CONVENZIONE del GRUPPO INTERCOMUNALE
di PROTEZIONE CIVILE

 

ARTICOLI APPROVATI DALLE AMMINISTRAZIONI DEI COMUNI PATROCINANTI IL GRUPPO

Tra i comuni di

Castelveccana, rappresentato dal sig. ............................. che agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta in veste di Responsabile dei servizi di polizia municipale e locale

Brezzo di Bedero, rappresentato dal sig……………………………… che agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta in veste di ………………………………

Germignaga, rappresentato dal sig……………………………… che agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta in veste di ……………………………

Brissago Valtravaglia, rappresentato dal sig……………………………… che agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta in veste di ………………………

Mesenzana, rappresentato dal sig……………………………… che agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta in veste di …………………………………

Si conviene e si stipula quanto segue:


ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l’istituzione ed il funzionamento del gruppo intercomunale di protezione civile tra i comuni di Brezzo di Bedero, Bedero Valtravaglia, Castelveccana, Germignaga e Mesenzana denominato Gruppo intercomunale "Valtravaglia".

L’attuale gruppo di protezione civile del comune di Castelveccana, a seguito dell’approvazione della presente convenzione da parte di tutti i comuni aderenti alla convenzione stessa, confluisce nel nuovo gruppo intercomunale "Valtravaglia".

Il gruppo intercomunale Valtravaglia opera con le modalità di cui all’allegato regolamento e secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione. Il gruppo intercomunale non ha personalità giuridica.

Il comune di Castelveccana svolge la funzione di comune capofila del gruppo intercomunale.



ART. 2 - FINALITA’

Le finalità che si intendono perseguire con la creazione del gruppo intercomunale di protezione civile sono:
Implementazione delle risorse umane e finanziarie per una migliore azione di prevenzione, previsione e soccorso a livello sovracomunale.

Diffusione e accrescimento della dimensione culturale del volontariato e dei suoi valori come espressione di solidarietà concrerta
I sopracitati comuni patrocinanti si impegnano per tanto —in un quadro più generale- alla promozione e tutela del volontariato curandone gli aspetti culturali e la dimensione colletiva mirando ad accrescere in genere il livello di progresso sociale e civile delle rispettive popolazioni dove si possano creare le condizioni per recuperare e favorire una più marcata coscienza ‘di paese’ a rinvigorimento e sostegno dell’identità vitale dei rispettivi centri.

 

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è stabilita in anni due (2) a decorrere dalla data di esecutività della presente convenzione e quindi a decorrere dalla data di esecutività dell’ultima delibera consiliare di approvazione della convenzione medesima.

La presente convenzione si intende automaticamente rinnovata alle medesime condizioni salvo diversa comunicazione in merito con le modalità di cui all’art. 9.

 

ART. 4 - COMITATO DI COORDINAMENTO

E’ istituito il comitato di coordinamento al fine di assicurare una programmazione delle attività del gruppo intercomunale rispettosa delle esigenze dei comuni convenzionati e dei volontari.

Il comitato di coordinamento è composto dai Sindaci dei comuni convenzionati e si avvale di una rappresentanza e consulenza di volontari.

Il Sindaco può nominare un delegato ed eventualmente un sostituto del delegato.

Nella prima riunione il comitato nomina un Presidente, un vice presidente, un segretario con le funzioni di verbalizzate.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno due terzi dei rappresentati dei comuni convenzionati, arrotondando per eccesso.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti rappresentanti i Comuni.

La convocazione del gruppo intercomunale di protezione civile è disposta presidente.

L’avviso di convocazione deve indicare:

il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, eventuale ordine del giorno.

L’avviso di convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima presso i vari comuni a mezzo di comunicazione scritta.

 

ART. 5 - ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

Il comitato si riunisce per la programmazione periodica degli interventi di previsione/prevenzione e per elaborare il programma di addestramento dei volontari.

Il comitato si riunisce almeno annualmente per la verifica dello stato di attuazione della convenzione ed eventualmente per l’aggiornamento della convenzione stessa, nonché per gli eventuali aggiornamenti del regolamento del gruppo intercomunale di protezione civile ed l’aggiornamento dei piani di emergenza.

Il comitato fa pervenire al servizio finanziario del comune di Castelveccana l’elenco delle spese da sostenere nell’esercizio finanziario di competenza, per gli interventi di previsione/prevenzione e per l’acquisto di eventuali attrezzature, prima dell’approvazione del bilancio di previsione e quindi entro il 30 ottobre di ciascun esercizio finanziario.

 

Art. 6 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per l’attuazione degli interventi di previsione/prevenzione programmati ogni comune provvederà a segnalare la struttura comunale ed ad indicare nominativamente il personale cui il gruppo intercomunale dovrà eventualmente relazionarsi per l’attivazione degli interventi stessi.

L’attivazione degli interventi di emergenza/soccorso è disciplinata secondo le normative vigenti. I Sindaci dei Comuni aderenti nominano ognuno un proprio Referente Operativo Comunale (ROC).

ART. 7 - MEZZI FINANZIARI

I comuni aderenti alla presente convenzione stanziano nei propri bilanci una somma a titolo di contributo per il funzionamento del gruppo di protezione civile; il contributo viene determinato sulla base della programmazione annuale elaborata da parte del comitato di coordinamento e divisa tra i comuni aderenti la convenzione così come di seguito:

comune di Castelveccana .......... euro.

comune di Brezzo di Bedero ......... euro.

comune di Brissago Valtravaglia ......... euro.

comune di Germignaga ........ euro.

comune di Mesenzana ........ euro.

Il contributo verrà versato nella misura del 50% entro il 30 aprile di ciascun anno, il restante 50% entro il 31 Dicembre a fronte di presentazione da parte del comune di Castelveccana delle spese sostenute. Nel caso in cui l’entità del contributo come sopra determinato risulti superiore alle spese effettivamente sostenute il contributo verrà diminuito fino alla concorrenza con l’importo delle spese stesse.

Eventuali contributi che verranno devoluti dai privati confluiranno nel bilancio del comune di Castelveccana che assicurerà il vincolo di destinazione ad attività del gruppo stesso.

 

ART. 8 - MEZZI OPERATIVI

Nella fase iniziale i mezzi operativi saranno messi a disposizione dal comune di Castelveccana e coincidono con gli attuali mezzi a disposizione del gruppo di protezione civile, così come da allegato elenco e restano di proprietà del comune di Castelveccana ed utilizzati dal gruppo intercomunale di protezione civile.

I mezzi che verranno acquisiti successivamente all’approvazione della presente convenzione saranno inventariati nel patrimonio dei comuni aderenti alla convenzione stessa ciascuno per la propria quota (commisurata all’entità del contributo versato), il Responsabile dei servizi di polizia locale e municipale del comune di Castelveccana provvederà a redigere ed aggiornare un elenco dei suddetti mezzi.

Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di uno dei comuni aderenti alla convenzione medesima i beni suddetti potranno essere acquisiti da parte di ciascuno dei comuni aderenti previo indennizzo da versare agli altri comuni, indennizzo che sarà commisurato al valore del bene, adeguatamente ridimensionato in ragione del normale deperimento del bene (sarà preso come riferimento il valore di mercato del bene stesso alla data dello scioglimento della convenzione o di recesso) e terrà conto della quota di contributo versato. Sono inventariati, ma non ai fini dell’indennizzo, in caso di scioglimento o recesso, i beni il cui valore di acquisto sia stato inferiore a euro 500 (cinquecento).

La sede del gruppo intercomunale di protezione civile è stabilita presso il comune di Castelveccana in via Monte Grappa n. 16. La sede può essere variata.

 

ART. 9 - RECIPROCHE GARANZIE

Vengono stabilite le seguenti forme di consultazione:

Consiglio dei sindaci e/o loro delegati (di cui artt nr 4)

In emergenza e per attività concordate, i sindaci ed i R.O.C. nominati dispongono del Gruppo nel territorio di loro competenza secondo le norme vigenti (di cui artt nr 6).

In emergenza e per attività concordate al di fuori dei territori di stretta competenza (es. Esercitazioni provinciali, regionali, etc.; concorso in eventi calamitosi su scenari ‘remoti’, etc. ), salvo diverso mandato concordato dal comitato di coordinamento (du cui all’art nr 4), risponde il sindaco del comune capofila e/o suo R.O.C..

Ciascun comune può recedere dalla convenzione con un preavviso di un mese (raccomandata A/R). L’eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni è subordinata alla espressa accettazione da parte dei Comuni inizialmente aderenti (Castelveccana, Brezzo di Bedero, Germignaga) espressa a mezzo di deliberazione consiliare.

 

ART. 10 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie in merito all’interpretazione ed all’esecuzione della presente convenzione non definite in via amministrativa e bonaria, saranno definite da un collegio arbitrale costituito da tre membri tecnici nominati dal comitato di coordinamento.


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