Statuto

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 settembre 1984 - n. 788

 

 

Approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale Marinai

d'Italia, con Sede in Roma.

(Registrato alla Corte dei Conti il 12-11-1984, reg. n. 36 Difesa fg. n. 321 -Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.326 del 27-11-1984).

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto il decreto 19maggio 1943 del Capo del Governo e Ministro per l'Inter-no, emanato d'intesa col Ministro per le Finanze, mediante il quale è stata ri-conosciuta all'«Associazione d'Arma Gruppi Marinai d'Italia», con sede in Roma, la capacità giuridica ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, convertito nella legge 31 dicembre 1934, n. 2244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, n. 435, col quale il predetto Ente ha assunto la denominazione di «Associazione Nazio-nale Marinai d'Italia» e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 788 che ha approvato il nuovo Statuto dell'« Associazione Nazionale Marinai d'Italia» e successive modificazioni;

Considerato che i Gruppi dell'Associazione interessata, a mezzo referen-dum verbalizzato a cura del Comitato esecutivo nazionale nelle riunioni del 14 dicembre 1979, del 19 marzo 1982 e dell'8 settembre 1983, hanno delibera-to di apportare modifiche allo Statuto sociale, approvando un nuovo schema di statuto;

Visto l'articolo 16 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della Difesa,

 

 

DECRETA:

 

 

E approvato l'unito nuovo statuto dell'«Associazione Nazionale Marinai d'Italia», composto di 68 articoli e di 4 allegati e firmato d'ordine del Presi-dente della Repubblica, dal Ministro della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella rac-colta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbli-go, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Dato a Roma, addì 18 settembre 1984.

 

 

PERTINI

SPADOLINI

 

 

AVVERTENZA

 

Questa edizione contiene alcune modifiche allo Statuto (Ed. 1984) apporta-te con Decreto del Ministro della Difesa del 1~ aprile 1992 registrato alla Cor-te dei Conti il 18 maggio 1992, registro n. 25 Difesa, foglio n. 270 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1992.

 

 

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STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

 

TITOLO I - FINALITA E GENERALITA

 

CAPO l° - ATTO COSTITUTIVO - SEDE - SCOPI

 

 

Art. i

 

Atto Costitutivo e Sede

 

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.1.) è riconosciuta giuridi-camente con decreto del Capo del Governo del 19 maggio 1943, ai sensi e per gli effetti del regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1779, ha sede in ROMA ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

 

 

Art. 2

 

Scopi

 

L'Associazione è la libera unione di coloro che hanno appartenuto o appar-tengono, senza distinzione di grado, alla Marina Militare e che, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono mantenersi uniti per meglio ser-virla in ogni tempo.

L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

a)   tenere vivo fra i Soci il culto della Patria, il senso dell'onore e l'attacca-mento alla Marina Militare;

b)  mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memo-ria dei marinai caduti;

c)   tutelare il prestigio dei marinai in congedo, alimentare in essi il sentimen-to della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro ed i marinai in servizio;

d)  promuovere e sviluppare l'assistenza morale e culturale degli associati, nonché quella materiale;

e)   promuovere e favorire il sorgere di attività sportive, soprattutto nautiche e marinaresche fra i Soci;

o    collaborare, su eventuale richiesta della M.M., nel settore della propagan-da intesa a:

-    sviluppare la coscienza marinara favorendo le iniziative dei Gruppi at-traverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci;

-    favorire l'arruolamento dei giovani nella Marina Militare;

g)   rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti.

 

 

CAPO 2°~ INSEGNE - TESSERE - DISTINTIVI E CONTRASSEGNI

 

Art. 3

Vessilli e Medagliere

 

La Presidenza Nazionale e ciascun Gruppo hanno il proprio Vessillo con-forme rispettivamente agli Allegati nn. i e 2 del presente Statuto.

La Presidenza Nazionale custodisce inoltre il Medagliere Nazionale con-forme all'Allegato n. 3 del presente Statuto.

 

Art. 4

Tessere - Distintivi e Contrassegni

 

I Gruppi all'atto dell'iscrizione di.un Socio gli rilasciano la tessera che di-mostra l'appartenenza all 'Associazione.

I Soci effettivi, aggregati ed aderenti devono inoltre dotarsi del basco, del solino azzurro, della cravatta e del distintivo sociale, questo ultimo conforme all'Allegato n. 4.

Le Patronesse e le Signore iscritte all'Associazione devono essere dotate di un fazzoletto azzurro.

La descrizione e le norme d'uso dei suddetti e di altri contrassegni sociali, so-no contenute nel Regolamento.

 

 

TITOLO Il - I SOCI

 

Art. 5

Generalità

 

L'Associazione considera nei suoi ranghi tutti i cittadini di nazionalità ita-liana che servono od hanno servito la Patria con fedeltà ed onore nella Marina Militare o in guerra nella Marina Mercantile anche se, residenti all'estero, hanno successivamente assunto la cittadinanza dello Stato ospitante o se sia-no stati naturalizzati.

Solo i Soci regolarmente tesserati prendono parte alla vita sociale dell'As-sociazione e godono degli eventuali vantaggi e prestazioni che essa offre.

Non sono ammessi come Soci di qualsiasi categoria coloro che hanno ripor-tato condanne per reati per i quali è prevista la perdita del grado o siano stati rimossi comunque dal grado ed i condannati per reati militari e comuni infa-manti.

Non possono essere riammessi come Soci di qualsiasi categoria coloro che sono incorsi nella perdita della qualità di Socio prevista dalla lettera b) del-l'Art. 14.

 

 

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Art. 6

Categorie e Requisiti

 

I Soci, a seconda dei requisiti posseduti, sono iscritti in una delle sottoindi-cate categorie:

a)   effettivi: militari in congedo che abbiano appartenuto con qualsiasi grado alla Marina Militare, nonché coloro che abbiano prestato servizio su navi mercantili armate o che siano comunque stati militarizzati dalla Marina ed i Cappellani che hanno prestato servizio in Marina;

b)   ordinari: coloro che appartengono con qualsiasi grado alla Marina Milita-re ed i Cappellani in servizio attivo presso i Comandi ed Enti della Marina;

c)   aggregati: coloro i quali sono o sono stati dipendenti civili dell'Ammini-strazione Militare Marittima, che appartengono od hanno appartenuto al-la Marina Mercantile, i militari delle altre Forze o Corpi Armati che presta-no od abbiano prestato servizio alle dipendenze della M.M., nonché coloro che, dopo aver prestato servizio in Marine militari estere, abbiano acquisi-to la cittadinanza italiana;

e)   aderenti: tutti coloro, senza distinzione di sesso, che non avendo titoli per l'inclusione nelle tre precedenti categorie, dimostrano particolare attac-camento per la Marina.

I Soci delle sopra indicate categorie che versino al Gruppo la quota di iscri-zione annuale in misura almeno tripla di quella stabilita, diventano Soci so-stenitori. Tale qualifica viene assegnata con deliberazione del Consiglio Di-rettivo del Gruppo di appartenenza.

La percentuale di Soci aderenti che può essere iscritta in ogni Gruppo ri-spetto ai Soci effettivi, ordinari, aggregati è stabilita nel Regolamento.

 

Art. 7

Soci "Alla Memoria"

 

Vengono iscritti in qualità di Soci '<Alla Memoria":

a)   gli appartenenti alla Marina Militare, alla Marina Mercantile o militariz-zati, caduti in operazioni di guerra;

b)   gli appartenenti alla Marina Militare deceduti per cause di servizio.

 

Art. 8

Soci Onorari

 

Sono iscritti in qualità di Soci ONORARI, purché abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'Art. 6:

a)   i decorati dell'Ordine Militare d'Italia;

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b)   i decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare;

c)   i decorati di Medaglia d'Oro al Valore di Marina;

d)   i grandi invalidi di guerra;

e)   i familiari di primo grado dei Caduti in guerra o deceduti per causa di ser-vizio;

f)    i familiari di primo grado dei decorati di cui ai precedenti comma a), b) e c) non più viventi.

L'Albo dei Soci Onorari è conservato presso la Presidenza Nazionale.

 

Art. 9

Socio Benemerito

 

Le persone, anche non associate, e gli Enti che abbiano contribuito con la loro opera morale, materiale e finanziaria alla realizzazione degli scopi e del-le iniziative dell'Associazione o che si siano particolarmente distinti nel cam-po dell'attività marinara, possono essere nominati Soci Benemeriti.

Tale qualifica viene proposta su deliberazione del Consiglio Direttivo del Gruppo e ratificata quindi dalla Presidenza Nazionale che rilascia apposito diploma.

La procedura per l'assegnazione del titolo di Socio Benemerito è contenuta nel Regolamento.

L'Albo dei Soci Benemeriti è conservato sia nella sede della Presidenza Na-zionale, sia nella sede dei Gruppi ai quali i Soci Benemeriti sono iscritti.

 

Art. 10

Attestato dl Benemerenza

 

Può essere conferito dal Presidente Nazionale agli Organi sociali periferici ed ai Soci che si siano particolarmente distinti nella realizzazione degli scopi che l'Associazione si propone nell'espletamento dell'attività sociale.

 

Art. 11

Iscrizioni

 

Le norme per le iscrizioni a Socio sono riportate nel Regolamento.

 

Art. 12

Doveri

 

L'iscrizione all'A.N.M.I. comporta i seguenti doveri:

a)   osservare lo Statuto, il Regolamento nonché le deliberazioni delle Assem-blee e di ogni altro Organo Sociale;

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b)   versare al Gruppo la quota associativa annuale nei termini di tempo fissa-ti nel Regolamento.

 

Art. 13

Diritti

 

Ogni Socio in regola con i versamenti ha diritto:

a)   di essere munito della tessera, di fregiarsi del distintivo sociale, di usare la divisa sociale secondo le norme contenute nel Regolamento;

b)   di partecipare alla vita associativa. Il voto nelle Assemblee è riservato ai Soci effettivi ad eccezione di quanto detto all'Art. 38, comma 60;

c)   di fruire delle provvidenze e dei benefici morali ed assistenziali disposti dall'Associazione;

d)   di ricevere il Giornale dell'Associazione.

 

Art. 14

Perdita della quaJ~tà di Socio

 

La qualità di Socio si perde:

a)   per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza;

b)   per espulsione adottata nei casi e nei modi previsti nel Titolo IV, Capo 20 -Disciplina Sociale;

c)   per mancato versamento della quota associativa nei termini di tempo pre-scritto. In questi casi il Socio può essere riammesso purché versi le quote associative arretrate fino ad un massimo di due anni;

d)   per lo stesso motivo di inammissibilità previsto dal terzo capoverso del-l'Art. 5.

 

 

TITOLO III- ORGANIZZAZIONE SOCIALE

 

CAPO 1~  ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

 

 

Art. 15

Struttura

 

L'Associazione è strutturata in funzione:

a)   del numero dei Soci riuniti in Gruppi;

b)   del numero dei Gruppi riuniti in Delegazioni Regionali.

 

 

 

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Art. 16

 

Organi e Cariche dell'Associazione

 

Sono Organi sociali e Cariche centrali:

e  a) L'Assemblea Nazionale;

 

~   b) il Consiglio Direttivo Nazionale;

c)  il Presidente Nazionale;

d)  i Vice Presidenti NazionMi;

e)  il Comitato Esecutivo Nazionale;

i)   il Collegio dei Sindaci Nazionali; e g) il Collegio dei Probiviri;

h)  il Segretario Generale;

i)   il Capo Servizio Amministrativo;

1)  il Direttore Responsabile del Giornale.

 

Sono Organi sociali e Cariche periferiche:

a)  i Delegati Regionali;

b)  i Congressi Regionali;

c)  le Assemblee dei Gruppi;

d)  i Consigli Direttivi dei Gruppi;

e)  i Presidenti dei Gruppi;

fl i Vice Presidenti dei Gruppi;

g)  i Collegi dei Sindaci e dei Gruppi;

h)  i Segretari dei Gruppi;

i)   i Comitati delle Patronesse;

1)  i Commissari Straordinari.

 

Art. 17

 

I Gruppi

 

L'elemento di base dell'Associazione è il Gruppo. I Gruppi possono essere costituiti nei Comuni in cui sia stato raggiunto il numero minimo di trenta Soci effettivi.

Nei Comuni maggiori, per ragioni organizzative, possono essere costituite "Sezioni locali", con un numero minimo di dieci Soci effettivi.

La costituzione di un Gruppo e di una "Sezione locale" si perfeziona con il riconoscimento da parte della Presidenza Nazionale, sentito il parere del De-legato Regionale e, per le Sezioni locali, anche del Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza.

Possono essere creati Gruppi di Soci anche fuori del territorio dello Stato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, per il tramite del Ministero Difesa-Gabinetto.

Ciascun Gruppo prende nome da un Caduto della Marina Militare, in guer-

li

 

 

ra o per causa di servizio, possibilmente nativo del luogo o della Regione, pre-feribilmente decorato al Valore. Tale nominativo deve essere iscritto nell'Al-bo dei Soci "Alla Memoria". Il Gruppo assume la seguente denominazione:

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

 

Cri i nnn

(nome del Caduto)

 

 

(Comune)

 

 

Nei Comuni 'nn1kflqn 5 ia possibile raccogliere il numero minimo prescrit-to di trenta iscrizioni di Soci effà't4v"i~per la costituzione di un GruppQpuò costituirsi, con un numero minimo di dieci Soci effettivi iscritti, sentito il pa-rére del Consiglio Direttivo deI Gruppo più vicino e del Delegato Regionale, una "Sezione aggregata". La costituzione di una "Sezione aggregata" si per-fezicrnù~cÒi ridòflòscimento daj>àrte della Presidenza Nazionale.

La Sezione così costituita viene aggregata al Gruppo topograficamente più viciIf?m4 àss time la4ènominazione di "Sezione di    del Gruppo di    

È retta da un Delegato nominato dal Consiglio Direttivo del Gruppo cui la Sezi6he è aggregata, scelto fra i Soci effettivi della Sezione stessa e fa parte di diritto, con voto deliberativo; -del Consiglio Direttivo~del Gruppo.

I Gruppi svolgono la loro attività nei rì{o'(1i che ritengono più rispondenti al-le finalità dell'Associazione, nell'ambito d&lo Statuto e del Regolamento e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Presidenza Nazionale. Curano le iscrizioni dei Soci, secondo le norme dello Statuto e compiono tutti gli atti di amministrazione inerenti alla loro organizzazione ed al loro funzionamento.

Entro il mese di marzo di ogni anno i Gruppi devono trasmettere alla Presi-denza Nazionale l'elenco degli iscritti e, a parziale concorso delle spese edito-riali del periodico "Marinai d'Italia", l'aliquota delle quote annuali di iscri-zione di ogni Socio, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Art. 18

 

Le Delegazioni Regionali

 

Nelle Regioni in cui esistono almeno cinque Gruppi, questi si uniscono in Delegazione Regionale.

Qualora in una Regione esistano meno di cinque Gruppi regolarmente co-stituiti, il Comitato Esecutivo Nazionale, ai fini dell'organizzazione sociale, li inserisce in una Delegazione Regionale limitrofa.

Qualora in una Regione esista un numero particolarmente elevato di Grup-pi, il Comitato Esecutivo Nazionale può, ai fini dell'organizzazione sociale, suddividerla in due o più Delegazioni Regionali, come previsto dall'Art. 47.

 

 

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Art. 19

 

Organi e Cariche Sociali

 

L'A.N.M.I. persegue i suoi scopi a mezzo di Organi sociali centrali e perife-rici. Ne conseguono cariche sociali che costituiscono la gerarchia sociale. La gerarchia sociale è di carica e non di grado.

Le cariche sono conferite solo ai Soci effettivi. Tuttavia ad un Socio apparte-nente ad una delle tre categorie: Ordinari, Aggregati, Aderenti, può essere confe-rita la carica elettiva di Consigliere di un Gruppo A.N.M.I., con voto consultivo.

La procedura per il conferimento delle cariche sociali, per quanto non pre-vista dal presente Statuto, è stabilita nel Regolamento.

 

Art. 20

 

Durata delle Cariche Sociali

 

Le cariche sociali elettive a carattere nazionale hanno la durata di quattro anni ed i rispettivi titolari possono essere rieletti una sola volta. In caso che la carica nel corso del quadriennio venga assunta per sostituzione o per elezio-ne, il nuovo titolare rimane in carica fino allo scadere del quadriennio stesso, e tale periodo non conta ai tini della rieleggibilità.

Le cariche sociali elettive di Gruppo hanno la durata di quattro anni ed i ri-spettivi titolari possono essere rieletti più volte, senza alcuna limitazione.

 

Art. 21

 

Cessazione da una Carica Sociale

 

La cessazione da una carica sociale, oltre che per ultimato periodo, può av-venire:

a)   per dimissioni;

b)  per perdita della qualità di Socio, come previsto dall'Art. 14;

c)   per revoca, secondo le disposizioni dell'Art. 58;

d)  per sospensione dalla qualità di Socio;

e)   per espulsione;

f)   per elezione o nomina, accettata, ad altra carica sociale dell'A.N.M.I..

Possono altresì essere dichiarati decaduti dalla carica i componenti:

-    del Consiglio Direttivo Nazionale;

-    del Comitato Esecutivo Nazionale;

-    dei Consigli Direttivi dei Gruppi,

che senza giustificato motivo non hanno partecipato per tre volte consecutive alle riunioni degli Organi cui appartengono.

Competenti a dichiarare la decadenza, sono i rispettivi Consigli di apparte-nenza, che deliberano a maggioranza relativa (metà più uno dei presenti).

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Art. 22

Non cumulabilità delle cariche sociali

 

Le cariche sociali elettive ed a nomina diretta non sono cumulabili con al-tra carica associativa> ad eccezione di quella di Consigliere di Gruppo, che può essere cumulabile con quella di Segretario di Gruppo.

 

Art. 23

 

Gratuità delle cariche sociali elettive - Rimborso spese di viaggio

 

Le cariche sociali elettive non sono retribuite e vengono conferite ed accet-tate sulla base di tale premessa.

Ai partecipanti alle riunioni dell'AssemNea Nazionale, del Consiglio Diret-tivo Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale, vengono rimborsate le spese di viaggio, e può essere concesso un contributo a titolo rimborso spese.

 

Art. 24

Presidente Onorario Nazionale

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire particolare riconoscimento a personalità la quale abbia acquisito alte benemerenze sul piano nazionale per l'azione svolta in favore dell'Associazione con la nomina a Presidente Onorario dell'Associazione.

 

Art. 25

 

Presidente Onorario di Gruppo

 

I Consigli Direttivi dei Gruppi, su proposta del Presidente, possono propor-re alla Presidenza Nazionale, tramite i Delegati Regionali, la nomina di un Presidente Onorario di Gruppo, scelto fra le personalità anche non associate che abbiano acquisito particolari benemerenze sul piano locale per l'azione svolta in favore d&l'attività associativa e della idea marinara.

 

CAPO 2o~ ORGANI SOCIALI E CARICHE CENTRALI

 

Art. 26

Assemblea Nazionale

 

È il massimo Organo deliberante dell'Associazione ed è costituita dai Presi-denti dei Gruppi.

Esamina e vota, su relazione della Presidenza Nazionale, le attività svolte

 

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dall'Associazione. Si pronuncia su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo Nazionale ha posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dì volta in volta tra persone estra-nee al Consiglio Direttivo Nazionale ed è coadiuvato dal Segretario Generale dell'Associazione.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, anche i membri del Consi-glio Direttivo Nazionale ed i Delegati Regionali.

I Presidenti di Gruppo, in caso di impedimento ad intervenire, possono far-si sostituire:

a)   da un membro del Consiglio Direttivo del Gruppo, delegato con apposita delibera scritta del Consiglio stesso, da presentare alla Presidenza dell'As-semblea prima della riunione;

b)  dal Presidente di altro Gruppo della Delegazione Regionale il quale deve essere munito di delega firmata dal Presidente delegante.

Viene convocata:

a)   ordinariamente:

- in occasione del Raduno Nazionale; b) straordinariamente:

-     per deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale;

-     a richiesta motivata di non meno di un terzo dei Presidenti di Gruppo che rappresentino almeno 5.000 Soci effettivi;

-     a richiesta motivata del Collegio dei Sindaci Nazionali.

In questi casi, l'Assemblea deve essere riunita entro due mesi dalla data della deliberazione o della richiesta.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza rela-tiva di voti e con la presenza di tanti Presidenti di Gruppo che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il nu-mero degli intervenuti.

 

Art. 27

Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.)

 

S costituito dai Consiglieri Nazionali eletti dai Congressi Regionali. Il numero dei Consiglieri Nazionali è variabile in quanto è proporzionale al numero dei Gruppi esistenti nelle varie Delegazioni Regionali, secondo ali-quote fissate nell'Art. 47, comma quinto.

Si riunisce:

a)   in seduta ordinaria:

·    due volte ogni anno in date fissate di volta in volta dalla Presidenza Na-zionale;

b)  in seduta straordinaria:

b)  - ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri ne ravvisi l'opportunità;

 

 

 

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- su richiesta motivata del Collegio dei Sindaci Nazionali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presiden-te Nazionale coadiuvato dal Segretario Generale in qualità di relatore ed eventualmente dal Capo Servizio Amministrativo, con facoltà di voto consul-tivo per quanto attiene a materia amministrativa. Il Segretario Generale può esprimere voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se presente la mag-gioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relati-va dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Possono essere chiamati a parteciparvi i Delegati Regionali per eventuali consultazioni.

Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale:

a)   eleggere tra i Consiglieri Nazionali due Vice Presidenti Nazionali ed il Co-mitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.);

b)  deliberare sulle questioni ad esso sottoposte dalla Presidenza Nazionale e dal Comitato Esecutivo Nazionale;

c)   esercitare l'alta sorveglianza ed il controllo su tutti i Gruppi nelle Assem-blee dei quali può fare intervenire un proprio rappresentante;

d)  deliberare in prima istanza sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo Nazionale, sottoponendoli eventualmente al giu-dizio di seconda istanza del Collegio dei Probiviri;

e)   approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale dell'Asso-ciazione presentati dal Comitato Esecutivo Nazionale e trasmetterlo ai Gruppi per opportuna conoscenza e per le eventuali osservazioni;

f)   esaminare e decidere preventivamente sulle iniziative che comportino mo-difiche al bilancio nel corso dell'esercizio o implichino impegni di rilievo per l'Associazione;

g)   deliberare all'atto dell'approvazione del bilancio ed in relazione alle di-sponibilità di fondi, l'ammontare di un rimborso spese al Segretario Gene-rale dell'Associazione, al Capo Servizio Amministrativo ed al Direttore Re-sponsabile del Giornale.

Il C.D.N. decide inoltre l'ammontare del rimborso spese da corrispondere a chiunque rivesta carica in virtù della quale debba effettuare spostamenti di-sposti o autorizzati dalla Presidenza Nazionale, nonché le modalità e l'am-montare del contributo per il rimborso spese di rappresentanza assegnate al Presidente Nazionale;

h)  delegare al Comitato Esecutivo Nazionale lo svolgimento delle attività a carattere esecutivo e di determinate attribuzioni;

i)   esaminare proposte di modifiche dello Statuto e sottoporle alle approva-zioni prescritte dall'Art. 65;

I)   approvare il Regolamento dell'Associazione compilato dal Comitato Esecutivo Nazionale;

 

 

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m) convocare l'Assemblea Nazionale in adunanza straordinaria;

n)  fornire, nell'ultima seduta della sua permanenza in carica, una rosa di tre nominativi da suggerire, a titolo indicativo, quali candidati alla nomina a Presidente Nazionale.

I Consiglieri Nazionali, oltre ai su elencati compiti a carattere nazionale, esercitati nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale, hanno il compito di svolgere nel campo dell'attività associativa regionale, azione di:

- propaganda;

- consulenza;

- informazione;

- attivazione.

Possono, per delega del Presidente Nazionale, rappresentare l'Associazio-ne in manifestazioni sociali o a carattere nazionale, e possono intervenire alle Assemblee dei Gruppi, ferme restando le prerogative dei DD.RR.

 

 

Art. 28

 

Presidente Nazionale

 

 

Viene eletto dai Congressi Regionali ed ha i compiti sotto specificati:

a)  rappresenta legalmente l'Associazione;

b)  amministra il patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive del Con-siglio Direttivo Nazionale;

c)  convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria;

d)  relaziona all'Assemblea Nazionale sulle attività svolte dall'Associazione;

e)  convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecuti-vo Nazionale delle cui direttive e deliberazioni cura

f)   fissa la data di convocazione quadriennale dei Congressi Regionali per l'e-lezione del Presidente Nazionale e dei Consiglieri Nazionali;

g)  provvede alla ordinaria arnnimstrazione, adotta le decisioni di urgenza e le sot-topone alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione;

h)  emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritiene opportuno per la migliore applicazione dello Statuto e del Regolamento;

i)   propone al Comitato Esecutivo Nazionale una terna di nominativi per la carica di Segretario Generale dell'Associazione ed una terna dì nominativi per la carica di Capo Servizio Amministrativo, fra i Soci residenti a Roma, quando occorra procedere alla loro sostituzione;

1)  può delegare ai Vice Presidenti Nazionali lo svolgimento di sue attribuzioni;

m) nomina, su proposta dei Delegati Regionali, i Commissari Straordinari di Gruppo e li sottopone alla ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale;

n)  è il Direttore del Giornale dell'Associazione di cui nomina il Direttore Re-sponsabile, sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale;

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o)          nell'esecuzione di compiti affidatigli, si avvale dell'opera dei Consiglieri Nazionali e dei Delegati Regionali.

In caso di impedimento o dì cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza del mandato quadriennale, si procede alla elezione di un nuovo Pre-sidente Nazionale che rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

In caso di dimissioni, accettate dal C.D.N., rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 29

 

Vice Presidenti Nazionali

 

Sono due e sono eletti a maggioranza relativa dal Consiglio Direttivo Nazio-nale nella sua prima riunione dopo le elezioni. Coadiuvano il Presidente Na-zionale collaborando con lui in continuità.

Essi assumono la qualifica di l~ Vice Presidente e di 20 Vice Presidente in dipendenza del numero di voti riportati o, in caso di parità di voti, in dipen-denza della maggiore età.

In caso di impedimento o di cessazione definitiva dalla carica del Presiden-te Nazionge questi viene sostituito nell'ordine dal l~ Vice Presidente, o dal 20 Vice Presidente, che assume la qualifica di Presidente Vicario, fino alla elezione del nuovo Presidente Nazionale.

 

Art. 30

Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N)

 

S composto dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali e da altri tre membri eletti in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.

E convocato di regola ogni due mesi dal Presidente Nazionale di sua inizia-tiva, oppure su richiesta di almeno tre componenti del C.E.N.

Le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale sono presiedute dal Presi-dente Nazionale coadiuvato dal Segretario Generale in qualità di relatore ed eventualmente anche dal Capo Servizio Amministrativo, con facoltà di voto consultivo per quanto di competenza.

Il       Segretario Generale può esprimere voto consultivo.

Le riunioni del C.E.N. sono valide se presente la maggioranza dei suoi com-ponenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa; in caso di parità è de-terminante il voto del Presidente Nazionale.

Per l'adozione di sanzioni a carico di titolari di Organi sociali, è richiesta la presenza dì almeno i 5/6 dei componenti e le deliberazioni sono prese a mag-gioranza assoluta.

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Il Comitato Esecutivo Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale negli af-fari di ordinaria amministrazione ed in particolare:

a)  provvede all'attuazione delle norme fissate dallo Statuto; b) prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale dell'Associa-zione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;

c)  delibera le erogazioni del fondo spese impreviste, nonché gli storni da un capitolo all'altro del bilancio preventivo, sottoponendo le deliberazioni al-la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale;

d)  predispone gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Na-zionale e quanto occorre per illustrare adeguatamente gli argomenti da di-scutere;

e)  può richiamare i Consigli Direttivi dei Gruppi ad un miglior adempimento dei loro doveri e sciogliere i predetti Organi, sostituendoli con i Commissa-ri Straordinari; in casi di particolare gravità, può sciogliere i Gruppi stes-si;

f)   delibera in prima istanza sui ricorsi e su quanto riguarda vertenze fra i Gruppi ed i Soci, sottoponendoli eventualmente al giudizio di seconda istanza del Collegio dei Probiviri;

g)  svolge le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo Nazionale, nei limiti fissati dal Consiglio stesso;

h)  compila i regolamenti dell'Associazione;

i)   nomina e revoca i Delegati Regionali;

1)  no mina e revoca, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario Gene-rale ed il Capo Servizio Amministrativo;

m) ratifica la nomina dei Commissari Straordinari di Gruppo fatta dal Presi-dente Nazionale, ai sensi dell'Art. 45;

n)  vigila che il Giornale sia l'espressione efficace dello spirito e degli scopi dell'Associazione.

 

Art 31

 

Collegio dei Sindaci Nazionali

 

È costituito da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti eletti dai Congressi Regionali.

Il Collegio ha il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Asso-ciazione. Rientrano nelle sue competenze l'ispezione ai libri ed ai documenti contabili e l'accertamento dello stato di cassa.

Prende in esame il conto consuntivo compilato dal Comitato Esecutivo Na-zionale ed esprime con apposita relazione il proprio parere al Consiglio Di-rettivo Nazionale.

19

 

 

 

Può, con istanza motivata, chiedere la convocazione straordinaria dell'As-semblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Art. 32

Collegio dei Probiviri

 

È costituito da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti eletti dai Congressi Regionali.

Il Collegio dei Probiviri delibera:

a)  in seconda ed ultima istanza sui ricorsi relativi alle vertenze con i Soci;

b)  in prima ed unica istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali soggetti a sanzioni;

c)  sulla regolarità delle elezioni effettuate in sede di Congressi Regionali, per la nomina del Presidente Nazionale e delle altre cariche centrali, decretan-done l'annullamento qualora risulti che si siano svolte non in osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

d)  su tutte le questioni ad esso deferite dagli Organi centrali dell'Associazio-ne.

I Probiviri decidono ex bono et aequo, senza formalità di procedura, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi alla Pre-sidenza Nazionale, la decisione per i provvedimenti conseguenziali. Le deci-sioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

 

Art. 33

 

Il Segretario Generale

 

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Deve avere la residenza a Roma.

È il coadiutore del Presidente Nazionale in tutte le sue funzioni. Può essere da lui delegato a firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione.

La sua carica non ha termine di decadenza, essa deve essere confermata dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, ogni due anni. È direttamente responsabile degli Uffici della Presidenza.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Ese-cutivo Nazionale in qualità di Segretario relatore, con facoltà di voto consul-tivo.

 

Art. 34

 

Capo Servizio Amministrativo

 

Il Capo Servizio Amministrativo è nominato dal Comitato Esecutivo Nazio-nale, su proposta del Presidente Nazionale. Deve avere la residenza a Roma.

È il coadiutore del Presidente Nazionale e con lui corresponsabile per tutto

20

 

 

quanto attiene all'amministrazione dei fondi e dei beni appartenenti all'Asso-ciazione.

La sua carica non ha termine di decadenza; essa deve essere confermata dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ogni due anni.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Ese-cutivo Nazionale con facoltà di voto consultivo per quanto attiene a materia amministrativa.

 

Art. 35

Direttore Responsabile del Giornale

 

ti nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Comitato Esecu-tivo Nazionale. Deve avere la residenza a Roma.

ti il collaboratore diretto del Presidente Nazionale nella redazione del Giornale e per tutto quanto attiene alla stampa, propaganda e documentazio-ne dell'Associazione.

La sua carica non ha termine di decadenza; essa deve essere confermata dal Presidente Nazionale ogni due anni, sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale.

 

CAPO 3O~ ORGANI SOCIALI E CARICHE PERIFERICHE

 

Art. 36

Delegati Regionali

 

1). - Sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presi-dente Nazionale e devono risiedere nella Regione nella quale svolgono il loro incarico.

La loro carica non ha termine di decadenza; la permanenza nell'incarico deve essere confermata dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ogni due anni.

I Delegati Regionali rappresentano la Presidenza Nazionale nella Regione ed hanno funzioni di coordinamento ed ispettive nei riguardi degli Organi pe-riferici dell'Associazione nel territorio di loro competenza.

Nell'adempimento delle loro funzioni:

a)   controllano l'attuazione delle direttive degli Organi Centrali dell'Associa-zione da parte dei Gruppi;

b)  seguono l'andamento generale dei Gruppi e possono intervenire alle rela-tive assemblee;

c)   assolvono incarichi ispettivi ed eseguono quelli loro affidati dal Presiden-te Nazionale;

21

 

 

 

d)  secondo quanto stabilito dall'Art. 37 convocano il Congresso Regionale in seduta ordinaria, possono convocarlo in seduta straordinaria previa auto-rizzazione della Presidenza Nazionale;

e)   possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale per eventuali consultazioni, specie quando siano trattate que-stioni concernenti la Delegazione Regionale nella quale essi esercitano le loro funzioni.

2). - Il Comitato Esecutivo Nazionale può nominare negli Stati dove il nume-ro dei Gruppi all'Estero è uguale o superiore a cinque un Delegato che per analogia assume la denominazione di "Delegato Nazionale".

Il Delegato Nazionale ha i doveri ed i compiti che in Italia hanno i Delegati Regionali, in quanto applicabili, fermo restando il rispetto delle leggi dello Stato ospitante.

Il Delegato Nazionale rappresenta il Presidente Nazionale e per esso l'As-sociazione Marinai d'Italia presso le Autorità Diplomatiche e Consolari ita-liane e presso le Autorità del Paese ospitante.

 

Art. 37

 

Congressi Regionali

 

Sono costituiti dai Rappresentanti di tutti i Gruppi della Delegazione Re-gionale, designati dai rispettivi Consigli Direttivi.

Il numero dei Rappresentanti di ciascun Gruppo e le modalità per la loro designazione sono stabiliti dal Regolamento.

I Congressi Regionali sono presieduti dal Delegato Regionale; la Presiden-za Nazionale può disporre che siano presieduti da un proprio delegato. Ai Congressi Regionali è autorizzato ad intervenire, come membro del C.D.N., il Consigliere Nazionale deHa Delegazione.

I Congressi Regionali sono convocati:

a)   in seduta ordinaria, ogni quattro anni, dal Delegato Regionale nella data fissata dalla Presidenza Nazionale, stabilendone la sede, per le elezioni del Presidente Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei Sindaci Nazionali e dei Probiviri.

In tale occasione i Congressi Regionali possono esaminare le questioni in-teressanti i Gruppi della Delegazione ed avanzare proposte al Consiglio Di-rettivo Nazionale;

b)  in seduta straordinaria, per discutere problemi di carattere generale ri-guardanti i Gruppi della Delegazione:

- su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale;

- su richiesta del Consigliere Nazionale o del Delegato Regionale;

- previa autorizzazione della Presidenza Nazionale;

- su richiesta motivata di almeno un terzo dei Gruppi della Delegazione.

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Le sedute dei Congressi Regionali sono valide:

a)   in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei rappresentanti;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti. Al termine dei lavori i Presidenti dei Congressi Regionali devono trasmet-tere una copia del verbale della seduta alla Presidenza Nazionale che lo sotto-porrà all'esame del Comitato Esecutivo Nazionale e successivamente del Consiglio Direttivo Nazionale per la convalida delle deliberazioni e l'appro-vazione delle proposte avanzate dalla maggioranza dei Gruppi.

 

 

Art. 38

 

Assemblee di Gruppo

 

 

Sono costituite da tutti i Soci effettivi del Gruppo e delle eventuali sezioni aggregate, al corrente con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso, condizione indispensabile per avere diritto di voto.

Ad esse possono partecipare senza diritto di voto anche tutti i rimanenti as-sociati al Gruppo o ad eventuali sezioni aggregate, qualunque sia la categoria di Soci cui appartengono.

Sono convocate dai Consigli Direttivi di Gruppo, e sono presiedute da un Presidente da eleggere di volta in volta tra i Soci effettivi estranei al Consiglio Direttivo.

Si riuniscono in seduta ordinaria:

a)   ogni anno, entro il mese di febbraio per l'approvazione del Bilancio del Gruppo;

b)  ogni quattro anni, come stabilito dall'Art. 46, per la elezione del Consiglio

Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

Alla elezione dei Consiglieri e dei Sindaci partecipano solo i Soci effettivi.

I Soci ordinari, aggregati, aderenti, quando il loro numero è superiore ad un quinto dei Soci effettivi, possono eleggere un loro rappresentante che li rappresenta nel Consiglio Direttivo del Gruppo con voto consultivo.

Le assemblee di Gruppo possono essere convocate in seduta straordinaria:

a)   su deliberazione dei Consigli Direttivi dei Gruppi;

b)  su richiesta motivata dei Collegi e dei Sindaci dei Gruppi;

c)   su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci effettivi, aven-ti diritto di voto.

Le sedute delle Assemblee dei Gruppi sono valide:

a)   in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci effettivi aventi diritto di voto;

23

 

 

 

b)  in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci effettivi, aventi diritto di voto, intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dagli intervenuti aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguarda-no la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ogni altra norma riguardante le Assemblee dei Gruppi e le loro deliberazio-ni, è contenuta nel Regolamento.

 

Art. 39

Consigli Direttivi di Gruppo

 

Sono costituiti:

- dai Consiglieri eletti fra i Soci effettivi dall'Assemblea del Gruppo, nel numero di 5, 7, 9, li a seconda che il numero complessivo dei Soci (effettivi, ordinari, aggregati, aderenti) sia compreso fra 30 e 100, 101 e 200, 201 e 500, da 501 in su;

- dal Delegato, Socio effettivo, di ogni Sezione Aggregata.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano con voto consultivo:

- l'eventuale unico rappresentante dei Soci ordinari, aggregati, aderenti (da questi eletto);

- la Presidente delle Patronesse.

Sono presieduti dai Presidenti di Gruppo che li convocano ogni qualvolta lo ritengano opportuno e comunque ogni due mesi.

I Consigli devono inoltre essere convocati dai Presidenti:

a)   quando ne faccia domanda almeno la metà dei suoi componenti; b) ogni quattro anni, in corrispondenza del rinnovo quadriennale delle cari-che sociali centrali, nella data fissata dai Delegati Regionali, per designa-re, a titolo indicativo, una terna di nomi quali candidati alla carica di Con-sigliere Nazionale ed i rappresentanti dei Gruppi che dovranno partecipa-re ai Congressi Regionali per le elezioni delle suddette cariche.

I compiti dei Consigli Direttivi dei Gruppi sono:

a)   presiedere alla gestione amministrativa e predisporre il bflancio preventi-vo ed il conto consuntivo del Gruppo;

b)  disporre le erogazioni del fondo spese impreviste ed i passaggi di fondi da uno ad altro titolo di spesa preventiva;

c)   decidere sull'ammissione di nuovi Soci;

d)  dichiarare la morosità dei Soci;

e)   infliggere le sanzioni di cui all'Art. 58;

o    esprimere parere in merito alle questioni sulle quali il Presidente deve o ri-tiene opportuno di sentirli. Tale parere è obbligatorio e vincolante per tut-te le iniziative da cui derivano oneri per il bilancio o che comunque com-portino impegni per il Gruppo, anche di carattere morale;

24

 

 

 

g)   convocare le Assemblee di Gruppo;

h)  deliberare all'atto dell'approvazione del bilancio ed in relazione alle di-sponibilità di fondi, l'eventuale concessione di indennità, a titolo rimbor-so spese, al Segretario di Gruppo, stabilendone l'ammontare;

i)   nominare eventualmente le Patronesse, di cui al successivo Art. 44;

1)  proporre alla Presidenza Nazionale, tramite il Delegato Regionale, l'even-tuale nomina di un Presidente Onorario del Gruppo;

m) nominare i Delegati di eventuali "Sezioni Aggregate";

n)  stabilire ogni anno il numero dei Soci aderenti da confermare, in relazione a quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'Art. 6.

 

 

Art. 40

 

Presidenti di Gruppo

 

Sono eletti dai Consigli Direttivi di Gruppo, e sono membri di diritto del-l'Assemblea Nazionale.

Essi rappresentano il Gruppo nel suo insieme di entità reale e morale in ogni circostanza di tempo e di luogo. Firmano gli atti ufficiali ed assumono la capacità giuridica a stare in giudizio in via autonoma per gli atti medesimi. Adottano le decisioni di urgenza che debbono essere ratificate dai Consigli Direttivi di Gruppo, nella prima riunione successiva.

Inoltre:

a)   convocano e presiedono i Consigli Direttivi di Gruppo;

b)  promuovono, seguono e controllano le attività dei Gruppi, secondo le di-rettive del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Naziona-le, del Delegato Regionale e le deliberazioni dei Consigli Direttivi di Grup-po, nonché tutte le attività non in contrasto con la morale e le norme di leg-ge, che sotto il nome dell'Associazione sono sorte e sorgeranno nell'orbita dei Gruppi;

c)   promuovono nelle forme migliori l'assistenza dei Soci sia nel campo mora-le che in quello culturale;

d)  coadiuvano i Delegati Regionali nello svolgimento delle loro funzioni;

e)   nominano il Segretario del Gruppo, sentito il parere dei Consigli Direttivi;

f)   firmano la corrispondenza del Gruppo.

 

 

Art. 41

 

Vice Presidenti di Gruppo

 

Sono eletti dai Consigli Direttivi di Gruppo. Coadiuvano i Presidenti e col-laborano con loro con continuità, in modo da poterli sostituire nel caso di as-senza o di impedimento.

25

 

 

 

In caso di assenza o impedimento dei Presidenti, sono delegati a firmare la corrispondenza.

 

 

Art. 42

 

Collegio dei Sindaci di Gruppo

 

Sono costituiti da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, eletti dalle Assemblee ordinarie di Gruppo.

I Collegi dei Sindaci:

a)   hanno il controllo sulla gestione economico-finanziaria dei Gruppi. Rien-trano nelle loro competenze l'ispezione dei libri e dei documenti contabili e l'accertamento dello stato di cassa;

b)  prendono in esame il conto consuntivo predisposto dai Consigli Direttivi ed esprimono il loro parere in merito all'Assemblea ordinaria di Gruppo;

c)   possono, con istanza motivata, chiedere la convocazione straordinaria del-l'Assemblea di Gruppo.

 

 

Art. 43

 

Segretari di Gruppo

 

Devono essere scelti tra i Soci effettivi e sono nominati od esonerati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo di Gruppo.

I Segretari di Gruppo:

a)   coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni;

b)  provvedono alle varie incombenze organizzative ed amministrative;

c)   partecipano, in qualità di relatori, alle riunioni dei Consigli Direttivi di Gruppo con voto consultivo a meno che non rivestano anche la carica di Consigliere.

 

 

Art. 44

 

Patronesse

 

 

Le Patronesse sono nominate dai Consigli Direttivi di Gruppo, scegliendole di preferenza fra le congiunte di Marinai Caduti in azioni di guerra o deceduti per cause di servizio e tra le infermiere volontarie che hanno prestato o pre-stano servizio nella Marina Militare.

Le Patronesse sono riunite, presso ciascun Gruppo, in Comitato del quale eleggono la Presidente. Questa può sottoporre ai Consigli Direttivi di Gruppo proposte ed iniziative nell'ambito degli scopi statutari; essa partecipa alle riunioni con voto consultivo.

26

 

 

 

Art. 45

 

Commissari Straordinari

 

In caso di scioglimento o di dimissioni del Consiglio Direttivo del Gruppo, il Presidente Nazionale nomina su proposta del Delegato Regionale un Com-missario Straordinario a cui viene temporaneamente affidata la conduzione del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento.

La nomina delCommissario Straordinario deve essere ratificata dal Comi-tato Esecutivo Nazionale.

I suoi compiti sono riportati nel Regolamento.

I Gruppi condotti dal Commissario Straordinario partecipano alle elezioni quadriennali delle cariche nazionali, attraverso detto Commissario.

 

CAPO 40  ELEZIONI

 

Art. 46

 

Frequenza ed epoca di svolgimento - Maggioranza valida

 

Le elezioni per il conferimento delle cariche sociali centrali e periferiche hanno luogo ogni quattro anni. Di massima:

a) nei mesi di aprile-maggio, quelle relative alle cariche sociali centrali; b) nei mesi dì febbraio-marzo, quelle relative ai Consigli Direttivi di Gruppo.

Per tutte le elezioni alle cariche sociali centrali e periferiche, è valida la maggioranza relativa.

L'elezione del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti e la composizione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale, sono comunicate al Ministero della Difesa per il tramite del Capo di Stato Maggiore della Marina.

Le modalità di dettaglio sono contenute nel Regolamento.

 

Art. 47

Elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali

 

Il Presidente Nazionale viene eletto dai Congressi Regionali sulla scorta dì una rosa di tre nominativi, suggeriti, a titolo indicativo, dal Consiglio Diretti-vo Nazionale uscente nell'ultima seduta della sua permanenza in carica.

I due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione e sono scelti in seno al Consiglio Direttivo stesso.

I Consiglieri Nazionali sono eletti dai Congressi Regionali in ragioni di un Consigliere Nazionale per ogni Delegazione Regionale che abbia almeno cin-que Gruppi.

Le Regioni con meno di cinque Gruppi partecipano al Congresso Regionale della Delegazione Regionale limitrofa nella quale sono inserite.

27

 

 

Le Delegazioni Regionali con oltre 20 Gruppi regolarmente costituiti, eleg-gono un Consigliere Nazionale ogni 20 Gruppi o frazione superiore a 10.

I membri del Comitato Esecutivo Nazionale sono eletti a maggioranza rela-tiva in seno al Consiglio Direttivo Nazionale dai Consiglieri stessi, nella loro prima riunione dopo le elezioni. Fanno parte di diritto del Comitato Esecuti-vo Nazionale il Presidente, il 1~ e 20 Vice Presidente Nazionale.

I Sindaci ed i Probiviri, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dai Congres-si Regionali i quali li scelgono in due rose di dieci nominativi ciascuna forma-te su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale uscente e comunicate tempestivamente dalla Presidenza Nazionale.

Le rose debbono essere formate con nominativi di Soci effettivi residenti a Roma, previo accertamento che accetteranno le eventuali elezioni alla cari-ca. Gli eletti che nelle due separate votazioni riportano il maggior numero di voti, assumono rispettivamente la qualifica di Presidente del Collegio dei Sindaci Nazionali e di Presidente del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 48

 

Elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche

 

I Consiglieri di Gruppo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria del Gruppo ed il loro numero è proporzionale a quello dei Soci effettivi, ordinari, aggregati ed aderenti, secondo quanto stabilito dall'Art. 39, comma primo. I Soci ordi-nari, aggregati ed aderenti, qualora il loro numero complessivo sia uguale o superi il quinto dei Soci effettivi, possono eleggere un unico Consigliere, avente voto consultivo, scelto fra i Soci delle altre categorie.

I Presidenti ed i Vice Presidenti dei Gruppi, sono eletti dai Consiglieri del Gruppo neo-eletti, nella loro prima riunione e sono prescelti fra gli stessi.

I Sindaci di Gruppo, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria del Gruppo. Il Sindaco che riporta il maggior numero di voti, assu-me la qualifica di Presidente del Collegio dei Sindaci di Gruppo.

Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo di Gruppo devono essere sanzionate dalla Presidenza Nazionale.

 

Art. 49

 

Referendum

 

Il Referendum viene indetto dalla Presidenza Nazionale, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per:

a)   la soluzione di questioni di rilevante importanza e dì rilevante interesse generale per tutti gli associati;

b)  l'approvazione dì modifiche allo Statuto.

28

 

 

I Gruppi esprimono il loro parere a mezzo di votazione scritta. Perché il Referendum sia valido, devono avere votato tanti Gruppi che re-golarmente costituiti rappresentino almeno tre quarti degli associati. Costi-tuisce la decisione finale la volontà espressa dalla maggioranza dei votanti.

 

CAPO 50  RADUNI

 

Art. 50

 

Scopi

 

 

I Raduni sono gli incontri che gli associati effettuano periodicamente per vivificare la loro unione e per ampliare e rafforzare la collaborazione ed i contatti con le Autorità civili e militari della Nazione.

 

Art 51

 

Raduno Nazionale

 

 

Ha luogo di massima ogni quattro anni in città scelta dal Consiglio Diretti-vo Nazionale.

 

Art. 52

 

Raduni Interregionali

 

 

Possono avere luogo solo negli anni in cui non si effettua il Raduno Nazio-nale.

Vi partecipano due o più Delegazioni Regionali, preferibilmente limitrofe. Ogni Delegazione Regionale può organizzare un Raduno Interregionale solo ogni quattro anni.

Si effettuano di iniziativa o sotto la direzione dei Delegati Regionali, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale.

Le spese derivanti sono a carico dei partecipanti.

 

 

Art. 53

 

Raduni Regionali

 

 

Si effettuano d'iniziativa dei Presidenti di Gruppo, sotto la direzione del Delegato Regionale e previa autorizzazione della Presidenza Nazionale.

Le spese derivanti sono a carico dei partecipanti.

29

 

 

 

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 

 

CAPO 1~  AMMINISTRAZIONE

 

 

Art. 54

 

Proventi

 

La Presidenza Nazionale provvede alla realizzazione dei finì statutari uti-lizzando:

a) gli eventu~i contributi versati dai Soci;

b) i proventi delle attività dell'Associazione;

c) gli eventuali contributi dello Stato;

d)  le eventuali donazioni e lasciti anche provenienti da terzi estranei all'As-sociazione.

 

I Gruppi traggono i loro mezzi finanziari:

a)   dalle quote sociali versate dagli iscritti e dagli eventuali contributi degli iscritti, o di altre persone od Enti;

b)  dai versamenti volontari di persone estranee all'Associazione

c)   dalle iniziative, anche a carattere ricreativo, che i Consigli Direttivi pren-dono, nell'osservanza delle leggi vigenti e purché non ledano il prestigio dell 'Associazione.

 

 

Art. 55

 

Gestione

 

La Presidenza Nazionale ed i Gruppi hanno gestioni amministrative auto-nome, sottoposte rispettivamente al controllo:

a)   del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale e del Collegio dei Sindaci Nazionali;

 

b) dei consigli Direttivi di Gruppo e dei Collegi dei Sindaci di Gruppo. Un esemplare del conto consuntivo della Presidenza Nazionale viene invia-to, per opportuna conoscenza, al Ministero della Difesa, in relazione ai con-tributi ricevuti.

 

 

Art. 56

 

Organizzazione Amministrativa

 

L'organizzazione amministrativa degli Organi sociali centrali e periferici ècontenuta nel Regolamento.

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CAPO 20  DISCIPLINA SOCIALE

 

 

Art. 57

 

Azioni comportanti sanzioni

 

 

Qualsiasi attività od azione commessa da Organi sociali o da uno opiù Soci ricoprenti o non cariche sociali, in contravvenzione alle finalità, agli interes-si dell'Associazione, alle norme statutarie e regolamentari o comunque ripro-vevole e lesiva dell'onore e del prestigio dell'Associazione, odi uno opiù Soci, è passibile di sanzione.

 

Art. 58

 

Tipi di sanzioni

 

 

Un Socio può essere:

 

a)   ammonito per infrazioni lievi;

b)  sospeso fino ad un anno per infrazioni gravi;

e)   espulso per infrazioni particolarmente gravi e per aver riportato più san-zioni;

d)  revocato dalla carica.

 

Le sanzioni di cui sopra sono adottate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo del Gruppo e comunicate alla Presidenza Nazionale ed al Delegato Regionale.

Per circostanze eccezionali ed in particolare nei riguardi del Socio che rive-ste carica sociale centrale (ad eccezione dei Consiglieri Nazionali di cui al successivo Art. 59) oppure quella di Delegato Regionale o di Presidente di Gruppo, le sanzioni sono adottate dal Comitato Esecutivo Nazionale, a mag-gioranza assoluta, su proposta del Delegato Regionale e/o del Presidente Na-zionale, fermo restando quanto detto all'Art. 21, ultimo capoverso.

La procedura da seguire nei riguardi del Socio passibile di sanzione è con-tenuta nel Regolamento.

 

Art. 59

 

Sanzioni a carico di Consiglieri Nazionali

 

 

Le sanzioni di cui al precedente Art. 58 sono applicabili anche ai Consiglieri Nazionali, su proposta del Presidente Nazionale

Sono adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera in merito, a maggioranza assoluta.

31

 

 

 

Art. 60

Decadenza da Cariche Sociali

 

L'adozione delle sanzioni di sospensione o di espulsione a carico di Soci ri-coprenti cariche sociali elettive centrali o periferiche, comporta l'automati-ca decadenza dalla carica.

 

Art. 61

Ricorsi

 

Il Socio colpito dalle sanzioni di cui all'Art. 58 può ricorrere secondo la pro-cedura contenuta nel Regolamento:

a)   in prima istanza al Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.);

b)  in seconda istanza al Collegio dei Probiviri.

Il Socio ricoprente carica sociale centrale, i Delegati Regionali, i Presidenti di Gruppo colpiti dalle sanzioni di cui all'Art. 58 ed i Presidenti di Gruppo co-me titolari dei Consigli Direttivi o dei Gruppi sciolti secondo quanto previsto dall'Art. 30 (80 capoverso, lettera e) possono ricorrere secondo la procedura contenuta nel Regolamento:

a)   in prima istanza al Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.);

b)  in seconda istanza al Collegio dei Probiviri.

Il Consigliere Nazionale colpito dalle sanzioni di cui all'Art. 59, può ricor-rere secondo la procedura contenuta nel Regolamento al Collegio dei Probivi-ri.

 

 

TITOLO V - GIORNALE E PUBBLICAZIONI

 

Art. 62

Giornale e Pubblicazioni della Presidenza Nazionale

 

La Presidenza Nazionale pubblica i seguenti periodici:

a)   il Giornale "Marinai d'Italia" per tutti i Soci. Le spese editoriali sono so-stenute dalla Presidenza Nazionale con il parziale concorso dei Gruppi che sono tenuti a versare un'aliquota, stabilita di volta in volta in funzione dei costi, dal Consiglio Direttivo Nazionale, da prelevare sulla quota annuale d'iscrizione di tutti i Soci ai Gruppi stessi;

b)  il "Bollettino dell'A.N.M.I." per le questioni di carattere generale che inte-ressano i Consiglieri Nazionali, i Sindaci Nazionali, i Probiviri, i Delegati Regionali ed i Presidenti di Gruppo;

c)   altri eventuali.

32

 

 

 

Art. 63

Pubblicazioni dei Gruppi

 

I Gruppi possono pubblicare periodici o numeri unici, con l'osservanza del-le leggi vigenti in materia, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, ~a quale tuttavia non ne risponderà né per rappresentatività, né in alcun mo-do per nessuna ragione, ai finì delle leggi e decreti sulla stampa, dovendo in tal senso rispondere il Presidente del Gruppo.

 

 

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO 1~ - STATUTO E REGOLAMENTO

 

Art. 64

Interpretazione dello Statuto e del Regolamento

 

In caso di incertezze o di questioni e vertenze sorte tra Organi sociali, i Gruppi ed i Soci, sulla dizione ed interpretazione di articoli dello Statuto e del Regolamento, o di contraddizioni o incertezze tra lo Statuto ed il Regola-mento, o tra gli articoli degli stessi, su di essi deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Collegio dei Probiviri al completo di tre membri, riuniti con un massimo di assenti di due Consiglieri Nazionali in ca-rica, con non meno di quattro quinti dei voti favorevoli sul totale dei presenti.

Il quesito o i quesiti saranno formulati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

 

Art. 65

Modifiche allo Statuto

 

Eventuali proposte di modifiche allo Statuto devono essere sottoposte al-l'esame del Consiglio Direttivo Nazionale tramite il Gruppo di appartenenza, il Delegato Regionale, la Presidenza Nazionale ed il Comitato Esecutivo Na-zionale.

Le proposte accolte dal Consiglio Direttivo Nazionale, devono essere invia-te all'approvazione dei Gruppi, e successivamente sottoposte al Ministero della Difesa per la sanzione definitiva.

 

Art. 66

Regolamento

 

Il Regolamento contiene le norme esplicative ed applicative dello Statuto. Viene compilato dal Comitato Esecutivo Nazionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore deHo Statuto e viene approvato dal Consi-glio Direttivo Nazionale.

33

 

 

 

Art. 67.

 

Modifiche al Regolamento

 

Eventuali proposte di modifiche al Regolamento devono essere sottoposte all'esame della Presidenza Nazionale tramite il Gruppo di appartenenza e il Delegato Regionale.

La Presidenza Nazionale vaglia le proposte di modifiche ed in caso di accet-tazione le sottopone all'esame del Comitato Esecutivo Nazionale e successi-vamente all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Art. 68

 

Il presente Statuto è stato approvato con D.P.R. 18 settembre 1984 - n. 788 e modificato con Decreto del Ministro della Difesa in data 1~ aprile 1992.