COLLEGIO
dei PERITI INDUSTRIALI
e
dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della
Provincia di Nuoro
|
Art. 1 -
Nozioni e finalità del praticantato
Art. 2 - Durata del praticantato
Art. 3 - Obblighi del praticante e del professionista
Art. 4 - Titolo di studio
Art. 5 - Registro dei praticanti
Art. 6 - Iscrizione nel Registro dei praticanti
Art. 7 - Delibera di iscrizione
Art. 8 - Trasferimento della residenza o sede della
pratica
Art. 9 - Convalida del periodo di pratica
Art. 10 - Sospensione del praticantato Cancellazione -
Ricongiunzione
Art. 11 - Praticantato equivalente svolto con
attività subordinata
Art. 12 - Praticantato equivalente svolto con
contratto di formazione e lavoro
Art. 13 - Vigilanza e compiuta pratica
Art. 14 - Esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale
Art. 15 - Corsi preparatori all'esame di Stato
Art. 16 - Ricorsi
Art. 17 - Tassa
di iscrizione nel Registro dei praticanti
Art. 18 - Entrata in vigore della direttiva
Roma,
24 maggio 1990
Nozione e finalità del praticantato
1.
Il praticantato è l'istituto in forza del quale il Perito
Industriale libero
professionista e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 2,
comma 3.d) della Legge
2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio
studio.
2.Il periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della
pratica professionale
inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di
Stato previsto
all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/90.
3. All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione
possono
partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei
requisiti indicati
all'art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge 17/1990.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da
considerarsi equivalente a
tutti gli effetti al praticantato.
5. Tutti gli aspiranti all'esame di Stato dovranno essere iscritti
preventivamente nel
Registro dei Praticanti.
6. - Solo per coloro che intendono effettuare il praticantato secondo
le modalità di cui
alI'art. 2 n. 3 lett. d) della L. 17/90 il praticantato stesso decorre
dal momento della
regolare presentazione della domanda di iscrizione nel Registro
Praticanti".
7. - Il Consiglio provinciale deve provvedere alla delibera di
iscrizione nel
Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda.
Art. 2
Durata del praticantato
La durata del praticantato e delle forme equivalenti sono indicate all'art. 2, comma 3 della Legge n. 17/1990.
Art. 3
Obblighi del praticante e del professionista
Per
l'iscrizione al Registro dei Praticanti è necessario il possesso
del diploma di
Maturità Tecnica Industriale conseguita presso un Istituto
Tecnico Statale o presso un
Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.
Art. 5
Registro dei praticanti
-eventuali
provvedimenti di sospensione della pratica;
-data di compimento del biennio di effettivo praticantato;
-data del rilascio del certificato di compiuta pratica;
-ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo
svolgimento della pratica;
-data della cancellazione con relativa motivazione.
4.Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere
numerato e vidimato
in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
5. La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale,
ingegnere o altro
professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n
.17/1990 che eserciti
l'attività nel settore della specializzazione relativa al
diploma del praticante,
iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
Sono considerati
altri Professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto
dal comma 4
dell'art.2 della citata legge n.17/1990, quelli delle professioni di
seguito elencate,
purché esercitanti attività nel settore della
specializzazione relativa al diploma del
praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e
Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale: Dottore in Chimica e
Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo
6. L'iscritto nell'albo
professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L.15
febbraio 1969, n 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile
1969, n. 19, abbia
conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in
una specializzazione
diversa da quella iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'albo
professionale anche
per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei
Praticanti per poi
sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione,
senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato
ovvero ad una delle
altre forme di attività equivalenti.
Art. 6
Iscrizione nel Registro dei praticanti
8. Al
praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la
domanda Ë
consegnata direttamente al Collegio Provinciale. Per le domande
inoltrate tramite
l'Amministrazione Postale avrà valore la data di spedizione
della raccomandata con avviso
di ricevimento.
9. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti
sopra indicati Ë
improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché
munita di timbro del
Collegio con la data di ricevimento.
10. Il praticante può frequentare uno studio di un
professionista sito in provincia
diversa da quella della propria residenza.
1. Il
Consiglio Provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro
dei
Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della
regolare presentazione
della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi
non imputabili al
Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti Ë deliberata con
effetto dalla data della
regolare presentazione della domanda.
3. La Segreteria del Collegio Provinciale provvede entro quindici
giorni dalla data della
deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al
professionista ed agli
eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell'art. 6 della presente
direttiva a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un
professionista o alle
dipendenze di terzi residenti in altra provincia, la deliberazione va
comunicata negli
stessi termini anche al Consiglio Provinciale di detta provincia.
Art. 8
Trasferimento del praticante
1. Ai
fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi di pratica, il
praticante, al
termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di
passaggio da una sede
all'altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare al
Consiglio
Provinciale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la
frequenza regolare
dello studio e l'indicazione delle attività svolte. Per coloro
che espletano la pratica
con attività subordinata, analoga attestazione dovra' essere
rilasciata dal datore di
lavoro. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta ai fini
speciali al
positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di
frequenza.
2. 2. La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di
pratica trascorso. La
prima attestazione
deve anche precisare la data di inizio di svolgimento della pratica.
3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui
sopra, salvo i
casi di cui al comma 7 dell'art. 10 della presente direttiva,
Sarà considerata
interruzione della pratica a far tempo dalla data dell'ultima
attestazione presentata. In
mancanza di invio della prima attestazione, non si considerare iniziato
il periodo di
praticantato.
Art. 10
Sospensione del
praticantato Cancellazione - Ricongiunzione
7.
Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione
Ë durata oltre sei
mesi, a meno che le cause determinanti siano state l'assolvimento di
obblighi militari
o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la
gravidanza, il
puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea
dell'attività da parte del
professionista (o del datore di lavoro).
8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione
agli esami di
abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di
praticantato, di
contratto di formazione e lavoro, e periodi di attività tecnica
subordinata. Agli effetti
del cumulo dovrà dimostrarsi di aver effettuato, in aggiunta al
periodo (o periodi) di
pratica professionale o con contratto di formazione e lavoro, un
periodo (o periodi) di
attività tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella
stessa proporzione in
cui il periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di pratica
professionale. Per
la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore
biennale diretta a
fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e
non sono consentiti
congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.
Art. 11
Praticantato equivalente svolto con attività subordinata
5.
Qualora l'attività tecnica subordinata sia stata svolta presso
distinti datori di
lavoro, se ne può tenere conto al fine del raggiungimento del
periodo triennale, sempre
che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la
durata non intercorra
un intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può essere
superiore a sei mesi qualora
esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 10 della presente
direttiva.
6. E' facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio Provinciale
di esprimersi
preventivamente sulla idoneità attività tecnica
subordinata da lui svolta ai fini del
riconoscimento del triennio di pratica professionale.
Art. 12
Praticantati equivalenti svolti in attività di insegnamento
Possono
essere ammessi a partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel
registro
dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno un
triennio, presso scuole
secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute,
attività di insegnamento
tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a
specializzazioni o ad
indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del
diploma posseduto,
in quanto tale attività può ritenersi ampiamente
soddisfacente i requisiti previsti
dall'art. 2 comma 3 lett. a) della legge 2.2.1990, n. 17. Il triennio
si considera
validamente compiuto anche se l'attività di insegnamento
è stata prestata in modo non
continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione,
comunque, che la
stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni
proprie della
specializzazione relativa al diploma. A tal fine farà fede la
dichiarazione rilasciata
dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l'interessato ha prestato
servizio.
Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in
ordine all'applicazione
dell'art. 2.3 lett. a), b), c), d) della L. 2.2.1990 n. 17, dagli
Organi professionali,
prima dell'approvazione del presente articolo.
Art. 13
Vigilanza e compiuta pratica - Certificato
1.Il
Consiglio Provinciale vigila sul regolare svolgimento della pratica
professionale.
2.Il periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il
termine di
presentazione della domanda di ammissione all'esame di abilitazione.
3. Il Consiglio Provinciale, verificata la maturazione del periodo di
praticantato, ne
prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro
per Compiuta
pratica, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni
dalla data della
delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione agli esami di
Stato, il Consiglio
Provinciale rilascia in carta legale e nei termini utili, il
certificato di compimento
della pratica
5. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio Provinciale Ë tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.
Art. 14
Esami di stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione
1. Le
sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto
del
Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 8 dicembre 1956, n
1378).
2.I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica,
dovranno sostenere gli
esami di abilitazione nella sede che il Ministero della Pubblica
Istruzione designer per
il Consiglio Provinciale che ha rilasciato il certificato di fine
tirocinio
Art. 15
Corsi preparatori all'esame di Stato
1.I
Consigli Provinciali potranno istituire corsi preparatori agli esami di
Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi
saranno finalizzati
principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa
professionale, della
giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche
2.Il Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita
Commissione nominata dal
Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di
frequenza regolare. La
frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo
del praticantato
Contro
le deliberazioni del Consiglio provinciale riguardanti la mancata
iscrizione o
la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, I'interessato
può ricorrere al
Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi.
Art. 17
Tassa di iscrizione nel registro dei praticanti
La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà essere determinata nella misura contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio Provinciale per gli iscritti all'albo professionale.
Art. 18
Entrata in vigore della direttiva
La
presente direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali con
delibera del 24 maggio 1990 ai sensi delI'art. 2 comma 5 della Legge 2
febbraio 1990, n.
17, entra in vigore il giorno 8 giugno 1990 ed Ë fatto obbligo a
chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare.
I periti industriali in possesso del Diploma universitario potranno iscriversi nel registro praticanti per sostenere gli esami di abilitazione solo se dimostreranno di essersi inizialmente iscritti alla scuola superiore biennale diretta a fini speciali che in seguito, a corso non ultimato, venne trasformata in Diploma Universitario.
INDIRIZZI SPECIALIZZATI
DEGLI ISTITUTI TECNICI PER PERITI INDUSTRIALI
1. Arti fotografiche;
2. Arti grafiche;
3. Chimica conciaria;
4. Chimico;
5. Chimica nucleare;
6. Costruzioni aeronautiche;
7. Cronometria;
8. Disegno di tessuti;
9. Edilizia;
10. Elettronica e programmazione;
11. Elettronica e Telecomunicazioni;
12. Elettrotecnica e automazione;
13. Energia nucleare;
14. Fisica industriale;
15. Industria cartaria;
16. Industrie cerealicole;
17. Industria mineraria;
18. Industria navalmeccanica;
19. Industria ottica;
20. Tecnologie alimentari;
21. Tessile:
a) con specializzazione nella Produzione dei tessili;
b) con specializzazione nella Confezione industriale;
22. Industria tintoria;
23. Materie plastiche;
24. Meccanica (ex indirizzi per la Meccanica,
la Metalmeccanica e Meccanica di precisione);
25. Metallurgia;
26. Termotecnica.
Gli indirizzi specializzati conferiscono il panorama delle
attività di studio e delle competenze che in generale il
diplomato di istituto tecnico avrà la capacità di
realizzare. Va, comunque, specificato che non si ottiene in tal modo
una visuale completa, dovendosi integrare i curricula scolastici ai
quali la giurisprudenza conferisce mero valore integrativo
nell'interpretazione della normativa professionale ma non suppletivo,
nel senso di riconoscimento di competenze, ove la legge professionale
non lasci spazio a tali estensioni con le ulteriori norme ordinamentali
del settore professionale. Pertanto, si rende utile il rinvio,
già in questa sede, oltre che al Regolamento per la professione
di perito industriale (R. D. 11 febbraio 1929, n. 275) - anche alla
Tariffa professionale, nonché alle leggi di settore indicate in
sede di trattazione degli indirizzi specializzati.
1.
Indirizzo: Arti
fotografiche.
Titolo: Perito industriale per le arti fotografiche.
Capacità e competenze: Possibilità di esercizio delle
funzioni tecniche nelle applicazioni industriali della fotografia e
della cinematografia. In particolare, uso degli apparecchi fotografici
e cinematografici di ripresa, ingranditori, esposimetri, proiettori
fissi ed animati. Stampa, rilievo, ingrandimento della fotografia in
bianco e nero ed a colori, artistica, industriale e scientifica
mediante procedimenti chimici ed ottici. Creazione di clichès a
tratto ed a retino mediante procedimenti fotomeccanici, anche con
riguardo all'offset per rotocalco e serigrafia. Analisi dei preparati
chimici di uso corrente nei laboratori fotografici. Formazione del
preventivo di spesa per i lavori inerenti la professione. Esercizio
della professione libera ed insegnamento tecnico - pratico nei
laboratori e nei reparti di lavorazione delle scuole e degli istituti
di istruzione tecnica e professionale, nonché nei corsi per
lavoratori dell'industria.
2.
Indirizzo: Arti
grafiche.
Titolo: Perito industriale per le arti grafiche.
Capacità e competenze: Possibilità di esercizio delle
funzioni tecniche ed organizzative nelle applicazioni industriali e del
lavoro nell'industria grafica, anche di tipo dirigenziale.
Utilizzazione (compreso l'avviamento e la regolazione) delle macchine
grafiche e fotomeccaniche ecc., dei procedimenti e dei materiali di
riproduzione delle illustrazioni. Studio, conoscenza ed applicazione a
mano e a macchina e dei procedimenti di stampa e legatoria, compresi
l'apparato editoriale, stilistico ed artistico. Realizzazione dei
preventivi di lavoro e dei progetti di massima per la sistemazione dei
reparti degli stabilimenti di arte grafica.
3
Indirizzo: Chimica
conciaria
Titolo: Perito industriale per la chimica conciaria.
Capacità e competenze: Competenza relativa alle applicazioni
dell'industria conciaria sia teoriche che pratiche. Conoscenza delle
applicazioni, dei coloranti, dei prodotti biochimici ed enzimatici;
ricerca scientifica e controllo dei prodotti finali e parziali, con
riferimento all'industria e commercio delle pelli nazionali ed estere;
conoscenza degli impianti e di produzione degli estratti concianti.
Conoscenza della chimica generale ed analitica, nonché della
merceologia; direzione degli stabilimenti conciari nonché di
capo reparto nelle industrie strumentali alla chimica conciaria di base.
4.
Indirizzo:
Chimico (ex indirizzo per la chimica industriale)
Titolo: Perito chimico;
Capacità e competenze: Tecnico di laboratorio di analisi adibito
a compiti di controllo nei settori: chimico, merceologico, biochimico,
farmaceutico, chimico - clinico, bromatologico, ecologico e dell'igiene
ambientale; tecnico addetto alla conduzione ed al controllo di impianti
di produzione di industrie chimiche; operatore nei laboratori
scientifici di ricerca; capacità di operare nelle varie fasi del
processo analitico con valutazione delle problematiche dal
campionamento al referto; capacità di operare come addetto agli
impianti anche con competenze sul loro controllo; capacità di
far parte di gruppi di progettazione e di partecipare all'elaborazione
e realizzazione di sintesi industriali di prodotti di chimica fine.
5.
Indirizzo:
Chimica nucleare
Titolo: Perito industriale per la chimica nucleare.
Capacità e competenze: Capacità di prestazione d'opera
nei laboratori e nei centri di ricerca nucleare, negli impianti
termonucleari (con particolare riferimento agli impianti di
radionuclidi) e nei laboratori industriali chimici e biologici che
fanno uso di radionuclici. Capacità di manipolazione, uso e
trattamento delle sostanze radioattive per le operazioni di analisi e
sintesi di applicazione delle tecniche interochimiche. Capacità
delle operazioni nel settore di microchimica e di analisi in cui si
adoperano radionuclidi sia a bassa che ad alta attività e con la
collaborazione di tecnici fisici ed elettronici. Esecuzione dei
controlli industriali nei laboratori di impiego dei radionuclidi a
scopo tecnologico.
6.
Indirizzo:
Costruzioni aeronautiche
Titolo: Perito industriale per le costruzioni aeronautiche;
Capacità e competenze: Progettazione e calcolo di elementi
strutturali e risoluzione di semplici problemi di aerodinamica.
Controllo dell'esecuzione delle costruzioni aeronautiche nelle diverse
forme di realizzazione. Conoscenza del disegno tecnico e del disegno di
strutture aeronautiche, delle sollecitazioni incidenti sulle tali.
Conoscenza della resistenza dei relativi materiali metallici e legnosi
di costruzione. Conoscenza della strumentazione, degli impianti di
bordo e degli strumenti per la misurazione di portata, velocità
e pressione dei fluidi. Conoscenza della tecnica di collaudo
strutturale dei velivoli. Elaborazione dei risultati delle prove
statiche di volo.
7.
Indirizzo:
Cronometria
Titolo: Perito industriale per la cronometria;
Capacità e competenze: Progettazione, esecuzione e collaudo di
meccanismi ordinari impiegati nella costruzione di orologi di uso
comune e di strumenti orari di uso scientifico, industriale e sportivo,
compresi gli indicatori e registratori meccanici, elettrici ed
elettronici. Costruzione delle parti singole, controllo del
funzionamento, riparazione dei meccanismi cronometrici. Conoscenza
degli impianti e delle apparecchiature occorrenti per la
determinazione, conservazione e diffusione del tempo; progettazione,
manutenzione e cura di impianti orari centralizzati.
8.
Indirizzo:
Disegno di tessuti
Titolo: Perito industriale per il disegno di tessuti;
Capacità e competenze: Creazione di bozzetti e della messa a
rapporto dei motivi del disegno di un tessuto operato e stampato;
esecuzione della messa in carta e della nota di lettura di qualsiasi
tipo di tessuto operato; controllo e direzione della fabbricazione;
selezione dei colori per la realizzazione dei quadri da stampa,
attraverso i singoli lucidi; predisposizione delle sovrapposizioni
delle tinte onde ottenere sfumature ed effetti intermedi sui tessuti.
9.
Indirizzo:
Edilizia
Titolo: Perito industriale per l'edilizia;
Capacità e competenze: Il perito industriale con
specializzazione nell'edilizia può svolgere quanto indicato e
nell'art. 16 del Regolamento professionale (v. sub art. 16 cit.),
nonché quanto previsto nell'apposita tariffa.
Inoltre, vi sono da segnalare ulteriori informazioni riguardo
all'attività de qua. Proprio di recente, infatti, a seguito di
una diatriba risolta dinanzi al Consiglio di Stato, al Perito
Industriale edile è stato riconosciuto il diritto di partecipare
alla stima per la determinazione del prezzo del patrimonio immobiliare
pubblico di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 6 / 4PS / 30712, intitolata Criteri di
assegnazione delle unità immobiliari a uso abitativo e di
determinazione dei canoni (interpretata dalla pubblica amministrazione
emanante, in un primo tempo a sfavore della categoria, di poi - con
nota del 12 novembre 1997, n. prot. 4PS / 31634 - riconoscendo la
competenza in questione, dando luogo alla cessazione della materia del
contendere). Inoltre, sempre a seguito di impugnativa, al perito
industriale edile è stato riconosciuta la possibilità di
partecipare agli interventi per i quali è possibile concedere
contributi statali ai fini della realizzazione di impianti di
prevenzione e di sicurezza del predetto patrimonio culturale,
specificandoli in quelli di installazione, di integrazione e di
adeguamento (T.A.R. Lazio, sez. Roma, 25 settembre 1997 che ha sospeso
la circolare del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali n. 2249
del 22 maggio 1997 di attuazione ed esecuzione del decreto legge 6
maggio 1997, n. 117 concernente <<Interventi straordinari per il
potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del
patrimonio culturale>>, che dimenticava di menzionare i Periti
Industriali quali competenti alla realizzazione delle opere de quibus).
È inoltre riconosciuta al professionista in questione la
possibilità di svolgere le attività relative
all'accatastamento degli immobili e dei terreni, nonché
l'attività di progettazione di impianti edilizi plurimi,
semprechè gli stessi - singolarmente considerati - siano uguali
e rientranti nelle competenze di cui all'art. 16 R. D. 275 / 1929.
Può svolgere qualsiasi attività progettuale relativa
all'edilizia, anche oltre le suddette limitazioni, se il progetto venga
firmato da un ingegnere o da un architetto con la formula <<per
presa visione>>.
Il Perito Industriale edile non può, invece, svolgere
l'attività di studio, progettazione e direzione delle opere di
miglioramento fondiario (Pret. Gorizia, 28 giugno 1996), appartenendo
tale competenza specificatamente ai dottori agronomi e forestali, ex
art. 2, l. 10 febbraio 1992, n. 152 (v. sub art. 16 R.D. 274 / 1929).
10.
Indirizzo:
Elettronica e programmazione (ex indirizzo per l'informatica)
Titolo: Perito industriale per l'elettronica e la programmazione;
Capacità e competenze: Il perito in <<Elettronica e
programmazione>> è un perito elettronico industriale che
alle conoscenze dell'elettronica industriale unisce quelle relative
alle macchine per elaborazione dei dati. Egli deve avere una buona
conoscenza dei disegni di impianti, dei materiali elettrici e della
loro tecnologia. Deve anche possedere nozioni sulle apparecchiature e
sulle macchine elettriche, nonché sugli strumenti e
apparecchiature di misura, regolazione e controllo sia di tipo
analogico, sia di tipo digitale. Può attendere alla
progettazione di semplici apparecchiature elettroniche ed al calcolo di
elementi di circuiti digitali. Alla conoscenza dei servomeccanismi e
delle loro applicazioni unisce quella della tecnica delle misurazioni
di laboratorio, del controllo dei circuiti e della verifica dei
componenti circuitali. Il perito elettronico programmatore deve essere
in grado, sulla base della propria preparazione, di attendere
all'analisi di problemi tecnici e, utilizzando i più comuni
linguaggi di programmazione, alla stesura ed alla verifica di
programmi. Il perito elettronico programmatore può esercitare la
professione libera nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e
può occupare posti di insegnante tecnico-pratico nei laboratori
e nei reparti di lavorazione nelle scuole e negli istituti d'istruzione
tecnica e professionale e nei corsi per lavoratori dell'industria.
11.
Indirizzo:
Elettronica e telecomunicazioni (ex indirizzi per l'Elettronica
industriale e per le Telecomunicazioni);
Titolo: Perito industriale per l'elettronica e le telecomunicazioni;
Capacità e competenze: Partecipazione attiva al lavoro
organizzato e di gruppo ed indipendente; documentazione e comunicazione
degli aspetti tecnici ed organizzativi del proprio lavoro;
interpretazione nella loro globalità delle problematiche
produttive, gestionali e commerciali dell'azienda in cui opera; analisi
e dimensionamento delle reti elettriche lineari e non lineari; analisi
delle caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di
generazione, elaborazione e trasmissione di suoni, immagini e dati;
partecipazione al collaudo ed alla gestione di sistemi di controllo,
comunicazione, elaborazione delle informazioni ecc., anche complessi,
compresa la sovrintendenza alla manutenzione degli stessi;
progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi semplici, ma
completi, di automazione e di telecomunicazione, compresa la
valutazione, anche economica, della componentistica presente sul
mercato; descrizione del lavoro svolto; redazione della documentazione
per la produzione dei sistemi progettati, compresa la redazione del
manuale d'uso; comprensione dei manuali d'uso, dei vari documenti
tecnici, nonché redazione di brevi relazioni in lingua straniera.
12.
Indirizzo:
Elettrotecnica e automazione (ex indirizzo per l'Elettrotecnica);
Titolo: Perito industriale per l'elettrotecnica e l'automazione;
Capacità e competenze: Attitudine ad affrontare i problemi in
termini sistemici, mediante la conoscenza di essenziali ed aggiornate
conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate con
organica preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e
capacità valutative delle strutture economiche della
società attuale, in particolare della realtà aziendale.
Partecipazione a lavori di gruppo, nonché svolgimento di
mansioni indipendenti; documentazione e comunicazione degli aspetti
tecnici del proprio lavoro; interpretazione globale delle problematiche
produttive, gestionali e commerciali dell'opera; analisi delle
dimensioni tecniche lineari e non lineari; analisi delle
caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di
generazione, conversione, trasporto ed utilizzazione dell'energia
elettrica; partecipazione al collaudo, alla gestione ed al controllo di
sistemi elettrici anche complessi, compresa la sovrintendenza alla
manutenzione degli stessi; progettazione e collaudo di piccole parti di
tali sistemi, in particolare dei dispositivi per l'automazione;
progettazione, realizzazione e collaudo dei sistemi elettrici semplici,
ma completi, valutando, anche sotto il profilo economico, la
componentistica presente sul mercato; descrizione del lavoro svolto;
redazione dei documenti per la produzione dei sistemi progettati,
nonché redazione del manuale d'uso; comprensione dei manuali
d'uso, dei documenti tecnici vari e redazione di brevi relazioni in
lingua straniera.
13.
Indirizzo:
Energia nucleare
Titolo: Perito industriale per l'energia nucleare;
Capacità e competenze: Studio e controllo della strumentazione
elettronica e nucleare impiegata nei laboratori di ricerca e negli
impianti nucleari. Conoscenza del funzionamento dei reattori e degli
impianti nucleari in genere, delle loro manovre, manipolazione dei
materiali radioattivi; conoscenza delle tematiche relative alla
sicurezza nei laboratori nucleari, con specifico riferimento alla
protezione dalla radiazioni. Progettazione, realizzazione e collaudo di
semplici apparecchi elettronici e nucleari o parti di essi;
capacità di lettura degli schemi; conoscenza della teoria e
della tecnica delle misure elettroniche, della fisica nucleare e delle
applicazioni di settore.
14.
Indirizzo:
Fisica industriale
Titolo: Perito industriale per la fisica industriale;
Capacità e competenze: Funzioni di tecnico ricercatore e
metrologo strumentista nei laboratori della ricerca scientifica e del
controllo tecnico. Capacità di assumere le funzioni di dirigente
strumentista, nonché di organizzatore ed esecutore responsabile
del fenomeno produttivo nei reparti industriali di produzione della
apparecchiatura e strumentazione tecnica e scientifica elettrica,
elettronica, radiologica, radarologica e meccanica. Studio,
progettazione e controllo di apparati tecnici e scientifici quale
tecnico, disegnatore, sperimentatore nei laboratori di ricerca
scientifica e nelle industrie.
Inoltre, il perito industriale per la fisica industriale è
deputato istituzionalmente alla verifica di qualità delle
apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico, giusto
quanto disposto dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 230, artt. 111 e 113, e
secondo le modalità stabilite dai decreti ministeriali del 14
febbraio 1997 (pubblicati sulla Gazz. Uff. dell'11 marzo 1997, n. 58).
15.
Indirizzo:
Industria cartaria
Titolo: Perito industriale per l'industria cartaria;
Capacità e competenze: Conoscenza dell'analisi chimica generale
e tecnica, della tecnologia cartaria e degli impianti delle cartiere.
Conoscenza della fisica applicata, della meccanica, delle macchine,
della elettrotecnica e del disegno tecnico. Analisi e controllo delle
materie prime cartacee. Collaudo del prodotto finito mediante prove
chimico - fisiche. Funzioni di assistente nella dosatura delle materie
prime e controllo dei vari stadi di fabbricazione che seguono.
Individuazione e correzione dei difetti del prodotto.
Possibilità di assumere, nel corso degli anni, le funzioni di
capo fabbricatore.
16.
Indirizzo:
Industrie cerearicole
Titolo: Perito industriale per le industrie cerearicole;
Capacità e competenze: Progettazione e predisposizione di
impianti e dei relativi cicli di lavorazione e produzione; particolare
conoscenza della tematica relativa alle riserve, alla molinatura dei
cereali, ai pastifici ed alle industrie derivate. Collaudo dei
macchinari e dei prodotti finiti. Funzioni dirigenziali di impianti e
reparti negli stabilimenti di settore. Preparazione sui metodi di
produzione e sulla razionale utilizzazione dei macchinari e delle
apparecchiature che formano gli impianti.
17.
Indirizzo:
Industria mineraria
Titolo: Perito industriale per l'industria mineraria;
Capacità e competenze: Lavori di ricerca, di prospezione
geologica e geofisica, di coltivazione di miniere e cave nonché
di preparazione meccanica dei minerali. Conoscenze peculiari di fisica,
meccanica, elettrotecnica, topografia, chimica, geologia e arte
mineraria, nonché nelle costruzioni relative alla
specializzazione.
Il d. lgs. 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione delle direttive
comunitarie n. 92 / 91 e 92 / 104, rese in materia di sicurezza dei
lavoratori nelle industrie estrattive, ha - suo malgrado -
ridimensionato la competenza specifica del Perito industriale per
l'industria mineraria quale esercente l'attività di direttore
responsabile dei luoghi di lavoro adibiti a miniere, statuendo -
all'art. 20 - che tale attività può essere esercitata dal
perito industriale se la miniera non ecceda il numero di 15 dipendenti.
La normativa antecedente (art. 27, d.P.R. n. 128 del 1959), invece,
conferiva un'ampia competenza nel settore de quo, ed invero la
normativa attuale non può dirsi rispondente ai principi cui si
sta ispirando la riforma della sicurezza dei lavoratori, dato che la
figura professionale del perito industriale minerario ha sempre
dimostrata un'alta capacità di affermazione della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
18.
Indirizzo:
Industria navalmeccanica
Titolo: Perito industriale per l'industria navalmeccanica;
Capacità e competenze: Esecuzione di disegni, dimensionamento
dei particolari degli scafi, delle sovrastrutture e degli impianti di
bordo delle navi di qualsiasi dimensione; programmazione del lavoro.
Stima della nave, in relazione alla stazza lorda ed al tipo di
bastimento. Conoscenza delle tecnologie navalmeccaniche.
Di recente è sorta una diatriba a proposito del coordinamento
tra le norme professionali e il Regolamento di esecuzione del codice
della navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328). Infatti, si
è sempre ritenuto che il Perito industriale per l'industria
navalmeccanica avesse la competenza all'esercizio di tutte le
attività progettuali ed esecutive indicate nel prefato decreto.
Purtroppo, il d.P.R. 4 giugno 1997, n. 271, contenente il Regolamento
in materia di requisiti dei progettisti delle imbarcazioni da diporto
per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale, ha introdotto
l'art. 280 bis al d.P.R. del 1952, il quale non menziona tra i soggetti
ammessi a sostenere tale esame i Periti industriali per l'industria
navalmeccanica, tenendo contro solo ed unicamente degli ingegneri, dei
diplomati di istituto nautico - sez. costruttori navali - e gli
iscritti al registro dei maestri di ascia.
19.
Indirizzo:
Industria ottica
Titolo: Perito industriale per l'industria ottica;
Capacità e competenze: Produzione e lavorazione del vetro da
ottica; progettazione, calcolo e disegno dei vari strumenti ottici,
insieme al collaudo ed agli usi pratici degli strumenti ottici e di
osservazione, di misura e di controllo per le industrie di settore;
fotografia scientifica ed industriale; tecnica dell'illuminazione e
fotometria; laboratori di ricerche e di oculistica; preparazione e
commercio nelle industrie di settore. Conoscenza della tecnologia del
vetro, della meccanica relativa, di elettrotecnica, fisica e chimica
applicata. Non è consentita alla figura professionale in oggetto
l'utilizzo di apparecchiature previste per la misurazione della vista,
del campo visivo e del tono oculare, in quanto ciò è
riservato alla professione medica (Pret. Trani, 15 maggio 1992, in Riv.
pen. Econ., 1994, 195). Di poi si segnala che la mera vendita di
occhiali da vista non costituisce abusivo esercizio dell'arte
dell'ottico, oltretutto in quanto l'esercizio abusivo di tale arte
integra non la fattispecie prevista dall'art. 348 cod. pen.,
bensì l'illecito amministrativo previsto dall'art. 141 del
T.U.l.s. (Pret. Orvieto, 29 dicembre 1989, in Giust. pen., 1990, II,
639).
20.
Indirizzo:
Tecnologie alimentari
Titolo: Perito industriale per le tecnologie alimentari;
Capacità e competenze: Esame delle materie prime alimentari e
dei prodotti derivati ai fini della osservazione della corrispondenza
degli stessi alla normativa sulla sicurezza dei cibi e di tutela della
salute. Controllo e schematizzazione degli impianti e del relativo
funzionamento. Assunzione di funzioni dirigenziali negli impianti di
produzione, conservazione e trasformazione delle materie alimentari,
anche con riferimento alla condotta, al controllo del funzionamento
degli stessi.
Il perito industriale per le tecnologie alimentari possiede le
conoscenze fondamentali di chimica, di fisica, di biologia, di
tecnologia degli impianti alimentari che lo rendono idoneo alle
seguenti funzioni: a) procedere ad esame analitico delle materie prime
alimentari e dei prodotti derivati con specifico riferimento alle norme
di legge; b) assumere responsabilità di dirigenza esecutiva
nella lavorazione di alimenti con particolare riferimento alla
condotta, controllo e funzionamento degli impianti destinati alla
elaborazione, trasformazione e conservazione degli alimenti dell'uomo e
degli animali utili all'uomo; a schematizzare impianti ovvero a
rilevare il funzionamento degli stessi.
Può esercitare la professione libera nei limiti consentiti dalle
disposizioni vigenti ovvero al servizio delle industrie alimentari o
dei laboratori addetti agli esami degli alimenti.
Può svolgere mansioni di I.T.P. negli istituti tecnici e
professionali e altrettanto nei corsi per lavoratori.
21.
Indirizzo:
Tessile (ex indirizzi per l'Industria tessile, Maglieria e Confezione
industriale);
Specializzazioni: a) con specializzazione nella produzione dei tessili
(ex indirizzi per l'industria tessile e Maglieria);
b) con specializzazione nella confezione industriale (ex indirizzo per
la confezione industriale);
Accorpamenti: Indirizzo per il Disegno di tessuti (n. 8)
Titolo: Perito industriale tessile
Capacità e competenze: Lettura delle dinamiche evolutive della
moda e del mercato; ideazione e progettazione delle collezioni;
conoscenza delle problematiche connesse al passaggio alla
competitività produttiva e di mercato; problematiche relative al
controllo di qualità; conoscenza dei cicli di lavorazione per la
realizzazione dei prodotti tessili e relativa programmazione; gestione
e controllo dei processi produttivi tessili, in riferimento alla scelta
delle materie prime, alla sequenza dei piani di lavoro, ai problemi dei
costi e del controllo di qualità; documentazione e comunicazione
adeguata degli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del proprio
lavoro; conoscenza degli aspetti fondamentali dell'antiinfortunistica
del lavoro nel settore di specializzazione.
L'indirizzo provvede altresì all'organizzazione tecnica della
fabbrica, nel ciclo completo che va dallo studio del piano di lavoro,
al ritmo della produzione. Il perito tessile possiede una preparazione
professionale specifica, tale da consentirgli la conoscenza delle
singole fasi della lavorazione, la loro programmata ed economica
coordinazione, l'analisi dei tempi e dei costi. Conosce la materia che
usa (tessuti diversi, filati), la sua lavorabilità e la sua
adattabilità. Ha la capacità di valutare
professionalmente gli operai e stabilire il modo migliore di impiegarli
in rapporto alle loro particolari capacità ed attitudini. Ne
deriva l'esigenza che egli conosca direttamente i metodi di
lavorazione. È destinato alla ricerca di mercato, non solo per
collocare i manufatti, ma anche per definire, sotto il profilo tecnico,
le reazioni e gli orientamenti del consumatore.
22.
Indirizzo:
Industria tintoria;
Titolo: Perito industriale per l'industria tintoria;
Capacità e competenze: Identificazione della natura delle fibre
e del carattere tintorio dei coloranti usati nella tintura e nella
stampa; determinazione della solidità delle tinte; riproduzione
delle tinte a campione. Direzione delle fasi relative alle lavorazioni
di tintura, stampa e finitura. Conoscenza e preparazione tecnica in
tema di tintura delle fibre, dei filati, dei tessuti e della stampa e
finitura dei tessuti; conoscenza delle varie tipologie e di uso dei
coloranti, degli ausiliari e degli altri prodotti utilizzati per la
nobilitazione dei tessili, compreso la capacità tecnica di
riconoscimento delle caratteristiche chimiche e tecnologiche delle
fibre tessili.
23.
Indirizzo:
Materie plastiche
Titolo: Perito industriale per le materie plastiche;
Capacità e competenze: Organizzazione, progettazione, ricerca e
controllo e collaudo delle lavorazioni nell'industria delle materie
plastiche. Conoscenza degli impianti relativi alle materie plastiche e
termoindurenti, della tecnologia chimica generale e delle materie
plastiche, nonché degli strumenti usati per la fabbricazione ed
il controllo del prodotto.
24.
Indirizzo:
Meccanica (ex indirizzi la Meccanica, per la Industria metalmeccanica e
per la Meccanica di precisione);
Titolo: Perito industriale per la Meccanica;
Capacità e competenze: Conoscenza dei principi fondamentali di
tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore
meccanico ed in particolare: delle caratteristiche di impiego, dei
processi di lavorazione e del controllo di qualità dei
materiali; delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine
utensili; dell'organizzazione e gestione della produzione industriale;
dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; delle norme
antiinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. Capacità di
affrontare situazioni problematiche in termini sistemici e scelta delle
strategie di soluzione; capacità linguistico - espressive e
logico - matematiche; proporzionamento degli organi meccanici; scelta
delle macchine, degli impianti e delle attrezzature; lettura ed
interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali;
utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la
lavorazione e la movimentazione; uso delle tecnologie informatiche per
la partecipazione alla gestione ed al controllo del processo
industriale. Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con
elaborazione di cicli di lavorazione; programmazione, avanzamento e
controllo della produzione, nonché analisi e valutazione dei
costi; dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti
industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici;
controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti
finiti; utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di
movimentazione e di produzione; utilizzo di sistemi informatici per la
progettazione e la produzione meccanica; sviluppo di programmi
esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; controllo
e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi
programmi e servizi di manutenzione; sicurezza del lavoro e tutela
dell'ambiente.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, co. 1ƒ, lett. e) della
legge 17 febbraio 1992, n. 166, il perito industriale con
specializzazione nell'area meccanica non deve sostenere alcun
superamento di prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei
periti assicurativi, allorché sia iscritto all'Albo dei Periti
Industriali da almeno tre anni, avendo esercitato per tre anni
l'attività nel <<settore specifico>> (per i problemi
relativi alle disposizioni contenute nella legge 166 / 1992 si rinvia
allo specifico commento).
25.
Indirizzo:
Metallurgia;
Titolo: Perito industriale per la metallurgia;
Capacità e competenze: Organizzazione, esecuzione e collaudo
delle operazioni dell'industria metallurgica, della fonderia e delle
grosse lavorazioni per la preparazione dei materiali metallici.
Conoscenza del disegno tecnico, dei materiali metallici e delle
relative apparecchiature di regolazione, analisi, misura e controllo.
Cognizione della pratica degli impianti, organizzazione e condotta dei
singoli reparti delle industrie metallurgiche.
26.
Indirizzo:
Termotecnica;
Titolo: Perito industriale per la termotecnica;
Capacità e competenze: Progettazione e calcolo di semplici
dispositivi meccanici, dei relativi organi elementari, nonché -
nei limiti previsti dalla normativa settoriale - degli impianti di
riscaldamento, refrigerazione e condizionamento. Esecuzione, conduzione
e collaudo di impianti termici e di macchine a fluido. Conoscenza dei
disegni tecnici e di impianti termici ed idraulici, con speciale
riferimento sia alla problematica delle sollecitazioni meccaniche delle
macchine a fluido che a quella della resistenza dei materiali.
Competenza peculiari nelle tematiche relative ai cicli di
trasformazione termica, al funzionamento delle macchine a fluido, alla
natura dei materiali di realizzazione degli impianti di riscaldamento,
refrigerazione e condizionamento, compresi le relative apparecchiature
di regolazione e controllo.
Di recente, la giurisprudenza - con una decisa presa di posizione - ha
affermato la competenza specifica ed esclusiva dell'ingegnere e del
perito industriale nelle tematiche di cui sopra, escludendo la
competenza del geometra nella realizzazione degli impianti termici
basata sulla circostanza di essere tale progettazione
<<strumentale>> a quella di competenza del geometra (Pret.
di Rovigo, Sez. Lendinara, 21 dicembre 1996 - Pret. Pavarin - Imp.
Malerba, in Folio 1997, n. 3, p. 13), in ciò discostandosi da
precedenti decisioni che davano importanza alla suddetta
strumentalità.
Il perito industriale per la termotecnica opera
<<professionalmente nel campo degli impianti termini,
sovraintendendo alla costruzione, gestione, manutenzione ed esercizio
degli impianti stessi, contribuendo così ad un uso razionale
dell'energia ed al risparmio energetico>> (così
testualmente: T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 1997, n. 1687).