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AVVOCATI

A- ISCRIZIONE AI SOLI FINI ASSISTENZIALI
Tutti gli avvocati iscritti agli albi hanno diritto a fruire dei provvedimenti assistenziali, di cui all’art. 17 della legge 11/2/1992 n. 141 a condizione che abbiano contribuito a norma dell’art. 11 legge 576/80.
L’iscrizione ai soli fini assistenziali non si configura come un’iscrizione alla Cassa a pieno titolo (ossia ai fini previdenziali); resta comunque fermo a carico di ogni iscritto all’albo l’obbligo di trasmettere la comunicazione di cui all’art. 17 della citata legge n. 576/80 (Mod. 5) nonché di versare il 2% sul volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA. I Consigli dell’Ordine ed il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa delle iscrizioni e delle cancellazioni dagli albi da essi deliberate.

B- ISCRIZIONE ALLA CASSA A PIENO TITOLO
ISCRIZIONE FACOLTATIVA ALLA CASSA
(art. 11 legge 11 febbraio 1992 n. 141)
L’iscrizione alla Cassa è facoltativa sia per i praticanti con abilitazione al patrocinio, qualunque sia il reddito professionale dichiarato al fisco, sia per gli avvocati che non abbiano raggiunto il minimo di reddito netto professionale o di volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA fissato ogni anno dal Comitato dei Delegati ai fini della validità dell’iscrizione alla Cassa.
L’iscrizione è deliberata dalla Giunta Esecutiva, previa domanda dell’interessato e decorre dal primo gennaio dell’anno di presentazione della domanda stessa da inviare alla Cassa utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte.

ISCRIZIONE TEMPESTIVA ALLA CASSA
(art. 22 legge 20 settembre 1980 come integrato e modificato dall’art. 11 legge n. 141/92)

E’ obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità ai sensi dell’art. 2 della legge 22/7/1975 n. 319.
L’art. 22, comma 2°, della citata legge, come modificato dall’art. 11 della legge n. 141/92, stabilisce che l’iscrizione è deliberata dalla Giunta Esecutiva a domanda dell’interessato il quale è tenuto ad inviare alla Cassa, l’istanza entro l’anno solare successivo a quello nel quale ha raggiunto il minimo di reddito netto professionale o di volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA fissato dal Comitato dei Delegati ai fini della validità dell’iscrizione alla Cassa.

ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA CASSA
(art. 22 legge n. 576/80 integrato dall’art. 11 legge 141/92)

Se l’avvocato invia alla Cassa una domanda di iscrizione oltre il termine suddetto (anno solare successivo a quello nel quale ha raggiunto il minimo di reddito o di volume d’affari) la Giunta Esecutiva provvede all’iscrizione d’ufficio limitatamente agli anni non coperti dall’iscrizione tempestiva, con l’applicazione di penalità sanzioni e interessi.

ISCRIZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO
(art. 11 legge n. 141/92 praticanti – art. 13 legge n. 141/92 avvocati)

A norma dell’art. 13 della legge n. 141/92 detta facoltà può essere esercitata, solo in sede di prima iscrizione alla Cassa, a condizione che l’avvocato:

  1. non abbia compiuto il 40° anno di età;
  2. sia in regola con l’invio delle comunicazioni obbligatorie alla Cassa (Mod. 5).
    Per tale requisito è sufficiente che il professionista indichi, nel modulo di domanda, il reddito netto professionale ed il volume d’affari IVA relativamente agli anni per i quali è stata chiesta l’iscrizione;
  3. non sia stato inadempiente all’obbligo dell’iscrizione alla Cassa, quindi, passibile della sanzione di cui all’art. 22, comma 2°, della legge n. 576/1980, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 141/1992, in conseguenza dell’iscrizione d’ufficio.
    L’iscrizione può comprendere gli anni di praticantato con abilitazione ed i primi 3 anni di iscrizione all’albo.
    La Giunta Esecutiva può, su richiesta dell’interessato, concedere, per il pagamento di quanto dovuto, una dilazione rateale non superiore a tre anni con l’aggiunta degli interessi di mora nella stessa misura prevista dalle imposte dirette.

ISCRIZIONE DI AVVOCATI ULTRAQUARANTENNI
(art. 14 legge n.141/92)

La facoltà di cui all’art. 14 può essere esercitata, a regime, soltanto in sede di prima iscrizione alla Cassa.
In via transitoria, la legge (art. 14 comma IV) consentiva all’avvocato, iscritto alla Cassa dopo il compimento del 40° anno di età, di avvalersi della facoltà di cui all’art. 14, previo pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo) dell’anno di presentazione della domanda per ciascun anno a decorrere da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell’iscrizione entrambi inclusi.
Tale facoltà poteva essere esercitata dall’iscritto entro il termine perentorio del 31/12/1993. L’art. 2, comma 202, della legge 23/12/1996 n. 662, ha riaperto, in favore degli iscritti alla Cassa, il termine per l’esercizio della facoltà, di cui al citato art. 14 comma IV legge 141/92. La domanda di iscrizione doveva essere trasmessa entro il 30/06/1997, utilizzando l’apposito modulo.
Il versamento della speciale contribuzione deve essere effettuato in un’unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa all’interessato della delibera adottata dalla Giunta Esecutiva, che, su richiesta del professionista, può disporre il pagamento rateale nel massimo di tre anni, maggiorato degli interessi nella misura prevista per le imposte dirette con riscossione a mezzo di ruoli esattoriali.
L’offerta della speciale contribuzione di cui all’art. 14 della citata legge n. 141 comporta taluni benefici e precisamente: · per le pensioni di inabilità, di invalidità e indiretta, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del 40° anno di età, fermo restando la sussitenza degli altri requisiti richiesti per tali trattamenti pensionistici; · per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la speciale contribuzione, di cui all’art. 14, sono utili solo al fine di completare l’anzianità minima necessaria per conseguire il diritto a pensione e, pertanto, essi non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’importo della stessa.


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