e
dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della
Provincia di Nuoro
DELIBERA COMMISSIONI COLLEGIO DI NUORO
Delibera
n° 30 Anno 1998
Commissioni
del Collegio e loro Statuto
Il Consiglio
Direttivo del Collegio Provinciale dei Periti Industriali di Nuoro Vista la
necessità istituzionale di promuovere lo sviluppo professionale
degli iscritti sentita la
necessità di seguire con attenzione lo sviluppo legislativo e
tecnico professionale ritenuto necessario avere interlocutori
esperti nelle diverse specializzazioni o attività dei Periti
Industriali professionisti
DELIBERA
la costituzione delle
Commissioni e lo Statuto per il loro funzionamento.
Statuto delle Commissioni
di Collegio.
Art. 1- Costituzione
Le commissioni sono
organi consultivi interni del Collegio. Esse vengono nominate dal
Consiglio secondo le esigenze dello stesso e dei Periti collegiati.
Art 2 - Scopi
Le Commissioni sono
nominate per conseguire gli scopi istituzionali:
1.tenere l'Albo
professionale; 2.promuovere lo
sviluppo professionale dei collegiati; 3.seguire le vicende
tecniche e legislative che attentano alle specializzazioni ed ai rami
di attività; 4.promuovere le
iniziative necessarie per un corretto sviluppo delle attività
professionali (ricerche, 5.corsi, conferenze,
ecc.); 6.tutelare nei campi
di attività di competenza la figura professionale del Perito
Industriale.
Art 3 - Rappresentanza
La rappresentanza
verso organi, Enti o privati è e rimane prerogativa del
Consiglio e dei suoi rappresentanti.
Art 4 - Attività e
finanziamento
Le Commissioni non
dispongono di fondi di gestione. Il Consiglio ha facoltà di
decisione in merito alle attività proposte ed al relativo
finanziamento.
Art 5 - Composizione
Le Commissioni sono
composte da tutti i Periti collegiati che abbiano interesse alle
attività ed alle specializzazioni relative. Possono far parte in
qualità di esperti anche persone non iscritte al Collegio previa
approvazione del Consiglio Direttivo.
La riunione degli
interessati designerà:
un coordinatore
membro del Consiglio o da questo designato
un sostituto con
mansioni di segretario
un numero variabile
di membri attivi avendo cura che, per le commissioni interdisciplinari,
siano rappresentate le diverse specializzazioni. Il sostituto-segretario
deve essere accettato dal Consiglio che, in disaccordo, può
richiedere nuova nomina.
Art 6 - Riunioni
Le riunioni delle
Commissioni sono aperte a tutti i collegiati. Deve essere fissato un
calendario delle riunioni e comunicato agli iscritti. Le riunioni
avranno di norma frequenza trimestrale, o quando vi è
necessità per problematiche che rivestano carattere di urgenza.
Un collegiato può sottoporre alla commissione uno specifico
problema chiedendo parere.
Per ogni riunione
delle commissioni dovrà essere stilato dal segretario il
verbale, ed un rendiconto annuale dell'attività svolta.
Art. 7- Dipendenza
funzionale
Le Commissioni
rendono conto esclusivamente al Consiglio Direttivo normalmente tramite
il consigliere coordinatore.
Art. 8- Pareri
I pareri che il
Presidente o il Consiglio richiedessero alle commissioni dovranno
essere formulati per iscritto e nei tempi concessi. Per l'opera
potrà essere richiesto ed autorizzato il rimborso spese.
Art 9 - Durata
Le commissioni hanno
durata pari al mandato del Consiglio e scadono allo scadere di questo.
Art 10- Decadimento
Le Commissioni si
considerano decadute quando, a parere del Consiglio, non svolgono
attività aderente agli scopi di istituzione o quando viene meno
il motivo che ne ha consigliato la costituzione.
La ripetizione di
assenze ingiustificate comporterà il decadimento e la
sostituzione del membro.
Così deciso 20
novembre 1998
Il
Segretario
Il Presidente
Per. Ind. Maretti
Maurizio
Per.Ind. Romano Vincenzo