CONTRIBUTI
Gli iscritti alla Cassa (praticanti abilitati al
patrocinio ed avvocati) sono obbligati a trasmettere il Mod. 5
ed a versare i contributi soggettivo, integrativo (artt. 10 e
11 legge n. 576/80) e di maternità.
Il contributo soggettivo obbligatorio (art.
10) a carico di ogni iscritto alla Cassa è dovuto nella misura
del:
- 10% del reddito netto professionale prodotto ai fini dell’IRPEF
nell’anno solare anteriore alla presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi fino al tetto massimo che, per il 1999 (Mod.
5/2000), è pari a L. 136.500.000;
- 3% del reddito eccedente L. 136.500.000 (Mod. 5/2000).
E’ comunque dovuto il contributo minimo che viene riscosso tramite
ruoli esattoriali.
Il contributo integrativo (art. 11) è dovuto dagli avvocati
iscritti agli albi e dai praticanti abilitati iscritti alla Cassa
nella misura del 2% del volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA
detratto l’importo del contributo integrativo (2%) già assoggettato
ad IVA (legge 22 marzo 1995 n. 85) a prescindere dall’effettivo
pagamento eseguito dal debitore.
E’ comunque dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa (ad eccezione
dei pensionati di vecchiaia) il contributo minimo che viene riscosso
tramite ruoli esattoriali.
Il contributo di maternità (Legge 379/90) è dovuto da
tutti gli iscritti alla Cassa; detto contributo, riscosso tramite
ruoli esattoriali, è stato applicato per la prima volta a decorrere
dal 1993.
I Praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa prima
di aver compiuto i 30 anni di età e gli Avvocati iscritti alla
Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età godranno, per i
primi tre anni, di una riduzione del 50% del solo contributo soggettivo
minimo.
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