CROCE VERDE LISSONESE - ONLUS

20035 LISSONE - Via A. da Giussano n. 56

C.F. 083581510152

STATUTO

 

Denominazione – Sede - Scopo

Art. 1 E' costituita con sede in Lissone (MI), via A. da Giussano n. 56, la "CROCE VERDE LLSSONESE - ONLUS" , associazione apolitica, umanitaria, filantropica e senza scopo di lucro. La prestazione degli aderenti alla stessa è gratuita.

Art. 2 L'Associazione ha lo scopo di:

- prestare nel Comune di Lissone e nei Comuni limitrofi immediata assistenza agli ammalati e agli infortunati ed ai disabili;

- assicurare il trasporto degli ammalati e dei disabili dal domicilio agli ospedali, enti di assistenza e ricovero e viceversa, nonché, con riferimento ai disabili, ai centri socio-educativi e strutture similari, scuole ed altre istituzioni;

- prestare soccorso mediante la propria organizzazione nell'eventualità di gravi incidenti, sventure, calamità cittadine e nazionali;

- istituire corsi di istruzione ai volontari e alla cittadinanza per il pronto soccorso agli ammalati o infortunati, nonché: svolgere attività8 di formazione ed informazione a favore delle imprese e di enti, sia pubblici che privati, sui rischi professionali di cui al decreto legislative 626/94;

- garantire il servizio di guardia medica in collaborazione con il personale sanitario;

- assicurare il necessario supporto logistico di natura socio-sanitaria agli interventi di protezione civile;

- perseguire le finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore delle "persone svantaggiate" come definite dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26 giugno 1998.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 3 Il patrimonio è così costituito:

- dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione

- dai fondi eventuali costituiti con le eccedenze di bilancio

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- dalle quote sociali

- dall'utile derivante dalle prestazioni dei militi volontari

- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare il patrimonio sociale.

Art. 4 L'esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e preventivo che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro i tre mesi successivi.

Soci

Art. 5 Sono soci le persone ed Enti che verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione o che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio; essi si distinguono in:

- Soci Ordinari: persone che versano oblazioni saltuariamente da £ 100.000.

- Soci Benemeriti: persone che versano annualmente una quota associativa da £ 500.000 oppure ex militi da 7-14 anni di anzianità di servizio attivo.

- Soci Onorari: ex militi con anzianità di 15 anni di servizio attivo, ex presidente o consigliere, persone che hanno avuto particolari meriti a discrezione del Consiglio Direttivo.

- Soci Attivi: militi e ausiliarie.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art. 6 La qualità di socio attivo si perde per decesso, dimissioni o indegnità: la indegnità sancita dal Consiglio Direttive sentito il parere dei probiviri.

Amministrazione

Art. 7 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composte da 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provveder8à alla sua sostituzione con il primo in lista dei non eletti.

Esaurita la lista dei votati dall'assemblea, il Consiglio si riserva la facoltà di cooptare altro socio attivo, chiedendone la convalida alla prima assemblea ordinaria. II nuovo consigliere durerà in carica fine alla scadenza dell'intero organo amministrativo.

Art. 8 Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario e le altre cariche. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 9 Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario a che sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri dello stesso. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il veto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il veto di chi presiede. II Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposite libro, il relative verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e nomina i responsabili tra i soci attivi per l'organizzazione e il buon funzionamento dell’Associazione.

Art. 11 Il Presidente, in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare il potere del Consiglio salve ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee

Art. 12 I soci seno convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio attivo, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C.

Art 13 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 14 Tutti i soci possono intervenire all'Assemblea. ma solo i soci attivi hanno diritto di voto se in regola con la vidimazione annuale della tessera.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salve, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consigliere.

Art. 15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi 1' Assemblea nomina il proprio Presidente.

Art. 16 Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Spetta ai Presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

Art. 17 Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal ed eventualmente dagli scrutatori.

Art 18 Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C.

Collegio dei Revisori

Art. 19 La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio di Revisori costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. La loro carica è gratuita.

Scioglimento

Art. 20 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno 3/4 degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore

Controversie

Art. 21 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei tre probiviri eletti ogni tre anni dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. II loro giudizio sarà inappellabile. La loro carica i· gratuita.