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CASSA
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DIMOSTRAZIONE DELL’ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE
Perché si maturi validamente un anno di contribuzione
ai fini pensionistici non è sufficiente aver versato il dovuto.
E’, infatti, indispensabile aver dimostrato di aver esercitato
con continuità la professione. Tale requisito viene desunto dal
reddito dichiarato.
La Cassa stabilisce, anno per anno, il tetto di reddito (ai fini
IRPEF ed ai fini IVA) da raggiungersi per dimostrare l’esercizio
continuativo della professione.
In caso di mancato raggiungimento del reddito stabilito è possibile
“recuperare” detto anno ove la media dei redditi , ivi inclusi
quelli relativi all’anno precedente ed all’anno successivo, soddisfano
i requisiti. In caso contrario l’anno non sarà ritenuto valido
ed, a richiesta dell’iscritto, verrà restituito il solo contributo
soggettivo versato.
FACILITAZIONI PER I NUOVI ISCRITTI
I nuovi iscritti alla Cassa dovranno attenersi alla dimostrazione
dell’esercizio continuativo solo dal nono anno.
Per i primi tre anni sarà sufficiente dichiarare un qualsiasi
reddito. Dal quarto all’ottavo anno dovranno dichiarare almeno
la metà dei redditi previsti.
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