|
|
TITOLO I - FINALITA' E GENERALITA' CAPO l° - ATTO COSTITUTIVO - SEDE - SCOPI Art. 1 Atto Costitutivo e Sede L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.) ha sede
legale in Roma. Essa, posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, ha dovere di
piena collaborazione con la Marina Militare, alfine di svolgere la propria attività di
istituto secondo lo spirito che anima tale Forza Armata. Art. 2 Scopi 1.
L'espressione
«libera unione» deve essere intesa nel senso che l'Associazione: a. è aperta, in quanto vi si possono iscrivere non solo coloro che hanno
prestato o prestano servizio nell'Amministrazione Militare Marittima e nella Marina
Mercantile, ma anche coloro che, dimostrando particolare attaccamento alla Marina,
desiderano far parte della più vasta famiglia marinara; b. è
volontaria, nel presupposto che a coloro che vi aderiscono viene richiesto il
consapevole impegno di operare in accordo e nel rispetto dei principi e delle norme
indicati nello Statuto; c. è indipendente,
nel senso che non è soggetta ad alcun vincolo di carattere politico, pur
richiamandosi alla stretta osservanza delle leggi dello Stato. 2.
L'apoliticità
dell'A.N.M.I. impegna ogni iscritto a non coinvolgere l'Associazione nell'attività di
alcun partito politico e a non portare nell'Associazione le posizioni o la propaganda di
esso. Le manifestazioni dell'A.N.M.I. non debbono, conseguentemente, in nessun caso,
essere strumentalizzate a fini politici. I Consigli Direttivi dei Gruppi devono assicurarsi che nella sede
sociale non vengano svolti dibattiti o attività di propaganda di natura politica. I
controlli per la verifica del rispetto ditale divieto dovranno essere, in periodo
elettorale, particolarmente rigorosi. Il Socio con carica sociale A.N.M.I. che si candida alle elezioni
politiche o amministrative viene automaticamente sospeso, per la durata del periodo
elettorale, dalla carica ricoperta. Nel caso di elezione egli dovrà rassegnare le
dimissioni dalla carica sociale rivestita. 3. L'esplicita affermazione che l'Associazione non ha fini di
lucro im-phca, per tutti gli Organi Sociali, il divieto a promuovere o gestire attività
che comportino benefici di natura materiale. Tale caratteristica, che risponde a superiori motivazioni di
natura etica, è, tra l'altro, per le Associazioni d'Arma, condizione vincolante per
poter concorrere all'assegnazione di contributi da parte delle Regioni. 4. Per raggiungere gli scopi indicati nello Statuto l'A.N.M.1. si
avvale di una struttura organica basata sui Gruppi, alla cui iniziativa sono affidate, di
massima, le conseguenti necessarie attività. Qualora, per la realizzazione di manifestazioni/cerimonie in sede
locale, occorra l'intervento o il concorso della Marina Militàre, le relative
ri-chieste devono essere inviate, con adeguato anticipo (orientativamente almeno 90
giorni prima della data fissata per l'evento) alla Presidenza Nazionale, e per
conoscenza al Delegato Regionale; questi, ove lo ritenga opportuno, farà conoscere alla
Presidenza Nazionale il proprio parere in me-rito alla richiesta. È tassativamente proibito
avanzare le richieste riguardanti l'intervento o il concorso della Marina Militare
direttamente al Ministero della Difesa o allo Stato Maggiore della Marina. Gli Organi periferici che non si attengono a tali direttive,
oltre a commettere una infrazione sotto il profilo disciplinare, corrono il rischio di
non vedere accolte le proprie richieste. CAPO 2°-INSEGNE -
TESSERE - DISTINTIVI - CONTRASSEGNI Art. 3 Vessilli e Medagliere 1. Il Vessfllo Nazionale (Statuto, Allegato 1) è
presente, di massima, alle cerimonie di particolare rilievo cui interviene il Presidente
Nazionale, quando è assente il Medagliere. 2. Il Vessillo Sociale (Statuto, Allegato 2) è presente
di massima nelle cerimonie ufficiali cui partecipa il Gruppo (incluse, dietro invito,
quelle indette da altre Associazioni d'Arma, riconosciute dal Ministero Difesa). Può essere esposto sulla facciata della sede del Gruppo in
occasione di festività nazionali o della Marina Militare. Quando il Vessillo Sociale viene portato fuori dai confini
nazionali per partecipare a cerimonie presso Associazioni estere, esso deve portare,
fissato all'asta, in aggiunta al nastro di colore azzurro, un nastro con i colori
nazionali. Questo nastro tricolore deve avere dimensioni non superiori a quelle del nastro
di colore azzurro. 3. Il Medagliere Nazionale (Statuto, Allegato 3) è
presente, di massima, alle seguenti manifestazioni/cerimonie: -Raduni Nazionali A.N.M.1.; -Inaugurazione di monumenti in memoria dei Caduti della Marina
Militare; -Giuramento di Allievi Ufficiali e Volontari del C.E.M.M.; -Cerimonie a carattere nazionale, stabilite di concerto con il
Ministero della Difesa o con lo Stato Maggiore della
Marina. Gli onori al Medagliere Nazionale prevedono che esso: -occupi il posto d'onore sulla destra della tribuna o pedana
dell'Alta Autorità; -riceva il saluto da parte di militare isolato; -riceva l'«attenti» con uno squillo di tromba da parte di
unità schierate, con saluto del Comandante del Reparto. 4. I1 Medagliere, il Vessillo Nazionale ed il Vessillo
Sociale devono avere una scorta costituita da due Soci, uno alla dritta ed uno alla
sinistra dell'Alfiere. L'Alfiere e i due Soci di scorta devono indossare la divisa
sociale, con abito scuro possibilmente uniforme. Art. 4 Tessera - Distintivi e Contrassegni 1. Tessera La tessera sociale è documento di riconoscimento
valido in seno all'Associazione; viene rilasciata ai Soci dai rispettivi Gruppi ed è
conforme al modello riportato nell'Allegato 1.1 relativi stampati vengono distribuiti
dalla Presidenza Nazionale. La tessera deve essere munita della fotografia del Socio e deve
riportare la categoria (Statuto, Art.6 ), le generalità, la data di rilascio, la firma
del Presidente, il timbro del Gruppo e la firma del Socio titolare. Il rinnovo annuale della tessera implica il versamento della quota associativa (Statuto, Ari. 12 ) e viene eseguito mediante l'applicazione, a cura dei singoli Gruppi, di un timbro o di un bollino con l'indicazione dell'anno. In caso di perdita della qualità di Socio (Statuto, Art. 14 ) la
tessera deve essere restituita al Gruppo d'iscrizione. A cura della Presidenza Nazionale sono inoltre rilasciate
«tessere per cariche sociali» ai Soci che rivestono in seno all'Associazione una delle
seguenti cariche: - Presidente
Nazionale; - Vice
Presidente Nazionale; - Consigliere
Nazionale; - Delegato
Regionale; - Proboviro; - Sindaco
Nazionale; - Presidente
di Gruppo. A tal fine, i Soci che assumono una delle predette cariche
dovranno comunicare alla Presidenza Nazionale la carica assunta, luogo e data di
nascita ed inviare due recenti fotografie uso tessera. All'atto della cessazione da una delle cariche sopraelencate, il
Socio deve provvedere alla restituzione della relativa tessera alla Presidenza Nazionale. 2. Distintivi Per i Soci che rivestono cariche elettive sono previsti
«Distintivi di carica» riproducenti, in scala maggiore, il distintivo sociale
(Statuto, All. 4) con le seguenti indicazioni nella parte inferiore: - per
le cariche sociali nazionali (Allegato 2, tav. A) · lettere «P.N.» =
Presidente Nazionale; · lettere «V.P.N.»
= Vice Presidente Nazionale; · lettere «C.N.» =
Consigliere Nazionale; (le lettere sono di color oro) - per
le cariche sociali periferiche (Allegato 2, tav. B) · una «stelletta» =
Consigliere; · due «stellette» =
Vice Presidente; · tre «stellette» =
Presidente. (le stellette sono di color argento) Per i Delegati Regionali e per i Delegati Nazionali è previsto
un distintivo analogo a quello delle cariche sociali nazionali riportante nella parte inferiore le seguenti indicaziorn: - lettere
«D.N.» = Delegato Nazionale; - lettere
«D.R.» = Delegato Regionale. (le lettere sono di color oro) Le Patronesse quando partecipano a cerimonie/manifestazioni
sociali possono portare il distintivo delle cariche periferiche ma senza stellette
(Allegato 2, tavola C). I distintivi predetti sono normalmente realizzati in metallo o
anche in materiale plastico per ragioni di leggerezza. Nessun distintivo di carica è previsto per i Probiviri e per i
Sindaci Nazionali. Sulla divisa sociale, i distintivi di carica sono applicati sul
lato sinistro della giacca (o della camicia estiva). Per i Soci insigniti del titolo di «Presidente Onorario
Nazionale» e di «Presidente Onorario di Gruppo» sono previsti distintivi riproducenti
lo stemma dell'A.N.M.I. ricamato in oro su panno blu scuro (Allegato 3, Tavv. A e B). Alle autovetture può essere fissato un distintivo costituito da
una calcomania riproducente lo stemma dell'A.N.M.I. (Allegato 4). 3. Contrassegni I Soci effettivi, aggregati ed aderenti devono dotarsi dei
seguenti contrassegni che caratterizzano la divisa sociale: a. Berretto
Basco. È di
panno blu-scuro, con applicato nella parte frontale il trofeo di foggia regolamentare
della Marina Militare. Nessun altro emblema o distintivo (di grado, di specialità o
altro) deve essere applicato al basco. b. Solino. E di
cotone rasatello color azzurro mare (Allegato 5). Viene applicato sul bavero della
giacca (o della camicia estiva) ed è completato da due ancorette di metallo dorato. c. Cravatta. È di misto seta color
azzurro-mare con un'ancoretta giallo-oro al centro (Allegato 5). I contrassegni sopra citati, e l'eventuale distintivo di carica,
vengono portati con normale abito civile (che, per motivi di uniformità, deve essere di
colore scuro, preferibilmente blu) e con camicia bianca. Nel periodo estivo è consentito indossare una camicia bianca a
mezze maniche con collo aperto, corredata di solino azzurro, su pantalone scuro, senza
giacca e senza cravatta, con il basco. La divisa sociale deve essere sempre indossata nelle
manifestazioni/cerimonie sociali. I Soci possono portare applicati sul lato sinistro della giacca i
nastrini delle decorazioni. In occasione di Raduni Nazionali, cerimonie di inaugurazione di
Monumenti ai Caduti, o quando intervengono rappresentanze delle FF.AA. in alta uniforme,
devono essere portate le insegne metalliche di formato normale (o anche di formato
piccolo). L'uso separato della cravatta sociale è facoltativo nei pranzi
sociali e altre simili occasioni. Le Patronesse e le altre Signore iscritte all'Associazione,
quando intervengono a cerimonie/manifestazioni sociali indossano il fazzoletto azzurro
(descrizione e particolari nell'Allegato 5). Tutti i distintivi ed i contrassegni sociali dell'A.N.M.I.
vengono forniti, a pagamento, dalla Presidenza Nazionale, su richiesta dei Gruppi. TITOLO Il - I SOCI Art. 5 Generalità 1.Il corrispondente articolo dello Statuto si intende integrato
da quanto segue: a. i cittadini
di nazionalità italiana, residenti all'estero, che hanno successivamente assunto la
cittadinanza dello Stato che li ospita o siano stati naturalizzati, se sono in possesso
dei requisiti indicati al comma a. dell'Art. 6 dello Statuto, possono essere riconosciuti
come Soci Effettivi; b. possono
essere riconosciuti come Soci Aderenti anche coloro che, essendo di nazionalità diversa
da quella italiana, danno piena garanzia di essere animati da sentimenti di amicizia e
fratellanza per i Marinai d'Italia; c. oltre a
coloro che hanno riportato le condanne inserite nel corrispondente articolo dello
Statuto, non sono ammessi come Soci di qualsiasi categoria coloro che: - sono
incorsi nella perdita dell'elettorato attivo; - hanno
riportato condanna penale che comporta l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici. Queste ragioni di non ammissione decadono ove l'interessato
ottenga la riabilitazione; d. i Soci di
qualsiasi categoria che in primo grado di giudizio ricevono una condanna per reati per i
quali è prevista la perdita del grado o per reati militari o comuni infamanti, si
intendono sospesi dalla qualità di Socio in attesa del giudizio definitivo. 2. Lo Statuto stabilisce in maniera inequivoca che non possono
essere riammessi come Soci di qualsiasi categoria coloro che sono stati espulsi
dall'Associazione dai competenti Organi Sociali per motivi disciplinari (Statuto, Art.
14.b.) . Nessuna deroga è ammessa a tale riguardo, non essendo previste forme di
riabilitazione. Art. 6 Categone e Requisiti 1. Le categorie alle quali sono iscritti i Soci e le condizioni
di appartenenza sono specificate nel corrispondente articolo dello Statuto. 2. Fino al 31 dicembre 1989 venivano iscritti alla categoria dei
Soci Effettivi anche coloro che, appartenendo alla Leva di Mare, dopo essere sta-ti
armolati e classificati provvisoriamente dal Consiglio di Leva vennero posti in congedo
illimitato perchè eccedenti ai bisogni della M.M., oppure vennero trasferiti alla Leva di
Terra perchè idonei ai soli servizi sedentari. A partire dal 1° gennaio 1990 le norme al riguardo sono state
rese più restrittive nel modo seguente: possono appartenere alla categoria dei Soci
Effettivi coloro che hanno effettivamente prestato servizio, anche limitato, nella
Marina Militare. Ciò dovrà essere dimostrato mediante presentazione di copia del
documento matricolare, rilasciato dalla Direzione Generale del Personale. Resta stabilito che gli iscritti in data anteriore al 31 dicembre
1989 i quali, sulla base della normativa allora vigente, sono stati regolarmente
classificati Soci Effettivi, conservano il diritto di appartenenza a tale categoria. 3. Il numero dei Soci Aderenti non deve superare il 75% del
numero complessivo dei Soci Effettivi, Ordinari ed Aggregati. I Gruppi che, per cause pregresse, si trovino con un numero di
Soci Aderenti superiore al limite percentuale sopra indicato, non devono accogliere
nuove iscrizioni nella categoria fino a quando gli esodi spontanei non avranno riportato
la situazione numerica entro il limite consentito. Art. 7 Soci «Alla Memoria» L'iscrizione di Soci «Alla Memoria» viene effettuata dal
Consiglio Direttivo del Gruppo interessato solo per i nati nel Comune di giurisdizione,
su richiesta dei familiari, dietro presentazione del documento che attesta la perdita del
Congiunto per azione di guerra o per causa di servizio. I Soci «alla Memoria» vengono elencati su apposito Albo,
custodito dai singoli Gruppi, in cui viene iscritto al primo posto il Caduto al quale il
Gruppo è intitolato. Per ciascun Socio «Alla Memoria» deve essere citato il grado,
la data del decesso, le eventuali decorazioni al valore, l'azione di guerra in cui è
deceduto o la causa di servizio che ne ha determinato il decesso. Art.8 Soci Onorari La nomina a Socio Onorario dei: a. Decorati
dell'Ordine Militare d'Italia; b. Decorati di
Medaglia d'Oro al Valor Militare; c. Decorati di
Medaglia d'Oro al Valor di Marina; è effettuata, previo assenso da parte dell'interessato,
direttamente dalla Presidenza Nazionale, che provvede al rilascio di apposita tessera. La nomina a Socio Onorario dei: d. Grandi
Invalidi di Guerra, e. familiari di
primo grado dei Caduti in guerra o deceduti per causa di servizio; f. familiari
di primo grado dei decorati di cui ai precedenti comma a., b., c., non più viventi; viene effettuata con le seguenti modalità: - proposta
alla Presidenza Nazionale da parte dei Gruppi su iniziativa, previo assenso degli
interessati, del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta degli stessi interessati; - la
proposta dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione probatoria a seconda dei casi: ° attestato da cui risulti la qualifica di Grande Invalido di
Guerra; °
documento
matricolare contenente l'annotazione di decesso o dichiarazione di disperso del
congiunto oppure atto di morte o di disperso rilasciato dal Comune; ° ogni altro documento ritenuto utile per l'istruzione della
pratica. - nel caso
di ratifica: ° invio da parte della
Presidenza Nazionale al Gruppo proponente della tessera di Socio Onorario; °
consegna della tessera all'interessato/a da parte della
Presidenza del Gruppo, nel corso di adeguata cerimonia. La nomina a Socio Onorario dei familiari, di cui alle precedenti
lettere e. e f., si intende limitata ad un solo familiare di primo grado. In analogia a quanto stabilito nell'art. 14 R.D. 4.11.1932 n.
1423, l'ordine di precedenza è così stabilito: - vedova, non separata per colpa di Lei, purchè ancora in stato
vedovile; - maggiore degli orfani; - padre; - madre; - maggiore dei fratelli. Viene nominato, nell'ordine, il primo familiare che non rinuncia. L'Albo dei Soci Onorari è conservato nella sede della Presidenza
Nazionale; ogni Gruppo tiene l'Albo dei propri Soci Onorari. La tessera di Socio Onorario comporta l'iscrizione gratuita a
vita all'A.N.M.I.. L'onere per l'invio del Giornale è a carico della Presidenza Nazionale
per i Soci Onorari di cui alle lettere a., b., c., d. (nomine «ad personam»); a carico
dei Gruppi per i Soci Onorari di cui alle lettere e. ed f. (nomina di familiare). Nel caso di decesso di un Socio Onorario, familiare di un Caduto
o di un decorato deceduto, la nomina può essere accordata, secondo la prevista
procedura, al familiare vivente, non rinunciatario, che lo segue nell'ordine di
precedenza sopra riportato. La nomina di un familiare «per successione» è tuttavia
consentita per una volta soltanto. Art. 9 Socio Benemerito Il titolo di Socio Benemerito può essere concesso dalla
Presidenza Nazionale direttamente oppure su proposta motivata da parte del Gruppo, a
seguito di delibera del Consiglio Direttivo. La proposta deve essere inoltrata alla
Presidenza Nazionale tramite il Delegato Regionale che dovrà esprimere il proprio parere
in merito. Nel caso di accoglimento della proposta la Presidenza Nazionale: ° provvede ad iscrivere la persona o l'Ente nell'apposito Albo; ° invia il Diploma al Gruppo interessato. Il Gruppo, ricevuto il Diploma, provvede ad iscrivere la persona
o l'Ente nell'Albo conservato presso il Gruppo ed alla successiva consegna nel corso di
adeguata cerimonia. Art. 10 Attestato di Benemerenza 1. L'Attestato di Benemerenza è concesso dalla Presidenza
Nazionale, direttamente oppure su proposta dei CC.NN., dei DD.RR. o dei Gruppi. Le proposte, debitamente circostanziate e corredate da una
sintetica motivazione, devono essere inviate alla Presidenza Nazionale direttamente dai
CC.NN. e dai DD.RR.; per il tramite del Delegato Regionale (che dovrà esprimere il
proprio parere in merito) se originati dai Consigli Direttivi dei Gruppi. 2. Un particolare «Attestato di Benemerenza per Fedeltà alla
Associazione» viene conferito, previa regolare proposta, dalla Presidenza Nazionale, ai
Soci che risultano iscritti all'A.N.M.I., senza interruzione, da oltre 20 anni. Le proposte per la concessione di tale Attestato devono essere
inviate dai Gruppi alla Presidenza Nazionale e, per conoscenza, al Delegato Regionale,
corredate dal verbale di riunione del Consiglio Direttivo redatto secondo lo schema
riportato nell'Annesso A. 3. Alla consegna dell'Attestato agli assegnatari provvederà il
Gruppo in maniera appropnata. Art. 11 Iscrizioni 1. Per l'ammissione all'Associazione in qualità di Socio
(Effettivo, Ordinario, Aggregato, Aderente) deve essere presentata domanda scritta al
C.D. del Gruppo del Comune di residenza (di Comune viciniore se in quello di residenza
non esiste Gruppo A.N.M.I.). Nella domanda il richiedente deve esprimere il proprio
incondizionato impegno ad osservare lo Statuto ed il Regolamento nonchè le
deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale (Statuto, Art. 12.a.). Se
residente in Italia, deve unire alla domanda il «Certificato di iscrizione nelle liste
elettorali» rilasciato dal Comune di residenza. Per l'ammissione alle varie categorie deve inoltre essere
allegato uno dei seguenti documenti: a. Soci
Effettivi - Copia
del documento matricolare; - Copia
del Foglio di Congedo; - Dichiarazione
del Maridipart di.ascrizione (per gli Ufficiali); - Dichiarazione
Integrativa per i combattenti; - Qualsiasi
altro documento che possa comprovare che il richiedente ha fatto parte della M.M. (o abbia
prestato servizio su navi mercanti-li armate, o sia stato militarizzato dalla Marina, o
abbia prestato servizio in Marina quale Cappellano). b. Soci Ordinari - Dichiarazione
di appartenenza alla Marina Militare rilasciata dal proprio Comando; - Copia
fotostatica della tessera di riconoscimento Mod. AT (per Ufficiali e Sottufficiali); - Copia
fotostatica delle tessera di riconoscimento Mod. MD4 (per militari volontari o di leva). c. Soci
Aggregati - Dipendenti
civili dell'Amministrazione M.M.: °
dichiarazione
di un qualsiasi Comando/Ente/Ufficio della M.M. che possa comprovare che il/la richiedente
presta o ha prestato ser- -vizio quale dipendente civile dell'Amministrazione M.M.. - Appartenenti
alla Marina Mercantile: ° estratto del documento
matricolare; ° copia fotostatica del libretto di navigazione. - Mffitari
delle altre Forze o Corpi Annati: ° copia fotostatica di documento/i da cui risulti in modo chiaro ed
inequivocabile che il richiedente presta o ha prestato servizio alle dipendenze della
M.M.. - Persone
già appartenenti a Marine Militari estere che hanno acquisito poi la cittadinanza
italiana: ° copia di documento da cui
risulti in modo inequivocabile che il richiedente ha prestato servizio presso Marina
Militare Estera; °
certificato
di cittadinanza italiana. d. Soci Aderenti Qualsiasi cittadino italiano, senza distinzione di sesso, può
essere iscritto all'Associazione come Socio Aderente purchè possegga i requisiti di
onorabilità e moralità richiesti per i Soci di ogni altra categona ed abbia dato
dimostrazione di particolare attaccamento alla Marina. Alla domanda di iscrizione deve
essere apposta in calce una dichiarazione firmata da due Soci Effettivi (Soci
presentatori) attestante che il richiedente dimostra attaccamento alla Marina ed è in
possesso dei predetti requisiti. La procedura ora descritta va seguita, per quanto applicabile,
anche per l'iscrizione di persone di nazionalità diversa da quella italiana (Art. 5.b.). 2. La domanda di iscrizione per i Soci di tutte le categorie deve
essere redatta secondo lo schema riportato nell'Annesso B. Il Consiglio Direttivo del Gruppo deve prendere in esame la
domanda di iscrizione nella prima riunione successiva alla data di presentazione. L'esito
della deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicato al richiedente entro 15
giorni dalla data della riunione. In caso di accettazione, la data di iscrizione è quella di
presentazione della domanda. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione, il Consiglio
Direttivo del Gruppo, nella lettera di comunicazione all'interessato, deve fornire
esplicita motivazione. 3. Di massima i Soci dell'A.N.M.I. sono iscritti al Gruppo che ha
sede nella località di residenza o, ove non esista, in quello della località più
vicina. È ammesso: a. che un Socio,
residente in località sede di Gruppo ed iscritto a quel Gruppo, possa iscriversi anche ad
un altro Gruppo (per particolari legami affettivi, per motivi di lavoro, ecc.). Il Socio deve in tal caso informare sia il Gruppo di appartenenza
sia il nuovo Gruppo della sua decisione. In ogni caso il Socio può ricoprire carica sociale in un solo
Gruppo. b. che un Socio,
già iscritto al Gruppo della località di residenza, possa optare, per gli stessi motivi
sopra elencati, per un altro Gruppo. Anche in questo caso il Socio deve informare sia il
Gruppo di appartenenza che il nuovo Gruppo dei motivi della sua scelta. 4. Un ex-Socio che ha perso tale qualifica per dimissioni o per
altre ragioni di carattere personale (di lavoro, di famiglia, di salute, ecc.) può
sempre richiedere la reiscrizione al Gruppo di origine o ad altro Gruppo analogamente a
quanto previsto al precedente para 3. 5.11 Gruppo che riceve domanda di iscrizione da un Socio, o da un
exSocio, residente in località diversa, prima di accettarla deve verificare le
motivazioni, dandone eventuale comunicazione al Gruppo di origine, e richiedendo, nei
casi dubbi, il nulla osta della Presidenza Nazionale. 6. La riammissione come Soci di qualsiasi categoria di coloro che
sono stati espulsi dell'Associazione per motivi disciplinari (Statuto. Art. 5) non è
consentita. La Presidenza Nazionale, una volta ultimata, con l'espulsione di un Socio,
la procedura prevista al successivo Capo 20 - Disciplina Sociale - ne darà notizia, senza specificarne la
motivazione, sul Bollettino dell'Associazione, affinchè tutti i Gruppi ne prendano nota e
si regolino di conseguenza. 7. Il Consiglio Direttivo di Gruppo ha la facoltà di non
rinnovare la tessera di iscrizione a quei Soci Aderenti che con il loro comportamento,
contrastante con l'etica sociale, hanno disatteso l'impegno assunto all'atto
dell'iscrizione di osservare lo Statuto, il Regolamento e le delibere delle Assemblee e
degli Organi Sociali. Il C.D. deve notificare tale decisione all'interessato, con
lettera raccomandata A/R, precisando il motivo che vi ha dato origine. Copia di tale
lettera deve essere inviata, per informazione, alla Presidenza Nazionale. Art. 12 Doveri 1. La quota associativa viene fissata anno per anno, dal
Consiglio Direttivo di ogni singolo Gruppo, sentito il parere dei Sindaci. Nel fissare
tale quota deve essere tenuto conto dell'aliquota da inviare alla Presidenza Nazionale,
per ciascun Socio, a parziale concorso delle spese editoriali del periodico «Marinai
d'Italia» (Statuto, Art. 17). L'ammontare déll'aliquota è stabilito dal Consiglio Direttivo
Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale e viene comunicato sul Bollettino
dell'Associazione. 2.Il tesseramento ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si
conclude, in via normale, entro la fine del mese di febbraio. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente la Presidenza Nazionale
invia a ciascun Gruppo una copia del «tabulato indirizzi» dei Soci che risultano
iscritti a tale data; il tabulato, debitamente aggiornato e corretto secondo le
modalità riportate nella circolare di accompagnamento, deve essere restituito alla
Presidenza Nazionale entro il 31 marzo. In esso i nominativi dei Soci non appartenenti
alla categoria «Effettivi» devono essere contraddistinti con la sigla «A.C.» («Altre
Categorie»). Ultimato l'aggiornamento del tabulato indirizzi, i Gruppi - prima
di restituire l'originale alla Presidenza Nazionale - devono farne due fotocopie di cui
una deve essere inviata al Delegato Regionale, mentre l'altra va custodita agli atti. Unitamente al tabulato indirizzi dei Soci devono essere inviati
alla Presidenza Nazionale: a. elenco con i
nominativi, riportati in ordine alfabetico, suddivisi in «Soci Effettivi» e «Soci di
Altre Categorie» che, pur essendo in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno
precedente, non sono stati, per errore, riportati nel tabulato indirizzi; b. elenco con i
nominativi, riportati in ordine alfabetico, dei Soci di nuova iscrizione suddivisi in
«Nuovi Soci Effettivi» e «Nuovi Soci Altre Categorie»; c. elenco con i
nominativi, riportati in ordine alfabetico, di coloro che, già cancellati dal tabulato
perchè morosi, sono stati riammessi quali Soci avendo provveduto nei termini di tempo
prescritti al versamento delle quote associative arretrate, come previsto dall'Art. 14
dello Statuto. Gli elenchi di cui alle lettere a. e b., devono contenere: - cognome e nome del Socio; - categoria di appartenenza; - indirizzo
esatto, completo del codice di avviamento postale e di ogni altra eventuale indicazione
complementare (palazzina, scala, ecc.) I tabulati indirizzi e gli elenchi di cui sopra sono considerati
«documenti ufficiali» attestanti la consistenza numerica dei Soci dei Gruppi; la loro
precisa compilazione riveste carattere di particolare importanza in quanto da essi deriva
la consistenza complessiva dei Soci Effettivi e delle Altre Categorie da prendere in
considerazione per le operazioni elettorali. 3. Le somme, a parziale concorso delle spese editoriali del
Periodico «Marinai d'Italia», devono essere trasmesse alla Presidenza Nazionale entro
il 31 marzo secondo le modalità indicate nella circolare di accompagnamento del
tabulato indirizzi. 4. I Soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno
precedente che non provvedono a versare entro la fine di febbraio la quota associativa
annuale sono considerati «ritardatari» e, in quanto tali, a cura dei rispettivi
Gruppi, vengono depennati dal tabulato indirizzi. L'invio del Periodico resta, per essi,
sospeso. Successivamente all'inoltro dei tabulati è consentito ai Gruppi
di inviare alla Presidenza Nazionale elenchi suppletivi, suddivisi in Soci Effettivi e
di Altre Categorie per: - Soci
nuovi iscritti; - Soci
ritardatari che hanno nel frattempo provveduto al rinnovo del tesseramento. Per ognuno dei Soci riportati in tali elenchi suppletivi, i
Gruppi sono tenuti ad inviare alla Presidenza Nazionale un contributo per il Periodico,
maggiorato di una quota a compenso delle spese per cancellazione e reinserimento nel
tabulato. L'entità ditale maggiorazione, dell'ordine di 1/10+1/20 della
quota base, viene annualmente comunicata con il Bollettino dell'Associazione. Dopo il 30 giugno i Soci ritardatari vengono dichiarati
«morosi» dai Consigli Direttivi dei rispettivi Gruppi, incorrendo nella perdita della
qualità di Socio, e dei relativi diritti (Statuto, Artt. 13 e 14). Di tale delibera
deve essere data comunicazione scritta agli interessati a cura della Presidenza dei
Gruppi. 5. La mancata osservanza da parte di un Socio dello Statuto e
relativo Regolamento, nonché delle deliberazioni di ogni Organo Sociale, può comportare
l'applicazione nei suoi riguardi di sanzioni disciplinari previste dall'Art. 58 dello
Statuto. Il Socio, ancorchè dimessosi, può essere sottoposto a
procedimento disciplinare per fatti o episodi avvenuti prima delle dimissioni, purchè
la contestazione degli addebiti venga effettuata, secondo le modalità dell'Art. 58, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento delle sue dimissioni (che, nel caso, non debbono
essere accolte dal Consiglio Direttivo del Gruppo sino ad avvenuta definizione del
procedimento disciplinare). Art. 13 Diritti 1. Il titolo di riconoscimento della qualità di Socio è
costituito dalla tessera sociale, aggiornata come previsto all'Art. 4. La tessera di Socio consente di partecipare all'attività
associativa di altri Gruppi, nell'osservanza delle rispettive disposizioni interne. 2. In via straordinaria, sia la Presidenza Nazionale, su motivata
proposta dei Presidenti di Gruppo, che i Gruppi stessi, su deliberazione dei Consigli
Direttivi, possono erogare eventuali provvidenze a favore di singoli Soci. Art. 14 Perdita della qualità di Socio 1. La perdita della qualità comporta automaticamente la perdita
di tutti i diritti previsti dallo Statuto e dal Regolamento. Fra i motivi che danno luogo alla perdita della qualità di
Socio, elenca-ti nell'Art. 14 dello Statuto, va anche considerata la sopravvenuta
cancellazione dagli elenchi dell'elettorato attivo. Coloro che perdono la qualifica di Socio sono tenuti a restituire
la tessera al Gruppo. Se rivestono cariche sociali nazionali, o di Delegato Regionale,
o di Presidente di Gruppo, la tessera deve essere restituita alla Presidenza Nazionale. 2, Colui che perde la qualità di Socio per morosità, cioè per
non aver provveduto al versamento della quota sociale entro il termine di tempo previsto
(30 giugno), può chiedere di essere riammesso alla Associazione. Se la domanda di
riammissione viene avanzata entro il termine di due anni, il Socio, versando le quote
associative arretrate, conserva l'anzianità di iscrizione come se non fosse cioè
intervenuta alcuna interruzione. Il Socio che richiede la riammissione nell'Associazione dopo due
anni (o che non versa le quote associative arretrate) deve essere considerato Socio
nuovo iscritto. TITOLO III- ORGANIZZAZIONE SOCIALE CAPO I°-ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA Art. 15 Struttura In base alla consistenza numerica ed alla residenza degli
associati, l'organizzazione sociale prevede la costituzione di Organi Sociali
corrispondenti, in linea di massima, ai Comuni (Gruppi) ed alle Regioni (Delegazioni
Regionali). Art. 16 Organi e Cariche dell'Associazione Le attribuzioni ed i compiti degli Organi e Cariche Centrali e
periferiche sono riportati negli Articoli dello Statuto e del Regolamento ad essi
riferiti. Art. 17 I Gruppi 1. Per la costituzione di un Gruppo A.N.M.I. occorre osservare la
seguente procedura: a. I Marinai in
congedo residenti in un determinato Comune (almeno 30 dei quali già in servizio nella
Marina Militare o su navi mercantili militarizzate), che desiderano costituire
localmente un Gruppo A.N.M.I., dovranno avanzare richiesta alla Presidenza Nazionale, con
lettera a firma di un proprio Rappresentante. La Presidenza Nazionale, valutata la situazione, eventualmente
anche mediante accertamenti diretti, potrà dare il proprio benestare di principio
inviando al predetto Rappresentante copia dello Statuto e del Regolamento della
Associazione e fornendo i suggerimenti e le direttive del caso. b. Ricevuto il
benestare della Presidenza Nazionale i Marinai promotori (storicamente definiti «Soci
Fondatori»), si riuniscono in Assemblea e ne eleggono il Presidente. Questi dopo aver
accertato che tutti i presenti hanno i titoli richiesti per divenire Soci Effettivi
(Statuto, Art. 6, a), illustra loro le norme principali dello Statuto e del Regolamento
evidenziando i principi ideali sui quali l'Associazione si fonda, nonchè le finalità
che essa persegue. Viene quindi compilato il Verbale della riunione dal quale deve
risultare: - data e
luogo di riunione dell'Assemblea; - cognome
e nome del Presidente dell'Assemblea; - volontà
esplicita di costituire un Gruppo; - accettazione
incondizionata dello Statuto e del Regolamento; - nominativo
del Presidente provvisorio del Gruppo (eletto nel corso della stessa Assemblea); - nominativo
dei Soci Fondatori scelti dal Presidente per costituire il Consiglio Direttivo Provvisorio
(Art. 39 dello Statuto). Al verbale va allegato l'elenco dattiloscritto di tutti i Soci
Effettivi fondatori del Gruppo presenti all'Assemblea. Per ciascun Socio devono essere indicati: - Cognome
e nome; - Luogo e
data di nascita; - Indirizzo
completo di c.a.p.; -
Grado, Corpo, Categoria/Specialità. In
corrispondenza di ciascun nominativo va apposta la firma per esteso dell'interessato. c. Il Verbale, Annesso
C, deve essere redatto in triplice copia: una da inviare alla Presidenza Nazionale,
per il tramite del Delegato Regionale della giurisdizione, una al Delegato stesso per il
suo archivio e la terza da inserire negli atti del Gruppo. d. La Presidenza
Nazionale, effettuati i necessari controlli, ratifica il verbale e informa della
avvenuta costituzione del Gruppo il Sindaco e le Autorità Militari e di P.S. locali (le
Autorità Consolari e l'Addetto Navale/Militare presso l'Ambasciata d'Italia, qualora si
tratti di Gruppo all'estero). e. Ricevuta la
lettera di ratifica il Gruppo diventa operativo a tutti gli effetti; il Presidente
provvisorio , assume le funzioni di cui allo Statuto, Art. 40, e procede al tesseramento
dei Soci iscritti. f. Di
massima entro sei mesi dalla data della ratifica, il Presidente provvisorio convoca
l'Assemblea degli iscritti (Art. 38 di Statuto e Regolamento) per la costituzione degli
Organi Sociali del Gruppo (Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci), in accordo con le
modalità previste dall'Art. 48 dello Statuto e del Regolamento. g. Le predette
cariche elettive hanno la durata di quattro anni (Statuto, Art. 20); il periodo è
indipendente dal quadriennio in corso per le cariche elettive centrali. 2. Per i Gruppi
all'Estero vale, per quanto applicabile, la stessa procedura di cui sopra. Il Comitato
Esecutivo Nazionale può autorizzare la costituzione di un Gruppo all'Estero, anche se
il numero dei Soci è inferiore alle 30 unità (ma non, in genere, inferiore alle 20). I Gruppi all'estero devono tener conto delle realtà locali,
curando che la costituzione del Gruppo e le attività sociali avvengano nel rispetto,
oltre che dello Statuto dell'A.N.M.I., anche delle leggi dello Stato ospitante, in stretta
osservanza delle eventuali specifiche direttive delle Autorità diplomatiche e/o
Consolari nazionali. Il verbale
di costituzione del Gruppo deve essere inviato alla Presidenza Nazionale per il tramite
del Delegato Nazionale, dove esiste, oppure direttamente. La Presidenza Nazionale, ottenuto il nulla-osta del Ministero
degli Affari Esteri, ratifica la costituzione del Gruppo, informando le Autorità di cui
al punto l.d. 3. La scelta del Caduto cui intitolare ilGruppo (Statuto, Art.
17) è effettuata dal Consiglio Direttivo che sottopone la relativa proposta alla
Presidenza Nazionale, dandone informazione al Delegato Regionale (Delegato Nazionale,
dove esiste, per i Gruppi all'estero). 4. Per la costituzione di una «Sezione Locale» e di una
«Sezione Aggregata» (Statuto, Art. 17) la procedura, per quanto applicabile, è
analoga a quella prevista per la costituzione di un Gruppo. Lo schema di Verbale
riguardante la costituzione di una Sezione Aggregata è riportato in Annesso D. Le Sezioni Aggregate, che dipendono a tutti gli effetti
socio/giuridico/amministrativi dai rispettivi Gruppi, sono rette da un Delegato scelto
fra i Soci, nominato dal Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza. Il Delegato della
Sezione Aggregata partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo del Gruppo con diritto
di voto deliberativo. Per le Sezioni Locali viene nominato dal Consiglio Direttivo del
Gruppo un «Capo Sezione Locale» che può assistere alle riunioni del Consiglio
Direttivo del Gruppo senza diritto di voto. La Sezione Locale, al contrario della Sezione Aggregata, non ha
una propria denominazione. Sia l'una che l'altra non hanno un proprio Vessillo sociale,
in quanto essendo prive di autonomia, esplicano l'attività sociale con il Gruppo di
appartenenza. Le cariche di Delegato di Sezione Aggregata e di Capo Sezione
Locale rientrano nella periodicità delle cariche elettive del Gruppo di appartenenza. 5. I Gruppi aventi sede nel territorio nazionale che non riescono
più a mantenere il numero minimo di 30 Soci Effettivi, su proposta del Delegato
Regionale e/o della Presidenza Nazionale, vengono sciolti, con delibera del Comitato
Esecutivo Nazionale (C.E.N.). Gli stessi Gruppi, previa esplicita richiesta del Consiglio
Direttivo e parere conforme del Delegato Regionale, possono essere declassati, su
delibera del C.E.N., a «Sezione Aggregata» di un Gruppo viciniore. Per i Gruppi all'estero l'eventuale provvedimento di scioglimento
potrà essere adottato dalla Presidenza Nazionale, sentito il Delegato Nazionale (se
esiste) e/o il Consiglio Direttivo interessato, in relazione alla situazione che si sarà
venuta a creare localmente. 6. In caso di scioglimento di un Gruppo è responsabilità del
Presidente consegnare al Delegato Regionale il Vessillo, la cassa, i documenti di cui al
successivo Art. 56, para 2 ed i materiali in dotazione. La Presidenza Nazionale assume
l'amministrazione degli eventuali capitali e provvede a dare disposizioni per i
materiali e gli eventuali beni immobili. Per i Gruppi all'estero la Presidenza Nazionale emanerà, se
necessario, disposizioni specifiche. Art. 18 Le Delegazioni Regionali Qualora il Comitato Esecutivo Nazionale ritenga appropriato
suddividere una Regione avente un numero particolarmente elevato di Gruppi in due o più
Delegazioni Regionali, l'elezione del/i Consigliere/i Nazionale/i mancante/i va attuata in
conformità di quanto stabilito dall'Art. 47 dello Statuto Il C.E.N., nel caso, autorizza il Delegato Regionale a convocare
un Congresso Regionale per l'elezione del/dei Consigliere/i Nazionale/i eventualmente
mancante/i. Il/i nuovo/i Consigliere/i Nazionale/i resta/no in carica fino alla scadenza
del quadriennio in corso. La conseguente nomina del/i Delegato/i Regionale/i verrà
effettuata a cura del C.E.N. su proposta del Presidente Nazionale (Statuto, Art. 36). Art. 19 Organi e Cariche Sociali La gerarchia sociale si basa sulla carica rivestita
nell'Associazione e non sul grado militare raggiunto in servizio. Ciascun Socio, tuttavia,
mantiene nell'ambito dell'Associazione l'appellativo del grado, titolo accademico,
professionale ed onorifico al quale ha diritto. Le cariche sociali sono elettive ad eccezione delle seguenti che
sono attribuite per nomina secondo le procedure indicate negli articoli dello Statuto
che li riguardano: centrali:
Segretario Generale, Capo Servizio Amministrativo,
Direttore Responsabile del Giornale; periferiche: Delegati
Regionali, Commissario Straordinario, Segretario di Gruppo, componenti il Comitato delle Patronesse. Art. 20 Durata delle Cariche Sociali 1. Il pari articolo dello Statuto stabilisce che le cariche
elettive a carattere nazionale (Presidente Nazionale, Consiglieri Nazionali, Sindaci
Nazionali e Probiviri) hanno la durata di quattro anni e che i rispettivi titolari
possono essere rieletti una sola volta. Precisa tuttavia che se la carica è stata assunta nel corso del
quadriennio, per sostituzione o per elezione, il nuovo titolare rimane in carica fino
allo scadere del quadriennio stesso e tale periodo non conta ai fini della
rieleggibilità. Il periodo va invece totalmente computato nei riguardi del
titolare di una delle predette cariche il quale, per una qualsiasi ragione, l'abbia
lasciata prima del completamento del periodo quadriennale del mandato. Dopo aver completato due mandati consecutivi in una carica
elettiva a carattere nazionale si può essere rieletti alla stessa carica soltanto dopo
che sia trascorso almeno un quadriennio. Nessuna interruzione è invece richiesta per
l'elezione ad una carica diversa. Nel caso di cessazione definitiva dalla carica, prima della
scadenza del mandato, del Presidente Nazionale, devono essere convocati i Congressi
Regionali per procedere alla elezione di un nuovo Presidente Nazionale che rimarrà in
carica fino allo scadere del quadriennio in corso (Statuto, Art. 28). Nel periodo che
precede l'elezione del nuovo Presidente Nazionale le relative funzioni vengono assolte dal
Presidente Vicario (Statuto, Art. 29). Nel caso di cessazione definitiva dalla carica, prima della
scadenza del mandato quadriennale, di un Consigliere Nazionale, qualora non sia rimasta
disponibilità di esclusi nella relativa graduatoria, il sostituto deve essere eletto
dal Congresso Regionale all'uopo convocato (Statuto, Art. 27). 2. Nessuna limitazione è prevista per la durata delle cariche
sociali elettive di Gruppo, i cui titolari possono quindi essere rieletti più volte. Art. 21 Cessazione da una Carica Sociale 1. La cessazione da una carica sociale, per ultimato periodo e/o
per dimissioni, avviene non appena eletto o nominato il sostituto. La cessazione è invece immediata quando avviene per: - perdita
della qualità di Socio dovuta a causa diversa dalle dimissioni (Statuto, Art. 14,
b.,c.,d.); - revoca. 2. Il Presidente di Gruppo, nei cui confronti il Consiglio
Direttivo convocato su richiesta di oltre la metà dei suoi componenti (Statuto, Art.
39), approvi a maggioranza assoluta una «mozione di sfiducia», si intende sollevato
dalla carica rivestita e va sostituito applicando la procedura indicata al successivo
Art. 40 per il caso di dimissioni. Tale norma vale, analogamente, anche per il Vice Presidente di
Gruppo. 3. Le lettere di
dimissioni dalle cariche sociali devono essere inviate: - per
le cariche elettive centrali - Presidente Nazionale, Sindaci Nazionali, Probiviri - alla
Presidenza Nazionale (per il C.D.N.); - per
le cariche centrali e regionali a nomina diretta - Segretario Generale, Capo Servizio
Amministrativo, Direttore Responsabile del Giornale, Delegati Regionali - alla Presidenza
Nazionale (per il C.E.N.); - per
le cariche elettive di Gruppo - Presidente, Vice Presidente, Consiglieri, Sindaci - al
Consiglio Direttivo. La procedura da seguire per le sostituzioni è indicata nei
successivi articoli dello Statuto e del Regolamento che riguardano le varie cariche. 4. Le
motivazioni di decadenza dalle cariche sociali devono essere riportate nel verbale della
riunione nel corso della quale i rispettivi Organi competenti le hanno deliberate. Art. 22 Non cumulabilità delle Cariche Sociali Vedi corrispondente articolo dello Statuto. Art. 23 Gratuità delle Cariche Sociali elettive - Rimborso spese di
viaggio Il rimborso
delle spese di viaggio ed i contributi a titolo rimborso spese, previsti dal
corrispondente articolo dello Statuto, sono subordinati alle disponibilità di bilancio,
secondo le disposizioni date di volta in volta dal Comitato Esecutivo Nazionale. Art. 24 Presidente Onorario Nazionale Il conferimento
del titolo, previa accettazione da parte dell'interessato, è effettuato dal Consiglio
Direttivo Nazionale di iniziativa o su proposta del Presidente Nazionale. Il Presidente
Onorario Nazionale è uno soltanto e conserva il titolo a vita (salvo rinuncia
volontaria). Art. 25 Presidente Onorario di Gruppo 1. Il Delegato Regionale, per il cui tramite devono essere
inoltrate alla Presidenza Nazionale le proposte di nomina, deve apporre sulla stessa il
proprio esplicito parere. Ottenuta l'approvazione da parte della Presidenza Nazionale, il
conferimento del titolo avviene, previa accettazione da parte dell'interessato, in
occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo. 2. Ogni Gruppo non può avere più di un «Presidente Onorario».
Una eventuale nuova proposta può essere avanzata quindi solo dopo che si sia verificata
la relativa vacanza (per cause naturali, dimissioni, revoca). I Soci che rivestono cariche sociali non possono essere insigniti
del titolo di «Presidente Onorario», con la sola eccezione dei Consiglieri Nazionali
per i quali la cumulabilità è ammessa. 3. Il «Presidente Onorario» di Gruppo che, nonostante reiterati
inviti, ometta sistematicamente di partecipare alle attività sociali e di
rappresentanza dimostrando verso di esse ingiustificato persistente disinteresse,
oppure che interferisca nelle attivita/gestione del Gruppo in contrasto con le direttive
del C.D., può essere proposto per la revoca dal titolo onorifico, mediante motivata
delibera del Consiglio Direttivo. La relativa proposta, corredata di copia del verbale riguardante
la predetta del ibera, deve essere inoltrata alla Presidenza Nazionale, per il tramite
del Delegato Regionale che dovrà esprimere il proprio parere in merito. Nel caso di accoglimento della proposta da parte della Presidenza
Nazionale, il Presidente del Gruppo notificherà all'interessato, con lettera
Raccomandata VR, il provvedimento di revoca specificando i motivi che hanno indotto il
C.D. ad adottare tale decisione. CAPO 2°-ORGANI E
CARICHE CENTRALI Art. 26 Assemblea Nazionale Con sufficiente anticipo, rispetto all'ora fissata per l'inizio
dei lavori, una apposita Commissione, nomimata dal Presidente Nazionale, dà inizio alle
operazioni di verifica dei poteri (identificazione dei rappresentanti e accertamento della
regolarità delle deleghe). Tale Commissione è formata da: - uno
dei Vice Presidenti Nazionali, Presidente; - due
Consiglieri Nazionali o Delegati Regionali, Membri. La nomina della Commissione può essere effettuata sul momento
ma, a guadagno di tempo, è in genere preferibile che essa venga effettuata e resa nota
con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea. Se all'ora stabilita per l'accesso alla sala di riunione uno o
più dei componenti designati non sono presenti, il Presidente Nazionale, o un suo
delegato, procederà alle necessarie integrazioni con Consiglieri Nazionali o Delegati
Regionali presenti. Effettuata la verifica dei poteri, l'Assemblea elegge il
Presidente della stessa, scegliendolo tra i Presidenti di Gruppo che si dichiarino
disponibili. Qualora si renda necessario procedere ad operazioni di voto,
queste si svolgeranno, in genere, per alzata di mano. Se ritenuto opportuno o sia
richiesto dalla maggioranza degli aventi diritto potranno essere effettuate mediante
scheda. Il controllo
e lo scrutinio dei voti espressi a mezzo scheda è demandato alla Commissione di cui
sopra. Il Segretario
Generale dell'Associazione coadiuva il Presidente dell'Assemblea per tutta la durata dei
lavori ed ha inoltre il compito di compilare il Verbale della seduta dell'Assemblea
Nazionale. Art. 27 Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) 1. I candidati
alla carica sociale di Consigliere Nazionale sono scelti fra i Soci Effettivi residenti
nell'area di giurisdizione della Delegazione Regionale ed iscritti a Gruppi in essa
costituiti. L'elezione avviene nel corso dei Congressi Regionali, mediante
votazione da parte dei Rappresentanti designati dai Consigli Direttivi di Gruppo. Il Consigliere
Nazionale oltre ad esercitare la funzione di rappresentante della Regione/Delegazione
che lo ha eletto, assolve anche compiti di carattere nazionale. Il Consigliere
Nazionale deve possedere una approfondita conoscenza dei problemi dei Gruppi di propria
giurisdizione, in modo da poterli efficacemente rappresentare a livello nazionale. A tale scopo: - ferme
restando le prerogative del D.R., interviene occasionalmente alle Assemblee di Gruppo; - deve
ricevere dai Gruppi, per informazione, copia della corrispondenza significativa da essi
trattata con la Presidenza Nazionale e/o con il D.R.; - mantiene
contatti con i Gruppi e con il D.R. e, grazie anche alla propria particolare conoscenza
dei problemi generali dell'Associazione, fornisce ad essi consulenza e collaborazione. Le azioni che il Consigliere Nazionale svolge nel campo
dell'attività associativa regionale, riguardano: · azione
di propaganda: - divulgazione
delle finalità dell'Associazione in modo da agevolare l'incremento degli iscritti, la
diffusione dell'idea marinara e l'avviamento in Marina dei giovani che lo desiderano; · azione
di consulenza: - esposizione
dei problemi della Marina Militare e dell'Associazione a quanti mostrino
interesse per essi, con particolare riguardo alla diffusione degli ideali e della
attività dell'Associazione; · azione
di infonnazione: - verso
coloro che nell'ambito dell'Associazione desiderano conoscere specifici problemi
associativi e risolvere casi personali attinenti il servizio prestato nella M.M., con
riferimento alle previdenze ed ai riconoscimenti connessi; - verso
i Gruppi, consigliando la via da seguire sia per tradurre in concreto le loro
aspirazioni, sia per la realizzazione pratica degli scopi statutari e/o di nuove
attività associative; · azione
di attivazione: - ricerca,
nell'ambito della Regione, di località in cui è possibile ed opportuno costituire
Gruppi o Sezioni; - promozione
di iniziative atte a favorire attività collaterali idonee a suscitare simpatie e
consensi verso l'Associazione nell'ambito delle popolazioni locali. Il Consigliere
Nazionale è tenuto ad inviare alla Presidenza Nazionale, entro il 31 gennaio, una
relazione annuale sullo stato dei Gruppi di giurisdizione, con particolare riferimento a
quelli presso i quali egli si è recato, per qualunque motivo, nel corso dell'anno. 2. In merito
alla reciproca posizione dei Consiglieri Nazionali e dei Delegati Regionali nei riguardi
dell'attività associativa regionale, va tenuto presente che: a. fra
C.N. e D.R. non esiste rapporto di dipendenza, ma, nell'interesse dell'Associazione è necessario che
venga mantenuto tra essi un assiduo contatto mediante scambi di idee, di impressioni e di
informazioni utili a consentire loro una approfondita conoscenza dei Gruppi di competenza; b.
il Presidente Nazionale, quando non può intervenire ad una
cerimo-nialmanifestazione alla quale è stato invitato, di massima delega a rappresentarlo
il Consigliere Nazionale; c.
nel caso il Presidente Nazionale non sia presente ad una
cerimonia/manifestazione, e Io siano invece il Consigliere Nazionale ed il Delegato
Regionale, entrambi invitati dall'Ente/Gruppo organizzatore, in mancanza di specifica
delega, è il Consigliere Nazionale che rappresenta l'Associazione. 3.
In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico prima
dello scadere del mandato quadriennale, un Consigliere Nazionale è sostituito
automaticamente dal candidato che per i risultati delle ultime elezioni svolte in seno al
Congresso Regionale, lo segue immediatamente in graduatoria. Qualora risultino esauriti i posti in
graduatoria si dovrà procedere a nuove elezioni come indicato all'Art. 20, para 1. La convocazione dei Consiglieri
Nazionali per la seduta del C.D.N. avviene di massima con lettera raccomandata spedita con
un anticipo di almeno quindici giorni sulla data fissata. 4.
Il P.N. e i Consiglieri membri del C.E.N., in quanto
responsabili dell'amministrazione, non partecipano alle votazioni riguardanti
l'approvazione dei bilanci. Art. 28 Presidente Nazionale 1.
Il Presidente Nazionale si avvale, per l'amministrazione
dell'Associazione, dei seguenti uffici della Presidenza: a.
Ufficio del Segretario Generale; b.
Ufficio Servizio Amministrativo; c.
Ufficio Stampa, Documentazione e Propaganda. 2.
Presso i predetti Uffici sono tenuti i seguenti registri e
documenti: a.
Ufficio del Segretario Generale °
Segreteria Generale:
-
Protocollo; - Registro
valori arrivo e partenza; - Archivio; - Ordini
di servizio interni; - Raccolta
verbali Assemblee dei Gruppi. Organizzazione e coordinamento
attività dei Gruppi: - Ruolo
Gruppi; - Verbali
Assemblee Nazionali; - Verbali
riunioni Consiglio Direttivo Nazionale; - Verbali
riunioni Comitato Esecutivo Nazionale; - Verbali
deliberazioni Probiviri Nazionali; - Albo
Soci Onorari; - Albo
Soci Benemeriti. b.
Ufficio Servizio Amministrativo
- Raccolta
bilanci preventivi e consuntivi della Presidenza Nazionale; -
Registro revisori conti; -
Inventano materiali della Presidenza
Nazionale; -
Raccolta documentazione beni immobili della
Associazione; -
Raccolta documenti amministrativi della
Associazione e del Perio
dico. c.
Ufficio Stampa Documentazione e Propaganda - Tabulato
dei Soci; - Raccolta
documenti inerenti alla pubblicazione del Periodico; - Raccolta
documenti e materiali di propaganda. 3. In periodo di temporanea
impossibilità del Presidente Nazionale a svolgere le proprie funzioni, queste vengono
assunte dal 1° Vice Presidente Nazionale (dal 2° Vice Presidente, in caso di
indisponibilità del 1°), che assume la
qualifica di «Presidente Nazionale Vicario». Ciò sarà attuato anche nel caso di
cessazione definitiva dalla carica del Presidente Nazionale, in attesa della elezione del
successore per il completamento del mandato in corso. Tuttavia, come chiaramente indicato
dallo Statuto, in caso di dimissioni, accettate dal C.D.N., il Presidente Nazionale rimane
in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente. Art. 29 Vice Presidente Nazionale La sostituzione di un Vice Presidente
Nazionale che per dimissioni o altra causa cessa definitivamente dalla carica prima della
scadenza del mandato quadriennale deve essere effettuata mediante nuove elezioni da
tenersi nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale. La graduatoria risultante dalla
corrispondente votazione precedente, non conserva cioè alcuna validità. Art. 30 Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) 1. Nell'ambito delle attività
esecutive e delle attribuzioni delegate dal C.D.N., di cui all'Art. 27 comma h) dello
Statuto, il C.E.N. deve: -
emanare l'Ordinamento funzionale della Presidenza Nazionale,
definente compiti e attribuzioni degli uffici elencati all'Art. 28 para 1.; -
stabilire i criteri da seguire, in relazione alla disponibilità
di fondi, per assegnare un compenso «a titolo rimborso spese di trasporto» ai
responsabili dei predetti uffici (Statuto, Art. 27, comma g). 2. A chiarimento dell'Art. 30 del comma
e) dello Statuto, possono essere causa di scioglimento del Consiglio Direttivo di un
Gruppo o del Gruppo stesso: a.
manifestazione di orientamenti o
esecuzione di atti in contrasto con lo Statuto e con l'etica dell'Associazione; b.
mancato versamento alla Presidenza Nazionale per oltre un anno delle
quote a sostegno del Periodico «Marinai d'Italia» (Statuto, Art. 17); c.
persistente mancata evasione della corrispondenza e reiterate
omissioni di risposta a lettere della Presidenza Nazionale, del Consigliere Nazionale o
del Delegato Regionale; d.
mancato invio alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale e al
Delegato Regionale dei verbali delle Assemblee di Gruppo (Statuto, Art. 38), dopo
infruttuosi solleciti; e.
irregolarità di carattere amministrativo con negligenza grave nella
tenuta della contabilità del Gruppo (vedi successivo Art. 56); f.
prolungata inattività associativa del Gruppo; g.
mancato rinnovo o non attuata ricostituzione degli Organi Sociali
(Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci), nonostante reiterati solleciti. 3. Lo scioglimento del Consiglio
Direttivo di un Gruppo o del Gruppo stesso è di massima preceduto da una ispezione
disposta dal Presidente Nazionale. In caso di urgenza, lo scioglimento di
un C.D. o del Gruppo stesso può essere disposto dal Presidente Nazionale, salvo ratifica
da parte del Comitato Esecutivo Nazionale, in occasione della sua prima riunione. 4.
In caso di dimissioni o di cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza del
mandato quadriennale di un membro del C.E.N., per ricoprire il posto vacante devono essere
effettuate nuove elezioni nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo
Nazionale. Si applica cioè, nel caso, la stessa procedura prevista per la sostituzione di
un Vice Presidente Nazionale di cui al precedente Art. 29. Anche in questo caso le
corrispondenti graduatorie risultanti dalle votazioni precedenti non hanno validità
alcuna. 5. A chiarimento del contenuto dell'Art.
30, comma f) dello Statuto, per «vertenze» devono intendersi contrasti per divergenze di
opinione o di giudizio incidente comunque nell'attività dell'Associazione, ma che non
interessano il campo disciplinare. Art. 31 Collegio dei Sindaci Nazionali Nell'esercizio delle sue funzioni il
Collegio dei Sindaci Nazionali deve essere sempre costituito da tre membri (Presidente e
due Sindaci effettivi); in caso di temporanea indisponibilità o assenza di uno di essi
subentra uno dei Sindaci supplenti. L'avvenuta sostituzione deve essere trascritta a
verbale. Il Collegio è convocato (se necessario
a mezzo di lettera raccomandata), con sufficiente anticipo sulla data fissata per la
riunione, in maniera da consentire l'eventuale sostituzione con Sindaci supplenti. In caso di dimissioni o cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza del mandato quadriennale, i Sindaci effettivi vengono sostituiti con i supplenti che, a loro volta, vengono rimpiazzati con i candidati che, nel verbale delle elezioni li seguono in graduatoria. Art. 32 Collegio dei Probiviri 1.
Per la
convocazione e per le eventuali sostituzioni valgono le norme riportate al
precedente Art. 31 per il Collegio dei Sindaci Nazionali. 2.
Per il
computo dei sessanta giorni concessi dallo Statuto al Collegio
dei Probiviri per adottare le proprie decisioni in materia di ricorsi, si applicano le
norme seguenti: -
la Presidenza Nazionale che riceve un ricorso diretto al
Collegio dei Probiviri (che non dispone di una propria segreteria o di un proprio ufficio
a carattere permanente) deve inoltrarlo ai destinatari a mezzo Raccomandata VR, con
protocollo di passaggio, allegandovi, dopo aver provveduto ad assiemarla e completarla per
quanto necessario, la documentazione pertinente; -
il termine temporale di 60 giorni decorrerà pertanto dalla data
di ricevimento della predetta documentazione da parte del Presidente del Collegio; -
poichè non può escludersi la necessità di audizioni
testimoniali, o di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, il tempo a ciò
necessario dovrà essere considerato in aggiunta ai 60 giorni prescritti. Del pari, nel computo dei 60 giorni non
dovranno essere considerati i periodi in cui la Presidenza Nazionale, per ferie o altro
motivo, non è pienamente attivata. 3. A chiarimento di quanto indicato
all'Art. 32, comma a) dello Statuto, per «ricorsi relativi alle vertenze con i Soci»
devono intendersi i ricorsi riguardanti la materia regolata dal Titolo IV, Capo 20 dello Statuto (Artt. 57-61). Art. 33 Segretario Generale 1. Coordina e controlla l'attività degli uffici
della Presidenza Naziona le. È responsabile della direzione e del
funzionamento dell'Ufficio del Segretario Generale (Art. 28). È il relatore delle Assemblee
Nazionali e ne compila il verbale. In caso di breve assenza del Presidente
Nazionale o nei periodi durante i quali la Presidenza Nazionale è retta da un Presidente
Vicario (Statuto, Art. 29), al Segretario Generale è delegata la firma della
corrispondenza di ordinaria amministrazione. 2.
Allo scadere del biennio il Presidente Nazionale propone al C.E.N.
l'eventuale riconferma nell'incarico del Segretario Generale. In caso di mancata conferma, di
dimissioni o di cessazione dall'incarico del Segretario Generale prima della scadenza del
biennio, il Presidente Nazionale sottopone al C.E.N. proposte per la sostituzione. Art. 34 Capo Servizio Amministrativo 1. È responsabile verso il Presidente
Nazionale degli aspetti amministrativi e contabili della gestione dei fondi e beni della
Presidenza Nazionale e della gestione amministrativa del Periodico dell'Associazione. Coadiuva il C.E.N. nella preparazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale dell'Associazione. Può essere delegato dal Presidente
Nazionale al controllo saltuario del corretto funzionamento dell'attività amministrativa
dei Gruppi, avvalendosi, se opportuno, dell'ausilio del Delegato Regionale di
giurisdizione. 2. Allo scadere del biennio il
Presidente Nazionale propone al C.E.N. l'eventuale riconferma nell'incarico del Capo
Servizio Amministrativo. In caso di mancata conferma, di
dimissioni o di cessazione dall'incarico prima della scadenza del biennio, il Presidente
Nazionale sottopone al C.E.N. proposte per la sostituzione. Art. 35 Direttore Responsabile del Giornale 1. Il Direttore Responsabile del
Periodico dell'Associazione è il Capo Ufficio Stampa Propaganda e Documentazione. Provvede all'impostazione del
Periodico, in base alle direttive del Presidente Nazionale, all'approvazione del quale
sottopone le bozze di ogni numero e ne cura il successivo iter di composizione, stampa e
distribuzione. Cura l'impostazione e la stampa del
Bollettino dell'A.N.M.I. in accordo con il Segretario Generale. Presiede all'acquisizione e
conservazione del materiale di propaganda ed alla ridistribuzione di esso ai Gruppi. 2.
Allo scadere del biennio il Presidente Nazionale,~sentito il parere
del C.E.N., dispone l'eventuale conferma
del Direttore Responsabile del Giornale. In caso di mancata conferma, di
dimissioni o di cessazione dall'incarico del Direttore del Giornale, il Presidente
Nazionale, sentito il parere del C.E.N., provvede alla nomina del sostituto. CAPO 3°-ORGANI SOCIALI E CARICHE
PERIFERICHE Art. 36 Delegati Regionali 1.
Nello spirito delle funzioni previste dallo Statuto, i Delegati Regionali, al fine di
acquisire direttamente la dovuta conoscenza sulla organizzazione interna dei Gruppi
costituiti nel territorio di competenza e verificare la validità della loro vita
associativa devono, orientativamente, visitare ogni Gruppo almeno una volta ogni due anni
ispezionando e vistando i registri e documenti regolamentari (Art. 40.1. e Art. 56.2.). Nell'occasione dovranno controllare e
vistare anche le eventuali gestioni particolari come, ad esempio, stabilimenti balneari,
bar e giochi. Ditali visite ispettive deve essere
data comunicazione alla Presidenza Nazionale, alla quale dovrà successivamente essere
inviata una relazione. I Delegati Regionali possono assistere,
quando ritenuto opportuno ed a titolo personale, alle manifestazioni sociali dei Gruppi,
dandone preventiva informazione ai Consigli Direttivi interessati. 2. Su mandato della Presidenza
Nazionale oppure su richiesta dei Gruppi interessati, il Delegato Regionale può
intervenire a riunioni dei Consigli Direttivi dei Gruppi di giurisdizione. Ciò allo scopo
di consentirgli di seguire in via diretta l'andamento della vita sociale dei Gruppi, in
particolare di quelli che manifestano difficoltà nello svolgimento di una regolare vita
sociale. Se richiesto dai Presidenti di Gruppo,
il Delegato Regionale può autorizzare e convocare riunioni per discutere problemi locali
o regionali di comune interesse, informando la Presidenza Nazionale. Se lo ritiene
opportuno potrà assumere la presidenza di tali riunioni. 3. I Delegati Regionali sono tenuti a: -
compilare annualmente una relazione al 31 dicembre, nella quale,
per ogni Gruppo di giurisdizione, dovranno essere indicati gli elementi conoscitivi di
maggior interesse (situazione sociale, attività svolta, eventi di rilievo, necessità
particolari). La relazione, corredata di pareri e proposte, dovrà essere fatta pervenire
alla Presidenza Nazionale entro il 31 gennaio; -
curare, per ogni Gruppo di competenza, la conservazione dei
tabulati riportanti gli elenchi dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. 4. Sulla reciproca posizione dei
Delegati Regionali e dei Consiglieri Nazionali in riferimento all'attività associativa
nell'ambito regionale, viene riferito nel precedente Art. 27 para 2. 5. Negli Stati Esteri dove il numero
dei Gruppi è uguale o superiore a cinque, il C.E.N. può nominare un Delegato che, per
analogia, assume la denominazione di «Delegato Nazionale» (D.N.). Il Delegato Nazionale ha, per quanto
applicabili e nel rigoroso rispetto delle leggi dello Stato ospitante, i doveri e i
compiti che in Italia hanno i Delegati Regionali. Il Delegato Nazionale rappresenta il
Presidente Nazionale, e per esso l'Associazione Marinai d'Italia, presso le Autorità
Diplomatiche e Consolari italiane e presso le Autorità del Paese ospitante. 6. Allo scadere del biennio il
Presidente Nazionale propone al C.E.N. i nominativi dei Delegati Regionali/Nazionali da
confermare nell'incarico o da sostituire. In caso di dimissioni o di cessazione
dall'incarico di un Delegato Regionale/Nazionale prima della scadenza del biennio, il
Presidente Nazionale sottopone al C.E.N. proposte per la sostituzione. Per particolari ed inderogabili
esigenze la sostituzione di un Delegato Regionale/Nazionale può essere disposta
direttamente dal Presidente Nazionale, salvo ratifica da parte del C.E.N. in occasione
della prima riunione di questo. Art. 37 Congressi Regionali 1. Convocazione
in SEDUTA ORDINARIA a.
Dalla partecipazione ai Congressi Regionali in seduta ordinaria per le
elezioni di rinnovo quadriennale delle Cariche a carattere nazionale sono esclusi i Gruppi
che, alla data fissata, si trovano nelle condizioni seguenti: -
non hanno rinnovato gli Organi Sociali (Consiglio Direttivo,
Collegio dei Sindaci) scaduti; -
essendo di nuova istituzione non hanno ancora provveduto a
costituire gli Organi Sociali; -
sono in regime commissariale; -
non raggiungono la consistenza numerica minima di 30 (trenta)
Soci Effettivi (Statuto, Art. 17); -
non hanno provveduto all'invio delle quote annuali di sostegno
al Periodico «Marinai d'Italia» (riferite agli iscritti al 31 dicembre dell'anno
precedente). b.
I Rappresentanti dei Gruppi devono essere Soci Effettivi; essi vengono
designati da ciascun Consiglio Direttivo nel numero definito, secondo un criterio di
proporzionalità, come di seguito indicato. Per i Gruppi che, al 31 marzo dell'anno
in corso, contano un numero di Soci Effettivi: · da 30 a 50, due; · da 51 a 100, tre; · da 101 a 150, quattro; · da 151 a 200, cinque. Per i Gruppi di oltre 200 Soci
Effettivi, un Rappresentante in più per ogni 100 Soci Effettivi o frazione superiore a
50. Nel conteggio dei Soci Effettivi di un
Gruppo vanno inclusi anche quel-li delle eventuali Sezioni Locali/Aggregate. Il
Presidente del Gruppo è di diritto uno dei Rappresentanti; ciascun
Rappresentante ha diritto ad un voto. A titolo di guida si riportano alcuni
esempi riguardanti la consistenza numerica delle rappresentanze (Presidente del Gruppo
incluso): -
ad un Gruppo con 47 Soci Effettivi spettano due
Rappresentanti e quindi due voti; -
ad un Gruppo con 340 Soci Effettivi spettano sei Rappresentanti
(sei voti); -
ad un Gruppo con 360 Soci Effettivi spettano sette
Rappresentanti (sette voti). c.
I Rappresentanti designati devono essere muniti di dichiarazione
firmata dal Presidente del Gruppo attestante la loro funzione. Per le votazioni sono ammesse le
deleghe con la limitazione che un solo Rappresentante non può disporre di più di cinque
voti, compreso il proprio. Le deleghe devono essere firmate dal
delegante e controfirmate dal Presidente del Gruppo. Anche il Presidente può farsi
rappresentare da uno dei rappresentanti designati. d.
Prima che la seduta abbia inizio una commissione, detta Commissione
Elettorale, composta da: °
Delegato Regionale (o dal Socio designato dalla Presidenza
Nazionale a presiedere il Congresso); °
due membri «scrutatori» nominati dai Rappresentanti presenti e
scelti fra di essi, procede alla verifica dei poteri
mediante controllo delle dichiarazioni e delle deleghe di cui al precedente para c. La Commissione verifica inoltre che il
numero dei Rappresentanti di ciascun Gruppo sia quello comunicato dalla Presidenza
Nazionale, determinato in accordo con quanto riportato al precedente para b. Conclusa la
verifica dei poteri il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la seduta. Qualora il numero dei Rappresentanti
presenti, in proprio o per delega, non raggiunga la maggioranza assoluta e si debba
ricorrere ad una seconda convocazione, questa dovrà seguire la prima con un intervallo di
almeno un ora. e.
Le operazioni di voto si svolgono per appello nominale, deponendo in
apposita urna le schede fornite dalla Presidenza Nazionale. Completate le votazioni la
Commissione Elettorale procede allo scrutinio delle schede e ne redige il verbale. Alfine
di avere da parte delle Delegazioni una rappresentazione uniforme dell'esito delle
votazioni per le varie cariche, il verbale va compilato secondo lo schema fornito dalla
Presidenza Nazionale. Il verbale deve essere trasmesso alla
Presidenza Nazionale secondo le modalità e entro i termini di tempo resi noti dalla
stessa. Per la partecipazione dei Gruppi
A.N.M.I. all'estero alle elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali a carattere
nazionale, la Presidenza Nazionale emana, di volta in volta, specifiche disposizioni. 2. Convocazione
in SEDUTA STRAORDINARIA. a.
Ai Congressi Regionali convocati in Seduta Straordinaria possono
intervenire, quali rappresentanti, tutti i componenti del Consiglio Direttivo di ciascun
Gruppo (Statuto, Art.39). b.
Le eventuali votazioni vanno effettuate per alzata di mano. Ciascuno
dei rappresentanti presenti ha diritto ad un voto. Non sono consentite le deleghe. Qualora il numero dei rappresentanti
presenti non raggiunga la maggioranza assoluta e si debba ricorrere ad una seconda
convocazione, questa dovrà seguire la prima con un intervallo di almeno un'ora. Prima che
la seduta abbia inizio una Commissione composta dal Delegato Regionale (o dal Socio
designato dalla Presidenza Nazionale a presiedere il Congresso) e da due rappresentanti
prescelti quali «scrutatori» procede alla verifica dei poteri mediante controllo delle
tessere personali. Il
Presidente del Congresso, coadiuvato da un rappresentante prescelto
quale «Segretario», dovrà provvedere a redigere il verbale della seduta secondo lo
schema riportato, a titolo di guida, in Annesso E. Copia del verbale dovrà essere inviato
alla Presidenza Nazionale (orientativamente entro 7 giorni). Art. 38 Assemblee di Gruppo 1. La lettera di comunicazione ai Soci della
convocazione dell'Assemblea di Gruppo deve contenere: a.
l'indicazione del tipo di Assemblea: «Ordinaria Annuale»,
«Ordinaria per Elezioni»; (Art. 46) «Straordinaria» (in questo caso va indicata la
motivazione); b.
la località e la sede ove avrà luogo l'Assemblea, data e ora della
convocazione; c.
gli argomenti posti all'«Ordine del Giorno». Al fine di consentire la maggiore
possibile partecipazione dei Soci, l'Assemblea, salvo particolari motivi, deve essere
effettuata in un giorno festivo (o semifestivo). La comunicazione deve essere estesa ai
Soci di eventuali Sezioni Locali e Sezioni Aggregate. All'Assemblea possono intervenire il
Consigliere Nazionale, il Delegato Regionale ed un delegato della Presidenza Nazionale. Tra la prima e la seconda convocazione
dell'Assemblea deve intercorre-re un intervallo non inferiore ad un'ora. Il Segretario del Gruppo funge da
relatore per i lavori dell'Assemblea e provvede alla compilazione del verbale (schema in
Annesso F). Tale verbale, firmato dal Segretario/Relatore e dal Presidente dell'Assemblea,
deve essere successivamente inviato in copia, a cura della Presidenza del Gruppo, alla
Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale e al Delegato Regionale. In caso di assenza o indisponibilità
del Segretario del Gruppo, le funzioni di Segretario/Relatore vengono assolte da un Socio
Effettivo prescelto fra i presenti. Le votazioni sugli argomenti all'Ordine
del Giorno dell'Assemblea Ordinaria Annuale o Straordinaria possono svolgersi per alzata
di mano. Ilanno diritto di voto solamente i Soci effettivi presenti. 2. Le votazioni per il rinnovo degli
Organi e delle Cariche Sociali del Gruppo devono svolgersi sempre mediante apposite schede
(una per i Consiglieri, una per i Sindaci ed una per l'eventuale elezione dell'unico
Consigliere Rappresentante dei Soci delle Altre Categorie (vds. Art. 48), predisposte a
cura della Presidenza del Gruppo. Il Socio Effettivo con diritto di voto
che non può intervenire all'Assemblea Ordinaria per le elezioni può farsi rappresentare
da altro Socio Effettivo mediante delega scritta. Il Socio delegato consegna la delega
unitamente alla tessera sociale del Socio rappresentato alla Commissione Elettorale prima
dell'inizio delle votazioni. Analoga procedura deve essere osservata per i Soci Ordinari,
Aggregati e Aderenti in caso di eventuale elezione dell'unico Consigliere Rappresentante. Nelle elezioni per il rinnovo degli
Organi e delle Cariche Sociali è consentita una sola delega per persona. In nessun caso
è ammessa la votazione per posta. 3. Nelle Assemblee Ordinarie per le
elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali, il Presidente dell'Assemblea (Statuto, Art.
38) assume le funzioni di Presidente della Commissione Elettorale. Egli si avvale della
collaborazione di due scrutatori, scelti fra i Soci Effettivi presenti, estranei al
Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci uscenti. La Commissione Elettorale al termine
dei lavori provvede alla compilazione del verbale (schema in Annesso G). Tale verbale firmato dai componenti la
stessa Commissione deve essere successivamente inviato in copia, a cura della nuova
Presidenza del Gruppo, alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale ed al Delegato
Regionale. Art. 39
Consigli Direttivi di Gruppo 1. Nel computo complessivo dei Soci messi a calcolo
per la determinazione del numero dei Consiglieri non devono essere inclusi i Soci di
eventuali Sezioni Aggregate, in quanto il Delegato di ciascuna di tali Sezioni fa già
parte di diritto del Consiglio. 2. La convocazione per la seduta del
Consiglio Direttivo deve essere resa nota ai Consiglieri a cura del Presidente del Gruppo,
se del caso per iscritto, con adeguato anticipo (almeno otto giorni prima). Il Consiglio Direttivo si intende
regolarmente costituito, con facoltà cioè di deliberare, se è presente la maggioranza
dei suoi componenti aventi titolo a voto deliberativo.
Le deliberazioni sono
prese a maggioranza relativa dei presenti: in caso di parità è determinante il voto
del Presidente. Il Segretario
del Gruppo funge da relatore per i lavori del Consiglio e compila il verbale di riunione
(schema in Annesso H). In caso di indisponibilità del Segretario le funzioni di
relatore sono svolte da uno dei Consiglieri presenti, designato nella circostanza. Il verbale,
firmato da tutti i Consiglieri intervenuti, deve essere trasmesso in copia alla
Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale e al Delegato Regionale. 3. Ogni
Consigliere, all'atto della nomina, può ricevere su designazione del Presidente del
Gruppo, in relazione alla organ4zzazione interna, l'incarico di seguire una o più
attività, quali, ad esempio: -
Manifestazioni sociali; - Relazioni
sociali ed attività promozionali; - Attività
culturali, ricreative e sportive; - Gestione
amministrativa. Ogni qualvolta, durante i quattro anni del mandato, per
cessazione definitiva dalla carica (Statuto, Art. 21) di uno dei componenti si verifica
una vacanza, il Consiglio Direttivo del Gruppo deve ripristinare la propria consistenza
numerica secondo la seguente procedura: a. viene
nominato Consigliere il Socio Effettivo che nelle ultime elezioni svolte risulta il primo
dei «non eletti» (Art. 48, para 4); b. esauriti i
candidati disponibili viene convocata una Assemblea straordinaria di Gruppo per
l'elezione dei Consiglieri necessari a ricoprire le vacanze verificatesi (prevedendo, se
possibile, alcune riserve per poter far fronte ad eventuali successive vacanze). Per questa esigenza possono candidarsi solo i Soci Effettivi che: - erano
iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente ed hanno provveduto al versamento della
quota sociale per l'anno in corso; - non
hanno riportato nel quadriennio in corso ed in quello precedente sanzioni di sospensione
dall'Associazione o di revoca dalla carica; - non
sono stati dimissionari dalla carica di Consigliere o Sindaco nell'arco del quadriennio in
corso; - non
rivestono alcuna carica sociale. 4. Il
Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipa alle
riunioni del Consiglio decade dalla carica, e viene sostituito secondo la procedura
descritta al precedente paragrafo. Della avvenuta perdita della carica di Consigliere e della
motivazione che l'ha determinata deve essere data comunicazione scritta all'interessato,
mediante lettera raccomandata A.R. Art. 40 Presidenti di Gruppo 1. Il Presidente di Gruppo è uno dei Consiglieri eletto a tale
carica nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo. Ferme restando le norme riportate all'Art. 39, para 2., in
considerazione della importanza rivestita dall'evento, è auspicabile che a detta riunione
del Consiglio Direttivo partecipi il massimo numero dei suoi componenti. La votazione avviene a scrutinio segreto. È eletto Presidente il
candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti. In caso di risultato di parità la votazione va ripetuta con le
stesse modalità. Se il risultato permane di parità viene eletto Presidente, a parità
di voto massimo, il candidato che ha maggiore, ininterrotta anzianità di iscrizione
all'Associazione. Nell'assumere la carica il Presidente di Gruppo diviene
legalmente il responsabile del Gruppo stesso; egli risponde alla Presidenza Nazionale
dell'operato del Consiglio Direttivo da lui presieduto. Ai fini della corretta gestione del Gruppo deve assicurare la
tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni, dei registri e raccolte elencati al
successivo Art. 56. 2. In caso di impedimento prolungato ad esercitare il proprio
mandato, il Presidente, con delibera del C.D., viene sostituito, per il tempo
necessario, dal Vice Presidente. In caso di dimissioni (che vanno presentate al C.D.) o comunque
di cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza naturale, l'incarico viene
assunto, fino alla scadenza del mandato quadriennale in corso, dal Vice Presidente. In tal caso, il C.D. procede alla nomina di un nuovo Vice
Presidente secondo la procedura seguente: a. se il
Presidente dimissionario non ha dato esplicitamente le dimissioni anche da Consigliere, il
C.D. si riunisce, sotto la Presidenza del nuovo Presidente, e nomina il nuovo Vice
Presidente; b. se il
Presidente dimissionario ha dato le dimissioni anche da Consigliere, il C.D. reintegra nel
numero legale il Consiglio stesso, secondo le norme del precedente Art. 39 ed elegge fra i
Consiglieri il nuovo Vice Presidente. Procedura analoga sarà adottata anche quando vengano a cessare
contemporaneamente dalla carica il Presidente ed il Vice Presidente; nella circostanza
assume interinalmente la Presidenza del Gruppo il Consigliere più anziano per iscrizione
all'Associazione. 3. I Presidenti
di Gruppo che desiderano riunirsi per discutere problemi locali di comune interesse,
devono richiedere preventiva autorizzazione al Delegato Regionale (Art. 36, 2.). 4. I Presidenti
devono tenere informati il Consigliere Nazionale ed il Delegato Regionale sulle attività
locali di maggior rilievo. In ordine a ciò dovranno inviare loro, in particolare: - copia
delle comunicazioni con le quali vengono convocate le Assemblee di Gruppo e dei relativi
Ordini del Giorno; - copia
della corrispondenza diretta alla Presidenza Nazionale (verbali delle Assemblee di Gruppo,
verbali dei Consigli Direttivi, lettere riguardanti cerimonie e manifestazioni, problemi
della sede, associati-vi, ecc.). Art. 41 Vice Presidenti di Gruppo 1. Il Vice
Presidente di Gruppo è uno dei Consiglieri eletto a tale carica nel corso della prima
riunione del Consiglio Direttivo di Gruppo, con la stessa procedura di cui all'Art. 40,
para 1. per l'elezione del Presidente. 2. In caso di
dimissioni o di cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato, la carica è
assunta da un nuovo Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo di Gruppo (dopo averne
ripristinato, secondo la procedura prevista dall'Art.39, la consistenza numerica, nel caso
l'interessato si sia dimesso anche da Consigliere). Art. 42 Collegio dei Sindaci di Gruppo 1.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio
dei Sindaci di Gruppo deve essere sempre costituito da tre membri (Presidente e due
Sindaci Effettivi); in caso di temporanea indisponibilità o assenza di uno di essi, gli
subentra uno dei Sindaci supplenti. L'eventuale sostituzione deve essere riportata nel verbale di
riunione. L'incarico di Sindaco è incompatibile sia con qualunque altra
carica sociale elettiva , sia con qualunque incarico nell'ambito delle attività di cui al
precedente Art. 39, para 3. 2. Il Collegio
dei Sindaci è convocato: a. dal
Presidente del Gruppo per l'esame del Bilancio Consuntivo. Il Collegio compila apposita
relazione da allegare al Bilancio stesso, per l'approvazione da parte dell'Assemblea
Ordinaria annuale dei Soci; b. dal
Presidente del Collegio almeno ogni quattro mesi per accertare la consistenza di cassa,
nonchè in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno per procedere ad atti di ispezione
e di controllo. I Sindaci (effettivi e supplenti) possono assistere alle riunioni
del Consiglio Direttivo quando il Presidente del Gruppo lo ritiene opportuno in
relazione ad eventuali argomenti di carattere amministrativo posti all'ordine del
giorno della riunione. 3. In caso di
dimissioni (che vanno presentate al C.D.) o di cessazione dalla carica prima della
scadenza del mandato quadriennale di uno o più Sindaci effettivi si procede alla loro
sostituzione con i supplenti. Il Consiglio Direttivo del Gruppo, successivamente, procede
al ripristino della consistenza numerica del Collegio nominando i Sindaci supplenti
mancanti applicando la procedura descritta per la sostituzione dei Consiglieri (Art.39). Art. 43 Segretari di Gruppo 1. Come previsto
all'Art. 22 dello Statuto, il Presidente, sentito il parere del C.D., può affidare
l'incarico di Segretario anche ad un Consigliere. La nomina di Segretario di Gruppo non è soggetta a ratifica da
parte della Presidenza Nazionale. 2. Ai Segretari
di Gruppo può essere concesso all'atto dell'approvazione del bilancio, in relazione alla
disponibilità di fondi, un compenso a titolo di rimborso spese di trasporto, secondo
quanto stabilito dai Consigli Direttivi di Gruppo. Art. 44 Patronesse 1. In merito
alla facoltà data dall 'Art. 44 dello Statuto ai Consigli Direttivi di Gruppo di
nominare delle Patronesse, si evidenzia che queste possono essere scelte: ° di preferenza tra le congiunte dei Marinai Caduti e tra le
infiermiere volontarie che hanno prestato servizio nella M.M.; ° ma anche, subordinatamente, tra le Socie non in possesso dei
titoli di cui sopra. I Consigli
Direttivi, in quest'ultimo caso, devono applicare, nelle loro scelte, un rigido criterio
selettivo che deve tener conto del periodo di militanza (non meno di due anni),
dell'attaccamento all'Associazione e dell'impegno sociale profuso. 2. Il numero
complessivo delle Patronesse non deve superare quello dei componenti il Consiglio
Direttivo. Esse costituiscono, nel loro insieme, il Comitato delle Patronesse del quale
eleggono la Presidente. La Presidente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del
Consiglio Direttivo (Statuto, Art. 39). Il Comitato
è convocato dalla Presidente che riferisce al Presidente del Gruppo sull'attività
svolta. Il Presidente
del Gruppo può convocare il Comitato delle Patronesse per parere su argomenti di
specifico interesse, in particolare su quelli di natura assistenziale. Il Comitato
delle Patronesse e la Presidente rientrano nella periodicità del mandato quadriennale
previsto per gli Organi e le Cariche Sociali del Gruppo. Il Consiglio
Direttivo nuovo eletto deve, all'inizio del suo mandato, confermare o eventualmente
variare la composizione del Comitato delle Patronesse e questo provvederà quindi
all'elezione della Presidente. La Presidente nei cui confronti, nel corso del quadriennio, il
Comitato delle Patronesse, convocato su richiesta di almeno la metà delle sue
componenti, approvi a maggioranza assoluta una «mozione di sfiducia» si intende
sollevata dalla carica e viene sostituita mediante regolare votazione. Art. 45 Commissari Straordinari 1. Il
Commissario Straordinario ha tutti i poteri e le responsabilità del Consiglio Direttivo
(Statuto, Art. 39). 2. In particolare
il Commissario Straordinario: a. nomina un
Segretario di propria fiducia; b. prende in
consegna dal Presidente del disciolto Consiglio Direttivo i documenti, i fondi ed i
materiali del Gruppo, redigendo apposito verbale (schema in Annesso I), in cui
devono essere evidenziate le irregolarità e le omissioni riscontrate; c. invia copia
del suddetto verbale, con la firma propria e con quella del Presidente cedente, alla
Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale ed al Delegato Regionale; d. invita i
componenti del disciolto Consiglio Direttivo ad eliminare le eventuali irregolarità
riscontrate; e. riferisce
alla Presidenza Nazionale e, per conoscenza, al Delegato Regionale, sulla situazione del
Gruppo all'atto dell'assunzione della carica e prospetta un piano per la sua
riorganizzazione; f. nel
rispetto delle vigenti norme statutarie/regolamentari, gestisce il Gruppo nei modi più
idonei per infondere nei Soci rinnovata fiducia nell'Associazione, sentendo ove occorra il
Delegato Regionale; g. riferisce
periodicamente, in relazione alla importanza delle azioni svolte, alla Presidenza
Nazionale ed al Delegato Regionale; h. a normalità
conseguita, invia alla Presidenza Nazionale, e per conoscenza al Delegato Regionale, una
succinta relazione sulle azioni svolte e sullo stato del Gruppo, formulando proposte
concernenti le elezioni per la ricostituzione degli Organi e delle Cariche Sociali; i. ottenuta
l'autorizzazione della Presidenza Nazionale attua la procedura per le elezioni nella
stretta osservanza di quanto sancito dagli Artt. 38, 39, 42 e 48 dello Statuto e del
Regolamento; 1. ad elezioni
avvenute invia alla Presidenza Nazionale, al Consigliere Nazionale ed al Delegato
Regionale copia della seguente documentazione: - verbale
delle elezioni per la ricostituzione degli Organi e delle Cariche Sociali (Annesso
G); - verbale
delle elezioni del Presidente e del Vice Presidente (Annesso P); - curriculum-vitae
dei componenti i neo costituiti Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci (Annesso
Q). 3. Il
Commissario Straordinario cessa dalla carica allorquando la Presidenza Nazionale avrà
sanzionato il risultato delle elezioni per la costituzione dei nuovi Organi e delle
Cariche Sociali del Gruppo. Alla ricezione della ratifica dovrà aver luogo il passaggio di
consegne tra il Commissario Straordinario (cedente) ed il Presidente neo-eletto
(accettante), redigendo il relativo verbale (Annesso I). CAPO 4°~ ELEZIONI Art. 46 Frequenza ed epoca di svolgimento - Maggioranza valida 1. Le modalità
di dettaglio per l'effettuazione delle elezioni sono riportate negli Artt. 47 e 48
rispettivamente per le Cariche Sociali Centrali e per quelle Periferiche. 2. Il periodo di
quattro anni di durata delle cariche sociali periferiche elettive è indipendente dal
ciclo quadriennale delle cariche sociali centrali elettive. Il mandato delle cariche
periferiche può quindi avere inizio in qualsiasi anno. 3.
L'indicazione dei mesi di febbraio-marzo,
fissata di massima dallo Statuto per le elezioni delle cariche sociali del Gruppo, tiene
conto della concomitanza, in tale periodo, dell'Assemblea Ordinaria prevista per
l'approvazione del bilancio consuntivo. I Gruppi, per i quali le cariche sociali scadono in altro mese,
si devono regolare nel seguente modo: a. quando il
mandato termina nel primo semestre, le elezioni vengono svolte nei mesi di febbraio-marzo
dell'anno stesso; b. quando il
mandato termina nel secondo semestre, le elezioni vengono posticipate ai mesi di
febbraio-marzo dell'anno successivo. In casi particolari e di comprovata necessità, la Presidenza
Nazionale può autorizzare lo svolgimento delle elezioni in un periodo diverso. 4. Le norme del
precedente para 3. non riguardano i Gruppi di recente formazione, i quali entro sei mesi
dalla loro costituzione sono tenuti a procedere all'elezione delle cariche sociali
definitive; lo stesso vale anche per i Gruppi a regime commissariale. Art. 47 Elezione degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali 1. Con cadenza
quadriennale (1990, 1994, 1998, ecc.), ad una data di aprile o maggio prescelta dalla
Presidenza Nazionale, vengono convocati, in seduta ordinaria, i Congressi Regionali che
dovranno procedere alle elezioni del Presidente Nazionale, dei Consiglieri Nazionali,
dei Sindaci Nazionali e dei Probiviri (Art. 37). Se, in una determinata Delegazione, si verifica l'impossibilità
di convocare il Congresso Regionale alla data prescelta, esso, previ accordi con la
Presidenza Nazionale, deve essere convocato dal Delegato Regionale entro il termine di
otto giorni da tale data. 2. La rosa dei
tre nominativi suggeriti, per l'elezione del Presidente Nazionale, deve essere compilata
previo accertamento che i candidati segna-lati accetteranno l'eventuale elezione. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: - residenza
a Roma; - conoscenza
della organizzazione e dei principali problemi dell'Associazione. Nel verbale di ciascun Congresso Regionale deve essere apposto, a
fianco del nome dei vari candidati alla carica di Presidente Nazionale, il numero di
voti confluiti su di esso, in modo da facilitare la determinazione della somma dei voti
riportati in campo nazionale e la conseguente proclamazione dell'eletto. Lo scrutinio delle votazioni per la carica di Presidente
Nazionale è effettuato dai Collegi riuniti dei Sindaci Nazionali e dei Probiviri
uscenti, nella sede della Presidenza Nazionale ed è oggetto di apposito verbale. 3. Nella
elezione dei due Vice Presidenti Nazionali, che ha luogo nel corso della prima riunione
del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere tenuto debito conto dell'ubicazione
della residenza dei candidati. Èinfatti molto utile che i due Vice Presidenti risiedano in
distinte aree del territorio dalle quali sia possibile assolvere in maniera
sufficientemente agevole il compito di rappresentare il P.N. nelle regioni particolarmente
lontane da Roma, ove egli risiede. Ne deriva l'opportunità pratica che uno dei Vice
Presidenti risieda nell'Italia Settentrionale e l'altro nell'Italia Meridionale. Le elezioni sono normalmente organizzate ed attuate nel modo
se-guente: - vengono
approntate due schede separate, una con i nominativi dei Consiglieri Nazionali candidati
alla carica di Vice Presidente Nazionale residenti nell'Italia Settentrionale, l'altra
con i nominativi dei candidati residenti nell'Italia Meridionale; - in
due distinte votazioni, a scrutinio segreto, vengono eletti i due Vice Presidenti. Nel caso che una votazione dia risultati di parità, è nominato
Vice Presidente il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Per definire quale dei due Vice Presidenti eletti assune la
qualifica di l° Vice Presidente (Statuto, Art. 29), si deve procedere ad una votazione di
ballottaggio, a scrutinio segreto. Dei voti riportati nelle due precedenti elezioni non
può infatti essere tenuto conto dato che i relativi risultati, ottenuti in situazioni
diverse, non sono, in generale, tra loro confrontabili. 4. La Presidenza Nazionale, nella prima quindicina del mese di
marzo dell'anno delle elezioni, dà mandato ai Consigli Direttivi dei Gruppi di
designare ciascuno una terna di Soci Effettivi, residenti nel territorio della
Delegazione Regionale ed iscritti ad uno dei suoi Gruppi, quali candidati alla carica di
Consigliere Nazionale. Ogni Gruppo deve trasmettere entro il 31 marzo i nominativi dei
designati al Delegato Regionale; questi redige la lista, in ordine alfabetico, dei
candidati alla carica di Consigliere Nazionale da sottoporre al Congresso Regionale. Il candidato che riporta il maggior numero di voti in sede di
Congresso Regionale, è il Consigliere Nazionale della Delegazione Regionale
considerata. Dell'esito della votazione viene redatto apposito verbale da
trasmettere con lettera raccomandata espresso alla Presidenza Nazionale. Nel verbale
devono risultare i nomi di tutti i candidati elencati in ordine di voti riportati. L'avvenuta elezione alla carica di Consigliere Nazionale è
comunicata agli interessati a cura della Presidenza Nazionale a mezzo di lettera
raccomandata A.R. I Consiglieri eletti sono tenuti a dichiarare per iscritto alla
Presidenza Nazionale l'accettazione dell'incarico. In caso di rinuncia, subentra nella carica di Consigliere
Nazionale il candidato che segue nell'ordine. Per quanto riguarda l'eventualità, prevista dall'Art. 47, 50 capoverso dello
Statuto, che in una stessa Delegazione Regionale si debba eleggere più di un Consigliere
Nazionale, va tenuto presente che essa è da considerarsi molto improbabile. La pratica associativa ha dimostrato infatti che se in una
Regione il numero dei Gruppi è o diviene molto elevato, il Consiglio Direttivo
Nazionale ne dispone la suddivisione in due o più Delegazioni, per cui si ha che
ciascuna di queste ha sempre un solo Consigliere Nazionale. 5. Nel compilare le rose dei candidati alla elezione a Sindaco
Nazionale ed a Proboviro deve essere tenuta presente l'opportunità che essi abbiano,
rispettivamente, specifica pratica amministrativa e conoscenza dell'organizzazione
dell'Associazione. Nel verbale di ciascun Congresso Regionale deve essere apposto, a
fianco del nome di ogni candidato alle cariche di Sindaco Nazionale e Proboviro, il
numero di voti ottenuti in modo da consentire la corretta determinazione per ciascuno di
essi della somma dei voti complessivamente riportati in campo nazionale e quindi la
proclamazione degli eletti. Lo scrutinio dei verbali con i voti riportati dai candidati alla
carica di Sindaco Nazionale e di Proboviro viene effettuato da una apposita Commissione
nominata dalla Presidenza Nazionale e composta da tre membri, tra i quali il Segretario
Generale che ne è il Presidente. I tre candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti in
ciascuna graduatoria sono i Sindaci Nazionali effettivi o Probiviri effettivi, mentre
il quarto ed il quinto sono Sindaci Nazionali supplenti o Probiviri supplenti. L'avvenuta elezione viene comunicata agli interessati a cura
della Presidenza Nazionale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I Sindaci Nazionali ed i Probiviri eletti sono tenuti a
dichiarare alla Presidenza Nazionale l'accettazione della carica. In caso di rinunzie subentrano i candidati che, nelle rispettive
graduatQrie, seguono nell'ordine per numero di voti riportati. Art. 48 Elezione degli Organi e delle Cariche Periferiche 1. Le elezioni per il rinnovo degli Organi e delle Cariche
Sociali di Gruppo per scadenza del mandato quadriennale devono aver luogo nel corso di una
Assemblea Ordinaria convocata dal Consiglio Direttivo ad una data prescelta nei mesi di
febbraio e marzo (possibilmente in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria per
l'approvazione del Bilancio Con-suntivo - Art. 46.3.). Per circostanze particolari e di comprovata necessità, la
Presidenza Nazionale può autorizzare la convocazione dei Soci per le elezioni in epoca
diversa. Onde consentire la maggiore possibile partecipazione di Soci
l'Assemblea considerata, salvo particolari motivi, deve essere effettuata in un giorno
festivo (o almeno semifestivo). 2. I Gruppi che effettuano le elezioni per il rinnovo delle
Cariche Sociali per normale scadenza del mandato quadriennale devono attenersi alle
seguenti modalità: a. la
convocazione dell'Assemblea Ordinaria per le elezioni deve essere comunicata con almeno 40
(quaranta) giorni di anticipo mediante lettera circolare diretta a tutti i Soci. In
essa, oltre alla data e al luogo, deve essere indicato anche l'orario di apertura e
chiusura dei seggi (vedi esempio in Annesso L). I Gruppi provvisti di sede devono anche esporre un apposito
avviso al quadro «Comunicazioni ai Soci»; b. entro il 10
gennaio, deve essere reso noto l'elenco nominativo dei Soci effettivi in regola con il
pagamento delle quote sociali al 31 dicembre dell'anno da poco concluso; tale elenco deve
essere esposto al quadro «comunicazioni» della sede sociale o, in mancanza di questa,
deve essere reso disponibile per la consultazione da parte dei Soci, presso tutti i
componenti del Consiglio Direttivo; c. nel caso si
debba procedere anche alla elezione dell'unico Consigliere Rappresentante dei Soci delle
Altre Categorie (Statuto, Art. 48), entro il 10 gennaio e con le stesse modalità deve
essere reso noto anche l'elenco dei Soci predetti; d. copia
dell'elenco nominativo di cui alla lettera b. (e, nel caso, anche di quello indicato alla
lettera c.) debitamente firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente
del Collegio dei Sindaci, deve essere inviata, per informazione, alla Presidenza
Nazionale ed al Delegato Regionale; e. non meno di
20 (venti) giorni prima della data stabilita per le elezioni devono essere presentati alla
Segreteria del Gruppo (o al Presidente per i Gruppi privi di sede sociale) le note con i
nominativi di uno o più Soci, proposti quali candidati alle Cariche Sociali; tali note,
separate per candidati alla Carica di «Consigliere» e a quella di «Sindaco», devono
essere firmate da almeno 3 (tre) Soci Effettivi (Soci proponenti). Analoga procedura deve essere adottata da parte dei Soci «A.C.»
nel caso sia prevista l'elezione dell'unico loro Consigliere Rappresentante. In questo caso le note dei candidati proposti devono essere
firmate da almeno 3 (tre) Soci «A.C.»; f. possono
essere candidati: · per
le cariche sociali di Consigliere e di Sindaco, tutti i Soci Effettivi in regola con il
tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente (riportati quindi nell'elenco di cui al
para b.) e che abbiano rinnovato il tesseramento entro la data di presentazione delle
candidature. È consentita la candidatura dello stesso Socio sia per la carica
di Consigliere che per quella di Sindaco; ° per l'eventuale Carica Sociale dell'unico Consigliere
Rappresentante, tutti i Soci Ordinari, Aggregati e Aderenti,in regola con il
tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente (riportati nell'elenco di cui al para
c.) e che abbiano rinnovato il tesseramento entro la data di presentazione della
candidatura; g. sono esclusi
dalla candidatura i Soci che nel corso del quadriennio in corso hanno riportato sanzione
disciplinare di «sospensione» o di «revoca dalla carica»; h. tutti i
nominativi dei candidati proposti, di cui alle note al para e., devono, a cura del
Gruppo, essere riportati in ordine alfabetico in liste separate, (una per la Carica
Sociale di Consigliere, una per quella di Sindaco, una eventuale per la carica di unico
Consigliere Rappresentante I Soci «A.C.»). Tali liste devono essere esposte nella sede sociale del Gruppo (o
rese disponibili alla visione presso il Presidente per i Gruppi privi di sede) almeno
15 (quindici) giorni prima della data delle elezioni; i. le
liste con i nomi di tutti i candidati devono essere riportate in ordine alfabetico su
apposite schede di votazione fatte stampare in tempo utile ed in numero sufficiente, a
cura del Gruppo (vds. schemi negli Annessi M, N, O). È bene che in ciascuna
lista i candidati siano in numero maggiore del numero di Soci che devono essere eletti in
modo da poter costituire una riserva di candidati "primi non eletti" per
eventuali sostituzioni nell'arco del quadriennio (Art. 39); 1. sono ammessi
ad esercitare il diritto di voto, purché alla data della votazione siano in regola con
il versamento della quota sociale riferita all'anno in corso: e i Soci Effettivi, per la elezione dei Consiglieri e dei Sindaci; e i Soci «A.C.» per la elezione dell'eventuale Consigliere loro
rappresentante. m. le schede di
votazione devono essere consegnate prima dell'apertura dei seggi ai componenti la
Commissione Elettorale (Art. 38 StatutolReg.). Questi appongono la loro firma su ogni
esemplare delle schede e le distribuiscono ai Soci elettori presenti (un esemplare di
ciascun tipo di scheda per elettore, un esemplare in più per coloro che esercitano
diritto di delega). Per ogni Socio è consentita una sola delega (Art. 38); n. i Soci
elettori esprimono il loro voto mediante apposizione di un segno di croce a fianco dei
candidati prescelti. Il numero di nominativi (cioè di preferenze) da indicare deve
essere: - nella
scheda di votazione dei Consiglieri: 5, 7, 9 o 11, a secondo del numero dei componenti il
C.D. derivanti dalla forza numerica complessiva del Gruppo (Statuto, Art. 39), - nella
scheda di votazione dei Sindaci: 5 (Statuto, Art. 42), - nella
scheda per l'eventuale elezione dell'unico Rappresentante dei Soci A.C.: uno soltanto. Le schede che contengono un numero di preferenze superiore al
previsto vengono considerate nulle. Conservano invece validità le schede che contengono
un numero di preferenze inferiore; o. ultimata la
compilazione, i Soci elettori dovranno chiudere le schede e deporle nell'apposita urna. 3. Le date di svolgimento delle elezioni da parte di Gruppi di
nuova costituzione, dei Gruppi a regime commissariale e dei Gruppi che sono stati
autorizzati a svolgerle in epoca particolare sono stabilite: · dal Presidente provvisorio, orientativamente entro sei mesi dalla
data di ratifica della costituzione del nuovo Gruppo; · dal Commissario Straordinariò, sentito il parere del Delegato
Regionale, quando ritiene che sia stata conseguita la normalità del Gruppo; · dalla Presidenza Nazionale, previa valutazione delle specifiche
esigenze del Gruppo interessato. Per lo svolgimento delle consultazioni deve essere osservata la
procedura descritta al precedente punto 2. Qualora la data stabilita per le elezioni
non cada in febbraio/marzo, l'elenco di coloro che possono concorrere per una Carica
Sociale deve essere reso noto almeno 40 (quaranta) giorni prima della data delle elezioni. Per i Gruppi a regime commissariale e per quelli che effettuano
le elezioni in periodo particolare possono essere candidati coloro che erano in regola
con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rinnovato il
tesseramento entro la data di presentazione delle candidature. Per i Gruppi di nuova costituzione, per poter essere candidati è
sufficiente essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione delle
candidature. Il diritto di voto, ovviamente, può essere esercitato da tutti
coloro che alla data delle votazioni sono in regola con il versamento della quota
sociale. 4. Dichiarate ultimate le elezioni, la Commissione Elettorale
(Presidente e scrutatori) procede allo spoglio delle schede ed a formare la
graduatoria dei candidati mediante il conteggio dei voti conseguiti per ciascuna
Carica Sociale. A parità di voti va data precedenza al Socio che possiede maggiore
anzianità di iscrizione all'A.N.M.I. Risultano eletti: · per il Consiglio Direttivo, in ordine di graduatoria, i candidati
che, secondo il numero di Consiglieri previsto (Statuto, Art. 39) hanno conseguito il
maggior numero di voti; · per il Collegio dei Sindaci, i primi cinque in graduatoria (il
1~, Presidente, il 20 e 30 Sindaci Effettivi; il
40 ed il
50 Sindaci
supplenti); · per l'eventuale posto di unico Consigliere Rappresentante dei
Soci «A.C.» il primo candidato in graduatoria. I candidati che risultano eletti sia per la carica di Consigliere
che per quella di Sindaco, devono optare per una di esse non essendo le due cariche
cumulabili (Statuto, Art. 22). L'accettazione della nomina ad una delle due predette Cariche
Sociali implica automaticamente la perdita di eventuali diritti acquisiti per la nomina
all'altra carica; pertanto: -il candidato che risulta eletto sia come Consigliere che come
Sindaco, una volta che ha optato per una delle due cariche, perde ogni diritto
relativo alla lista non prescelta; -il
candidato che viene eletto in una sola lista (Consigliere o Sindaco), allorquando accetta
la carica perde ogni diritto conseguito in graduatoria nell'altra lista. Un Consigliere o un Sindaco che si dimette dalla carica rivestita
non potrà ricoprire alcuna altra carica sociale, nell'ambito del Gruppo, nell'arco del
quadriennio in corso. Se qualche candidato, risultato eletto, è assente alla chiusura
dello spoglio delle schede, deve essere cura del Presidente della Commissione
Elettorale informarlo della sua elezione mediante lettera Raccomandata A.R., nella quale
devono essere, se del caso, indicati gli estremi della convocazione dei Consiglieri
nuovi eletti per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente. I candidati alle cariche sociali che non risultano eletti,
conservano il posto conseguito nelle rispettive liste per essere chiamati a ricoprire
eventuali vacanze. I componenti il nuovo Consiglio Direttivo, entro 8 (Otto) giorni dalla data
delle elezioni, si riuniscono per procedere alla elezione del Presidente e del Vice
Presidente (Statuto, Art. 40 e 41). Di tale elezione deve essere redatto il verbale (Annesso
P). 5. Il Presidente uscente ed il Presidente neo eletto devono
procedere al passaggio di consegne dei documenti, fondi e materiali del Gruppo,
redigendo apposito verbale (Annesso I). I nuovi Consigli Direttivi, entro 15 (quindici) giorni dalla data
delle elezioni, devono inviare alla Presidenza Nazionale per la ratifica (Statuto, Art.
48) la seguente documentazione: verbale dell'Assemblea dei Soci per le elezioni degli Organi e
delle Cariche Sociali periferiche (Annesso G), debitamente firmato dai componenti
la Commissione Elettorale; - verbale
della elezione del Presidente e del Vice Presidente (Annesso P), debitamente
firmato dal nuovo Presidente; - verbale
di passaggio di consegne tra Presidenti (Annesso I); - curriculum-vitae
di tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci (Annesso
Q). Copia della suddetta documentazione deve essere inviata anche al
Consigliere Nazionale ed al Delegato Regionale. 6. Gli Organi Sociali del Gruppo assumono pienezza di poteri solo
dopo l'avvenuta ratifica da parte della Presidenza Nazionale. 7. L'inosservanza di una o più delle norme procedurali contenute
nel presente Articolo, può costituire motivo per invalidare il risultato delle elezioni
con conseguente diniego di ratifica da parte della Presidenza Nazionale (Statuto, Art.
48). Art. 49 Referendum Il Referendum, in linea di massima, oltre che per l'approvazione
di modifiche allo Statuto, può essere indetto per la soluzione di questioni che si
prestano a scelte tra due o più alternative. I quesiti, esposti in modo da non offrire possibilità di
equivoci, vengono trascritti su apposite schede che la Presidenza Nazionale invia ai
GrupPi, indicando i termini entro i quali devono pervenire le risposte. I Gruppi, convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci, procedono
alle operazioni di voto sui quesiti con le modalità previste per le elezioni delle
cariche sociali e riportano quindi sulle schede i risultati della relativa votazione. Le schede, pena la nullità delle stesse, devono pervenire alla
Presidenza Nazionale entro i termini fissati, a mezzo raccomandata A.R. La Presidenza Nazionale nomina apposita Commissione presieduta
dal Segretario Generale, che procede allo spoglio delle risposte, redigendo verbale da
sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale. Il Comitato Esecutivo Nazionale esamina i risultati del
Referendum, ne stabilisce la validità e ne proclama i risultati attenendosi a quanto
stabilito dall'ultimo comma del corrispondente articolo dello Statuto. CAPO 5° - RADUNI Art. 50 Scopi Vedi corrispondente articolo dello Statuto. Art. 51 Raduno Nazionale Una consultazione tipo referendum fra tutti i Gruppi può essere
indetta dalla Presidenza Nazionale a richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, per
tener conto dei desiderata della maggioranza dei Soci sulla città da scegliere, fra
quelle che sono state segnalate dai Gruppi come possibile sede di un Raduno Nazionale. L'organizzazione del Raduno fa capo alla Presidenza Nazionale per
la parte generale e amministrativa. L'organizzazione locale e la parte operativa di
dettaglio, in particolare per l'aspetto logistico, compete invece al Gruppo della città
sede del Raduno, che si avvale dell'opera di un «Comitato Organizzatore Raduno»,
appositamente costituito. Art. 52 Raduni Interregionali Vedi corrispondente articolo dello Statuto. Art. 53 Raduni Regionali Vedi corrispondente articolo dello Statuto. TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CAPO l° - AMMINISTRAZIONE Art. 54 Proventi I Gruppi sono tenuti a versare annualmente alla Presidenza
Nazionale un contributo, prelevato daTle quote sociali versate dagli iscritti, a titolo di
concorso per le spese editoriali del Periodico «Marinai d'Italia» (Statuto, Art. 62). L'entità del contributo da versare per ciascun iscritto è
stabilita, anno per anno, dal Consiglio Direttivo Nazionale in funzione del costo
editoriale del Periodico. Art. 55 Gestione I contributi dello Stato, i contributi del personale in servizio,
i contributi volontari versati dai Soci, eventuali donazioni e lasciti, i proventi delle
attività dell'Associazione (incluse le rendite del patrimonio), fanno capo alla
Presidenza Nazionale e sono amministrati dal Comitato Esecutivo Nazionale. Essi devono
essere inclusi nel bilancio annuale dell'Associazione. Alla Presidenza Nazionale fa capo, con amministrazione e bilancio
a sè stante, anche la gestione del Periodico dell'Associazione La gestione di tutte le attività che sono concordate e attuate
con Enti statali o privati è autonoma e regolata da apposite convenzioni. Per ciascun anno sia il Comitato Esecutivo Nazionale che i Gruppi
devono compilare i bilanci preventivo e consuntivo i quali, approvati rispettivamente
dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Assemblea Ordinaria di Gruppo, devono essere
riuniti in apposite raccolte da tenere a disposizione delle Autorità di controllo. Art. 56 Organizzazione Amministrativa 1. Per l'avvio di iniziative sociali che implicano impegni di
carattere economico di rilevante entità, i Gruppi hanno l'obbligo di richiedere
preventiva autorizzazione alla Presidenza Nazionale motivandone lo scopo ed assicurando
la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti. Tale vincolo è inteso ad evitare che
i Gruppi assumano impegni finanziari cui non sono in grado di far fronte, con
conseguente grave pregiudizio del prestigio e della immagine dell'Associazione. In caso di inadempienza all'obbligo
sopra detto, la Presidenza Nazionale riterrà personalmente responsabile il Presidente del
Gruppo e dichiarerà estranea l'Associazione agli impegni che egli ha assunto. 2.
Tutta la documentazione delle attività sociali deve essere conserva-ta in
archivio. Le pubblicazioni che devono essere
conservate dai Gruppi sono: -
lo Statuto; -
il Regolamento; -
la Guida Pratica per i Presidenti di Gruppo; -
la raccolta dei Bollettini periodici emanati dalTa Presidenza
Nazionale. I registri e le raccolte che devono
essere istituiti e tenuti dai Gruppi sono: a.
Registro o schedario dei Soci Deve riportare, oltre alle complete
generalità anagrafiche ed al recapito di ciascun Socio, l'indicazione precisa dei
requisiti posseduti che danno diritto all'iscrizione alT'A.N.M.I., la data di iscrizione e
tutte le indicazioni utili affinchè iT Socio, all'occorrenza, possa essere prescelto per
eventuali incarichi (grado rivestito nella Marina Militare, titolo di studio, attività
professionali, ricompense al V.M., onorificenze, benemerenze, ecc.). b.
Registro di cassa Vi devono essere riportate le
operazioni di introito e di spesa con le indicazioni dei documenti giustificativi. A completamento del registro di cassa,
deve essere tenuto un partitario delle quote annuali d'iscrizione versate dai Soci,
affinché, in qualunque momento, sia possibile rilevare l'esatta situazione dei Soci in
regola coi versamenti. c.
Raccolta dei bilanci preventivi e consuntivi. d.
Raccolta verbali I
verbali di passaggio di consegna tra i Presidenti delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio
Direttivo e di quelle del Collegio dei Sindaci devono essere numerati e
riportati in ordine cronologico in se- parate raccolte. e.
Registro inventario materiale L'inventano dei materiali di dotazione
del Gruppo deve contenere l'elenco particolareggiato dei mobili, macchine, arredi, libri,
etc. in possesso del Gruppo con l'indicazione della provenienza (acquistati o ricevuti in
dono) e, se del caso, la data e la motivazione della loro eventuale alienazione. f.
Registro protocollo arrivo e partenza della corrispondenza. 3. Nel corso del passaggio di consegne
fra Presidenti di Gruppo, il Presidente cedente deve passare al suo successore con
apposito verbale i documenti sopra elencati. Per l'occasione i registri devono essere
firmati da entrambi i Presidenti, cedente ed accettante. CAPO 2°~ DISCIPLINA SOCIALE Art. 57 Azioni comportanti sanzioni Possono essere sottoposti a
procedimento disciplinare anche coloro che, dimessisi dall'Associazione, debbano
rispondere per fatti o episodi avvenuti prima delle dimissioni, purché la contestazione
degli addebiti venga effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle
dimissioni. Il C.D. del Gruppo non dovrà, nel caso, dare accoglimento alle dimissioni se
non dopo avvenuta la definizione del procedimento disciplinare considerato. Art. 58 Tipi di sanzioni 1. Le varie sanzioni disciplinari
previste dallo Statuto sono inflitte con riferimento alla gravità delle mancanze
commesse. Il criterio di guida deve essere il seguente: a.
Ammonizione: mancanze di lieve
entità verificatesi nell'ambito del Gruppo o in relazione alla carica ricoperta; b. Sospensione:
mancanze gravi nei riguardi di Soci ricoprenti cariche sociali, verso Organi sociali,
verso Autorità militari e civili o anche a
seguito di ripetute ammonizioni. È graduabile, con un massimo di dodici mesi per i casi
di maggiore gravità. Il provvedimento può essere preso
anche in caso di recidiva nelle mancanze per le quali il Socio è stato già ammonito. c. Espulsione:
per infrazioni particolarmente gravi o per ripetute sospensioni o a seguito condanna
per delitto non colposo passata in giudicato. Il provvedimento comporta la perdita
della qualità di Socio (Statuto, Art. 14.3.) nonché, implicitamente, l'impossibilità di
futura riammissione quale Socio di qualsiasi categoria (Statuto, Art. 5). d. Revoca
dalla carica: gravi mancanze commesse nell'adempimento delle mansioni attinenti la
carica ricoperta. Il provvedimento può essere adottato
anche in caso di recidiva nelle mancanze per le quali il Socio è stato già ammonito. 2. Di ogni delibera del Consiglio
Direttivo relativa a sanzione disciplinare, deve essere redatto specifico verbale che,
firmato da tutti i Consiglieri che hanno preso parte alla riunione, deve essere inviato
alla Presidenza Nazionale e per informazione al Delegato Regionale, mentre una copia va
conservata con gli atti di archivio. 3. Le sanzioni di cui ai para 1. sono
adottate, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo del Gruppo. Per circostanze eccezionali le predette
sanzioni sono adottate, su proposta del Delegato Regionale e/o del Presidente Nazionale,
dal Comitato Esecutivo Nazionale a maggioranza assoluta (Statuto, Art. 58), nei riguardi
dei Presidenti di Gruppo, dei Delegati Regionali e dei Soci che rivestono cariche sociali
centrali (esclusi i Consiglieri Nazionali). Le stesse sanzioni sono applicabili
anche ai Consiglieri Nazionali; esse sono adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, con
delibera a maggioranza assoluta, su proposta del Presidente Nazionale (Statuto, Art. 59). Nel riportare detta normativa lo
Statuto, penultimo capoverso dell'Art. 58, aggiunge la seguente precisazione «fermo
restando quanto detto all'Art. 21, ultimo capoverso». Tale riferimento dello Statuto
vuole ricordare che la cessazione dalla carica dei Consiglieri Nazionali, dei componenti
il C.E.N. e dei Consiglieri di Gruppo può anche avvenire a seguito di dichiarazione di
decadenza per assenteismo, deliberata dai rispettivi Consigli di appartenenza, a
maggioranza relativa, e che questa normativa ècompatibile con quella di cui agli Artt. 58
e 59. 4. Per i procedimenti disciplinari va
seguita la procedura seguente: a.
Riunione preliminare. Il Consiglio Direttivo del Gruppo,
venuto a conoscenza di eventi che possono comportare sanzioni disciplinari per le
motivazioni di cui all'Art. 57 dello Statuo, si dovrà riunire per esaminare le presunte
colpe e responsabilità di uno o più Soci,
ricoprenti o meno cariche sociali, e deliberare sulla opportunità di procedere
disciplinarmente a suo/loro carico. Nei casi più gravi dovrà essere richiesto il parere del
Delegato Regionale. Tale parere non ha carattere vincolante; esso dovrà comunque
essere riportato nel verbale di riunione. Qualora ritenga di dover procedere, il Consiglio deve: - formulare
gli addebiti a carico di ciascun Socio precisandone le motivazioni; - stabilire
luogo, data e ora della riunione dibattimentale alla quale dovrà essere invitato a
partecipare, per esporre le proprie ragioni, il Socio inquisito. La data di riunione
dovrà essere scelta in modo da cadere nel periodo compreso tra il 20^ e il 30^ giorno successivo
a quello della data di spedizione della lettera di convocazione; b. Convocazione
dell'inquisito. Il Socio inquisito dovrà essere convocato con lettera
Raccomandata A/R nella quale deve essere riportato: - luogo,
data e ora di presentazione alla riunione del C.D.; - elenco
dettagliato degli addebiti contestatigli. Nella lettera dovrà essere precisato che qualora egli rifiuti di
presentarsi o non si presenti senza averne fornita tempestiva valida giustificazione,
il Consiglio Direttivo procederà egualmente nei suoi confronti. Nel caso che la mancata
presentazione sia dovuta a motivi giudicati validi, il C.D. rinvierà la riunione dello
stretto necessario in relazione alle esigenze dei Consiglieri ed alla disponibilità
dell'inquisito. c. Riunione
dibattimentale. Nel corso della riunione il Socio inquisito, se presente,
esporrà le proprie ragioni in merito agli addebiti contestatigli. Al termine del dibattito inquisitorio il Presidente del C.D.
inviterà l'inquisito ad allontanarsi. Valutati gli elementi di conoscenza diretta dei fatti e/o
derivanti da testimonianze, considerate le giustificazioni addotte dall'inquisito, ed
ogni altro elemento pertinente, il Consiglio Direttivo potrà adottare nei suoi confronti,
purchè deliberata a maggioranza assoluta (metà più uno del numero dei componenti il
Consiglio stesso), la sanzione ritenuta più appropriata. Dal verbale di riunione dovranno risultare: - luogo,
data e ora di inizio e di fine della riunione; - estremi
della lettera raccomandata A.R. di convocazione del Socio; - elencazione
degli addebiti contestati riportati nella lettera di convocazione; - sintesi
delle eventuali giustificazioni addotte dal Socio (oppure precisazioni riguardanti la
mancata presentazione); - delibera
adottata al termine del dibattito e motivazioni che l'hanno determinata; - ogni
altro elemento emerso nel corso della riunione, considerato utile per una migliore
comprensione della vicenda e dei motivi che hanno portato alla adozione del
provvedimento. d.
Comunicazione del provvedimento. Entro 30 giorni dalla data conclusiva della riunione
dibattimentale, mediante lettera Raccomandata A.R. deve essere data comunicazione al
Socio della delibera adottata nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo. Nel caso sia
stata inflitta una sanzione disciplinare, la lettera deve contenere esplicito richiamo
alla facoltà, prevista dal successivo Art. 61, di avanzare all'organo competente ricorso
avverso al provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera stessa. e. In annesso
sono riportati, quale utile guida, gli schemi per la compilazione dei documenti previsti
dalla descritta procedura. Gli schemi riguardano, in dettaglio: Annesso R - Verbale
della riunione preliminare; Annesso S - Lettera
di convocazione dell'inquisito; Annesso T - Verbale
della riunione dibattimentale; Annesso U - Lettera
di comunicazione del provvedimento disciplinare adottato. La Presidenza Nazionale, vagliata la documentazione prodotta, se
rileva che la procedura prevista per i procedimenti disciplinari è stata disattesa in
maniera sostanziale, ha facoltà di annullare i provvedimenti adottati dandone
comunicazione motivata al C.D. del Gruppo proponente. 5. Il Presidente del Gruppo è tenuto a segnalare alla Presidenza
Nazionale, dandone informazione al Delegato Regionale, il nominativo del Socio che sia
stato sottoposto a processo penale, o sia in stato di arresto, per reati che potrebbero
ledere la sua onorabilità con conseguenze negative per l'immagine dell'Associazione. In tal caso la Presidenza Nazionale potrà disporre che,
indipendentemente dalla procedura precedentemente descritta, il Consiglio Direttivo
adotti nei confronti del Socio interessato il provvedimento di «sospensione cautelativa
dall'A.N. M.I.». A processo concluso il Gruppo deve comunicarne l'esito alla
Presidenza Nazionale. Qualora al Socio sia stata inflitta una condanna definitiva per
reati che rientrano nei termini previsti dallo Statuto (Art. 5 terzo capoverso),
l'interessato perde la qualità di Socio. Nel caso contrario, egli viene riammesso a
pieno titolo nell'Associazione, cessando dallo stato di sospensione cautelativa. 6. Ogni Organo competente ad infliggere sanzioni può, se
ritenuto opportuno, prima di pronunciarsi, sentire i Soci in grado di fornire elementi
riguardanti il caso in esame. 7. Qualora il C.D.N. debba pronunciare il proprio giudizio in
relazione ad un procedimento disciplinare sul quale si è già pronunciato, come
giudice, il C.E.N., i componenti di questo Comitato si dovranno astenere dal partecipare
al giudizio del C.D.N.; per l'occasione la Presidenza di questo sarà assunta dal
Consigliere che sarà eletto per la circostanza. Art. 59 Sanzioni a carico dei Consiglieri Nazionali Vedi corrispondente articolo dello Statuto. Art. 60 Decadenza da cariche sociali Vedi corrispondente articolo dello Statuto. Art. 61 Ricorsi 1. Le sanzioni adottate a carico di un Socio (Art. 58, 1.) devono
essere comunicate all'interessato, nonchè a coloro che sono stati eventualmente chiamati
in causa nella vicenda, a mezzo lettera Raccomandata A.R. Nella lettera dovrà essere
fatto esplicito richiamo alla facoltà del Socio di ricorrere contro il provvedimento,
specificando che il ricorso dovrà essere inviato alla Presidenza Nazionale, per l'Organo
competente, entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata medesima. I ricorsi in prima istanza sono esaminati, nella prima riunione
dopo la ricezione dei medesimi: - dal
Comitato Esecutivo Nazionale, per tutti i Soci dei Gruppi (esclusi quelli ricoprenti le
cariche sociali sottoindicate); - dal
Consiglio Direttivo Nazionale, per i Soci ricoprenti carica sociale centrale, i Delegati
Regionali ed i Presidenti di Gruppo colpiti dalle sanzioni di cui all'Art. 58 o quali
titolari di Consigli Direttivi o di Gruppi sciolti secondo quanto previsto dallo Statuto,
Art. 30, e. I ricorsi in seconda istanza sono esaminati indistintamente dal
Collegio dei Probiviri all'uopo convocato dalla Presidenza Nazionale. Il Consigliere Nazionale colpito dalle sanzioni di cui
all'Art.59, può avanzare ricorso, in prima e ultima istanza, al Collegio dei Probiviri,
entro i limiti temporali stabiliti al para 58.d. Non sono ammessi reclami collettivi. 2. La Presidenza Nazionale, che riceve un ricorso, compiuti gli
accertamenti del caso, interessa l'Organo competente perchè esamini la vertenza ed
esprima il proprio giudizio in merito. Il giudizio stesso viene comunicato agli interessati, compresi
gli Organi/Cariche sociali chiamati in causa nella vicenda, per il tramite della
Presidenza Nazionale, entro 30 giorni dalla sua adozione, a mezzo lettera raccomandata
A.R. Tale lettera deve contenere, nei casi previsti dallo Statuto,
esplicito richiamo alla facoltà di proporre ricorso in seconda istanza, da inoltrare
alla Presidenza Nazionale per il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di
ricezione della raccomandata medesima. 3. Gli Organi competenti per l'esame delle vertenze esprimono il
loro giudizio a maggioranza assoluta. Per i termini di tempo entro i quali il Collegio dei Probiviri
deve adottare una decisione in materia di ricorsi, vds. Art. 32.2. Il giudizio finale espresso dal Collegio dei Probiviri è
inappellabile (Statuto, Art. 32). TITOLO V - GIORNALE E PUBBLICAZIONI Art. 62 Giornale e Pubblicazioni della Presidenza Nazionale Vedi corrispondente articolo dello Statuto. Art. 63 Pubblicazioni dei Gruppi Vedi corrispondente articolo dello Statuto. TITOLO VI- DISPOSIZIONI FINALI CAPO 1° - STATUTO E REGOLAMENTO Art. 64 Interpretazione dello Statuto e del Regolamento Per la soluzione dei problemi interpretativi di qualsiasi tipo,
gli Organi Sociali, i Gruppi ed i Soci dovranno rivolgere i loro quesiti alla Presidenza
Nazionale la quale, previa deliberazione circa la loro fondatezza, provvederà, se del
caso, alla convocazione dell'Organo deliberante per la decisione (Statuto, Art. 64). Art. 65 Modifiche allo Statuto I Gruppi esprimono il loro parere attenendosi alle norme
prescritte per i Referendum dall'Art. 49 dello Statuto e del presente Regolamento. Art. 66 Regolamento Vedi corrispondente articolo dello Statuto. Art. 67 Modifiche al Regolamento 1. Varianti al Regolamento, particolarmente urgenti, possono
essere sottoposte all'approvazione dei Consiglieri Nazionali da parte della Presidenza
Nazionale a mezzo lettera. Le varianti, se approvate, dovranno essere messe a verbale nella
prima riunione del C.D.N. 2. Dopo l'approvazione le varianti sono rese note ai Gruppi a
mezzo di strisce di correzione numerate progressivamente. Art. 68 Il presente Regolamento di attuazione deriva dallo Statuto
approvato con D.P.R. n. 788 del 18settembre 1984 (edizione 27.11.1984) e modificato con
Decreto del Ministro della Difesa in data 01.04.1992 (edizione 1992).
|