Mansioni Superiori

Le mansioni superiori nel contratto del personale non laureato 98/01 sono regolamentate dall’art. 28 che prevede la possibilità dei conferimenti di mansione solo nell’ambito del comparto contrattuale quindi si limita ai casi verificabili per le categorie B,C,d, non prendendo in esame eventuali incarichi dirigenziali, anche perché ciò avrebbe comportato lo sconfinamento nell’ambito in altro comparto contrattuale riservato in via esclusiva alla dirigenza.
Il richiamato articolo stabilisce due soli casi per cui è possibile ricorrere alle mansioni superiori:

  1. Per non più di 6 mesi in caso di vacanza del posto e qualora siano state attivate le procedure concorsuali l’incarico può essere prorogato di ulteriori 6 mesi
  2. sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’assenza ad esclusione delle assenze per ferie.

In particolare va detto che per l’attribuzione delle mansioni superiori vengono considerati anche i livelli economici Bs e Ds alla stregua di categorie differenziate, pertanto non sono ammissibili mansioni conferite che non li tengano in considerazione.
Al personale cui siano conferite le mansioni spetta una indennità di mansione corrispondente alla differenza del trattamento economico tra la posizione iniziale della qualifica posseduta e quella a cui sia stato incaricato.
Tale norma però risulta applicabile, per espresso rinvio, operato dallo stesso articolo, solo dopo l’adozione di apposito regolamento aziendale che definisca i criteri.
In assenza di tale regolamento, già proposto dall’Azienda all’interno del contratto integrativo vigono le disposizioni previdenti.
Per disposizioni previdenti sono da intendersi quelle dell’art. 55 del DPR 384/90 e non quelle dell’art. 56 del D. Lgs 29/93 come successivamente modificate ed integrate, in quanto lo stesso art. 56 al comma 6 stabilisce la sospensione della norma in quanto ne differisce l’applicabilità alla decorrenza stabilita dai contratti collettivi.
Quindi come detto per effetto del doppio rinvio dell’art. 56 del D.Lgs 29/93 e dell’art. 28 del CCNL vive l’art. 55 del richiamato DPR.
Quest’ultimo prevede che le mansioni superiori possono essere conferite per un massimo di mesi 8 non prorogabili, di cui i primi 60 giorni non retribuiti. Nei seguenti casi:

  1. Su posto vacante per cui siano state attivate le procedure per la sua copertura (concorso, utilizzazione di graduatoria, Avviso ecc.)
  2. Sostituzione del superiore assente, quando la stessa non rientri nei normali compiti d’ufficio,
    qualora la sostituzione rientri nei normali compiti d’ufficio, ma sia imputabile a vacanza del posto si applica il punto 1).

Le mansioni possono essere conferite esclusivamente mediante atto deliberativo dell’Azienda.
L’indennità spettante al dipendente è calcolata nella stessa maniera di quella prevista dall’art. 28 già richiamato.
Infine va detto che il regolamento proposto dall’azienda lascia aperta la possibilità di individuare altre fattispecie non previste esplicitamente.
In merito alle mansioni “superiori” attribuibili ai dirigenti va detto che le stesse non sono più configurabili in senso classico per effetto del ruolo unico dirigenziale, introdotto con il D.Lgs 229/99 e per la disapplicazione dell’art. 121 e 55 del DPR 384/90 OPERATA DALL’ART. 18 dei CCNL della dirigenza cui delegava l’art. 56 del D.LGS 29/93 come successivamente modificato ed integrato, ed anche per la nuova disciplina delle funzioni dirigenziali che si differenziano esclusivamente per gli incarichi attribuiti. Tale disapplicazione in effetti era già stata operata con il richiamato D. Lgs 229/99 che con l’introduzione dell’art. 15 ter nel D. Lgs 502/92 dove viene istituito il ruolo unico della Dirigenza, sancisce l’inapplicabilità dell’art. 2103 del Codice Civile per le mansioni di responsabile di UOC assegnate a personale con incarico inferiore.
Oggi i citati artt. 18 introducono una nuova tipologia di disciplina delle mansioni “superiori” quella così detta delle “ sostituzioni”; tale disciplina prevede che ad un dirigente possono essere conferite temporaneamente le responsabilità dell’incarico superiore per sostituzione del dirigente assente nei seguenti casi:

  1. Assenza per impedimento del Direttore di Distretto:
    la direzione può essere assegnata ad altro dirigente di struttura complessa, preventivamente ed annualmente individuato dal titolare dell’incarico, con atto Aziendale.
  2. Assenza od impedimento del Direttore di UOC:
    la direzione può essere assegnata ad altro dirigente della stessa struttura con rapporto di lavoro esclusivo, preventivamente ed annualmente individuato dal titolare dell’incarico, con atto Aziendale nel rispetto dei seguenti criteri:
  1. Il dirigente incaricato deve essere titolare dell’incarico immediatamente sotto ordinato;
  2. L’individuazione del sostituto deve essere fatta mediante valutazione comparata dei dipendenti interessati;
  1. stessa metodologia deve essere applicata per l’assegnazione degli incarichi di sostituzione per struttura semplice punrchè quest’ultima non sia articolazione interna di struttura complessa.;
  2. nel caso le assenze siano determinate da vacanza del posto gli incarichi possono essere conferiti soltanto in presenza dell’indizione della relativa procedura concorsuale per la sua copertura. Detti incarichi possono essere conferiti per un periodo massimo di mesi sei rinnovabili per ulteriori 6 mesi retribuibili con esclusione dei primi 60 giorni;

Il compenso spettante per le sostituzioni è fissato in lire 1.036.000 mensili per la struttura complessa ed in lire 518.000 mensili per la struttura semplice.
Quest’ultimo caso va comunque contemperato con le disposizioni del D. Lgs 29/93 come modificato ed integrato successivamente che vieta, fino all’emanazione dell’Atto Aziendale, di ricoprire i posti di Dirigente di Struttura complessa di nuova istituzione e che non fossero già assegnati a personale del II livello dirigenziale.
In conclusione va detto, sempre riguardo alle posizioni dirigenziali, che anche volendo ignorare il disposto dell’art. 15 ter del D. Lgs 502 per le situazioni di cosiddette mansioni superiori verificatesi dopo il 01 /01/99, data pubblicazione del D. Lgs 229/99, ci si troverebbe nell’impossibilità di assegnare una indennità di mansione in quanto secondo il disposto dell’art. 121 del DPR 384/90 al dirigente incaricato di mansione superiore spetta la differenza tra lo stipendio base in godimento e quello della posizione immediatamente superiore, e tale differenza è pari a 0 in quanto i dirigenti hanno tutti lo stesso stipendio base. Infatti le differenze stipendiali sono determinate da altre indennità quali Indennità di posizione, indennità di struttura complessa, indennità di esclusività..
A questa breve disamina dell’argomento delle mansioni superiori è necessario aggiungere altre considerazioni, soprattutto per quanto riguarda i riconoscimenti economici dei periodi pregressi.
Per i periodi pregressi, tenendo ben presente quanto innanzi detto, vanno fatti due distinzioni: le mansioni prestate sino al 30/06/98 e quelle prestate successivamente.
Per le mansioni superiori prestate fino al 30/06/98 è ormai intervenuta una sorta di decadenza dal diritto a richiedere la corresponsione delle relative retribuzioni in quanto con il D. Lgs 80/98 è stata stabilita una nuova competenza della giurisdizione in questa materia che da esclusiva del giudice amministrativo è diventata, a decorrere dal 1/7/98, competenza del giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. Con il passaggio di tale competenza lo stesso decreto ha stabilito che per tutte le situazioni pregresse a tale ultima data poteva essere instaurato procedimento amministrativo innanzi ai TAR entro e non oltre il settembre 2000. Pertanto dopo tale data non sussisteva più il diritto da parte dell’interessato all’opposizione giurisdizionale.
Alla luce di quest’ultima norma sorge il legittimo dubbio sulla legittimazione dell’amministrazione alla retribuzione di mansioni svolte precedentemente al 1/7/98.
Al contrario appare utile e necessario che l’amministrazione si pronunci sulle mansioni svolte dopo tale ultima data alla luce delle norme richiamate.

 

 

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