STATUTO DELLA COOPERATIVA

 

TITOLO I

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, con sede in Vicenza, contrà Pedemuro S.Biagio 42, la società cooperativa di consumo a responsabilità limitata denominata "Unicomondo.". La durata della Cooperativa è fissata fino al 2056. Potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea per un uguale periodo. Potrà istituire succursali, agenzie, depositi, magazzini, rappresentanze anche altrove con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 Scopo

La Cooperativa si propone, senza finalità di lucro, di speculazione privata e con spirito solidaristico, di assicurare ai propri soci e a terzi la distribuzione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale provenienti dai Paesi impoveriti e di altri prodotti di diversa provenienza, in particolare da realtà produttive impegnate nella valorizzazione e nel reinserimento lavorativo e sociale di persone emarginate, le cui condizioni di produzione siano state, comunque, eque per i produttori e rispettose dell'ambiente; questo allo scopo di sviluppare una cultura ed una sensibilità che rendano il consumatore critico e consapevole delle sue scelte in ordine alle garanzie di qualità, giustizia sociale e compatibilità ambientale che ogni singolo prodotto offre.

La Cooperativa punta a favorire per ogni prodotto ampia informazione circa il produttore, i modi e le condizioni di produzione e commercializzazione, anche attraverso incontri diretti tra produttori e consumatori ed altre simili iniziative.

La Cooperativa intende favorire e sostenere gruppi di produttori autogestiti, in particolare nei Paesi impoveriti del Sud del mondo, volti a favorire ed avviare reali processi di affrancamento dal sottosviluppo e di auto sviluppo economico e sociale in detti paesi e nelle relative popolazioni, offrendo loro canali di diffusione per i loro prodotti, superando, ove possibile, il ricorso ad intermediari o grossisti locali.

La Cooperativa vuole promuovere, anche in collaborazione con altri gruppi ed enti, una cultura della mondialità, volta alla responsabilizzazione politica di ogni individuo.

La Cooperativa si propone anche di approfondire e sviluppare nel confronto democratico rapporti rispettosi e solidali tra i soci e favorire la diffusione di un modello di vita sobrio, promuovendo anche dei momenti aggregativi.

La Cooperativa vuole promuovere e favorire dialogo e collaborazione con le diverse associazioni rappresentanti di comunità di immigrati, anche per una feconda e rispettosa cooperazione nei loro Paesi di provenienza.

Art. 3 Oggetto

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa svolge le seguenti attività:

a) attività commerciali: l’ importazione, la diffusione, la vendita e la commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti artigianali, tessili, alimentari, editoriali, audiovisivi e di qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico, proveniente prevalentemente da cooperative e/o gruppi di produttori del Sud del mondo, acquistati sia in forma diretta sia attraverso canali che garantiscano comunque il rispetto delle condizioni minime stabilite da Organismi Internazionali di coordinamento del Commercio Equo e Solidale;

la commercializzazione all’ingrosso e al minuto di prodotti provenienti da cooperative sociali;

la commercializzazione all’ingrosso e al minuto di libri, riviste, giornali, posters, audiovisivi e qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico, che tratti tematiche attinenti all'educazione allo sviluppo, alla mondialità, ad un consumo critico, alla pace e all'ecologia, al risparmio etico;

la commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente e con minor consumo di energia.

b) attività culturali: lo svolgimento di una capillare opera di formazione, informazione e controinformazione dell'opinione pubblica italiana e di ricerca, a tutti i livelli, sulla realtà e le problematiche del commercio internazionale e dei rapporti politicoeconomici tra il Nord ed il Sud del mondo, sulla situazioni storico-umane dei produttori e dei paesi di origine delle merci importate, sulle caratteristiche merceologiche e culturali dei prodotti commercializzati, sulla filosofia del commercio equo e solidale avviato nel nostro paese e sui problemi dei paesi impoveriti, della pace, della salvaguardia dell'ambiente, dei diritti dell'uomo e dei popoli, della non violenza;

la diffusione della solidarietà con le popolazioni dei paesi del Terzo Mondo attraverso ogni tipo di strumento informativo e/o culturale (mostre, conferenze, periodici, programmi televisivi, rassegne cinematografiche, audiovisivi, articoli su quotidiani, etc);

l'offerta ai soci della Cooperativa e a terzi di ogni tipo di servizi utili a svolgere, autonomamente e/o congiuntamente con la Cooperativa, attività analoghe o affini a quelle svolte dalla Cooperativa stessa, purché comunque rispettose dei principi solidaristici del Commercio Equo e Solidale;

la promozione sull'intero territorio nazionale di cooperative e/o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopi sociali la diffusione del Commercio Equo e Solidale e di una cultura della mondialità e della solidarietà;

la promozione di attività di formazione e riflessione dei soci nei settori di impegno, della Cooperativa;

la sensibilizzazione sulle attività di Finanza Etica;

c) attività di collaborazione: la collaborazione e la ricerca di forme di integrazione e/o coordinamento con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche sia private e di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito della Cooperativa;

l'adesione ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;

d) altre attività: la promozione di uno spirito di previdenza e di risparmio dei soci per la raccolta dei prestiti dai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

la partecipazione, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare, con l'esempio, nei rapporti tra soci ed in quelli tra essi ed altri cittadini, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà;

la ricezione di liberalità che provenissero alla Cooperativa per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ed in genere esercitare qualsiasi attività ritenuta utile e comunque connessa od affine a quelle sopra indicate. Potrà inoltre assumere, anche a scopo di stabile investimento, non ai fini di collocamento e di speculazione ed in via non prevalente, partecipazioni in altre società e/o enti (anche stranieri ed anche non cooperativistici) funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

 

TITOLO II - I SOCI

Art. 4 Presupposti e condizioni di ammissione

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere soci persone fisiche che condividono gli scopi sociali e che cooperano alla realizzazione dell'oggetto sociale, e persone giuridiche, associazioni, enti ed imprese che operano in settori affini o di interesse della Cooperativa. I soci persone fisiche possono essere dipendenti della Cooperativa.

Nella domanda dovrà essere specificato:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e/o partita IVA, ovvero denominazione, sede sociale, codice fiscale e/o partita IVA;

b) l’attività svolta;

c) il numero di quote sociali che intende sottoscrivere.

La domanda delle persone giuridiche, enti o associazioni dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato lo Statuto vigente, copia della delibera dell'organo sociale che autorizza la domanda, l'ultimo bilancio approvato.

Di volta in volta il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

Nella domanda di ammissione il socio deve impegnarsi:

a) al rispetto dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali;

b) allo svolgimento di attività di collaborazione inerenti alle attività della Cooperativa, acquistando i prodotti da questa forniti, divulgando e promuovendo la sua attività;

c) alla sottoscrizione e all'effettivo versamento, successivamente all'accoglimento della domanda, della quota sociale.

La domanda di ammissione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Nella Cooperativa possono essere ammessi anche i soci sovventori ai quali verranno applicate le speciali disposizioni normative previste dalla legge in materia, nonché le disposizioni fissate nel presente Statuto.

Art. 5 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso volontario, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, anche dalla loro cessazione.

Art. 6 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali nell'ambito della stessa. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla Cooperativa con preavviso di almeno tre mesi.

Tale richiesta ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 7 Esclusione del socio

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio che:

a) non osservi lo Statuto Sociale, i Regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli Organi della Cooperativa adottati in attuazione dei programmi;

b) venga meno all'obbligo di condivisione degli scopi sociali e di collaborazione all'oggetto sociale;

c) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Cooperativa;

d) sia dichiarato interdetto, inabilitato, condannato con sentenza penale passata in giudicato e, per le persone giuridiche, che sia dichiarato fallito.

Art. 8 Decadenza

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla Cooperativa e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10 Liquidazione della quota

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto:

a) al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitante al socio diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso;

b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all’art.12.

E' salvo il diritto al risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla Cooperativa dal socio escluso.

Art. 11 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote con le modalità previste dal precedente articolo.

Art. 12 Richiesta di rimborso

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi dei soci defunti dovranno chiedere il rimborso delle somme di cui all'art. 10 per iscritto mediante raccomandata entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

 

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è variabile ed è costituito:

a) dal capitale formato da un numero illimitato di quote, ciascuna delle quali del valore fissato entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;

b) dalla riserva legale indivisibile;

c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili costituite dall'assemblea in sede di destinazione dell'utile e da eventuali altre riserve costituite da oblazioni, contributi e liberalità in conto capitale che pervenissero alla Società per un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 14 Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote

Le quote sono sempre nominative ed indivisibili, e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dovendosi considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il numero complessivo delle quote possedute da ciascun socio non può superare il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 15 Riserve

Il fondo di riserva legale indivisibile è costituito dal prelevamento non minore del 20% sugli utili dell'esercizio o da quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante l'attività sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

 

TITOLO IV - BILANCIO

Art. 16 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'assemblea dei soci entro i termini di legge, accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Art. 17 Destinazione degli utili

Gli utili annuali di esercizio vanno devoluti come segue:

a) non meno del 20% o di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia al fondo di riserva legale;

b) la percentuale di legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) la quota di utili non assegnata secondo quanto previsto ai punti a), b) del presente articolo e non devoluta alle riserve previste all'art. 13, secondo le deliberazioni dell'assemblea, deve essere destinata a fini mutualistici;

d) un eventuale quota da distribuire ai soci e possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legge in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente rivalutato;

e) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

f) ad altra destinazione di volta in volta deliberata.

 

Art. 18 Prestiti dei soci

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno. Gli interessi di tali prestiti verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente.

 

TITOLO V - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 19 Organi sociali

Gli organi della società sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio Sindacale.

Art. 20 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i soci. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, riportando il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. In mancanza del suddetto adempimento, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- approva il bilancio annuale consuntivo e eventualmente quello preventivo

- stabilisce le direttive e le scelte di particolare importanza di carattere politico, morale, etico ed economico ;

- procede alla elezione delle cariche sociali;

- determina la retribuzione annuale dei Sindaci e degli Amministratori ove la carica non sia gratuita;

- approva gli eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- delibera sulla istituzione delle sedi secondarie e loro chiusura ;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori e dai Soci.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce sulla modifica del presente Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina o sui poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria per approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura del medesimo, quando particolari esigenze lo richiedano.

Art. 21 Assemblea: costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

In 1° convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in 2° convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati;

delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in caso di assemblea ordinaria, e a maggioranza di 2/3 in caso di assemblea straordinaria.

Art. 22 Assemblea: diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio non amministratore e nel rispetto delle limitazioni di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio potrà disporre di un massimo di due deleghe .

Art. 23 Assemblea: deliberazioni e verbalizzazione

L'assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario su proposta del Presidente. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 24 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di persone tra 5 e 13 eletti tra gli iscritti nel libro soci. Il numero dei membri è determinato dall'assemblea prima dell'elezione. Gli Amministratori durano in carica 3 anni e sono eleggibili non più di due volte consecutive.

Art. 25 Consiglio di Amministrazione: delega delle funzioni

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente. Può delegare nelle materie consentite dalla legge tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei propri membri o ad uno o più dei membri determinando i limiti della delega.

Art. 26 Consiglio di Amministrazione: costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei Consiglieri. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi. L'avviso di convocazione deve essere inviato agli Amministratori non meno di tre giorni prima della riunione. Le adunanze possono avvenire anche al di fuori della sede legale, purché in Italia e sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale due volte. Non sono in alcun caso ammesse deleghe tra gli Amministratori. L’amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci, e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 Poteri degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'assemblea. A titolo esemplificativo, spetta ad esso:

- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;

- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo, che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società;

- compilare i Regolamenti interni previsti dallo statuto;

- stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi attività bancaria;

- conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- assumere, nominare, licenziare il personale della Cooperativa, fissandone mansioni e retribuzione;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci; per l'esclusione dei soci, formulare proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 28 Consiglio di Amministrazione: cooptazione

In caso che venga meno all'incarico uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art.. 2386 del Codice Civile.

Art. 29 Presidente

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Può, in particolare, senza alcuna autorizzazione, riscuotere a nome della società, da qualunque pubblica amministrazione, ditta o privato, le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure a terzi, con regolare procura e con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e presiede le assemblee.

Art. 30 Collegio Sindacale: composizione

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci. Il presidente del Collegio é nominato dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 31 Collegio Sindacale: attribuzioni

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scrittura tenute a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. Redige inoltre la relazione all'assemblea di bilancio, indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32 Regolamenti interni

Possono essere redatti regolamenti interni per disciplinare qualunque funzionamento tecnico, organizzativo, retributivo e sociale. Una volta redatti dal Consiglio di Amministrazione devono essere dallo stesso presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 33 Nomina dei liquidatori

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilirà le modalità della liquidazione.

Art. 34 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, deve essere destinato a norma di legge a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ovvero ad attività affini a quelle della Cooperativa.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti sociali dovrà essere deferita obbligatoriamente ad un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuno delle due parti in contenzioso ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri così nominati o, in assenza di accordo nel termine di 15 giorni dalla nomina, dal Presidente del Tribunale di Vicenza su istanza della parte più diligente. Il terzo arbitro fungerà da Presidente.

Nel caso che i contendenti siano più di due, i tre arbitri saranno nominati dalle parti tutte d'accordo tra loro o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 36 Normative applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.