Regolamento

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TITOLO I - FINALITA' E GENERALITA'

 

CAPO l° - ATTO COSTITUTIVO - SEDE - SCOPI

 

 

Art. 1

 

Atto Costitutivo e Sede

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.) ha sede legale in Roma. Essa, posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, ha do­vere di piena collaborazione con la Marina Militare, alfine di svolgere la propria attività di istituto secondo lo spirito che anima tale Forza Armata.

 

Art. 2

 

Scopi

 

1.                       L'espressione «libera unione» deve essere intesa nel senso che l'As­sociazione:

 

a.   è aperta, in quanto vi si possono iscrivere non solo coloro che hanno prestato o prestano servizio nell'Amministrazione Militare Marittima e nella Marina Mercantile, ma anche coloro che, dimostrando particola­re attaccamento alla Marina, desiderano far parte della più vasta fami­glia marinara;

 

b.   è volontaria, nel presupposto che a coloro che vi aderiscono viene ri­chiesto il consapevole impegno di operare in accordo e nel rispetto dei principi e delle norme indicati nello Statuto;

 

c.   è indipendente, nel senso che non è soggetta ad alcun vincolo di ca­rattere politico, pur richiamandosi alla stretta osservanza delle leggi dello Stato.

 

2.                       L'apoliticità dell'A.N.M.I. impegna ogni iscritto a non coinvolgere l'Associazione nell'attività di alcun partito politico e a non portare nell'As­sociazione le posizioni o la propaganda di esso. Le manifestazioni dell'A.N.M.I. non debbono, conseguentemente, in nessun caso, essere strumentalizzate a fini politici.

I Consigli Direttivi dei Gruppi devono assicurarsi che nella sede socia­le non vengano svolti dibattiti o attività di propaganda di natura politica. I controlli per la verifica del rispetto ditale divieto dovranno essere, in pe­riodo elettorale, particolarmente rigorosi.

Il Socio con carica sociale A.N.M.I. che si candida alle elezioni politiche o amministrative viene automaticamente sospeso, per la durata del perio­do elettorale, dalla carica ricoperta. Nel caso di elezione egli dovrà rasse­gnare le dimissioni dalla carica sociale rivestita.

 

3. L'esplicita affermazione che l'Associazione non ha fini di lucro im-phca, per tutti gli Organi Sociali, il divieto a promuovere o gestire attività che comportino benefici di natura materiale.

Tale caratteristica, che risponde a superiori motivazioni di natura eti­ca, è, tra l'altro, per le Associazioni d'Arma, condizione vincolante per po­ter concorrere all'assegnazione di contributi da parte delle Regioni.

 

4. Per raggiungere gli scopi indicati nello Statuto l'A.N.M.1. si avvale di una struttura organica basata sui Gruppi, alla cui iniziativa sono affidate, di massima, le conseguenti necessarie attività.

Qualora, per la realizzazione di manifestazioni/cerimonie in sede loca­le, occorra l'intervento o il concorso della Marina Militàre, le relative ri-chieste devono essere inviate, con adeguato anticipo (orientativamente al­meno 90 giorni prima della data fissata per l'evento) alla Presidenza Na­zionale, e per conoscenza al Delegato Regionale; questi, ove lo ritenga op­portuno, farà conoscere alla Presidenza Nazionale il proprio parere in me-rito alla richiesta.

È tassativamente proibito avanzare le richieste riguardanti l'intervento o il concorso della Marina Militare direttamente al Ministero della Difesa o allo Stato Maggiore della Marina.

Gli Organi periferici che non si attengono a tali direttive, oltre a com­mettere una infrazione sotto il profilo disciplinare, corrono il rischio di non vedere accolte le proprie richieste.

 

 

 

CAPO 2°-INSEGNE - TESSERE - DISTINTIVI - CONTRASSEGNI

 

 

Art. 3

 

Vessilli e Medagliere

 

1. Il Vessfllo Nazionale (Statuto, Allegato 1) è presente, di massima, alle cerimonie di particolare rilievo cui interviene il Presidente Nazionale, quando è assente il Medagliere.

 

2. Il Vessillo Sociale (Statuto, Allegato 2) è presente di massima nelle cerimonie ufficiali cui partecipa il Gruppo (incluse, dietro invito, quelle indette da altre Associazioni d'Arma, riconosciute dal Ministero Difesa).

Può essere esposto sulla facciata della sede del Gruppo in occasione di fe­stività nazionali o della Marina Militare.

Quando il Vessillo Sociale viene portato fuori dai confini nazionali per partecipare a cerimonie presso Associazioni estere, esso deve portare, fis­sato all'asta, in aggiunta al nastro di colore azzurro, un nastro con i colori nazionali. Questo nastro tricolore deve avere dimensioni non superiori a quelle del nastro di colore azzurro.

 

3. Il Medagliere Nazionale (Statuto, Allegato 3) è presente, di mas­sima, alle seguenti manifestazioni/cerimonie:

-Raduni Nazionali A.N.M.1.;

-Inaugurazione di monumenti in memoria dei Caduti della Marina Mi­litare;

-Giuramento di Allievi Ufficiali e Volontari del C.E.M.M.;

-Cerimonie a carattere nazionale, stabilite di concerto con il Ministero della Difesa o con lo Stato Maggiore della                            Marina.

 

Gli onori al Medagliere Nazionale prevedono che esso:

-occupi il posto d'onore sulla destra della tribuna o pedana dell'Alta Au­torità;

-riceva il saluto da parte di militare isolato;

-riceva l'«attenti» con uno squillo di tromba da parte di unità schierate, con saluto del Comandante del Reparto.

 

4. I1 Medagliere, il Vessillo Nazionale ed il Vessillo Sociale devono ave­re una scorta costituita da due Soci, uno alla dritta ed uno alla sinistra dell'Alfiere. L'Alfiere e i due Soci di scorta devono indossare la divisa so­ciale, con abito scuro possibilmente uniforme.

 

Art. 4

 

Tessera - Distintivi e Contrassegni

 

1. Tessera

La tessera sociale è documento di riconoscimento valido in seno all'As­sociazione; viene rilasciata ai Soci dai rispettivi Gruppi ed è conforme al modello riportato nell'Allegato 1.1 relativi stampati vengono distribuiti dalla Presidenza Nazionale.

La tessera deve essere munita della fotografia del Socio e deve riporta­re la categoria (Statuto, Art.6 ), le generalità, la data di rilascio, la firma del Presidente, il timbro del Gruppo e la firma del Socio titolare.

Il rinnovo annuale della tessera implica il versamento della quota associativa (Statuto, Ari. 12 ) e viene eseguito mediante l'applicazione, a cura dei singoli Gruppi, di un timbro o di un bollino con l'indicazione dell'anno.

In caso di perdita della qualità di Socio (Statuto, Art. 14 ) la tessera de­ve essere restituita al Gruppo d'iscrizione.

A cura della Presidenza Nazionale sono inoltre rilasciate «tessere per cariche sociali» ai Soci che rivestono in seno all'Associazione una delle se­guenti cariche:

-      Presidente Nazionale;

-      Vice Presidente Nazionale;

-      Consigliere Nazionale;

-      Delegato Regionale;

-      Proboviro;

-      Sindaco Nazionale;

-      Presidente di Gruppo.

 

A tal fine, i Soci che assumono una delle predette cariche dovranno co­municare alla Presidenza Nazionale la carica assunta, luogo e data di na­scita ed inviare due recenti fotografie uso tessera.

All'atto della cessazione da una delle cariche sopraelencate, il Socio deve provvedere alla restituzione della relativa tessera alla Presidenza Nazionale.

 

2.    Distintivi

Per i Soci che rivestono cariche elettive sono previsti «Distintivi di ca­rica» riproducenti, in scala maggiore, il distintivo sociale (Statuto, All. 4)

con le seguenti indicazioni nella parte inferiore:

-      per le cariche sociali nazionali (Allegato 2, tav. A)

·  lettere «P.N.» = Presidente Nazionale;

·  lettere «V.P.N.» = Vice Presidente Nazionale;

·  lettere «C.N.» = Consigliere Nazionale;

(le lettere sono di color oro)

-      per le cariche sociali periferiche (Allegato 2, tav. B)

·  una «stelletta» = Consigliere;

·  due «stellette» = Vice Presidente;

·  tre «stellette» = Presidente.

(le stellette sono di color argento)

Per i Delegati Regionali e per i Delegati Nazionali è previsto un di­stintivo analogo a quello delle cariche sociali nazionali riportante nella

parte inferiore le seguenti indicaziorn:

-      lettere «D.N.» = Delegato Nazionale;

-  lettere «D.R.» = Delegato Regionale.

(le lettere sono di color oro)

Le Patronesse quando partecipano a cerimonie/manifestazioni sociali possono portare il distintivo delle cariche periferiche ma senza stellette (Allegato 2, tavola C).

I distintivi predetti sono normalmente realizzati in metallo o anche in materiale plastico per ragioni di leggerezza.

Nessun distintivo di carica è previsto per i Probiviri e per i Sindaci Na­zionali.

Sulla divisa sociale, i distintivi di carica sono applicati sul lato sinistro della giacca (o della camicia estiva).

Per i Soci insigniti del titolo di «Presidente Onorario Nazionale» e di «Pre­sidente Onorario di Gruppo» sono previsti distintivi riproducenti lo stemma dell'A.N.M.I. ricamato in oro su panno blu scuro (Allegato 3, Tavv. A e B).

Alle autovetture può essere fissato un distintivo costituito da una cal­comania riproducente lo stemma dell'A.N.M.I. (Allegato 4).

 

3. Contrassegni

I Soci effettivi, aggregati ed aderenti devono dotarsi dei seguenti con­trassegni che caratterizzano la divisa sociale:

a.   Berretto Basco. È di panno blu-scuro, con applicato nella parte fron­tale il trofeo di foggia regolamentare della Marina Militare. Nessun al­tro emblema o distintivo (di grado, di specialità o altro) deve essere ap­plicato al basco.

 

b.   Solino. E di cotone rasatello color azzurro mare (Allegato 5). Viene ap­plicato sul bavero della giacca (o della camicia estiva) ed è completato da due ancorette di metallo dorato.

c.   Cravatta. È di misto seta color azzurro-mare con un'ancoretta giallo-oro al centro (Allegato 5).

 

I contrassegni sopra citati, e l'eventuale distintivo di carica, vengono portati con normale abito civile (che, per motivi di uniformità, deve esse­re di colore scuro, preferibilmente blu) e con camicia bianca.

Nel periodo estivo è consentito indossare una camicia bianca a mezze maniche con collo aperto, corredata di solino azzurro, su pantalone scuro, senza giacca e senza cravatta, con il basco.

La divisa sociale deve essere sempre indossata nelle manifestazioni/ce­rimonie sociali.

I Soci possono portare applicati sul lato sinistro della giacca i nastrini delle decorazioni.

In occasione di Raduni Nazionali, cerimonie di inaugurazione di Mo­numenti ai Caduti, o quando intervengono rappresentanze delle FF.AA. in alta uniforme, devono essere portate le insegne metalliche di formato nor­male (o anche di formato piccolo).

L'uso separato della cravatta sociale è facoltativo nei pranzi sociali e al­tre simili occasioni.

Le Patronesse e le altre Signore iscritte all'Associazione, quando inter­vengono a cerimonie/manifestazioni sociali indossano il fazzoletto azzur­ro (descrizione e particolari nell'Allegato 5).

Tutti i distintivi ed i contrassegni sociali dell'A.N.M.I. vengono forniti, a pagamento, dalla Presidenza Nazionale, su richiesta dei Gruppi.

 

 

TITOLO Il - I SOCI

 

Art. 5

 

Generalità

 

1.Il corrispondente articolo dello Statuto si intende integrato da quan­to segue:

a.   i cittadini di nazionalità italiana, residenti all'estero, che hanno succes­sivamente assunto la cittadinanza dello Stato che li ospita o siano stati naturalizzati, se sono in possesso dei requisiti indicati al comma a. dell'Art. 6 dello Statuto, possono essere riconosciuti come Soci Effet­tivi;

 

b.   possono essere riconosciuti come Soci Aderenti anche coloro che, es­sendo di nazionalità diversa da quella italiana, danno piena garanzia di essere animati da sentimenti di amicizia e fratellanza per i Marinai d'Italia;

 

c.   oltre a coloro che hanno riportato le condanne inserite nel corrispon­dente articolo dello Statuto, non sono ammessi come Soci di qualsiasi

categoria coloro che:

-    sono incorsi nella perdita dell'elettorato attivo;

-    hanno riportato condanna penale che comporta l'interdizione perpe­tua o temporanea dai pubblici uffici.

Queste ragioni di non ammissione decadono ove l'interessato ottenga la riabilitazione;

 

d.   i Soci di qualsiasi categoria che in primo grado di giudizio ricevono una condanna per reati per i quali è prevista la perdita del grado o per reati militari o comuni infamanti, si intendono sospesi dalla qualità di Socio in attesa del giudizio definitivo.

 

2. Lo Statuto stabilisce in maniera inequivoca che non possono essere riammessi come Soci di qualsiasi categoria coloro che sono stati espulsi dall'Associazione dai competenti Organi Sociali per motivi disciplinari (Statuto, Art. 14.b.) . Nessuna deroga è ammessa a tale riguardo, non es­sendo previste forme di riabilitazione.

 

Art. 6

 

Categone e Requisiti

 

1. Le categorie alle quali sono iscritti i Soci e le condizioni di apparte­nenza sono specificate nel corrispondente articolo dello Statuto.

 

2. Fino al 31 dicembre 1989 venivano iscritti alla categoria dei Soci Ef­fettivi anche coloro che, appartenendo alla Leva di Mare, dopo essere sta-ti armolati e classificati provvisoriamente dal Consiglio di Leva vennero posti in congedo illimitato perchè eccedenti ai bisogni della M.M., oppure vennero trasferiti alla Leva di Terra perchè idonei ai soli servizi sedentari.

A partire dal 1° gennaio 1990 le norme al riguardo sono state rese più restrittive nel modo seguente: possono appartenere alla categoria dei Soci Effettivi coloro che hanno effettivamente prestato servizio, anche limita­to, nella Marina Militare. Ciò dovrà essere dimostrato mediante presenta­zione di copia del documento matricolare, rilasciato dalla Direzione Ge­nerale del Personale.

Resta stabilito che gli iscritti in data anteriore al 31 dicembre 1989 i quali, sulla base della normativa allora vigente, sono stati regolarmente classificati Soci Effettivi, conservano il diritto di appartenenza a tale cate­goria.

 

3. Il numero dei Soci Aderenti non deve superare il 75% del numero complessivo dei Soci Effettivi, Ordinari ed Aggregati.

I Gruppi che, per cause pregresse, si trovino con un numero di Soci Aderenti superiore al limite percentuale sopra indicato, non devono acco­gliere nuove iscrizioni nella categoria fino a quando gli esodi spontanei non avranno riportato la situazione numerica entro il limite consentito.

 

 

Art. 7

 

Soci «Alla Memoria»

 

L'iscrizione di Soci «Alla Memoria» viene effettuata dal Consiglio Di­rettivo del Gruppo interessato solo per i nati nel Comune di giurisdizione, su richiesta dei familiari, dietro presentazione del documento che attesta la perdita del Congiunto per azione di guerra o per causa di servizio.

I Soci «alla Memoria» vengono elencati su apposito Albo, custodito dai singoli Gruppi, in cui viene iscritto al primo posto il Caduto al quale il Gruppo è intitolato.

Per ciascun Socio «Alla Memoria» deve essere citato il grado, la data del decesso, le eventuali decorazioni al valore, l'azione di guerra in cui è dece­duto o la causa di servizio che ne ha determinato il decesso.

 

Art.8

 

Soci Onorari

 

La nomina a Socio Onorario dei:

 

a.   Decorati dell'Ordine Militare d'Italia;

 

b.   Decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare;

 

c.   Decorati di Medaglia d'Oro al Valor di Marina;

è effettuata, previo assenso da parte dell'interessato, direttamente dalla Presidenza Nazionale, che provvede al rilascio di apposita tessera.

 

La nomina a Socio Onorario dei:

 

d.   Grandi Invalidi di Guerra,

 

e.   familiari di primo grado dei Caduti in guerra o deceduti per causa di servizio;

 

f.    familiari di primo grado dei decorati di cui ai precedenti comma a., b., c., non più viventi;

viene effettuata con le seguenti modalità:

-    proposta alla Presidenza Nazionale da parte dei Gruppi su iniziativa, previo assenso degli interessati, del Consiglio Direttivo, oppure su ri­chiesta degli stessi interessati;

-    la proposta dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione

probatoria a seconda dei casi:

°  attestato da cui risulti la qualifica di Grande Invalido di Guerra;

°                documento matricolare contenente l'annotazione di decesso o di­chiarazione di disperso del congiunto oppure atto di morte o di di­sperso rilasciato dal Comune;

°  ogni altro documento ritenuto utile per l'istruzione della pratica.

-    nel caso di ratifica:

° invio da parte della Presidenza Nazionale al Gruppo proponente della tessera di Socio Onorario;

°                consegna della tessera all'interessato/a da parte della Presidenza del Gruppo, nel corso di adeguata cerimonia.

La nomina a Socio Onorario dei familiari, di cui alle precedenti lettere e. e f., si intende limitata ad un solo familiare di primo grado.

In analogia a quanto stabilito nell'art. 14 R.D. 4.11.1932 n. 1423, l'ordi­ne di precedenza è così stabilito:

- vedova, non separata per colpa di Lei, purchè ancora in stato vedovile;

- maggiore degli orfani;

- padre;

- madre;

- maggiore dei fratelli.

Viene nominato, nell'ordine, il primo familiare che non rinuncia.

 

L'Albo dei Soci Onorari è conservato nella sede della Presidenza Nazio­nale; ogni Gruppo tiene l'Albo dei propri Soci Onorari.

La tessera di Socio Onorario comporta l'iscrizione gratuita a vita all'A.N.M.I.. L'onere per l'invio del Giornale è a carico della Presidenza Nazionale per i Soci Onorari di cui alle lettere a., b., c., d. (nomine «ad per­sonam»); a carico dei Gruppi per i Soci Onorari di cui alle lettere e. ed f. (nomina di familiare).

Nel caso di decesso di un Socio Onorario, familiare di un Caduto o di un decorato deceduto, la nomina può essere accordata, secondo la previ­sta procedura, al familiare vivente, non rinunciatario, che lo segue nell'or­dine di precedenza sopra riportato.

La nomina di un familiare «per successione» è tuttavia consentita per una volta soltanto.

 

Art. 9

 

Socio Benemerito

 

Il titolo di Socio Benemerito può essere concesso dalla Presidenza Na­zionale direttamente oppure su proposta motivata da parte del Gruppo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. La proposta deve essere inol­trata alla Presidenza Nazionale tramite il Delegato Regionale che dovrà esprimere il proprio parere in merito.

Nel caso di accoglimento della proposta la Presidenza Nazionale:

° provvede ad iscrivere la persona o l'Ente nell'apposito Albo;

° invia il Diploma al Gruppo interessato.

Il Gruppo, ricevuto il Diploma, provvede ad iscrivere la persona o l'En­te nell'Albo conservato presso il Gruppo ed alla successiva consegna nel corso di adeguata cerimonia.

 

 

Art. 10

 

Attestato di Benemerenza

 

1. L'Attestato di Benemerenza è concesso dalla Presidenza Nazionale, direttamente oppure su proposta dei CC.NN., dei DD.RR. o dei Gruppi.

Le proposte, debitamente circostanziate e corredate da una sintetica motivazione, devono essere inviate alla Presidenza Nazionale direttamen­te dai CC.NN. e dai DD.RR.; per il tramite del Delegato Regionale (che do­vrà esprimere il proprio parere in merito) se originati dai Consigli Diretti­vi dei Gruppi.

 

2. Un particolare «Attestato di Benemerenza per Fedeltà alla Associazio­ne» viene conferito, previa regolare proposta, dalla Presidenza Nazionale, ai Soci che risultano iscritti all'A.N.M.I., senza interruzione, da oltre 20 anni.

Le proposte per la concessione di tale Attestato devono essere inviate dai Gruppi alla Presidenza Nazionale e, per conoscenza, al Delegato Re­gionale, corredate dal verbale di riunione del Consiglio Direttivo redatto secondo lo schema riportato nell'Annesso A.

 

3. Alla consegna dell'Attestato agli assegnatari provvederà il Gruppo in maniera appropnata.

 

Art. 11

 

Iscrizioni

 

1. Per l'ammissione all'Associazione in qualità di Socio (Effettivo, Or­dinario, Aggregato, Aderente) deve essere presentata domanda scritta al C.D. del Gruppo del Comune di residenza (di Comune viciniore se in quel­lo di residenza non esiste Gruppo A.N.M.I.).

Nella domanda il richiedente deve esprimere il proprio incondizionato impegno ad osservare lo Statuto ed il Regolamento nonchè le deliberazio­ni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale (Statuto, Art. 12.a.). Se residente in Italia, deve unire alla domanda il «Certificato di iscrizione nelle liste elettorali» rilasciato dal Comune di residenza.

Per l'ammissione alle varie categorie deve inoltre essere allegato uno dei seguenti documenti:

 

a.   Soci Effettivi

-    Copia del documento matricolare;

-    Copia del Foglio di Congedo;

-    Dichiarazione del Maridipart di.ascrizione (per gli Ufficiali);

-   Dichiarazione Integrativa per i combattenti;

-    Qualsiasi altro documento che possa comprovare che il richiedente ha fatto parte della M.M. (o abbia prestato servizio su navi mercanti-li armate, o sia stato militarizzato dalla Marina, o abbia prestato ser­vizio in Marina quale Cappellano).

 

b.   Soci Ordinari

-   Dichiarazione di appartenenza alla Marina Militare rilasciata dal proprio Comando;

-    Copia fotostatica della tessera di riconoscimento Mod. AT (per Uffi­ciali e Sottufficiali);

-    Copia fotostatica delle tessera di riconoscimento Mod. MD4 (per mi­litari volontari o di leva).

 

c.   Soci Aggregati

 

-    Dipendenti civili dell'Amministrazione M.M.:

°                dichiarazione di un qualsiasi Comando/Ente/Ufficio della M.M. che possa comprovare che il/la richiedente presta o ha prestato ser- -vizio quale dipendente civile dell'Amministrazione M.M..

 

-   Appartenenti alla Marina Mercantile:

° estratto del documento matricolare;

°  copia fotostatica del libretto di navigazione.

 

-    Mffitari delle altre Forze o Corpi Annati:

°  copia fotostatica di documento/i da cui risulti in modo chiaro ed inequivocabile che il richiedente presta o ha prestato servizio alle dipendenze della M.M..

 

-    Persone già appartenenti a Marine Militari estere che hanno ac­quisito poi la cittadinanza italiana:

° copia di documento da cui risulti in modo inequivocabile che il ri­chiedente ha prestato servizio presso Marina Militare Estera;

°                certificato di cittadinanza italiana.

 

d.   Soci Aderenti

Qualsiasi cittadino italiano, senza distinzione di sesso, può essere iscritto all'Associazione come Socio Aderente purchè possegga i requi­siti di onorabilità e moralità richiesti per i Soci di ogni altra categona ed abbia dato dimostrazione di particolare attaccamento alla Marina. Alla domanda di iscrizione deve essere apposta in calce una dichiara­zione firmata da due Soci Effettivi (Soci presentatori) attestante che il richiedente dimostra attaccamento alla Marina ed è in possesso dei predetti requisiti.

La procedura ora descritta va seguita, per quanto applicabile, anche per l'iscrizione di persone di nazionalità diversa da quella italiana (Art. 5.b.).

 

2. La domanda di iscrizione per i Soci di tutte le categorie deve essere redatta secondo lo schema riportato nell'Annesso B.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo deve prendere in esame la domanda di iscrizione nella prima riunione successiva alla data di presentazione. L'esito della deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicato al richiedente entro 15 giorni dalla data della riunione.

In caso di accettazione, la data di iscrizione è quella di presentazione della domanda.

Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione, il Consiglio Direttivo del Gruppo, nella lettera di comunicazione all'interessato, deve fornire esplicita motivazione.

 

3. Di massima i Soci dell'A.N.M.I. sono iscritti al Gruppo che ha sede nella località di residenza o, ove non esista, in quello della località più vi­cina.

 

È ammesso:

 

a.   che un Socio, residente in località sede di Gruppo ed iscritto a quel Gruppo, possa iscriversi anche ad un altro Gruppo (per particolari le­gami affettivi, per motivi di lavoro, ecc.).

Il Socio deve in tal caso informare sia il Gruppo di appartenenza sia il nuovo Gruppo della sua decisione.

In ogni caso il Socio può ricoprire carica sociale in un solo Gruppo.

 

b.   che un Socio, già iscritto al Gruppo della località di residenza, possa optare, per gli stessi motivi sopra elencati, per un altro Gruppo. Anche in questo caso il Socio deve informare sia il Gruppo di apparte­nenza che il nuovo Gruppo dei motivi della sua scelta.

 

4. Un ex-Socio che ha perso tale qualifica per dimissioni o per altre ra­gioni di carattere personale (di lavoro, di famiglia, di salute, ecc.) può sempre richiedere la reiscrizione al Gruppo di origine o ad altro Gruppo analogamente a quanto previsto al precedente para 3.

 

5.11 Gruppo che riceve domanda di iscrizione da un Socio, o da un ex­Socio, residente in località diversa, prima di accettarla deve verificare le motivazioni, dandone eventuale comunicazione al Gruppo di origine, e ri­chiedendo, nei casi dubbi, il nulla osta della Presidenza Nazionale.

 

6. La riammissione come Soci di qualsiasi categoria di coloro che so­no stati espulsi dell'Associazione per motivi disciplinari (Statuto. Art. 5) non è consentita. La Presidenza Nazionale, una volta ultimata, con l'espul­sione di un Socio, la procedura prevista al successivo Capo 20 - Disciplina Sociale - ne darà notizia, senza specificarne la motivazione, sul Bollettino dell'Associazione, affinchè tutti i Gruppi ne prendano nota e si regolino di conseguenza.

 

7. Il Consiglio Direttivo di Gruppo ha la facoltà di non rinnovare la tes­sera di iscrizione a quei Soci Aderenti che con il loro comportamento, con­trastante con l'etica sociale, hanno disatteso l'impegno assunto all'atto dell'iscrizione di osservare lo Statuto, il Regolamento e le delibere delle Assemblee e degli Organi Sociali.

Il C.D. deve notificare tale decisione all'interessato, con lettera racco­mandata A/R, precisando il motivo che vi ha dato origine. Copia di tale let­tera deve essere inviata, per informazione, alla Presidenza Nazionale.

 

Art. 12

 

Doveri

 

1. La quota associativa viene fissata anno per anno, dal Consiglio Di­rettivo di ogni singolo Gruppo, sentito il parere dei Sindaci. Nel fissare ta­le quota deve essere tenuto conto dell'aliquota da inviare alla Presidenza Nazionale, per ciascun Socio, a parziale concorso delle spese editoriali del periodico «Marinai d'Italia» (Statuto, Art. 17).

L'ammontare déll'aliquota è stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale e viene comunicato sul Bollettino dell'Associazione.

 

2.Il tesseramento ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si conclude, in via normale, entro la fine del mese di febbraio.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente la Presidenza Nazionale in­via a ciascun Gruppo una copia del «tabulato indirizzi» dei Soci che risul­tano iscritti a tale data; il tabulato, debitamente aggiornato e corretto se­condo le modalità riportate nella circolare di accompagnamento, deve es­sere restituito alla Presidenza Nazionale entro il 31 marzo. In esso i nomi­nativi dei Soci non appartenenti alla categoria «Effettivi» devono essere contraddistinti con la sigla «A.C.» («Altre Categorie»).

Ultimato l'aggiornamento del tabulato indirizzi, i Gruppi - prima di re­stituire l'originale alla Presidenza Nazionale - devono farne due fotocopie di cui una deve essere inviata al Delegato Regionale, mentre l'altra va cu­stodita agli atti.

Unitamente al tabulato indirizzi dei Soci devono essere inviati alla Pre­sidenza Nazionale:

 

a.   elenco con i nominativi, riportati in ordine alfabetico, suddivisi in «So­ci Effettivi» e «Soci di Altre Categorie» che, pur essendo in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente, non sono stati, per errore, riportati nel tabulato indirizzi;

 

b.   elenco con i nominativi, riportati in ordine alfabetico, dei Soci di nuo­va iscrizione suddivisi in «Nuovi Soci Effettivi» e «Nuovi Soci Altre Ca­tegorie»;

 

c.   elenco con i nominativi, riportati in ordine alfabetico, di coloro che, già cancellati dal tabulato perchè morosi, sono stati riammessi quali Soci avendo provveduto nei termini di tempo prescritti al versamento delle quote associative arretrate, come previsto dall'Art. 14 dello Statuto.

 

Gli elenchi di cui alle lettere a. e b., devono contenere:

- cognome e nome del Socio;

- categoria di appartenenza;

-    indirizzo esatto, completo del codice di avviamento postale e di ogni altra eventuale indicazione complementare (palazzina, scala, ecc.)

 

I tabulati indirizzi e gli elenchi di cui sopra sono considerati «docu­menti ufficiali» attestanti la consistenza numerica dei Soci dei Gruppi; la loro precisa compilazione riveste carattere di particolare importanza in quanto da essi deriva la consistenza complessiva dei Soci Effettivi e delle Altre Categorie da prendere in considerazione per le operazioni elettorali.

 

3. Le somme, a parziale concorso delle spese editoriali del Periodico «Marinai d'Italia», devono essere trasmesse alla Presidenza Nazionale en­tro il 31 marzo secondo le modalità indicate nella circolare di accompa­gnamento del tabulato indirizzi.

 

4. I Soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che non provvedono a versare entro la fine di febbraio la quota associativa an­nuale sono considerati «ritardatari» e, in quanto tali, a cura dei rispettivi Gruppi, vengono depennati dal tabulato indirizzi. L'invio del Periodico re­sta, per essi, sospeso.

Successivamente all'inoltro dei tabulati è consentito ai Gruppi di invia­re alla Presidenza Nazionale elenchi suppletivi, suddivisi in Soci Effettivi e di Altre Categorie per:

-    Soci nuovi iscritti;

-    Soci ritardatari che hanno nel frattempo provveduto al rinnovo del tesseramento.

 

Per ognuno dei Soci riportati in tali elenchi suppletivi, i Gruppi sono tenuti ad inviare alla Presidenza Nazionale un contributo per il Periodico, maggiorato di una quota a compenso delle spese per cancellazione e rein­serimento nel tabulato.

L'entità ditale maggiorazione, dell'ordine di 1/10+1/20 della quota ba­se, viene annualmente comunicata con il Bollettino dell'Associazione.

Dopo il 30 giugno i Soci ritardatari vengono dichiarati «morosi» dai Consigli Direttivi dei rispettivi Gruppi, incorrendo nella perdita della qua­lità di Socio, e dei relativi diritti (Statuto, Artt. 13 e 14). Di tale delibera de­ve essere data comunicazione scritta agli interessati a cura della Presiden­za dei Gruppi.

 

5. La mancata osservanza da parte di un Socio dello Statuto e relativo Regolamento, nonché delle deliberazioni di ogni Organo Sociale, può comportare l'applicazione nei suoi riguardi di sanzioni disciplinari previ­ste dall'Art. 58 dello Statuto.

Il Socio, ancorchè dimessosi, può essere sottoposto a procedimento di­sciplinare per fatti o episodi avvenuti prima delle dimissioni, purchè la contestazione degli addebiti venga effettuata, secondo le modalità dell'Art. 58, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle sue dimissioni (che, nel caso, non debbono essere accolte dal Consiglio Direttivo del Gruppo sino ad avvenuta definizione del procedimento disciplinare).

 

Art. 13

 

Diritti

 

1. Il titolo di riconoscimento della qualità di Socio è costituito dalla tessera sociale, aggiornata come previsto all'Art. 4.

La tessera di Socio consente di partecipare all'attività associativa di al­tri Gruppi, nell'osservanza delle rispettive disposizioni interne.

 

2. In via straordinaria, sia la Presidenza Nazionale, su motivata propo­sta dei Presidenti di Gruppo, che i Gruppi stessi, su deliberazione dei Consi­gli Direttivi, possono erogare eventuali provvidenze a favore di singoli Soci.

 

 

Art. 14

 

Perdita della qualità di Socio

 

1. La perdita della qualità comporta automaticamente la perdita di tutti i diritti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Fra i motivi che danno luogo alla perdita della qualità di Socio, elenca-ti nell'Art. 14 dello Statuto, va anche considerata la sopravvenuta cancel­lazione dagli elenchi dell'elettorato attivo.

Coloro che perdono la qualifica di Socio sono tenuti a restituire la tes­sera al Gruppo. Se rivestono cariche sociali nazionali, o di Delegato Re­gionale, o di Presidente di Gruppo, la tessera deve essere restituita alla Presidenza Nazionale.

 

2, Colui che perde la qualità di Socio per morosità, cioè per non aver provveduto al versamento della quota sociale entro il termine di tempo previsto (30 giugno), può chiedere di essere riammesso alla Associazione. Se la domanda di riammissione viene avanzata entro il termine di due an­ni, il Socio, versando le quote associative arretrate, conserva l'anzianità di iscrizione come se non fosse cioè intervenuta alcuna interruzione.

Il Socio che richiede la riammissione nell'Associazione dopo due anni (o che non versa le quote associative arretrate) deve essere considerato So­cio nuovo iscritto.

 

 

 

TITOLO III- ORGANIZZAZIONE SOCIALE

 

CAPO I°-ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

 

 

Art. 15

 

Struttura

 

In base alla consistenza numerica ed alla residenza degli associati, l'or­ganizzazione sociale prevede la costituzione di Organi Sociali corrispon­denti, in linea di massima, ai Comuni (Gruppi) ed alle Regioni (Delega­zioni Regionali).

 

Art. 16

 

Organi e Cariche dell'Associazione

 

Le attribuzioni ed i compiti degli Organi e Cariche Centrali e periferiche sono riportati negli Articoli dello Statuto e del Regolamento ad essi riferiti.

 

 

 

Art. 17

 

I Gruppi

 

 

1. Per la costituzione di un Gruppo A.N.M.I. occorre osservare la se­guente procedura:

 

a.   I Marinai in congedo residenti in un determinato Comune (almeno 30 dei quali già in servizio nella Marina Militare o su navi mercantili mili­tarizzate), che desiderano costituire localmente un Gruppo A.N.M.I., dovranno avanzare richiesta alla Presidenza Nazionale, con lettera a firma di un proprio Rappresentante.

La Presidenza Nazionale, valutata la situazione, eventualmente anche mediante accertamenti diretti, potrà dare il proprio benestare di prin­cipio inviando al predetto Rappresentante copia dello Statuto e del Re­golamento della Associazione e fornendo i suggerimenti e le direttive del caso.

 

b.   Ricevuto il benestare della Presidenza Nazionale i Marinai promotori (storicamente definiti «Soci Fondatori»), si riuniscono in Assemblea e ne eleggono il Presidente. Questi dopo aver accertato che tutti i presen­ti hanno i titoli richiesti per divenire Soci Effettivi (Statuto, Art. 6, a), illustra loro le norme principali dello Statuto e del Regolamento evi­denziando i principi ideali sui quali l'Associazione si fonda, nonchè le finalità che essa persegue.

 

Viene quindi compilato il Verbale della riunione dal quale deve risultare:

-    data e luogo di riunione dell'Assemblea;

-    cognome e nome del Presidente dell'Assemblea;

-    volontà esplicita di costituire un Gruppo;

-    accettazione incondizionata dello Statuto e del Regolamento;

-    nominativo del Presidente provvisorio del Gruppo (eletto nel corso della stessa Assemblea);

-    nominativo dei Soci Fondatori scelti dal Presidente per costituire il Consiglio Direttivo Provvisorio (Art. 39 dello Statuto).

 

Al verbale va allegato l'elenco dattiloscritto di tutti i Soci Effettivi fon­datori del Gruppo presenti all'Assemblea.

Per ciascun Socio devono essere indicati:

-    Cognome e nome;

-    Luogo e data di nascita;

-    Indirizzo completo di c.a.p.;

-         Grado, Corpo, Categoria/Specialità. In corrispondenza di ciascun nominativo va apposta la firma per este­so dell'interessato.

c.   Il Verbale, Annesso C, deve essere redatto in triplice copia: una da in­viare alla Presidenza Nazionale, per il tramite del Delegato Regionale della giurisdizione, una al Delegato stesso per il suo archivio e la terza da inserire negli atti del Gruppo.

 

d.   La Presidenza Nazionale, effettuati i necessari controlli, ratifica il ver­bale e informa della avvenuta costituzione del Gruppo il Sindaco e le Autorità Militari e di P.S. locali (le Autorità Consolari e l'Addetto Nava­le/Militare presso l'Ambasciata d'Italia, qualora si tratti di Gruppo all'estero).

 

e.   Ricevuta la lettera di ratifica il Gruppo diventa operativo a tutti gli ef­fetti; il Presidente provvisorio , assume le funzioni di cui allo Statuto, Art. 40, e procede al tesseramento dei Soci iscritti.

 

f.    Di massima entro sei mesi dalla data della ratifica, il Presidente provvi­sorio convoca l'Assemblea degli iscritti (Art. 38 di Statuto e Regola­mento) per la costituzione degli Organi Sociali del Gruppo (Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci), in accordo con le modalità previste dall'Art. 48 dello Statuto e del Regolamento.

 

g.   Le predette cariche elettive hanno la durata di quattro anni (Statuto, Art. 20); il periodo è indipendente dal quadriennio in corso per le cari­che elettive centrali.

 

2.   Per i Gruppi all'Estero vale, per quanto applicabile, la stessa proce­dura di cui sopra. Il Comitato Esecutivo Nazionale può autorizzare la co­stituzione di un Gruppo all'Estero, anche se il numero dei Soci è inferiore alle 30 unità (ma non, in genere, inferiore alle 20).

I Gruppi all'estero devono tener conto delle realtà locali, curando che la costituzione del Gruppo e le attività sociali avvengano nel rispetto, oltre che dello Statuto dell'A.N.M.I., anche delle leggi dello Stato ospitante, in stretta osservanza delle eventuali specifiche direttive delle Autorità diplo­matiche e/o Consolari nazionali.

Il    verbale di costituzione del Gruppo deve essere inviato alla Presiden­za Nazionale per il tramite del Delegato Nazionale, dove esiste, oppure di­rettamente.

La Presidenza Nazionale, ottenuto il nulla-osta del Ministero degli Af­fari Esteri, ratifica la costituzione del Gruppo, informando le Autorità di cui al punto l.d.

 

3. La scelta del Caduto cui intitolare ilGruppo (Statuto, Art. 17) è ef­fettuata dal Consiglio Direttivo che sottopone la relativa proposta alla Pre­sidenza Nazionale, dandone informazione al Delegato Regionale (Delega­to Nazionale, dove esiste, per i Gruppi all'estero).

 

4. Per la costituzione di una «Sezione Locale» e di una «Sezione Ag­gregata» (Statuto, Art. 17) la procedura, per quanto applicabile, è analoga a quella prevista per la costituzione di un Gruppo. Lo schema di Verbale riguardante la costituzione di una Sezione Aggregata è riportato in An­nesso D.

Le Sezioni Aggregate, che dipendono a tutti gli effetti socio/giuridi­co/amministrativi dai rispettivi Gruppi, sono rette da un Delegato scelto fra i Soci, nominato dal Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza. Il Delegato della Sezione Aggregata partecipa alle riunioni del Consiglio Di­rettivo del Gruppo con diritto di voto deliberativo.

Per le Sezioni Locali viene nominato dal Consiglio Direttivo del Grup­po un «Capo Sezione Locale» che può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo del Gruppo senza diritto di voto.

La Sezione Locale, al contrario della Sezione Aggregata, non ha una propria denominazione. Sia l'una che l'altra non hanno un proprio Vessil­lo sociale, in quanto essendo prive di autonomia, esplicano l'attività socia­le con il Gruppo di appartenenza.

Le cariche di Delegato di Sezione Aggregata e di Capo Sezione Locale rientrano nella periodicità delle cariche elettive del Gruppo di apparte­nenza.

 

5. I Gruppi aventi sede nel territorio nazionale che non riescono più a mantenere il numero minimo di 30 Soci Effettivi, su proposta del Delega­to Regionale e/o della Presidenza Nazionale, vengono sciolti, con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.).

Gli stessi Gruppi, previa esplicita richiesta del Consiglio Direttivo e pa­rere conforme del Delegato Regionale, possono essere declassati, su deli­bera del C.E.N., a «Sezione Aggregata» di un Gruppo viciniore.

Per i Gruppi all'estero l'eventuale provvedimento di scioglimento potrà essere adottato dalla Presidenza Nazionale, sentito il Delegato Nazionale (se esiste) e/o il Consiglio Direttivo interessato, in relazione alla situazione che si sarà venuta a creare localmente.

 

6. In caso di scioglimento di un Gruppo è responsabilità del Presiden­te consegnare al Delegato Regionale il Vessillo, la cassa, i documenti di cui al successivo Art. 56, para 2 ed i materiali in dotazione. La Presidenza Na­zionale assume l'amministrazione degli eventuali capitali e provvede a da­re disposizioni per i materiali e gli eventuali beni immobili.

Per i Gruppi all'estero la Presidenza Nazionale emanerà, se necessario, disposizioni specifiche.

 

Art. 18

 

Le Delegazioni Regionali

 

Qualora il Comitato Esecutivo Nazionale ritenga appropriato suddivi­dere una Regione avente un numero particolarmente elevato di Gruppi in due o più Delegazioni Regionali, l'elezione del/i Consigliere/i Nazionale/i mancante/i va attuata in conformità di quanto stabilito dall'Art. 47 dello Statuto

Il C.E.N., nel caso, autorizza il Delegato Regionale a convocare un Con­gresso Regionale per l'elezione del/dei Consigliere/i Nazionale/i eventual­mente mancante/i. Il/i nuovo/i Consigliere/i Nazionale/i resta/no in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

La conseguente nomina del/i Delegato/i Regionale/i verrà effettuata a cura del C.E.N. su proposta del Presidente Nazionale (Statuto, Art. 36).

 

Art. 19

 

Organi e Cariche Sociali

 

La gerarchia sociale si basa sulla carica rivestita nell'Associazione e non sul grado militare raggiunto in servizio. Ciascun Socio, tuttavia, man­tiene nell'ambito dell'Associazione l'appellativo del grado, titolo accade­mico, professionale ed onorifico al quale ha diritto.

Le cariche sociali sono elettive ad eccezione delle seguenti che sono at­tribuite per nomina secondo le procedure indicate negli articoli dello Sta­tuto che li riguardano:

centrali:      Segretario Generale, Capo Servizio Amministrativo, Direttore Responsabile del Giornale;

periferiche: Delegati Regionali, Commissario Straordinario, Segretario di Gruppo,

componenti il Comitato delle Patronesse.

 

Art. 20

 

Durata delle Cariche Sociali

 

1. Il pari articolo dello Statuto stabilisce che le cariche elettive a carat­tere nazionale (Presidente Nazionale, Consiglieri Nazionali, Sindaci Na­zionali e Probiviri) hanno la durata di quattro anni e che i rispettivi titola­ri possono essere rieletti una sola volta.

Precisa tuttavia che se la carica è stata assunta nel corso del quadrien­nio, per sostituzione o per elezione, il nuovo titolare rimane in carica fino allo scadere del quadriennio stesso e tale periodo non conta ai fini della rieleggibilità.

Il periodo va invece totalmente computato nei riguardi del titolare di una delle predette cariche il quale, per una qualsiasi ragione, l'abbia la­sciata prima del completamento del periodo quadriennale del mandato.

Dopo aver completato due mandati consecutivi in una carica elettiva a carattere nazionale si può essere rieletti alla stessa carica soltanto dopo che sia trascorso almeno un quadriennio. Nessuna interruzione è invece richiesta per l'elezione ad una carica diversa.

Nel caso di cessazione definitiva dalla carica, prima della scadenza del mandato, del Presidente Nazionale, devono essere convocati i Congressi Regionali per procedere alla elezione di un nuovo Presidente Nazionale che rimarrà in carica fino allo scadere del quadriennio in corso (Statuto, Art. 28). Nel periodo che precede l'elezione del nuovo Presidente Nazionale le relative funzioni vengono assolte dal Presidente Vicario (Statuto, Art. 29).

Nel caso di cessazione definitiva dalla carica, prima della scadenza del mandato quadriennale, di un Consigliere Nazionale, qualora non sia rimasta disponibilità di esclusi nella relativa graduatoria, il sostituto de­ve essere eletto dal Congresso Regionale all'uopo convocato (Statuto, Art. 27).

 

2. Nessuna limitazione è prevista per la durata delle cariche sociali elettive di Gruppo, i cui titolari possono quindi essere rieletti più volte.

 

Art. 21

 

Cessazione da una Carica Sociale

 

1. La cessazione da una carica sociale, per ultimato periodo e/o per di­missioni, avviene non appena eletto o nominato il sostituto.

La cessazione è invece immediata quando avviene per:

-     perdita della qualità di Socio dovuta a causa diversa dalle dimissioni (Statuto, Art. 14, b.,c.,d.);

-     revoca.

 

2. Il Presidente di Gruppo, nei cui confronti il Consiglio Direttivo con­vocato su richiesta di oltre la metà dei suoi componenti (Statuto, Art. 39), approvi a maggioranza assoluta una «mozione di sfiducia», si intende sol­levato dalla carica rivestita e va sostituito applicando la procedura indica­ta al successivo Art. 40 per il caso di dimissioni.

Tale norma vale, analogamente, anche per il Vice Presidente di Gruppo.

 

3.   Le lettere di dimissioni dalle cariche sociali devono essere inviate:

-     per le cariche elettive centrali - Presidente Nazionale, Sindaci Nazio­nali, Probiviri - alla Presidenza Nazionale (per il C.D.N.);

-     per le cariche centrali e regionali a nomina diretta - Segretario Ge­nerale, Capo Servizio Amministrativo, Direttore Responsabile del Giornale, Delegati Regionali - alla Presidenza Nazionale (per il C.E.N.);

-     per le cariche elettive di Gruppo - Presidente, Vice Presidente, Consi­glieri, Sindaci - al Consiglio Direttivo.

La procedura da seguire per le sostituzioni è indicata nei successivi ar­ticoli dello Statuto e del Regolamento che riguardano le varie cariche.

 

4.   Le motivazioni di decadenza dalle cariche sociali devono essere ri­portate nel verbale della riunione nel corso della quale i rispettivi Organi competenti le hanno deliberate.

 

Art. 22

 

Non cumulabilità delle Cariche Sociali

 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto.

 

Art. 23

 

Gratuità delle Cariche Sociali elettive - Rimborso spese di viaggio

 

Il    rimborso delle spese di viaggio ed i contributi a titolo rimborso spe­se, previsti dal corrispondente articolo dello Statuto, sono subordinati al­le disponibilità di bilancio, secondo le disposizioni date di volta in volta dal Comitato Esecutivo Nazionale.

 

Art. 24

 

Presidente Onorario Nazionale

 

Il      conferimento del titolo, previa accettazione da parte dell'interessato, è effettuato dal Consiglio Direttivo Nazionale di iniziativa o su proposta del Presidente Nazionale.

Il    Presidente Onorario Nazionale è uno soltanto e conserva il titolo a vi­ta (salvo rinuncia volontaria).

 

Art. 25

 

Presidente Onorario di Gruppo

1. Il Delegato Regionale, per il cui tramite devono essere inoltrate alla Presidenza Nazionale le proposte di nomina, deve apporre sulla stessa il proprio esplicito parere.

Ottenuta l'approvazione da parte della Presidenza Nazionale, il confe­rimento del titolo avviene, previa accettazione da parte dell'interessato, in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo.

 

2. Ogni Gruppo non può avere più di un «Presidente Onorario». Una eventuale nuova proposta può essere avanzata quindi solo dopo che si sia verificata la relativa vacanza (per cause naturali, dimissioni, revoca).

I Soci che rivestono cariche sociali non possono essere insigniti del ti­tolo di «Presidente Onorario», con la sola eccezione dei Consiglieri Nazio­nali per i quali la cumulabilità è ammessa.

 

3. Il «Presidente Onorario» di Gruppo che, nonostante reiterati inviti, ometta sistematicamente di partecipare alle attività sociali e di rappresen­tanza dimostrando verso di esse ingiustificato persistente disinteresse, op­pure che interferisca nelle attivita/gestione del Gruppo in contrasto con le direttive del C.D., può essere proposto per la revoca dal titolo onorifico, mediante motivata delibera del Consiglio Direttivo.

La relativa proposta, corredata di copia del verbale riguardante la pre­detta del ibera, deve essere inoltrata alla Presidenza Nazionale, per il trami­te del Delegato Regionale che dovrà esprimere il proprio parere in merito.

Nel caso di accoglimento della proposta da parte della Presidenza Na­zionale, il Presidente del Gruppo notificherà all'interessato, con lettera Raccomandata VR, il provvedimento di revoca specificando i motivi che hanno indotto il C.D. ad adottare tale decisione.

 

 

CAPO 2°-ORGANI E CARICHE CENTRALI

 

Art. 26

 

Assemblea Nazionale

 

Con sufficiente anticipo, rispetto all'ora fissata per l'inizio dei lavori, una apposita Commissione, nomimata dal Presidente Nazionale, dà inizio alle operazioni di verifica dei poteri (identificazione dei rappresentanti e accertamento della regolarità delle deleghe).

 

Tale Commissione è formata da:

-     uno dei Vice Presidenti Nazionali, Presidente;

-     due Consiglieri Nazionali o Delegati Regionali, Membri.

La nomina della Commissione può essere effettuata sul momento ma, a guadagno di tempo, è in genere preferibile che essa venga effettuata e re­sa nota con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea.

Se all'ora stabilita per l'accesso alla sala di riunione uno o più dei com­ponenti designati non sono presenti, il Presidente Nazionale, o un suo de­legato, procederà alle necessarie integrazioni con Consiglieri Nazionali o Delegati Regionali presenti.

Effettuata la verifica dei poteri, l'Assemblea elegge il Presidente della stessa, scegliendolo tra i Presidenti di Gruppo che si dichiarino disponi­bili.

Qualora si renda necessario procedere ad operazioni di voto, queste si svolgeranno, in genere, per alzata di mano. Se ritenuto opportuno o sia ri­chiesto dalla maggioranza degli aventi diritto potranno essere effettuate mediante scheda.

Il    controllo e lo scrutinio dei voti espressi a mezzo scheda è demanda­to alla Commissione di cui sopra.

Il    Segretario Generale dell'Associazione coadiuva il Presidente dell'As­semblea per tutta la durata dei lavori ed ha inoltre il compito di compila­re il Verbale della seduta dell'Assemblea Nazionale.

 

Art. 27

 

Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.)

 

1.   I candidati alla carica sociale di Consigliere Nazionale sono scelti fra i Soci Effettivi residenti nell'area di giurisdizione della Delegazione Re­gionale ed iscritti a Gruppi in essa costituiti.

L'elezione avviene nel corso dei Congressi Regionali, mediante votazio­ne da parte dei Rappresentanti designati dai Consigli Direttivi di Gruppo.

Il      Consigliere Nazionale oltre ad esercitare la funzione di rappresen­tante della Regione/Delegazione che lo ha eletto, assolve anche compiti di carattere nazionale.

Il      Consigliere Nazionale deve possedere una approfondita conoscenza dei problemi dei Gruppi di propria giurisdizione, in modo da poterli effi­cacemente rappresentare a livello nazionale.

A tale scopo:

-     ferme restando le prerogative del D.R., interviene occasionalmente alle Assemblee di Gruppo;

-     deve ricevere dai Gruppi, per informazione, copia della corrispon­denza significativa da essi trattata con la Presidenza Nazionale e/o con il D.R.;

-     mantiene contatti con i Gruppi e con il D.R. e, grazie anche alla pro­pria particolare conoscenza dei problemi generali dell'Associazione, fornisce ad essi consulenza e collaborazione.

 

Le azioni che il Consigliere Nazionale svolge nel campo dell'attività as­sociativa regionale, riguardano:

·    azione di propaganda:

-     divulgazione delle finalità dell'Associazione in modo da agevolare l'in­cremento degli iscritti, la diffusione dell'idea marinara e l'avviamento in Marina dei giovani che lo desiderano;

·    azione di consulenza:

-     esposizione dei problemi della Marina Militare e dell'Associazione a quanti mostrino interesse per essi, con particolare riguardo alla diffu­sione degli ideali e della attività dell'Associazione;

·    azione di infonnazione:

-     verso coloro che nell'ambito dell'Associazione desiderano conoscere specifici problemi associativi e risolvere casi personali attinenti il servi­zio prestato nella M.M., con riferimento alle previdenze ed ai riconosci­menti connessi;

-     verso i Gruppi, consigliando la via da seguire sia per tradurre in con­creto le loro aspirazioni, sia per la realizzazione pratica degli scopi sta­tutari e/o di nuove attività associative;

·    azione di attivazione:

-     ricerca, nell'ambito della Regione, di località in cui è possibile ed op­portuno costituire Gruppi o Sezioni;

-     promozione di iniziative atte a favorire attività collaterali idonee a su­scitare simpatie e consensi verso l'Associazione nell'ambito delle popo­lazioni locali.

Il      Consigliere Nazionale è tenuto ad inviare alla Presidenza Nazionale, entro il 31 gennaio, una relazione annuale sullo stato dei Gruppi di giuri­sdizione, con particolare riferimento a quelli presso i quali egli si è recato, per qualunque motivo, nel corso dell'anno.

 

2.   In merito alla reciproca posizione dei Consiglieri Nazionali e dei De­legati Regionali nei riguardi dell'attività associativa regionale, va tenuto presente che:

a.      fra C.N. e D.R. non esiste rapporto di dipendenza, ma, nell'interesse dell'Associazione è necessario che venga mantenuto tra essi un assiduo contatto mediante scambi di idee, di impressioni e di informazioni utili a consentire loro una approfondita conoscenza dei Gruppi di competenza;

 

b.    il Presidente Nazionale, quando non può intervenire ad una cerimo-nialmanifestazione alla quale è stato invitato, di massima delega a rappresentarlo il Consigliere Nazionale;

 

c.    nel caso il Presidente Nazionale non sia presente ad una cerimonia/manifestazione, e Io siano invece il Consigliere Nazionale ed il Delegato Regionale, entrambi invitati dall'Ente/Gruppo organizzatore, in mancanza di specifica delega, è il Consigliere Nazionale che rappresenta l'Associazione.

 

3.      In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico prima dello scadere del mandato quadriennale, un Consigliere Nazionale è sostituito automaticamente dal candidato che per i risultati delle ultime elezioni svolte in seno al Congresso Regionale, lo segue immediatamente in graduatoria.

Qualora risultino esauriti i posti in graduatoria si dovrà procedere a nuove elezioni come indicato all'Art. 20, para 1.

La convocazione dei Consiglieri Nazionali per la seduta del C.D.N. avviene di massima con lettera raccomandata spedita con un anticipo di almeno quindici giorni sulla data fissata.

 

4.      Il P.N. e i Consiglieri membri del C.E.N., in quanto responsabili dell'amministrazione, non partecipano alle votazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci.

 

Art. 28

 

Presidente Nazionale

 

1.      Il Presidente Nazionale si avvale, per l'amministrazione dell'Associazione, dei seguenti uffici della Presidenza:

a.    Ufficio del Segretario Generale;

b.    Ufficio Servizio Amministrativo;

c.    Ufficio Stampa, Documentazione e Propaganda.

 

2.      Presso i predetti Uffici sono tenuti i seguenti registri e documenti:

 

a.    Ufficio del Segretario Generale

° Segreteria Generale:

      -        Protocollo;

- Registro valori arrivo e partenza;

- Archivio;

- Ordini di servizio interni;

- Raccolta verbali Assemblee dei Gruppi.

Organizzazione e coordinamento attività dei Gruppi:

- Ruolo Gruppi;

- Verbali Assemblee Nazionali;

- Verbali riunioni Consiglio Direttivo Nazionale;

- Verbali riunioni Comitato Esecutivo Nazionale;

- Verbali deliberazioni Probiviri Nazionali;

- Albo Soci Onorari;

- Albo Soci Benemeriti.

b.     Ufficio Servizio Amministrativo

        -       Raccolta bilanci preventivi e consuntivi della Presidenza Nazionale;

        -        Registro revisori conti;

        -        Inventano materiali della Presidenza Nazionale;

        -        Raccolta documentazione beni immobili della Associazione;

        -        Raccolta documenti amministrativi della Associazione e del Perio

                dico.

c.    Ufficio Stampa Documentazione e Propaganda

- Tabulato dei Soci;

- Raccolta documenti inerenti alla pubblicazione del Periodico;

- Raccolta documenti e materiali di propaganda.

 

3. In periodo di temporanea impossibilità del Presidente Nazionale a svolgere le proprie funzioni, queste vengono assunte dal 1° Vice Presidente Nazionale (dal 2° Vice Presidente, in caso di indisponibilità del 1°), che assume la qualifica di «Presidente Nazionale Vicario».

Ciò sarà attuato anche nel caso di cessazione definitiva dalla carica del Presidente Nazionale, in attesa della elezione del successore per il completamento del mandato in corso.

Tuttavia, come chiaramente indicato dallo Statuto, in caso di dimissioni, accettate dal C.D.N., il Presidente Nazionale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 29

 

Vice Presidente Nazionale

 

La sostituzione di un Vice Presidente Nazionale che per dimissioni o altra causa cessa definitivamente dalla carica prima della scadenza del mandato quadriennale deve essere effettuata mediante nuove elezioni da tenersi nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.

La graduatoria risultante dalla corrispondente votazione precedente, non conserva cioè alcuna validità.

 

Art. 30

 

Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.)

 

1. Nell'ambito delle attività esecutive e delle attribuzioni delegate dal C.D.N., di cui all'Art. 27 comma h) dello Statuto, il C.E.N. deve:

-     emanare l'Ordinamento funzionale della Presidenza Nazionale, definente compiti e attribuzioni degli uffici elencati all'Art. 28 para 1.;

-     stabilire i criteri da seguire, in relazione alla disponibilità di fondi, per assegnare un compenso «a titolo rimborso spese di trasporto» ai responsabili dei predetti uffici (Statuto, Art. 27, comma g).

 

2. A chiarimento dell'Art. 30 del comma e) dello Statuto, possono essere causa di scioglimento del Consiglio Direttivo di un Gruppo o del Gruppo stesso:

a.          manifestazione di orientamenti o esecuzione di atti in contrasto con lo Statuto e con l'etica dell'Associazione;

 

b.    mancato versamento alla Presidenza Nazionale per oltre un anno delle quote a sostegno del Periodico «Marinai d'Italia» (Statuto, Art. 17);

c.    persistente mancata evasione della corrispondenza e reiterate omissioni di risposta a lettere della Presidenza Nazionale, del Consigliere Nazionale o del Delegato Regionale;

 

d.    mancato invio alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale e al Delegato Regionale dei verbali delle Assemblee di Gruppo (Statuto, Art. 38), dopo infruttuosi solleciti;

 

e.    irregolarità di carattere amministrativo con negligenza grave nella tenuta della contabilità del Gruppo (vedi successivo Art. 56);

 

f.     prolungata inattività associativa del Gruppo;

 

g.    mancato rinnovo o non attuata ricostituzione degli Organi Sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci), nonostante reiterati solleciti.

 

3. Lo scioglimento del Consiglio Direttivo di un Gruppo o del Gruppo stesso è di massima preceduto da una ispezione disposta dal Presidente Nazionale.

In caso di urgenza, lo scioglimento di un C.D. o del Gruppo stesso può essere disposto dal Presidente Nazionale, salvo ratifica da parte del Comitato Esecutivo Nazionale, in occasione della sua prima riunione.

 

4. In caso di dimissioni o di cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza del mandato quadriennale di un membro del C.E.N., per ricoprire il posto vacante devono essere effettuate nuove elezioni nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale. Si applica cioè, nel caso, la stessa procedura prevista per la sostituzione di un Vice Presidente Nazionale di cui al precedente Art. 29. Anche in questo caso le corrispondenti graduatorie risultanti dalle votazioni precedenti non hanno validità alcuna.

 

5.   A chiarimento del contenuto dell'Art. 30, comma f) dello Statuto, per «vertenze» devono intendersi contrasti per divergenze di opinione o di giudizio incidente comunque nell'attività dell'Associazione, ma che non interessano il campo disciplinare.

 

Art. 31

 

 

Collegio dei Sindaci Nazionali

 

Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Sindaci Nazionali deve essere sempre costituito da tre membri (Presidente e due Sindaci effettivi); in caso di temporanea indisponibilità o assenza di uno di essi subentra uno dei Sindaci supplenti. L'avvenuta sostituzione deve essere trascritta a verbale.

Il Collegio è convocato (se necessario a mezzo di lettera raccomandata), con sufficiente anticipo sulla data fissata per la riunione, in maniera da consentire l'eventuale sostituzione con Sindaci supplenti.

In caso di dimissioni o cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza del mandato quadriennale, i Sindaci effettivi vengono sostituiti con i supplenti che, a loro volta, vengono rimpiazzati con i candidati che, nel verbale delle elezioni li seguono in graduatoria.

 

Art. 32

 

Collegio dei Probiviri

 

1.     Per la convocazione e per le eventuali sostituzioni valgono le norme riportate al precedente Art. 31 per il Collegio dei Sindaci Nazionali.

 

2.     Per il computo dei sessanta giorni concessi dallo Statuto al Collegio dei Probiviri per adottare le proprie decisioni in materia di ricorsi, si applicano le norme seguenti:

-     la Presidenza Nazionale che riceve un ricorso diretto al Collegio dei Probiviri (che non dispone di una propria segreteria o di un proprio ufficio a carattere permanente) deve inoltrarlo ai destinatari a mezzo Raccomandata VR, con protocollo di passaggio, allegandovi, dopo aver provveduto ad assiemarla e completarla per quanto necessario, la documentazione pertinente;

-     il termine temporale di 60 giorni decorrerà pertanto dalla data di ricevimento della predetta documentazione da parte del Presidente del Collegio;

-     poichè non può escludersi la necessità di audizioni testimoniali, o di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, il tempo a ciò necessario dovrà essere considerato in aggiunta ai 60 giorni prescritti.

Del pari, nel computo dei 60 giorni non dovranno essere considerati i periodi in cui la Presidenza Nazionale, per ferie o altro motivo, non è pienamente attivata.

 

3. A chiarimento di quanto indicato all'Art. 32, comma a) dello Statuto, per «ricorsi relativi alle vertenze con i Soci» devono intendersi i ricorsi riguardanti la materia regolata dal Titolo IV, Capo 20 dello Statuto (Artt.

57-61).

 

Art. 33

 

Segretario Generale

 

1. Coordina e controlla l'attività degli uffici della Presidenza Naziona

le.

È responsabile della direzione e del funzionamento dell'Ufficio del Segretario Generale (Art. 28).

È il relatore delle Assemblee Nazionali e ne compila il verbale.

In caso di breve assenza del Presidente Nazionale o nei periodi durante i quali la Presidenza Nazionale è retta da un Presidente Vicario (Statuto, Art. 29), al Segretario Generale è delegata la firma della corrispondenza di ordinaria amministrazione.

 

2.    Allo scadere del biennio il Presidente Nazionale propone al C.E.N. l'eventuale riconferma nell'incarico del Segretario Generale.

In caso di mancata conferma, di dimissioni o di cessazione dall'incarico del Segretario Generale prima della scadenza del biennio, il Presidente Nazionale sottopone al C.E.N. proposte per la sostituzione.

 

 

Art. 34

 

Capo Servizio Amministrativo

1. È responsabile verso il Presidente Nazionale degli aspetti amministrativi e contabili della gestione dei fondi e beni della Presidenza Nazionale e della gestione amministrativa del Periodico dell'Associazione.

Coadiuva il C.E.N. nella preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale dell'Associazione.

Può essere delegato dal Presidente Nazionale al controllo saltuario del corretto funzionamento dell'attività amministrativa dei Gruppi, avvalendosi, se opportuno, dell'ausilio del Delegato Regionale di giurisdizione.

 

2. Allo scadere del biennio il Presidente Nazionale propone al C.E.N. l'eventuale riconferma nell'incarico del Capo Servizio Amministrativo.

In caso di mancata conferma, di dimissioni o di cessazione dall'incarico prima della scadenza del biennio, il Presidente Nazionale sottopone al C.E.N. proposte per la sostituzione.

 

Art. 35

 

Direttore Responsabile del Giornale

 

1. Il Direttore Responsabile del Periodico dell'Associazione è il Capo Ufficio Stampa Propaganda e Documentazione.

Provvede all'impostazione del Periodico, in base alle direttive del Presidente Nazionale, all'approvazione del quale sottopone le bozze di ogni numero e ne cura il successivo iter di composizione, stampa e distribuzione.

Cura l'impostazione e la stampa del Bollettino dell'A.N.M.I. in accordo con il Segretario Generale.

Presiede all'acquisizione e conservazione del materiale di propaganda ed alla ridistribuzione di esso ai Gruppi.

 

2.    Allo scadere del biennio il Presidente Nazionale,~sentito il parere del

C.E.N., dispone l'eventuale conferma del Direttore Responsabile del Giornale.

In caso di mancata conferma, di dimissioni o di cessazione dall'incarico del Direttore del Giornale, il Presidente Nazionale, sentito il parere del C.E.N., provvede alla nomina del sostituto.

 

CAPO 3°-ORGANI SOCIALI E CARICHE PERIFERICHE

 

Art. 36

 

Delegati Regionali

 

1. Nello spirito delle funzioni previste dallo Statuto, i Delegati Regionali, al fine di acquisire direttamente la dovuta conoscenza sulla organizzazione interna dei Gruppi costituiti nel territorio di competenza e verificare la validità della loro vita associativa devono, orientativamente, visitare ogni Gruppo almeno una volta ogni due anni ispezionando e vistando i registri e documenti regolamentari (Art. 40.1. e Art. 56.2.).

Nell'occasione dovranno controllare e vistare anche le eventuali gestioni particolari come, ad esempio, stabilimenti balneari, bar e giochi.

Ditali visite ispettive deve essere data comunicazione alla Presidenza Nazionale, alla quale dovrà successivamente essere inviata una relazione.

I Delegati Regionali possono assistere, quando ritenuto opportuno ed a titolo personale, alle manifestazioni sociali dei Gruppi, dandone preventiva informazione ai Consigli Direttivi interessati.

 

2. Su mandato della Presidenza Nazionale oppure su richiesta dei Gruppi interessati, il Delegato Regionale può intervenire a riunioni dei Consigli Direttivi dei Gruppi di giurisdizione. Ciò allo scopo di consentirgli di seguire in via diretta l'andamento della vita sociale dei Gruppi, in particolare di quelli che manifestano difficoltà nello svolgimento di una regolare vita sociale.

Se richiesto dai Presidenti di Gruppo, il Delegato Regionale può autorizzare e convocare riunioni per discutere problemi locali o regionali di comune interesse, informando la Presidenza Nazionale. Se lo ritiene opportuno potrà assumere la presidenza di tali riunioni.

 

3. I Delegati Regionali sono tenuti a:

 

-     compilare annualmente una relazione al 31 dicembre, nella quale, per ogni Gruppo di giurisdizione, dovranno essere indicati gli elementi conoscitivi di maggior interesse (situazione sociale, attività svolta, eventi di rilievo, necessità particolari). La relazione, corredata di pareri e proposte, dovrà essere fatta pervenire alla Presidenza Nazionale entro il 31 gennaio;

 

-     curare, per ogni Gruppo di competenza, la conservazione dei tabulati riportanti gli elenchi dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

 

4. Sulla reciproca posizione dei Delegati Regionali e dei Consiglieri Nazionali in riferimento all'attività associativa nell'ambito regionale, viene riferito nel precedente Art. 27 para 2.

 

5. Negli Stati Esteri dove il numero dei Gruppi è uguale o superiore a cinque, il C.E.N. può nominare un Delegato che, per analogia, assume la denominazione di «Delegato Nazionale» (D.N.).

Il Delegato Nazionale ha, per quanto applicabili e nel rigoroso rispetto delle leggi dello Stato ospitante, i doveri e i compiti che in Italia hanno i Delegati Regionali.

Il Delegato Nazionale rappresenta il Presidente Nazionale, e per esso l'Associazione Marinai d'Italia, presso le Autorità Diplomatiche e Consolari italiane e presso le Autorità del Paese ospitante.

 

6. Allo scadere del biennio il Presidente Nazionale propone al C.E.N. i nominativi dei Delegati Regionali/Nazionali da confermare nell'incarico o da sostituire.

In caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico di un Delegato Regionale/Nazionale prima della scadenza del biennio, il Presidente Nazionale sottopone al C.E.N. proposte per la sostituzione.

Per particolari ed inderogabili esigenze la sostituzione di un Delegato Regionale/Nazionale può essere disposta direttamente dal Presidente Nazionale, salvo ratifica da parte del C.E.N. in occasione della prima riunione di questo.

 

Art. 37

 

Congressi Regionali

 

1. Convocazione in SEDUTA ORDINARIA

 

a.    Dalla partecipazione ai Congressi Regionali in seduta ordinaria per le elezioni di rinnovo quadriennale delle Cariche a carattere nazionale sono esclusi i Gruppi che, alla data fissata, si trovano nelle condizioni seguenti:

-     non hanno rinnovato gli Organi Sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci) scaduti;

-     essendo di nuova istituzione non hanno ancora provveduto a costituire gli Organi Sociali;

-     sono in regime commissariale;

-     non raggiungono la consistenza numerica minima di 30 (trenta) Soci Effettivi (Statuto, Art. 17);

-     non hanno provveduto all'invio delle quote annuali di sostegno al Periodico «Marinai d'Italia» (riferite agli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente).

b.    I Rappresentanti dei Gruppi devono essere Soci Effettivi; essi vengono designati da ciascun Consiglio Direttivo nel numero definito, secondo un criterio di proporzionalità, come di seguito indicato.

Per i Gruppi che, al 31 marzo dell'anno in corso, contano un numero di Soci Effettivi:

·       da 30 a 50, due;

·       da 51 a 100, tre;

·       da 101 a 150, quattro;

·        da 151 a 200, cinque.

Per i Gruppi di oltre 200 Soci Effettivi, un Rappresentante in più per ogni 100 Soci Effettivi o frazione superiore a 50.

Nel conteggio dei Soci Effettivi di un Gruppo vanno inclusi anche quel-li delle eventuali Sezioni Locali/Aggregate.

Il    Presidente del Gruppo è di diritto uno dei Rappresentanti; ciascun Rappresentante ha diritto ad un voto.

A titolo di guida si riportano alcuni esempi riguardanti la consistenza numerica delle rappresentanze (Presidente del Gruppo incluso):

-      ad un Gruppo con 47 Soci Effettivi spettano due Rappresentanti e quindi due voti;

-     ad un Gruppo con 340 Soci Effettivi spettano sei Rappresentanti (sei voti);

-     ad un Gruppo con 360 Soci Effettivi spettano sette Rappresentanti (sette voti).

 

c.    I Rappresentanti designati devono essere muniti di dichiarazione firmata dal Presidente del Gruppo attestante la loro funzione.

Per le votazioni sono ammesse le deleghe con la limitazione che un solo Rappresentante non può disporre di più di cinque voti, compreso il proprio.

Le deleghe devono essere firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente del Gruppo.

Anche il Presidente può farsi rappresentare da uno dei rappresentanti designati.

 

d.    Prima che la seduta abbia inizio una commissione, detta Commissione Elettorale, composta da:

°     Delegato Regionale (o dal Socio designato dalla Presidenza Nazionale a presiedere il Congresso);

°     due membri «scrutatori» nominati dai Rappresentanti presenti e scelti fra di essi,

procede alla verifica dei poteri mediante controllo delle dichiarazioni e delle deleghe di cui al precedente para c.

 

La Commissione verifica inoltre che il numero dei Rappresentanti di ciascun Gruppo sia quello comunicato dalla Presidenza Nazionale, determinato in accordo con quanto riportato al precedente para b. Conclusa la verifica dei poteri il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la seduta.

Qualora il numero dei Rappresentanti presenti, in proprio o per delega, non raggiunga la maggioranza assoluta e si debba ricorrere ad una seconda convocazione, questa dovrà seguire la prima con un intervallo di almeno un ora.

 

e.    Le operazioni di voto si svolgono per appello nominale, deponendo in apposita urna le schede fornite dalla Presidenza Nazionale. Completate le votazioni la Commissione Elettorale procede allo scrutinio delle schede e ne redige il verbale. Alfine di avere da parte delle Delegazioni una rappresentazione uniforme dell'esito delle votazioni per le varie cariche, il verbale va compilato secondo lo schema fornito dalla Presidenza Nazionale.

Il verbale deve essere trasmesso alla Presidenza Nazionale secondo le modalità e entro i termini di tempo resi noti dalla stessa.

 

Per la partecipazione dei Gruppi A.N.M.I. all'estero alle elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali a carattere nazionale, la Presidenza Nazionale emana, di volta in volta, specifiche disposizioni.

 

2. Convocazione in SEDUTA STRAORDINARIA.

a.    Ai Congressi Regionali convocati in Seduta Straordinaria possono intervenire, quali rappresentanti, tutti i componenti del Consiglio Direttivo di ciascun Gruppo (Statuto, Art.39).

b.    Le eventuali votazioni vanno effettuate per alzata di mano. Ciascuno dei rappresentanti presenti ha diritto ad un voto. Non sono consentite le deleghe.

Qualora il numero dei rappresentanti presenti non raggiunga la maggioranza assoluta e si debba ricorrere ad una seconda convocazione, questa dovrà seguire la prima con un intervallo di almeno un'ora. Prima che la seduta abbia inizio una Commissione composta dal Delegato Regionale (o dal Socio designato dalla Presidenza Nazionale a presiedere il Congresso) e da due rappresentanti prescelti quali «scrutatori» procede alla verifica dei poteri mediante controllo delle tessere personali.

Il    Presidente del Congresso, coadiuvato da un rappresentante prescelto quale «Segretario», dovrà provvedere a redigere il verbale della seduta secondo lo schema riportato, a titolo di guida, in Annesso E.

Copia del verbale dovrà essere inviato alla Presidenza Nazionale (orientativamente entro 7 giorni).

 

Art. 38

 

Assemblee di Gruppo

 

1. La lettera di comunicazione ai Soci della convocazione dell'Assemblea di Gruppo deve contenere:

 

a.    l'indicazione del tipo di Assemblea: «Ordinaria Annuale», «Ordinaria per Elezioni»; (Art. 46) «Straordinaria» (in questo caso va indicata la motivazione);

 

b.    la località e la sede ove avrà luogo l'Assemblea, data e ora della convocazione;

 

c.    gli argomenti posti all'«Ordine del Giorno».

 

 

Al fine di consentire la maggiore possibile partecipazione dei Soci, l'Assemblea, salvo particolari motivi, deve essere effettuata in un giorno festivo (o semifestivo).

La comunicazione deve essere estesa ai Soci di eventuali Sezioni Locali e Sezioni Aggregate.

All'Assemblea possono intervenire il Consigliere Nazionale, il Delegato Regionale ed un delegato della Presidenza Nazionale.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea deve intercorre-re un intervallo non inferiore ad un'ora.

Il Segretario del Gruppo funge da relatore per i lavori dell'Assemblea e provvede alla compilazione del verbale (schema in Annesso F). Tale verbale, firmato dal Segretario/Relatore e dal Presidente dell'Assemblea, deve essere successivamente inviato in copia, a cura della Presidenza del Gruppo, alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale e al Delegato Regionale.

In caso di assenza o indisponibilità del Segretario del Gruppo, le funzioni di Segretario/Relatore vengono assolte da un Socio Effettivo prescelto fra i presenti.

Le votazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria Annuale o Straordinaria possono svolgersi per alzata di mano. Ilanno diritto di voto solamente i Soci effettivi presenti.

2. Le votazioni per il rinnovo degli Organi e delle Cariche Sociali del Gruppo devono svolgersi sempre mediante apposite schede (una per i Consiglieri, una per i Sindaci ed una per l'eventuale elezione dell'unico Consigliere Rappresentante dei Soci delle Altre Categorie (vds. Art. 48), predisposte a cura della Presidenza del Gruppo.

Il Socio Effettivo con diritto di voto che non può intervenire all'Assemblea Ordinaria per le elezioni può farsi rappresentare da altro Socio Effettivo mediante delega scritta. Il Socio delegato consegna la delega unitamente alla tessera sociale del Socio rappresentato alla Commissione Elettorale prima dell'inizio delle votazioni. Analoga procedura deve essere osservata per i Soci Ordinari, Aggregati e Aderenti in caso di eventuale elezione dell'unico Consigliere Rappresentante.

Nelle elezioni per il rinnovo degli Organi e delle Cariche Sociali è consentita una sola delega per persona. In nessun caso è ammessa la votazione per posta.

 

3. Nelle Assemblee Ordinarie per le elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali, il Presidente dell'Assemblea (Statuto, Art. 38) assume le funzioni di Presidente della Commissione Elettorale. Egli si avvale della collaborazione di due scrutatori, scelti fra i Soci Effettivi presenti, estranei al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci uscenti.

La Commissione Elettorale al termine dei lavori provvede alla compilazione del verbale (schema in Annesso G). Tale verbale firmato dai componenti la stessa Commissione deve essere successivamente inviato in copia, a cura della nuova Presidenza del Gruppo, alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale ed al Delegato Regionale.

 

Art. 39

 

                               Consigli Direttivi di Gruppo

 

1. Nel computo complessivo dei Soci messi a calcolo per la determinazione del numero dei Consiglieri non devono essere inclusi i Soci di eventuali Sezioni Aggregate, in quanto il Delegato di ciascuna di tali Sezioni fa già parte di diritto del Consiglio.

 

2. La convocazione per la seduta del Consiglio Direttivo deve essere resa nota ai Consiglieri a cura del Presidente del Gruppo, se del caso per iscritto, con adeguato anticipo (almeno otto giorni prima).

Il Consiglio Direttivo si intende regolarmente costituito, con facoltà cioè di deliberare, se è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi titolo a voto deliberativo.

    Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti: in ca­so di parità è determinante il voto del Presidente.

Il    Segretario del Gruppo funge da relatore per i lavori del Consiglio e compila il verbale di riunione (schema in Annesso H). In caso di indispo­nibilità del Segretario le funzioni di relatore sono svolte da uno dei Consi­glieri presenti, designato nella circostanza.

Il    verbale, firmato da tutti i Consiglieri intervenuti, deve essere tra­smesso in copia alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale e al Delegato Regionale.

 

3.   Ogni Consigliere, all'atto della nomina, può ricevere su designazione del Presidente del Gruppo, in relazione alla organ4zzazione interna, l'inca­rico di seguire una o più attività, quali, ad esempio:

-        Manifestazioni sociali;

-     Relazioni sociali ed attività promozionali;

-     Attività culturali, ricreative e sportive;

-     Gestione amministrativa.

 

Ogni qualvolta, durante i quattro anni del mandato, per cessazione de­finitiva dalla carica (Statuto, Art. 21) di uno dei componenti si verifica una vacanza, il Consiglio Direttivo del Gruppo deve ripristinare la propria con­sistenza numerica secondo la seguente procedura:

a.   viene nominato Consigliere il Socio Effettivo che nelle ultime elezioni svolte risulta il primo dei «non eletti» (Art. 48, para 4);

b.   esauriti i candidati disponibili viene convocata una Assemblea straor­dinaria di Gruppo per l'elezione dei Consiglieri necessari a ricoprire le vacanze verificatesi (prevedendo, se possibile, alcune riserve per poter far fronte ad eventuali successive vacanze).

Per questa esigenza possono candidarsi solo i Soci Effettivi che:

-     erano iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente ed hanno provve­duto al versamento della quota sociale per l'anno in corso;

-     non hanno riportato nel quadriennio in corso ed in quello preceden­te sanzioni di sospensione dall'Associazione o di revoca dalla carica;

-     non sono stati dimissionari dalla carica di Consigliere o Sindaco nell'arco del quadriennio in corso;

-     non rivestono alcuna carica sociale.

 

4.   Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato moti­vo non partecipa alle riunioni del Consiglio decade dalla carica, e viene so­stituito secondo la procedura descritta al precedente paragrafo.

Della avvenuta perdita della carica di Consigliere e della motivazione che l'ha determinata deve essere data comunicazione scritta all'interessa­to, mediante lettera raccomandata A.R.

 

Art. 40

 

Presidenti di Gruppo

 

1. Il Presidente di Gruppo è uno dei Consiglieri eletto a tale carica nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo.

Ferme restando le norme riportate all'Art. 39, para 2., in considerazione della importanza rivestita dall'evento, è auspicabile che a detta riunione del Consiglio Direttivo partecipi il massimo numero dei suoi componenti.

La votazione avviene a scrutinio segreto. È eletto Presidente il candida­to che ottiene la maggioranza relativa dei voti.

In caso di risultato di parità la votazione va ripetuta con le stesse mo­dalità. Se il risultato permane di parità viene eletto Presidente, a parità di voto massimo, il candidato che ha maggiore, ininterrotta anzianità di iscrizione all'Associazione.

Nell'assumere la carica il Presidente di Gruppo diviene legalmente il re­sponsabile del Gruppo stesso; egli risponde alla Presidenza Nazionale dell'operato del Consiglio Direttivo da lui presieduto.

Ai fini della corretta gestione del Gruppo deve assicurare la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni, dei registri e raccolte elencati al suc­cessivo Art. 56.

 

2. In caso di impedimento prolungato ad esercitare il proprio manda­to, il Presidente, con delibera del C.D., viene sostituito, per il tempo ne­cessario, dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni (che vanno presentate al C.D.) o comunque di ces­sazione definitiva dalla carica prima della scadenza naturale, l'incarico viene assunto, fino alla scadenza del mandato quadriennale in corso, dal Vice Presidente.

In tal caso, il C.D. procede alla nomina di un nuovo Vice Presidente se­condo la procedura seguente:

 

a.   se il Presidente dimissionario non ha dato esplicitamente le dimissioni anche da Consigliere, il C.D. si riunisce, sotto la Presidenza del nuovo Presidente, e nomina il nuovo Vice Presidente;

 

b.   se il Presidente dimissionario ha dato le dimissioni anche da Consigliere, il C.D. reintegra nel numero legale il Consiglio stesso, secondo le norme del precedente Art. 39 ed elegge fra i Consiglieri il nuovo Vice Presidente.

 

Procedura analoga sarà adottata anche quando vengano a cessare con­temporaneamente dalla carica il Presidente ed il Vice Presidente; nella cir­costanza assume interinalmente la Presidenza del Gruppo il Consigliere più anziano per iscrizione all'Associazione.

 

3.   I Presidenti di Gruppo che desiderano riunirsi per discutere proble­mi locali di comune interesse, devono richiedere preventiva autorizzazio­ne al Delegato Regionale (Art. 36, 2.).

 

4.   I Presidenti devono tenere informati il Consigliere Nazionale ed il Delegato Regionale sulle attività locali di maggior rilievo. In ordine a ciò dovranno inviare loro, in particolare:

-     copia delle comunicazioni con le quali vengono convocate le Assem­blee di Gruppo e dei relativi Ordini del Giorno;

-     copia della corrispondenza diretta alla Presidenza Nazionale (verbali delle Assemblee di Gruppo, verbali dei Consigli Direttivi, lettere ri­guardanti cerimonie e manifestazioni, problemi della sede, associati-vi, ecc.).

 

Art. 41

 

Vice Presidenti di Gruppo

 

1.   Il Vice Presidente di Gruppo è uno dei Consiglieri eletto a tale cari­ca nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo di Gruppo, con la stessa procedura di cui all'Art. 40, para 1. per l'elezione del Presidente.

 

2.   In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica prima della sca­denza del mandato, la carica è assunta da un nuovo Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo di Gruppo (dopo averne ripristinato, secondo la procedura prevista dall'Art.39, la consistenza numerica, nel caso l'interes­sato si sia dimesso anche da Consigliere).

 

Art. 42

 

Collegio dei Sindaci di Gruppo

 

1.        Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Sindaci di Gruppo deve essere sempre costituito da tre membri (Presidente e due Sindaci Ef­fettivi); in caso di temporanea indisponibilità o assenza di uno di essi, gli subentra uno dei Sindaci supplenti.

L'eventuale sostituzione deve essere riportata nel verbale di riunione.

L'incarico di Sindaco è incompatibile sia con qualunque altra carica sociale elettiva , sia con qualunque incarico nell'ambito delle attività di cui al precedente Art. 39, para 3.

 

2.   Il Collegio dei Sindaci è convocato:

 

a.   dal Presidente del Gruppo per l'esame del Bilancio Consuntivo. Il Col­legio compila apposita relazione da allegare al Bilancio stesso, per l'ap­provazione da parte dell'Assemblea Ordinaria annuale dei Soci;

 

b.   dal Presidente del Collegio almeno ogni quattro mesi per accertare la consistenza di cassa, nonchè in qualsiasi altro momento ritenuto op­portuno per procedere ad atti di ispezione e di controllo.

I Sindaci (effettivi e supplenti) possono assistere alle riunioni del Con­siglio Direttivo quando il Presidente del Gruppo lo ritiene opportuno in re­lazione ad eventuali argomenti di carattere amministrativo posti all'ordi­ne del giorno della riunione.

 

3.   In caso di dimissioni (che vanno presentate al C.D.) o di cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato quadriennale di uno o più Sindaci effettivi si procede alla loro sostituzione con i supplenti. Il Consiglio Direttivo del Gruppo, successivamente, procede al ripristino della consi­stenza numerica del Collegio nominando i Sindaci supplenti mancanti ap­plicando la procedura descritta per la sostituzione dei Consiglieri (Art.39).

 

Art. 43

 

Segretari di Gruppo

 

1.   Come previsto all'Art. 22 dello Statuto, il Presidente, sentito il pare­re del C.D., può affidare l'incarico di Segretario anche ad un Consigliere.

La nomina di Segretario di Gruppo non è soggetta a ratifica da parte della Presidenza Nazionale.

 

2.   Ai Segretari di Gruppo può essere concesso all'atto dell'approvazione del bilancio, in relazione alla disponibilità di fondi, un compenso a titolo di rimbor­so spese di trasporto, secondo quanto stabilito dai Consigli Direttivi di Gruppo.

 

Art. 44

 

Patronesse

 

1.   In merito alla facoltà data dall 'Art. 44 dello Statuto ai Consigli Di­rettivi di Gruppo di nominare delle Patronesse, si evidenzia che queste possono essere scelte:

°     di preferenza tra le congiunte dei Marinai Caduti e tra le infiermiere volontarie che hanno prestato servizio nella M.M.;

°     ma anche, subordinatamente, tra le Socie non in possesso dei titoli di cui sopra.

I     Consigli Direttivi, in quest'ultimo caso, devono applicare, nelle loro scelte, un rigido criterio selettivo che deve tener conto del periodo di mili­tanza (non meno di due anni), dell'attaccamento all'Associazione e dell'impegno sociale profuso.

 

2.   Il numero complessivo delle Patronesse non deve superare quello dei componenti il Consiglio Direttivo. Esse costituiscono, nel loro insieme, il Comitato delle Patronesse del quale eleggono la Presidente.

La Presidente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo (Statuto, Art. 39).

Il    Comitato è convocato dalla Presidente che riferisce al Presidente del Gruppo sull'attività svolta.

Il    Presidente del Gruppo può convocare il Comitato delle Patronesse per parere su argomenti di specifico interesse, in particolare su quelli di natura assistenziale.

Il    Comitato delle Patronesse e la Presidente rientrano nella periodicità del mandato quadriennale previsto per gli Organi e le Cariche Sociali del Gruppo.

Il    Consiglio Direttivo nuovo eletto deve, all'inizio del suo mandato, con­fermare o eventualmente variare la composizione del Comitato delle Pa­tronesse e questo provvederà quindi all'elezione della Presidente.

La Presidente nei cui confronti, nel corso del quadriennio, il Comitato delle Patronesse, convocato su richiesta di almeno la metà delle sue com­ponenti, approvi a maggioranza assoluta una «mozione di sfiducia» si in­tende sollevata dalla carica e viene sostituita mediante regolare votazione.

 

Art. 45

 

Commissari Straordinari

 

1.   Il Commissario Straordinario ha tutti i poteri e le responsabilità del Consiglio Direttivo (Statuto, Art. 39).

 

2.   In particolare il Commissario Straordinario:

 

a.   nomina un Segretario di propria fiducia;

 

b.   prende in consegna dal Presidente del disciolto Consiglio Direttivo i do­cumenti, i fondi ed i materiali del Gruppo, redigendo apposito verbale (schema in Annesso I), in cui devono essere evidenziate le irregolarità e le omissioni riscontrate;

 

c.   invia copia del suddetto verbale, con la firma propria e con quella del Presidente cedente, alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Naziona­le ed al Delegato Regionale;

 

d.   invita i componenti del disciolto Consiglio Direttivo ad eliminare le eventuali irregolarità riscontrate;

e.   riferisce alla Presidenza Nazionale e, per conoscenza, al Delegato Re­gionale, sulla situazione del Gruppo all'atto dell'assunzione della carica e prospetta un piano per la sua riorganizzazione;

f.    nel rispetto delle vigenti norme statutarie/regolamentari, gestisce il Gruppo nei modi più idonei per infondere nei Soci rinnovata fiducia nell'Associazione, sentendo ove occorra il Delegato Regionale;

 

g.   riferisce periodicamente, in relazione alla importanza delle azioni svol­te, alla Presidenza Nazionale ed al Delegato Regionale;

 

h.   a normalità conseguita, invia alla Presidenza Nazionale, e per cono­scenza al Delegato Regionale, una succinta relazione sulle azioni svolte e sullo stato del Gruppo, formulando proposte concernenti le elezioni per la ricostituzione degli Organi e delle Cariche Sociali;

i.    ottenuta l'autorizzazione della Presidenza Nazionale attua la procedu­ra per le elezioni nella stretta osservanza di quanto sancito dagli Artt. 38, 39, 42 e 48 dello Statuto e del Regolamento;

1.   ad elezioni avvenute invia alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Na­zionale ed al Delegato Regionale copia della seguente documentazione:

-     verbale delle elezioni per la ricostituzione degli Organi e delle Ca­riche Sociali (Annesso G);

-     verbale delle elezioni del Presidente e del Vice Presidente (Annes­so P);

-   curriculum-vitae dei componenti i neo costituiti Consiglio Diretti­vo e Collegio dei Sindaci (Annesso Q).

 

3.   Il Commissario Straordinario cessa dalla carica allorquando la Pre­sidenza Nazionale avrà sanzionato il risultato delle elezioni per la costitu­zione dei nuovi Organi e delle Cariche Sociali del Gruppo.

Alla ricezione della ratifica dovrà aver luogo il passaggio di consegne tra il Commissario Straordinario (cedente) ed il Presidente neo-eletto (ac­cettante), redigendo il relativo verbale (Annesso I).

 

 

 

CAPO 4°~ ELEZIONI

 

Art. 46

 

Frequenza ed epoca di svolgimento - Maggioranza valida

 

1.   Le modalità di dettaglio per l'effettuazione delle elezioni sono ripor­tate negli Artt. 47 e 48 rispettivamente per le Cariche Sociali Centrali e per quelle Periferiche.

 

2.   Il periodo di quattro anni di durata delle cariche sociali periferiche elettive è indipendente dal ciclo quadriennale delle cariche sociali centra­li elettive. Il mandato delle cariche periferiche può quindi avere inizio in qualsiasi anno.

 

3.        L'indicazione dei mesi di febbraio-marzo, fissata di massima dallo Statuto per le elezioni delle cariche sociali del Gruppo, tiene conto della concomitanza, in tale periodo, dell'Assemblea Ordinaria prevista per l'ap­provazione del bilancio consuntivo.

I Gruppi, per i quali le cariche sociali scadono in altro mese, si devono regolare nel seguente modo:

a.   quando il mandato termina nel primo semestre, le elezioni vengono svolte nei mesi di febbraio-marzo dell'anno stesso;

b.   quando il mandato termina nel secondo semestre, le elezioni vengono posticipate ai mesi di febbraio-marzo dell'anno successivo.

In casi particolari e di comprovata necessità, la Presidenza Nazionale può autorizzare lo svolgimento delle elezioni in un periodo diverso.

 

4.   Le norme del precedente para 3. non riguardano i Gruppi di recen­te formazione, i quali entro sei mesi dalla loro costituzione sono tenuti a procedere all'elezione delle cariche sociali definitive; lo stesso vale anche per i Gruppi a regime commissariale.

 

Art. 47

 

Elezione degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali

 

1.   Con cadenza quadriennale (1990, 1994, 1998, ecc.), ad una data di aprile o maggio prescelta dalla Presidenza Nazionale, vengono convocati, in seduta ordinaria, i Congressi Regionali che dovranno procedere alle ele­zioni del Presidente Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, dei Sindaci Na­zionali e dei Probiviri (Art. 37).

 

Se, in una determinata Delegazione, si verifica l'impossibilità di convo­care il Congresso Regionale alla data prescelta, esso, previ accordi con la Presidenza Nazionale, deve essere convocato dal Delegato Regionale entro il termine di otto giorni da tale data.

 

2.   La rosa dei tre nominativi suggeriti, per l'elezione del Presidente Na­zionale, deve essere compilata previo accertamento che i candidati segna-lati accetteranno l'eventuale elezione.

 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

-     residenza a Roma;

-   conoscenza della organizzazione e dei principali problemi dell'Associazione.

Nel verbale di ciascun Congresso Regionale deve essere apposto, a fian­co del nome dei vari candidati alla carica di Presidente Nazionale, il nu­mero di voti confluiti su di esso, in modo da facilitare la determinazione della somma dei voti riportati in campo nazionale e la conseguente pro­clamazione dell'eletto.

Lo scrutinio delle votazioni per la carica di Presidente Nazionale è ef­fettuato dai Collegi riuniti dei Sindaci Nazionali e dei Probiviri uscenti, nella sede della Presidenza Nazionale ed è oggetto di apposito verbale.

 

3.   Nella elezione dei due Vice Presidenti Nazionali, che ha luogo nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere tenuto debito conto dell'ubicazione della residenza dei candidati. Èinfatti molto utile che i due Vice Presidenti risiedano in distinte aree del territorio dalle quali sia possibile assolvere in maniera sufficientemente agevole il compito di rappresentare il P.N. nelle regioni particolarmente lontane da Roma, ove egli risiede. Ne deriva l'opportunità pratica che uno dei Vice Presidenti risieda nell'Italia Settentrionale e l'altro nell'Italia Me­ridionale.

Le elezioni sono normalmente organizzate ed attuate nel modo se-guente:

-     vengono approntate due schede separate, una con i nominativi dei Consiglieri Nazionali candidati alla carica di Vice Presidente Nazio­nale residenti nell'Italia Settentrionale, l'altra con i nominativi dei candidati residenti nell'Italia Meridionale;

-     in due distinte votazioni, a scrutinio segreto, vengono eletti i due Vi­ce Presidenti.

Nel caso che una votazione dia risultati di parità, è nominato Vice Pre­sidente il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Per definire quale dei due Vice Presidenti eletti assune la qualifica di l° Vice Presidente (Statuto, Art. 29), si deve procedere ad una votazione di ballottaggio, a scrutinio segreto. Dei voti riportati nelle due precedenti ele­zioni non può infatti essere tenuto conto dato che i relativi risultati, otte­nuti in situazioni diverse, non sono, in generale, tra loro confrontabili.

 

4. La Presidenza Nazionale, nella prima quindicina del mese di marzo dell'anno delle elezioni, dà mandato ai Consigli Direttivi dei Gruppi di de­signare ciascuno una terna di Soci Effettivi, residenti nel territorio della Delegazione Regionale ed iscritti ad uno dei suoi Gruppi, quali candidati alla carica di Consigliere Nazionale.

Ogni Gruppo deve trasmettere entro il 31 marzo i nominativi dei desi­gnati al Delegato Regionale; questi redige la lista, in ordine alfabetico, dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale da sottoporre al Congresso Regionale.

Il candidato che riporta il maggior numero di voti in sede di Congresso Regionale, è il Consigliere Nazionale della Delegazione Regionale consi­derata.

Dell'esito della votazione viene redatto apposito verbale da trasmettere con lettera raccomandata espresso alla Presidenza Nazionale. Nel verbale devono risultare i nomi di tutti i candidati elencati in ordine di voti riportati.

L'avvenuta elezione alla carica di Consigliere Nazionale è comunicata agli interessati a cura della Presidenza Nazionale a mezzo di lettera rac­comandata A.R.

I Consiglieri eletti sono tenuti a dichiarare per iscritto alla Presidenza Nazionale l'accettazione dell'incarico.

In caso di rinuncia, subentra nella carica di Consigliere Nazionale il candidato che segue nell'ordine.

Per quanto riguarda l'eventualità, prevista dall'Art. 47, 50 capoverso dello Statuto, che in una stessa Delegazione Regionale si debba eleggere più di un Consigliere Nazionale, va tenuto presente che essa è da conside­rarsi molto improbabile.

La pratica associativa ha dimostrato infatti che se in una Regione il nu­mero dei Gruppi è o diviene molto elevato, il Consiglio Direttivo Naziona­le ne dispone la suddivisione in due o più Delegazioni, per cui si ha che ciascuna di queste ha sempre un solo Consigliere Nazionale.

 

5. Nel compilare le rose dei candidati alla elezione a Sindaco Naziona­le ed a Proboviro deve essere tenuta presente l'opportunità che essi abbiano, rispettivamente, specifica pratica amministrativa e conoscenza dell'or­ganizzazione dell'Associazione.

Nel verbale di ciascun Congresso Regionale deve essere apposto, a fian­co del nome di ogni candidato alle cariche di Sindaco Nazionale e Probo­viro, il numero di voti ottenuti in modo da consentire la corretta determi­nazione per ciascuno di essi della somma dei voti complessivamente ri­portati in campo nazionale e quindi la proclamazione degli eletti.

Lo scrutinio dei verbali con i voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco Nazionale e di Proboviro viene effettuato da una apposita Com­missione nominata dalla Presidenza Nazionale e composta da tre membri, tra i quali il Segretario Generale che ne è il Presidente.

I tre candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti in ciascu­na graduatoria sono i Sindaci Nazionali effettivi o Probiviri effettivi, men­tre il quarto ed il quinto sono Sindaci Nazionali supplenti o Probiviri sup­plenti.

L'avvenuta elezione viene comunicata agli interessati a cura della Presi­denza Nazionale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I Sindaci Nazionali ed i Probiviri eletti sono tenuti a dichiarare alla Pre­sidenza Nazionale l'accettazione della carica.

In caso di rinunzie subentrano i candidati che, nelle rispettive gradua­tQrie, seguono nell'ordine per numero di voti riportati.

 

Art. 48

 

Elezione degli Organi e delle Cariche Periferiche

 

1. Le elezioni per il rinnovo degli Organi e delle Cariche Sociali di Gruppo per scadenza del mandato quadriennale devono aver luogo nel corso di una Assemblea Ordinaria convocata dal Consiglio Direttivo ad una data prescelta nei mesi di febbraio e marzo (possibilmente in conco­mitanza con l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio Con-suntivo - Art. 46.3.).

Per circostanze particolari e di comprovata necessità, la Presidenza Na­zionale può autorizzare la convocazione dei Soci per le elezioni in epoca diversa.

Onde consentire la maggiore possibile partecipazione di Soci l'Assem­blea considerata, salvo particolari motivi, deve essere effettuata in un gior­no festivo (o almeno semifestivo).

 

2. I Gruppi che effettuano le elezioni per il rinnovo delle Cariche So­ciali per normale scadenza del mandato quadriennale devono attenersi al­le seguenti modalità:

a.   la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per le elezioni deve essere comunicata con almeno 40 (quaranta) giorni di anticipo mediante let­tera circolare diretta a tutti i Soci. In essa, oltre alla data e al luogo, de­ve essere indicato anche l'orario di apertura e chiusura dei seggi (vedi esempio in Annesso L).

I Gruppi provvisti di sede devono anche esporre un apposito avviso al quadro «Comunicazioni ai Soci»;

 

b.   entro il 10 gennaio, deve essere reso noto l'elenco nominativo dei Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali al 31 dicembre dell'anno da poco concluso; tale elenco deve essere esposto al quadro «comunicazioni» della sede sociale o, in mancanza di questa, deve es­sere reso disponibile per la consultazione da parte dei Soci, presso tut­ti i componenti del Consiglio Direttivo;

 

c.   nel caso si debba procedere anche alla elezione dell'unico Consigliere Rappresentante dei Soci delle Altre Categorie (Statuto, Art. 48), entro il 10 gennaio e con le stesse modalità deve essere reso noto anche l'elen­co dei Soci predetti;

 

d.   copia dell'elenco nominativo di cui alla lettera b. (e, nel caso, anche di quello indicato alla lettera c.) debitamente firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, deve esse­re inviata, per informazione, alla Presidenza Nazionale ed al Delegato Regionale;

 

e.   non meno di 20 (venti) giorni prima della data stabilita per le elezioni devono essere presentati alla Segreteria del Gruppo (o al Presidente per i Gruppi privi di sede sociale) le note con i nominativi di uno o più So­ci, proposti quali candidati alle Cariche Sociali; tali note, separate per candidati alla Carica di «Consigliere» e a quella di «Sindaco», devono essere firmate da almeno 3 (tre) Soci Effettivi (Soci proponenti).

 

Analoga procedura deve essere adottata da parte dei Soci «A.C.» nel ca­so sia prevista l'elezione dell'unico loro Consigliere Rappresentante.

In questo caso le note dei candidati proposti devono essere firmate da almeno 3 (tre) Soci «A.C.»;

 

f.    possono essere candidati:

·     per le cariche sociali di Consigliere e di Sindaco, tutti i Soci Effettivi in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente (ri­portati quindi nell'elenco di cui al para b.) e che abbiano rinnovato il tesseramento entro la data di presentazione delle candidature.

È consentita la candidatura dello stesso Socio sia per la carica di

Consigliere che per quella di Sindaco;

 

°    per l'eventuale Carica Sociale dell'unico Consigliere Rappresentante, tutti i Soci Ordinari, Aggregati e Aderenti,in regola con il tessera­mento al 31 dicembre dell'anno precedente (riportati nell'elenco di cui al para c.) e che abbiano rinnovato il tesseramento entro la data di presentazione della candidatura;

g.   sono esclusi dalla candidatura i Soci che nel corso del quadriennio in corso hanno riportato sanzione disciplinare di «sospensione» o di «re­voca dalla carica»;

h.   tutti i nominativi dei candidati proposti, di cui alle note al para e., de­vono, a cura del Gruppo, essere riportati in ordine alfabetico in liste se­parate, (una per la Carica Sociale di Consigliere, una per quella di Sin­daco, una eventuale per la carica di unico Consigliere Rappresentante I Soci «A.C.»).

Tali liste devono essere esposte nella sede sociale del Gruppo (o rese di­sponibili alla visione presso il Presidente per i Gruppi privi di sede) al­meno 15 (quindici) giorni prima della data delle elezioni;

i.    le liste con i nomi di tutti i candidati devono essere riportate in ordine alfabetico su apposite schede di votazione fatte stampare in tempo uti­le ed in numero sufficiente, a cura del Gruppo (vds. schemi negli An­nessi M, N, O).

È bene che in ciascuna lista i candidati siano in numero maggiore del numero di Soci che devono essere eletti in modo da poter costituire una riserva di candidati "primi non eletti" per eventuali sostituzioni nell'ar­co del quadriennio (Art. 39);

 

1.   sono ammessi ad esercitare il diritto di voto, purché alla data della vo­tazione siano in regola con il versamento della quota sociale riferita

all'anno in corso:

e    i Soci Effettivi, per la elezione dei Consiglieri e dei Sindaci;

e    i Soci «A.C.» per la elezione dell'eventuale Consigliere loro rappre­sentante.

m.  le schede di votazione devono essere consegnate prima dell'apertura dei seggi ai componenti la Commissione Elettorale (Art. 38 Statu­tolReg.). Questi appongono la loro firma su ogni esemplare delle sche­de e le distribuiscono ai Soci elettori presenti (un esemplare di ciascun tipo di scheda per elettore, un esemplare in più per coloro che esercita­no diritto di delega).

Per ogni Socio è consentita una sola delega (Art. 38);

n.   i Soci elettori esprimono il loro voto mediante apposizione di un segno di croce a fianco dei candidati prescelti.

Il numero di nominativi (cioè di preferenze) da indicare deve essere:

-    nella scheda di votazione dei Consiglieri: 5, 7, 9 o 11, a secondo del numero dei componenti il C.D. derivanti dalla forza numerica com­plessiva del Gruppo (Statuto, Art. 39),

-    nella scheda di votazione dei Sindaci: 5 (Statuto, Art. 42),

-    nella scheda per l'eventuale elezione dell'unico Rappresentante dei Soci A.C.: uno soltanto.

Le schede che contengono un numero di preferenze superiore al previ­sto vengono considerate nulle. Conservano invece validità le schede che contengono un numero di preferenze inferiore;

o.   ultimata la compilazione, i Soci elettori dovranno chiudere le schede e deporle nell'apposita urna.

 

3. Le date di svolgimento delle elezioni da parte di Gruppi di nuova co­stituzione, dei Gruppi a regime commissariale e dei Gruppi che sono stati autorizzati a svolgerle in epoca particolare sono stabilite:

·       dal Presidente provvisorio, orientativamente entro sei mesi dalla da­ta di ratifica della costituzione del nuovo Gruppo;

·       dal Commissario Straordinariò, sentito il parere del Delegato Regio­nale, quando ritiene che sia stata conseguita la normalità del Gruppo;

·       dalla Presidenza Nazionale, previa valutazione delle specifiche esi­genze del Gruppo interessato.

Per lo svolgimento delle consultazioni deve essere osservata la proce­dura descritta al precedente punto 2. Qualora la data stabilita per le ele­zioni non cada in febbraio/marzo, l'elenco di coloro che possono concor­rere per una Carica Sociale deve essere reso noto almeno 40 (quaranta) giorni prima della data delle elezioni.

Per i Gruppi a regime commissariale e per quelli che effettuano le ele­zioni in periodo particolare possono essere candidati coloro che erano in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente e che han­no rinnovato il tesseramento entro la data di presentazione delle candida­ture.

Per i Gruppi di nuova costituzione, per poter essere candidati è suffi­ciente essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle candidature.

Il diritto di voto, ovviamente, può essere esercitato da tutti coloro che al­la data delle votazioni sono in regola con il versamento della quota sociale.

 

4. Dichiarate ultimate le elezioni, la Commissione Elettorale (Presi­dente e scrutatori) procede allo spoglio delle schede ed a formare la gra­duatoria dei candidati mediante il conteggio dei voti conseguiti per cia­scuna Carica Sociale. A parità di voti va data precedenza al Socio che pos­siede maggiore anzianità di iscrizione all'A.N.M.I.

Risultano eletti:

·       per il Consiglio Direttivo, in ordine di graduatoria, i candidati che, secondo il numero di Consiglieri previsto (Statuto, Art. 39) hanno conseguito il maggior numero di voti;

·       per il Collegio dei Sindaci, i primi cinque in graduatoria (il 1~, Presi­dente, il 20 e 30 Sindaci Effettivi; il 40 ed il 50 Sindaci supplenti);

·       per l'eventuale posto di unico Consigliere Rappresentante dei Soci «A.C.» il primo candidato in graduatoria.

I candidati che risultano eletti sia per la carica di Consigliere che per quella di Sindaco, devono optare per una di esse non essendo le due cari­che cumulabili (Statuto, Art. 22).

L'accettazione della nomina ad una delle due predette Cariche Sociali implica automaticamente la perdita di eventuali diritti acquisiti per la no­mina all'altra carica; pertanto:

-il candidato che risulta eletto sia come Consigliere che come Sinda­co, una volta che ha optato per una delle due cariche, perde ogni di­ritto relativo alla lista non prescelta;

     -il candidato che viene eletto in una sola lista (Consigliere o Sindaco), allorquando accetta la carica perde ogni diritto conseguito in gra­duatoria nell'altra lista.

Un Consigliere o un Sindaco che si dimette dalla carica rivestita non potrà ricoprire alcuna altra carica sociale, nell'ambito del Gruppo, nell'ar­co del quadriennio in corso.

Se qualche candidato, risultato eletto, è assente alla chiusura dello spo­glio delle schede, deve essere cura del Presidente della Commissione Elet­torale informarlo della sua elezione mediante lettera Raccomandata A.R., nella quale devono essere, se del caso, indicati gli estremi della convoca­zione dei Consiglieri nuovi eletti per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

I candidati alle cariche sociali che non risultano eletti, conservano il posto conseguito nelle rispettive liste per essere chiamati a ricoprire even­tuali vacanze.

I componenti il nuovo Consiglio Direttivo, entro 8 (Otto) giorni dalla data delle elezioni, si riuniscono per procedere alla elezione del Presiden­te e del Vice Presidente (Statuto, Art. 40 e 41). Di tale elezione deve essere redatto il verbale (Annesso P).

 

5. Il Presidente uscente ed il Presidente neo eletto devono procedere al passaggio di consegne dei documenti, fondi e materiali del Gruppo, redi­gendo apposito verbale (Annesso I).

I nuovi Consigli Direttivi, entro 15 (quindici) giorni dalla data delle ele­zioni, devono inviare alla Presidenza Nazionale per la ratifica (Statuto, Art. 48) la seguente documentazione:

verbale dell'Assemblea dei Soci per le elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali periferiche (Annesso G), debitamente firmato dai componenti la Commissione Elettorale;

-    verbale della elezione del Presidente e del Vice Presidente (Annesso P), debitamente firmato dal nuovo Presidente;

-    verbale di passaggio di consegne tra Presidenti (Annesso I);

-    curriculum-vitae di tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci (Annesso Q).

Copia della suddetta documentazione deve essere inviata anche al Con­sigliere Nazionale ed al Delegato Regionale.

 

6. Gli Organi Sociali del Gruppo assumono pienezza di poteri solo do­po l'avvenuta ratifica da parte della Presidenza Nazionale.

 

7. L'inosservanza di una o più delle norme procedurali contenute nel presente Articolo, può costituire motivo per invalidare il risultato delle ele­zioni con conseguente diniego di ratifica da parte della Presidenza Nazio­nale (Statuto, Art. 48).

 

Art. 49

 

Referendum

Il Referendum, in linea di massima, oltre che per l'approvazione di mo­difiche allo Statuto, può essere indetto per la soluzione di questioni che si prestano a scelte tra due o più alternative.

I quesiti, esposti in modo da non offrire possibilità di equivoci, vengo­no trascritti su apposite schede che la Presidenza Nazionale invia ai Grup­Pi, indicando i termini entro i quali devono pervenire le risposte.

I Gruppi, convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci, procedono alle operazioni di voto sui quesiti con le modalità previste per le elezioni delle cariche sociali e riportano quindi sulle schede i risultati della relativa vo­tazione.

Le schede, pena la nullità delle stesse, devono pervenire alla Presiden­za Nazionale entro i termini fissati, a mezzo raccomandata A.R.

La Presidenza Nazionale nomina apposita Commissione presieduta dal Segretario Generale, che procede allo spoglio delle risposte, redigendo verbale da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale esamina i risultati del Referendum, ne stabilisce la validità e ne proclama i risultati attenendosi a quanto stabili­to dall'ultimo comma del corrispondente articolo dello Statuto.

 

 

CAPO 5° -  RADUNI

 

Art. 50

 

Scopi

 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto.

 

Art. 51

 

Raduno Nazionale

 

Una consultazione tipo referendum fra tutti i Gruppi può essere indet­ta dalla Presidenza Nazionale a richiesta del Consiglio Direttivo Naziona­le, per tener conto dei desiderata della maggioranza dei Soci sulla città da scegliere, fra quelle che sono state segnalate dai Gruppi come possibile se­de di un Raduno Nazionale.

L'organizzazione del Raduno fa capo alla Presidenza Nazionale per la parte generale e amministrativa. L'organizzazione locale e la parte opera­tiva di dettaglio, in particolare per l'aspetto logistico, compete invece al Gruppo della città sede del Raduno, che si avvale dell'opera di un «Comi­tato Organizzatore Raduno», appositamente costituito.

 

Art. 52

 

Raduni Interregionali

 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto.

 

Art. 53

 

Raduni Regionali

 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto.

 

 

 

 

 

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 

CAPO l° - AMMINISTRAZIONE

 

 

Art. 54

 

Proventi

 

I Gruppi sono tenuti a versare annualmente alla Presidenza Nazionale un contributo, prelevato daTle quote sociali versate dagli iscritti, a titolo di concorso per le spese editoriali del Periodico «Marinai d'Italia» (Statuto, Art. 62).

L'entità del contributo da versare per ciascun iscritto è stabilita, anno per anno, dal Consiglio Direttivo Nazionale in funzione del costo editoria­le del Periodico.

 

Art. 55

 

Gestione

 

I contributi dello Stato, i contributi del personale in servizio, i contributi volontari versati dai Soci, eventuali donazioni e lasciti, i proventi delle atti­vità dell'Associazione (incluse le rendite del patrimonio), fanno capo alla Presidenza Nazionale e sono amministrati dal Comitato Esecutivo Nazio­nale. Essi devono essere inclusi nel bilancio annuale dell'Associazione.

Alla Presidenza Nazionale fa capo, con amministrazione e bilancio a sè stante, anche la gestione del Periodico dell'Associazione

La gestione di tutte le attività che sono concordate e attuate con Enti statali o privati è autonoma e regolata da apposite convenzioni.

Per ciascun anno sia il Comitato Esecutivo Nazionale che i Gruppi de­vono compilare i bilanci preventivo e consuntivo i quali, approvati rispet­tivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Assemblea Ordinaria di Gruppo, devono essere riuniti in apposite raccolte da tenere a disposi­zione delle Autorità di controllo.

 

Art. 56

 

Organizzazione Amministrativa

 

1. Per l'avvio di iniziative sociali che implicano impegni di carattere economico di rilevante entità, i Gruppi hanno l'obbligo di richiedere pre­ventiva autorizzazione alla Presidenza Nazionale motivandone lo scopo ed assicurando la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti. Tale vin­colo è inteso ad evitare che i Gruppi assumano impegni finanziari cui non sono in grado di far fronte, con conseguente grave pregiudizio del prestigio e della immagine dell'Associazione.

In caso di inadempienza all'obbligo sopra detto, la Presidenza Nazionale riterrà personalmente responsabile il Presidente del Gruppo e dichiarerà estranea l'Associazione agli impegni che egli ha assunto.

 

2.   Tutta la documentazione delle attività sociali deve essere conserva-ta in archivio.

Le pubblicazioni che devono essere conservate dai Gruppi sono:

-     lo Statuto;

-     il Regolamento;

-     la Guida Pratica per i Presidenti di Gruppo;

-     la raccolta dei Bollettini periodici emanati dalTa Presidenza Nazionale.

 

I registri e le raccolte che devono essere istituiti e tenuti dai Gruppi sono:

 

a.    Registro o schedario dei Soci

Deve riportare, oltre alle complete generalità anagrafiche ed al recapito di ciascun Socio, l'indicazione precisa dei requisiti posseduti che danno diritto all'iscrizione alT'A.N.M.I., la data di iscrizione e tutte le indicazioni utili affinchè iT Socio, all'occorrenza, possa essere prescelto per eventuali incarichi (grado rivestito nella Marina Militare, titolo di studio, attività professionali, ricompense al V.M., onorificenze, benemerenze, ecc.).

 

b.    Registro di cassa

Vi devono essere riportate le operazioni di introito e di spesa con le indicazioni dei documenti giustificativi.

A completamento del registro di cassa, deve essere tenuto un partitario delle quote annuali d'iscrizione versate dai Soci, affinché, in qualunque momento, sia possibile rilevare l'esatta situazione dei Soci in regola coi versamenti.

 

c.    Raccolta dei bilanci preventivi e consuntivi.

d.    Raccolta verbali

I verbali di passaggio di consegna tra i Presidenti delle Assemblee dei

Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e di quelle del Collegio dei

Sindaci devono essere numerati e riportati in ordine cronologico in se-

parate raccolte.

 

e.    Registro inventario materiale

L'inventano dei materiali di dotazione del Gruppo deve contenere l'elenco particolareggiato dei mobili, macchine, arredi, libri, etc. in possesso del Gruppo con l'indicazione della provenienza (acquistati o ricevuti in dono) e, se del caso, la data e la motivazione della loro eventuale alienazione.

f.     Registro protocollo arrivo e partenza della corrispondenza.

 

3. Nel corso del passaggio di consegne fra Presidenti di Gruppo, il Presidente cedente deve passare al suo successore con apposito verbale i documenti sopra elencati. Per l'occasione i registri devono essere firmati da entrambi i Presidenti, cedente ed accettante.

 

 

CAPO 2°~ DISCIPLINA SOCIALE

 

Art. 57

 

Azioni comportanti sanzioni

 

Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare anche coloro che, dimessisi dall'Associazione, debbano rispondere per fatti o episodi avvenuti prima delle dimissioni, purché la contestazione degli addebiti venga effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni. Il C.D. del Gruppo non dovrà, nel caso, dare accoglimento alle dimissioni se non dopo avvenuta la definizione del procedimento disciplinare considerato.

 

Art. 58

 

Tipi di sanzioni

 

1. Le varie sanzioni disciplinari previste dallo Statuto sono inflitte con riferimento alla gravità delle mancanze commesse. Il criterio di guida deve essere il seguente:

 

a.          Ammonizione: mancanze di lieve entità verificatesi nell'ambito del Gruppo o in relazione alla carica ricoperta;

 

b.   Sospensione: mancanze gravi nei riguardi di Soci ricoprenti cariche sociali, verso Organi sociali, verso Autorità militari e civili o anche a seguito di ripetute ammonizioni. È graduabile, con un massimo di dodici mesi per i casi di maggiore gravità.

Il provvedimento può essere preso anche in caso di recidiva nelle mancanze per le quali il Socio è stato già ammonito.

 

c.   Espulsione: per infrazioni particolarmente gravi o per ripetute sospensioni o a seguito condanna per delitto non colposo passata in giudicato.

Il provvedimento comporta la perdita della qualità di Socio (Statuto, Art. 14.3.) nonché, implicitamente, l'impossibilità di futura riammissione quale Socio di qualsiasi categoria (Statuto, Art. 5).

 

d.   Revoca dalla carica: gravi mancanze commesse nell'adempimento delle mansioni attinenti la carica ricoperta.

Il provvedimento può essere adottato anche in caso di recidiva nelle mancanze per le quali il Socio è stato già ammonito.

 

2. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo relativa a sanzione disciplinare, deve essere redatto specifico verbale che, firmato da tutti i Consiglieri che hanno preso parte alla riunione, deve essere inviato alla Presidenza Nazionale e per informazione al Delegato Regionale, mentre una copia va conservata con gli atti di archivio.

 

3. Le sanzioni di cui ai para 1. sono adottate, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo del Gruppo.

Per circostanze eccezionali le predette sanzioni sono adottate, su proposta del Delegato Regionale e/o del Presidente Nazionale, dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza assoluta (Statuto, Art. 58), nei riguardi dei Presidenti di Gruppo, dei Delegati Regionali e dei Soci che rivestono cariche sociali centrali (esclusi i Consiglieri Nazionali).

Le stesse sanzioni sono applicabili anche ai Consiglieri Nazionali; esse sono adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera a maggioranza assoluta, su proposta del Presidente Nazionale (Statuto, Art. 59).

Nel riportare detta normativa lo Statuto, penultimo capoverso dell'Art. 58, aggiunge la seguente precisazione «fermo restando quanto detto all'Art. 21, ultimo capoverso». Tale riferimento dello Statuto vuole ricordare che la cessazione dalla carica dei Consiglieri Nazionali, dei componenti il C.E.N. e dei Consiglieri di Gruppo può anche avvenire a seguito di dichiarazione di decadenza per assenteismo, deliberata dai rispettivi Consigli di appartenenza, a maggioranza relativa, e che questa normativa ècompatibile con quella di cui agli Artt. 58 e 59.

 

4. Per i procedimenti disciplinari va seguita la procedura seguente:

 

a.    Riunione preliminare.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo, venuto a conoscenza di eventi che possono comportare sanzioni disciplinari per le motivazioni di cui all'Art. 57 dello Statuo, si dovrà riunire per esaminare le presunte colpe e responsabilità di uno o più Soci, ricoprenti o meno cariche sociali, e deliberare sulla opportunità di procedere disciplinarmente a suo/loro carico.

Nei casi più gravi dovrà essere richiesto il parere del Delegato Regiona­le. Tale parere non ha carattere vincolante; esso dovrà comunque esse­re riportato nel verbale di riunione.

Qualora ritenga di dover procedere, il Consiglio deve:

-    formulare gli addebiti a carico di ciascun Socio precisandone le mo­tivazioni;

-    stabilire luogo, data e ora della riunione dibattimentale alla quale do­vrà essere invitato a partecipare, per esporre le proprie ragioni, il So­cio inquisito. La data di riunione dovrà essere scelta in modo da ca­dere nel periodo compreso tra il 20^ e il 30^ giorno successivo a quello della data di spedizione della lettera di convocazione;

b.   Convocazione dell'inquisito.

Il Socio inquisito dovrà essere convocato con lettera Raccomandata A/R nella quale deve essere riportato:

-    luogo, data e ora di presentazione alla riunione del C.D.;

-    elenco dettagliato degli addebiti contestatigli.

Nella lettera dovrà essere precisato che qualora egli rifiuti di presentar­si o non si presenti senza averne fornita tempestiva valida giustifica­zione, il Consiglio Direttivo procederà egualmente nei suoi confronti. Nel caso che la mancata presentazione sia dovuta a motivi giudicati va­lidi, il C.D. rinvierà la riunione dello stretto necessario in relazione alle esigenze dei Consiglieri ed alla disponibilità dell'inquisito.

c.   Riunione dibattimentale.

Nel corso della riunione il Socio inquisito, se presente, esporrà le pro­prie ragioni in merito agli addebiti contestatigli.

Al termine del dibattito inquisitorio il Presidente del C.D. inviterà l'in­quisito ad allontanarsi.

Valutati gli elementi di conoscenza diretta dei fatti e/o derivanti da te­stimonianze, considerate le giustificazioni addotte dall'inquisito, ed ogni altro elemento pertinente, il Consiglio Direttivo potrà adottare nei suoi confronti, purchè deliberata a maggioranza assoluta (metà più uno del numero dei componenti il Consiglio stesso), la sanzione rite­nuta più appropriata.

Dal verbale di riunione dovranno risultare:

-    luogo, data e ora di inizio e di fine della riunione;

-    estremi della lettera raccomandata A.R. di convocazione del Socio;

-   elencazione degli addebiti contestati riportati nella lettera di convo­cazione;

-    sintesi delle eventuali giustificazioni addotte dal Socio (oppure pre­cisazioni riguardanti la mancata presentazione);

-    delibera adottata al termine del dibattito e motivazioni che l'hanno determinata;

-    ogni altro elemento emerso nel corso della riunione, considerato uti­le per una migliore comprensione della vicenda e dei motivi che han­no portato alla adozione del provvedimento.

 

d.          Comunicazione del provvedimento.

Entro 30 giorni dalla data conclusiva della riunione dibattimentale, me­diante lettera Raccomandata A.R. deve essere data comunicazione al Socio della delibera adottata nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo. Nel caso sia stata inflitta una sanzione disciplinare, la lettera deve con­tenere esplicito richiamo alla facoltà, prevista dal successivo Art. 61, di avanzare all'organo competente ricorso avverso al provvedimento en­tro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera stessa.

e.   In annesso sono riportati, quale utile guida, gli schemi per la compila­zione dei documenti previsti dalla descritta procedura.

Gli schemi riguardano, in dettaglio:

Annesso R - Verbale della riunione preliminare;

Annesso S - Lettera di convocazione dell'inquisito;

Annesso T - Verbale della riunione dibattimentale;

Annesso U - Lettera di comunicazione del provvedimento disciplinare adottato.

La Presidenza Nazionale, vagliata la documentazione prodotta, se rile­va che la procedura prevista per i procedimenti disciplinari è stata disat­tesa in maniera sostanziale, ha facoltà di annullare i provvedimenti adot­tati dandone comunicazione motivata al C.D. del Gruppo proponente.

 

5. Il Presidente del Gruppo è tenuto a segnalare alla Presidenza Nazio­nale, dandone informazione al Delegato Regionale, il nominativo del So­cio che sia stato sottoposto a processo penale, o sia in stato di arresto, per reati che potrebbero ledere la sua onorabilità con conseguenze negative per l'immagine dell'Associazione.

In tal caso la Presidenza Nazionale potrà disporre che, indipendente­mente dalla procedura precedentemente descritta, il Consiglio Direttivo adotti nei confronti del Socio interessato il provvedimento di «sospensio­ne cautelativa dall'A.N. M.I.».

A processo concluso il Gruppo deve comunicarne l'esito alla Presiden­za Nazionale.

Qualora al Socio sia stata inflitta una condanna definitiva per reati che rientrano nei termini previsti dallo Statuto (Art. 5 terzo capoverso), l'interes­sato perde la qualità di Socio. Nel caso contrario, egli viene riammesso a pie­no titolo nell'Associazione, cessando dallo stato di sospensione cautelativa.

 

6. Ogni Organo competente ad infliggere sanzioni può, se ritenuto op­portuno, prima di pronunciarsi, sentire i Soci in grado di fornire elemen­ti riguardanti il caso in esame.

 

7. Qualora il C.D.N. debba pronunciare il proprio giudizio in relazione ad un procedimento disciplinare sul quale si è già pronunciato, come giu­dice, il C.E.N., i componenti di questo Comitato si dovranno astenere dal partecipare al giudizio del C.D.N.; per l'occasione la Presidenza di questo sarà assunta dal Consigliere che sarà eletto per la circostanza.

 

Art. 59

 

Sanzioni a carico dei Consiglieri Nazionali

 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto.

 

Art. 60

 

Decadenza da cariche sociali

 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto.

 

Art. 61

 

Ricorsi

 

1. Le sanzioni adottate a carico di un Socio (Art. 58, 1.) devono essere comunicate all'interessato, nonchè a coloro che sono stati eventualmente chiamati in causa nella vicenda, a mezzo lettera Raccomandata A.R. Nel­la lettera dovrà essere fatto esplicito richiamo alla facoltà del Socio di ri­correre contro il provvedimento, specificando che il ricorso dovrà essere inviato alla Presidenza Nazionale, per l'Organo competente, entro 30 gior­ni dalla data di ricezione della raccomandata medesima.

 

I ricorsi in prima istanza sono esaminati, nella prima riunione dopo la ricezione dei medesimi:

-    dal Comitato Esecutivo Nazionale, per tutti i Soci dei Gruppi (esclu­si quelli ricoprenti le cariche sociali sottoindicate);

-    dal Consiglio Direttivo Nazionale, per i Soci ricoprenti carica sociale centrale, i Delegati Regionali ed i Presidenti di Gruppo colpiti dalle sanzioni di cui all'Art. 58 o quali titolari di Consigli Direttivi o di Gruppi sciolti secondo quanto previsto dallo Statuto, Art. 30, e.

I ricorsi in seconda istanza sono esaminati indistintamente dal Collegio dei Probiviri all'uopo convocato dalla Presidenza Nazionale.

Il Consigliere Nazionale colpito dalle sanzioni di cui all'Art.59, può avanzare ricorso, in prima e ultima istanza, al Collegio dei Probiviri, entro i limiti temporali stabiliti al para 58.d.

Non sono ammessi reclami collettivi.

 

2. La Presidenza Nazionale, che riceve un ricorso, compiuti gli accer­tamenti del caso, interessa l'Organo competente perchè esamini la verten­za ed esprima il proprio giudizio in merito.

Il giudizio stesso viene comunicato agli interessati, compresi gli Orga­ni/Cariche sociali chiamati in causa nella vicenda, per il tramite della Pre­sidenza Nazionale, entro 30 giorni dalla sua adozione, a mezzo lettera rac­comandata A.R.

Tale lettera deve contenere, nei casi previsti dallo Statuto, esplicito ri­chiamo alla facoltà di proporre ricorso in seconda istanza, da inoltrare al­la Presidenza Nazionale per il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata medesima.

 

3. Gli Organi competenti per l'esame delle vertenze esprimono il loro giudizio a maggioranza assoluta.

Per i termini di tempo entro i quali il Collegio dei Probiviri deve adot­tare una decisione in materia di ricorsi, vds. Art. 32.2.

Il giudizio finale espresso dal Collegio dei Probiviri è inappellabile (Sta­tuto, Art. 32).

 

 

TITOLO V - GIORNALE E PUBBLICAZIONI

 

Art. 62

 

Giornale e Pubblicazioni della Presidenza Nazionale

 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto.

 

Art. 63

 

Pubblicazioni dei Gruppi

 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto.

 

 

 

TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO  1° -  STATUTO E REGOLAMENTO

 

 

Art. 64

 

Interpretazione dello Statuto e del Regolamento

 

Per la soluzione dei problemi interpretativi di qualsiasi tipo, gli Organi Sociali, i Gruppi ed i Soci dovranno rivolgere i loro quesiti alla Presidenza Nazionale la quale, previa deliberazione circa la loro fondatezza, provve­derà, se del caso, alla convocazione dell'Organo deliberante per la decisio­ne (Statuto, Art. 64).

 

Art. 65

 

Modifiche allo Statuto

 

I Gruppi esprimono il loro parere attenendosi alle norme prescritte per i Referendum dall'Art. 49 dello Statuto e del presente Regolamento.

 

Art. 66

 

Regolamento

 

Vedi corrispondente articolo dello Statuto.

 

Art. 67

 

Modifiche al Regolamento

 

1. Varianti al Regolamento, particolarmente urgenti, possono essere sottoposte all'approvazione dei Consiglieri Nazionali da parte della Presi­denza Nazionale a mezzo lettera.

Le varianti, se approvate, dovranno essere messe a verbale nella prima riunione del C.D.N.

2. Dopo l'approvazione le varianti sono rese note ai Gruppi a mezzo di strisce di correzione numerate progressivamente.

 

Art. 68

 

Il presente Regolamento di attuazione deriva dallo Statuto approvato con D.P.R. n. 788 del 18settembre 1984 (edizione 27.11.1984) e modifica­to con Decreto del Ministro della Difesa in data 01.04.1992 (edizione 1992).