|
CASSA
NAZIONALE
:: Informazioni
:: Iniziative
:: Moduli
:: Scadenze
ISCRIZIONI
:: Avvocati
:: Praticanti
ALBO
SCADENZE
:: Cassa Prev. For.
:: Consiglio Ordine
:: Altre
INIZIATIVE
:: Nazionali
:: Locali
:: CONSIGLIO
:: LINKS
:: REGISTRO |
|
AVVOCATI
A- ISCRIZIONE AI SOLI FINI ASSISTENZIALI
Tutti gli avvocati iscritti agli albi hanno diritto a fruire dei
provvedimenti assistenziali, di cui all’art. 17 della legge 11/2/1992
n. 141 a condizione che abbiano contribuito a norma dell’art.
11 legge 576/80.
L’iscrizione ai soli fini assistenziali non si configura come
un’iscrizione alla Cassa a pieno titolo (ossia ai fini previdenziali);
resta comunque fermo a carico di ogni iscritto all’albo l’obbligo
di trasmettere la comunicazione di cui all’art. 17 della citata
legge n. 576/80 (Mod. 5) nonché di versare il 2% sul volume di
affari dichiarato ai fini dell’IVA. I Consigli dell’Ordine ed
il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa delle
iscrizioni e delle cancellazioni dagli albi da essi deliberate.
B- ISCRIZIONE ALLA CASSA A PIENO TITOLO
ISCRIZIONE FACOLTATIVA ALLA CASSA
(art. 11 legge 11 febbraio 1992 n. 141)
L’iscrizione alla Cassa è facoltativa sia per i praticanti con
abilitazione al patrocinio, qualunque sia il reddito professionale
dichiarato al fisco, sia per gli avvocati che non abbiano raggiunto
il minimo di reddito netto professionale o di volume di affari
dichiarato ai fini dell’IVA fissato ogni anno dal Comitato dei
Delegati ai fini della validità dell’iscrizione alla Cassa.
L’iscrizione è deliberata dalla Giunta Esecutiva, previa domanda
dell’interessato e decorre dal primo gennaio dell’anno di presentazione
della domanda stessa da inviare alla Cassa utilizzando l’apposito
modulo debitamente compilato in ogni sua parte.
ISCRIZIONE TEMPESTIVA ALLA CASSA
(art. 22 legge 20 settembre 1980 come integrato e modificato dall’art.
11 legge n. 141/92)
E’ obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano
la libera professione con carattere di continuità ai sensi dell’art.
2 della legge 22/7/1975 n. 319.
L’art. 22, comma 2°, della citata legge, come modificato dall’art.
11 della legge n. 141/92, stabilisce che l’iscrizione è deliberata
dalla Giunta Esecutiva a domanda dell’interessato il quale è tenuto
ad inviare alla Cassa, l’istanza entro l’anno solare successivo
a quello nel quale ha raggiunto il minimo di reddito netto professionale
o di volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA fissato dal
Comitato dei Delegati ai fini della validità dell’iscrizione alla
Cassa.
ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA CASSA
(art. 22 legge n. 576/80 integrato dall’art. 11 legge 141/92)
Se l’avvocato invia alla Cassa una domanda di iscrizione
oltre il termine suddetto (anno solare successivo a quello nel
quale ha raggiunto il minimo di reddito o di volume d’affari)
la Giunta Esecutiva provvede all’iscrizione d’ufficio limitatamente
agli anni non coperti dall’iscrizione tempestiva, con l’applicazione
di penalità sanzioni e interessi.
ISCRIZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO
(art. 11 legge n. 141/92 praticanti – art. 13 legge n. 141/92
avvocati)
A norma dell’art. 13 della legge n. 141/92 detta
facoltà può essere esercitata, solo in sede di prima iscrizione
alla Cassa, a condizione che l’avvocato:
- non abbia compiuto il 40° anno di età;
- sia in regola con l’invio delle comunicazioni obbligatorie
alla Cassa (Mod. 5).
Per tale requisito è sufficiente che il professionista indichi,
nel modulo di domanda, il reddito netto professionale ed il
volume d’affari IVA relativamente agli anni per i quali è stata
chiesta l’iscrizione;
- non sia stato inadempiente all’obbligo dell’iscrizione alla
Cassa, quindi, passibile della sanzione di cui all’art. 22,
comma 2°, della legge n. 576/1980, come sostituito dall’art.
11 della legge n. 141/1992, in conseguenza dell’iscrizione d’ufficio.
L’iscrizione può comprendere gli anni di praticantato con abilitazione
ed i primi 3 anni di iscrizione all’albo.
La Giunta Esecutiva può, su richiesta dell’interessato, concedere,
per il pagamento di quanto dovuto, una dilazione rateale non
superiore a tre anni con l’aggiunta degli interessi di mora
nella stessa misura prevista dalle imposte dirette.
ISCRIZIONE DI AVVOCATI ULTRAQUARANTENNI
(art. 14 legge n.141/92)
La facoltà di cui all’art. 14 può essere esercitata, a regime,
soltanto in sede di prima iscrizione alla Cassa.
In via transitoria, la legge (art. 14 comma IV) consentiva all’avvocato,
iscritto alla Cassa dopo il compimento del 40° anno di età, di
avvalersi della facoltà di cui all’art. 14, previo pagamento di
una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi
(soggettivo ed integrativo) dell’anno di presentazione della domanda
per ciascun anno a decorrere da quello del compimento del 39°
anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell’iscrizione
entrambi inclusi.
Tale facoltà poteva essere esercitata dall’iscritto entro il termine
perentorio del 31/12/1993. L’art. 2, comma 202, della legge 23/12/1996
n. 662, ha riaperto, in favore degli iscritti alla Cassa, il termine
per l’esercizio della facoltà, di cui al citato art. 14 comma
IV legge 141/92. La domanda di iscrizione doveva essere trasmessa
entro il 30/06/1997, utilizzando l’apposito modulo.
Il versamento della speciale contribuzione deve essere effettuato
in un’unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa
all’interessato della delibera adottata dalla Giunta Esecutiva,
che, su richiesta del professionista, può disporre il pagamento
rateale nel massimo di tre anni, maggiorato degli interessi nella
misura prevista per le imposte dirette con riscossione a mezzo
di ruoli esattoriali.
L’offerta della speciale contribuzione di cui all’art. 14 della
citata legge n. 141 comporta taluni benefici e precisamente: ·
per le pensioni di inabilità, di invalidità e indiretta, l’iscrizione
si considera avvenuta in data anteriore al compimento del 40°
anno di età, fermo restando la sussitenza degli altri requisiti
richiesti per tali trattamenti pensionistici; · per la pensione
di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la speciale
contribuzione, di cui all’art. 14, sono utili solo al fine di
completare l’anzianità minima necessaria per conseguire il diritto
a pensione e, pertanto, essi non sono presi in considerazione
ai fini della determinazione dell’importo della stessa.
«
Torna Indietro «
|
|