REGOLAMENTO
del GRUPPO INTERCOMUNALE |
Art. 1 Le
amministrazioni dei Comuni convenzionati, nel considerare la loro missione
al servizio della popolazione, riconoscono l'importanza e l'irriducibilità
dei valori della vita e dell'ambiente che la favoriscono e si prefiggono
pertanto di promuoverne la salvaguardia sia nella quotidianità che negli eventi calamitosi
in particolare, sostenendo ed organizzando - come meglio ritenuto opportuno
-singoli cittadini volenterosi, gruppi ed associazioni che prestino
la loro opera senza fini di lucro ed in sintonia con queste finalità. Art. 2 È
costituito, tra i comuni convenzionati, il gruppo intercomunale di Volontari
di protezione civile cui possono aderire i
cittadini allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro
o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività
di previsione, prevenzione e soccorso. In
sede di prima attuazione del presente regolamento confluisce all’interno
del gruppo intercomunale di protezione civile il gruppo
comunale di protezione civile del Comune di Castelveccana. Il
Comune di Castelveccana svolge la funzione di comune
capo fila e di coordinatore del gruppo intercomunale. Art. 3 Gruppi
ed Associazioni che intendano collaborare saranno censiti per il coordinamento,
avendo cura di concordare le possibilità d'impiego. Statuto e regolamenti
di detti gruppi ed associazioni dovranno essere depositati presso il
Comune e dovranno essere in sintonia con il presente regolamento. L'ammissione
dei cittadini al gruppo è subordinata alla presentazione di
apposita domanda di ammissione ed all'accettazione della stessa
da parte del Sindaco o suo delegato. I
cittadini sono tenuti a specificare competenze, mansioni e disponibilità
che intendono offrire. I
comuni convenzionati, sentito il Comitato di coordinamento, individuano
le forme più opportune per incentivare l'adesione
dei cittadini all'iniziativa al fine di preservare il più ampio grado
di coinvolgimento della popolazione e favorire una proficua collaborazione
che sia la più estesa e fattiva possibile. Le
disponibilità dei cittadini saranno organizzate e strutturate
secondo la vocazione degli stessi. Tutti i ruoli e le mansioni ritenuti
necessari alle attività degli articoli 1 e 2
saranno determinati ed assegnati dal Sindaco o dal suo delegato o da
Enti competenti per meglio perseguire le finalità di cui sopra. 3.1.
I Volontari potranno essere ammessi al gruppo dal Sindaco o dal suo
delegato con mansioni differenti, sia a titolo OPERATIVO che
COLLABORATIVO. I volontari appartenenti al gruppo intercomunale di protezione
civile sono assicurati a cura e spese del comune di Castelveccana
contro infortuni, malattie o altro connessi
allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto dall’art.
4 della legge n. 266/91 e succ. DD.MM. o
altri provvedimenti ministeriali. 3.2.
Con la figura collaborativa si
intende catalizzare tutti quei cittadini che, non potendo soddisfare
i requisiti di cui al punto 3.5.4/5/6, si sentissero tuttavia vicini
e sensibili ai temi della Protezione Civile e comunque siano desiderosi
di contribuire, essendo - ad ogni modo — di supporto al gruppo in qualunque
forma ritenuta valida dal responsabile del gruppo stesso. 3.3.
I titoli delle figure collaborative potranno
essere decisi dal Sindaco o dal suo delegato. 3.4.
I volontari qualificati come operativi possono ricoprire anche uno
o più ruoli collaborativi. 3.5. requisiti necessari per l’ammissione al Gruppo. La mancanza
o successiva mancanza di uno o più requisiti potrebbe
comportare la non ammissione o condizionare l’appartenenza e la permanenza
al Gruppo a seconda dei casi. 3.5.1.
maggiore età o sedici anni con firma dei genitori o tutore
responsabile; 2.
notoria buona condotta morale riconosciuta dal Sindaco o dal suo delegato;
3.
assenza
di carichi pendenti (sussiste l’obbligo del volontario di segnalare
tempestivamente la situazione al responsabile del gruppo; la condizione
potrebbe comportare l’allontanamento temporaneo o definitivo dal gruppo)
3.5.3.
spirito di gruppo; I
volontari aspiranti a figure OPERATIVE dovranno avere altresì i seguenti
requititi e condizioni addizionali: 3.5.4.
buona disponibilità e reperibilità; o situazione comunque accettata
dal responsabile del gruppo. Idoneità
psichica e fisica attestata con certificato medico annuale di sana e
robusta costituzione optare opportunamente
per una sola ed unica condizione di operatività nel caso in cui il volontario
sia iscritto ad un’altra associazione di volontariato con mansioni operative.
Ai
volontari ammessi è rilasciato un tesserino di riconoscimento che ne
certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo intercomunale e la
qualifica. I
volontari ammessi hanno diritto a partecipare alle assemblee proposte. Art. 4 Gli
appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate
nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di
collaborazione. E'
obbligo morale di ogni volontario contribuire fattivamente con le proprie
inclinazioni,conoscenze, suggerimenti e disponibilità per sostenere
il continuo sviluppo e miglioramento del gruppo, sia sul piano dell'efficienza
operativa in qualunque tipo di azione come su quello delle relazioni
umane, favorendo la coesione interna del gruppo stesso. I
volontari offrono disciplinatamente la loro disponibilità senza nulla
pretendere. È loro impegno morale evitare qualsiasi forma di protagonismo. Essi
non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna
attività contrastante con le finalità indicate. E assolutamente vietata l'iniziativa
personale o di gruppi di persone, di partecipare a qualsiasi manifestazione
indossando divise, fasce, distintivi che possano fare ingenerare l'impressione
della compartecipazione o della presenza del nucleo intercomunale di
Protezione Civile se non espressamente autorizzata dal Sindaco o suo
delegato. I
Volontari sono tenuti a prestare servizio in condizioni di decoro, nella
persona, nell'abbigliamento e nel comportamento, attenendosi a modelli
congrui al comune senso morale, specie verso eventuali
persone o popolazioni oggetto dell'azione di soccorso. Si
fa obbligo ai volontari di mantenere con cura le divise e l'equipaggiamento
in dotazione sia personale che di gruppo. È vietato applicare
sulle divise e sull'equipaggiamento distintivi o altre cose non espressamente
autorizzate. Art. 5 II
Sindaco del comune capo fila è il responsabile unico del gruppo intercomunale e nomina, sentito il comitato di
coordinamento, fra i componenti del gruppo
stesso un coordinatore che assume la responsabilità durante le varie
attività. I
Sindaci dei comuni convenzionati, ciascuno nell’ambito del territorio
del proprio comune, assumono la direzione del gruppo intercomunale al
verificarsi dell’emergenza, in quanto il Sindaco è prima autorità di protezione
civile sul proprio territorio comunale. In loro assenza, il (loro) delegato
(ROC) agirà temporaneamente in loro vece. Il
coordinatore delegato può nominare un vice coordinatore ed i capi squadra. I
capisquadra dovranno essere nominati tra le persone più motivate, capaci,
discrete,disponibili e facilmente reperibili. Essi sono il riferimento
operativo durante ogni attività sia di addestramento
che di intervento. Tengono i contatti diretti coi
volontari e l'organizzazione del gruppo. Si fanno carico dell'effettivo
livello di addestramento raggiunto, della reattività
e della coesione della squadra nel suo complesso, nonché della formazione
dei singoli volontari.Sono responsabili verso
il Comune dei materiali in dotazione alla loro squadra per le varie
esigenze e dell'efficienza operativa della stessa nei turni di allerta
ed in situazioni di emergenza operativa ed operative in genere. Art. 6 All'interno
del gruppo possono essere formate squadre specializzate in
relazione ai principali rischi cui la popolazione ed il territorio
sono soggetti. Il
coordinatore delegato, in accordo con i capisquadra ed i volontari,
potrà formare le squadre tenendo conto - ove sia ritenuto possibile
- anche delle preferenze e delle competenze dei volontari stessi. Il
registro con l'organigramma del Gruppo di Protezione Civile Comunale
resterà depositato presso i comuni convenzionati e sarà aggiornato dal
coordinatore delegato e/o suo vice ad evento o periodicamente (6 mesi
max) e comunque con le modalità che venissero eventualmente emanate
da organi competenti. Art. 7 I
volontari sono addestrati a cura dell'amm.ne Comunale e/o dalla Prefettura
tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.FF.,
del Corpo Forestale dello Stato e altri individuati dal Prefetto e/o
dal Sindaco fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono
siano ritenuti idonei, secondo il programma definito dal comitato di
coordinamento. Art. 8 II
coordinatore del gruppo intercomunale deve indire una riunione dei volontari
almeno una volta all'anno con lo scopo di incentivare
i rapporti di conoscenza e coesione tra i volontari stessi in spirito
di amicizia e condivisione del comune intento di proteggere la popolazione
ed il territorio di cui alle finalità ed alle attività degli Artt.
1 e 2. E’ occasione per eventuale elezione della rappresentanza
dei volontari in seno al comitato di coordinamento.
La rappresentanza dei volontari ha carattere consultivo. Il
responsabile del gruppo presiederà l'assemblea ed eleggerà un segretario. Tale
momento sarà altresì occasione privilegiata per eventuale relazione
morale. Tra
gli argomenti all'ordine del giorno, ci saranno anche la revisione
del periodo passato con presentazione dei risultati ottenuti e delle
attività svolte; eventuali piani futuri e problemi da dibattere. Si
dovrà dar spazio d'intervento ai volontari per libera discussione al
fine di raccogliere suggerimenti, idee ed osservazioni costruttive negli
interessi del gruppo. Art. 9 I
volontari sono tenuti a partecipare ad almeno una
esercitazione l'anno e possibilmente ai corsi di istruzione ed
aggiornamento organizzati dagli enti preposti (Comune, Prefetture,...). Tutti
i volontari sono tenuti a fornire il massimo contributo in qualunque
momento si manifestino esigenze d'intervento. 9.1
È dovere morale di ogni volontario il cercare di mantenersi comunque pronto
e motivato in generale, per qualsiasi improvviso evento e necessaria
azione di soccorso - per cui si senta preparato -, favorendo la propria
reperibilità e la propria disponibilità nei confronti del gruppo. 9.2.
Quale impegno di disponibilità operativa dei volontari - per le emergenze
improvvise —valutando il potenziale e la fattibilità,saranno
preferiti e organizzati in via continuativa o ad hoc dei calendari di
allerta, al fine di garantire rapidamente un primo livello di intervento
di una certa efficacia, per lo meno nei periodi di elevato rischio. Tali
calendari di allerta hanno quindi lo scopo di facilitare la reperibilità
e la mobilitazione di parte dei volontari, tutelando gli impegni privati
di ogni volontario del gruppo grazie alla pianificazione
delle disponibilità di ognuno di essi durante l'anno; salvo - comunque
— gli obblighi morali del caso di cui al punto 9.1. 9.3.
I volontari dovranno attenersi ai turni di pre-allerta
dei suddetti calendari di allerta con serietà,
nel rispetto delle attività del gruppo e dei singoli colleghi volontari,
facendosi obbligo di rendersi più facilmente reperibili e con equipaggiamento
personale pronto. 9.4.
La regolamentazione dei turni di pre-allerta
è responsabilità del coordinatore delegato.La copertura operativa dei turni è competenza dei capi squadra.
E’ ammesso l’uso della sede durante questo servizio sia per favorire
l’efficacia operativa che la convivialità
tra i volontari. 9.5.
Qualora fosse ritenuto opportuno, il coordinatore potrà redigere un
testo disciplinante i turni dei calendari di allerta, facendo esplicitamente
riferimento al presente articolo. Tale testo dovrà essere approvato
dal Sindaco e dalla maggioranza dei volontari,così
come eventuali modifiche successive allo stesso. Tale
testo, una volta esistente ed approvato, sebbene depositato separatamente dal presente regolamento,
ne costituirà parte integrante. Art. 10 Ogni
volontario può riservarsi di declinare un'azione
di intervento che gli venga proposta in qualunque momento e durante
una qualsiasi attività operativa - sia di addestramento che reale —
che da esso stesso sia insidacabilmente giudicata troppo pericolosa per la sua persona
o alla cui esecuzione egli non si ritenga adeguatamente o sufficientemente
preparato. Art. 11 II
gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi competenti preposti
alla direzione e al coordinamento degli interventi. 11.1.
Il gruppo deve essere attivato dai responsabili o dagli Enti preposti.
11.2.
In caso di manifesta calamità in essere entro i territori comunali dei
comuni convenzionati (ad es. Incendio, pericoli incombenti di vario
genere, ecc.), il gruppo può attivarsi autonomamente senza preventiva
autorizzazione del Sindaco, del suo delegato o degli organi competenti,
ma resterà sempre subordinato alla direzione degli organi istituzionali
territorialmente competenti che dovessero subentrare o che siano già sul teatro dell'intervento
(es. Corpo Forestale, Comunità Montane, Ente Parco, VV.FF., ecc.), avvisando i responsabili non appena possibile. 11.3.
In ogni caso, gli enti di cui al punto precedente, o loro rappresentanti,
dovranno rilasciare, o apposita delega scritta
e controfirmata, o controfirmare il rapportino d'intervento del gruppo,
che accerti l'avvenuto intervento. Il
presente articolo potrà essere integrato da disposizioni (depositate
separatamente dal presente regolamento) via via
vigenti ed emanate dal Sindaco o dagli Enti preposti e competenti in materia. Art. 12 Ai
volontari saranno garantiti, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.
194/2001, e purchè il gruppo intercomunale sia regolarmente iscritto nell’apposito
registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il dipartimento
della protezione civile, nell'ambito delle operazioni di emergenza o
di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per
il Coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici: 12.1.
mantenimento del posto di lavoro: al volontario
impiegato in attività addestrativa o in interventi
di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento
del posto di lavoro; 12.2.
mantenimento del trattamento economico e previdenziale:
al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento
del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro
e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente
degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori
autonomi, potrà essere valutata la possibilità da parte del MINISTERO
per il coordinamento della Protezione Civile di concedere un contributo
commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego o comunque garantita
una forma di rimborso; 12.3.
copertura assicurativa: i componenti del
gruppo sono coperti da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile; la gestione di tale assicurazione è a carico
della Prefettura competente e vale , durante l'impiego da essa autorizzato,
per tutti i componenti del gruppo i cui nomi siano stati depositati
e registrati presso il Comune. Qualora
si fossero attivate le condizioni previste di cui all’art. 11.2 ed in
assenza di possibile immediato riscontro di cui all'art. 11.3, la copertura
assicurativa sarà comunque garantita tramite attivazione procedurale di comunicazione
ad un competente organo superiore in grado di tutelare i volontari con
adeguata copertura assicurativa. Dell'operato
dei volontari del gruppo dovrà comunque garantire il Sindaco o il suo
delegato. La procedura di comunicazione agli organi competenti è responsabilità
del Sindaco e del suo delegato; l'esecuzione della stessa dovrà essere
fatta il più presto possibile, preferibilmente prima dell'inizio
dell'azione. 12.4.
rimborso delle spese sostenute: al gruppo
spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per
l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa
o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile (tramite le Prefetture) e/o dal Sindaco e/o
ente precettatore. Tali spese dovranno essere documentate in base
al chilometraggi effettivamente percorso e
riferite alle tariffe dell'Automobile Club Italia in vigore. Prefetto
e/o Sindaco e/o ente precettatore potranno
rimborsare in maniera forfettaria o completa
per ciascun volontario un importo commisurato alle varie spese da questo
sostenute e documentabili e riconosciute da tali autorità ; ciò in base
anche alle disponibilità finanziarie degli organi preposti(in relazione
anche all'Ente che richiese l'intervento). Art. 13 All'equipaggiamento
base dei Volontari provvede il Comune capofila secondo quanto meglio
specificato nella convenzione per il coordinamento e l’organizzazione
del gruppo intercomunale di protezione civile .
Il Sindaco o il suo delegato potranno provvedere
alle dotazioni di gruppo che da loro siano ritenute più idonee e funzionali
per l'efficienza e la sicurezza dei singoli volontari del gruppo stesso. Il
Coordinatore delegato è responsabile di detti mezzi, della loro gestione
amministrativa (bolli, assicurazioni, ecc.), nonché
della loro assegnazione ai volontari e dell'addestramento di questi
ultimi al loro impiego. I
mezzi e l'equipaggiamento in dotazione alla Squadra dovranno essere
depositati presso i locali all'uopo assegnati, ad
esclusione dell'equipaggiamento assegnato in dotazione personale
ai singoli Volontari (divisa, guanti, ecc.). La
prefettura ed il corpo dei VV.FF. possono
integrare le dotazioni del gruppo intercomunale con equipaggiamento
e mezzi speciali d'intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministro
per il coordinamento della Protezione Civile. Art. 14 Per
i materiali, i mezzi e le attrezzature di proprietà di privati che ne
offrano la disponibilità , l'uso è subordinato al coordinamento
ed alle direttive della massima autorità (o suo delegato) sulla scena
dell'intervento, ma la conduzione è responsabilità dei proprietari o
di loro fiduciari. La
gestione del registro dei mezzi di privati cittadini, ditte, Enti, ecc.,
liberamente intenzionati a collaborare in casi di emergenza ad esercitazioni
di protezione civile è responsabilità del coordinatore delegato. Nessun
rimborso di carburante è dovuto ai privati
per i loro mezzi che hanno partecipato ad un'attività regolarmente indetta
se gli stessi non sono stati preventivamente e debitamente autorizzati
dal Sindaco o dal suo delegato. Eventuali danni subiti da tali mezzi
durante le operazioni sono comunque a carico del proprietario. Art. 15 Allo
scopo di aumentare le dotazioni di mezzi per accrescere l'efficienza
del gruppo di protezione civile e quale ulteriore
occasione di attività comune tra i volontari, gli stessi potranno anche
svolgere attività (quali lotterie, feste, manifestazioni, ecc.) atte
all'autofinanziamento diretto del gruppo di protezione civile comunale
integrando così le disponibilità finanziarie degli Enti preposti. Le
suddette iniziative saranno pianificate dal comitato di coordinamento. In
tale spirito sono ammesse modeste prestazioni saltuarie, impiegando
volontari e mezzi, a favore di privati. Tale
attività dovrà essere comunque condotta dai
volontari partecipanti con sincero spirito di gruppo e nel puro interesse
del gruppo stesso. Dei proventi ottenuti, nulla è
dovuto ai volontari. Art. 16 I
volontari sono autorizzati all’uso di mezzi e strumenti dei comuni convenzionati,
ritenuti utili dal comitato coordinatore ed espressamente autorizzati
dai Sindaci dei Comuni stessi, per far fronte
alle attività del gruppo. La
disponibilità all’uso è garantita dal referente comunale con la metodologia
più opportuna. L’accesso
agli ambienti municipali è limitato alla sede del gruppo ed alle aree
di interesse dello stesso (depositi, autorimesse…) ogni altro
accesso deve essere espressamente autorizzato dai responsabili dei comuni
comnenzionati. Art. 17 II
Sindaco del comune capofila è garante del rispetto e della
osservanza del presente regolamento. Art. 18 L'accettazione
e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al
gruppo. La mancata partecipazione ingiustificata per più di dodici mesi
all’attività del gruppo comporta l’automatica decadenza da membro del
gruppo stesso. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in
via precauzionale, attuata dal Sindaco del comune capofila e, ad insindacabile
giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione. |
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