- 1. Principi generali. - 1. Lo Stato promuove
e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti
di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al
fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare
la salute pubblica e l'ambiente.
- 2. Trattamento dei cani e di altri animali di
affezione. - 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei
gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto
conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie
spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile,
delle società protettrici degli animali e di privati. 2. I cani vaganti
ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi. 3. I cani
catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, non possono essere destinati alla sperimentazione. 4. I cani vaganti
catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al
detentore. 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati
presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere
tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono
essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 6. I cani ricoverati
nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se
gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. 7. E' vietato
a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 8. I gatti che
vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente
per territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in libertà possono
essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 10. Gli
enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità
sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in
libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei
servizi veterinari dell'unità sanitaria locale. 12. Le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento
cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
- 3. Competenze delle regioni. - 1. Le
regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe
canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità
per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o
al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore. 2. Le regioni provvedono a determinare, con propria
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione
dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni
di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico- sanitarie e sono
sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le
modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione
degli interventi di loro competenza. 3. Le regioni adottano, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito
regionale, un programma di prevenzione del randagismo. 4. Il programma
di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: a) iniziative di informazione
da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto
rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi
di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie
che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate
da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unità sanitaria locale. 6. Per la realizzazione degli interventi
di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non
superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione
degli interventi di loro competenza. 7. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale
per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al
presente articolo.
- 4. Competenze dei comuni. - 1. I comuni,
singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento
dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel
rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei
contributi destinati a tale finalità dalla regione. 2. I servizi comunali
e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel
trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
- 5. Sanzioni. -
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. 2. Chiunque
omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire centocinquantamila. 3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe
di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
lire centomila. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni
a lire dieci milioni. 5. L'ammenda comminata per la contravvenzione
di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata
nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge
previsto dall'articolo 8.
- 6. Imposte. - (Abrogato, con effetto
dall'anno 1992, dall'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8)
- 7. Abrogazione di norme. - 1. Sono abrogati
gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con
la presente legge.
- 8. Istituzione del fondo per l'attuazione della
legge. - 1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito
presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente
legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991
e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992. 2. Il Ministro della sanità,
con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al
comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto
del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 9. Copertura finanziaria. - 1. All'onere
derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Prevenzione del randagismo". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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