A.N.U.A.

                       Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica 

 

            STATUTO SOCIALE

 

 

       Testo approvato dall’Assemblea Generale dei Soci, tenutasi in Roma il 15 e 16 maggio 1971; modificato successivamente con delibere delle Assemblee generali annuali dei Soci del 9 maggio 1986, del 7 maggio 1994 e del 3 maggio 1997.

 

      Depositato in Atti Notaio Colaielli di Roma con verbale in data 16 febbraio 1972 – Repertorio n. 9285 – Registrato in Roma: Ufficio Atti Pubblici il 26 febbraio 1972 al n. 3491 – Volume 2412. Vidimato nelle modifiche il 23 settembre 1986, repertorio n. 15548 del Notaio Marcello Terzi di Roma.

 

      Le modifiche alla presente edizione sono state approvate con delibera dell’Assemblea Nazionale dei Soci, tenutasi in Roma il 19 maggio 2001.

 

                                                ROMA 2001

                          Aggiornato con varianti al 19 maggio 2001

                            A. N. U. A.                                                                                                                    

                              STATUTO SOCIALE

                                                  CAPO I

                Costituzione, sede, fini dell’associazione                                

Art. 1

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI dell’AERONAUTICA (A.N.U.A.), costituitasi il 29 giugno 1951, inclusa nell’elenco delle Associazioni riconosciute dal Ministero della Difesa con DM del 5-8-1982, ha la sua sede centrale in Roma. E’ un’Associazione di Ufficiali in servizio ed in congedo, libera ed indipendente, senza fini di lucro, che svolge la propria azione a favore dei Soci nel rispetto della Costituzione e delle leggi in vigore.

 La sua durata è illimitata.

 

Art. 2

        L’Associazione si prefigge i seguenti fini:

·        -a.    custodire il patrimonio spirituale dell’Aeronautica Militare per rendere sempre più viva, salda ed operante l’unione tra coloro che vi appartengono e quelli che vi hanno appartenuto;

·        -b.  affermare, sostenere e difendere i diritti ed i valori morali nonché tutelare gli interessi professionali, sociali ed economici dei Soci delle categorie del congedo, anche in collaborazione con gli Organi della Rappresentanza Militare;

·        -c.   promuovere l’emanazione di adeguati provvedimenti legislativi ed amministrativi in favore dei Soci delle categorie del congedo;

·        -d.   partecipare alle iniziative di similari organizzazioni nazionali ed estere;

·        -e.  favorire e promuovere:

                -la cooperazione tra gli associati;

  -le forme più idonee di assistenza per la risoluzione di eventuali problemi   pensionistici e di    quelli connessi al transito degli Ufficiali dal servizio attivo alle categorie del congedo;

·        -f.  esercitare, attraverso il proprio Centro Studi, attività di interesse aeronautico nei settori della dottrina militare e tecnico scientifico;

·        -g.  tutelare e diffondere la cultura aeronautica fra i Soci e nella pubblica opinione;

·        -h.  promuovere e sviluppare iniziative sociali, culturali e ricreative.

 

Art. 3

      Nello svolgimento dei propri compiti, l’Associazione si ispira agli ideali di unità della Patria nonché ai valori spirituali e alle virtù militari delle FF.AA., attenendosi ai seguenti principi:                        

·        a. astensione da ogni intromissione nelle questioni di servizio;

·        b. osservanza dell’indipendenza dai partiti politici;

·        c. rifiuto di ogni pubblica manifestazione che sia in contrasto con lo status degli   Ufficiali   in servizio ed in congedo.

                                      

              

                        CAPO II                    

DEI SOCI
Art. 4                                                              
L’Associazione è costituita da: - soci effettivi;- soci onorari;- soci benemeriti;- soci aggregati.
Soci effettivi:
       Ufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio o in congedo che ne facciano esplicita richiesta;
Soci onorari:
a.        Ufficiali dell’A.M:
  decorati di Medaglia d’Oro al V.M., al Valore Aeronautico ed al Valore Civile;
  Grandi Invalidi di Guerra e per Servizio Ordinario;
  Pionieri dell’Aviazione;
b.      Dame d’Onore, costituite, con carattere di volontarietà, dalle vedove, madri, figlie e   sorelle di Ufficiali dell’A.M. deceduti;
c.       Personalità di particolare prestigio che manifestino interesse al mondo aeronautico;
c. Soci benemeriti:
Persone ed Enti che contribuiscano con significative opere alla valorizzazione, al sostegno e allo sviluppo dell’Associazione.
d. Soci aggregati:
 - Ufficiali delle altre FF.AA. e Corpi Armati dello Stato che ne facciano esplicita richiesta e che siano in     possesso del brevetto di pilota/osservatore o di paracadutista e che prestino o abbiano prestato      servizio, anche non continuativo, nell’A.M.;            
-         Persone che ne facciano esplicita richiesta e che svolgono o abbiano svolto attività aeronautiche e mostrino interesse all’Associazione.
 I Soci Onorari, ad esclusione delle Dame d’Onore alla cui nomina provvede il Presidente Nazionale, ed i Soci Benemeriti sono nominati dal CDN su proposta del Presidente Nazionale, di un Consigliere Nazionale o di un Presidente di Sezione.
 Ogni Socio ha il dovere di osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, di partecipare al buon andamento dell’Associazione e di mantenerne alto il prestigio.
 I Soci Aggregati, gli Onorari ed i Benemeriti, possono partecipare all’Assemblea Generale ed all’Assemblea dei Soci di Sezione, senza diritto di voto.

Art.5

                                                                                                                                          L’appartenenza all’Associazione dura per tutto il tempo in cui esiste l’Associazione stessa, salvo cessazione secondo le norme che seguono:

a. dimissioni: dietro presentazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza delle proprie dimissioni anche non motivate;

b. morosità: il Socio che, pur essendo stato sollecitato, non ha versato le previste quote

 associative per due anni consecutivi;

c. espulsione: disposta con provvedimento del PN, previa delibera del Collegio dei Probiviri, nei confronti di quei Soci che siano incorsi in infrazioni di notevole gravità, in particolare per atti contrari all’onore militare, alla morale, o per aver riportato condanna penale per atti dolosi;

d. decesso.  

 

                                                   CAPO III

                    ORGANI CENTRALI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6

     Gli Organi Centrali dell’Associazione sono:

a. l’ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI ( A.G. );

b. il PRESIDENTE NAZIONALE ( P.N. );

c. il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE ( C.D.N. );

d. il COLLEGIO dei SINDACI ( C.S. );

e. il COLLEGIO dei PROBIVIRI ( C.P. );

f.  il COMITATO delle DAME d’ONORE ( C.D.O. ).

Art. 7

      L’ASSEMBLEA GENERALE è costituita dalla totalità dei Soci con diritto di voto

    E’ convocata annualmente dal PN, in via ordinaria normalmente nel mese di maggio e, in via straordinaria, ogni qual volta il C.D.N., a maggioranza dei voti, o almeno un terzo dei Soci, ne facciano motivata richiesta al Presidente Nazionale. I membri del CDN non possono essere delegati a rappresentare altri Soci.

Per motivi di urgenza e necessità, il P.N., sentito per le vie brevi il CDN, può richiedere per iscritto ai Presidenti di Sezione di esprimere assenso o dissenso della Sezione stessa su particolari argomenti risalenti alla competenza dell’A.G.. L’approvazione delle proposte, valutate con valore ponderale, determinano o meno, la loro immediata applicazione.

        In occasione dell’Assemblea Generale annuale dette proposte sono sottoposte alla ratifica dell’Assemblea medesima. In caso di mancata ratifica, sono fatti salvi gli atti precedentemente posti in essere.

 

Art. 8

      L’Assemblea, all’atto in cui si riunisce, nomina un suo Presidente, un Segretario e tre Scrutatori.

      I delegati presentano le deleghe agli Scrutatori, i quali, a loro volta, dopo aver verificato la validità di detti documenti, comunicano al Presidente dell’Assemblea il numero totale dei Soci rappresentati, perché se ne possa accertare la validità

      Questa è valida, in prima convocazione, quando sono rappresentati la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

       Il Presidente, dichiarata aperta l’Assemblea, dà lettura degli argomenti in trattazione che vengono discussi e votati secondo l’ordine del giorno e le norme stabilite dal Regolamento.

 

Art. 9

      L’Assemblea Generale dei Soci, supremo organo deliberante dell’Associazione:

a.  determina l’indirizzo generale dell’Associazione;

b. si pronuncia sulla relazione del Presidente Nazionale con particolare riferimento all’andamento dell’Associazione ed ai risultati conseguiti;

c. si pronuncia sull’attività del periodico dell’A.N.U.A.;

d. esamina i bilanci annuali consuntivo e preventivo dell’Associazione e delibera in merito;

e. stabilisce l’entità delle quote sociali;

f.  ogni tre anni elegge tra i Soci candidati i componenti del CDN, del Collegio dei   Sindaci e del Collegio dei Probiviri, secondo le norme stabilite dal Regolamento;

g. nomina, su proposta del CDN, i Presidenti ed i Consiglieri Onorari Nazionali tra quei Soci che,in tali cariche, abbiano reso particolari servizi ed apportato grande impulso all’Associazione;

h. delibera su eventuali modifiche al presente Statuto;

i.                     decide sull’eventuale scioglimento dell’Associazione

 

  

Art. 10

      Il PRESIDENTE NAZIONALE, eletto con mandato triennale, è rieleggibile e rappresenta formalmente e legalmente l’Associazione presso tutte le Autorità militari, civili e religiose nonché le analoghe Associazioni nazionali ed estere.

     Presiede il CDN e dispone affinché ne siano attuate le deliberazioni secondo lo Statuto ed il Regolamento.

Presiede il Centro Studi ed è Direttore Editoriale del Periodico.

 

Art. 11

      Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN ) è presieduto dal Presidente Nazionale ed è costituito dai Membri eletti dall’Assemblea.

      I Consiglieri Nazionali durano in carica tre anni, come tutte le cariche sociali, e sono rieleggibili.

I Consiglieri non possono delegare altri Soci a rappresentarli alle sedute del Consiglio.

      I Presidenti Onorari ed i Consiglieri Onorari fanno parte del Consiglio, senza diritto di voto.

      Il CDN è convocato, con preavviso di almeno 15 giorni dal Presidente Nazionale, in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno metà più uno dei Consiglieri Nazionali.

      Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri in prima convocazione e della maggioranza semplice in seconda convocazione.

      Alle riunioni del CDN partecipa almeno un Membro del Collegio dei Sindaci con solo parere consultivo.

      Il Presidente Nazionale, quando lo riterrà opportuno, può invitare alle riunioni del CDN altri Soci, senza diritto di voto.

      All’inizio di ogni seduta, il Consiglio designa un Consigliere come Segretario per la

 registrazione degli argomenti trattati nel “Libro dei Verbali del CDN “.

      Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale quello del Presidente, che lo esprime per ultimo.

 

Art. 12

 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:

a. stabilisce le linee programmatiche dell’Associazione, in accordo allo Statuto e alle direttive generali definite dall’Assemblea, verificandone la fedele attuazione;

b. approva le mozioni da sottoporre agli organi competenti a tutela degli interessi dei Soci;

c. stabilisce i criteri da seguire per la collaborazione con altri Enti ed Associazioni;

d. esamina ed approva le relazioni, le proposte ed i bilanci, da sottoporre all’Assemblea Generale e ne prepara l’ordine del giorno;

e. nomina i Soci Onorari - ad eccezione delle D.O.- e i Soci Benemeriti;

f. su proposta della relativa Sezione, nomina i Presidenti Onorari di Sezione tra quei Soci che abbiano onorevolmente ricoperto la carica di Presidente di Sezione per oltre sei anni consecutivi o abbiano reso particolari servizi o dato impulso alla Sezione;

g. alla scadenza di ogni singolo mandato, elegge, tra i Consiglieri Nazionali residenti nella provincia di Roma:

- il Presidente Nazionale, Presidente del Centro Studi, Direttore Editoriale del periodico

  dell’Associazione;

- il Vice Presidente Nazionale;

-il Segretario Generale;

- i Direttori del Centro Studi;

- il Direttore Responsabile del periodico;

-eventuali rappresentanti presso le organizzazioni alle quali aderisce

 

-         Art. 13

     Il COLLEGIO dei SINDACI è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti, elettidall’Assemblea Generale. Rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci Supplenti subentrano automaticamente a quelli effettivi, in caso di rinuncia, decadenza o assenza fino alla scadenza triennale in corso.

Il Collegio dei Sindaci elegge al suo interno il proprio Presidente.

 

Art. 14

Il COLLEGIO dei SINDACI:

a. effettua il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione secondo le norme di legge;

b. esprime, con apposita relazione, il proprio parere sui bilanci annuali, consuntivo e preventivo;

c. nel corso dell’A.G. dà lettura della predetta relazione.

 

Art. 15

 

Il COLLEGIO dei PROBIVIRI è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti scelti tra i Soci che, per competenza e particolari doti, l’Assemblea ritenga opportuno chiamare alla delicata carica.

      I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

      I Probiviri supplenti entrano in carica in caso di assenza di quelli effettivi, fino alla loro prevista scadenza triennale.

      Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente.

 

Art.16

Il COLLEGIO dei PROBIVIRI giudica:

-le controversie riguardanti l’ammissione o la espulsione dei Soci;

-eventuali vertenze tra i Soci e gli Organi Centrali e Periferici dell’Associazione;

-ogni altra questione di controversia riguardante il Sodalizio;

-eventuali inadempienze da parte di Soci che rivestono cariche istituzionali nell’ambito    dell’Associazione.

Comunica al PN le sue decisioni per l’applicazione.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

 

 

Art.17

      Il COMITATO delle DAME d’ONORE  (CDO) è costituito dalla Delegata Nazionale delle DO e dalle Delegate locali di Sezione.

La Delegata Nazionale è nominata ogni tre anni dal PN tra le DO residenti nella provincia di Roma.

      Le Delegate locali di Sezione sono elette dal Presidente di Sezione tra le Socie disponibili.

      Il Comitato ha il compito specifico di sostenere moralmente le iscritte e di prospettare al Presidente Nazionale dell’ANUA, di iniziativa o su richiesta delle Delegate locali, le specifiche problematiche in materia di previdenza ed assistenza.

 

Art. 18

      Il PRESIDENTE NAZIONALE, per la gestione dell’Associazione, si avvale di:

-         Vice Presidente Nazionale;

-          - Segretario Generale;

-         - Direttori del Centro Studi;

-          - Direttore Responsabile del periodico.

 

Art. 19

                                                                                                                                                 Il VICE PRESIDENTE NAZIONALE collabora con il Presidente nella gestione dell’Associazione. Sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi gliene dà mandato e in caso di suo temporaneo impedimento.

 

Art. 20

                                                                                                                                                 Il SEGRETARIO GENERALE è preposto alla gestione degli uffici della Presidenza dell’ANUA e a tutte le attività finanziarie, logistiche ed operative connesse al funzionamento del Sodalizio della cui amministrazione contabile è personalmente responsabile.

      Cura il bilancio consuntivo e preventivo e provvede alla stesura della relativa relazione annuale di cui al successivo Art.32.

      Cura la corrispondenza secondo le direttive del Presidente, la tenuta del libro dei Soci, dei registri, documenti e libri previsti dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento.

      Adempie agli incarichi che gli vengono affidati dal Presidente, attuandoli in armonia alle direttive impartite dal CDN.

 

 

 

Art. 21

      I DIRETTORI del CENTRO STUDI, uno per il settore “ Dottrina Militare” e l’altro per quello “ Tecnico-Scientifico “, sono nominati dal CDN fra i Soci residenti nella provincia di Roma.

      Attuano le direttive emanate dal Presidente del Centro Studi, sulle attività di ricerca specifiche dei propri settori nel cui ambito elaborano e sviluppano temi e programmi di interesse aeronautico.

 

Art. 22

      Il DIRETTORE RESPONSABILE del periodico, nominato dal CDN, applica le direttive del  Direttore Editoriale, provvedendo a che il periodico stesso risponda agli interessi ed alle aspettative dei Soci, in aderenza ai principi e all’indirizzo generale dell’Associazione, sanciti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente Statuto.

 

 

                                               CAPO IV

                   ORGANI   PERIFERICI dell’ASSOCIAZIONE

Art. 23

      Organi periferici dell’Associazione sono le SEZIONI, costituite nelle località del territorio nazionale ed estero con almeno dieci Soci Effettivi.

      La costituzione e lo scioglimento delle Sezioni vengono disposti dal PN e sanzionati dal CDN.

     Organi delle Sezioni sono:

a. l’ASSEMBLEA dei SOCI;

b. il PRESIDENTE della SEZIONE;

c. il SEGRETARIO;

d. la DELEGATA LOCALE delle DAME d’ONORE.

      Nelle Sezioni con più di cento Soci possono essere istituite le cariche di Vice Presidente, Tesoriere ed il CD di Sezione. Particolari esigenze locali saranno valutate ed eventualmente approvate dal CDN.

 

Art. 24

      L’ASSEMBLEA dei SOCI è convocata dal Presidente della Sezione, in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di aprile e, in via straordinaria, ogni volta che ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci della Sezione stessa.

      L’Assemblea dei Soci:

a. si pronuncia sulla relazione annuale del Presidente relativa all’andamento della Sezione ed ai bilanci consuntivo e preventivo;

b. ogni tre anni provvede alle votazioni per il rinnovo delle cariche (per le Sezioni con numero di Soci inferiore a cento) ;

c. delibera su ogni altra questione che interessi l’andamento e lo sviluppo della Sezione;

d.  nomina i Delegati dei Soci per l’Assemblea Generale.

      Valgono per le Assemblee di Sezione, in quanto applicabili, le norme previste nei precedenti articoli per l’Assemblea Nazionale.

 

Art. 25

      Il CD, per le Sezioni con più di cento Soci, è eletto a maggioranza di voti dai Soci riuniti in Assemblea.

      Il CD è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Membri, in rapporto al numero dei Soci della Sezione.

      I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

      Il CD della Sezione è convocato dal Presidente, in via ordinaria almeno due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano motivata richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri.

      Per la validità delle riunioni e conseguenti decisioni, è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri oltre quella del Presidente.

      Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti.In caso di parità prevale il voto del Presidente, che lo esprime per ultimo.

 

Art. 26

      Il CD delle Sezioni con più di cento Soci:

a. elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b. delibera su quanto proposto dal Presidente e dai Consiglieri sull’organizzazione, lo    sviluppo e le attività della Sezione.

 

 

Art. 27

      Il PRESIDENTE di SEZIONE:

-         attua le disposizioni impartite dal Presidente Nazionale;

-         cura l’attuazione di quanto deliberato dall’Assemblea di Sezione;

-          provvede alla direzione e all’amministrazione della Sezione;

-          promuove la cooperazione tra i Soci organizzando forme di assistenza morale, culturale e ricreativa per i Soci ed i loro famigliari;

-          annualmente invia al Presidente Nazionale, entro il mese di aprile, copia della relazione di cui al precedente Art.24 comma a.

 

Art. 28

       La DELEGATA delle DO locale viene nominata dal Presidente di Sezione tra le Socie disponibili su indicazione delle stesse DO. E’ inserita organicamente nelle struttura della Sezione, rimane in carica tre anni, fa parte del Comitato delle Dame d’Onore.

       Collabora con la Delegata Nazionale alla quale rappresenta, tenendone informato il Presidente di Sezione, le problematiche delle DO locali  che possono risultare di interesse nazionale.

 

Art. 29

       I Soci e le Dame d’Onore che risiedono in località dove non sono costituite Sezioni, possono presentare domanda di ammissione alla Sezione viciniore o, direttamente alla Presidenza Nazionale, che li assegnerà alla sede più conveniente.

 

Art. 30

      Per le Sezioni esistenti o da costituire all’estero, il CDN adotterà criteri e decisioni consigliati dalle singole e particolari situazioni internazionali del momento, sia per la loro partecipazione alle Assemblee Generali sia per quanto concerne la parte amministrativa.

 

                                                              

 

                                

 

 

                                              CAPO V

ESERCIZIO AMMINISTRATIVO - PATRIMONIO SOCIALE

 

Art. 31

      Nessuna carica sociale è retribuita.

      Ai Soci che esplicano attività in favore e su richiesta dell’Associazione, verranno rimborsate le eventuali spese sostenute

 

 

Art. 32

      L’esercizio amministrativo dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

       I bilanci, consuntivo e preventivo, debbono essere compilati entro il mese di marzo per essere presentati al CDN in tempo utile prima dell’Assemblea Generale annuale dei Soci.

 

Art. 33

      Le entrate dell’Associazione, che determinano il fondo comune, sono costituite da:

-         quote annuali versate dai Soci;

-          - eventuali contributi di Soci, Dame d’Onore e sostenitori;

-         eventuali sopravvenienze attive finanziarie, da riportare in entrata all’apertura del nuovo esercizio.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto all’Opera Nazionale Orfani degli Aviatori (ONFA).

 

Art. 34

      Le entrate delle Sezioni sono costituite da:

-         aliquote delle quote versate dai Soci;

-         contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei Soci della Sezione ;

-         eventuali contributi esplicitamente dichiarati a loro favore;

-         rendita del fondo proprio della Sezione.

In caso di scioglimento, i beni appartenenti alla Sezione sciolta, transiteranno nel fondo patrimoniale dell’Associazione Nazionale Ufficiali dell’Aeronautica.

 

Art. 35

Il presente Statuto Sociale e l’annesso Regolamento di attuazione, entrano in vigore all’atto dell’approvazione da parte dell’AG.

 

Art. 36

       Il presente Statuto e l’annesso Regolamento di attuazione entrano in vigore all’atto dell’approvazione da parte dell’AG.

       Eventuali modifiche potranno essere approvate dai due terzi dei Soci, su proposta del CDN.

 

 

 

 

 

 

                                             A.N.U.A.

                       Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica

 

 

 

 

 

 

 

 

              REGOLAMENTO

 

                      di attuazione dello Statuto

 

 

 

      

 

 

      Le modifiche alla presente edizione sono state approvate con delibera dell’Assemblea Nazionale dei Soci, tenutasi in Roma il 19 maggio 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ROMA 2001

                          Aggiornato con varianti al 19 maggio 2001

 

 

 

 

 

 

                                        REGOLAMENTO

 

 

                                                      CAPO I

                                   DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art.1

       La libertà e l’autonomia dell’Associazione sono garantite dal suo ordinamento democratico e dall’indipendenza da ogni Partito o Movimento politico.

       Sue rappresentanze ufficiali possono partecipare a manifestazioni o cerimonie che non siano in contrasto con i principi sanciti dall’Art.3 dello Statuto.

 

Art.2

      Per il perseguimento delle proprie istanze, l’Associazione si riserva piena libertà di azione per tutte quelle iniziative a favore dei propri Soci delle categorie del congedo, quali:

- invio di istanze ad Enti e personalità politiche e militari;                                                                   - collaborazione costruttiva con organi del Ministero della Difesa, degli Stati Maggiori o altre organizzazioni civili e militari, nazionali e internazionali;                                                                    - promozione o partecipazione ad iniziative a difesa dei propri diritti costituzionali e di categoria;                                                                                                                                                - consulenza per eventuali azioni legali presso tutti gli Organi competenti a sostegno dei diritti dei Soci o di gruppi di essi;                                                                                                                          - ogni altra azione che sia compatibile con i principi associativi;                                                          - suggerimenti su iniziative legali a difesa degli interessi dei Soci;

- promozione presso Enti ed organizzazioni private intese ad ottenere facilitazioni in     favore dei Soci.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        CAPO II

                                                     DEI SOCI

Art. 3

       Gli Ufficiali che aspirano a divenire Soci dell’ANUA, nella domanda prevista dall’Art.4 dello Statuto, devono specificare grado militare, nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e, se in servizio, Comando presso il quale sono in forza.

I dati forniti saranno trattati in accordo alla legge 675/96 sulla privacy.

      Gli aspiranti Soci, ai quali sia stata negata l’iscrizione, potranno ricorrere ai Probiviri, il cui giudizio sarà inappellabile.

 

 

Art. 4

       L’ammissione dei Soci può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, con effetto immediato. Il pagamento della quota annuale dovrà essere effettuato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

Art. 5

       I Soci Effettivi ed i Soci Aggregati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci che, sollecitati al pagamento, non ottemperino entro il 30 giugno, saranno dichiarati morosi e la loro appartenenza all’Associazione rimarrà sospesa fino al versamento della quota sociale.

       I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.

 

Art. 6

Diritti dei Soci:

-          partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con le modalità e le facoltà previste dall’Art.4 dello Statuto;

-           - frequentare le sedi sociali di ogni Sezione, partecipare a tutte a tutte le iniziative e godere di tutte le facilitazioni eventualmente concesse ai Soci;

-           - avere appoggio ed assistenza presso la Presidenza Nazionale ed in tutte le Sezioni dell’Associazione per la risoluzione dei propri problemi personali, di categoria e per la tutela dei propri interessi professionali, sociali ed economici.

 

Art. 7

       I Soci fanno parte della Sezione competente per territorio in base al loro domicilio.

Il Socio che cambia domicilio deve darne tempestiva comunicazione.

      Allo scopo di non disperdere le tradizioni legate ai Reparti e/o Enti di appartenenza, il Socio che ne farà richiesta potrà far parte della Sezione viciniore alla sua preferita sede di servizio.

 

                                                             CAPO III

                     ORGANI CENTRALI DELL’ASSOCIAZIONE

 

                                                    ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

       L’Assemblea Generale (A.G.) è costituita dai Soci con diritto di voto, i quali possono delegare altri Soci, in ragione di uno ogni cinquanta o frazione di cinquanta.

Eventuali variazioni del numero dei Soci rappresentati dal delegato, potranno essere definite dal CDN in funzione della consistenza dei Soci del Sodalizio.

       Le modalità per la nomina dei Soci delegati sono stabilite dal successivo Art.32 del presente Regolamento.

 I Soci che non intendono essere rappresentati, possono partecipare all’A.G. con voto singolo, a proprie spese.

 

Art. 9

       La convocazione dell’Assemblea Generale, riportante la data e l’Ordine del Giorno, è fatta dal Presidente Nazionale con comunicazione scritta che verrà inviata alle sezioni almeno tre mesi prima della data stabilita per l’Assemblea.La convocazione sarà pubblicata sul “Corriere dell’Aviatore”, che nei mesi precedenti l’A.G. riserverà spazio e darà priorità alla pubblicazione di articoli e comunicazioni che si riferiscano ad argomenti previsti nell’OdG dell’Assemblea. A tale scopo, il Direttore Responsabile fisserà preventivamente la data di scadenza per la presentazione degli articoli stessi perché possano essere pubblicati in tempo utile.

       Le proposte di iniziativa di singoli Soci da porre all’OdG, dovranno pervenire al Presidente Nazionale, che se ne riserva l’accoglimento, entro il 31 gennaio.

Eventuali modifiche allo Statuto o al Regolamento devono essere proposte al P.N. per essere inserite nell’OdG dell’Assemblea almeno quattro mesi prima della sua convocazione e pubblicate sul primo numero utile del periodico dell’ANUA.

       La eventuale mozione di sfiducia al PN o al CDN, dovrà essere presentata da almeno un quarto dei Soci entro 30 giorni dalla data di comunicazione della convocazione dell’AG.

 

 

Art. 10

       Il Presidente Nazionale, in apertura di Assemblea, proporrà ai convenuti i nominativi dei Soci che, se approvati, assumeranno l’incarico di Presidente dell’AG, di Segretario e di Scrutatori. La designazione dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei Soci rappresentati.

 

Art. 11

Il Presidente designato dell’AG, non deve partecipare in alcun modo alle discussioni né esprimere il proprio parere in merito ad esse, ma deve limitarsi a condurre i lavori con assoluta imparzialità, ordine e correttezza.

Può presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, anche senza motivarle. In tal caso, l’Assemblea procederà ad una nuova nomina, su proposta del PN.

 

Art. 12

       Il Segretario redige il Verbale dell’Assemblea secondo le indicazioni del Presidente. Il verbale dovrà essere successivamente firmato da entrambi e trascritto nell’apposito “Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci”.

      Gli Scrutatori devono controllare la validità delle deleghe ed il numero dei Soci rappresentati nonché provvedere al conteggio dei voti che verrà verbalizzato e comunicato esclusivamente al Presidente dell’AG.

       Le deleghe, firmate dal Presidente della Sezione interessata, devono indicare:

 - numero dei Soci iscritti alla Sezione;

- numero e nominativo dei Soci iscritti alla  Sezione che non intendono essere rappresentati;

- numero dei Soci rappresentati da ogni singolo Delegato;

- nome e cognome del Delegato.

La delega potrà essere unica per tutti i Delegati di una Sezione.

Nel rilasciare le deleghe, il Presidente di Sezione è vincolato dai risultati dell’Assemblea di Sezione, come specificato in seguito.

 

Art. 13

L’OdG dell’Assemblea è approvato dal CDN. L’Assemblea, come supremo organo deliberante dell’Associazione, può anche decidere di variare l’OdG previsto, su richiesta di almeno il 50% più uno dei Soci presenti, ma non possono essere richieste modifiche allo Statuto.

.

 

 

Art. 14

       Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che non sia stata preventivamente richiesto lo a scrutinio segreto da almeno un sesto dei Soci rappresentati.

Hanno sempre luogo a scrutinio segreto le votazioni riguardanti:

- materia disciplinare;

- mozioni di sfiducia al PN o al CDN;

- l’elezione agli incarichi previsti dall’Art. 9, comma f dello Statuto.

 

Art. 15

       Le deliberazioni dell’AG vengono prese a maggioranza assoluta (metà più uno dei Soci rappresentati).

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, la votazione sarà ripetuta altre due volte dopodiché l’argomento in esame decadrà.

       Le modifiche allo Statuto debbono essere deliberate dall’A.G., in prima convocazione, con il voto favorevole dei ¾ dei Soci legalmente rappresentati. In seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei Soci rappresentati.

 

Art. 16

       Ogni tre anni, unitamente alla convocazione dell’AG, verranno chieste le candidature per il rinnovo delle cariche sociali.

Nell’elenco dei candidati, qualora non rinunciatari, verranno automaticamente inseriti i Soci decaduti per fine triennio.

Gli incarichi verranno assegnati ai candidati che avranno raccolto, in graduatoria, il maggior numero di voti.

       I Soci che risultano eletti, potranno ricoprire la carica sociale solo dopo presentazione al PN di dichiarazione scritta di accettazione.

Essi possono tuttavia dimettersi dalla carica in qualsiasi momento.

 

Art.17                                                                                                                                          Eventuale mozione di sfiducia al PN o al CDN, ove non sia inserita nell’OdG dell’AG, può essere presentata, a pena di decadenza, nel corso della stessa Assemblea , subito dopo la relazione del PN,da almeno i due terzi dei Soci presenti.

                                                       

Art. 18.

Il Presidente Nazionale (PN):

- ha la rappresentanza legale dell’Associazione;

- firma il carteggio d’ufficio dell’Associazione. 

Viene eletto dal CDN, per una durata di tre anni, tra i Consiglieri residenti nella provincia di Roma e può essere rieletto. La scadenza del suo mandato può non coincidere con quella del CDN.        

Per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta (50% più uno) dei Consiglieri Nazionali.

       Decade dalla carica per:

- dimissioni, anche non motivate;

- mozione di sfiducia approvata dall’Assemblea Generale o dal CDN;

-assenza prolungata dovuta a malattia, trasferimento di domicilio o altra causa. La decadenza dalla carica dovrà essere sanzionata dal CDN a maggioranza di voti;

- termine del triennio.

       Il Presidente dimissionario o che abbia compiuto un triennio, mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente. Se invece è decaduto per altri motivi, viene temporaneamente sostituto dal Vice Presidente o, per indisponibilità di quest’ultimo, dal Consigliere Nazionale più anziano di età residente nelle provincia di Roma.

In ogni caso, il CDN dovrà provvedere, al più presto, alla nomina del nuovo Presidente.

Norme analoghe valgono per la nomina e la decadenza del Vice Presidente Nazionale.

 

Art. 19.

       Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è composto da 11 Membri, incluso il Presidente, dei quali almeno sei residenti nella provincia di Roma.

Sono nominati dall’AG, in ordine di precedenza in ragione dei voti ricevuti. In caso di parità di voti, avrà la precedenza la maggiore età.

Alle riunioni del CDN partecipa, senza diritto di voto, almeno un membro del Collegio dei Sindaci.

       La votazione sarà segreta quando richiesto da almeno un terzo dei Membri presenti con diritto di voto o per decisione del PN.

In caso di parità, il PN, a norma dell’Art.11 dello Statuto, deciderà esprimendo palesemente il proprio voto.

       I Consiglieri Nazionali che non partecipano alle riunioni del CDN senza giustificato motivo per due volte consecutive, sono dichiarati decaduti. In tal caso, il CDN sostituirà i Consiglieri decaduti con quei Soci che seguono immediatamente nella graduatoria stilata in occasione dell’AG.

                                                    

 

 

 

                                                       

Art. 20.

       I Sindaci sono eletti dall’AG tra coloro che riportano il maggior numero di voti in una lista di almeno 10 Soci, residenti nella provincia di Roma, proposti dal PN.

Se non viene raggiunto il numero di cinque eletti, si procede a nuove votazioni in ballottaggio.

In base alla graduatoria, derivante dai voti riportati, i primi tre sono nominati Sindaci Effettivi e i rimanenti due, Sindaci Supplenti .

       Per la sostituzione dei Sindaci Effettivi dimissionari o comunque decaduti dalla carica, si ricorre ai Supplenti che, a loro volta, sono reintegrati da coloro che seguono in graduatoria per voti riportati.

       I Sindaci Effettivi eleggono a loro volta il Presidente del Collegio, il cui nominativo dovrà essere comunicato al PN.

In caso di mancato accordo, assume la carica colui che avrà riportato il maggior numero di voti nell’elezione e, a parità, il più anziano di età.

                                                      

Art. 21.

       L’elezione dei Probiviri avviene con le stesse modalità stabilite per i Sindaci da una rosa di almeno dieci nominativi proposta dal PN.

I tre Probiviri Effettivi eleggono, a loro volta, tra di essi, il Presidente del Collegio dei Probiviri comunicandone il nominativo al PN.

       I lavori del Collegio sono diretti dal Presidente e le mansioni di Segretario sono espletate dal Probiviro più giovane.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri sia da parte dei singoli Soci sia del PN, per ogni controversia che possa sorgere fra i Soci nell’ambito dell’Associazione, deve essere presentato per iscritto con eventuale documentazione allegata.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Proboviro che abbia riportato il maggior numero di voti nell’elezione e, a parità, il più anziano di età.

Il Collegio può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione al Socio stesso o agli altri Organi dell’Associazione. Può interrogare il Socio ricorrente ed ogni altro Socio che ritenga possa contribuire a chiarire la verità dei fatti.

       Il Socio, a sua volta, può chiedere di essere sentito personalmente dal Collegio, come pure che vengano sentiti altri Soci quali testimoni.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri viene deliberato a maggioranza con votazione segreta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due Membri.

Il verbale viene stilato dal Segretario sul “Libro dei Verbali dei Probiviri” e firmato da tutti i componenti il Collegio. Esso deve riportare per esteso il giudizio a cui sono pervenuti.

Copia del verbale viene consegnata al PN per l’esecuzione del giudizio deliberato.

Fatto salvo quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Collegio dei Probiviri , prima di iniziare qualsiasi procedimento, delibera, a maggioranza di voti, la procedura ed i criteri da seguire per ogni singolo caso, tenendo fermi i principi d’ordine morale e spirituale delle FF.AA. ed i fini che persegue l’Associazione.

Per la sostituzione dei Probiviri decaduti per dimissioni o termine del previsto triennio, valgono le norme stabilite per i Sindaci nel precedente Art.20.

 

Art. 22.

       Le Dame d’Onore (DO), nominate dal PN, sono iscritte nel “Libro delle Dame d’Onore”, custodito presso la Presidenza dell’ANUA.

Possono dimettersi senza motivazione. Sono comunque considerate dimissionarie se, per tre anni consecutivi, sebbene sollecitate, non esprimono consenso o interesse per il sodalizio.

 

Art. 23.

       La Delegata Nazionale delle DO, scelta tra le Socie residenti nella provincia di Roma, è nominata direttamente dal PN. Permane in carica tre anni e può essere riconfermata.

Coordina l’attività del CDO in campo nazionale in aderenza alle direttive ricevute dal PN.

Tiene aggiornato l’”Albo delle Dame d’Onore”.

Prospetta al PN i problemi di maggiore interesse per le iscritte ed eventuali suggerimenti e proposte specifici della categoria.

 

Art.24.

       Presso le Sezioni dell’ANUA, su proposta del Presidente di Sezione, convalidata dal PN, può essere nominata una Delegata locale delle DO, Membro del Comitato delle Dame d’Onore.

Permane nella carica tre anni e può essere riconfermata.

Custodisce e tiene aggiornato l’elenco delle DO residenti nella sua zona di competenza e ne comunica le variazioni alla Delegata Nazionale, con la quale collabora per le attività di specifico interesse informandone il Presidente di Sezione.

 

          

 

                                          

Art. 25

       Il Segretario Generale viene eletto, per la durata di tre anni, dal CDN, su proposta del PN, tra i Consiglieri residenti nella provincia di Roma ed è rieleggibile.

       E’ preposto agli uffici della Presidenza dell’ANUA, della cui amministrazione e gestione è personalmente responsabile, secondo le norme stabilite dall’Art.20 dello Statuto.

Si avvale dell’opera del Capo Ufficio Segreteria che viene scelto dal PN fra i Soci residenti nella provincia di Roma.

       Il Segretario Generale decade dalla carica per dimissioni o, su proposta motivata del PN, sanzionata dal CDN.

                                                  

Art. 26.

       I Direttori dei Centri Studi vengono eletti dal CDN, uno per il settore “Dottrina Militare” e uno per il settore” tecnico-scientifico”, tra i Soci residenti nella provincia di Roma, su proposta del PN, per la durata di tre anni, e possono essere rieletti.

Decadono dalla carica per:

- dimissioni;

- mozione di sfiducia approvata dal CDN;

- assenza prolungata dovuta a malattia, trasferimento di domicilio o altra causa;

- termine del triennio.

       Il Direttore dimissionario o che abbia compiuto un triennio, mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore.

Se decaduto per altri motivi, viene temporaneamente sostituito dal PN fino alla nomina del nuovo Direttore.

 

Art. 27.

       Il Direttore Responsabile del “Corriere dell’Aviatore” deve essere scelto preferibilmente tra i Soci iscritti all’Albo dei Giornalisti o dei Pubblicisti Professionisti e residente nella provincia di Roma.

L’incarico può essere affidato anche al Socio non iscritto all’Albo, ma registrato nell’elenco speciale dei Direttori di Periodici limitatamente al periodo durante il quale svolge la funzione.

       E’ nominato dal CDN su proposta del Presidente Nazionale, resta in carica tre anni e può essere rieletto.

   

 

 

 

                                                      CAPO IV

ORGANI PERIFERICI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 28

Le Assemblee di Sezione si svolgono, per quanto applicabili e qualunque sia il numero degli iscritti, secondo le norme fissate per l’AG.

In tale quadro:

- il Presidente ed il Segretario sono designati dall’Assemblea su proposta del Presidente di Sezione;

- le deleghe possono essere rilasciate direttamente dai singoli Soci su appositi moduli indicanti nome, cognome e firma del delegante nonché nome e cognome del Socio delegato;

- ogni Socio delegato non può rappresentare più di cinque Soci;

- l’Assemblea di Sezione può anche decidere, in qualsiasi momento, di variare l’OdG su richiesta di almeno un terzo dei Soci rappresentati;

- eventuale mozione di sfiducia al Presidente o al Segretario, ove non sia stata già presentata, può essere proposta nel corso della stessa Assemblea, subito dopo la relazione del Presidente, da almeno un quinto dei Soci rappresentati.

 

Art. 29.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea di Sezione, con allegato il modulo previsto per le deleghe, deve essere inviato dal Presidente di Sezione ai singoli Soci, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa, con l’indicazione degli argomenti da trattare.

L’Assemblea di Sezione deve essere tenuta almeno un mese prima della data fissata per l’AG, allo scopo di dibattere gli argomenti stabiliti nell’OdG della stessa e per designare i Delegati di Sezione.

Per l’esercizio del diritto di voto, valgono le norme previste per l’AG.

 

Art. 30.

I Soci delegati all’AG sono scelti con voto personale diretto e segreto, fra coloro che abbiano posto la candidatura, e con le seguenti modalità:

- per le Sezioni che hanno diritto ad un solo delegato, il Presidente della Sezione;

- per le Sezioni che hanno diritto a più delegati, il Presidente ed i Soci che riscuotono il maggior numero di voti da parte dell’Assemblea, in ragione di uno ogni cinquanta Soci o frazione di cinquanta.

In sede di AG, i delegati non devono ritenersi strettamente vincolati al mandato loro affidato in quanto i lavori in corso potrebbero loro richiedere adattamenti ed elasticità di giudizio, che devono rientrare nelle loro facoltà.

 

                                                                   CAPO  V

                                ESERCIZIO AMMINISTRATIVO-PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31.

Il rimborso spese previsto dall’Art.31 dello Statuto, in particolare per quanto attiene ai Soci che devono partecipare alle riunioni del CDN e ai Delegati all’A.G., consiste in un contributo a carico 

della Presidenza Nazionale in relazione alla dislocazione delle sedi di provenienza integrato dal contributo delle singole Sezioni.

I Soci che intendono partecipare singolarmente all’AG non avranno alcun tipo di rimborso.

Le spese sostenute dai Soci che sono domiciliati in sede diversa da quella della Sezione, per partecipare all’Assemblea di Sezione, sono a carico dei Soci stessi, salvo che l’Assemblea dei Soci locale, con sua deliberazione, stabilisca il rimborso totale o parziale a carico del bilancio della Sezione.

Le spese per eventi di rappresentanza disposte dal PN, sono a carico del fondo comune.

 

Art. 32.

Ogni anno vengono sottoposti, per l’approvazione, all’AG dei Soci:

- il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

- il bilancio preventivo per l’anno in corso.

In tale occasione, l’Assemblea decide quale aliquota della quota sociale debba essere versata alla Presidenza Nazionale.

 

 

                                                               CAPO  VI

PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 33.

L’Associazione pubblica un proprio periodico, “Il Corriere dell’Aviatore”, con lo scopo di:

-          informare i Soci sulla vita e l’attività dell’Associazione;

-           - aggiornarli sullo stato di avanzamento delle iniziative sottoposte all’esame degli Organi competenti.;

-           - tenere vivo lo spirito aeronautico sia tra i Soci stessi, sia presso la pubblica opinione.

La testata “Il Corriere dell’Aviatore” è patrimonio dell’Associazione ed è inalienabile senza motivato parere dell’AG, dopo l’esame della proposta di eventuale vendita o cessione, avanzata dal PN unitamente al parere di merito del Collegio dei Sindaci.

Eventuali modifiche alla veste editoriale devono essere approvate dal CDN.

Art. 34.

Il Direttore Responsabile ha la responsabilità giuridica e tecnica del periodico, a norma delle vigenti leggi sulla stampa.

All’indirizzo del periodico, stabilito dal Direttore Editoriale, il Direttore Responsabile, tenuto conto dell’attività del Centro Studi, deve uniformare la propria azione direttiva ed operativa, fatte salve le sue responsabilità rispetto alle vigenti leggi sulla stampa.

 

Art. 35.

Il Segretario Generale, avvalendosi del Capo Ufficio Segreteria, provvede a tutti gli atti amministrativi ed esecutivi necessari alla vita del periodico ed alla sua distribuzione.

Compila, entro il mese di febbraio di ogni anno, la nota consuntiva delle spese sostenute per l’edizione e la distribuzione del periodico nell’anno trascorso e quella preventiva da inserire nel bilancio annuale dell’Associazione.

 

Art. 36.

L’incarico di Direttore Responsabile del periodico è una carica sociale.

Spetta all’AG deliberare circa il titolo del periodico e sulla sua periodicità sulla base dei risultati economici della gestione.

Alle spese per l’edizione e la distribuzione del periodico e a quelle accessorie, l’Associazione provvede con gli specifici contributi volontari provenienti dai Soci e, se necessario, con parte delle quote associative annuali.

 

 

                                                              CAPO  VII

DISPOSIZIONI  FINALI

 

Art. 37.

Al presente Regolamento, approvato dall’AG dei Soci, possono essere apportate, nel rispetto dello Statuto, aggiunte e varianti  provvisorie solo nel caso di urgente necessità, con deliberazione del CDN che dovrà poi sottoporre le stesse all’approvazione dell’AG.

Le aggiunte e varianti non approvate dall’AG, si intenderanno automaticamente decadute.