Visto le numerose
richieste che sono arrivate durante i giorni passati in
merito a come comportarsi in Internet riguardo la
diffusione e gestione dei dati personali, abbiamo deciso
di pubblicare per intero la legge sulla privacy n.675 del
1996 tratta direttamente dalla "Gazzetta
Ufficiale". ATTENZIONE!!! Visto che la legge completa è
molto lunga e considerato anche il fatto che alcuni utenti
l'hanno richiesta per intero, pubblicheremo l'intera legge
suddivisa in tre articoli che usciranno nel nostro sito in
date differenti. Tratto
da: "Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - 8 gennaio 1997"
CAPO
I PRINCIPI GENERALI
Art.
1. (Finalità e definizioni)
1. La
presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
associazione.
2. Ai
fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di
dati personali, ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la
persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o
a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi
dell'articolo 30.
Art.
2. (Ambito di applicazione)
1. La
presente legge si applica al trattamento di dati personali
da chiunque effettuato nel territorio dello Stato
Art.
3. (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)
1. Il
trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreché i dati
non siano destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione.
2. Al
trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli
articoli 18 e 36.
Art.
4. (Particolari trattamenti in ambito pubblico)
1. La
presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8
della legge 1ø aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero
sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché
in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con
legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di
cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura
penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e
successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore
della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di
legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai
trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32,
commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.
5. (Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici)
1. Il
trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento
effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art.
6. (Trattamento di dati detenuti all'estero)
1. Il
trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della
presente legge.
2. Se il
trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28. [Continua:
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