L'AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA
SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2000;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n.74, come
modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n.
67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia
di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10
ottobre 1996, n 627;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTE le richieste di intervento pervenute in data 19 e
20 settembre 2000 rispettivamente da parte di un consumatore
e da parte dell'Istituto Internazionale per il Consumo e
l'Ambiente (I.I.C.A.) e dell'Associazione degli Utenti dei
Servizi Telefonici (AUSTEL), in qualità di associazioni
di consumatori, relative alla presunta ingannevolezza del
messaggio riguardante il software denominato Recovery,
diffuso su Internet all'indirizzo http://www recoverygsm.com,
in data 17 e 20 settembre 2000;
VISTE le istanze di sospensione provvisoria del suddetto
messaggio presentate contestualmente alle suindicate richieste,
ai sensi dellart. 12 comma 2, del D.P.R. 627/96;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 22
settembre 2000 e la contestuale richiesta di informazioni
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n.
627/96 con la quale, tra l'altro, le parti sono state invitate
a presentare memorie scritte e documenti;
VISTA la memoria presentata dalla società Smartel
S.p.A in data 28 settembre 2000;
VISTA la risposta alla richiesta di informazioni, pervenuta
dal CERISEP - C.N.R. in data 29 settembre 2000;
CONSIDERATO, in particolare, che nel messaggio pubblicitario
si afferma che l'efficacia del prodotto Recovery"
risulterebbe verificata da prestigiosi Centri di Ricerca
tra cui il CERISEP - C.N.R. ;
CONSIDERATO che tale riferimento ad un organo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche è idoneo ad accreditare
autorevolmente l'efficacia del prodotto presso i consumatori;
CONSIDERATO che il CERISEP nella persona del suo Direttore,
ha formalmente smentito che alcun accertamento condotto
da tale Centro possa direttamente o indirettamente aver
confermato l'efficacia del prodotto "Recovery",
o di altro prodotto similare, nel ridurre fino ad un massimo
del 90% l'emissione dei campi elettromagnetici dei telefoni
cellulari GSM;
CONSIDERATA la necessità di impedire che gli effetti
pregiudizievoli dei messaggi, accertati già in fase
di prima delibazione con un rilevante grado di probabilità,
possano rinnovarsi in forza di una nuova diffusione dei
messaggi stessi;
RITENUTO pertanto che, dall'esame degli atti del procedimento,
emergono elementi idonei ad avvalorare gli estremi di gravità
e di urgenza di cui allart. 12 del D.P.R. n 627/96;
DISPONE
la sospensione provvisoria del suindicato
messaggio pubblicitario, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, ai sensi dell'art, 7, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 74/92 e dell'art. 12, comma 2, del D.P.R.
n. 627/96.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita,
ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n
74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino
a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dellart. 7 comma
11, del Decreto Legislativo n 74/92, entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE