REGOLAMENTO DEI DEPOSITI DEI SOCI

Ai sensi dell’Art. 18 dello Statuto

della Cooperativa UNICOMONDO scarl

 

NORME GENERALI

Art. 1 - I conferimenti di denaro a titolo di prestito effettuati dai soci ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2 - La Cooperativa, nel garantire la massima riservatezza, trasmette almeno una volta all’anno ai soci risparmiatori una rendicontazione riepilogativa dell’ammontare del risparmio depositato, dei prelievi e conferimenti e degli interessi maturati. In caso di contestazione fanno fede le scritture contabili della Cooperativa.

Art. 3 – Il socio sottoscrittore può delegare altra persona a compiere, per suo conto ed interesse, disgiuntamente, operazioni di prelievo e di deposito.

Art. 4 - In caso di cessazione dell’attività da parte del depositante, si applicano le disposizioni stabilite dal Codice Civile.

INTERESSI E OPERAZIONI

Art. 5 - I depositi potranno essere fruttiferi e infruttiferi. I depositi fruttiferi, i cui interessi non possono superare la misura massima prevista dalle leggi vigenti, sono remunerati secondo tassi di interesse classificati e disciplinati da apposita tabella deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti. I tassi potranno essere differenziati in relazione alla durata del vincolo o al rapporto fra capitale sottoscritto e risparmio depositato.

La liquidazione degli interessi verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi potranno essere ritirati o capitalizzati.

In qualsiasi momento i soci potranno effettuare dei depositi, oppure richiedere il rimborso parziale o totale degli stessi, fatta eccezione per le somme per le quali abbiano convenuto un vincolo temporale.

Art. 6 - In relazione all’andamento del mercato finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa potrà variare, in più o in meno, la remunerazione prevista dalla tabella citata all’art. 4, dandone comunicazione preventiva ai soci. In questo caso e qualora dette modificazioni riguardino prezzi, costi e valute e siano peggiorative per il Socio, il Socio ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Per quanto riguarda i prestiti vincolati, il tasso di interesse in vigore al momento della sottoscrizione resterà fisso per l’intera durata del vincolo.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di accettare o meno i depositi dei soci; stabilisce altresì le modalità in cui è possibile effettuare i versamenti e prelievi e le persone incaricate di eseguire tali operazioni. Presso la Sede della Cooperativa sarà disponibile un avviso che informerà i soci riguardo a tali modalità, nonché un foglio informativo analitico riportante tutte le informazioni sul tasso di interesse, sui prezzi, sulle spese e su tutte le condizioni praticate.

Art. 8 - I versamenti e i prelievi avvengono attraverso denaro contante, assegno, bonifico o altra disposizione di accredito e addebito.

La Cooperativa rilascia regolare ricevuta per ogni deposito effettuato. Gli ordini di prelievo possono essere impartiti unicamente per iscritto a firma del socio o da persona munita di apposita delega rilasciata dal Socio stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Il presente regolamento interno in materia di finanziamento soci, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro Verbali Assemblee dei soci, approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 10/06/2000 entra in vigore il giorno successivo la sua approvazione.

Art. 10 – La Cooperativa osserva inderogabilmente le norme di cui all’art. 26 del DLCPS del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.