Decreto
Legislativo 22 maggio 1999 n. 185
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I
prodotti vengono spediti a mezzo corriere e gli ordini sono evasi nell'arco di 4
/ 7 giorni lavorativi dal ricevimento; il
pagamento avviene tramite
contrassegno.
Abbiamo
optato per questo sistema, in quanto Voi avete la garanzia di pagare solo al
ricevimento della merce; in alcuni casi infatti, nonostante ci si affidi a
corrieri di provata affidabilità, dei pacchi sono andati smarriti, con grave
disagio per il Cliente.
C.
M. Yachting, vuole infatti che il Clienti paghi solo al momento in cui
entra in possesso della merce e non prima; se però vi è chi preferisce pagare
tramite carta di credito, può precisarlo al momento dell'ordine.
Non
possiamo affermare che i prezzi da noi praticati siano i più bassi del mercato,
ma sicuramente possiamo affermare che al momento del ricevimento della merce,
non troverete delle sorprese e che il prezzo che avrete calcolato scorrendo le
pagine del nostro sito, sarà esattamente quello che andrete a pagare.
Le
uniche spese oltre a quelle del prodotto ordinato, sono quelle di spedizione
(visualizza i costi) non vi sono assolutamente balzelli di altro genere; come
risulta dal link dei costi, potete scegliere tra due tipi diversi di spedizione:
ordinaria o espresso.
Chi
ha convenzioni con corrieri di sua fiducia, può richiedere
che il trasporto venga effettuato a proprie spese tramite i loro fiduciari; questo deve
essere comunicato al momento dell'ordine.
Non
si accettano assolutamente comunicazioni verbali a mezzo filo.
La
merce, viene venduta alle seguenti condizioni:
Il
diritto di recesso, deve essere esercitato entro dodici giorni dal ricevimento
della merce, mediante lettera raccomandata r.r. da inviare alla sede di Imperia
della C. M. - Yachting; la comunicazione può
essere anticipata a mezzo fax o posta elettronica ma deve essere sempre
seguita dalla r.r. di cui sopra.
La
merce deve essere restituita con le confezioni originali, senza danneggiamenti o
manomissione dei sigilli su queste apposti; la
restituzione della merce deve avvenire con lo stesso mezzo con cui la stessa è
stata consegnata e le spese sono a carico dell'Acquirente.
Le
somme eventualmente già pagate, verranno restituite nel più breve tempo
possibile, sempre che il Cliente abbia fornito tutti i dati necessari per
effettuare il rimborso; dagli importi eventualmente ricevuti, verranno
trattenuti i puri costi che si devono sostenere per la movimentazione del
denaro.
DECRETO
LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 185.
Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
D e f i n i z i o n i
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
-
contratto
a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato
tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita
o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che,
per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso;
-
consumatore:
la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera
a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale
eventualmente svolta;
-
fornitore:
la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel
quadro della sua attività professionale;
-
tecnica
di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto
è riportato nell'allegato I;
-
operatore
di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o
privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a
disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a
distanza.
Art.
2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti:
-
relativi
ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato
nell'allegato II;
-
conclusi
tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
-
conclusi
con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
-
relativi
alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
-
conclusi
in occasione di una vendita all'asta.
Art.
3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
-
identità
del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore;
-
caratteristiche
essenziali del bene o del servizio;
-
prezzo
del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
-
spese
di consegna;
-
modalità
del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
-
esistenza
del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
-
modalità
e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del
diritto di recesso;
-
costo
dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
-
durata
della validità dell'offerta e del prezzo;
-
durata
minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2.
Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con
ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia
di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3.
In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena
di nullità del contratto.
4.
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite
nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui
all'articolo 4.
Art.
4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse
forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti
informazioni:
-
un'informazione
sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
-
l'indirizzo
geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
-
le
informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
-
le
condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
2.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a
distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e
siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in
tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art.
5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il
termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
-
per
i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal
giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine
di tre mesi dalla conclusione stessa;
-
per
i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in
cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di
tre mesi e decorre:
-
per
i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
-
per
i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il
diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
-
di
fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto
dal comma 1;
-
di
fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
-
di
fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di
deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
-
di
fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
-
di
fornitura di giornali, periodici e riviste;
-
di
servizi di scommesse e lotterie.
4.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto,
di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del
fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da
questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore
a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di
recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta
giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra
questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di
diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti
il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti
commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il
credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il
credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha
conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art.
6.
Esecuzione del contratto
1.
Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2.
In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e
provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il
pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.
Art.
7.
E s c l u s i o n i
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
-
ai
contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
-
ai
contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione
del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad
una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art.
8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò
sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore
al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo.
2.
L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al
prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della
propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare
al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art.
9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in
mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non
significa consenso.
Art.
10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1.
L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o
di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2.
Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate
dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art.
11.
Irrinunciabilità dei diritti
1.
I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
2.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto
legislativo.
Art.
12.
S a n z i o n i
1.
Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4,
6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le
modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da
questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi
è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art.
13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art.
14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
Art.
15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.
2.
Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e
dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si
applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel
presente decreto legislativo.
3.
Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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