Decreto Legislativo 123/99
Produzione di mangime composto per autoconsumo.
Documenti in formato Acrobat Reader |
Applicazione
del decreto legislativo |
Il Decreto legislativo 123/99 fissa le condizioni e le modalità per il RICONOSCIMENTO o REGISTRAZIONE per quanti intendono proseguire nella produzione di mangime composto per autoconsumo.
Per produzione di mangimi composti si intende anche lutilizzo del CARRO MISCELATORE Aziendale in cui si impiegano sostanze di cui al punto A e B.
In base al decreto devono presentare formale richiesta alla Regione, le Aziende agricole che si trovano in una delle seguenti condizioni:
Non è quindi soggetto a presentare domanda chi impiega esclusivamente mangimi commerciali già integrati e materie prime (mais, orzo farine ecc.) con certificazione adeguata del fornitore, chi invece miscela mais di propria produzione dovrà certificare lassenza di microtossine e quindi applicare un piano di autocontrollo aziendale.
La domanda dovrà essere inoltrata allAz U.L.S.S. territoriale competente per la sede produttiva dellimpianto entro il 22 NOVEMBRE p.v..
Sulloriginale va messa una marca da bollo da L. 20.000.= (si consiglia di non annullare) indirizzato alla Regione Veneto - Direzione Prevenzione - Dorsoduro 3493 - 30123 VENEZIA, la COPIA va indirizzata allA.S.L. di competenza per la Sede produttiva dellimpianto.
Se trasmessa per posta a mezzo raccomandata semplice, farà fede la
data del timbro postale.
Si precisa che gli allegati possono essere presentati in un secondo tempo appena verrà
resa nota la circolare ministeriale.