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COSA C'E' DI NUOVO:

ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO

DOMENICA 16 APRILE 2000

LISTA

"AUTONOMIA LIBERALE

PARTITO D'AZIONE LIBERALSOCIALISTA"

SEVERINO ANTINORI

CANDIDATO PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Comitato elettorale

Sede principale:

c/o Autonomia Liberale, piazza Bainsizza, 3 - Roma

Tell. 06/3720811 - 3720429

Altra sede:

c/o Partito d'Azione Liberalsocialista,Piazza Viminale,5 Roma- Tel./fax/segr. 06/4744135

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Prima circolare interna - 30 gennaio 2000

Lista

"Autonomia Liberale Partito d'Azione Liberalsocialista"

per candidati e simpatizzanti

a cura di Nicola Terracciano

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LA REGIONE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione della Repubblica Italiana Libera e Democratica del 1948 è fondata su un ampio riconoscimento delle autonomie locali. Infatti ad esse è dedicato tutto il titolo V della II parte della Costituzione, relativa all'ordinamento della Repubblica, titolo V, che ha come denominazione "LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI" e comprende ben 20 (VENTI) articoli (dall'art. 114 all'art. 133), tra i quali i più importanti per l'ente regione sono :

- l' art. 117 (che riguarda le materie sulle quali la Regione emana norme legislative);

- l'art. 118 ( che riguarda le funzioni amministrative della Regione);

- l' art. 121 (che riguarda gli organi della Regione), recentemente modificato dall'art.1 della legge costituzionale di dicembre 1999;

- l'art. 122 (che riguarda il sistema di elezione), tutto sostituito dall' art. 2 della legge costituzionale di dicembre 1999;

- l'art. 123 (che riguarda lo statuto), tutto sostituito dall' art. 3 della legge costituzionale di dicembre 1999

- l'art. 126 (che riguarda lo scioglimento del Consiglio), tutto sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale di dicembre 1999

- l'art. 130 (che riguarda il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali);

- l' art. 133 (che riguarda il potere di istituire nuovi comuni o modificare gli esistenti).

E' chiaro che tutti gli altri articoli sono importanti, perché toccano per altri aspetti i complessi e grandi poteri dell'ente regione.

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 117

(MATERIE)

" La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

- circoscrizioni comunali;

- polizia locale urbana e rurale;

- fiere e mercati;

- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

- musei e biblioteche di enti locali;

- urbanistica;

- turismo e industria alberghiera;

- tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

- navigazione e porti lacuali;

- acque minerali e termali;

- cave e torbiere;

- caccia;

- pesca nelle acque interne;

- agricoltura e foreste;

- artigianato;

- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione."

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 118

(FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

"Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici."

ARTICOLO 121

(ORGANI)

"Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative (e regolamentari) (aggettivo soppresso dalla nuova legge costituzionale) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale."

Questo comma è stato sostituito dalla legge costituzionale di dicembre 1999, in questi nuovi termini:

"Il Presidente della Giunta Regionale rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamanti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dalla Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 122

(SISTEMA DI ELEZIONE)

(TUTTO L'ARTICOLO E' STATO SOSTITUITO

DALLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL DICEMBRE 1999)

La precedente formulazione

"Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti."

La nuova formulazione

"Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio Regionale o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta."

BREVE COMMENTO

Questo articolo è 'rivoluzionario', nel senso che per la prima volta viene modificato un intero articolo della Costituzione, iniziando di fatto quella revisione di essa di cui si è tanto parlato e poco operato; in secondo luogo il sistema elettorale non è più stabilito da una legge della Repubblica, ma da una legge regionale, per cui potrebbe verificarsi che alle prossime elezioni regionali del 2005 da una regione all'altra cambierà la legge elettorale, in terzo luogo potrebbe verificarsi che anche il sistema di elezione diretta del presidente della Giunta potrebbe essere eletto diversamente nel futuro, se un diversa legge regionale elettorale disponesse diversamente. Quindi i poteri della Regione sono estesi enormemente, dando capacità di autogoverno nella sua legge elettorale, avvicinando le Regioni a piccoli Stati.

ARTICOLO 123

(STATUTO)

(TUTTO L'ARTICOLO E' STATO SOSTITUITO

DALLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL DICEMBRE 1999)

La precedente formulazione

" Ogni Regione ha uno statuto, il quale in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è approvato con legge della repubblica."

La nuova formulazione

"Ciascuna Regione ha un suo statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione e un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi."

BREVE COMMENTO

Questo articolo della Costituzione è ancora più 'rivoluzionario' del precedente, perché, mentre il precedente riguardava l'allargamento del potere regionale solo sul sistema elettorale, quest'ultimo dà la potestà ad ogni regione di determinare con il proprio statuto 'la forma di governo', cioè si configura la Regione come titolare di una sovranità vicina a quella degli stati, aprendo l'instaurazione di una Repubblica federale sul modello svizzero, tedesco. L'altra novità rivoluzionaria di questo articolo è data dal fatto che l'adozione e la modifica dello statuto regionale sono approvati con legge regionale e non più con legge della Repubblica. Le Regioni si possono dare autonomamente le proprie piccole costituzioni, senza né visto del commissario del Governo, né delega per l'approvazione alle Camere, così come avveniva prima.

Nella Costituzione è entrato così il Federalismo.

Le prossime elezioni regionali sono elezioni costituenti delle nuove Regioni dello Stato Repubblicano Federale. Nessuno ne parla, tranne un po' quelli della Lista Bonino.

ARTICOLO 126

(SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO)

(TUTTO L'ARTICOLO E' STATO SOSTITUITO

DALLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL DICEMBRE 1999)

La precedente formulazione

"Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio."

La nuova formulazione

"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio." Commento

L'ampliamento dei poteri della Regione è così ampio che ormai si parla di scioglimento solo in rapporto ad atti che violino la Costituzione, senza fare più riferimento al Governo. Sono meglio precisati poi i poteri del Consiglio nei confronti del Presidente, nel momento in cui si danno ad esso nuovi poteri di governo e di stabilità dell'esecutivo, in modo da controbilanciare eventuali direzioni autoritarie.

ARTICOLO 130

(CONTROLLO ORDINARIO SU PROVINCE E COMUNI)

"Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione."

ARTICOLO 133

(POTERI ISTITUTIVI SU PROVINCE E COMUNI)

"Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito della Regione sono stabiliti con legge della Repubblica. Su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni."

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LA TORMENTATA STORIA LEGISLATVA DELL'ENTE REGIONE

Il ruolo enorme riconosciuto nella Costituzione Repubblicana all'ente Regione è stato così rivoluzionario che le forze della conservazione del vecchio Stato centralista, che ha governato il paese dal 1948 fino agli anni Settanta, ha disobbedito a precise disposizioni della stessa Costituzione, pur di rimandare l'entrata in funzione delle Regioni.. Nell'ottava disposizione transitoria e finale della Costituzione del 1948 è scritto "Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione."

Le prime elezioni regionali dovevano pertanto tenersi agli inizi del 1949.

Invece si è dovuto attendere VENTI ANNI.

SISTEMA ELETTORALE REGIONALE DELLA LEGGE DEL 1968

- La prima legge elettorale regionale è del 1968 (legge 17 febbraio 1968, n.108 - Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario).Il sistema elettorale previsto era tutto su base proporzionale e quindi i seggi erano assegnati su base provinciale, senza sbarramenti di percentuali per poter accedere alla loro distribuzione.

SISTEMA ELETTORALE REGIONALE DELLA LEGGE DEL 1995 -VIGENTE

- La seconda legge elettorale regionale è del 1995 ((Legge 23 febbraio 1995, n.43 - Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario). Il sistema elettorale è molto modificato:

I - si prevede che i quattro quinti dei consiglieri sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e un quinto col sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti

(i 60 seggi assegnati alla Regione Lazio ad es. sono distribuiti in 48 su base proporzionale provinciale e 12 su base maggioritaria regionale);

II - Si prevede lo sbarramento del 3% per le liste provinciali e/o del 5% per la lista regionale, onde accedere alla distribuzione dei seggi.

III - E' previsto il "voto disgiunto": cioè un elettore può votare una lista provinciale di destra ad es. ed una lista regionale di sinistra.

Il sistema elettorale del 1995 è vigente anche per le elezioni regionali del 16 aprile del 2000.

LE DUE NOVITÀ DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 SONO INDICATE NELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELLA LEGGE COSITUZIONALE DI DICEMBRE 1999 (ART.5):

I - Elezione diretta da parte dei cittadini del Presidente della Giunta, che era prima eletto dal Consiglio Regionale, e che è il Capolista della lista regionale che prende più voti. Egli ha poteri di nomina dei componenti della Giunta, fra i quali nomina un Vicepresidente, e può revocarli.

II - Il capolista della lista regionale che risulta seconda è eletto consigliere regionale, mentre prima questo non era possibile e poteva essere eletto solo se risultava tra i primi nelle liste provinciali, potendosi ogni candidato presentare, oltre che nella lista regionale, anche in tre liste provinciali della regione.

REGIONE LAZIO

NUMERO DI CONSIGLIERI ASSEGNATI

SULLA BASE DELLA POPOLAZIONE

NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE LAZIO E LORO DISTRIBUZIONE NELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI E NELLA CIRCOSCRIZIONE REGIONALE: 60 CONSIGLIERI

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

LATINA - 4 CONSIGLIERI

FROSINONE - 5 CONSIGLIERI

VITERBO - 3 CONSIGLIERI

RIETI - 1 CONSIGLIERE

ROMA - 35 CONSIGLIERI

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE

12 CONSIGLIERI ALLA LISTA CHE HA PRESO PIU' VOTI

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REGIONE LAZIO

- CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIO - ECONOMICHE

La Regione Lazio si estende per circa 17.186 kmq e presentava alla data dell'ultimo Censimento ISTAT (1991) una popolazione residente di circa 5.140.000 abitanti.

Dalle Indagini condotte presso i comuni è risultata una popolazione residente aggiornata a settembre 1997 di circa 5.177.000 abitanti circa, con un conseguente incremento di popolazione pari a circa lo 0,7%.

Analizzando la popolazione per grandi fasce d'età risulta che:

il 15% circa della popolazione, ovvero 790.000 abitanti, appartiene alla fascia di età fino ai 14 anni;

il 70% circa della popolazione, ovvero 3.623.000 abitanti, appartiene alla fascia di età tra i 15 e i 64 anni;

il 15% circa della popolazione, ovvero 727.000 abitanti, appartiene alla fascia di età superiore ai 65 anni.

 

L'attività prevalente è quella del terziario (80%), seguono l'industria (19,8%) e l'agricoltura (0,2%).

Il numero complessivo di addetti risulta pari a circa 2.595.000 pari al 72% circa della popolazione attiva.

 


agg.to 1.2.2000 fP