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DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1984 -
n. 788 Approvazione del
Nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con
Sede in Roma. (Registrato alla
Corte dei Conti il 12-11-1984, reg. n. 36
Difesa fg. n. 321 -Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.326 del 27-11-1984). IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA Visto il decreto
19maggio 1943 del Capo del Governo e Ministro per l'Inter-no, emanato d'intesa col
Ministro per le Finanze, mediante il quale è stata ri-conosciuta all'«Associazione
d'Arma Gruppi Marinai d'Italia», con sede in Roma, la capacità giuridica ai sensi e per
gli effetti del regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, convertito nella legge 31
dicembre 1934, n. 2244; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, n. 435, col quale il predetto Ente ha
assunto la denominazione di «Associazione Nazio-nale Marinai d'Italia» e ne è stato
approvato il relativo statuto; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 788 che ha approvato il nuovo Statuto
dell'« Associazione Nazionale Marinai d'Italia» e successive modificazioni; Considerato che i
Gruppi dell'Associazione interessata, a mezzo referen-dum verbalizzato a cura del Comitato
esecutivo nazionale nelle riunioni del 14 dicembre 1979, del 19 marzo 1982 e dell'8
settembre 1983, hanno delibera-to di apportare modifiche allo Statuto sociale, approvando
un nuovo schema di statuto; Visto l'articolo
16 del Codice civile; Udito il parere
del Consiglio di Stato; Sulla proposta
del Ministro della Difesa, DECRETA: E approvato
l'unito nuovo statuto dell'«Associazione Nazionale Marinai d'Italia», composto di 68
articoli e di 4 allegati e firmato d'ordine del Presi-dente della Repubblica, dal Ministro
della difesa. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella rac-colta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbli-go, a chiunque spetti, di
osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma,
addì 18 settembre 1984. PERTINI SPADOLINI AVVERTENZA Questa edizione
contiene alcune modifiche allo Statuto (Ed. 1984) apporta-te con Decreto del Ministro
della Difesa del 1~ aprile 1992 registrato alla Cor-te dei Conti il 18 maggio 1992,
registro n. 25 Difesa, foglio n. 270 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10
giugno 1992. 5 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MARINAI D'ITALIA TITOLO I -
FINALITA E GENERALITA CAPO l° - ATTO
COSTITUTIVO - SEDE - SCOPI Art. i Atto Costitutivo
e Sede L'Associazione
Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.1.) è riconosciuta giuridi-camente con decreto del Capo
del Governo del 19 maggio 1943, ai sensi e per gli effetti del regio decreto legge 18
ottobre 1934, n. 1779, ha sede in ROMA ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della
Difesa. Art. 2 Scopi L'Associazione è
la libera unione di coloro che hanno appartenuto o appar-tengono, senza distinzione di
grado, alla Marina Militare e che, consapevoli dei propri doveri verso la Patria,
intendono mantenersi uniti per meglio ser-virla in ogni tempo. L'Associazione è
apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi: a) tenere vivo fra i Soci il culto della Patria,
il senso dell'onore e l'attacca-mento alla Marina Militare; b) mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare
e perpetuare la memo-ria dei marinai caduti; c) tutelare il prestigio dei marinai in congedo,
alimentare in essi il sentimen-to della reciproca solidarietà e rendere sempre più
stretti i vincoli fra loro ed i marinai in servizio; d) promuovere e sviluppare l'assistenza morale e
culturale degli associati, nonché quella materiale; e) promuovere e favorire il sorgere di attività
sportive, soprattutto nautiche e marinaresche fra i Soci; o collaborare, su eventuale richiesta
della M.M., nel settore della propagan-da intesa a: - sviluppare la coscienza marinara
favorendo le iniziative dei Gruppi at-traverso le attrezzature e la competenza
professionale dei Soci; - favorire l'arruolamento dei giovani
nella Marina Militare; g) rappresentare ai competenti Organi gli
interessi degli iscritti. CAPO 2°~ INSEGNE
- TESSERE - DISTINTIVI E CONTRASSEGNI Art. 3 Vessilli e
Medagliere La Presidenza
Nazionale e ciascun Gruppo hanno il proprio Vessillo con-forme rispettivamente agli
Allegati nn. i e 2 del presente Statuto. La Presidenza
Nazionale custodisce inoltre il Medagliere Nazionale con-forme all'Allegato n. 3 del
presente Statuto. Art. 4 Tessere -
Distintivi e Contrassegni I Gruppi all'atto
dell'iscrizione di.un Socio gli rilasciano la tessera che di-mostra l'appartenenza all
'Associazione. I Soci effettivi,
aggregati ed aderenti devono inoltre dotarsi del basco, del solino azzurro, della cravatta
e del distintivo sociale, questo ultimo conforme all'Allegato n. 4. Le Patronesse e
le Signore iscritte all'Associazione devono essere dotate di un fazzoletto azzurro. La descrizione e le
norme d'uso dei suddetti e di altri contrassegni sociali, so-no contenute nel Regolamento. TITOLO Il - I
SOCI Art. 5 Generalità L'Associazione
considera nei suoi ranghi tutti i cittadini di nazionalità ita-liana che servono od hanno
servito la Patria con fedeltà ed onore nella Marina Militare o in guerra nella Marina
Mercantile anche se, residenti all'estero, hanno successivamente assunto la cittadinanza
dello Stato ospitante o se sia-no stati naturalizzati. Solo i Soci
regolarmente tesserati prendono parte alla vita sociale dell'As-sociazione e godono degli
eventuali vantaggi e prestazioni che essa offre. Non sono ammessi
come Soci di qualsiasi categoria coloro che hanno ripor-tato condanne per reati per i
quali è prevista la perdita del grado o siano stati rimossi comunque dal grado ed i
condannati per reati militari e comuni infa-manti. Non possono
essere riammessi come Soci di qualsiasi categoria coloro che sono incorsi nella perdita
della qualità di Socio prevista dalla lettera b) del-l'Art. 14. 7 Art. 6 Categorie e
Requisiti I Soci, a seconda dei requisiti posseduti, sono iscritti in una
delle sottoindi-cate categorie: a) effettivi: militari in congedo che abbiano appartenuto con qualsiasi
grado alla Marina Militare, nonché coloro che abbiano prestato servizio su navi
mercantili armate o che siano comunque stati militarizzati dalla Marina ed i Cappellani
che hanno prestato servizio in Marina; b) ordinari: coloro che appartengono con qualsiasi grado alla Marina
Milita-re ed i Cappellani in servizio attivo presso i Comandi ed Enti della Marina; c) aggregati: coloro i quali sono o sono stati dipendenti civili
dell'Ammini-strazione Militare Marittima, che appartengono od hanno appartenuto al-la
Marina Mercantile, i militari delle altre Forze o Corpi Armati che presta-no od abbiano
prestato servizio alle dipendenze della M.M., nonché coloro che, dopo aver prestato
servizio in Marine militari estere, abbiano acquisi-to la cittadinanza italiana; e) aderenti: tutti coloro, senza distinzione di sesso, che non avendo
titoli per l'inclusione nelle tre precedenti categorie, dimostrano particolare
attac-camento per la Marina. I Soci delle sopra indicate categorie che versino al Gruppo
la quota di iscri-zione annuale in misura almeno tripla di quella stabilita, diventano Soci
so-stenitori. Tale qualifica viene assegnata
con deliberazione del Consiglio Di-rettivo del Gruppo di appartenenza. La percentuale di Soci aderenti che può essere iscritta in
ogni Gruppo ri-spetto ai Soci effettivi, ordinari, aggregati è stabilita nel Regolamento. Art. 7 Soci "Alla
Memoria" Vengono iscritti in qualità di Soci '<Alla Memoria": a) gli
appartenenti alla Marina Militare, alla Marina Mercantile o militariz-zati, caduti in
operazioni di guerra; b) gli
appartenenti alla Marina Militare deceduti per cause di servizio. Art. 8 Soci Onorari Sono iscritti in qualità di Soci ONORARI, purché abbiano i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'Art. 6: a) i
decorati dell'Ordine Militare d'Italia; 8 b) i
decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare; c) i
decorati di Medaglia d'Oro al Valore di Marina; d) i grandi
invalidi di guerra; e) i
familiari di primo grado dei Caduti in guerra o deceduti per causa di ser-vizio; f) i
familiari di primo grado dei decorati di cui ai precedenti comma a), b) e c) non più
viventi. L'Albo dei Soci Onorari è conservato presso la Presidenza
Nazionale. Art. 9 Socio Benemerito Le persone, anche non associate, e gli Enti che abbiano
contribuito con la loro opera morale, materiale e finanziaria alla realizzazione degli
scopi e del-le iniziative dell'Associazione o che si siano particolarmente distinti nel
cam-po dell'attività marinara, possono essere nominati Soci Benemeriti. Tale qualifica viene proposta su deliberazione del Consiglio
Direttivo del Gruppo e ratificata quindi dalla Presidenza Nazionale che rilascia apposito
diploma. La procedura per l'assegnazione del titolo di Socio
Benemerito è contenuta nel Regolamento. L'Albo dei Soci Benemeriti è conservato sia nella sede della
Presidenza Na-zionale, sia nella sede dei Gruppi ai quali i Soci Benemeriti sono iscritti. Art. 10 Attestato dl
Benemerenza Può essere conferito dal Presidente Nazionale agli Organi
sociali periferici ed ai Soci che si siano particolarmente distinti nella realizzazione
degli scopi che l'Associazione si propone nell'espletamento dell'attività sociale. Art. 11 Iscrizioni Le norme per le iscrizioni a Socio sono riportate nel
Regolamento. Art. 12 Doveri L'iscrizione all'A.N.M.I. comporta i seguenti doveri: a) osservare
lo Statuto, il Regolamento nonché le deliberazioni delle Assem-blee e di ogni altro
Organo Sociale; 9 b) versare
al Gruppo la quota associativa annuale nei termini di tempo fissa-ti nel Regolamento. Art. 13 Diritti Ogni Socio in regola con i versamenti ha diritto: a) di essere
munito della tessera, di fregiarsi del distintivo sociale, di usare la divisa sociale
secondo le norme contenute nel Regolamento; b) di
partecipare alla vita associativa. Il voto nelle Assemblee è riservato ai Soci effettivi
ad eccezione di quanto detto all'Art. 38, comma 60; c) di fruire
delle provvidenze e dei benefici morali ed assistenziali disposti dall'Associazione; d) di
ricevere il Giornale dell'Associazione. Art. 14 Perdita della
quaJ~tà di Socio La qualità di Socio si perde: a) per
dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza; b) per
espulsione adottata nei casi e nei modi previsti nel Titolo IV, Capo 20 -Disciplina Sociale; c) per
mancato versamento della quota associativa nei termini di tempo pre-scritto. In questi
casi il Socio può essere riammesso purché versi le quote associative arretrate fino ad
un massimo di due anni; d) per lo
stesso motivo di inammissibilità previsto dal terzo capoverso del-l'Art. 5. TITOLO III-
ORGANIZZAZIONE SOCIALE CAPO 1~ ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA Art. 15 Struttura L'Associazione è strutturata in funzione: a) del
numero dei Soci riuniti in Gruppi; b) del
numero dei Gruppi riuniti in Delegazioni Regionali. 10 Art. 16 Organi e Cariche
dell'Associazione Sono Organi
sociali e Cariche centrali: e a) L'Assemblea Nazionale; ~ b) il Consiglio Direttivo Nazionale; c) il Presidente Nazionale; d) i Vice Presidenti NazionMi; e) il Comitato Esecutivo Nazionale; i) il Collegio dei Sindaci Nazionali; e g) il
Collegio dei Probiviri; h) il Segretario Generale; i) il Capo Servizio Amministrativo; 1) il Direttore Responsabile del Giornale. Sono Organi
sociali e Cariche periferiche: a) i Delegati Regionali; b) i Congressi Regionali; c) le Assemblee dei Gruppi; d) i Consigli Direttivi dei Gruppi; e) i Presidenti dei Gruppi; fl i Vice
Presidenti dei Gruppi; g) i Collegi dei Sindaci e dei Gruppi; h) i Segretari dei Gruppi; i) i Comitati delle Patronesse; 1) i Commissari Straordinari. Art. 17 I Gruppi L'elemento di
base dell'Associazione è il Gruppo. I Gruppi possono essere costituiti nei Comuni in cui
sia stato raggiunto il numero minimo di trenta Soci effettivi. Nei Comuni
maggiori, per ragioni organizzative, possono essere costituite "Sezioni locali",
con un numero minimo di dieci Soci effettivi. La costituzione
di un Gruppo e di una "Sezione locale" si perfeziona con il riconoscimento da
parte della Presidenza Nazionale, sentito il parere del De-legato Regionale e, per le
Sezioni locali, anche del Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza. Possono essere
creati Gruppi di Soci anche fuori del territorio dello Stato, sentito il Ministero degli
Affari Esteri, per il tramite del Ministero Difesa-Gabinetto. Ciascun Gruppo
prende nome da un Caduto della Marina Militare, in guer- li ra o per causa di
servizio, possibilmente nativo del luogo o della Regione, pre-feribilmente decorato al
Valore. Tale nominativo deve essere iscritto nell'Al-bo dei Soci "Alla Memoria".
Il Gruppo assume la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MARINAI D'ITALIA Cri i nnn (nome del Caduto) (Comune) Nei Comuni 'nn1kflqn 5 ia
possibile raccogliere il numero minimo prescrit-to di trenta iscrizioni di Soci
effà't4v"i~per la costituzione di un GruppQpuò costituirsi, con un numero minimo di
dieci Soci effettivi iscritti, sentito il pa-rére del Consiglio Direttivo deI Gruppo più
vicino e del Delegato Regionale, una "Sezione aggregata". La costituzione di una
"Sezione aggregata" si per-fezicrnù~cÒi ridòflòscimento daj>àrte della
Presidenza Nazionale. La Sezione così
costituita viene aggregata al Gruppo topograficamente più viciIf?m4 àss time
la4ènominazione di "Sezione di del
Gruppo di È retta da un
Delegato nominato dal Consiglio Direttivo del Gruppo cui la Sezi6he è aggregata, scelto
fra i Soci effettivi della Sezione stessa e fa parte di diritto, con voto deliberativo;
-del Consiglio Direttivo~del Gruppo. I Gruppi svolgono
la loro attività nei rì{o'(1i che ritengono più rispondenti al-le finalità
dell'Associazione, nell'ambito d&lo Statuto e del Regolamento e delle direttive
impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Presidenza Nazionale. Curano le
iscrizioni dei Soci, secondo le norme dello Statuto e compiono tutti gli atti di
amministrazione inerenti alla loro organizzazione ed al loro funzionamento. Entro il mese di
marzo di ogni anno i Gruppi devono trasmettere alla Presi-denza Nazionale l'elenco degli
iscritti e, a parziale concorso delle spese edito-riali del periodico "Marinai
d'Italia", l'aliquota delle quote annuali di iscri-zione di ogni Socio, nella misura
stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 18 Le Delegazioni
Regionali Nelle Regioni in
cui esistono almeno cinque Gruppi, questi si uniscono in Delegazione Regionale. Qualora in una
Regione esistano meno di cinque Gruppi regolarmente co-stituiti, il Comitato Esecutivo
Nazionale, ai fini dell'organizzazione sociale, li inserisce in una Delegazione Regionale
limitrofa. Qualora in una
Regione esista un numero particolarmente elevato di Grup-pi, il Comitato Esecutivo
Nazionale può, ai fini dell'organizzazione sociale, suddividerla in due o più
Delegazioni Regionali, come previsto dall'Art. 47. 12 Art. 19 Organi e Cariche
Sociali L'A.N.M.I.
persegue i suoi scopi a mezzo di Organi sociali centrali e perife-rici. Ne conseguono
cariche sociali che costituiscono la gerarchia sociale. La gerarchia sociale è di carica
e non di grado. Le cariche sono
conferite solo ai Soci effettivi. Tuttavia ad un Socio apparte-nente ad una delle tre
categorie: Ordinari, Aggregati, Aderenti, può essere confe-rita la carica elettiva di
Consigliere di un Gruppo A.N.M.I., con voto consultivo. La procedura per
il conferimento delle cariche sociali, per quanto non pre-vista dal presente Statuto, è
stabilita nel Regolamento. Art. 20 Durata delle
Cariche Sociali Le cariche
sociali elettive a carattere nazionale hanno la durata di quattro anni ed i rispettivi
titolari possono essere rieletti una sola volta. In caso che la carica nel corso del
quadriennio venga assunta per sostituzione o per elezio-ne, il nuovo titolare rimane in
carica fino allo scadere del quadriennio stesso, e tale periodo non conta ai tini della
rieleggibilità. Le cariche
sociali elettive di Gruppo hanno la durata di quattro anni ed i ri-spettivi titolari
possono essere rieletti più volte, senza alcuna limitazione. Art. 21 Cessazione da una
Carica Sociale La cessazione da
una carica sociale, oltre che per ultimato periodo, può av-venire: a) per dimissioni; b) per perdita della qualità di Socio, come previsto
dall'Art. 14; c) per revoca, secondo le disposizioni
dell'Art. 58; d) per sospensione dalla qualità di Socio; e) per espulsione; f) per elezione o nomina, accettata, ad altra
carica sociale dell'A.N.M.I.. Possono altresì
essere dichiarati decaduti dalla carica i componenti: - del Consiglio Direttivo Nazionale; - del Comitato Esecutivo Nazionale; - dei Consigli Direttivi dei Gruppi, che senza
giustificato motivo non hanno partecipato per tre volte consecutive alle riunioni degli
Organi cui appartengono. Competenti a
dichiarare la decadenza, sono i rispettivi Consigli di apparte-nenza, che deliberano a
maggioranza relativa (metà più uno dei presenti). 13 Art. 22 Non cumulabilità
delle cariche sociali Le cariche
sociali elettive ed a nomina diretta non sono cumulabili con al-tra carica associativa>
ad eccezione di quella di Consigliere di Gruppo, che può essere cumulabile con quella di
Segretario di Gruppo. Art. 23 Gratuità delle
cariche sociali elettive - Rimborso spese di viaggio Le cariche
sociali elettive non sono retribuite e vengono conferite ed accet-tate sulla base di tale
premessa. Ai partecipanti
alle riunioni dell'AssemNea Nazionale, del Consiglio Diret-tivo Nazionale e del Comitato
Esecutivo Nazionale, vengono rimborsate le spese di viaggio, e può essere concesso un
contributo a titolo rimborso spese. Art. 24 Presidente
Onorario Nazionale Il Consiglio
Direttivo Nazionale può conferire particolare riconoscimento a personalità la quale
abbia acquisito alte benemerenze sul piano nazionale per l'azione svolta in favore
dell'Associazione con la nomina a Presidente Onorario dell'Associazione. Art. 25 Presidente
Onorario di Gruppo I Consigli
Direttivi dei Gruppi, su proposta del Presidente, possono propor-re alla Presidenza
Nazionale, tramite i Delegati Regionali, la nomina di un Presidente Onorario di Gruppo,
scelto fra le personalità anche non associate che abbiano acquisito particolari
benemerenze sul piano locale per l'azione svolta in favore d&l'attività associativa e
della idea marinara. CAPO 2o~ ORGANI
SOCIALI E CARICHE CENTRALI Art. 26 Assemblea
Nazionale È il massimo
Organo deliberante dell'Associazione ed è costituita dai Presi-denti dei Gruppi. Esamina e vota,
su relazione della Presidenza Nazionale, le attività svolte 14 dall'Associazione.
Si pronuncia su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo Nazionale ha posto
all'ordine del giorno. Il Presidente
dell'Assemblea viene eletto dì volta in volta tra persone estra-nee al Consiglio
Direttivo Nazionale ed è coadiuvato dal Segretario Generale dell'Associazione. All'Assemblea
partecipano, senza diritto di voto, anche i membri del Consi-glio Direttivo Nazionale ed i
Delegati Regionali. I Presidenti di
Gruppo, in caso di impedimento ad intervenire, possono far-si sostituire: a) da un membro del Consiglio Direttivo del
Gruppo, delegato con apposita delibera scritta del Consiglio stesso, da presentare alla
Presidenza dell'As-semblea prima della riunione; b) dal Presidente di altro Gruppo della Delegazione
Regionale il quale deve essere munito di delega firmata dal Presidente delegante. Viene convocata: a) ordinariamente: - in occasione del
Raduno Nazionale; b) straordinariamente: - per deliberazione del Consiglio
Direttivo Nazionale; - a richiesta motivata di non meno
di un terzo dei Presidenti di Gruppo che rappresentino almeno 5.000 Soci effettivi; - a richiesta motivata del Collegio
dei Sindaci Nazionali. In questi casi,
l'Assemblea deve essere riunita entro due mesi dalla data della deliberazione o della
richiesta. Le deliberazioni
dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza rela-tiva di voti e con la presenza di
tanti Presidenti di Gruppo che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda
convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il nu-mero degli intervenuti. Art. 27 Consiglio
Direttivo Nazionale (C.D.N.) S costituito dai
Consiglieri Nazionali eletti dai Congressi Regionali. Il numero dei Consiglieri Nazionali
è variabile in quanto è proporzionale al numero dei Gruppi esistenti nelle varie
Delegazioni Regionali, secondo ali-quote fissate nell'Art. 47, comma quinto. Si riunisce: a) in seduta ordinaria: · due volte ogni anno in date fissate di
volta in volta dalla Presidenza Na-zionale; b) in seduta straordinaria: b) - ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri ne
ravvisi l'opportunità; 15 - su richiesta
motivata del Collegio dei Sindaci Nazionali. Le riunioni del
Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presiden-te Nazionale coadiuvato dal
Segretario Generale in qualità di relatore ed eventualmente dal Capo Servizio
Amministrativo, con facoltà di voto consul-tivo per quanto attiene a materia
amministrativa. Il Segretario Generale può esprimere voto consultivo. Le riunioni del
Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se presente la mag-gioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza relati-va dei presenti; in caso di parità è
determinante il voto del Presidente. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Possono essere chiamati a parteciparvi
i Delegati Regionali per eventuali consultazioni. Compiti del
Consiglio Direttivo Nazionale: a) eleggere tra i Consiglieri Nazionali due
Vice Presidenti Nazionali ed il Co-mitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.); b) deliberare sulle questioni ad esso sottoposte
dalla Presidenza Nazionale e dal Comitato Esecutivo Nazionale; c) esercitare l'alta sorveglianza ed il
controllo su tutti i Gruppi nelle Assem-blee dei quali può fare intervenire un proprio
rappresentante; d) deliberare in prima istanza sui ricorsi avverso i
provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo Nazionale, sottoponendoli eventualmente al
giu-dizio di seconda istanza del Collegio dei Probiviri; e) approvare il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo annuale dell'Asso-ciazione presentati dal Comitato Esecutivo Nazionale e
trasmetterlo ai Gruppi per opportuna conoscenza e per le eventuali osservazioni; f) esaminare e decidere preventivamente sulle
iniziative che comportino mo-difiche al bilancio nel corso dell'esercizio o implichino
impegni di rilievo per l'Associazione; g) deliberare all'atto dell'approvazione del
bilancio ed in relazione alle di-sponibilità di fondi, l'ammontare di un rimborso spese
al Segretario Gene-rale dell'Associazione, al Capo Servizio Amministrativo ed al Direttore
Re-sponsabile del Giornale. Il C.D.N. decide
inoltre l'ammontare del rimborso spese da corrispondere a chiunque rivesta carica in
virtù della quale debba effettuare spostamenti di-sposti o autorizzati dalla Presidenza
Nazionale, nonché le modalità e l'am-montare del contributo per il rimborso spese di
rappresentanza assegnate al Presidente Nazionale; h) delegare al Comitato Esecutivo Nazionale lo
svolgimento delle attività a carattere esecutivo e di determinate attribuzioni; i) esaminare proposte di modifiche dello
Statuto e sottoporle alle approva-zioni prescritte dall'Art. 65; I) approvare il Regolamento dell'Associazione
compilato dal Comitato Esecutivo Nazionale; 16 m) convocare l'Assemblea
Nazionale in adunanza straordinaria; n) fornire,
nell'ultima seduta della sua permanenza in carica, una rosa di tre nominativi da
suggerire, a titolo indicativo, quali candidati alla nomina a Presidente Nazionale. I Consiglieri Nazionali, oltre ai su elencati compiti a
carattere nazionale, esercitati nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale, hanno il
compito di svolgere nel campo dell'attività associativa regionale, azione di: - propaganda; - consulenza; - informazione; - attivazione. Possono, per delega del Presidente Nazionale, rappresentare
l'Associazio-ne in manifestazioni sociali o a carattere nazionale, e possono intervenire
alle Assemblee dei Gruppi, ferme restando le prerogative dei DD.RR. Art. 28 Presidente
Nazionale Viene eletto dai Congressi Regionali ed ha i compiti sotto
specificati: a) rappresenta
legalmente l'Associazione; b) amministra il
patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive del Con-siglio Direttivo Nazionale; c) convoca
l'Assemblea Nazionale Ordinaria; d) relaziona
all'Assemblea Nazionale sulle attività svolte dall'Associazione; e) convoca e
presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecuti-vo Nazionale delle cui
direttive e deliberazioni cura f) fissa la
data di convocazione quadriennale dei Congressi Regionali per l'e-lezione del Presidente
Nazionale e dei Consiglieri Nazionali; g) provvede alla
ordinaria arnnimstrazione, adotta le decisioni di urgenza e le sot-topone alla ratifica
del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione; h) emana tutte le
disposizioni di carattere generale che ritiene opportuno per la migliore applicazione
dello Statuto e del Regolamento; i) propone
al Comitato Esecutivo Nazionale una terna di nominativi per la carica di Segretario
Generale dell'Associazione ed una terna dì nominativi per la carica di Capo Servizio
Amministrativo, fra i Soci residenti a Roma, quando occorra procedere alla loro
sostituzione; 1) può delegare
ai Vice Presidenti Nazionali lo svolgimento di sue attribuzioni; m) nomina, su proposta
dei Delegati Regionali, i Commissari Straordinari di Gruppo e li sottopone alla ratifica
del Comitato Esecutivo Nazionale; n) è il Direttore
del Giornale dell'Associazione di cui nomina il Direttore Re-sponsabile, sentito il parere
del Comitato Esecutivo Nazionale; 17 o)
nell'esecuzione di compiti
affidatigli, si avvale dell'opera dei Consiglieri Nazionali e dei Delegati Regionali. In caso di impedimento o dì cessazione definitiva dalla
carica prima della scadenza del mandato quadriennale, si procede alla elezione di un nuovo
Pre-sidente Nazionale che rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. In caso di dimissioni, accettate dal C.D.N., rimane in carica
per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente. Art. 29 Vice Presidenti
Nazionali Sono due e sono eletti a maggioranza relativa dal Consiglio
Direttivo Nazio-nale nella sua prima riunione dopo le elezioni. Coadiuvano il Presidente
Na-zionale collaborando con lui in continuità. Essi assumono la qualifica di l~ Vice Presidente e di 20 Vice Presidente in dipendenza del numero di voti riportati o,
in caso di parità di voti, in dipen-denza della maggiore età. In caso di impedimento o di cessazione definitiva dalla
carica del Presiden-te Nazionge questi viene sostituito nell'ordine dal l~ Vice
Presidente, o dal 20 Vice Presidente, che assume la qualifica di Presidente
Vicario, fino alla elezione del nuovo Presidente Nazionale. Art. 30 Comitato
Esecutivo Nazionale (C.E.N) S composto dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti
Nazionali e da altri tre membri eletti in seno al Consiglio Direttivo Nazionale. E convocato di regola ogni due mesi dal Presidente Nazionale
di sua inizia-tiva, oppure su richiesta di almeno tre componenti del C.E.N. Le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale sono presiedute
dal Presi-dente Nazionale coadiuvato dal Segretario Generale in qualità di relatore ed
eventualmente anche dal Capo Servizio Amministrativo, con facoltà di voto consultivo per
quanto di competenza. Il
Segretario Generale può esprimere voto consultivo. Le riunioni del C.E.N. sono valide se presente la maggioranza
dei suoi com-ponenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa; in caso
di parità è de-terminante il voto del Presidente Nazionale. Per l'adozione di sanzioni a carico di titolari di Organi
sociali, è richiesta la presenza dì almeno i 5/6 dei componenti e le deliberazioni sono
prese a mag-gioranza assoluta. 18 Il Comitato Esecutivo Nazionale coadiuva il Presidente
Nazionale negli af-fari di ordinaria amministrazione ed in particolare: a) provvede
all'attuazione delle norme fissate dallo Statuto; b) prepara il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo annuale dell'Associa-zione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Direttivo Nazionale; c) delibera le
erogazioni del fondo spese impreviste, nonché gli storni da un capitolo all'altro del
bilancio preventivo, sottoponendo le deliberazioni al-la ratifica del Consiglio Direttivo
Nazionale; d) predispone gli
ordini del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Na-zionale e quanto occorre per
illustrare adeguatamente gli argomenti da di-scutere; e) può richiamare
i Consigli Direttivi dei Gruppi ad un miglior adempimento dei loro doveri e sciogliere i
predetti Organi, sostituendoli con i Commissa-ri Straordinari; in casi di particolare
gravità, può sciogliere i Gruppi stes-si; f) delibera
in prima istanza sui ricorsi e su quanto riguarda vertenze fra i Gruppi ed i Soci,
sottoponendoli eventualmente al giudizio di seconda istanza del Collegio dei Probiviri; g) svolge le
attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo Nazionale, nei limiti fissati dal
Consiglio stesso; h) compila i
regolamenti dell'Associazione; i) nomina e
revoca i Delegati Regionali; 1) no mina e
revoca, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario Gene-rale ed il Capo Servizio
Amministrativo; m) ratifica la nomina
dei Commissari Straordinari di Gruppo fatta dal Presi-dente Nazionale, ai sensi dell'Art.
45; n) vigila che il
Giornale sia l'espressione efficace dello spirito e degli scopi dell'Associazione. Art 31 Collegio dei
Sindaci Nazionali È costituito da un Presidente, da due membri effettivi e due
supplenti eletti dai Congressi Regionali. Il Collegio ha il controllo sulla gestione economica e
finanziaria dell'Asso-ciazione. Rientrano nelle sue competenze l'ispezione ai libri ed ai
documenti contabili e l'accertamento dello stato di cassa. Prende in esame il conto consuntivo compilato dal Comitato
Esecutivo Na-zionale ed esprime con apposita relazione il proprio parere al Consiglio
Di-rettivo Nazionale. 19 Può, con istanza motivata, chiedere la convocazione
straordinaria dell'As-semblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 32 Collegio dei
Probiviri È costituito da un Presidente, da due membri effettivi e due
supplenti eletti dai Congressi Regionali. Il Collegio dei Probiviri delibera: a) in seconda ed
ultima istanza sui ricorsi relativi alle vertenze con i Soci; b) in prima ed
unica istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali soggetti a sanzioni; c) sulla
regolarità delle elezioni effettuate in sede di Congressi Regionali, per la nomina del
Presidente Nazionale e delle altre cariche centrali, decretan-done l'annullamento qualora
risulti che si siano svolte non in osservanza delle norme statutarie e regolamentari; d) su tutte le
questioni ad esso deferite dagli Organi centrali dell'Associazio-ne. I Probiviri decidono ex bono et aequo, senza formalità di
procedura, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi
alla Pre-sidenza Nazionale, la decisione per i provvedimenti conseguenziali. Le deci-sioni
del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Art. 33 Il Segretario
Generale Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Esecutivo
Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Deve avere la residenza a Roma. È il coadiutore del Presidente Nazionale in tutte le sue
funzioni. Può essere da lui delegato a firmare la corrispondenza di ordinaria
amministrazione. La sua carica non ha termine di decadenza, essa deve essere
confermata dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, ogni due
anni. È direttamente responsabile degli Uffici della Presidenza. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del
Comitato Ese-cutivo Nazionale in qualità di Segretario relatore, con facoltà di voto
consul-tivo. Art. 34 Capo Servizio
Amministrativo Il Capo Servizio Amministrativo è nominato dal Comitato
Esecutivo Nazio-nale, su proposta del Presidente Nazionale. Deve avere la residenza a
Roma. È il coadiutore del Presidente Nazionale e con lui
corresponsabile per tutto 20 quanto attiene
all'amministrazione dei fondi e dei beni appartenenti all'Asso-ciazione. La sua carica non
ha termine di decadenza; essa deve essere confermata dal Comitato Esecutivo Nazionale su
proposta del Presidente Nazionale ogni due anni. Partecipa alle
sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Ese-cutivo Nazionale con facoltà
di voto consultivo per quanto attiene a materia amministrativa. Art. 35 Direttore
Responsabile del Giornale ti nominato dal
Presidente Nazionale, sentito il parere del Comitato Esecu-tivo Nazionale. Deve avere la
residenza a Roma. ti il collaboratore
diretto del Presidente Nazionale nella redazione del Giornale e per tutto quanto attiene
alla stampa, propaganda e documentazio-ne dell'Associazione. La sua carica non
ha termine di decadenza; essa deve essere confermata dal Presidente Nazionale ogni due
anni, sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale. CAPO 3O~ ORGANI SOCIALI E
CARICHE PERIFERICHE Art. 36 Delegati
Regionali 1). - Sono nominati
dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presi-dente Nazionale e devono risiedere
nella Regione nella quale svolgono il loro incarico. La loro carica non
ha termine di decadenza; la permanenza nell'incarico deve essere confermata dal Comitato
Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ogni due anni. I Delegati
Regionali rappresentano la Presidenza Nazionale nella Regione ed hanno funzioni di
coordinamento ed ispettive nei riguardi degli Organi pe-riferici dell'Associazione nel
territorio di loro competenza. Nell'adempimento
delle loro funzioni: a) controllano l'attuazione delle direttive degli
Organi Centrali dell'Associa-zione da parte dei Gruppi; b) seguono l'andamento generale dei Gruppi e possono
intervenire alle rela-tive assemblee; c) assolvono incarichi ispettivi ed eseguono
quelli loro affidati dal Presiden-te Nazionale; 21 d) secondo quanto stabilito dall'Art. 37 convocano il
Congresso Regionale in seduta ordinaria, possono convocarlo in seduta straordinaria previa
auto-rizzazione della Presidenza Nazionale; e) possono essere chiamati a partecipare alle
sedute del Consiglio Direttivo Nazionale per eventuali consultazioni, specie quando siano
trattate que-stioni concernenti la Delegazione Regionale nella quale essi esercitano le
loro funzioni. 2). - Il Comitato
Esecutivo Nazionale può nominare negli Stati dove il nume-ro dei Gruppi all'Estero è
uguale o superiore a cinque un Delegato che per analogia assume la denominazione di
"Delegato Nazionale". Il Delegato
Nazionale ha i doveri ed i compiti che in Italia hanno i Delegati Regionali, in quanto
applicabili, fermo restando il rispetto delle leggi dello Stato ospitante. Il Delegato
Nazionale rappresenta il Presidente Nazionale e per esso l'As-sociazione Marinai d'Italia
presso le Autorità Diplomatiche e Consolari ita-liane e presso le Autorità del Paese
ospitante. Art. 37 Congressi
Regionali Sono costituiti dai
Rappresentanti di tutti i Gruppi della Delegazione Re-gionale, designati dai rispettivi
Consigli Direttivi. Il numero dei
Rappresentanti di ciascun Gruppo e le modalità per la loro designazione sono stabiliti
dal Regolamento. I Congressi
Regionali sono presieduti dal Delegato Regionale; la Presiden-za Nazionale può disporre
che siano presieduti da un proprio delegato. Ai Congressi Regionali è autorizzato ad
intervenire, come membro del C.D.N., il Consigliere Nazionale deHa Delegazione. I Congressi
Regionali sono convocati: a) in
seduta ordinaria, ogni quattro anni, dal Delegato Regionale nella data fissata dalla
Presidenza Nazionale, stabilendone la sede, per le elezioni del Presidente Nazionale, dei
Consiglieri Nazionali, dei Sindaci Nazionali e dei Probiviri. In tale occasione i
Congressi Regionali possono esaminare le questioni in-teressanti i Gruppi della
Delegazione ed avanzare proposte al Consiglio Di-rettivo Nazionale; b) in seduta
straordinaria, per discutere problemi di carattere generale ri-guardanti i Gruppi
della Delegazione: - su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale; - su richiesta del Consigliere Nazionale o del Delegato
Regionale; - previa autorizzazione della Presidenza Nazionale; - su richiesta motivata di almeno un terzo dei Gruppi della
Delegazione. 22 Le sedute dei
Congressi Regionali sono valide: a) in prima convocazione quando sia presente la
maggioranza assoluta dei rappresentanti; b) in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza relativa dei presenti. Al termine dei lavori i Presidenti dei Congressi
Regionali devono trasmet-tere una copia del verbale della seduta alla Presidenza Nazionale
che lo sotto-porrà all'esame del Comitato Esecutivo Nazionale e successivamente del
Consiglio Direttivo Nazionale per la convalida delle deliberazioni e l'appro-vazione delle
proposte avanzate dalla maggioranza dei Gruppi. Art. 38 Assemblee di
Gruppo Sono costituite da
tutti i Soci effettivi del Gruppo e delle
eventuali sezioni aggregate, al corrente con il pagamento della quota associativa
dell'anno in corso, condizione indispensabile per avere diritto di voto. Ad esse possono
partecipare senza diritto di voto anche tutti i rimanenti as-sociati al Gruppo o ad
eventuali sezioni aggregate, qualunque sia la categoria di Soci cui appartengono. Sono convocate dai
Consigli Direttivi di Gruppo, e sono presiedute da un Presidente da eleggere di volta in
volta tra i Soci effettivi estranei al Consiglio Direttivo. Si riuniscono in
seduta ordinaria: a) ogni anno, entro il mese di febbraio per
l'approvazione del Bilancio del Gruppo; b) ogni quattro anni, come stabilito dall'Art. 46, per
la elezione del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Sindaci. Alla elezione dei
Consiglieri e dei Sindaci partecipano solo i Soci effettivi. I Soci ordinari,
aggregati, aderenti, quando il loro numero è superiore ad un quinto dei Soci effettivi,
possono eleggere un loro rappresentante che li rappresenta nel Consiglio Direttivo del
Gruppo con voto consultivo. Le assemblee di
Gruppo possono essere convocate in seduta straordinaria: a) su deliberazione dei Consigli Direttivi dei
Gruppi; b) su richiesta motivata dei Collegi e dei Sindaci dei
Gruppi; c) su richiesta scritta e motivata di almeno un
decimo dei Soci effettivi, aven-ti diritto di voto. Le sedute delle
Assemblee dei Gruppi sono valide: a) in prima convocazione, quando sia presente
almeno la metà più uno dei Soci effettivi aventi diritto di voto; 23 b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
Soci effettivi, aventi diritto di voto, intervenuti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza relativa dagli intervenuti aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio ed in quelle che riguarda-no la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno voto. Ogni altra norma
riguardante le Assemblee dei Gruppi e le loro deliberazio-ni, è contenuta nel
Regolamento. Art. 39 Consigli
Direttivi di Gruppo Sono costituiti: - dai Consiglieri
eletti fra i Soci effettivi dall'Assemblea del Gruppo, nel numero di 5, 7, 9, li a seconda
che il numero complessivo dei Soci (effettivi, ordinari, aggregati, aderenti) sia compreso
fra 30 e 100, 101 e 200, 201 e 500, da 501 in su; - dal Delegato,
Socio effettivo, di ogni Sezione Aggregata. Alle riunioni del
Consiglio Direttivo partecipano con voto consultivo: - l'eventuale unico
rappresentante dei Soci ordinari, aggregati, aderenti (da questi eletto); - la Presidente
delle Patronesse. Sono presieduti dai
Presidenti di Gruppo che li convocano ogni qualvolta lo ritengano opportuno e comunque
ogni due mesi. I Consigli devono
inoltre essere convocati dai Presidenti: a) quando ne faccia domanda almeno la metà dei
suoi componenti; b) ogni quattro anni, in corrispondenza del rinnovo quadriennale delle
cari-che sociali centrali, nella data fissata dai Delegati Regionali, per designa-re, a
titolo indicativo, una terna di nomi quali candidati alla carica di Con-sigliere Nazionale
ed i rappresentanti dei Gruppi che dovranno partecipa-re ai Congressi Regionali per le
elezioni delle suddette cariche. I compiti dei
Consigli Direttivi dei Gruppi sono: a) presiedere alla gestione amministrativa e
predisporre il bflancio preventi-vo ed il conto consuntivo del Gruppo; b) disporre le erogazioni del fondo spese impreviste ed
i passaggi di fondi da uno ad altro titolo di spesa preventiva; c) decidere sull'ammissione di nuovi Soci; d) dichiarare la morosità dei Soci; e) infliggere le sanzioni di cui all'Art. 58; o esprimere parere in merito alle
questioni sulle quali il Presidente deve o ri-tiene opportuno di sentirli. Tale parere è
obbligatorio e vincolante per tut-te le iniziative da cui derivano oneri per il bilancio o
che comunque com-portino impegni per il Gruppo, anche di carattere morale; 24 g) convocare le Assemblee di Gruppo; h) deliberare all'atto dell'approvazione del bilancio
ed in relazione alle di-sponibilità di fondi, l'eventuale concessione di indennità, a
titolo rimbor-so spese, al Segretario di Gruppo, stabilendone l'ammontare; i) nominare eventualmente le Patronesse, di cui
al successivo Art. 44; 1) proporre alla Presidenza Nazionale, tramite il
Delegato Regionale, l'even-tuale nomina di un Presidente Onorario del Gruppo; m) nominare i Delegati di eventuali "Sezioni
Aggregate"; n) stabilire ogni anno il numero dei Soci aderenti da
confermare, in relazione a quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'Art. 6. Art. 40 Presidenti di
Gruppo Sono eletti dai
Consigli Direttivi di Gruppo, e sono membri di diritto del-l'Assemblea Nazionale. Essi
rappresentano il Gruppo nel suo insieme di entità reale e morale in ogni circostanza di
tempo e di luogo. Firmano gli atti ufficiali ed assumono la capacità giuridica a stare in
giudizio in via autonoma per gli atti medesimi. Adottano le decisioni di urgenza che
debbono essere ratificate dai Consigli Direttivi di Gruppo, nella prima riunione
successiva. Inoltre: a) convocano e presiedono i Consigli Direttivi
di Gruppo; b) promuovono, seguono e controllano le attività dei
Gruppi, secondo le di-rettive del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo
Naziona-le, del Delegato Regionale e le deliberazioni dei Consigli Direttivi di Grup-po,
nonché tutte le attività non in contrasto con la morale e le norme di leg-ge, che sotto
il nome dell'Associazione sono sorte e sorgeranno nell'orbita dei Gruppi; c) promuovono nelle forme migliori l'assistenza
dei Soci sia nel campo mora-le che in quello culturale; d) coadiuvano i Delegati Regionali nello svolgimento
delle loro funzioni; e) nominano il Segretario del Gruppo, sentito
il parere dei Consigli Direttivi; f) firmano la corrispondenza del Gruppo. Art. 41 Vice Presidenti
di Gruppo Sono eletti dai
Consigli Direttivi di Gruppo. Coadiuvano i Presidenti e col-laborano con loro con
continuità, in modo da poterli sostituire nel caso di as-senza o di impedimento. 25 In caso di assenza
o impedimento dei Presidenti, sono delegati a firmare la corrispondenza. Art. 42 Collegio dei
Sindaci di Gruppo Sono costituiti da
un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, eletti dalle Assemblee
ordinarie di Gruppo. I Collegi dei
Sindaci: a) hanno il controllo sulla gestione
economico-finanziaria dei Gruppi. Rien-trano nelle loro competenze l'ispezione dei libri e
dei documenti contabili e l'accertamento dello stato di cassa; b) prendono in esame il conto consuntivo predisposto
dai Consigli Direttivi ed esprimono il loro parere in merito all'Assemblea ordinaria di
Gruppo; c) possono, con istanza motivata, chiedere la
convocazione straordinaria del-l'Assemblea di Gruppo. Art. 43 Segretari di
Gruppo Devono essere
scelti tra i Soci effettivi e sono nominati od esonerati dal Presidente, sentito il parere
del Consiglio Direttivo di Gruppo. I Segretari di
Gruppo: a) coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni; b) provvedono alle varie incombenze organizzative ed
amministrative; c) partecipano, in qualità di relatori, alle
riunioni dei Consigli Direttivi di Gruppo con voto consultivo a meno che non rivestano
anche la carica di Consigliere. Art. 44 Patronesse Le Patronesse sono
nominate dai Consigli Direttivi di Gruppo, scegliendole di preferenza fra le congiunte di
Marinai Caduti in azioni di guerra o deceduti per cause di servizio e tra le infermiere
volontarie che hanno prestato o pre-stano servizio nella Marina Militare. Le Patronesse sono
riunite, presso ciascun Gruppo, in Comitato del quale eleggono la Presidente. Questa può
sottoporre ai Consigli Direttivi di Gruppo proposte ed iniziative nell'ambito degli scopi
statutari; essa partecipa alle riunioni con voto consultivo. 26 Art. 45 Commissari
Straordinari In caso di
scioglimento o di dimissioni del Consiglio Direttivo del Gruppo, il Presidente Nazionale
nomina su proposta del Delegato Regionale un Com-missario Straordinario a cui viene
temporaneamente affidata la conduzione del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel
Regolamento. La nomina
delCommissario Straordinario deve essere ratificata dal Comi-tato Esecutivo Nazionale. I suoi compiti sono
riportati nel Regolamento. I Gruppi condotti
dal Commissario Straordinario partecipano alle elezioni quadriennali delle cariche
nazionali, attraverso detto Commissario. CAPO 40 ELEZIONI Art. 46 Frequenza ed
epoca di svolgimento - Maggioranza valida Le elezioni per il
conferimento delle cariche sociali centrali e periferiche hanno luogo ogni quattro anni.
Di massima: a) nei mesi di
aprile-maggio, quelle relative alle cariche sociali centrali; b) nei mesi dì
febbraio-marzo, quelle relative ai Consigli Direttivi di Gruppo. Per tutte le
elezioni alle cariche sociali centrali e periferiche, è valida la maggioranza relativa. L'elezione del
Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti e la composizione del nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale, sono comunicate al Ministero della Difesa
per il tramite del Capo di Stato Maggiore della Marina. Le modalità di
dettaglio sono contenute nel Regolamento. Art. 47 Elezioni degli
Organi e delle Cariche Sociali Centrali Il Presidente
Nazionale viene eletto dai Congressi Regionali sulla scorta dì una rosa di tre
nominativi, suggeriti, a titolo indicativo, dal Consiglio Diretti-vo Nazionale uscente
nell'ultima seduta della sua permanenza in carica. I due Vice
Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione e sono
scelti in seno al Consiglio Direttivo stesso. I Consiglieri
Nazionali sono eletti dai Congressi Regionali in ragioni di un Consigliere Nazionale per
ogni Delegazione Regionale che abbia almeno cin-que Gruppi. Le Regioni con meno
di cinque Gruppi partecipano al Congresso Regionale della Delegazione Regionale limitrofa
nella quale sono inserite. 27 Le Delegazioni
Regionali con oltre 20 Gruppi regolarmente costituiti, eleg-gono un Consigliere Nazionale
ogni 20 Gruppi o frazione superiore a 10. I membri del
Comitato Esecutivo Nazionale sono eletti a maggioranza rela-tiva in seno al Consiglio
Direttivo Nazionale dai Consiglieri stessi, nella loro prima riunione dopo le elezioni.
Fanno parte di diritto del Comitato Esecuti-vo Nazionale il Presidente, il 1~ e 20 Vice Presidente
Nazionale. I Sindaci ed i
Probiviri, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dai Congres-si Regionali i quali li
scelgono in due rose di dieci nominativi ciascuna forma-te su indicazione del Consiglio
Direttivo Nazionale uscente e comunicate tempestivamente dalla Presidenza Nazionale. Le rose debbono
essere formate con nominativi di Soci effettivi residenti a Roma, previo accertamento che
accetteranno le eventuali elezioni alla cari-ca. Gli eletti che nelle due separate
votazioni riportano il maggior numero di voti, assumono rispettivamente la qualifica di
Presidente del Collegio dei Sindaci Nazionali e di Presidente del Collegio dei Probiviri. Art. 48 Elezioni degli
Organi e delle Cariche Sociali Periferiche I Consiglieri di
Gruppo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria del Gruppo ed il loro numero è proporzionale
a quello dei Soci effettivi, ordinari, aggregati ed aderenti, secondo quanto stabilito
dall'Art. 39, comma primo. I Soci ordi-nari, aggregati ed aderenti, qualora il loro numero
complessivo sia uguale o superi il quinto dei Soci effettivi, possono eleggere un unico
Consigliere, avente voto consultivo, scelto fra i Soci delle altre categorie. I Presidenti ed i
Vice Presidenti dei Gruppi, sono eletti dai Consiglieri del Gruppo neo-eletti, nella loro
prima riunione e sono prescelti fra gli stessi. I Sindaci di
Gruppo, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria del Gruppo. Il
Sindaco che riporta il maggior numero di voti, assu-me la qualifica di Presidente del
Collegio dei Sindaci di Gruppo. Le elezioni dei
componenti il Consiglio Direttivo di Gruppo devono essere sanzionate dalla Presidenza
Nazionale. Art. 49 Referendum Il Referendum
viene indetto dalla Presidenza Nazionale, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale
per: a) la soluzione di questioni di rilevante
importanza e dì rilevante interesse generale per tutti gli associati; b) l'approvazione dì modifiche allo Statuto. 28 I Gruppi esprimono
il loro parere a mezzo di votazione scritta. Perché il Referendum sia valido, devono
avere votato tanti Gruppi che re-golarmente costituiti rappresentino almeno tre quarti
degli associati. Costi-tuisce la decisione finale la volontà espressa dalla maggioranza
dei votanti. CAPO 50 RADUNI Art. 50 Scopi I Raduni sono gli
incontri che gli associati effettuano periodicamente per vivificare la loro unione e per
ampliare e rafforzare la collaborazione ed i contatti con le Autorità civili e militari
della Nazione. Art 51 Raduno Nazionale Ha luogo di massima
ogni quattro anni in città scelta dal Consiglio Diretti-vo Nazionale. Art. 52 Raduni
Interregionali Possono avere luogo
solo negli anni in cui non si effettua il Raduno Nazio-nale. Vi partecipano due
o più Delegazioni Regionali, preferibilmente limitrofe. Ogni Delegazione Regionale può
organizzare un Raduno Interregionale solo ogni quattro anni. Si effettuano di
iniziativa o sotto la direzione dei Delegati Regionali, previa autorizzazione della
Presidenza Nazionale. Le spese derivanti
sono a carico dei partecipanti. Art. 53 Raduni Regionali Si effettuano
d'iniziativa dei Presidenti di Gruppo, sotto la direzione del Delegato Regionale e previa
autorizzazione della Presidenza Nazionale. Le spese derivanti
sono a carico dei partecipanti. 29 TITOLO IV -
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CAPO 1~ AMMINISTRAZIONE Art. 54 Proventi La Presidenza
Nazionale provvede alla realizzazione dei finì statutari uti-lizzando: a) gli eventu~i
contributi versati dai Soci; b) i proventi delle
attività dell'Associazione; c) gli eventuali
contributi dello Stato; d) le eventuali donazioni e lasciti anche provenienti
da terzi estranei all'As-sociazione. I Gruppi traggono i
loro mezzi finanziari: a) dalle quote sociali versate dagli iscritti e
dagli eventuali contributi degli iscritti, o di altre persone od Enti; b) dai versamenti volontari di persone estranee
all'Associazione c) dalle iniziative, anche a carattere
ricreativo, che i Consigli Direttivi pren-dono, nell'osservanza delle leggi vigenti e
purché non ledano il prestigio dell 'Associazione. Art. 55 Gestione La Presidenza
Nazionale ed i Gruppi hanno gestioni amministrative auto-nome, sottoposte rispettivamente
al controllo: a) del Consiglio Direttivo Nazionale, del
Comitato Esecutivo Nazionale e del Collegio dei Sindaci Nazionali; b) dei consigli
Direttivi di Gruppo e dei Collegi dei Sindaci di Gruppo. Un esemplare del conto consuntivo
della Presidenza Nazionale viene invia-to, per opportuna conoscenza, al Ministero della
Difesa, in relazione ai con-tributi ricevuti. Art. 56 Organizzazione
Amministrativa L'organizzazione
amministrativa degli Organi sociali centrali e periferici ècontenuta nel Regolamento. 30 CAPO 20 DISCIPLINA SOCIALE Art. 57 Azioni
comportanti sanzioni Qualsiasi
attività od azione commessa da Organi sociali o da uno opiù Soci ricoprenti o non
cariche sociali, in contravvenzione alle finalità, agli interes-si dell'Associazione,
alle norme statutarie e regolamentari o comunque ripro-vevole e lesiva dell'onore e del
prestigio dell'Associazione, odi uno opiù Soci, è passibile di sanzione. Art. 58 Tipi di sanzioni Un Socio può
essere: a) ammonito per infrazioni lievi; b) sospeso fino ad un anno per infrazioni gravi; e) espulso per infrazioni particolarmente gravi
e per aver riportato più san-zioni; d) revocato dalla carica. Le sanzioni di
cui sopra sono adottate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo del Gruppo e
comunicate alla Presidenza Nazionale ed al Delegato Regionale. Per circostanze
eccezionali ed in particolare nei riguardi del Socio che rive-ste carica sociale centrale
(ad eccezione dei Consiglieri Nazionali di cui al successivo Art. 59) oppure quella di
Delegato Regionale o di Presidente di Gruppo, le sanzioni sono adottate dal Comitato
Esecutivo Nazionale, a mag-gioranza assoluta, su proposta del Delegato Regionale e/o del
Presidente Na-zionale, fermo restando quanto detto all'Art. 21, ultimo capoverso. La procedura da
seguire nei riguardi del Socio passibile di sanzione è con-tenuta nel Regolamento. Art. 59 Sanzioni a carico
di Consiglieri Nazionali Le sanzioni di
cui al precedente Art. 58 sono applicabili anche ai Consiglieri Nazionali, su proposta del
Presidente Nazionale Sono adottate dal
Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera in merito, a maggioranza assoluta. 31 Art. 60 Decadenza da
Cariche Sociali L'adozione delle
sanzioni di sospensione o di espulsione a carico di Soci ri-coprenti cariche sociali
elettive centrali o periferiche, comporta l'automati-ca decadenza dalla carica. Art. 61 Ricorsi Il Socio colpito
dalle sanzioni di cui all'Art. 58 può ricorrere secondo la pro-cedura contenuta nel
Regolamento: a) in prima istanza al Comitato Esecutivo
Nazionale (C.E.N.); b) in seconda istanza al Collegio dei Probiviri. Il Socio
ricoprente carica sociale centrale, i Delegati Regionali, i Presidenti di Gruppo colpiti
dalle sanzioni di cui all'Art. 58 ed i Presidenti di Gruppo co-me titolari dei Consigli
Direttivi o dei Gruppi sciolti secondo quanto previsto dall'Art. 30 (80 capoverso, lettera
e) possono ricorrere secondo la procedura contenuta nel Regolamento: a) in prima istanza al Consiglio Direttivo
Nazionale (C.D.N.); b) in seconda istanza al Collegio dei Probiviri. Il Consigliere
Nazionale colpito dalle sanzioni di cui all'Art. 59, può ricor-rere secondo la procedura
contenuta nel Regolamento al Collegio dei Probivi-ri. TITOLO V -
GIORNALE E PUBBLICAZIONI Art. 62 Giornale e
Pubblicazioni della Presidenza Nazionale La Presidenza
Nazionale pubblica i seguenti periodici: a) il Giornale "Marinai d'Italia" per
tutti i Soci. Le spese editoriali sono so-stenute dalla Presidenza Nazionale con il
parziale concorso dei Gruppi che sono tenuti a versare un'aliquota, stabilita di volta in
volta in funzione dei costi, dal Consiglio Direttivo Nazionale, da prelevare sulla quota
annuale d'iscrizione di tutti i Soci ai Gruppi stessi; b) il "Bollettino dell'A.N.M.I." per le
questioni di carattere generale che inte-ressano i Consiglieri Nazionali, i Sindaci
Nazionali, i Probiviri, i Delegati Regionali ed i Presidenti di Gruppo; c) altri eventuali. 32 Art. 63 Pubblicazioni dei
Gruppi I Gruppi possono
pubblicare periodici o numeri unici, con l'osservanza del-le leggi vigenti in materia,
previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, ~a quale tuttavia non ne risponderà né
per rappresentatività, né in alcun mo-do per nessuna ragione, ai finì delle leggi e
decreti sulla stampa, dovendo in tal senso rispondere il Presidente del Gruppo. TITOLO VI-
DISPOSIZIONI FINALI CAPO 1~ - STATUTO
E REGOLAMENTO Art. 64 Interpretazione
dello Statuto e del Regolamento In caso di
incertezze o di questioni e vertenze sorte tra Organi sociali, i Gruppi ed i Soci, sulla
dizione ed interpretazione di articoli dello Statuto e del Regolamento, o di
contraddizioni o incertezze tra lo Statuto ed il Regola-mento, o tra gli articoli degli
stessi, su di essi deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo Nazionale ed il
Collegio dei Probiviri al completo di tre membri, riuniti con un massimo di assenti di due
Consiglieri Nazionali in ca-rica, con non meno di quattro quinti dei voti favorevoli sul
totale dei presenti. Il quesito o i
quesiti saranno formulati dal Comitato Esecutivo Nazionale. Art. 65 Modifiche allo
Statuto Eventuali
proposte di modifiche allo Statuto devono essere sottoposte al-l'esame del Consiglio
Direttivo Nazionale tramite il Gruppo di appartenenza, il Delegato Regionale, la
Presidenza Nazionale ed il Comitato Esecutivo Na-zionale. Le proposte
accolte dal Consiglio Direttivo Nazionale, devono essere invia-te all'approvazione dei
Gruppi, e successivamente sottoposte al Ministero della Difesa per la sanzione definitiva. Art. 66 Regolamento Il Regolamento
contiene le norme esplicative ed applicative dello Statuto. Viene compilato dal Comitato
Esecutivo Nazionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore deHo
Statuto e viene approvato dal Consi-glio Direttivo Nazionale. 33 Art. 67. Modifiche al
Regolamento Eventuali proposte
di modifiche al Regolamento devono essere sottoposte all'esame della Presidenza Nazionale
tramite il Gruppo di appartenenza e il Delegato Regionale. La Presidenza
Nazionale vaglia le proposte di modifiche ed in caso di accet-tazione le sottopone
all'esame del Comitato Esecutivo Nazionale e successi-vamente all'approvazione del
Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 68 Il presente Statuto
è stato approvato con D.P.R. 18 settembre
1984 - n. 788 e modificato con
Decreto del Ministro della Difesa in data 1~ aprile 1992. |