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Istanza concessione patrocinio
Al termine del primo anno di pratica, dopo aver sostenuto con
esito positivo il colloquio previsto dal 3° comma dell’art. 7
della Legge 101/1990, il praticante può chiedere di ottenere il
patrocinio avanti i Tribunali del Distretto ex art. 1 L. 496/1985,
come modificato dall’art. 7 della L. 479/1999 e dall’art. 2 terdecies
del D.L. n,82/2000.
La domanda di ammissione, compilata a stampatello o a macchina,
va consegnata dall’interessato alla segreteria del Consiglio.
(Presentarsi muniti di carta d’identità).
Copia per estratto della delibera di concessione del patrocinio
viene notificata, a cura del Consiglio, al P.M. presso il Tribunale,
al P.M. presso la Corte di Appello, all’interessato ed all’Avvocato
presso cui la pratica viene svolta.
Entro un mese dalla data in cui viene adottata la delibera, il
praticante dovrà prestare giuramento avanti il Collegio Civile
del Tribunale (tutti i giovedì alle ore 10,00).
I praticanti che, avendo ottenuto il patrocinio, intendano continuare
la pratica al di fuori dello studio di un avvocato debbono, previa
autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine:
- tenere e compilare il libretto della pratica con le annotazioni
relative all’attività svolta;
- trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all’anno,
di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero
cinque cause civili di cognizione;
- esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica
al Consiglio dell’Ordine. (art. 8 D.P.R. 101/1990).
DOWNLOAD DOMANDA
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