A. N. U. A.
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI dell’AERONAUTICA (A.N.U.A.), costituitasi il 29 giugno 1951, inclusa nell’elenco delle Associazioni riconosciute dal Ministero della Difesa con DM del 5-8-1982, ha la sua sede centrale in Roma. E’ un’Associazione di Ufficiali in servizio ed in congedo, libera ed indipendente, senza fini di lucro, che svolge la propria azione a favore dei Soci nel rispetto della Costituzione e delle leggi in vigore.
La sua durata è illimitata.
Art. 2
L’Associazione si prefigge i seguenti fini:
· -a. custodire il patrimonio spirituale dell’Aeronautica Militare per rendere sempre più viva, salda ed operante l’unione tra coloro che vi appartengono e quelli che vi hanno appartenuto;
· -b. affermare, sostenere e difendere i diritti ed i valori morali nonché tutelare gli interessi professionali, sociali ed economici dei Soci delle categorie del congedo, anche in collaborazione con gli Organi della Rappresentanza Militare;
· -c. promuovere l’emanazione di adeguati provvedimenti legislativi ed amministrativi in favore dei Soci delle categorie del congedo;
· -d. partecipare alle iniziative di similari organizzazioni nazionali ed estere;
· -e. favorire e promuovere:
-la cooperazione tra gli associati;
-le forme più idonee di assistenza per la risoluzione di eventuali problemi pensionistici e di quelli connessi al transito degli Ufficiali dal servizio attivo alle categorie del congedo;
· -f. esercitare, attraverso il proprio Centro Studi, attività di interesse aeronautico nei settori della dottrina militare e tecnico scientifico;
· -g. tutelare e diffondere la cultura aeronautica fra i Soci e nella pubblica opinione;
· -h. promuovere e sviluppare iniziative sociali, culturali e ricreative.
Art. 3
Nello svolgimento dei propri compiti, l’Associazione si ispira agli ideali di unità della Patria nonché ai valori spirituali e alle virtù militari delle FF.AA., attenendosi ai seguenti principi:
· a. astensione da ogni intromissione nelle questioni di servizio;
· b. osservanza dell’indipendenza dai partiti politici;
· c. rifiuto di ogni pubblica manifestazione che sia in contrasto con lo status degli Ufficiali in servizio ed in congedo.
CAPO II
Art.5
L’appartenenza all’Associazione dura per tutto il tempo in cui esiste l’Associazione stessa, salvo cessazione secondo le norme che seguono:
a. dimissioni: dietro presentazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza delle proprie dimissioni anche non motivate;
b. morosità: il Socio che, pur essendo stato sollecitato, non ha versato le previste quote
associative per due anni consecutivi;
c. espulsione: disposta con provvedimento del PN, previa delibera del Collegio dei Probiviri, nei confronti di quei Soci che siano incorsi in infrazioni di notevole gravità, in particolare per atti contrari all’onore militare, alla morale, o per aver riportato condanna penale per atti dolosi;
d. decesso.
CAPO III
ORGANI CENTRALI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 6
Gli Organi Centrali dell’Associazione sono:
a. l’ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI ( A.G. );
b. il PRESIDENTE NAZIONALE ( P.N. );
c. il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE ( C.D.N. );
d. il COLLEGIO dei SINDACI ( C.S. );
e. il COLLEGIO dei PROBIVIRI ( C.P. );
f. il COMITATO delle DAME d’ONORE ( C.D.O. ).
Art. 7
L’ASSEMBLEA GENERALE è costituita dalla totalità dei Soci con diritto di voto
E’ convocata annualmente dal PN, in via ordinaria normalmente nel mese di maggio e, in via straordinaria, ogni qual volta il C.D.N., a maggioranza dei voti, o almeno un terzo dei Soci, ne facciano motivata richiesta al Presidente Nazionale. I membri del CDN non possono essere delegati a rappresentare altri Soci.
Per motivi di urgenza e necessità, il P.N., sentito per le vie brevi il CDN, può richiedere per iscritto ai Presidenti di Sezione di esprimere assenso o dissenso della Sezione stessa su particolari argomenti risalenti alla competenza dell’A.G.. L’approvazione delle proposte, valutate con valore ponderale, determinano o meno, la loro immediata applicazione.
In occasione dell’Assemblea Generale annuale dette proposte sono sottoposte alla ratifica dell’Assemblea medesima. In caso di mancata ratifica, sono fatti salvi gli atti precedentemente posti in essere.
Art. 8
L’Assemblea, all’atto in cui si riunisce, nomina un suo Presidente, un Segretario e tre Scrutatori.
I delegati presentano le deleghe agli Scrutatori, i quali, a loro volta, dopo aver verificato la validità di detti documenti, comunicano al Presidente dell’Assemblea il numero totale dei Soci rappresentati, perché se ne possa accertare la validità
Questa è valida, in prima convocazione, quando sono rappresentati la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.
Il Presidente, dichiarata aperta l’Assemblea, dà lettura degli argomenti in trattazione che vengono discussi e votati secondo l’ordine del giorno e le norme stabilite dal Regolamento.
Art. 9
L’Assemblea Generale dei Soci, supremo organo deliberante dell’Associazione:
a. determina l’indirizzo generale dell’Associazione;
b. si pronuncia sulla relazione del Presidente Nazionale con particolare riferimento all’andamento dell’Associazione ed ai risultati conseguiti;
c. si pronuncia sull’attività del periodico dell’A.N.U.A.;
d. esamina i bilanci annuali consuntivo e preventivo dell’Associazione e delibera in merito;
e. stabilisce l’entità delle quote sociali;
f. ogni tre anni elegge tra i Soci candidati i componenti del CDN, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, secondo le norme stabilite dal Regolamento;
g. nomina, su proposta del CDN, i Presidenti ed i Consiglieri Onorari Nazionali tra quei Soci che,in tali cariche, abbiano reso particolari servizi ed apportato grande impulso all’Associazione;
h. delibera su eventuali modifiche al presente Statuto;
i. decide sull’eventuale scioglimento dell’Associazione
Art. 10
Il PRESIDENTE NAZIONALE, eletto con mandato triennale, è rieleggibile e rappresenta formalmente e legalmente l’Associazione presso tutte le Autorità militari, civili e religiose nonché le analoghe Associazioni nazionali ed estere.
Presiede il CDN e dispone affinché ne siano attuate le deliberazioni secondo lo Statuto ed il Regolamento.
Presiede il Centro Studi ed è Direttore Editoriale del Periodico.
Art. 11
Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN ) è presieduto dal Presidente Nazionale ed è costituito dai Membri eletti dall’Assemblea.
I Consiglieri Nazionali durano in carica tre anni, come tutte le cariche sociali, e sono rieleggibili.
I Consiglieri non possono delegare altri Soci a rappresentarli alle sedute del Consiglio.
I Presidenti Onorari ed i Consiglieri Onorari fanno parte del Consiglio, senza diritto di voto.
Il CDN è convocato, con preavviso di almeno 15 giorni dal Presidente Nazionale, in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno metà più uno dei Consiglieri Nazionali.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri in prima convocazione e della maggioranza semplice in seconda convocazione.
Alle riunioni del CDN partecipa almeno un Membro del Collegio dei Sindaci con solo parere consultivo.
Il Presidente Nazionale, quando lo riterrà opportuno, può invitare alle riunioni del CDN altri Soci, senza diritto di voto.
All’inizio di ogni seduta, il Consiglio designa un Consigliere come Segretario per la
registrazione degli argomenti trattati nel “Libro dei Verbali del CDN “.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale quello del Presidente, che lo esprime per ultimo.
Art. 12
Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:
a. stabilisce le linee programmatiche dell’Associazione, in accordo allo Statuto e alle direttive generali definite dall’Assemblea, verificandone la fedele attuazione;
b. approva le mozioni da sottoporre agli organi competenti a tutela degli interessi dei Soci;
c. stabilisce i criteri da seguire per la collaborazione con altri Enti ed Associazioni;
d. esamina ed approva le relazioni, le proposte ed i bilanci, da sottoporre all’Assemblea Generale e ne prepara l’ordine del giorno;
e. nomina i Soci Onorari - ad eccezione delle D.O.- e i Soci Benemeriti;
f. su proposta della relativa Sezione, nomina i Presidenti Onorari di Sezione tra quei Soci che abbiano onorevolmente ricoperto la carica di Presidente di Sezione per oltre sei anni consecutivi o abbiano reso particolari servizi o dato impulso alla Sezione;
g. alla scadenza di ogni singolo mandato, elegge, tra i Consiglieri Nazionali residenti nella provincia di Roma:
- il Presidente Nazionale, Presidente del Centro Studi, Direttore Editoriale del periodico
dell’Associazione;
- il Vice Presidente Nazionale;
-il Segretario Generale;
- i Direttori del Centro Studi;
- il Direttore Responsabile del periodico;
-eventuali rappresentanti presso le organizzazioni alle quali aderisce
-
Art. 13
Il COLLEGIO dei SINDACI è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti, elettidall’Assemblea Generale. Rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Sindaci Supplenti subentrano automaticamente a quelli effettivi, in caso di rinuncia, decadenza o assenza fino alla scadenza triennale in corso.
Il Collegio dei Sindaci elegge al suo interno il proprio Presidente.
Art. 14
Il COLLEGIO dei SINDACI:
a. effettua il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione secondo le norme di legge;
b. esprime, con apposita relazione, il proprio parere sui bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
c. nel corso dell’A.G. dà lettura della predetta relazione.
Art. 15
Il COLLEGIO dei PROBIVIRI è costituito da tre Membri effettivi e due supplenti scelti tra i Soci che, per competenza e particolari doti, l’Assemblea ritenga opportuno chiamare alla delicata carica.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Probiviri supplenti entrano in carica in caso di assenza di quelli effettivi, fino alla loro prevista scadenza triennale.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente.
Art.16
Il COLLEGIO dei PROBIVIRI giudica:
-le controversie riguardanti l’ammissione o la espulsione dei Soci;
-eventuali vertenze tra i Soci e gli Organi Centrali e Periferici dell’Associazione;
-ogni altra questione di controversia riguardante il Sodalizio;
-eventuali inadempienze da parte di Soci che rivestono cariche istituzionali nell’ambito dell’Associazione.
Comunica al PN le sue decisioni per l’applicazione.
Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Art.17
Il COMITATO delle DAME d’ONORE (CDO) è costituito dalla Delegata Nazionale delle DO e dalle Delegate locali di Sezione.
La Delegata Nazionale è nominata ogni tre anni dal PN tra le DO residenti nella provincia di Roma.
Le Delegate locali di Sezione sono elette dal Presidente di Sezione tra le Socie disponibili.
Il Comitato ha il compito specifico di sostenere moralmente le iscritte e di prospettare al Presidente Nazionale dell’ANUA, di iniziativa o su richiesta delle Delegate locali, le specifiche problematiche in materia di previdenza ed assistenza.
Art. 18
Il PRESIDENTE NAZIONALE, per la gestione dell’Associazione, si avvale di:
- Vice Presidente Nazionale;
- - Segretario Generale;
- - Direttori del Centro Studi;
- - Direttore Responsabile del periodico.
Art. 19
Il VICE PRESIDENTE NAZIONALE collabora con il Presidente nella gestione dell’Associazione. Sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi gliene dà mandato e in caso di suo temporaneo impedimento.
Art. 20
Il SEGRETARIO GENERALE è preposto alla gestione degli uffici della Presidenza dell’ANUA e a tutte le attività finanziarie, logistiche ed operative connesse al funzionamento del Sodalizio della cui amministrazione contabile è personalmente responsabile.
Cura il bilancio consuntivo e preventivo e provvede alla stesura della relativa relazione annuale di cui al successivo Art.32.
Cura la corrispondenza secondo le direttive del Presidente, la tenuta del libro dei Soci, dei registri, documenti e libri previsti dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento.
Adempie agli incarichi che gli vengono affidati dal Presidente, attuandoli in armonia alle direttive impartite dal CDN.
Art. 21
I DIRETTORI del CENTRO STUDI, uno per il settore “ Dottrina Militare” e l’altro per quello “ Tecnico-Scientifico “, sono nominati dal CDN fra i Soci residenti nella provincia di Roma.
Attuano le direttive emanate dal Presidente del Centro Studi, sulle attività di ricerca specifiche dei propri settori nel cui ambito elaborano e sviluppano temi e programmi di interesse aeronautico.
Art. 22
Il DIRETTORE RESPONSABILE del periodico, nominato dal CDN, applica le direttive del Direttore Editoriale, provvedendo a che il periodico stesso risponda agli interessi ed alle aspettative dei Soci, in aderenza ai principi e all’indirizzo generale dell’Associazione, sanciti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente Statuto.
CAPO IV
ORGANI PERIFERICI
dell’ASSOCIAZIONE
Art. 23
Organi periferici dell’Associazione sono le SEZIONI, costituite nelle località del territorio nazionale ed estero con almeno dieci Soci Effettivi.
La costituzione e lo scioglimento delle Sezioni vengono disposti dal PN e sanzionati dal CDN.
Organi delle Sezioni sono:
a. l’ASSEMBLEA dei SOCI;
b. il PRESIDENTE della SEZIONE;
c. il SEGRETARIO;
d. la DELEGATA LOCALE delle DAME d’ONORE.
Nelle Sezioni con più di cento Soci possono essere istituite le cariche di Vice Presidente, Tesoriere ed il CD di Sezione. Particolari esigenze locali saranno valutate ed eventualmente approvate dal CDN.
Art. 24
L’ASSEMBLEA dei SOCI è convocata dal Presidente della Sezione, in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di aprile e, in via straordinaria, ogni volta che ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci della Sezione stessa.
L’Assemblea dei Soci:
a. si pronuncia sulla relazione annuale del Presidente relativa all’andamento della Sezione ed ai bilanci consuntivo e preventivo;
b. ogni tre anni provvede alle votazioni per il rinnovo delle cariche (per le Sezioni con numero di Soci inferiore a cento) ;
c. delibera su ogni altra questione che interessi l’andamento e lo sviluppo della Sezione;
d. nomina i Delegati dei Soci per l’Assemblea Generale.
Valgono per le Assemblee di Sezione, in quanto applicabili, le norme previste nei precedenti articoli per l’Assemblea Nazionale.
Art. 25
Il CD, per le Sezioni con più di cento Soci, è eletto a maggioranza di voti dai Soci riuniti in Assemblea.
Il CD è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Membri, in rapporto al numero dei Soci della Sezione.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il CD della Sezione è convocato dal Presidente, in via ordinaria almeno due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano motivata richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Per la validità delle riunioni e conseguenti decisioni, è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri oltre quella del Presidente.
Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti.In caso di parità prevale il voto del Presidente, che lo esprime per ultimo.
Art. 26
Il CD delle Sezioni con più di cento Soci:
a. elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
b. delibera su quanto proposto dal Presidente e dai Consiglieri sull’organizzazione, lo sviluppo e le attività della Sezione.
Art. 27
Il PRESIDENTE di SEZIONE:
- attua le disposizioni impartite dal Presidente Nazionale;
- cura l’attuazione di quanto deliberato dall’Assemblea di Sezione;
- provvede alla direzione e all’amministrazione della Sezione;
- promuove la cooperazione tra i Soci organizzando forme di assistenza morale, culturale e ricreativa per i Soci ed i loro famigliari;
- annualmente invia al Presidente Nazionale, entro il mese di aprile, copia della relazione di cui al precedente Art.24 comma a.
Art. 28
La DELEGATA delle DO locale viene nominata dal Presidente di Sezione tra le Socie disponibili su indicazione delle stesse DO. E’ inserita organicamente nelle struttura della Sezione, rimane in carica tre anni, fa parte del Comitato delle Dame d’Onore.
Collabora con la Delegata Nazionale alla quale rappresenta, tenendone informato il Presidente di Sezione, le problematiche delle DO locali che possono risultare di interesse nazionale.
Art. 29
I Soci e le Dame d’Onore che risiedono in località dove non sono costituite Sezioni, possono presentare domanda di ammissione alla Sezione viciniore o, direttamente alla Presidenza Nazionale, che li assegnerà alla sede più conveniente.
Art. 30
Per le Sezioni esistenti o da costituire all’estero, il CDN adotterà criteri e decisioni consigliati dalle singole e particolari situazioni internazionali del momento, sia per la loro partecipazione alle Assemblee Generali sia per quanto concerne la parte amministrativa.
CAPO V
ESERCIZIO AMMINISTRATIVO - PATRIMONIO SOCIALE
Art. 31
Nessuna carica sociale è retribuita.
Ai Soci che esplicano attività in favore e su richiesta dell’Associazione, verranno rimborsate le eventuali spese sostenute
Art. 32
L’esercizio amministrativo dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci, consuntivo e preventivo, debbono essere compilati entro il mese di marzo per essere presentati al CDN in tempo utile prima dell’Assemblea Generale annuale dei Soci.
Art. 33
Le entrate dell’Associazione, che determinano il fondo comune, sono costituite da:
- quote annuali versate dai Soci;
- - eventuali contributi di Soci, Dame d’Onore e sostenitori;
- eventuali sopravvenienze attive finanziarie, da riportare in entrata all’apertura del nuovo esercizio.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto all’Opera Nazionale Orfani degli Aviatori (ONFA).
Art. 34
Le entrate delle Sezioni sono costituite da:
- aliquote delle quote versate dai Soci;
- contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei Soci della Sezione ;
- eventuali contributi esplicitamente dichiarati a loro favore;
- rendita del fondo proprio della Sezione.
In caso di scioglimento, i beni appartenenti alla Sezione sciolta, transiteranno nel fondo patrimoniale dell’Associazione Nazionale Ufficiali dell’Aeronautica.
Art. 35
Il presente Statuto Sociale e l’annesso Regolamento di attuazione, entrano in vigore all’atto dell’approvazione da parte dell’AG.
Art. 36
Il presente Statuto e l’annesso Regolamento di attuazione entrano in vigore all’atto dell’approvazione da parte dell’AG.
Eventuali modifiche potranno essere approvate dai due terzi dei Soci, su proposta del CDN.
Aggiornato con varianti al 19 maggio 2001
REGOLAMENTO
CAPO
I
DELL’ASSOCIAZIONE
La libertà e l’autonomia dell’Associazione sono garantite dal suo
ordinamento democratico e dall’indipendenza da ogni Partito o Movimento
politico.
Sue rappresentanze ufficiali possono partecipare a manifestazioni o
cerimonie che non siano in contrasto con i principi sanciti dall’Art.3 dello
Statuto.
Per il perseguimento delle proprie istanze, l’Associazione si riserva
piena libertà di azione per tutte quelle iniziative a favore dei propri Soci
delle categorie del congedo, quali:
- invio di
istanze ad Enti e personalità politiche e militari;
-
collaborazione costruttiva con organi del Ministero della Difesa, degli Stati
Maggiori o altre organizzazioni civili e militari, nazionali e internazionali;
-
promozione o partecipazione ad iniziative a difesa dei propri diritti
costituzionali e di categoria;
-
consulenza per eventuali azioni legali presso tutti gli Organi competenti a
sostegno dei diritti dei Soci o di gruppi di essi;
-
ogni altra azione che sia compatibile con i principi associativi;
- suggerimenti su iniziative legali a difesa degli interessi dei Soci;
- promozione
presso Enti ed organizzazioni private intese ad ottenere facilitazioni in
favore dei Soci.
CAPO II
DEI SOCI
Gli Ufficiali che aspirano a divenire Soci dell’ANUA, nella domanda
prevista dall’Art.4 dello Statuto, devono specificare grado militare, nome,
cognome, data e luogo di nascita, domicilio e, se in servizio, Comando presso il
quale sono in forza.
I dati forniti
saranno trattati in accordo alla legge 675/96 sulla privacy.
Gli aspiranti Soci, ai quali sia stata negata l’iscrizione, potranno
ricorrere ai Probiviri, il cui giudizio sarà inappellabile.
L’ammissione dei Soci può avvenire in qualsiasi momento dell’anno,
con effetto immediato. Il pagamento della quota annuale dovrà essere effettuato
a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
I Soci Effettivi ed i Soci Aggregati sono tenuti al pagamento della quota
sociale entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci che, sollecitati al pagamento,
non ottemperino entro il 30 giugno, saranno dichiarati morosi e la loro
appartenenza all’Associazione rimarrà sospesa fino al versamento della quota
sociale.
I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti non sono tenuti al pagamento delle
quote sociali.
Diritti dei Soci:
- partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con le modalità e le facoltà previste dall’Art.4 dello Statuto;
- - frequentare le sedi sociali di ogni Sezione, partecipare a tutte a tutte le iniziative e godere di tutte le facilitazioni eventualmente concesse ai Soci;
- - avere appoggio ed assistenza presso la Presidenza Nazionale ed in tutte le Sezioni dell’Associazione per la risoluzione dei propri problemi personali, di categoria e per la tutela dei propri interessi professionali, sociali ed economici.
Art. 7
I Soci fanno parte della Sezione competente per territorio in base al
loro domicilio.
Il Socio che
cambia domicilio deve darne tempestiva comunicazione.
Allo scopo di non disperdere le tradizioni legate ai Reparti e/o Enti di
appartenenza, il Socio che ne farà richiesta potrà far parte della Sezione
viciniore alla sua preferita sede di servizio.
CAPO III
ORGANI CENTRALI
DELL’ASSOCIAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale (A.G.) è costituita dai Soci con diritto di voto,
i quali possono delegare altri Soci, in ragione di uno ogni cinquanta o frazione
di cinquanta.
Eventuali
variazioni del numero dei Soci rappresentati dal delegato, potranno essere
definite dal CDN in funzione della consistenza dei Soci del Sodalizio.
Le modalità per la nomina dei Soci delegati sono stabilite dal
successivo Art.32 del presente Regolamento.
I
Soci che non intendono essere rappresentati, possono partecipare all’A.G. con
voto singolo, a proprie spese.
La convocazione dell’Assemblea Generale, riportante la data e
l’Ordine del Giorno, è fatta dal Presidente Nazionale con comunicazione
scritta che verrà inviata alle sezioni almeno tre mesi prima della data
stabilita per l’Assemblea.La convocazione sarà pubblicata sul “Corriere
dell’Aviatore”, che nei mesi precedenti l’A.G. riserverà spazio e darà
priorità alla pubblicazione di articoli e comunicazioni che si riferiscano ad
argomenti previsti nell’OdG dell’Assemblea. A tale scopo, il Direttore
Responsabile fisserà preventivamente la data di scadenza per la presentazione
degli articoli stessi perché possano essere pubblicati in tempo utile.
Le proposte di iniziativa di singoli Soci da porre all’OdG, dovranno
pervenire al Presidente Nazionale, che se ne riserva l’accoglimento, entro il
31 gennaio.
Eventuali
modifiche allo Statuto o al Regolamento devono essere proposte al P.N. per
essere inserite nell’OdG dell’Assemblea almeno quattro mesi prima della sua
convocazione e pubblicate sul primo numero utile del periodico dell’ANUA.
La eventuale mozione di sfiducia al PN o al CDN, dovrà essere presentata
da almeno un quarto dei Soci entro 30 giorni dalla data di comunicazione della
convocazione dell’AG.
Il Presidente Nazionale, in apertura di Assemblea, proporrà ai convenuti
i nominativi dei Soci che, se approvati, assumeranno l’incarico di Presidente
dell’AG, di Segretario e di Scrutatori. La designazione dovrà avvenire a
maggioranza assoluta dei Soci rappresentati.
Art. 11
Il Presidente designato dell’AG, non deve partecipare in alcun modo alle discussioni né esprimere il proprio parere in merito ad esse, ma deve limitarsi a condurre i lavori con assoluta imparzialità, ordine e correttezza.
Può presentare
le proprie dimissioni in qualsiasi momento, anche senza motivarle. In tal caso,
l’Assemblea procederà ad una nuova nomina, su proposta del PN.
Il Segretario redige il Verbale dell’Assemblea secondo le indicazioni
del Presidente. Il verbale dovrà essere successivamente firmato da entrambi e
trascritto nell’apposito “Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci”.
Gli Scrutatori devono controllare la validità delle deleghe
ed il numero dei Soci rappresentati nonché provvedere al conteggio dei voti che
verrà verbalizzato e comunicato esclusivamente al Presidente dell’AG.
Le deleghe, firmate dal Presidente della Sezione interessata, devono
indicare:
-
numero dei Soci iscritti alla Sezione;
- numero e
nominativo dei Soci iscritti alla Sezione
che non intendono essere rappresentati;
- numero dei Soci
rappresentati da ogni singolo Delegato;
- nome e cognome
del Delegato.
La delega potrà
essere unica per tutti i Delegati di una Sezione.
Nel rilasciare le
deleghe, il Presidente di Sezione è vincolato dai risultati dell’Assemblea di
Sezione, come specificato in seguito.
L’OdG
dell’Assemblea è approvato dal CDN. L’Assemblea, come supremo organo
deliberante dell’Associazione, può anche decidere di variare l’OdG
previsto, su richiesta di almeno il 50% più uno dei Soci presenti, ma non
possono essere richieste modifiche allo Statuto.
.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che non sia stata
preventivamente richiesto lo a scrutinio segreto da almeno un sesto dei Soci
rappresentati.
Hanno sempre
luogo a scrutinio segreto le votazioni riguardanti:
- materia
disciplinare;
- mozioni di
sfiducia al PN o al CDN;
- l’elezione
agli incarichi previsti dall’Art. 9, comma f dello Statuto.
Le deliberazioni dell’AG vengono prese a maggioranza assoluta (metà più
uno dei Soci rappresentati).
Qualora non si
raggiunga la maggioranza assoluta, la votazione sarà ripetuta altre due volte
dopodiché l’argomento in esame decadrà.
Le modifiche allo Statuto debbono essere deliberate dall’A.G., in prima
convocazione, con il voto favorevole dei ¾ dei Soci legalmente rappresentati.
In seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei Soci
rappresentati.
Ogni tre anni, unitamente alla convocazione dell’AG, verranno chieste
le candidature per il rinnovo delle cariche sociali.
Nell’elenco dei
candidati, qualora non rinunciatari, verranno automaticamente inseriti i Soci
decaduti per fine triennio.
Gli incarichi
verranno assegnati ai candidati che avranno raccolto, in graduatoria, il maggior
numero di voti.
I Soci che risultano eletti, potranno ricoprire la carica sociale solo
dopo presentazione al PN di dichiarazione scritta di accettazione.
Essi possono
tuttavia dimettersi dalla carica in qualsiasi momento.
Art.17
Eventuale
mozione di sfiducia al PN o al CDN, ove non sia inserita nell’OdG dell’AG,
può essere presentata, a pena di decadenza, nel corso della stessa Assemblea ,
subito dopo la relazione del PN,da almeno i due terzi dei Soci presenti.
Art. 18.
Il Presidente
Nazionale (PN):
- ha la
rappresentanza legale dell’Associazione;
- firma il
carteggio d’ufficio dell’Associazione.
Viene eletto dal
CDN, per una durata di tre anni, tra i Consiglieri residenti nella provincia di
Roma e può essere rieletto. La scadenza del suo mandato può non coincidere con
quella del CDN.
Per la sua
elezione è necessaria la maggioranza assoluta (50% più uno) dei Consiglieri
Nazionali.
Decade dalla carica per:
- dimissioni,
anche non motivate;
- mozione di
sfiducia approvata dall’Assemblea Generale o dal CDN;
-assenza
prolungata dovuta a malattia, trasferimento di domicilio o altra causa. La
decadenza dalla carica dovrà essere sanzionata dal CDN a maggioranza di voti;
- termine del
triennio.
Il Presidente dimissionario o che abbia compiuto un triennio, mantiene le
sue funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente. Se invece è decaduto per
altri motivi, viene temporaneamente sostituto dal Vice Presidente o, per
indisponibilità di quest’ultimo, dal Consigliere Nazionale più anziano di età
residente nelle provincia di Roma.
In ogni caso, il
CDN dovrà provvedere, al più presto, alla nomina del nuovo Presidente.
Norme analoghe
valgono per la nomina e la decadenza del Vice Presidente Nazionale.
Art. 19.
Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è composto da 11 Membri, incluso
il Presidente, dei quali almeno sei residenti nella provincia di Roma.
Sono nominati
dall’AG, in ordine di precedenza in ragione dei voti ricevuti. In caso di
parità di voti, avrà la precedenza la maggiore età.
Alle riunioni del
CDN partecipa, senza diritto di voto, almeno un membro del Collegio dei Sindaci.
La votazione sarà segreta quando richiesto da almeno un terzo dei Membri
presenti con diritto di voto o per decisione del PN.
In caso di parità,
il PN, a norma dell’Art.11 dello Statuto, deciderà esprimendo palesemente il
proprio voto.
I Consiglieri Nazionali che non partecipano alle riunioni del CDN senza
giustificato motivo per due volte consecutive, sono dichiarati decaduti. In tal
caso, il CDN sostituirà i Consiglieri decaduti con quei Soci che seguono
immediatamente nella graduatoria stilata in occasione dell’AG.
Art. 20.
I Sindaci sono eletti dall’AG tra coloro che riportano il maggior
numero di voti in una lista di almeno 10 Soci, residenti nella provincia di
Roma, proposti dal PN.
Se non viene
raggiunto il numero di cinque eletti, si procede a nuove votazioni in
ballottaggio.
In base alla
graduatoria, derivante dai voti riportati, i primi tre sono nominati Sindaci
Effettivi e i rimanenti due, Sindaci Supplenti .
Per la sostituzione dei Sindaci Effettivi dimissionari o comunque
decaduti dalla carica, si ricorre ai Supplenti che, a loro volta, sono
reintegrati da coloro che seguono in graduatoria per voti riportati.
I Sindaci Effettivi eleggono a loro volta il Presidente del Collegio, il
cui nominativo dovrà essere comunicato al PN.
In caso di
mancato accordo, assume la carica colui che avrà riportato il maggior numero di
voti nell’elezione e, a parità, il più anziano di età.
Art. 21.
L’elezione dei Probiviri avviene con le stesse modalità stabilite per
i Sindaci da una rosa di almeno dieci nominativi proposta dal PN.
I tre Probiviri
Effettivi eleggono, a loro volta, tra di essi, il Presidente del Collegio dei
Probiviri comunicandone il nominativo al PN.
I lavori del Collegio sono diretti dal Presidente e le mansioni di
Segretario sono espletate dal Probiviro più giovane.
Il ricorso al
Collegio dei Probiviri sia da parte dei singoli Soci sia del PN, per ogni
controversia che possa sorgere fra i Soci nell’ambito dell’Associazione,
deve essere presentato per iscritto con eventuale documentazione allegata.
In caso di
assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal
Proboviro che abbia riportato il maggior numero di voti nell’elezione e, a
parità, il più anziano di età.
Il Collegio può
richiedere qualsiasi ulteriore documentazione al Socio stesso o agli altri
Organi dell’Associazione. Può interrogare il Socio ricorrente ed ogni altro
Socio che ritenga possa contribuire a chiarire la verità dei fatti.
Il Socio, a sua volta, può chiedere di essere sentito personalmente dal
Collegio, come pure che vengano sentiti altri Soci quali testimoni.
Il giudizio del
Collegio dei Probiviri viene deliberato a maggioranza con votazione segreta.
Per la validità
delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due Membri.
Il verbale viene
stilato dal Segretario sul “Libro dei Verbali dei Probiviri” e firmato da
tutti i componenti il Collegio. Esso deve riportare per esteso il giudizio a cui
sono pervenuti.
Copia del verbale
viene consegnata al PN per l’esecuzione del giudizio deliberato.
Fatto salvo
quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Collegio dei
Probiviri , prima di iniziare qualsiasi procedimento, delibera, a maggioranza di
voti, la procedura ed i criteri da seguire per ogni singolo caso, tenendo fermi
i principi d’ordine morale e spirituale delle FF.AA. ed i fini che persegue
l’Associazione.
Per la
sostituzione dei Probiviri decaduti per dimissioni o termine del previsto
triennio, valgono le norme stabilite per i Sindaci nel precedente Art.20.
Art. 22.
Le Dame d’Onore (DO), nominate dal PN, sono iscritte nel “Libro delle
Dame d’Onore”, custodito presso la Presidenza dell’ANUA.
Possono
dimettersi senza motivazione. Sono comunque considerate dimissionarie se, per
tre anni consecutivi, sebbene sollecitate, non esprimono consenso o interesse
per il sodalizio.
Art. 23.
La Delegata Nazionale delle DO, scelta tra le Socie residenti nella
provincia di Roma, è nominata direttamente dal PN. Permane in carica tre anni e
può essere riconfermata.
Coordina
l’attività del CDO in campo nazionale in aderenza alle direttive ricevute dal
PN.
Tiene aggiornato
l’”Albo delle Dame d’Onore”.
Prospetta al PN i
problemi di maggiore interesse per le iscritte ed eventuali suggerimenti e
proposte specifici della categoria.
Art.24.
Presso le Sezioni dell’ANUA, su proposta del Presidente di Sezione,
convalidata dal PN, può essere nominata una Delegata locale delle DO, Membro
del Comitato delle Dame d’Onore.
Permane nella
carica tre anni e può essere riconfermata.
Custodisce e
tiene aggiornato l’elenco delle DO residenti nella sua zona di competenza e ne
comunica le variazioni alla Delegata Nazionale, con la quale collabora per le
attività di specifico interesse informandone il Presidente di Sezione.
Il Segretario Generale viene eletto, per la durata di tre anni, dal CDN,
su proposta del PN, tra i Consiglieri residenti nella provincia di Roma ed è
rieleggibile.
E’ preposto agli uffici della Presidenza dell’ANUA, della cui
amministrazione e gestione è personalmente responsabile, secondo le norme
stabilite dall’Art.20 dello Statuto.
Si avvale
dell’opera del Capo Ufficio Segreteria che viene scelto dal PN fra i Soci
residenti nella provincia di Roma.
Il Segretario Generale decade dalla carica per dimissioni o, su proposta
motivata del PN, sanzionata dal CDN.
Art. 26.
I Direttori dei Centri Studi vengono eletti dal CDN, uno per il settore
“Dottrina Militare” e uno per il settore” tecnico-scientifico”, tra i
Soci residenti nella provincia di Roma, su proposta del PN, per la durata di tre
anni, e possono essere rieletti.
Decadono dalla
carica per:
- dimissioni;
- mozione di
sfiducia approvata dal CDN;
- assenza
prolungata dovuta a malattia, trasferimento di domicilio o altra causa;
- termine del
triennio.
Il Direttore dimissionario o che abbia compiuto un triennio, mantiene le
sue funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore.
Se decaduto per
altri motivi, viene temporaneamente sostituito dal PN fino alla nomina del nuovo
Direttore.
Art. 27.
Il Direttore Responsabile del “Corriere dell’Aviatore” deve essere
scelto preferibilmente tra i Soci iscritti all’Albo dei Giornalisti o dei
Pubblicisti Professionisti e residente nella provincia di Roma.
L’incarico può
essere affidato anche al Socio non iscritto all’Albo, ma registrato
nell’elenco speciale dei Direttori di Periodici limitatamente al periodo
durante il quale svolge la funzione.
E’ nominato dal CDN su proposta del Presidente Nazionale, resta in
carica tre anni e può essere rieletto.
Le Assemblee di
Sezione si svolgono, per quanto applicabili e qualunque sia il numero degli
iscritti, secondo le norme fissate per l’AG.
In tale quadro:
- il Presidente
ed il Segretario sono designati dall’Assemblea su proposta del Presidente di
Sezione;
- le deleghe
possono essere rilasciate direttamente dai singoli Soci su appositi moduli
indicanti nome, cognome e firma del delegante nonché nome e cognome del Socio
delegato;
- ogni Socio
delegato non può rappresentare più di cinque Soci;
- l’Assemblea
di Sezione può anche decidere, in qualsiasi momento, di variare l’OdG su
richiesta di almeno un terzo dei Soci rappresentati;
- eventuale
mozione di sfiducia al Presidente o al Segretario, ove non sia stata già
presentata, può essere proposta nel corso della stessa Assemblea, subito dopo
la relazione del Presidente, da almeno un quinto dei Soci rappresentati.
Art. 29.
L’avviso di
convocazione dell’Assemblea di Sezione, con allegato il modulo previsto per le
deleghe, deve essere inviato dal Presidente di Sezione ai singoli Soci, almeno
15 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa, con
l’indicazione degli argomenti da trattare.
L’Assemblea di
Sezione deve essere tenuta almeno un mese prima della data fissata per l’AG,
allo scopo di dibattere gli argomenti stabiliti nell’OdG della stessa e per
designare i Delegati di Sezione.
Per l’esercizio
del diritto di voto, valgono le norme previste per l’AG.
Art. 30.
I Soci delegati
all’AG sono scelti con voto personale diretto e segreto, fra coloro che
abbiano posto la candidatura, e con le seguenti modalità:
- per le Sezioni
che hanno diritto ad un solo delegato, il Presidente della Sezione;
- per le Sezioni
che hanno diritto a più delegati, il Presidente ed i Soci che riscuotono il
maggior numero di voti da parte dell’Assemblea, in ragione di uno ogni
cinquanta Soci o frazione di cinquanta.
In sede di AG, i
delegati non devono ritenersi strettamente vincolati al mandato loro affidato in
quanto i lavori in corso potrebbero loro richiedere adattamenti ed elasticità
di giudizio, che devono rientrare nelle loro facoltà.
CAPO
V
Art. 31.
Il rimborso spese
previsto dall’Art.31 dello Statuto, in particolare per quanto attiene ai Soci
che devono partecipare alle riunioni del CDN e ai Delegati all’A.G., consiste
in un contributo a carico
della Presidenza
Nazionale in relazione alla dislocazione delle sedi di provenienza integrato dal
contributo delle singole Sezioni.
I Soci che
intendono partecipare singolarmente all’AG non avranno alcun tipo di rimborso.
Le spese
sostenute dai Soci che sono domiciliati in sede diversa da quella della Sezione,
per partecipare all’Assemblea di Sezione, sono a carico dei Soci stessi, salvo
che l’Assemblea dei Soci locale, con sua deliberazione, stabilisca il rimborso
totale o parziale a carico del bilancio della Sezione.
Le spese per
eventi di rappresentanza disposte dal PN, sono a carico del fondo comune.
Art. 32.
Ogni anno vengono
sottoposti, per l’approvazione, all’AG dei Soci:
- il bilancio
consuntivo dell’anno precedente;
- il bilancio
preventivo per l’anno in corso.
In tale
occasione, l’Assemblea decide quale aliquota della quota sociale debba essere
versata alla Presidenza Nazionale.
CAPO
VI
Art. 33.
L’Associazione
pubblica un proprio periodico, “Il Corriere dell’Aviatore”, con lo scopo
di:
-
informare i Soci sulla vita e l’attività dell’Associazione;
-
- aggiornarli sullo stato di
avanzamento delle iniziative sottoposte all’esame degli Organi competenti.;
-
- tenere vivo lo spirito
aeronautico sia tra i Soci stessi, sia presso la pubblica opinione.
La testata “Il
Corriere dell’Aviatore” è patrimonio dell’Associazione ed è inalienabile
senza motivato parere dell’AG, dopo l’esame della proposta di eventuale
vendita o cessione, avanzata dal PN unitamente al parere di merito del Collegio
dei Sindaci.
Eventuali
modifiche alla veste editoriale devono essere approvate dal CDN.
Art. 34.
Il Direttore
Responsabile ha la responsabilità giuridica e tecnica del periodico, a norma
delle vigenti leggi sulla stampa.
All’indirizzo
del periodico, stabilito dal Direttore Editoriale, il Direttore Responsabile,
tenuto conto dell’attività del Centro Studi, deve uniformare la propria
azione direttiva ed operativa, fatte salve le sue responsabilità rispetto alle
vigenti leggi sulla stampa.
Art. 35.
Il Segretario
Generale, avvalendosi del Capo Ufficio Segreteria, provvede a tutti gli atti
amministrativi ed esecutivi necessari alla vita del periodico ed alla sua
distribuzione.
Compila, entro il
mese di febbraio di ogni anno, la nota consuntiva delle spese sostenute per
l’edizione e la distribuzione del periodico nell’anno trascorso e quella
preventiva da inserire nel bilancio annuale dell’Associazione.
Art. 36.
L’incarico di
Direttore Responsabile del periodico è una carica sociale.
Spetta all’AG
deliberare circa il titolo del periodico e sulla sua periodicità sulla base dei
risultati economici della gestione.
Alle spese per
l’edizione e la distribuzione del periodico e a quelle accessorie,
l’Associazione provvede con gli specifici contributi volontari provenienti dai
Soci e, se necessario, con parte delle quote associative annuali.
Art. 37.
Al presente
Regolamento, approvato dall’AG dei Soci, possono essere apportate, nel
rispetto dello Statuto, aggiunte e varianti
provvisorie solo nel caso di urgente necessità, con deliberazione del
CDN che dovrà poi sottoporre le stesse all’approvazione dell’AG.
Le aggiunte e
varianti non approvate dall’AG, si intenderanno automaticamente decadute.