COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della Provincia di Nuoro

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DELIBERA COMMISSIONI COLLEGIO DI NUORO


Delibera n° 30 Anno 1998

Commissioni del Collegio e loro Statuto



Il Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Periti Industriali di Nuoro
Vista la necessità istituzionale di promuovere lo sviluppo professionale degli iscritti
sentita la necessità di seguire con attenzione lo sviluppo legislativo e tecnico professionale  ritenuto necessario avere interlocutori esperti nelle diverse specializzazioni o attività dei Periti Industriali professionisti

DELIBERA

la costituzione delle Commissioni e lo Statuto per il loro funzionamento.

Statuto delle Commissioni di Collegio.

Art. 1- Costituzione

Le commissioni sono organi consultivi interni del Collegio. Esse vengono nominate dal Consiglio secondo le esigenze dello stesso e dei Periti collegiati.

Art 2 - Scopi

Le Commissioni sono nominate per conseguire gli scopi istituzionali:

1.tenere l'Albo professionale;
2.promuovere lo sviluppo professionale dei collegiati;
3.seguire le vicende tecniche e legislative che attentano alle specializzazioni ed ai rami di attività;
4.promuovere le iniziative necessarie per un corretto sviluppo delle attività professionali (ricerche,
5.corsi, conferenze, ecc.);
6.tutelare nei campi di attività di competenza la figura professionale del Perito Industriale.

Art 3 - Rappresentanza

La rappresentanza verso organi, Enti o privati è e rimane prerogativa del Consiglio e dei suoi rappresentanti.

Art 4 - Attività e finanziamento

Le Commissioni non dispongono di fondi di gestione. Il Consiglio ha facoltà di decisione in merito alle attività proposte ed al relativo finanziamento.

Art 5 - Composizione

Le Commissioni sono composte da tutti i Periti collegiati che abbiano interesse alle attività ed alle specializzazioni relative. Possono far parte in qualità di esperti anche persone non iscritte al Collegio previa approvazione del Consiglio Direttivo.

La riunione degli interessati designerà:

un coordinatore membro del Consiglio o da questo designato

un sostituto con mansioni di segretario

un numero variabile di membri attivi avendo cura che, per le commissioni interdisciplinari, siano rappresentate le diverse specializzazioni. Il
sostituto-segretario deve essere accettato dal Consiglio che, in disaccordo, può richiedere nuova nomina.


Art 6 - Riunioni

Le riunioni delle Commissioni sono aperte a tutti i collegiati. Deve essere fissato un calendario delle riunioni e comunicato agli iscritti. Le riunioni avranno di norma frequenza trimestrale, o quando vi è necessità per problematiche che rivestano carattere di urgenza. Un collegiato può sottoporre alla commissione uno specifico problema chiedendo parere.

Per ogni riunione delle commissioni dovrà essere stilato dal segretario il verbale, ed un rendiconto annuale dell'attività svolta.

Art. 7- Dipendenza funzionale

Le Commissioni rendono conto esclusivamente al Consiglio Direttivo normalmente tramite il consigliere coordinatore.

Art. 8- Pareri

I pareri che il Presidente o il Consiglio richiedessero alle commissioni dovranno essere formulati per iscritto e nei tempi concessi. Per l'opera potrà essere richiesto ed autorizzato il rimborso spese.

Art 9 - Durata

Le commissioni hanno durata pari al mandato del Consiglio e scadono allo scadere di questo.

Art 10- Decadimento

Le Commissioni si considerano decadute quando, a parere del Consiglio, non svolgono attività aderente agli scopi di istituzione o quando viene meno il motivo che ne ha consigliato la costituzione.

La ripetizione di assenze ingiustificate comporterà il decadimento e la sostituzione del membro.

Così deciso 20 novembre 1998


        Il Segretario                                                                   Il Presidente

Per. Ind. Maretti Maurizio                                              Per.Ind. Romano Vincenzo

 


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