COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della Provincia di Nuoro
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Domande sul praticantato

Come ci si iscrive all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e quali sono i requisiti richiesti? 
 
1° caso: possesso del diploma di perito industriale fino all'anno 1969 
In questo caso si presenta la documentazione per l'iscrizione all'Albo (scaricabile dal nostro sito internet o ritirabile presso la segreteria del Collegio) e si viene iscritti senza bisogno di svolgere il praticantato. 
 
2° caso: possesso del diploma di perito industriale dall'anno 1970 
In questo caso prima ci si iscrive prima al Registro dei Praticanti e si svolge il periodo di praticantato di due anni o tre anni a seconda dei casi (vedere Direttiva sul praticantato); al termine del praticantato si sostiene l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione al superamento del quale ci si iscrive in albo con presentazione della documentazione necessaria. 
 
3° caso: possesso del diploma universitario triennale (DPR 328/01 art. 8 comma 3 e relativa tabella A) 
In questo caso si sostiene direttamente l'esame di stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione e successivamente ci si iscrive in albo. 
 
4° caso: possesso del diploma di laurea (DPR 328/01 art. 55 commi 1 e 2 tabella D) 
In questo caso se si possiede adeguato diploma di laurea comprensivo di tirocinio di sei mesi, si sostiene direttamente l'esame di stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione e successivamente ci si iscrive in albo. 
 
Come ci si cancella dall'Albo Professionale? 
 
Per cancellarsi bisogna presentare domanda di cancellazione entro il 31/12 dell'anno in corso tramite raccomandata A/R o raccomandata a mano indirizzata al Consiglio Direttivo del Collegio; è prevista anche la restutuzione del Timbro Professionale. 
 
Come ci si reiscrive all'Albo Professionale? 
 
Per reiscriversi bisogna presentare la documentazione come se si trattasse di una prima iscrizione, la quota d'iscrizione è però inferiore (vedi tabella quote di iscrizione) e viene attribuito lo stesso numero di iscrizione che si aveva precedentemente.

Cosa comporta il mancato pagamento della quota d'iscrizione?

Il mancato pagamento della quota annuale d'iscrizione comporta prima il ricevimento dell'avviso di mancato pagamento da parte del Collegio, in assenza di risposta e di riscontro positivo il Collegio provvede alla sospensione dell'iscritto moroso, alla pubblicazione del suo nome nel registro dei sospesi (anche su questo sito internet) ed alla comunicazione della sospensione alle autorità cui di dovere.
L' iscritto che intendesse regolarizzare la propria situazione per ottenere la reiscrizione all'Albo deve effettuare il pagamento di tutte le annualità arretrate e fornirne documentazione al Collegio che provvederà a cancellarne il nome dagli elenchi dei Professionisti Sospesi e a darne comunicazione alle autorità interessate.
Come nel caso di reiscrizione viene attribuito lo stesso numero di iscrizione che si aveva precedentemente.

Come si ottiene l'autorizzazione alla Legge 818/84? 
 
Possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione coloro che siano in possesso di uno di questi requisiti: 
  • almeno 10 anni di iscrizione all'Albo. 
  • almeno 2 anni di iscrizione all'Albo e abbiano superato l'Esame dell'apposito Corso di Prevenzione Incendi. 
  • essere responsabili da almeno 5 anni in aziende del settore antincendi nell'ambito di attività comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'Interno 16/02/82. 
  • essere professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio. 
  • essere appartenuti per almeno 1 anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo Nazionale dei VVF ed abbiano cessato di prestare servizio. 
  • essere stati componenti, per almeno 2 anni, del Comitato centrale tecnico - scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente dagli articoli 10 e 20 del D.P.R. 29/07/1982 n. 577. 
 
La domanda è scaricabile dal sito internet del Collegio e va presentata in segreteria allegando due marche da bollo da 11€. 
 
Quando è necessaria l'iscrizione agli elenchi autorizzati Legge 46/90 della Camera di Commercio? 
 
La Legge 46/90 (art. 14 L. 46/90 e art. 9 DPR 447/91) prevede l'iscrizione agli elenchi della Camera di Commercio dei professionisti nel caso che la richiesta di verifica o collaudo (ove previsto) per accertare la conformità degli impianti, sia promossa da un Ente pubblico; la nomina in questo caso è riservata all'Ente stesso, attraverso gli appositi elechi istituiti nelle C.C.I.A.A. 
Se la verifica, invece, è richiesta da committenti privati e pubblici per l'espletamento di pratiche ordinarie non è necessaria l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ad esclusione di specifiche richieste degli Enti interessati.

Cosa bisogna fare per svolgere l'attivita di consulente del Tribunale? 
 
Bisogna iscriversi direttamente al Tribunale. I moduli delle domande sono da ritirarsi presso il Tribunale stesso.

 
Per svolgere l'attività di Perito Assicurativo è necessario essere iscritti all'Albo? 
 
Il Ruolo dei Periti Assicurativi è nazionale ed è istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; in esso debbono iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di periti assicurativi .
I requisiti per l'iscrizione sono:  
- la cittadinanza e il godimento dei diritti civili, 
- il diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o il diploma di laurea, 
- il superamento di una prova di idoneità mediante esami scritti e orali su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività.
L'iscrizione all'Albo non è quindi neccessaria ma è altresì previsto che dall'esame sono esonerati coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.  
La domanda d'iscrizione va presentata al Ministero delle Attività produttive. 
(Normativa di riferimento: Legge 17/02/1992 n. 166; D.M. 9/09/92 n. 562; D. Lgs. 13/10/98 n. 373.)  

 
A cosa servono i crediti formativi? 
 
I crediti formativi servono alla formazione continua per il rilascio del marchio e della certificazione professionale, tali crediti verranno riconosciuti non appena sarà approvato dal Consiglio del Collegio il Regolamento per la formazione continua, e verranno assegnati non solo per i corsi o le riunioni formative organizzate dal Collegio ma anche per quei corsi e riunioni formative alle quali l'iscritto avrà partecipato per sua iniziativa all'esterno purchè configurabili nella formazione professionale specifica della specializzazione ed ai fini dell'esercizio della libera professione. 
 

Cosa è l'EPPI?

EPPI è l'acronimo di Ente di Previdenza dei Periti Industriali (ed ora anche dei Periti Industriali Laureati); è nato nel 1997 con l’applicazione del decreto legislativo 103/96. Attua la previdenza obbligatoria di tutti i periti industriali, che sono iscritti negli appositi Albi e che esercitano l’attività professionale autonoma specifica nelle sue diverse forme. Lo scopo dell’Eppi è la tutela previdenziale obbligatoria a favore degli iscritti, dei loro familiari e degli eredi aventi diritto.
Maggiori informzazioni si possono avere sul sito http://www.eppi.it/.