Statuto Arci Nuova Associazione

Comitato Territoriale Orvieto

 

PREMESSA: Arci Nuova Associazione riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo. Valori che trovano piena affermazione nella prima parte della Costituzione repubblicana. Arci Nuova Associazione si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU ed opera per un’Europa dei cittadini. Arci Nuova Associazione fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del socialismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica con l’Arci fondata a Firenze il 26 maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero dell’Interno.

 

TITOLO I - definizione e finalità

 

Art. 1 - Arci Nuova Associazione è un’associazione nazionale autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell’autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire un’articolata dialettica della democrazia. Arci Nuova Associazione favorisce il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno in tutto il territorio, riconoscendo pari dignità e autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale. Esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa che rappresenta anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci e alla collettività. L’Associazione non persegue fini di lucro. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 2 - La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l’elemento fondante dell’Arci Nuova Associazione. In questo senso, l’associazione è impegnata per il pieno riconoscimento legislativo dell’associazionismo e del terzo settore. Arci Nuova Associazione, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

 

Art. 3 - Sono campi prioritari di iniziativa e di intervento dell’associazione: l’impegno per l’affermazione di una cultura non violenta e pacifista, anche attraverso la pratica del servizio civile e dell’obiezione di coscienza, e l’azione politica per la riduzione delle spese militari; l’impegno per la formazione di una società aperta, solidale e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obbiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l’immigrazione ed il lavoro interculturale; l’azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale; l’azione tesa a favorire l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità; l’intervento per difendere e rinnovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale e dei soggetti non profit; l’intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di politiche legate al turismo; l’iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo; l’iniziativa e l’attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo dell’aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni; lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza deve costituire l’elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione; lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura anti proibizionista, favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione; l’impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà; lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica, le attività educative e formative anche a carattere professionale; le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado; le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, di informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all’interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola; le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo; la salvaguardia, la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico; l’iniziativa e l’attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani.

 

TITOLO II - La forma associativa

 

Art. 4- Possono aderire ad Arci Nuova Associazione circoli, associazioni e singoli cittadini che si riconoscono e accettano le regole dello statuto nelle sue varie articolazioni; è condizione per l’adesione l’acquisizione della tessera nazionale dell’Associazione quale propria tessera sociale. Le adesioni di soci collettivi sono deliberate dagli organismi dirigenti del livello corrispondente. I soci collettivi, con l’adesione ad Arci Nuova Associazione, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

 

Art. 5 - Le basi associative sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica di Arci Nuova Associazione. La loro adesione annuale è subordinata all’esistenza del proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico di Arci Nuova Associazione, quali: l’assenza di finalità di lucro, i principi di democrazia, partecipazione e collegialità, la trasparenza associativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati. Le basi associative sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell’Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 6 - Gli associati maggiori di età hanno diritto, nelle forme di democrazia diretta di mandato, a: concorrere all’elaborazione nelle forme del programma e partecipare alle attività promosse dall’Associazione; approvare i bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell’Associazione; eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi; approvare le modifiche dello statuto e dei regolamenti delle diverse articolazioni dell’Associazione. Gli associati sono tenuti a: osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti; rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organismi di garanzia dell’Associazione.

 

Art. 7 - Salvo il diritto di recesso, la decadenza di soci, circoli o associazioni aderenti avviene: per il mancato rinnovo dell’adesione annuale o del pagamento della quota associativa; per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito; per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

 

TITOLO III - Il sistema istituzionale

 

Art. 8 - Il sistema associativo di Arci Nuova Associazione, che ha a suo fondamento l’insieme delle basi associative, si articola sui seguenti livelli: comitati territoriali, comitati regionali, organismi di direzione nazionale.

 

Art. 9 - Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell’associazione nel territorio; esprime l’insieme delle basi associative e dei soci operanti nell’area territoriale di sua competenza; valorizza l’insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative e promuove la costituzione di nuove basi associative. Rappresenta l’associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale. Il Comitato Territoriale, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi; in particolare, per quanto riguarda le basi associative , il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa. Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate quei diritti di accesso e partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell’associazione e in armonia con la legislazione vigente.

 

Art. 10 - Sono organi del Comitato territoriale: il Congresso Territoriale, il Consiglio Territoriale, il Presidente Territoriale, il Segretario Territoriale, la Segreteria Territoriale.

 

Art. 11 - Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni 4 anni, preparato con Assemblee di base che si terranno secondo le norme stabilite dal Consiglio Territoriale. Tali norme, in cui sono indicati data, ora e luogo di svolgimento, l’ordine del giorno del congresso, i criteri per l’elezione dei delegati al congresso sono inviate a tutte le basi associative almeno 20 giorni prima del congresso. Esso ha il compito di: discutere ed approvare il programma generale dell’Associazione a livello territoriale; discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto Territoriale; eleggere il Consiglio Territoriale; eleggere il Collegio Territoriale dei Garanti; eleggere il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti; eleggere i Delegati al Congresso Regionale e/o Nazionale. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532 del Codice civile. Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria: a) su richiesta motivata da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio Territoriale o da parte di basi associative e/o singoli soci che complessivamente rappresentino almeno 1/3 dei soci complessivi; b) per decisione del Commissario eventualmente subentrato, su indicazione del Consiglio Nazionale agli organismi dirigenti. In tali casi esso è indetto entro 3 mesi dalla richiesta o dalla decisione, sulla base delle norme adottate dal Consiglio Territoriale ovvero dal Commissario, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Le delibere congressuali, oltre che essere riportate in un apposito verbale, rimango

no affisse nella sede del Comitato durante i dieci giorni che seguono il Congresso.

 

Art. 12 - Il Consiglio Territoriale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza fra un Congresso e l’altro. Esso ha il compito di: applicare le decisioni congressuali; convocare il congresso territoriale sia ordinario sia straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i documenti preparatori, eccetto il caso di Congresso straordinario convocato dal commissario; discutere ed approvare il programma annuale di attività; discutere ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo e le loro eventuali variazioni; nominare Commissioni di lavoro ed i rispettivi responsabili; decidere la costituzione o l’adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ed organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti; stabilire i criteri di decadenza dei propri componenti; eleggere nella sua prima riunione il Presidente e, il Segretario del Comitato. Il Consiglio Territoriale, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi componenti la Segreteria. Il Consiglio Territoriale può cooptare fino ad un massimo di 1/3 nuovi membri e fino ad 1/3 in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari. Il Consiglio Territoriale si riunisce di norma sei volte l’anno ed, inoltre, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri in carica.

 

Art. 13 - Il Presidente Territoriale rappresenta ed esprime l’unità dell’Associazione e ne esercita il coordinamento e la direzione politica. Propone i componenti della Segreteria, convoca e coordina le riunioni del Consiglio Territoriale e della Segreteria. Rappresenta l’Associazione in giudizio e verso terzi.

 

Art. 14 - Il Segretario Territoriale esercita il coordinamento e la direzione organizzativa dell’Associazione, sostituendo il Presidente in caso di assenza od impedimento. Attua le scelte amministrative nell’ambito degli indirizzi di bilancio fissati dal Consiglio Territoriale.

 

Art. 15 - La Segreteria Territoriale attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Territoriale; gestisce le attività e le risorse dell’Associazione. Sono componenti di diritto della Segreteria il Presidente ed il Segretario Territoriale.

 

TITOLO IV – Gli organi di garanzia e di controllo

 

Art. 16 - Sono organi di garanzia e controllo: il Collegio dei Garanti; il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 17 - Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione e viene eletto nei rispettivi congressi; esso ha il compito di: interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione; dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato. L’attività del Collegio dei Garanti è regolata da apposito regolamento. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto dal regolamento. Il Collegio dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi e 2 supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito un’effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un presidente. I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Territoriale. Al Collegio dei Garanti deve essere inviata entro 30 giorni dall’approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli organismi dirigenti territoriali.

 

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo. Ha il compito di: esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione; controllare la regolare tenuta di contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile; il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Territoriale al quale presenta annualmente una relazione sul bilancio consuntivo.

 

TITOLO V   - La democrazia e la partecipazione

 

Art. 19 - I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI Nuova Associazione sono: l’uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisione e la loro verificabilità.

 

Art. 20 - Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono validi a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di: approvazione dei bilanci e le loro variazioni; elezione degli organismi dirigenti; approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari e straordinari.

 

Art. 21 - L’elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

 

Art. 22 - Ogni organismo deve provvedere, entro 4 mesi dall’insediamento pena la sua cadenza a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di fun-zionamento dell’organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.

 

Art. 23 - In caso di gravissime violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il presidente nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l’invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica. Tale decisione, comunque, deve essere ratificata con un’apposita delibera, dal primo consiglio nazionale convocato.

 

TITOLO VI   -   Patrimonio, risorse, amministrazione

 

Art. 24 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà della stessa; eccedenza di esercizi annuali; erogazioni, donazioni, lasciti; partecipazioni societarie.

 

Art. 25 - Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono: le quote annuali di tesseramento dei soci e delle basi associative; i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; i contributi pubblici e privati.

 

Art. 26 - Il rendiconto economico finanziario del Comitato Territoriale, che comprende l’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto a quella istituzionale, anche attraverso separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell’esercizio cui fa riferimento. Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato dal Consiglio Territoriale, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali del Consiglio territoriale, rimane affisso nei locali del Comitato durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea. Entro l’inizio dell’esercizio cui si riferisce deve essere discusso ed approvato il bilancio preventivo. Il Consiglio Territoriale può approvare piani pluriennali di investimento.

 

Art. 27 - L’Associazione si dota di un regolamento amministrativo.

 

Art. 28 - Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

 

TITOLO VII - Norme finali e transitorie

 

Art. 29 - Lo scioglimento del livello territoriale di ARCI Nuova Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un congresso straordinario appositamente convocato; in tal caso l’associazione provvede alla nomina di un Collegio di liquidatori, determinandone gli eventuali compensi.  Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 30 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

              

Il Segretario                                                                                                      Il Presidente