"Recovery" nel mirino del Garante
Bacchettata dell'Antitrust sulla pubblicità al software che promette di ridurre del 90% i campi elettromagnetici emessi dai GSM

comunicazione all'I.I.C.A. del 7 ottobre 2000

 

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2000;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n.74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n 627;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTE le richieste di intervento pervenute in data 19 e 20 settembre 2000 rispettivamente da parte di un consumatore e da parte dell'Istituto Internazionale per il Consumo e l'Ambiente (I.I.C.A.) e dell'Associazione degli Utenti dei Servizi Telefonici (AUSTEL), in qualità di associazioni di consumatori, relative alla presunta ingannevolezza del messaggio riguardante il software denominato “Recovery”, diffuso su Internet all'indirizzo http://www recoverygsm.com, in data 17 e 20 settembre 2000;
VISTE le istanze di sospensione provvisoria del suddetto messaggio presentate contestualmente alle suindicate richieste, ai sensi dell’art. 12 comma 2, del D.P.R. 627/96;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 22 settembre 2000 e la contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 con la quale, tra l'altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti;
VISTA la memoria presentata dalla società Smartel S.p.A in data 28 settembre 2000;
VISTA la risposta alla richiesta di informazioni, pervenuta dal CERISEP - C.N.R. in data 29 settembre 2000;
CONSIDERATO, in particolare, che nel messaggio pubblicitario si afferma che l'efficacia del prodotto “Recovery" risulterebbe verificata da prestigiosi Centri di Ricerca tra cui il CERISEP - C.N.R. ;
CONSIDERATO che tale riferimento ad un organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche è idoneo ad accreditare autorevolmente l'efficacia del prodotto presso i consumatori;
CONSIDERATO che il CERISEP nella persona del suo Direttore, ha formalmente smentito che alcun accertamento condotto da tale Centro possa direttamente o indirettamente aver confermato l'efficacia del prodotto "Recovery", o di altro prodotto similare, nel ridurre fino ad un massimo del 90% l'emissione dei campi elettromagnetici dei telefoni cellulari GSM;
CONSIDERATA la necessità di impedire che gli effetti pregiudizievoli dei messaggi, accertati già in fase di prima delibazione con un rilevante grado di probabilità, possano rinnovarsi in forza di una nuova diffusione dei messaggi stessi;
RITENUTO pertanto che, dall'esame degli atti del procedimento, emergono elementi idonei ad avvalorare gli estremi di gravità e di urgenza di cui all’art. 12 del D.P.R. n 627/96;

DISPONE

la sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, ai sensi dell'art, 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92 e dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 627/96.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7 comma 11, del Decreto Legislativo n 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE