COSA C'E' DI NUOVO:
ELEZIONI REGIONALI
DEL LAZIO
DOMENICA 16 APRILE
2000
LISTA
"AUTONOMIA
LIBERALE
PARTITO D'AZIONE
LIBERALSOCIALISTA"
SEVERINO ANTINORI
CANDIDATO PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Comitato elettorale
Sede principale:
c/o Autonomia
Liberale, piazza Bainsizza, 3 - Roma
Tell. 06/3720811 -
3720429
Altra sede:
c/o Partito d'Azione
Liberalsocialista,Piazza Viminale,5 Roma- Tel./fax/segr.
06/4744135
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Prima circolare
interna - 30 gennaio 2000
Lista
"Autonomia
Liberale Partito d'Azione Liberalsocialista"
per candidati e
simpatizzanti
a cura di Nicola
Terracciano
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LA REGIONE NELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione
della Repubblica Italiana Libera e Democratica del 1948
è fondata su un ampio riconoscimento delle autonomie
locali. Infatti ad esse è dedicato tutto il titolo V
della II parte della Costituzione, relativa all'ordinamento
della Repubblica, titolo V, che ha come denominazione
"LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI" e comprende
ben 20 (VENTI) articoli (dall'art. 114 all'art. 133), tra
i quali i più importanti per l'ente regione sono :
- l' art. 117 (che
riguarda le materie sulle quali la Regione emana norme
legislative);
- l'art. 118 ( che
riguarda le funzioni amministrative della Regione);
- l' art. 121 (che
riguarda gli organi della Regione), recentemente
modificato dall'art.1 della legge costituzionale di
dicembre 1999;
- l'art. 122 (che
riguarda il sistema di elezione), tutto sostituito dall'
art. 2 della legge costituzionale di dicembre 1999;
- l'art. 123 (che
riguarda lo statuto), tutto sostituito dall' art. 3 della
legge costituzionale di dicembre 1999
- l'art. 126 (che
riguarda lo scioglimento del Consiglio), tutto sostituito
dall'art. 4 della legge costituzionale di dicembre 1999
- l'art. 130 (che
riguarda il controllo di legittimità sugli atti delle
Province, dei Comuni e degli altri enti locali);
- l' art. 133 (che
riguarda il potere di istituire nuovi comuni o modificare
gli esistenti).
E' chiaro che tutti
gli altri articoli sono importanti, perché toccano per
altri aspetti i complessi e grandi poteri dell'ente
regione.
ARTICOLO 117
(MATERIE)
" La Regione
emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
Regioni:
- ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
Regione;
- circoscrizioni
comunali;
- polizia locale
urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e
biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo e
industria alberghiera;
- tranvie e linee
automobilistiche d'interesse regionale;
- navigazione e
porti lacuali;
- acque minerali e
termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque
interne;
- agricoltura e
foreste;
- artigianato;
- altre materie
indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della
Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione."
ARTICOLO 118
(FUNZIONI
AMMINISTRATIVE)
"Spettano alla
Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai
Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può
delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione esercita
normalmente le sue funzioni amministrative delegandole
alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici."
ARTICOLO 121
(ORGANI)
"Sono organi
della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio
Regionale esercita le potestà legislative (e
regolamentari) (aggettivo soppresso dalla nuova legge
costituzionale) attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale
è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo centrale."
Questo comma è
stato sostituito dalla legge costituzionale di dicembre
1999, in questi nuovi termini:
"Il Presidente
della Giunta Regionale rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamanti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dalla Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica."
ARTICOLO 122
(SISTEMA DI ELEZIONE)
(TUTTO L'ARTICOLO E'
STATO SOSTITUITO
DALLA LEGGE
COSTITUZIONALE DEL DICEMBRE 1999)
La precedente
formulazione
"Il sistema d'elezione,
il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e
ad una delle Camere del Parlamento o ad altro Consiglio
regionale.
Il Consiglio elegge
nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per
i propri lavori.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente ed i
membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale
tra i suoi componenti."
La nuova
formulazione
"Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi
elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad
un altro Consiglio Regionale o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta."
BREVE COMMENTO
Questo articolo è 'rivoluzionario',
nel senso che per la prima volta viene modificato un
intero articolo della Costituzione, iniziando di fatto
quella revisione di essa di cui si è tanto parlato e
poco operato; in secondo luogo il sistema elettorale non
è più stabilito da una legge della Repubblica, ma da
una legge regionale, per cui potrebbe verificarsi che
alle prossime elezioni regionali del 2005 da una regione
all'altra cambierà la legge elettorale, in terzo luogo
potrebbe verificarsi che anche il sistema di elezione
diretta del presidente della Giunta potrebbe essere
eletto diversamente nel futuro, se un diversa legge
regionale elettorale disponesse diversamente. Quindi i
poteri della Regione sono estesi enormemente, dando
capacità di autogoverno nella sua legge elettorale,
avvicinando le Regioni a piccoli Stati.
ARTICOLO 123
(STATUTO)
(TUTTO L'ARTICOLO E'
STATO SOSTITUITO
DALLA LEGGE
COSTITUZIONALE DEL DICEMBRE 1999)
La precedente
formulazione
" Ogni Regione
ha uno statuto, il quale in armonia con la Costituzione e
con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme
relative all'organizzazione interna della Regione. Lo
statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta
dei suoi membri ed è approvato con legge della
repubblica."
La nuova
formulazione
"Ciascuna
Regione ha un suo statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni
dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della regione e un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi."
BREVE COMMENTO
Questo articolo
della Costituzione è ancora più 'rivoluzionario' del
precedente, perché, mentre il precedente riguardava l'allargamento
del potere regionale solo sul sistema elettorale, quest'ultimo
dà la potestà ad ogni regione di determinare con il
proprio statuto 'la forma di governo', cioè si configura
la Regione come titolare di una sovranità vicina a
quella degli stati, aprendo l'instaurazione di una
Repubblica federale sul modello svizzero, tedesco. L'altra
novità rivoluzionaria di questo articolo è data dal
fatto che l'adozione e la modifica dello statuto
regionale sono approvati con legge regionale e non più
con legge della Repubblica. Le Regioni si possono dare
autonomamente le proprie piccole costituzioni, senza né
visto del commissario del Governo, né delega per l'approvazione
alle Camere, così come avveniva prima.
Nella Costituzione
è entrato così il Federalismo.
Le prossime elezioni
regionali sono elezioni costituenti delle nuove Regioni
dello Stato Repubblicano Federale. Nessuno ne parla,
tranne un po' quelli della Lista Bonino.
ARTICOLO 126
(SCIOGLIMENTO DEL
CONSIGLIO)
(TUTTO L'ARTICOLO E'
STATO SOSTITUITO
DALLA LEGGE
COSTITUZIONALE DEL DICEMBRE 1999)
La precedente
formulazione
"Il Consiglio
regionale può essere sciolto, quando compia atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o
non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la
Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Può essere sciolto
quando, per dimissioni o per impossibilità di formare
una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì
sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è
disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della repubblica.
Col decreto di
scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini
eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni
entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione
di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da
sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio."
La nuova
formulazione
"Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto
è adottato sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché
la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio." Commento
L'ampliamento dei
poteri della Regione è così ampio che ormai si parla di
scioglimento solo in rapporto ad atti che violino la
Costituzione, senza fare più riferimento al Governo.
Sono meglio precisati poi i poteri del Consiglio nei
confronti del Presidente, nel momento in cui si danno ad
esso nuovi poteri di governo e di stabilità dell'esecutivo,
in modo da controbilanciare eventuali direzioni
autoritarie.
ARTICOLO 130
(CONTROLLO ORDINARIO
SU PROVINCE E COMUNI)
"Un organo
della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge
della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il
controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei
Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati
dalla legge può essere esercitato il controllo di merito,
nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti
di riesaminare la loro deliberazione."
ARTICOLO 133
(POTERI ISTITUTIVI
SU PROVINCE E COMUNI)
"Il mutamento
delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove
Province nell'ambito della Regione sono stabiliti con
legge della Repubblica. Su iniziativa dei Comuni, sentita
la stessa Regione.
La Regione, sentite
le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni."
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LA TORMENTATA STORIA
LEGISLATVA DELL'ENTE REGIONE
Il ruolo enorme
riconosciuto nella Costituzione Repubblicana all'ente
Regione è stato così rivoluzionario che le forze della
conservazione del vecchio Stato centralista, che ha
governato il paese dal 1948 fino agli anni Settanta, ha
disobbedito a precise disposizioni della stessa
Costituzione, pur di rimandare l'entrata in funzione
delle Regioni.. Nell'ottava disposizione transitoria e
finale della Costituzione del 1948 è scritto "Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall'entrata in vigore della Costituzione."
Le prime elezioni
regionali dovevano pertanto tenersi agli inizi del 1949.
Invece si è dovuto
attendere VENTI ANNI.
SISTEMA ELETTORALE
REGIONALE DELLA LEGGE DEL 1968
- La prima legge
elettorale regionale è del 1968 (legge 17 febbraio 1968,
n.108 - Norme per la elezione dei consigli regionali
nelle regioni a statuto ordinario).Il sistema elettorale
previsto era tutto su base proporzionale e quindi i seggi
erano assegnati su base provinciale, senza sbarramenti di
percentuali per poter accedere alla loro distribuzione.
SISTEMA ELETTORALE
REGIONALE DELLA LEGGE DEL 1995 -VIGENTE
- La seconda legge
elettorale regionale è del 1995 ((Legge 23 febbraio 1995,
n.43 - Nuove norme per la elezione dei consigli delle
regioni a statuto ordinario). Il sistema elettorale è
molto modificato:
I - si prevede che i
quattro quinti dei consiglieri sono eletti sulla base di
liste provinciali concorrenti e un quinto col sistema
maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti
(i 60 seggi
assegnati alla Regione Lazio ad es. sono distribuiti in
48 su base proporzionale provinciale e 12 su base
maggioritaria regionale);
II - Si prevede lo
sbarramento del 3% per le liste provinciali e/o del 5%
per la lista regionale, onde accedere alla distribuzione
dei seggi.
III - E' previsto il
"voto disgiunto": cioè un elettore può votare
una lista provinciale di destra ad es. ed una lista
regionale di sinistra.
Il sistema
elettorale del 1995 è vigente anche per le elezioni
regionali del 16 aprile del 2000.
LE DUE NOVITÀ DELLE
ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 SONO INDICATE NELLE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA LEGGE COSITUZIONALE DI
DICEMBRE 1999 (ART.5):
I - Elezione diretta
da parte dei cittadini del Presidente della Giunta, che
era prima eletto dal Consiglio Regionale, e che è il
Capolista della lista regionale che prende più voti.
Egli ha poteri di nomina dei componenti della Giunta, fra
i quali nomina un Vicepresidente, e può revocarli.
II - Il capolista
della lista regionale che risulta seconda è eletto
consigliere regionale, mentre prima questo non era
possibile e poteva essere eletto solo se risultava tra i
primi nelle liste provinciali, potendosi ogni candidato
presentare, oltre che nella lista regionale, anche in tre
liste provinciali della regione.
REGIONE LAZIO
NUMERO DI
CONSIGLIERI ASSEGNATI
SULLA BASE DELLA
POPOLAZIONE
NUMERO DEI
CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE LAZIO E LORO
DISTRIBUZIONE NELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E NELLA
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE: 60 CONSIGLIERI
CIRCOSCRIZIONI
PROVINCIALI
LATINA - 4
CONSIGLIERI
FROSINONE - 5
CONSIGLIERI
VITERBO - 3
CONSIGLIERI
RIETI - 1
CONSIGLIERE
ROMA - 35
CONSIGLIERI
CIRCOSCRIZIONE
REGIONALE
12 CONSIGLIERI ALLA
LISTA CHE HA PRESO PIU' VOTI
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REGIONE LAZIO
- CARATTERISTICHE
DEMOGRAFICHE E SOCIO - ECONOMICHE
La Regione Lazio si
estende per circa 17.186 kmq e presentava alla data dell'ultimo
Censimento ISTAT (1991) una popolazione residente di
circa 5.140.000 abitanti.
Dalle Indagini
condotte presso i comuni è risultata una popolazione
residente aggiornata a settembre 1997 di circa 5.177.000
abitanti circa, con un conseguente incremento di
popolazione pari a circa lo 0,7%.
Analizzando la
popolazione per grandi fasce d'età risulta che:
il 15% circa della
popolazione, ovvero 790.000 abitanti, appartiene alla
fascia di età fino ai 14 anni;
il 70% circa della
popolazione, ovvero 3.623.000 abitanti, appartiene alla
fascia di età tra i 15 e i 64 anni;
il 15% circa della
popolazione, ovvero 727.000 abitanti, appartiene alla
fascia di età superiore ai 65 anni.
L'attività
prevalente è quella del terziario (80%), seguono l'industria
(19,8%) e l'agricoltura (0,2%).
Il numero
complessivo di addetti risulta pari a circa 2.595.000
pari al 72% circa della popolazione attiva.
agg.to 1.2.2000 fP
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