Decreto ministeriale 21 giugno 1996, prot. n.292:

Individuazione dei datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL.vi n. 626/94 e n. 242/96.

Art.1

Ai fini ed effetti dei DD.LL.vi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della P.I. viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:

  1. Uffici dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;
  2. Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;
  3. Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;
  4. Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.

Art. 2

Negli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (ivi compreso il Centro europeo dell'educazione) e nella Biblioteca di documentazione pedagogica per datore di lavoro si intende rispettivamente il segretario ed il direttore, cui spettano poteri di gestione.

Art. 3

Con successivo decreto da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del D.L.vo n. 242/96, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 30, comma 2, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, verranno individuate le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, ai fini dell'applicazione delle norme dei DD.LL.vi n. 626/94 e n. 242/96 di cui in premessa.

Il presente decreto sarà sottoposto ai successivi controlli di legge.

 

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