-
OGGETTO:
Decreto legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni -
D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative.
-
-
Con
il Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed
educative, adottato con D.M. 29 settembre 1998, n.
382 (G.U. 4 novembre 1998), è stata completata la
normativa di settore ed opera, quindi a tutti gli effetti,
l'obbligo di adeguare le scuole alle relative prescrizioni
europee. Dell'intervenuta pubblicazione del provvedimento è
stata data opportuna diffusione con le note prot. n D7M988 e
D7/4989 del 6/11/1998 indirizzate, rispettivamente, agli Uffici
Periferici e Centrali di questa Amministrazione.
-
E’
appena il caso di sottolineare che le norme sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di
legge con le serie di adempimenti che ne conseguono,
un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni
scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per
valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e
la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in
un processo organico di crescita collettiva, con l’obiettivo
della sicurezza sostanziale della scuola, nel presente, e della
sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di
fondamentale rilevanza. E’ in quest’ottica che vanno
anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del capo
d’istituto, in quanto datore di lavoro, del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e degli addetti ai diversi servizi.
E' nella stessa ottica che vanno impostate informazione e la
formazione rivolte ai lavoratori della scuola e, per quanto
richiesto, agli stessi studenti. Infine, e al di la della
prescrizioni normative, è indispensabile realizzare un generale
coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di operatori
scolastici ed alunni sulla sostanziale valenza educativa delle
tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che,
coerentemente, vanno adottati.
-
In
definitiva e pur nella consapevolezza della problematiche
operative connesse all’attuazione della citata normativa, va
doverosamente richiamata l’attenzione sul particolare rilievo
della materia dell’ambiente scolastico con l’obiettivo di
una "scuola sicura" da conseguire in unione di
intenti, di risorse e di sinergie con gli Enti locali, anche con
il coinvolgimento dei lavoratori mediante le OO.SS., nonché
nella prospettiva dell’affermazione e diffusione di una
"cultura della sicurezza", che non può essere
trascurata o sminuita proprio nell’istituzione scolastica che
deve, invece, costituirne un momento propulsivo determinante.
-
A
fronte, peraltro, della rilevanza della questione - di natura
non soltanto sociale, ma implicante una serie di attività e di
coinvolgimenti operativi di più soggetti - questo Ministero,
non ignorando o sottovalutando notizie e segnali provenienti sia
dai Dirigenti degli Uffici periferici che dai Dirigenti
scolastici direttamente responsabili del servizio nelle
rispettive istituzioni, si è determinato a seguire da presso
gli sviluppi della prima fase di avvio a regime c per fornire
ogni possibile assistenza al superamento degli eventuali punti
di crisi e favorire un coordinato e razionale impiego delle
risorse; cosa, questa, tanto più necessaria attesa le limitate
disponibilità finanziarie all'uopo utilizzabili.
-
In
tale ottica, anche al fine di individuare un punto di
riferimento unitario, è stato costituito un apposito
Osservatorio - costituito da rappresentanti dei diversi Uffici,
centrali e periferici, interessati nonché da alcuni dirigenti
scolastici - operante con l'appoggio di una struttura più
leggera e flessibile incardinata presso la Direzione Generale
del Personale, che ha già seguito l'iter di emanazione del
Regolamento.Osservatorio, questo, nel quale potranno essere
coinvolti, quando se ne ravvisi l'opportunità, Enti ed
Organismi interessati alle tematiche dalla sicurezza.anto
premesso, si richiamano gli aspetti che sono parsi di più
evidente rilievo, prospettando alcune indicazioni di massima e
fermo restando che altre potranno esserne fornite in relazione
alle effettive necessità rilevate sul campo.
-
A)
Datore di lavoro
-
-
Con
D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come
"datori di lavoro", ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 626/ 94 e successive integrazioni e
modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni
scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di
Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali,
pertanto faranno capo i compiti e le responsabilità previsti
dalla normativa di riferimento.
-
-
In
proposito, va preliminarmente ricordato come le attività
relative agli interventi strutturali e di manutenzione
necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici
adibiti ad Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed
educative, siano a carico dell'Ente locale tenuto, ai sensi
della vigente normativa in materia - ed in particolare
dell'articolo 3 della legge lì gennaio 1996, n. 23 - alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti
dalla legge 626/94, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti da parte dei Dirigenti con la richiesta del
loro adempimento all’Ente locale rispettivamente competente e
cioè al Comune, per le scuole Materne, Elementari e Secondarie
di primo grado ed alla Provincia, per l'intera fascia Secondaria
superiore ed Artistica nonché per le Istituzioni Educative.
-
-
Ciò
premesso - e- ribadita la normale, tradizionale, competenza
prevista da norme previgenti, come, in particolare, gli obblighi
gravanti sul Capo d'Istituto come "titolare dell'attività",
di cui al D.M. 27 agosto 1992 relativo alle misure di
prevenzione incendi, nonché di ogni altra doverosa cautela che
dovesse rendersi necessaria a fronte di particolari situazioni
contingenti, secondo la normale diligenza relativa alla
specifica funzione esercitata - al Datore di lavoro, come sopra
individuato dal citato D.M. 21 giugno 1996 n.292, è attribuito
il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere
generale concernenti essenzialmente le attività di formazione
ed informazione del personale interessato nonché la valutazione
dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la
predisposizione del servizio di prevenzione e protezione,
comprensivo delle cosiddette figure sensibili di cui al
successivo punto 6..
-
-
Più
nel dettaglio egli, ai sensi dell’art.4 del d.l.vo 626/94
deve:
-
-
1)
valutare gli specifici rischi dell'attività svolta
nell'istituzione scolastica di riferimento;
2) elaborare un documento conseguente alla
valutazione dei rischi, indicante, tra l’altro i criteri
adottati ai fini della valutazione nonché le opportune misure
di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione;
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione;
5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la
necessità secondo quanto indicato alla successiva lettera E;
6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione
incendi, evacuazione e di pronto - soccorso ("figure
sensibili");nonché la figura del preposto ove necessaria
(es. laboratori , officine ecc.)
7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ai sensi
dell’articolo2 comma A del D.l.vo n.626 ove necessario,
dispositivi di protezione individuale;
8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni
altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal
citato articolo 4 della normativa di riferimento.
9) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione
degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività
svolte da ciascuno e delle relative responsabilità.
10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’istituto)
-
B)
Valutazione dei rischi: stesura del documento
-
-
Il
primo adempimento, anche di ordine logico, del Dirigente
scolastico consiste nella valutazione del rischio e nella
conseguente stesura di un apposito documento. Ciò
richiederebbe, di norma, competenze tecniche rinvenibili solo in
alcune tipologie di istituzioni scolastiche. Tale adempimento
potrebbe, dunque, comportare difficoltà, soprattutto in quelle
scuole nelle quali presti servizio personale privo di tali
caratteristiche.
-
-
Premesso
quanto sopra, ai fini della valutazione dei rischi, laddove
esista personale fornito di idonea competenza tecnica, il Capo
di Istituto – avvalendosi sia della collaborazione del
Responsabile della sicurezza che di coloro che sono stati
individuati e nominati come addetti al servizio di prevenzione e
protezione - effettuerà una ricognizione dei rischi, ambiente
per ambiente, utilizzando il modello-guida che si fornisce in
allegato, appositamente predisposto come ausilio minimo e che
potrà, ove ritenuto necessario, essere integrato in relazione
alle eventuali ulteriori esigenze che ciascun estensore dovesse
ritenere presenti.
-
-
La
stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un
preciso obbligo del Datore di lavoro, che, comunque, ne assume
la piena responsabilità anche nel caso in cui si avvalga
dell'opera del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, A tal fine, egli può ricorrere anche alla
collaborazione del personale tecnico degli Enti locali (Comuni o
Province) tenuti alla fornitura delle relative strutture
immobiliari nonché degli Enti o Associazioni preposti
istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
Collaborazione, questa, ovviamente subordinata alla disponibilità
dei citati Enti ed Associazioni, non costituendo per loro un
obbligo di legge.
-
-
In
proposito - al fine di coadiuvare i Dirigenti scolastici
nell'esercizio dei rispettivi adempimenti in merito, che,
comunque, essi sono tenuti a svolgere - questa Amministrazione
sta valutando la possibilità di convenire con le Associazioni
di categoria (ANCI cd UPI) -ovviamente previa acquisizione della
relativa disponibilità in merito – opportuni interventi a
sostegno, attraverso, ad esempio, la predisposizione di una
modulistica unitaria per categoria di Istituto ed ausili da
parte di personale tecnico messo a disposizione dall'Ente
medesimo
-
C)
Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
-
-
Il
Dirigente Scolastico - ferma restando la propria diretta
responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro -
designa, nell'ambito del personale in servizio, il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione,(RSPP) in possesso di
idonei e certificati requisiti previsti dalla legge sempreché
non intenda assumere direttamente tale funzione qualora il
numero dei dipendenti, con esclusione degli allievi, sia
inferiore alle duecento unità.
-
-
In
entrambi i casi è obbligatoria per il responsabile la frequenza
di un adeguato corso di formazione opportunamente certificato
secondo quanto indicato dal decreto interministeriale 16 gennaio
1997 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio successivo.
-
-
La
scelta del responsabile del servizio rientra, dunque, nei poteri
del Dirigente scolastico. In assenza di risorse interne idonee e
disponibili è possibile il ricorso alternativo all'esterno,
analogamente a quanto richiamato in merito al documento sui
fattori di rischio. Va comunque sottolineato che, anche in
questa eventualità, resta in ogni caso a suo carico
l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione,
configurandosi l'apporto esterno come un'integrazione del
servizio, così come sottolineato dallo stesso Consiglio di
Stato nel parere reso sul Regolamento.
-
-
Più
in particolare detto regolamento prevede che venga
prioritariamente presa in considerazione la possibilità di
utilizzare risorse interne all'istituzione medesima. Come
successive subordinate vengono poi individuate: l'utilizzazione
di personale di altre istituzioni, eventualmente anche per più
scuole consorziate; il ricorso a strutture dell'Ente locale,
ovviamente ove questo sia disponibile; il ricorso a prestazioni
esterne presso Enti Specializzati, nonché in assenza di ogni
altra alternativa, a prestazioni professionali esterne.
-
-
si
intende che tali prestazioni dovranno di necessità far carico
alle disponibilità finanziarie delle istituzioni interessate
che anche in questo caso è consigliabile si consorzino al fine
di realizzare economie di scala ciò in quanto il d.l.vo 626 non
ha previsto com’è noto alcun finanziamento specifico
aggiuntivo per le relative misure di attuazione.
-
-
Nelle
ultime ipotesi (risorse esterne alle scuole) le opportune
convenzioni potrebbero essere stipulate, a livello più
generale, anche dal Provveditore agli Studi territorialmente
competente.
-
-
Con
l'occasione si evidenzia, infine, che l’Amministrazione
intende, comunque, promuovere, tramite istituti specializzati,
apposite attività di formazione, da concordare nelle opportune
sedi sindacali per le "figure sensibili" (addetti
ai servizi di primo soccorso e di protezione dagli incedi) nonché
per gli stessi responsabili del servizio. Peraltro. nche in
-questo, - come negli altri casi analoghi, l'intervento centrale
si configurerebbe come sussidiario, di sostegno e, ove
necessario, di coordinamento delle iniziative locali.
-
D)
Organizzazione del servizio
-
-
Definito
il documento di valutazione del rischio, il Dirigente scolastico
elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione
ed attuazione degli interventi di competenza graduati in
relazione alle obiettive priorità ed alle disponibilità
finanziarie..
-
-
Nell'organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione, così come nella
designazione delle cosi dette "figure sensibili" -
lavoratori, cioè, incaricati dell'attuazione delle misure
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del
personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio
di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza - le
figure scolastiche potrebbero essere individuate, a titolo
esemplificativo ed in rapporto alle. attività istituzionali,
anche nel Collaboratore, nell'Assistente Tecnico per i
laboratori e nel Docente di educazione fisica. comunque in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del RLS (o RSA in sua assenza)
-
E)
Sorveglianza sanitaria
-
-
Premesso
che il "medico competente" è figura ben diversa
dall'eventuale medico scolastico, si evidenzia come l'articolo
16 del D.L.vo 626/94 disponga che la sorveglianza sanitaria -
concretizzantesi in accertamenti preventivi e periodici
finalizzati a verificare l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento di determinate attività - venga effettuata
"nei casi previsti dalla normativa vigente".
-
-
Pertanto,
destinatari della presente disposizione sono esclusivamente il
personale scolastico e gli allievi di alcune tipologie di
istituzioni nelle quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro, comportanti specifici
elementi di rischio della salute, · ovviamente, limitatamente
al tempo dedicato alle relative esercitazioni.
-
-
La
sorveglianza sanitaria deve, quindi, essere assicurata
esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose. A tal
fine il dirigente scolastico, effettuata la valutazione dei
rischi, qualora ne ricorrano le condizioni, nomina il medico
competente che - si sottolinea - deve essere nominato solo in
presenza di attività a rischio per la salute (in particolare,
articoli 33, 34 e 35 del D.P.303/56, come integrato dal D.M. 5
settembre 1994).
-
-
Premesso
quanto sopra, il Dirigente Scolastico procede
all'individuazione del medico competente, d'intesa, ove
possibile con le AASSLL ovvero rivolgendosi ad una struttura
pubblica (per es.: lNAIL) dotata di personale sanitario in
possesso dei prescritti requisiti. Si richiama, al riguardo,
quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 12 del D.L.vo
626/94. Per agevolare tale adempimento i Provveditori agli studi
territorialmente competenti stipulano una convenzione quadro -
valida per l'intera Provincia ed alla quale i Capi d'istituto
potranno uniformarsi - in cui vengono individuati il personale
sanitario interessato, le prestazioni da rendere ai sensi della
normativa di riferimento, gli onorari ed ogni altro elemento o
modalità ritenuti opportuni.
-
-
L'organizzazione
del servizio di sorveglianza sanitaria è stabilita sulla base
di convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed i predetti Enti
pubblici disponibili ad effettuare il servizio. A tali fini
questo Ministero sta valutando la possibilità di un raccordo
con le competenti Regioni – ove disponibili - per una
collaborazione organica, soprattutto in considerazione del
numero delle istituzioni scolastiche coinvolte e delle correlate
risorse finanziarie, anche a fronte della necessità, di
ricorrere a professionalità sanitarie fornite di particolari
requisiti.
-
F)
Formazione ed informazione
-
-
Tutti
i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono essere
informati e formati. Il Dirigente Scolastico assicurerà che
ciascun lavoratore riceva una informazione ed una formazione
adeguate in materia di igiene e sicurezza con riferimento al
proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte. La
formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti
deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare
alcun onere economico a loro carico.
-
-
La
formazione, costituisce un obbligo per il dirigente scolastico,
il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito
delle attività formative programmate dall'istituto secondo la
vigente normativa contrattuale.
-
-
Atteso,
peraltro, che la formazione costituisce un obbligo anche per il
lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare, il
Dirigente scolastico curerà di assicurare, ove necessario, le
opportune integrazioni delle relative attività, a fronte delle
eventuali assenze dei destinatari, da qualunque causa prodotte.
-
-
Anche
al fine di sovvenire alla possibile frammentazione delle attività
formative derivante da trasferimenti, cambiamenti di mansioni od
ogni altra motivazione, questo Ministero ha, predisposto, in
materia, un apposito corso di autoformazione su supporto
multimediale (CDI Rom), già distribuito alle SS.LL. - e di
libera duplicabilità, ove necessario – che soddisfa gli
obblighi in questione, con relativa certificazione dell'avvenuto
adempimento.
-
-
Resta,
in ogni caso, fermo quanto previsto dall’articolo 20 del
d.l.vo 626 e dalla parte seconda del Contratto Collettivo Quadro
(CCQN) del 7 maggio 1996 tra ARAN e Organizzazioni Sindacali, in
materia di organismi paritetici, con funzioni di orientamento e
di iniziative formative.
-
-
In
proposito, si raccomanda un'attenta opera di promozione e
vigilanza affinchè le attività di formazione ed informazione
siano portate a tempestivo compimento.
-
-
Per
quanto riguarda, poi, l'informazione dei lavoratori, estesa
anche agli alunni, essa potrebbe essere correttamente ed
opportunamente assicurata- previa consultazione del RSPP e del
RLS- mediante la produzione e diffusione di opuscoli sintetici e
di agevole definizione e consultazione, nei quali siano
riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento,
unitamente a quelle informazioni ritenute utili rispetto -all’organizzazione
dell'istituzione scolastica in materia di sicurezza, prevenzione
e soccorso.
-
-
Questo
Ministero, infine, ad integrazione del prodotto multimediale
suindicato, promuoverà iniziative di formazione, dirette a
porre i Capi di istituto nella condizione di meglio assolvere al
proprio compito specifico cd essere, altresì, in grado di
assumere la veste di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, ove consentito (istituzioni con meno di duecento
dipendenti, esclusi gli alunni).Torna opportuno segnalare, al
riguardo, che nell’ambito del corso di formazione per
Dirigenti Scolastico di cui al D.L.vo n.59/98 è previsto un
apposito "curricolo elettivo" in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro che i singoli interessati potranno
scegliere e seguire. Specifici interventi di formazione saranno
destinati ai Responsabili del servizio prevenzione e protezione
nonché ai Rappresentanti dei lavoratori.
-
-
Analoghe
iniziative potranno essere prese in considerazione per il
personale della scuola nei piani provinciali di formazione ed
aggiornamento, in merito alla formazione degli addetti alla SSPP
(cosiddette "figure sensibili"), eventualmente anche
in collaborazione con Istituti e soggetti specializzati (VV.FF.
CRI INAIL ecc.)
-
-
Con
l'occasione si ricorda come il Dipartimento per la Funzione
Pubblica abbia stipulato un apposito accordo di programma con l'lNAlL
che prevede anche un'attività di formazione graduale
nell'ambito della normativa in questione e che il Gruppo
lntegrato di Coordinamento, all’uopo costituito presso detta
Struttura, ha avviato, tramite i Provveditorati agli Studi una
rilevazione analitica sullo stato di attuazione della normativa
per la sicurezza e sulla necessità di assistenza, al fine di un
reciproco scambio di informazioni per concertare la
programmazione di eventuali interventi in comune, in un'ottica
di una fattiva collaborazione sinergica nell’ambito di tale
accordo è stata a suo tempo diramata dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, Ufficio personale delle Pubbliche
Amministrazioni, la Circolare n.3 del 1998, per le successive
elaborazioni e programmazioni di iniziative, elementi
conoscitivi sullo stato degli adempimenti relativi alla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
-
G)
Rapporti con gli Enti locali
-
-
E’
il caso di sottolineare come il rapporto tra le istituzioni
scolastiche e gli Enti Locali (Comuni e Province) vada
sviluppato nel segno della migliore integrazione e con ogni
spirito collaborativo, considerata la stretta connessione tra
Ente Locale e Scuola, sia per gli aspetti tecnici, attinenti la
fornitura e la manutenzione delle strutture, sia per quelli
generali di espressioni delle comunità locale. Resta fermo
quanto in precedenza indicato, in merito alle questioni di
carattere strutturale e manutentivo che fanno capo direttamente
ai Comuni e alle Province rispettivamente obbligati ai sensi
della vigente normativa.
-
-
Ciò
vale, in particolare, per la materia di cui trattasi, nella
quale l'interazione è, in più circostanze, continua e
fisiologica. Si raccomanda, pertanto, a tutte le componenti
interessate, pur nell'esercizio di ruoli e funzioni che in
taluni casi possono prospettarsi in posizioni dialettiche, di
tenere comunque e sempre presente la necessità di operare nello
spirito della massima apertura e collaborazione, in un'ottica di
fattiva sinergia di obiettivi e risorse.
-
-
Sarà
cura dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente
promuovere ogni iniziativa ritenuta opportuna per coordinare e
raccordare, in merito, le istituzioni scolastiche con gli Enti a
qualunque titolo coinvolti. Si assicura che questa
Amministrazione non mancherà, da parte sua, di avviare come già
nel passato e in precedenza indicato, un proficuo dialogo con le
Associazioni degli Enti Locali e degli altri Organismi
interessati, al fine del reperimento- ove possibile- di
soluzioni univoche e condivise, anche attraverso la stipula di
appositi Protocolli d’intesa.
H)
Adeguamento attrezzature scolastiche non afferenti edifici e
strutture dei locali
-
-
Torna
opportuno ricordare che, mentre fanno capo agli Enti locali
rispettivamente competenti, Comuni o Province, gli interventi
sulle strutture, gli arredi, le spese varie d" ufficio e
l’impiantistica in generale (articolo 3 della legge 11 gennaio
1996, n.23) - fatto salvo, ovviamente, l’obbligo da parte del
Capo d’istituto di adottare ogni misura idonea e contingente
in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità
dell'utenza – resta di pertinenza di quest'ultimo
l’adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati
alle attività didattiche
-
-
Di
tali circostanze andrà tenuto il debito conto nella valutazione
dei fattori di rischio, nel stesura del relativo documento e
nella proposizione degli interventi che dovessero rendersi
necessari.
-
I)
Organizzazione, raccordo e supporto
-
-
Le
questioni sollevate dall'introduzione della normativa in
questione attengono a molteplici aspetti: finanziari,
organizzativi, relazionali, gestionali nonché, infine, e di
natura contrattuale, per la realizzazione di programmi di
formazione, per i criteri di attribuzioni di compiti e funzioni
particolari, per eventuali compensi aggiuntivi e per
l’individuazione di possibili raccordi e l’assistenza a
livello territoriale.
-
-
In
tale ottica - ferma restando la piena autonomia dei Capi
d'istituto in quanto direttamente responsabili per le rispettive
Istituzioni scolastiche - sarà cura dei Dirigenti degli Uffici
periferci; territorialmente competenti-consultati, ove presenti,
gli Organismi paritetici - valutare I'opportunità dell'
adozione di ogni necessaria iniziativa in presenza di tematiche
che, per la loro dimensione e natura, meglio si prestino ad una
organizzazione locale rivolta ad una pluralità di soggetti o di
istituti, nonché di reperire ogni possibile forma di raccordo
e/o supporto che dovesse risultare utile per un'organica e
funzionale soluzione delle diverse problematiche in materia.
-
J)
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza- Organismo paritetico
-
-
L'individuazione
della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
è disciplinata, in attesa di un accordo di comparto, dall’accordo
quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l’ARAN e OO.SS.,
pubblicato nella G.U. serie generale n.167 del 30.6.1996 (CCQN).
Altre modalità di designazione potranno essere concordati in
sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art.5, comma
5, del CCNL 1994/97.
-
-
Per
l’istituzione dell’Organismo paritetico di cui all’art.20
del D.L.vo 626/94, si fa rinvio alla contrattazione prevista
dalla parte 2, punto 1 dello stesso CCQN.
-
K)
Risorse Finanziarie
-
-
La
problematica in questione si risolve essenzialmente
nell'individuazione dei costi che le scuole dovrebbero sostenere
per l'applicazione della normativa sull’igene e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
-
-
In
particolare - ribadita la diretta competenza degli Enti locali
in merito alle questioni strutturali e ad ogni altra ad essi
istituzionalmente devoluta, per le quali non è ipotizzabile
alcun intervento finanziario da parte di questa Amministrazione
- l'eventuale fabbisogno finanziario per le istituzioni
scolastiche si porrebbe sostanzialmente per le seguenti attività:
-
-
1)
stesura del documento di valutazione dei rischi, ove la relativa
definizione richieda particolari -professionalità non
reperibili all' interno dell' Istituzione scolastica;
2) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, nell'impossibilità di provvedere a soluzioni
interne;
3) eventuale nomina del medico competente, qualora sia
necessario secondo quanto indicato nei punti precedenti;
-
-
L'adempimento
relativo alla stesura del documento dei rischi contempla oneri
finanziari solo in caso di necessità di ricorso a prestazioni
professionali di esperti esterni, ove non fossero rinvenibili
idonee professionalità all'interno dell'istituzione scolastica
interessata. Qualora si ricorresse, dunque, a prestazioni
esterne i Capi di istituto faranno fronte agli oneri finanziari
derivanti dalla stipula di apposito contratto di prestazione
d'opera (art. 40,comma 1, della legge 449/97) attingendo agli
ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento
amministrativo didattico, utilizzando a tal fine anche le
eventuali economie derivanti dall’applicazione della Circolare
del Ministero dell'Interno 14 gennaio 1999, n. 3/99 portata a
conoscenza degli uffici interessati con nota 20 gennaio 1999, n.
34988/BL di questo Ministero.
-
-
Si
evidenzia, peraltro, che ove l'onorario stabilito nel contratto
fosse superiore alle misure medie previste dagli Enti
specializzati, dovrà esser data adeguata motivazione.
-
-
Analogamente
si provvederà, in caso di ricorso a prestazioni esterne per il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
-
-
In
ordine, infine, al pagamento delle prestazioni sanitarie- ove
richieste sulla base di quanto in precedenza indicato-
l’istituzione scolastica erogherà l’onorario spettante al
medico su presentazione di fattura periodica, utilizzando a tal
fine le risorse finanziarie iscritte, a seguito di specifica
variazione di bilancio dal fondo di riserva, al capitolo 13
dell’uscita.
-
-
In
definitiva, dunque, i Dirigenti scolastici potranno fronteggiare
le spese eventualmente necessarie, attingendo, per il momento ed
il caso di assoluta necessità, dai ordinari stanziamenti di
bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e didattico
dell’Istituzione scolastica interessata.
-
-
Si
ricorda che le presenti disposizioni non si applicano alla
Regione Siciliana
-
-
Fermo
restando quanto sopra, sarà cura di questo Ministero ricercare
- ove possibile- ulteriori finanziamenti, anche attraverso
idonee proposte di assestamento del bilancio 1999
-
-
Le
precedenti istruzioni, in quanto di contenuto operativo,
afferiscono essenzialmente alle Istituzioni scolastiche ed
educative statali.
-
-
Esse,
peraltro, possono tornare utili a livello conoscitivo anche alle
scuole non statali.
-
-
Pertanto
gli Uffici in indirizzo provvederanno a dare diffusione alla
presente circolare anche tra le Istituzioni non statali,
legalmente riconosciute e pareggiate, per le quali – come, per
altro, per quelle funzionanti con provvedimento di "presa
d’atto"- la vigente normativa individua nei gestori o nei
rappresentanti legali (ove il gestore sia una persona
giuridica), i datori di lavoro affinchè possano cogliere i
suggerimenti, in essa contenuti, ritenuti opportuni.
|