APPROCCIO AL DECRETO LEGISLATIVO 626/94

Descrizione dei termini relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Il vocabolario dei termini del Dlg 626/94 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è  un prontuario semplificato per tutti quelli che si avvicinano alle tematiche della salute e della sicurezza.

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Il RLS ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni (art.19/626), nel rispetto delle esigenze produttive, purché segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro e secondo l'accordo aziendale del…..

ALLEGATI

Il D.Lgs.626/94 oltre che da 98 articoli, è composto da 13 allegati che riguardano:


ALLEGATO I
Casi in cui il datore di lavoro può essere il diretto responsabile del S.P.P;
ALLEGATO II Lotta antincendio pronto soccorso;
ALLEGATO III Schema per l'inventario dei rischi ai fini dell'uso di Attrezzature di Protezione Individuale (DPI);
ALLEGATO IV Elenco delle Attrezzature di Protezione Individuale (DPI)
ALLEGATO V Elenco delle Attività e dei settori per i quali può rendersi necessario l'uso di DPI;
ALLEGATO VI Movimentazione Manuale dei Carichi;
ALLEGATO VII Videoterminali;
ALLEGATO VIII Sistemi, preparati e procedimenti cancerogeni;
ALLEGATO IX Presenza di agenti biologici;
ALLEGATO X Segnale di rischio biologico;
ALLEGATO XI Elenco agenti biologici classificati;
ALLEGATO XII Misure e livelli di contenimento degli agenti biologici (specifiche);
ALLEGATO XIII Misure e livelli di contenimento degli agenti biologici (specifiche per processi industriali).

AMBIENTE ESTERNO

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno al luogo di lavoro (art.4 lettera 4 comma n/626).

APPALTI

Il datore di lavoro che affida lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi ha l'obbligo di:

  • verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;

  • fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e le adeguate misure di prevenzione e di emergenza da adottare;

  • cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, promuovendo ilcoordinamento degli interventi e mantenendo un rapporto di reciproca informazione con impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese. (art.7/626).

AREE DI TRANSITO

Il pavimento dei corridoi/passaggi deve essere regolare e uniforme e realizzato con materiali idonei alla natura delle lavorazioni (antisdrucciolamento; impermeabilità; ininfiammabilità ecc.).

Deve essere mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli è il livello di illuminazione deve essere adeguato in ogni zona di passaggio.

Le zone di passaggio devono essere chiaramente delimitate (segnaletica) e mantenute libere da ostacoli.

I passaggi utilizzati da veicoli ("muletti") devono permettere il transito dei pedoni senza incorrere in situazioni di pericolo.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, riducendo al minimo i rischiderivanti dal loro uso.

La responsabilità del datore di lavoro inizia già al momento della scelta delle attrezzature (valutazione del rischio) e continua con la verifica della corretta installazione, utilizzazione e manutenzione, fino alla necessaria informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. (Titolo III/626)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs.626/94 si applica in tutti i luoghi di lavoro (industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi, pubblica amministrazione ecc.) comprese le aziende con meno di 15 dipendenti. (art.1/626)

CONSULTAZIONE DELLA RLS

Il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a:

Valutazione dei rischi;

Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;

Designazione degli addetti al S.P.P., alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

Organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori;

Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione (vedi sopra).
Il verbale di consultazione deve riportare anche le osservazioni e le proposte del RLS, anche se queste divergono da quelle del datore di lavoro.
Il verbale deve recare la firma anche del RLS (art.19/626).

DATORE DI LAVORO

Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento. (art.2/626)

DECRETI APPLICATIVI

Il D.Lgs.626 impegna il Consiglio dei Ministri alla emanazione di 20 decreti applicativi riguardanti:

  • modello registro infortuni
  • procedure particolari per piccole e medie imprese
  • certificazione dei S.P.P
  • criteri per prevenzione incendi
  • caratteristiche minime pronto soccorso
  • contenuti minimi formazione lavoratori, RLS e datori di lavoro
  • attività lavorative con rischi elevati
  • criteri per istituzione organi territoriali di coordinamento
  • adeguamento al progresso tecnico
  • criteri integrativi per particolari rischi
  • criteri per raccolta ed elaborazione informazioni su rischi e danni da malattie professionali
  • verifiche su attrezzature di lavoro
  • impiego DPI
  • guida all'uso dei VDT
  • adattamenti tecnici allegato VII (VDT)
  • modelli registri e cartelle per esposti ad agenti
  • cancerogeni
  • raccolta dati su neoplasie
  • aggiornamento allegato IX (agenti biologici)
  • contenimento rischio biologico
  • modelli registri e cartelle per esposti ad agenti
  • biologici
  • modello registro per decessi da agenti biologici

DIRETTIVE EUROPEE

Il D.Lgs.626/94 ha recepito otto Direttive della UE, che corrispondono agli altrettanti Titoli in cui è suddiviso il Decreto:

Titolo I: Misure generali per la salute e la sicurezza;

Titolo II: Luoghi di lavoro

Titolo III: Attrezzature di lavoro

Titolo IV: Dispositivi di Protezioe Individuale

Titolo V: Movimentazione Manuale dei carichi

Titolo VI: Videoterminali

Titolo VII: Agenti cancerogeni

Titolo VIII: Agenti biologici

Sono state recepite con D.Lgs. successivi la Direttiva Macchine e la Direttiva Cantieri

DOCUMENTO

Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del S.P.P. e previa consultazione del RLS, deve elaborare un documento contenente:

  • una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata (risultati delle misurazioni ecc.), specificando i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle attrezzature di protezione utilizzate;
  • il programma che indichi i tempi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

Il documento è custodito presso l'azienda, a disposizione dei controlli dell'Organo di Vigilanza (USL).
Copia del documento è a disposizione dei RLS (art.19/626 comma e).
Il documento e la valutazione dei rischi devono essere aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

Il RLS riceve la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

ELEZIONI DEL RLS

ACRI/ASSICREDITO (vedi art. 3 accordo di settore)

ANIA (vedi punti A) e B) accordo di settore)

ASCOTRIBUTI (vedi art. 3 accordo di settore)

FEDERCASSE (vedi punti 1. e 2. accordo settore)

 

EMERGENZA (Piano di)

In ogni unità produttiva deve essere definito un Piano di Emergenza relativo agli interventi di pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori di fronte ad un pericolo grave ed immediato (artt.12,13,15/626)

Il Piano di Emergenza deve:

  • prevedere i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze
  • prevedere la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze
  • contenere il programma degli interventi da attuare in caso di emergenza, le modalità di cessazione dell'attività ed evacuazione dei lavoratori
  • contenere istruzioni e misure idonee a formare i lavoratori a comportamenti corretti ed autonomi in caso di emergenza
  • Il Piano di emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori in modo adeguato.

FORMAZIONE DEL RLS

ACRI/ASSICREDITO (vedi art. 8 accordo settore)

ANIA (vedi punto F accordo settore)

ASCOTRIBUTI (vedi art. 8 accordo settore)

FEDERCASSE (vedi art. 6 accordo settore)

 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli stessi.
La formazione deve essere fornita a ciascun lavoratore in modo sufficiente ed adeguato, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
La formazione deve essere effettuata almeno al momento della assunzione, del trasferimento o cambio di mansione e dell'introduzione di nuove tecnologie e sostanze. Deve essere ripetuta con l'evoluzione dei rischi per la salute e sicurezza (art.22/626).
L'attuazione degli interventi di formazione per i lavoratori va raccordata con le corrispondenti attività dei Servizi PISLL delle USL, fonte di fondamentali conoscenze ed esperienze.
La contrattazione nazionale di categoria stabilirà le modalità e i contenuti specifici della formazione.
Gli Organismi Paritetici Territoriali hanno il compito di orientare e promuovere le iniziative di formazione (art.20/626)

INCENDI (Prevenzione)

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori:

  1. organizzando i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti;
  2. designando i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta antincendi;

I lavoratori designati non possono (se non per giustificato motivo) rifiutarsi. Essi devono:

  1. essere formati;
  2. essere in numero sufficiente;
  3. disporre di attrezzature adeguate. (Art.13/626)

INFORMAZIONI AL RLS

Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative a:

  • valutazione dei rischi
  • misure di prevenzione
  • sostanze e preparati pericolosi
  • macchine, impianti, ambienti e organizzazione del lavoro,
  • infortuni e malattie professionali
  • comunicazioni dei Servizi PISLL delle USL

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dal RLS.(Art.19/626)

 

INFORMAZIONI AI LAVORATORI

Il datore di lavoro deve assicurare una adeguata informazione ai propri dipendenti su:

  • rischi connessi all'attività generale dell'impresa
  • misure di protezione e prevenzione adottate
  • rischi specifici a cui è esposto il singolo lavoratore in relazione all'attività svolta
  • le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
  • i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
  • le procedure del pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione e i nominativi dei lavoratori responsabili delle suddette procedure
  • il responsabile del S.P.P. e il medico competente

Il programma di informazione per i lavoratori deve essere discusso nella riunione periodica (vedi sotto).

Le fonti di informazione devono essere:

 

INIDONEITÀ AL LAVORO

Qualora il medico competente esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, può fare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (USL) che deve svolgere i necessari accertamenti per confermare, modificare o revocare il giudizio stesso. (Art.17/626)

LUOGHI DI LAVORO

Tutti i luoghi di lavoro devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute del D.Lgs.626/94 entro il 1° Gennaio 1996. L'adeguamento delle norme riguarda:

  • vie e uscite di emergenza
  • porte e portoni
  • vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
  • aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
  • temperatura dei locali
  • illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
  • pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
  • locali di riposo
  • spogliatoi e armadi per il vestiario
  • docce, gabinetti e lavabi
  • posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

 

MISURE GENERALI DI TUTELA

Il datore di lavoro è tenuto alla osservanza delle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Le misure generali da osservare sono:

Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

Riduzione dei rischi alla fonte;

Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

Misure igieniche;

Misure di protezione collettiva ed individuale;

Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

Istruzioni adeguate ai lavoratori. (art.3/626)

 

MEDICO COMPETENTE

E' persona di fiducia del datore di lavoro, in possesso di uno dei seguenti titoli:

Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente.

Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro.

Autorizzazione di cui all'art.55 del D.Lgs.277/91. Può essere dipendente del datore di lavoro; libero professionista a convenzione; dipendente da una struttura esterna pubblica (ma non operante nei Servizi PISLL della USL) o privata convenzionata con l'imprenditore. (art.2 lettera d/626)

 

MEDICO COMPETENTE (obblighi)

Il medico competente (m.c.) ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno insieme al Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P).

Il m.c. collabora con il datore di lavoro e il S.P.P. per lo studio e la definizione dei rischi, delle soluzioniedelle precauzioni da adottare.

Il m.c. informa il singolo e la collettività dei lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria, rilascia copia dei risultati degli accertamenti sanitari; tiene e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio; informa i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari. Esprime un giudizio sulla inidoneità parziale o totale del lavoratore (Art.17/626).

 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure organizzative o le attrezzature meccaniche necessarie ad evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Se questo non fosse possibile il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio. La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire nel modo più sicuro e sano attraverso:

  • la valutazione delle condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro da fare e alle caratteristiche del carico

  • l'adozione di misure atte ad evitare i rischi di lesioni dorso-lombari

  • la sorveglianza sanitaria degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.

  • Il lavoratore deve essere informato su:

  • il peso del carico (che non può superare comunque i 30 chili)

  • il centro di gravità o il lato più pesante

  • la movimentazione corretta.

Limiti più bassi dei 30 Kg sono stabiliti per gli apprendisti, i giovani con CFL e le donne (Legge 977/1967). Le donne in stato di gravidanza non possono essere adibite alla movimentazione manuale dei carichi (Legge 1204/1971).

Il lavoratore deve essere formato sull'uso delle attrezzature meccaniche che permettano di evitare la movimentazione manuale dei carichi. (Titolo V e Allegato VI del 626)

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha l'obbligo di (art.4/626):

  • valutare i rischi e attuare le misure di prevenzione elaborare e custodire un documento che riporti i risultati della valutazione e l'indicazione dei provvedimenti adottati consultare il RLS nei casi previsti dall'art.19 comma 1 lettere b), c), d) designare gli addetti al S.P.P., il medico competente, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso aggiornare le misure di prevenzione in presenza di mutamenti organizzativi e produttivi fornire ai lavoratori una adeguata informazione sui rischi, le misure adottate, il medico competente, il responsabile del S.P.P.;

  • assicurare che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in occasione dell'assunzione, del cambio di mansioni, dell'introduzione di nuove tecnologie, attrezzature o sostanze fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI) adottare le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza, incendi, pericolo grave ed immediato, informandone tempestivamente i lavoratori permettere ai lavoratori di verificare, tramite il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute prendere appropriati provvedimenti per evitare rischi per la salute delle popolazioni o di deteriorare l'ambiente esterno

  • tenere aggiornato e a disposizione dell'organo di vigilanza il registro degli infortuni .

 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite; utilizzano correttamente macchinari, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di protezione individuale (DPI); segnalano deficienze e condizioni di pericolo, adoperandosi per eliminarle, dandone notizia all'RLS; si sottopongono ai controlli sanitari previsti. (art.5/626)

ONERE FINANZIARIO

L'adozione delle misure generali di tutela (art.3/626) non deve comportare alcun onere finanziario per i lavoratori

ORGANISMI PARITETICI

  • ACRI/ASSICREDITO (vedi art. 10 accordo settore)
    ANIA (vedi punto H) accordo settore)
  • ASCOTRIBUTI (vedi art. 10 accordo settore)
  • FEDERCASSE (vedi artt. 7) e 8) accordo settore)

PERICOLO GRAVE

In caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, il lavoratore ha il diritto (senza che ciò comporti pregiudizi nei suoi confronti) di:

  • allontanarsi dal posto di lavoro;
  • prendere misure per evitare le conseguenze di tale pericolo (art.14/626).

Il datore di lavoro deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

PERMESSI RETRIBUITI

ACRI/ASSICREDITO (vedi art. 6 accordo settore)

ANIA (vedi punto E) accordo settore)

ASCOTRIBUTI (vedi art. 6 accordo settore)

FEDERCASSE (vedi artt. 2.5 e 3.4 accordo settore)

 

PORTATORI DI HANDICAP

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto della presenza di eventuali lavoratori portatori di handicap.
In particolare devono essere adeguati: le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori invalidi. (Art.30 /626)

 

PRONTO SOCCORSO

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
Seguirà Decreto applicativo per definire caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso.

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PROTEZIONE INDIVIDUALE (Dispositivi di)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di (Titolo IV D.Lgs. 626)

  • predisporre l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) quando i rischi presenti sul lavoro non possono essere ridotti con altri mezzi preventivi
  • scegliere il DPI che soddisfa tutte le esigenze di legge
  • provvedere affinché i lavoratori, tramite il RLS, partecipino alla scelta dei DPI
  • promuovere ed incentivare il corretto uso dei DPI
  • prevedere iniziative di informazione e formazione all'uso dei DPI
  • predisporre DPI adeguati alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano
  • garantire l'efficienza dei DPI in qualunque momento
  • stabilire luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura del DPI.

I lavoratori hanno l'obbligo di:

  • partecipare ai programmi di formazione e addestramento sull'uso dei DPI
  • utilizzare e avere cura dei DPI messi loro a disposizione
  • segnalare al datore di lavoro qualsiasi difetto rilevato nei DPI

 

REGISTRO INFORTUNI

Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, nell'ambio delle rispettive attribuzioni e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed è a disposizione dell'organo di vigilanza. (Art.4 comma 5 lettera o/D.L.626).
Il RLS ha il diritto di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione aziendale relativa agli infortuni e alle malattie professionali.(Art.19 comma 1 lettera e/D.L.626).

RICORSO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Qualora il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, può fare ricorso all'organo di vigilanza (USL) e/o alle altre autorità competenti in materia (giudice del lavoro; procura ecc.)

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RIUNIONE PERIODICA

Il datore di lavoro, nelle aziende con più di 15 dipendenti, deve convocare, almeno una volta l'anno (o in presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e di innovazioni di processo e/o della organizzazione del lavoro), una riunione a cui partecipano:

  • il datore di lavoro
  • il responsabile del S.P.P.
  • il medico competente
  • il RLS

La riunione ha lo scopo di esaminare:

  • il documento sulla valutazione dei rischi
  • l'idoneità dei mezzi di protezione individuale (DPI)
  • i programmi di informazione e formazione dei lavoratori

La riunione si conclude con la redazione di un verbale che è tenuto a disposizione dei partecipanti.

SANZIONI

Il D.Lgs.626/94 (Titolo IX) identifica le violazioni di norme che sono punite con sanzioni differenziate: dalla pena massima dell'arresto da tre a sei mesi fino alle ammende minime di cento mila lire.
Si tratta di un complesso di sanzioni articolato per figura professionale, competenze e gravità, che prevede ben 92 casi di violazioni sanzionate per il solo datore di lavoro, 31 casi per il datore di lavoro con i dirigenti aziendali, 6 casi di violazioni sanzionate a carico dei lavoratori.
Nessuna sanzione è prevista a carico dell'RLS.

 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.)

E' organizzato dal datore di lavoro (previa consultazione del RLS) secondo tre modalità:

  1. interno, con propri dipendenti: è obbligatorio per le aziende industriali con più di 200 dipendenti, le industrie estrattive con più di 50 dipendenti e altre specificate;
  2. esterno, attraverso convenzioni con persone o servizi esterni in possesso delle conoscenze professionali necessarie;
  3. in prima persona dal datore di lavoro (dopo corso di formazione) nelle aziende con meno di 30 dipendenti e altre specificate, ma non nelle industrie estrattive.

I compiti del S.P.P. (art.9/626)

  • Individua i fattori di rischio (valutazione) e le misure per la sicurezza e la salubrità;
  • Elabora le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • Partecipa alle consultazioni;
  • Fornisce ai lavoratori le informazioni (art.21/626)

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (anche dove opera un solo lavoratore).

La valutazione dei rischi è un obbligo specifico del datore di lavoro (art.4 comma 6 del 626).

La procedura per la corretta valutazione dei rischi obbliga il datore di lavoro a:

  • collaborare con il medico competente e il S.P.P.
  • consultare il RLS
  • scambiare reciproche informazioni con progettisti, costruttori, installatori ecc.

Tale procedura deve prevedere:

  • individuazione delle fonti potenziali di pericolo presenti in tutte le fasi lavorative
  • individuazione dei soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari
  • valutazione dei rischi, considerando le necessarie, adeguate ed affidabili misure di tutela
  • eliminazione dei rischi
  • riduzione dei rischi la dove non sia possibile eliminarli, privilegiando gli interventi alla fonte
  • programmazione delle azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da: gravità dei danni; probabilità di accadimento; numero dei lavoratori esposti; complessità delle misure di intervento (protezione, prevenzione...) da adottare
  • attuazione del programma definito
  • controllo periodico del programma e verifica della sua efficacia
  • aggiornamenti periodici del programma, anche in caso di modifiche produttive.

Dalla Valutazione deve essere elaborato un documento che deve contenere (art.4 comma 2):

  • relazione che riporta i criteri adottati;
  • individuazione delle misure generali di tutela
  • programma di attuazione delle misure

Il documento deve essere conservato in azienda o unità produttiva (art.4, comma 3).

Se il responsabile del S.P.P. è lo stesso datore di lavoro, allora deve inviare il documento all'organo di vigilanza territorialmente competente (art.10, comma 2).

Copia del documento deve essere consegnata al RLS (art.19 comma 1 lettera e).

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute.

 

VIDEOTERMINALI

Il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di VDT, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause o cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione anche aziendale.

La pausa minima deve essere di quindici minuti (non cumulabili all'inizio e alla fine del turno) ogni 120 minuti di lavoro al VDT. La pausa non può essere considerata ad alcun effetto riduzione dell'orario di lavoro.

Prima di essere adibiti ai VDT i lavoratori devono essere sottoposti a visita specialistica dell'apparato visivo. I lavoratori che hanno compiuto 45 anni di età e quelli classificati "idonei con prescrizione" dopo la visita medica, devono essere sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.

Ogni lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita oftalmologica e deve essere informato e formato sui rischi e le misure da adottare, sulla protezione degli occhi e della vista.

La spesa per l'installazione di dispositivi di protezione ai VDT è a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio relativa a :

  • rischi per la vista e per gli occhi;
  • problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
  • condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

I lavoratori devono essere informati dei risultati della valutazione.

L'organizzazione del lavoro deve consentire di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

 

ALLEGATI

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA: LE ATTRIBUZIONI DI LEGGE (art.19 del D.Lgs.626/94)

Il rappresentante per la sicurezza:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  • è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.22;
  • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all'art.11;
  • fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4, comma 5, lettera o).

 

VIDEOTERMINALI: PRESCRIZIONI MINIME in vigore dal 1° gennaio 1996 (D.Lgs.626/94 Allegato VII)

OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del Titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

ATTREZZATURE

Osservazione generale L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori;

Schermo

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità.
La brillanza e/o contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

Tastiera

La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Piano di lavoro

Il piano di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

FATTORI DI RISCHIO

RISCHI PER LA SICUREZZA

  1. Aree di transito
  2. Spazi di lavoro
  3. Scale
  4. Macchine
  5. Attrezzi manuali
  6. Manipolazione manuale di oggetti
  7. Immagazzinamento di oggetti
  8. Impianti elettrici
  9. Apparecchi a pressione
  10. Reti e apparecchi distribuzione gas
  11. Apparecchi di sollevamento
  12. Mezzi di trasporto
  13. Rischi di incendio ed esplosione
  14. Rischi per la presenza di esplosivi
  15. Rischi chimici

RISCHI PER LA SALUTE

16. Esposizione ad agenti chimici
17. Esposizione ad agenti cancerogeni
18. Esposizione ad agenti biologici
19. Ventilazione industriale
20. Climatizzazione locali di lavoro
21. Esposizione a rumore
22. Esposizione a vibrazioni
23. Microclima termico
24. Esposizione a radiazioni ionizzanti
25. Esposizione a radiazioni non ionizzanti
26. Illuminazione
27. Carico di lavoro fisico
28. Carico di lavoro mentale
29. Lavoro ai Video terminali

ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI

30. Organizzazione del lavoro
31. Compiti, funzioni e responsabilità
32. Analisi, pianificazione e controllo
33. Formazione
34. Informazione
35. Partecipazione
36. Norme e procedimenti di lavoro
37. Manutenzione
38. Dispositivi di protezione individuale
39. Emergenza e pronto soccorso
40. Sorveglianza sanitaria

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