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Regolamento svolgimento pratica
VECCHIO REGOLAMENTO

NUOVO REGOLAMENTO

Per ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario compilare a stampatello o a macchina l'apposito modulo e consegnarlo unitamente agli allegati alla segreteria del Consiglio che è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,45.
Presentarsi muniti di carta d'identità.
Copia per estratto della delibera di iscrizione viene notificata al P.M. presso il Tribunale, al P.M. presso la Corte di Appello, all'interessato ed all'Avvocato presso cui la pratica viene svolta.
Una volta iscritto, il Praticante ritira presso la segreteria dell'Ordine il libretto della pratica; da quel momento è tenuto ad attenersi al seguente regolamento:

  1. I praticanti devono svolgere la pratica forense con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.
  2. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello originariamente o precedentemente indicato al Consiglio dell’Ordine, senza la previa comunicazione scritta al Consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica.
  3. I praticanti dovranno annotare sul libretto, rilasciato dall’Ordine, ai sensi dell’art. 6 DPR 10.04.1990 n. 101, le udienze cui avranno assistito, con l’indicazione dell’autorità giudiziaria, delle parti, del numero di ruolo dei processi e della data dell’udienza.
    L’annotazione dovrà avvenire solo a seguito di chiusura del verbale di udienza con emissione del provvedimento del giudice.
    L’Avvocato presso il cui studio è effettuata la pratica è tenuto a dichiarare a verbale la presenza del praticante; in difetto di tale dichiarazione l’udienza non sarà considerata valida ai fini della pratica.
    Potrà essere annotato solo un processo per ogni giorno di udienza.
    E’ istituito, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine, il registro delle partecipazioni ad udienza da parte dei praticanti da apporre nel giorno di partecipazione all’udienza, contenente l’indicazione del praticante e dell’udienza cui ha partecipato, nonché la sottoscrizione del praticante.
    Tale registro viene vidimato in apertura e chiusura di ogni giornata (9,30 – 12,45).
    Il praticante, entro sette giorni dalla data di svolgimento dell’udienza, all’esito della sottoscrizione del registro di cui al comma precedente, farà apporre sulla fotocopia del verbale d’udienza dalla quale risulti la sua presenza, timbro datario da parte della segreteria dell’Ordine.
    All’esito della vidimazione del verbale presso il Consiglio dell’Ordine il praticante dovrà richiedere la firma di un Consigliere dell’Ordine, contestualmente sul libretto di pratica e sulla copia vidimata del verbale, che dovrà poi depositare alla fine del semestre.
    La segreteria dell’Ordine non potrà vidimare a ciascun praticante più di una sola copia di ogni verbale e la segreteria apporrà sulla copia vidimata l’indicazione delle generalità del richiedente.
    I praticanti dovranno annotare almeno venti udienze per ogni semestre di pratica, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio, di quelle collegiali civili, camerali di ogni natura e di quelle innanzi ai Giudici Amministrativi e Contabili.
  4. In relazione al comma 3° dell’art. 7 legge richiamata (101/90) il Consiglio dell’Ordine al termine del primo anno di pratica inviterà il praticante, in giorni ed ore prestabiliti dal Consiglio medesimo, a tenere un colloquio che verterà su temi di contenuto pratico-professionale inerenti il tirocinio svolto.
    Al termine del colloquio verrà apposto dal Consigliere Delegato a tale compito, un visto sul libretto di pratica.
  5. Per quanto ivi non previsto si rimanda al DPR 10.04.1990 n. 101.

Note: Tutti i Consiglieri dell’Ordine sono delegati all’apposizione della firma sul libretto della pratica.
Il Consiglio risulta composto dai sigg.ri

Avvocati Claudio Brancati, Mario D’Ecclesiis, Clemente Delli Colli, Rinaldo Di Ciommo, Mariano Ferri, Eduardo Giuliani, Ludovico Laviani, Rocco Liccione, Michele Messina, Aldo Morlino, Savino Murro Nicola Roccanova, Enzo Sarli, Giuseppe Spirito, Michele Valente.

Al termine del biennio di pratica si acquisisce il diritto ad ottenere il certificato di compiuta pratica che permette di partecipare agli esami di avvocato; tale certificato viene rilasciato su istanza di parte. Indipendentemente dal compimento del biennio il praticante che intenda conservare la iscrizione nel Registro dovrà continuare ad espletare la pratica forense.

L’interruzione della stessa per un periodo superiore a sei mesi comporta la cancellazione di ufficio ai sensi del 3° comma dell’art. 4 del RD 22.01.1943 n. 37.

 
VECCHIO REGOLAMENTO
valido fino al 09 nov 2000
  1. I praticanti devono svolgere la pratica forense con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.
  2. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello originariamente o precedentemente indicato al Consiglio dell’Ordine, senza la previa comunicazione scritta al Consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica.
  3. I praticanti dovranno annotare sul libretto, rilasciato dall’Ordine, ai sensi dell’art. 6 DPR 10.04.1990 n. 101, le udienze cui avranno assistito, con l’indicazione delle parti ed il numero di ruolo dei processi.
    L’annotazione dovrà avvenire solo a seguito di chiusura del verbale di udienza con emissione del provvedimento del giudice.
    Potrà essere annotato solo un processo per ogni giorno di udienza; il libretto dovrà essere sottoposto ai Consiglieri all’uopo delegati per il controllo della veridicità dell’annotazione.
    La validità della stessa sarà subordinata all’apposizione della sigla da parte del Consigliere Delegato a margine del processo riportato.
    I praticanti dovranno annotare almeno venti udienze per ogni semestre di pratica, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio, di quelle collegiali civili, camerali civili, penali ed amministrative e di quelle innanzi ai Giudici Amministrativi e Contabili.
  4. In relazione al comma 3° dell’art. 7 legge richiamata (101/90) il Consiglio dell’Ordine al termine del primo anno di pratica inviterà il praticante, in giorni ed ore prestabiliti dal Consiglio medesimo, a tenere un colloquio che verterà su temi di contenuto pratico-professionale inerenti il tirocinio svolto.
    Al termine del colloquio verrà apposto dal Consigliere Delegato a tale compito, un visto sul libretto di pratica.
  5. Per quanto ivi non previsto si rimanda al DPR 10.04.1990 n. 101.

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Al termine del biennio di pratica si acquisisce il diritto ad ottenere il certificato di compiuta pratica che permette di partecipare agli esami di avvocato; tale certificato viene rilasciato su istanza di parte. Indipendentemente dal compimento del biennio il praticante che intenda conservare la iscrizione nel Registro dovrà continuare ad espletare la pratica forense.
L’interruzione della stessa per un periodo superiore a sei mesi comporta la cancellazione di ufficio ai sensi del 3° comma dell’art. 4 del RD 22.01.1943 n. 37.

D.P.R. 10 aprile 1990, n.101
Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art.18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36;
Visto l'art.2 della legge 27 giugno 1988, n.242; Visto l'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400; Sentito il Consiglio Nazionale Forense;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Emana il seguente regolamento:

  1. Modalità della pratica.
    1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.
    2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione.
    3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art.18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e disciplinati a norma dell'art.2.
    4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestualmente al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art.3.
  2. Corsi post-universitari.
    1. I corsi post-universitari di cui all'art.1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art.3, comma 3.
  3. Scuole di formazione.
    1. I Consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art.1, comma 4, integra la pratica forense.
    I consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli Ordini di ciascun distretto.
    2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.
    3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art.3 della legge 27 giugno 1988, n.242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa.
    Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
  4. Adempimenti dei Consigli dell'Ordine.
    1. I Consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.
    2. Gli avvocati ed i procuratori legali abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.
    3. E' compito dei Consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni.
  5. Registro speciale.
    1. Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art.8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti interventi.
    2. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale è immediatamente comunicato, a cura del Consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta.
    3. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al Consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al Consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art.10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.
  6. Libretto della pratica.
    1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
    a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;
    b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
    c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.
    2. Il libretto della pratica deve essere esibito al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
    3. Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.
  7. Adempimenti dopo il primo anno di pratica.
    1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al Consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.
    2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il Consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.
    3. Il Consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriore chiarimenti sul tirocinio espletato.
  8. Praticanti abilitati al patrocinio.
    1. I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell'art.1 della legge 24 luglio 1985, n.406, qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore debbono:
    a) comunicare il loro intendimento al Consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;
    b) tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art.6 del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività svolta;
    c) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;
    d) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al Consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.
  9. Certificato di compimento della pratica.
    1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'art.10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività del praticante procuratore.
    2. In caso di trasferimento del praticante, il Consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica.
    3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 determina la corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di procuratore legale.
  10. Sostituzioni di norme precedenti.
    1. Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5,6,7,9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, relative alle modalità di svolgimento della pratica forense.
  11. Prima applicazione.
    1. Per i praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente al periodo residuo.
    2. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente in vigore.

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