Come ci si
iscrive all'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati e quali sono i requisiti richiesti?
1° caso: possesso del
diploma di perito industriale fino all'anno 1969
In questo caso si presenta la documentazione per l'iscrizione all'Albo
(scaricabile dal nostro sito internet o ritirabile presso la segreteria
del Collegio) e si viene iscritti senza bisogno di svolgere il
praticantato.
2° caso: possesso del
diploma di perito industriale dall'anno 1970
In questo caso prima ci si iscrive prima al Registro dei Praticanti e
si
svolge il periodo di praticantato di due anni o tre anni a seconda dei
casi (vedere Direttiva sul praticantato); al termine del
praticantato si sostiene l'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione al superamento del quale ci si
iscrive in albo con presentazione della documentazione necessaria.
3° caso: possesso del
diploma universitario triennale (DPR 328/01 art. 8 comma 3 e relativa
tabella A)
In questo caso si sostiene direttamente l'esame di stato per conseguire
l'abilitazione all'esercizio della libera professione e successivamente
ci si iscrive in albo.
4° caso: possesso del
diploma di laurea (DPR 328/01 art. 55 commi 1 e 2 tabella D)
In questo caso se si possiede adeguato diploma di laurea
comprensivo di tirocinio di sei mesi, si sostiene direttamente l'esame
di stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera
professione e successivamente ci si iscrive in albo.
Come
ci si cancella dall'Albo Professionale?
Per cancellarsi bisogna presentare domanda di cancellazione entro il
31/12 dell'anno in corso tramite raccomandata A/R o raccomandata a mano
indirizzata al Consiglio Direttivo del Collegio; è prevista
anche la restutuzione del Timbro Professionale.
Come
ci si reiscrive all'Albo Professionale?
Per reiscriversi bisogna presentare la documentazione come se si
trattasse di una prima iscrizione, la quota d'iscrizione è
però
inferiore (vedi tabella quote di iscrizione) e viene attribuito lo
stesso numero di iscrizione che si aveva precedentemente.
Cosa comporta il mancato pagamento della quota d'iscrizione? Il mancato pagamento della
quota annuale d'iscrizione comporta prima il ricevimento dell'avviso di
mancato pagamento da parte del Collegio, in assenza di risposta e di
riscontro positivo il Collegio provvede alla sospensione dell'iscritto
moroso, alla pubblicazione del suo nome nel registro dei sospesi (anche
su questo sito internet) ed alla comunicazione della sospensione alle
autorità cui di dovere.
L' iscritto che intendesse regolarizzare la propria situazione per ottenere la reiscrizione all'Albo deve effettuare il pagamento di tutte le annualità arretrate e fornirne documentazione al Collegio che provvederà a cancellarne il nome dagli elenchi dei Professionisti Sospesi e a darne comunicazione alle autorità interessate. Come nel caso di reiscrizione viene attribuito lo stesso numero di iscrizione che si aveva precedentemente.
Come
si ottiene l'autorizzazione alla Legge 818/84?
Possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione coloro che
siano in possesso di uno di questi requisiti:
La domanda è scaricabile dal sito internet del Collegio e va
presentata in segreteria allegando due marche da bollo da 11€.
Quando
è necessaria l'iscrizione agli elenchi autorizzati Legge 46/90
della Camera di Commercio?
La Legge 46/90 (art. 14 L.
46/90 e art. 9 DPR 447/91) prevede l'iscrizione agli elenchi della
Camera di Commercio dei professionisti nel caso che la richiesta
di verifica o collaudo (ove previsto) per accertare la
conformità degli impianti, sia promossa da un Ente pubblico; la
nomina in
questo caso è riservata all'Ente stesso, attraverso gli appositi
elechi
istituiti nelle C.C.I.A.A.
Se la verifica, invece, è richiesta da committenti
privati e pubblici per l'espletamento di pratiche ordinarie non
è
necessaria l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ad esclusione di specifiche
richieste degli Enti interessati.
Cosa bisogna fare
per svolgere l'attivita di consulente del Tribunale?
Bisogna iscriversi direttamente al Tribunale. I moduli delle domande
sono da ritirarsi presso il Tribunale stesso.
Per svolgere
l'attività di Perito Assicurativo è necessario essere
iscritti all'Albo?
Il Ruolo dei Periti Assicurativi è nazionale ed è
istituito presso il
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; in esso
debbono iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di
periti
assicurativi .
I requisiti per l'iscrizione sono:
- la cittadinanza e il godimento dei diritti civili,
- il diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico
o il diploma di laurea,
- il superamento di una prova di idoneità mediante esami scritti
e
orali su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio
dell'attività.
L'iscrizione all'Albo non è quindi neccessaria ma è altresì previsto che dall'esame sono esonerati coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.
La domanda d'iscrizione va presentata al Ministero delle
Attività produttive.
(Normativa di riferimento: Legge 17/02/1992 n. 166; D.M. 9/09/92 n.
562; D. Lgs. 13/10/98 n. 373.)
A
cosa servono i crediti formativi?
I
crediti formativi servono alla formazione continua per il rilascio del
marchio e della certificazione professionale, tali crediti verranno
riconosciuti non appena sarà approvato dal Consiglio del
Collegio il
Regolamento per la formazione continua, e verranno assegnati non solo
per i corsi o le riunioni formative organizzate dal Collegio ma anche
per quei corsi e riunioni formative alle quali l'iscritto avrà
partecipato per sua iniziativa all'esterno purchè configurabili
nella
formazione professionale specifica della specializzazione ed ai fini
dell'esercizio della libera professione.
Cosa è
l'EPPI?
EPPI è l'acronimo di Ente di Previdenza dei Periti Industriali (ed ora anche dei Periti Industriali Laureati); è nato nel 1997 con l’applicazione del decreto legislativo 103/96. Attua la previdenza obbligatoria di tutti i periti industriali, che sono iscritti negli appositi Albi e che esercitano l’attività professionale autonoma specifica nelle sue diverse forme. Lo scopo dell’Eppi è la tutela previdenziale obbligatoria a favore degli iscritti, dei loro familiari e degli eredi aventi diritto. Maggiori informzazioni si possono avere sul sito http://www.eppi.it/. |