Tratto
da: "Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - 8 gennaio 1997"
CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art.
7. (Notificazione)
1. Il
titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente
legge è tenuto a darne notificazione al
Garante.
2. La
notificazione è effettuata preventivamente ed una sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere
dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla
durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova
notificazione è richiesta solo se muta taluno degli
elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La
notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La
notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del
territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative
adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di
dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il
notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I
soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati
nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile, nonché coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e
gli artigiani possono effettuare la notificazione anche
per il tramite delle rispettive rappresentanze di
categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per
il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in
ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art.
8. (Responsabile)
1. Il
responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il
responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove
necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I
compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli
incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO
III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art.
9. (Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)
1. I dati
personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Art.
10. (Informazioni rese al momento della raccolta)
1.
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali devono essere previamente informati oralmente
o per iscritto circa:
a) le
finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3.
Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4. La
disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresì, quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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