solo Socio che rivesta una carica nell'Associazione.

Art 6. Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto :

  1. di partecipare alle assemblee;
  2. di frequentare, secondo le modalità previste, la sede dell'Associazione;
  3. di partecipare secondo le modalità di volta in volta stabilite, a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione e di fruire delle agevolazioni e dei benefici connessi all'appartenenza all'Associazione;
  4. di presentare la propria candidatura alle cariche sociali., con esclusione dei soci onorari e dei soci sostenitori che non abbiano i requisiti richiesti per l'ammissione come soci ordinari;
  5. di chiedere al Consiglio direttivo, con il concorso di altri Soci che rappresentino insieme un minimo di venticinque, e siano in regola con le quote associative, la convocazione entro sessanta giorni, di una assemblea straordinaria per la discussione di un determinato ordine del giorno;
  6. di presentare al Consiglio direttivo circostanziate proposte scritte per la realizzazione degli scopi sociali per la migliore organizzazione dell'Associazione e di ottenere risposta scritta nel termine massimo di sessanta giorni;
  7. di prendere visione dei libri sociali;
  8. di presentare ricorso al collegio dei probiviri avverso provvedimenti di radiazione, sospensione o censura, entro 30 giorni dalla notifica.

I Soci sono obbligati:

  1. ad osservare le disposizioni dello statuto, quelle dei regolamenti di attuazione, e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  1. a versare annualmente entro il 31 di marzo di ogni anno. la quota associativa relativa all'anno in medesimo, con esclusione dei soci onorari;
  2. a tutelare in ogni circostanza il prestigio dell'Associazione, astenendosi da ogni atto che possa risultare in contrasto con i fini sociali;
  3. a rimettere al Consiglio direttivo qualsiasi controversia insorta con altri Soci e ad accettare il responso di questo o del collegio dei Probiviri, qualora adito in sede di ricorso.

Art 7. Organi

Sono Organi dell'Associazione:

Art 8. Quote associative

La misura delle quota associativa annuale è fissata dal Consiglio direttivo, in modo differenziato per i soci ordinari e fondatori, per i soci aderenti e per i soci sostenitori.

La quota degli aderenti non può essere superiore a metà di quella dei soci ordinari e fondatori.

La quota dei sostenitori non può essere inferiore al triplo di quella dei soci ordinari.

Art 9. Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per dimissioni, radiazione o decadenza. Ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento indirizzando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio direttivo dell'Associazione.

Le dimissioni hanno effetto immediato, fermo restando l'obbligo del versamento della quota associativa ancora dovuta per l'anno in corso al momento delle dimissioni e del compimento degli impegni già assunti.

La radiazione del Socio è deliberata dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri, quando si ravvisino rilevanti violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi.

Il Socio decade automaticamente quando non abbia corrisposto le quote sociali per due anni consecutivi.

Il Socio interessato non ha diritto di voto nella delibera avente per oggetto la sua esclusione., né viene computato nel quorum deliberativo.

Il Socio receduto o radiato non ha diritto ad alcuna restituzione delle quote versate.

Oltre alla radiazione il Consiglio direttivo può infliggere ai Soci, per motivi meno gravi, le sanzioni della sospensione dall'attività sociale per un determinato periodo o della censura.

Art 10. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

Il Consiglio direttivo amministra il Patrimonio dell'Associazione nell'interesse di questa e nel rigoroso rispetto degli scopi statutari.

Art 11. L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci.

L'Assemblea viene convocata con lettera del Presidente dell'Associazione contenente l'indicazione sia in prima che in seconda convocazione della data, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno ed inviata almeno venti giorni prima dell'adunanza..

L'Assemblea dovrà essere convocata ogni volta che ne facciano richiesta almeno venticinque Soci

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e comunque entro il mese di marzo di ogni anno.

L'Assemblea è validamente costituita ed in grado di deliberare con la presenza anche per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

In caso di presenza anche per delega di tutti gli associati. l'Assemblea è regolarmente costituita anche con l'inosservanza delle formalità di convocazione. Le deliberazioni assembleari vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, anche per deleghe, tranne quelle che concernono le modificazioni statutarie ovvero lo scioglimento dell'Associazione .Per le modifiche dello Statuto, è necessaria la approvazione dei 2/3 dei votanti, con la presenza di almeno il 50% + l dei Soci, anche per delega. Le modifiche devono essere preventivamente comunicate per iscritto a tutti i Soci, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, purché posto all'ordine del giorno specificatamente, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci.

Le votazioni hanno luogo per appello nominale ad eccezione delle elezioni degli organi sociali che avvengono a scrutinio segreto.

E' consentita la delega al voto da provarsi per iscritto.

Ogni intervenuto non può rappresentare in Assemblea più di altri dieci Soci. I Soci rappresentati per delega vengono conteggiati come presenti agli effetti della valida costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

L'Assemblea:

Il verbale dell'Assemblea, riportato su apposito libro, viene firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea stessa e inviato per estratto ai Soci. Quando si sia proceduto ad elezioni, il verbale stesso deve riportare la firma anche dei componenti della commissione elettorale.

Art 12. Norme elettorali

Il Presidente dell'Associazione avvia le operazioni elettorali con la nomina di una commissione elettorale di cinque membri scelti tra i partecipanti all'Assemblea. I membri della commissione non possono candidarsi per delle cariche.

Tutti i Soci in regola con la quota sociale, esclusi quelli indicati all'art.6, possono presentare la propria candidatura a componente degli organi sociali.

La commissione elettorale riceve le candidature e forma con esse delle liste in ordine alfabetico, rispettivamente per il Consiglio direttivo., il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri, da sottoporre ai Soci per le elezioni e dà poi corso alle votazioni.

Trascorso poi il termine fissato per la chiusura delle votazioni, la commissione elettorale procede allo scrutinio. Si intendono eletti quei Soci che, per i diversi organi, hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità si intende eletto il Socio che vanta maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il numero di Soci aderenti eleggibili è limitato a due per il Consiglio direttivo.

I Soci aderenti eventualmente eletti in soprannumero vengono esclusi dalla classifica.

Il verbale dello scrutinio deve essere allegato a quello della Assemblea.

I risultati delle elezioni devono essere portati a conoscenza dei Soci mediante affissione nella sede sociale per la durata di 30 giorni a decorrere da quello successivo all'Assemblea.

Agli eletti, qualora non presenti all'atto dello scrutinio, i risultati devono essere comunicati entro 10 giorni mediante lettera raccomandata.

Gli eletti devono manifestare per iscritto al Presidente la loro accettazione della carica.

Qualora la nomina venga rifiutata, il Consiglio direttivo proclama eletto, in luogo di ogni non accettante, i Soci risultati non eletti per l'organo in questione rispettando la graduatoria risultante dai voti ottenuti.

Art 13. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di 9 (nove) membri che restano in carica due anni, rinnovabili.

Almeno tre membri del Consiglio direttivo saranno scelti tra i soci fondatori per i primi tre bienni.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, ed il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo provvede alla costituzione dei gruppi di lavoro.

Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, ed ogni qualvolta tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque membri.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri favorevoli: in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.

I verbali del Consiglio direttivo sono riportati in apposito libro, tenuto a cura del Segretario Generale, a disposizione , per visura, dei Soci.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare più di quattro consiglieri eletti, il Consiglio direttivo si scioglie di diritto e deve essere convocata entro 60 giorni l'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio direttivo stesso.

Art 14. Poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle regole fissate dall'Assemblea e nei limiti dei bilanci approvati dall'Assemblea.

In particolare:

  1. Approva i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale da presentare all'Assemblea ordinaria. nonché gli ordini del giorno delle assemblee.
  2. Delibera la convocazione delle assemblee.
  3. Approva i regolamenti interni e disciplinari.
  4. Approva la costituzione di gruppi di lavoro. ne fissa il campo di attività, gli obbiettivi e le condizioni di autonomia.
  5. Approva. in caso di urgenza, le variazioni di bilancio che devono essere ratificate dalla prima assemblea.
  6. Autorizza il Presidente ad agire in giudizio.
  7. Esercita tutti i poteri relativi alla gestione dell'Associazione che non siano statutariamente riservati alla competenza di altri Organi sociali.

I bilanci consuntivo e preventivo approvati dal Consiglio direttivo, devono essere presentati in copia al Collegio dei Revisori dei conti almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Presidente:

  1. ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
  2. convoca, su deliberazione del Consiglio direttivo, le assemblee, convoca il Consiglio direttivo;
  3. presiede il Consiglio direttivo;
  4. nomina su designazione del Consiglio direttivo, i membri ed i coordinatori dei gruppi di lavoro;
  5. firma, disgiuntamente dal Segretario Generale, e congiuntamente al Tesoriere, i titoli di spesa;
  6. stipula, con l'autorizzazione del Consiglio direttivo, secondo le rispettive competenze, i contratti, le convenzioni ed in genere tutti gli atti esterni dell'Associazione e rappresenta questa in giudizio, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli negozi e procuratori ad lites.

Il Vicepresidente:

Il Segretario generale:

  1. dirige e disciplina tutti i servizi amministrativi ed il personale dell'Associazione;
  2. sovrintende alla manutenzione della sede centrale dell'Associazione e delle eventuali sedi secondarie nonché alla ordinata conservazione dell'archivio e della biblioteca;
  3. sovrintende alle pubblicazioni dell'Associazione; approva i comunicati per la stampa;
  4. cura la redazione dei verbali delle assemblee e del consiglio, nonché la loro trascrizione nei rispettivi libri;
  5. vigila sulla regolare attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del consiglio e le esegue, per quanto di sua competenza;
  6. firma disgiuntamente dal Presidente e congiuntamente al Tesoriere, i titoli di spesa;
  7. indice, in conformità delle deliberazione del consiglio, le manifestazioni sociali e ne definisce le modalità;
  8. svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto che gli siano state affidate dal consiglio;
  9. cura la tenuta del libro dei soci.

Il Tesoriere:

  1. provvede ai servizi amministrativi e contabili dell'Associazione;
  2. redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché, per la parte di sua competenza la relazione annuale del Consiglio. Tanto il bilancio preventivo che quello consuntivo devono essere presentati in copia al Collegio di revisori almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
  3. tiene in consegna la cassa sociale e tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione, di cui provvede alla custodia, manutenzione ed inventario;
  4. tiene contabilità separata per ogni iniziativa speciale che comporti gestione di fondi;
  5. cura l'incasso delle quote sociali e di ogni altra entrata ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
  6. compila e firma congiuntamente al Presidente ed al Segretario Generale i titoli di spesa;
  7. eroga il denaro per le spese che risultino regolarmente autorizzate dagli Organi competenti dell'Associazione e previste in bilancio; per quelle non previste in bilancio, accerta preventivamente che sia avvenuta specifica autorizzazione del Consiglio;
  8. interviene, quando gli sia rivolto invito. alle riunioni del Collegio dei Revisori e fornisce allo stesso tutti i chiarimenti richiesti in ordine alla gestione dell'Associazione.

Il Tesoriere deve compilare e tenere aggiornati il libro giornale di cassa, il libro degli inventari, il libro schedario dei Soci in regola con i pagamenti, con le rispettive categorie di appartenenza, con la registrazione dei versamenti delle quote sociali, nonché tutti gli altri libri e scritture contabili che fossero prescritti dal Consiglio.

Salvo per le correnti esigenze di cassa , il Tesoriere deve depositare il denaro in uno o più conti intestati all'Associazione presso istituti di credito designati dal Consiglio.

Art 15. Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica due anni ed è rinnovatile.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Il Collegio provvede per cooptazione alla copertura di posti resisi per qualsiasi motivo vacanti fino ad esaurimento della lista dei non eletti.

La carica di Revisore è incompatibile con qualunque altra carica sociale, incluso il coordinamento dei Gruppi di lavoro, o l'assunzione di compiti speciali per delega.

I Revisori possono intervenire senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio direttivo, alle quali devono essere regolarmente convocati.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sulla regolare gestione dell'Associazione. Ha i poteri e gli obblighi attribuiti ai sindaci delle società commerciali dalle disposizioni del codice civile, per quanto applicabili ivi compreso l'obbligo di effettuare periodicamente la verifica di cassa e dei valori sociali.Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art 16. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio del Probiviri è eletto dall'Assemblea. Sì compone di cinque membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio provvede mediante cooptazione alla copertura dei posti resisi per qualsiasi motivo vacanti fino ad esaurimento della lista dei non eletti.

Il collegio dei Probiviri:

  1. giudica sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti emessi nei loro confronti dal Consiglio direttivo, sia in materia disciplinare sia nelle controversie insorte tra i Soci.
  2. esprime su richiesta degli altri organi dell'Associazione pareri non vincolanti sulla interpretazione dello statuto.

Le decisioni del Collegio ammesse senza speciali forme di procedure, oltre quelle previste dal presente statuto, e secondo equità.Dovranno in ogni caso essere sentite le parti interessate, personalmente o attraverso un loro procuratore speciale.

Tutti i provvedimenti del Collegio vengono adottati a maggioranza, con l'intervento di almeno tre dei suoi membri.

Il Collegio dei Probiviri è convocato con lettera raccomandata dal suo Presidente, entro venti giorni dal deposito dei ricorsi o delle richieste di parere.

Entro sessanta giorni successivi al suddetto deposito, i provvedimenti stessi, da verbalizzare e trascrivere in apposito registro, devono essere trasmessi in copia integrale al Segretario Generale dell'Associazione per la notifica ai Soci o agli Organi interessati.

Art 17. Gruppi di lavoro

Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di Gruppi di lavoro permanenti o temporanei, ai quali vengono delegati specifici compiti di studio o di attuazione di programmi sociali, nonché di singoli esperti, con funzioni consultive.

I Gruppi di lavoro vengono costituiti dal Consiglio direttivo, che può emanare un regolamento della loro attività. I loro membri e gli esperti sono nominati dal Consiglio direttivo che coordina e controlla le attività dei Gruppi di lavoro.

Gli esperti possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione, i Presidenti dei Gruppi di lavoro devono essere Soci.

Art 18. Regolamenti

Il Consiglio direttivo ha facoltà di emanare regolamenti per l'attuazione delle norme statutarie e per disciplinare specifiche attività dell'Associazione.

Le disposizioni di tali regolamenti non potranno in alcun caso prevalere sullo statuto.

Art 19. Norme transitorie

In relazione al contributo versato all'atto della costituzione i soci fondatori sono esentati dal pagamento della quota sociale fino all'anno 1996 incluso.

Art 20. Norma finale

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio deve essere devoluto: quanto all'archivio e ai beni culturali, alla Facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza e, quanto agli altri beni mobili ed immobili, ad istituzioni pubbliche o riconosciute, aventi sede a Roma, per essere destinati in opere di istruzione o di assistenza a studenti di ingegneria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede a nominare un liquidatore con tale mandato.