Tratto
da: "Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - 8 gennaio 1997"
Sezione
II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art.
11. (Consenso)
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di
enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o
più operazioni dello stesso.
3. Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10.
Art.
12. (Casi di esclusione del consenso)
1. Il
consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su
richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità
nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo
25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità d'intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art.
13. (Diritti dell'interessato)
1. In
relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e
3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per
ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero
1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti
confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I
diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
Art.
14. (Limiti all'esercizio dei diritti)
1. I
diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d),
non possono essere esercitati nei confronti dei
trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti la politica monetaria e
valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché
la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla
medesima lettera h).
2. Nei
casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di
cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
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