APPROCCIO AL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 |
Descrizione dei termini relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Il vocabolario dei termini del Dlg 626/94 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è un prontuario semplificato per tutti quelli che si avvicinano alle tematiche della salute e della sicurezza. |
ACCESSO
AI LUOGHI DI LAVORO
Il RLS ha diritto ad
accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni (art.19/626),
nel rispetto delle esigenze produttive, purché segnali preventivamente
al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di
lavoro e secondo l'accordo aziendale del….. ALLEGATI Il D.Lgs.626/94 oltre che da 98 articoli, è composto da 13 allegati che riguardano:
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno al luogo di lavoro (art.4 lettera 4 comma n/626). Il datore di lavoro che affida lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi ha l'obbligo di:
Il pavimento dei corridoi/passaggi deve essere regolare e uniforme e realizzato con materiali idonei alla natura delle lavorazioni (antisdrucciolamento; impermeabilità; ininfiammabilità ecc.). Deve essere mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli è il livello di illuminazione deve essere adeguato in ogni zona di passaggio. Le zone di passaggio devono essere chiaramente delimitate (segnaletica) e mantenute libere da ostacoli. I passaggi utilizzati da veicoli ("muletti") devono
permettere il transito dei pedoni senza incorrere in situazioni di
pericolo. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza, riducendo al minimo i rischiderivanti dal loro uso. La responsabilità del datore di lavoro inizia già al momento della scelta delle attrezzature (valutazione del rischio) e continua con la verifica della corretta installazione, utilizzazione e manutenzione, fino alla necessaria informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. (Titolo III/626) Il D.Lgs.626/94 si applica in tutti i luoghi di lavoro (industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi, pubblica amministrazione ecc.) comprese le aziende con meno di 15 dipendenti. (art.1/626) Il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a: Valutazione dei rischi; Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale; Designazione degli addetti al S.P.P., alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; Organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori; Durante la consultazione il RLS ha facoltà di formulare proprie
proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione (vedi
sopra). Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento. (art.2/626) Il D.Lgs.626 impegna il Consiglio dei Ministri alla emanazione di 20 decreti applicativi riguardanti:
Il D.Lgs.626/94 ha recepito otto Direttive della UE, che corrispondono agli altrettanti Titoli in cui è suddiviso il Decreto: Titolo I: Misure generali per la salute e la sicurezza; Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: Attrezzature di lavoro Titolo IV: Dispositivi di Protezioe Individuale Titolo V: Movimentazione Manuale dei carichi Titolo VI: Videoterminali Titolo VII: Agenti cancerogeni Titolo VIII: Agenti biologici Sono state recepite con D.Lgs. successivi la Direttiva Macchine e la Direttiva Cantieri Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del S.P.P. e previa consultazione del RLS, deve elaborare un documento contenente:
Il documento è custodito presso l'azienda, a disposizione dei
controlli dell'Organo di Vigilanza (USL). Il RLS riceve la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. ACRI/ASSICREDITO (vedi art. 3 accordo di settore) ANIA (vedi punti A) e B) accordo di settore) ASCOTRIBUTI (vedi art. 3 accordo di settore) FEDERCASSE (vedi punti 1. e 2. accordo settore)
EMERGENZA (Piano di) In ogni unità produttiva deve essere definito un Piano di Emergenza relativo agli interventi di pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori di fronte ad un pericolo grave ed immediato (artt.12,13,15/626) Il Piano di Emergenza deve:
ACRI/ASSICREDITO (vedi art. 8 accordo settore) ANIA (vedi punto F accordo settore) ASCOTRIBUTI (vedi art. 8 accordo settore) FEDERCASSE (vedi art. 6 accordo settore)
La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l'orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli stessi. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori:
I lavoratori designati non possono (se non per giustificato motivo) rifiutarsi. Essi devono:
Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative a:
Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dal RLS.(Art.19/626)
Il datore di lavoro deve assicurare una adeguata informazione ai propri dipendenti su:
Il programma di informazione per i lavoratori deve essere discusso nella riunione periodica (vedi sotto). Le fonti di informazione devono essere:
Qualora il medico competente esprima un giudizio sulla inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, quest'ultimo, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, può
fare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (USL)
che deve svolgere i necessari accertamenti per confermare, modificare o
revocare il giudizio stesso. (Art.17/626) Tutti i luoghi di lavoro devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute del D.Lgs.626/94 entro il 1° Gennaio 1996. L'adeguamento delle norme riguarda:
Il datore di lavoro è tenuto alla osservanza delle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Le misure generali da osservare sono: Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; Riduzione dei rischi alla fonte; Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; Misure igieniche; Misure di protezione collettiva ed individuale; Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; Istruzioni adeguate ai lavoratori. (art.3/626)
E' persona di fiducia del datore di lavoro, in possesso di uno dei seguenti titoli: Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente. Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro. Autorizzazione di cui all'art.55 del D.Lgs.277/91. Può essere dipendente del datore di lavoro; libero professionista a convenzione; dipendente da una struttura esterna pubblica (ma non operante nei Servizi PISLL della USL) o privata convenzionata con l'imprenditore. (art.2 lettera d/626)
Il medico competente (m.c.) ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno insieme al Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P). Il m.c. collabora con il datore di lavoro e il S.P.P. per lo studio e la definizione dei rischi, delle soluzioniedelle precauzioni da adottare. Il m.c. informa il singolo e la collettività dei lavoratori sui risultati della sorveglianza sanitaria, rilascia copia dei risultati degli accertamenti sanitari; tiene e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio; informa i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari. Esprime un giudizio sulla inidoneità parziale o totale del lavoratore (Art.17/626).
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le
misure organizzative o le attrezzature meccaniche necessarie ad evitare
la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Limiti più bassi dei 30 Kg sono stabiliti per gli apprendisti, i giovani con CFL e le donne (Legge 977/1967). Le donne in stato di gravidanza non possono essere adibite alla movimentazione manuale dei carichi (Legge 1204/1971). Il lavoratore deve essere formato sull'uso delle attrezzature meccaniche che permettano di evitare la movimentazione manuale dei carichi. (Titolo V e Allegato VI del 626)
Il datore di lavoro ha l'obbligo di (art.4/626):
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite;
utilizzano correttamente macchinari, utensili, sostanze, mezzi di
trasporto e dispositivi di protezione individuale (DPI); segnalano
deficienze e condizioni di pericolo, adoperandosi per eliminarle,
dandone notizia all'RLS; si sottopongono ai controlli sanitari previsti.
(art.5/626) L'adozione delle misure generali di tutela (art.3/626)
non deve comportare alcun onere finanziario per i lavoratori
In caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, il lavoratore ha il diritto (senza che ciò comporti pregiudizi nei suoi confronti) di:
Il datore di lavoro deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere il lavoro in una situazione in cui persiste un pericolo grave
ed immediato. ACRI/ASSICREDITO (vedi art. 6 accordo settore) ANIA (vedi punto E) accordo settore) ASCOTRIBUTI (vedi art. 6 accordo settore) FEDERCASSE (vedi artt. 2.5 e 3.4 accordo settore)
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto della
presenza di eventuali lavoratori portatori di handicap.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi
svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere
uno o più locali adibiti al pronto soccorso. PROTEZIONE INDIVIDUALE (Dispositivi di) Il datore di lavoro ha l'obbligo di (Titolo IV D.Lgs. 626)
I lavoratori hanno l'obbligo di:
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, nell'ambio delle
rispettive attribuzioni e competenze, tengono un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una
assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. RICORSO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI Qualora il RLS ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori, può fare ricorso all'organo di vigilanza (USL) e/o alle
altre autorità competenti in materia (giudice del lavoro; procura ecc.) Il datore di lavoro, nelle aziende con più di 15 dipendenti, deve convocare, almeno una volta l'anno (o in presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e di innovazioni di processo e/o della organizzazione del lavoro), una riunione a cui partecipano:
La riunione ha lo scopo di esaminare:
La riunione si conclude con la redazione di un verbale che è
tenuto a disposizione dei partecipanti. Il D.Lgs.626/94 (Titolo
IX) identifica le violazioni di norme che sono punite con sanzioni
differenziate: dalla pena massima dell'arresto da tre a sei mesi fino
alle ammende minime di cento mila lire.
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.) E' organizzato dal datore di lavoro (previa consultazione del RLS) secondo tre modalità:
I compiti del S.P.P. (art.9/626)
La valutazione dei rischi è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (anche dove opera un solo lavoratore). La valutazione dei rischi è un obbligo specifico del datore di lavoro (art.4 comma 6 del 626). La procedura per la corretta valutazione dei rischi obbliga il datore di lavoro a:
Tale procedura deve prevedere:
Dalla Valutazione deve essere elaborato un documento che deve contenere (art.4 comma 2):
Il documento deve essere conservato in azienda o unità produttiva (art.4, comma 3). Se il responsabile del S.P.P. è lo stesso datore di lavoro, allora deve inviare il documento all'organo di vigilanza territorialmente competente (art.10, comma 2). Copia del documento deve essere consegnata al RLS (art.19 comma 1 lettera e). La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute.
Il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di VDT, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause o cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione anche aziendale. La pausa minima deve essere di quindici minuti (non cumulabili all'inizio e alla fine del turno) ogni 120 minuti di lavoro al VDT. La pausa non può essere considerata ad alcun effetto riduzione dell'orario di lavoro. Prima di essere adibiti ai VDT i lavoratori devono essere sottoposti a visita specialistica dell'apparato visivo. I lavoratori che hanno compiuto 45 anni di età e quelli classificati "idonei con prescrizione" dopo la visita medica, devono essere sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale. Ogni lavoratore può chiedere di essere sottoposto a visita oftalmologica e deve essere informato e formato sui rischi e le misure da adottare, sulla protezione degli occhi e della vista. La spesa per l'installazione di dispositivi di protezione ai VDT è a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio relativa a :
I lavoratori devono essere informati dei risultati della valutazione. L'organizzazione del lavoro deve consentire di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA: LE ATTRIBUZIONI DI LEGGE (art.19 del D.Lgs.626/94) Il rappresentante per la sicurezza:
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4, comma 5, lettera o).
VIDEOTERMINALI: PRESCRIZIONI MINIME in vigore dal 1° gennaio 1996 (D.Lgs.626/94 Allegato VII) OSSERVAZIONE PRELIMINARE Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del Titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione. ATTREZZATURE Osservazione generale L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori; Schermo I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una
forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio
adeguato tra i caratteri e le linee.L'immagine sullo schermo deve essere
stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità. La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per
consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale
da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani. Il piano di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore
una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. RISCHI PER LA SICUREZZA
RISCHI PER LA SALUTE 16. Esposizione ad agenti chimici ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI 30. Organizzazione del lavoro |