Statuto Arci Nuova Associazione
Comitato Territoriale Orvieto
PREMESSA: Arci
Nuova Associazione riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei
valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo.
Valori che trovano piena affermazione nella prima parte della Costituzione
repubblicana. Arci Nuova Associazione si richiama, inoltre, alla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU ed opera per un’Europa dei cittadini.
Arci Nuova Associazione fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del socialismo
italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica con l’Arci fondata
a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero dell’Interno.
TITOLO I -
definizione e finalità
Art. 1 - Arci Nuova Associazione è un’associazione nazionale
autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo che promuove
cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e
dell’autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini,
ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso di spazi di
partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire
un’articolata dialettica della democrazia. Arci Nuova Associazione favorisce il
radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno in tutto il
territorio, riconoscendo pari dignità e autonomia economica, organizzativa e
statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala
regionale, territoriale e locale. Esprime un sistema complesso di attività di
utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa
che rappresenta anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero
associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci e alla
collettività. L’Associazione non persegue fini di lucro. E’ fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 2 - La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del
proprio patrimonio associativo sono l’elemento fondante dell’Arci Nuova
Associazione. In questo senso, l’associazione è impegnata per il pieno
riconoscimento legislativo dell’associazionismo e del terzo settore. Arci Nuova
Associazione, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in
pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in
forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
Art. 3 - Sono campi prioritari di iniziativa e di intervento
dell’associazione: l’impegno per l’affermazione di una cultura non violenta e
pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile e dell’obiezione di
coscienza, e l’azione politica per la riduzione delle spese militari; l’impegno
per la formazione di una società aperta, solidale e multietnica, in cui il
riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obbiettivo strategico,
che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l’immigrazione ed il
lavoro interculturale; l’azione tendente a favorire la crescita delle persone
attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le
forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e
la fruizione culturale; l’azione tesa a favorire l’ampliamento dei luoghi e
delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità; l’intervento per
difendere e rinnovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo
dell’economia sociale e dei soggetti non profit; l’intervento a favore della
promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza
tra le persone, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi, scambi
internazionali e di politiche legate al turismo; l’iniziativa tesa a realizzare
una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia
dell’ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo; l’iniziativa e
l’attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo dell’aggregazione e dei
linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di
lotta al disagio tra le nuove generazioni; lo sviluppo di iniziative e di una
politica che si impegni per i diritti dei minori che, fondata sul pieno
riconoscimento della loro cittadinanza deve costituire l’elemento principale
per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni
spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione; lo sviluppo di una
cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle
differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle
minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una
libera cultura anti proibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi
individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo
individuo alla propria autodeterminazione; l’impegno a promuovere una cultura
del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di
solidarietà; lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al
razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla
solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti,
di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; la comunicazione,
l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le attività
radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica, le attività
educative e formative anche a carattere professionale; le attività di
formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai
docenti e agli studenti di ogni ordine e grado; le attività di promozione ed
espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, di informazione e di
crescita civile, organizzate in proprio ma anche all’interno delle strutture
educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano
nella scuola; le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà
internazionale e di educazione allo sviluppo; la salvaguardia, la
valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, culturale,
paesaggistico; l’iniziativa e l’attenzione verso le problematiche che riguardano
gli anziani.
TITOLO II - La
forma associativa
Art. 4- Possono aderire ad Arci Nuova Associazione circoli,
associazioni e singoli cittadini che si riconoscono e accettano le regole dello
statuto nelle sue varie articolazioni; è condizione per l’adesione
l’acquisizione della tessera nazionale dell’Associazione quale propria tessera
sociale. Le adesioni di soci collettivi sono deliberate dagli organismi
dirigenti del livello corrispondente. I soci collettivi, con l’adesione ad Arci
Nuova Associazione, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.
Art. 5 - Le basi associative sono i principali soggetti
dell’iniziativa associativa e politica di Arci Nuova Associazione. La loro
adesione annuale è subordinata all’esistenza del proprio statuto di quelle
norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico di
Arci Nuova Associazione, quali: l’assenza di finalità di lucro, i principi di
democrazia, partecipazione e collegialità, la trasparenza associativa; la
titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati. Le basi associative
sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione
dell’Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e
non rivalutabili.
Art. 6 - Gli associati maggiori di età hanno diritto, nelle forme
di democrazia diretta di mandato, a: concorrere all’elaborazione nelle forme
del programma e partecipare alle attività promosse dall’Associazione; approvare
i bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni
dell’Associazione; eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di
controllo ed essere eletti negli stessi; approvare le modifiche dello statuto e
dei regolamenti delle diverse articolazioni dell’Associazione. Gli associati
sono tenuti a: osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi
dirigenti; rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne
all’operato degli organismi di garanzia dell’Associazione.
Art. 7 - Salvo il diritto di recesso, la decadenza di soci,
circoli o associazioni aderenti avviene: per il mancato rinnovo dell’adesione
annuale o del pagamento della quota associativa; per rifiuto motivato del
rinnovo della tessera sociale o dell’adesione annuale da parte degli organismi
dirigenti preposti a tal compito; per dichiarazione di espulsione divenuta
definitiva.
TITOLO III - Il
sistema istituzionale
Art. 8 - Il sistema associativo di Arci Nuova Associazione, che
ha a suo fondamento l’insieme delle basi associative, si articola sui seguenti
livelli: comitati territoriali, comitati regionali, organismi di direzione
nazionale.
Art. 9 - Il Comitato Territoriale è il principale livello del
coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell’associazione nel
territorio; esprime l’insieme delle basi associative e dei soci operanti
nell’area territoriale di sua competenza; valorizza l’insediamento associativo,
dotandosi delle opportune strutture operative e promuove la costituzione di
nuove basi associative. Rappresenta l’associazione nei confronti di enti
locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio
ambito territoriale. Il Comitato Territoriale, in virtù delle funzioni di
articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di
indirizzo verso i soci individuali e collettivi; in particolare, per quanto
riguarda le basi associative , il Comitato Territoriale controlla il rispetto
dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita
associativa. Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e
procedure adeguate quei diritti di accesso e partecipazione comuni a tutti gli
associati in accordo con i principi istituzionali dell’associazione e in
armonia con la legislazione vigente.
Art. 10 - Sono organi del Comitato territoriale: il Congresso
Territoriale, il Consiglio Territoriale, il Presidente Territoriale, il
Segretario Territoriale, la Segreteria Territoriale.
Art. 11 - Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni 4
anni, preparato con Assemblee di base che si terranno secondo le norme
stabilite dal Consiglio Territoriale. Tali norme, in cui sono indicati data,
ora e luogo di svolgimento, l’ordine del giorno del congresso, i criteri per
l’elezione dei delegati al congresso sono inviate a tutte le basi associative
almeno 20 giorni prima del congresso. Esso ha il compito di: discutere ed
approvare il programma generale dell’Associazione a livello territoriale;
discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto Territoriale;
eleggere il Consiglio Territoriale; eleggere il Collegio Territoriale dei
Garanti; eleggere il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti; eleggere i
Delegati al Congresso Regionale e/o Nazionale. Le votazioni avvengono sempre
sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532 del Codice
civile. Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria:
a) su richiesta motivata da parte della maggioranza dei componenti del
Consiglio Territoriale o da parte di basi associative e/o singoli soci che
complessivamente rappresentino almeno 1/3 dei soci complessivi; b) per
decisione del Commissario eventualmente subentrato, su indicazione del
Consiglio Nazionale agli organismi dirigenti. In tali casi esso è indetto entro
3 mesi dalla richiesta o dalla decisione, sulla base delle norme adottate dal
Consiglio Territoriale ovvero dal Commissario, e delibera sugli argomenti che
ne hanno richiesto la convocazione.
Le delibere congressuali, oltre che essere riportate
in un apposito verbale, rimango
no affisse nella sede del Comitato durante i dieci
giorni che seguono il Congresso.
Art. 12 - Il Consiglio Territoriale è il massimo organo di
indirizzo e rappresentanza fra un Congresso e l’altro. Esso ha il compito di:
applicare le decisioni congressuali; convocare il congresso territoriale sia
ordinario sia straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i documenti
preparatori, eccetto il caso di Congresso straordinario convocato dal
commissario; discutere ed approvare il programma annuale di attività; discutere
ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo e le loro eventuali variazioni;
nominare Commissioni di lavoro ed i rispettivi responsabili; decidere la
costituzione o l’adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ed
organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri
rappresentanti; stabilire i criteri di decadenza dei propri componenti;
eleggere nella sua prima riunione il Presidente e, il Segretario del Comitato.
Il Consiglio Territoriale, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi
componenti la Segreteria. Il Consiglio Territoriale può cooptare fino ad un
massimo di 1/3 nuovi membri e fino ad 1/3 in sostituzione di componenti
decaduti o dimissionari. Il Consiglio Territoriale si riunisce di norma sei
volte l’anno ed, inoltre, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri in
carica.
Art. 13 - Il Presidente Territoriale rappresenta ed esprime
l’unità dell’Associazione e ne esercita il coordinamento e la direzione
politica. Propone i componenti della Segreteria, convoca e coordina le riunioni
del Consiglio Territoriale e della Segreteria. Rappresenta l’Associazione in
giudizio e verso terzi.
Art. 14 - Il Segretario Territoriale esercita il coordinamento e
la direzione organizzativa dell’Associazione, sostituendo il Presidente in caso
di assenza od impedimento. Attua le scelte amministrative nell’ambito degli
indirizzi di bilancio fissati dal Consiglio Territoriale.
Art. 15 - La Segreteria Territoriale attua le linee
programmatiche e le decisioni del Consiglio Territoriale; gestisce le attività
e le risorse dell’Associazione. Sono componenti di diritto della Segreteria il
Presidente ed il Segretario Territoriale.
TITOLO IV – Gli
organi di garanzia e di controllo
Art. 16 - Sono organi di garanzia e controllo: il Collegio dei
Garanti; il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 17 - Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia
statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni
livello organizzativo dell’Associazione e viene eletto nei rispettivi
congressi; esso ha il compito di: interpretare le norme statutarie e
regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta
applicazione; dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli
organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove nel caso, le
sanzioni previste. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito
di giurisdizione del Collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle
controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
L’attività del Collegio dei Garanti è regolata da apposito regolamento. Le
decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in
appello, così come previsto dal regolamento. Il Collegio dei Garanti è formato
da 3 componenti effettivi e 2 supplenti; i componenti sono eletti tra i soci
che abbiano acquisito un’effettiva e comprovata esperienza in campo associativo
e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non
facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro
interno un presidente. I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a
partecipare alle riunioni del Consiglio Territoriale. Al Collegio dei Garanti
deve essere inviata entro 30 giorni dall’approvazione copia dei bilanci e dei
verbali di seduta degli organismi dirigenti territoriali.
Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di
controllo amministrativo. Ha il compito di: esprimere pareri di legittimità in
atti di natura amministrativa e patrimoniale; controllare l’andamento
amministrativo dell’Associazione; controllare la regolare tenuta di contabilità
e la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 componenti
effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi
dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo
amministrativo e contabile; il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del
Consiglio Territoriale al quale presenta annualmente una relazione sul bilancio
consuntivo.
TITOLO V - La democrazia e la partecipazione
Art. 19 - I principi generali ai quali si ispira e si uniforma
la vita associativa di ARCI Nuova Associazione sono: l’uguaglianza di diritti
tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l’adozione di
strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisione e la loro
verificabilità.
Art. 20 - Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono
validi a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata
della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
approvazione dei bilanci e le loro variazioni; elezione degli organismi
dirigenti; approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari e
straordinari.
Art. 21 - L’elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni
livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a
maggioranza degli aventi diritto.
Art. 22 - Ogni organismo deve provvedere, entro 4 mesi
dall’insediamento pena la sua cadenza a dotarsi di un apposito regolamento che
determini le modalità di fun-zionamento dell’organismo dirigente medesimo ed in
particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.
Art. 23 - In caso di gravissime violazioni delle norme
statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il
presidente nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, e solo in
presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza
immediata di tali organismi e predisporre l’invio di un commissario con il
compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile
le condizioni di normale agibilità democratica. Tale decisione, comunque, deve
essere ratificata con un’apposita delibera, dal primo consiglio nazionale
convocato.
TITOLO VI -
Patrimonio, risorse, amministrazione
Art. 24 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni
mobili e immobili di proprietà della stessa; eccedenza di esercizi annuali; erogazioni,
donazioni, lasciti; partecipazioni societarie.
Art. 25 - Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono: le
quote annuali di tesseramento dei soci e delle basi associative; i proventi
derivanti dalla gestione economica del patrimonio; i proventi derivanti dalla gestione diretta di
attività, servizi, iniziative e progetti; i contributi pubblici e privati.
Art. 26 - Il rendiconto economico finanziario del Comitato
Territoriale, che comprende l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e
finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività
commerciale eventualmente posta in essere accanto a quella istituzionale, anche
attraverso separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico
finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell’esercizio cui
fa riferimento. Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato dal
Consiglio Territoriale, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei
verbali del Consiglio territoriale, rimane affisso nei locali del Comitato
durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea. Entro l’inizio dell’esercizio
cui si riferisce deve essere discusso ed approvato il bilancio preventivo. Il
Consiglio Territoriale può approvare piani pluriennali di investimento.
Art. 27 - L’Associazione si dota di un regolamento
amministrativo.
Art. 28 - Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde
esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
TITOLO VII - Norme
finali e transitorie
Art. 29 - Lo scioglimento del livello territoriale di ARCI Nuova
Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi
diritto, solo da un congresso straordinario appositamente convocato; in tal caso
l’associazione provvede alla nomina di un Collegio di liquidatori,
determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per
fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge
662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 30 - Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto valgono le norme vigenti in materia.
Il Segretario Il Presidente