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DIMOSTRAZIONE DELL’ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE

Perché si maturi validamente un anno di contribuzione ai fini pensionistici non è sufficiente aver versato il dovuto.

E’, infatti, indispensabile aver dimostrato di aver esercitato con continuità la professione. Tale requisito viene desunto dal reddito dichiarato.

La Cassa stabilisce, anno per anno, il tetto di reddito (ai fini IRPEF ed ai fini IVA) da raggiungersi per dimostrare l’esercizio continuativo della professione.

In caso di mancato raggiungimento del reddito stabilito è possibile “recuperare” detto anno ove la media dei redditi , ivi inclusi quelli relativi all’anno precedente ed all’anno successivo, soddisfano i requisiti. In caso contrario l’anno non sarà ritenuto valido ed, a richiesta dell’iscritto, verrà restituito il solo contributo soggettivo versato.

FACILITAZIONI PER I NUOVI ISCRITTI
I nuovi iscritti alla Cassa dovranno attenersi alla dimostrazione dell’esercizio continuativo solo dal nono anno.
Per i primi tre anni sarà sufficiente dichiarare un qualsiasi reddito. Dal quarto all’ottavo anno dovranno dichiarare almeno la metà dei redditi previsti.

 

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