COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

della Provincia di Nuoro


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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
DIRETTIVA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' Dl ISCRIZIONE E Dl SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO,  NONCHE' SULLA TENUTA DEI RELATIVI REGISTRI

Delibera del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, 24 maggio 1990, resa ai sensi dell'art. 2, co. 5, della legge 2 febbraio 1990, n. 17 aggiornata e modificata con delibera del 2 febbraio 1996 n. 122/18.

Art. 1 - Nozioni e finalità del praticantato
Art. 2 - Durata del praticantato
Art. 3 - Obblighi del praticante e del professionista
Art. 4 - Titolo di studio
Art. 5 - Registro dei praticanti
Art. 6 - Iscrizione nel Registro dei praticanti 
Art. 7 - Delibera di iscrizione
Art. 8 - Trasferimento della residenza o sede della pratica
Art. 9 - Convalida del periodo di pratica
Art. 10 - Sospensione del praticantato Cancellazione - Ricongiunzione
Art. 11 - Praticantato equivalente svolto con attività subordinata
Art. 12 - Praticantato equivalente svolto con contratto di formazione e lavoro
Art. 13 - Vigilanza e compiuta pratica
Art. 14 - Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale
Art. 15 - Corsi preparatori all'esame di Stato
Art. 16 - Ricorsi
Art. 17 - Tassa di iscrizione nel Registro dei praticanti
Art. 18 - Entrata in vigore della direttiva

Roma, 24 maggio 1990

Art. 1

Nozione e finalità del praticantato

1. Il praticantato è l'istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2.Il periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/90.
3. All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge 17/1990.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5. Tutti gli aspiranti all'esame di Stato dovranno essere iscritti preventivamente nel Registro dei Praticanti.
6. - Solo per coloro che intendono effettuare il praticantato secondo le modalità di cui alI'art. 2 n. 3 lett. d) della L. 17/90 il praticantato stesso decorre dal momento della regolare presentazione della domanda di iscrizione nel Registro Praticanti".
7. - Il  Consiglio provinciale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 2
Durata del praticantato

La durata del praticantato e delle forme equivalenti sono indicate all'art. 2, comma 3 della Legge n. 17/1990.

Art. 3
Obblighi del praticante e del professionista

1. Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2. Il praticantato, per sua natura a finalità, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti.  3.
3. Ogni professionista singolo od associato non potrà ammettere contemporaneamente più di due praticanti presso il proprio studio.
4.Il professionista deve impegnarsi all'istruzione del praticante ed a produrre le dichiarazioni previste dalla presente direttiva.


Art. 4
Titolo di studio

Per l'iscrizione al Registro dei Praticanti è necessario il possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguita presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.

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Art. 5
Registro dei praticanti

1. Ciascun Consiglio Provinciale dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di studi di cui all'art. 4 della presente direttiva, intendono svolgere la pratica professionale.
2. Nello stesso Registro saranno iscritti coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art.2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge n.17/1990 e intendono essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
3. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
-il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, data di conseguimento del diploma, specializzazione, numero di codice fiscale;
-data  di decorrenza dell'iscrizione;
-dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo Professionale, presso il quale si svolge il praticantato, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita l.V.A. ed indirizzo dello studio, ovvero tutti i dati dimostranti l'avvenuta effettuazione (o quella in corso) di attività equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi dell'art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge n. 17/1990;
-data di presentazione delle relazioni semestrali;

-eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
-data di compimento del biennio di effettivo praticantato;
-data del rilascio del certificato di compiuta pratica;
-ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
-data della cancellazione con relativa motivazione.
4.Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
5. La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n .17/1990 che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. Sono considerati altri Professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art.2 della citata legge n.17/1990, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo
6. L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L.15 febbraio 1969, n 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 19, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.

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Art. 6
Iscrizione nel Registro dei praticanti

1. L'iscrizione nel Registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio Provinciale di residenza del richiedente e, ove non esista, al Consiglio Provinciale viciniore.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altre specializzazioni e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito o di aver in corso di acquisizione uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2. - 3.a) - 3.b) - 3.c) Legge 17/1990).
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a).certificato di nascita;
b) certificato di residenza anagrafica;
c) certificato di cittadinanza;
d) certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
e) originale o copia autenticata del titolo di studio;
f) dichiarazione del professionista di cui all'art.2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica.
ll professionista deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio. Nel caso che venga scelta una delle tre forme alternative ed equivalenti al praticantato, per l'iscrizione nel Registro dei Praticantati dovrà essere presentata analoga dichiarazione del datore di lavoro ovvero la dichiarazione di iscrizione e frequenza alla scuola superiore diretta ai fini speciali rilasciata dalla scuola stessa;
g) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura dimostrata dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n.382, secondo quanto indicato all'art.17 della presente direttiva;
h) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), d) devono essere in regola con le disposizioni che disciplinano l'imposta di bollo. l dati di cui alle lettere a), b), c), se non vengono acclarati con la presentazione di altrettanti certificati in bollo, devono essere trascritti in calce alla domanda dal Presidente o dal Segretario del Collegio rilevandoli da un documento personale valido munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità, ammonendo l' interessato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. l dati di cui alle lettere a), b), c), cosi rilevati sono definitivi e non sono soggetti alla sostituzione con altrettanti certificati in bollo. l documenti di cui alle lettere a), b), e) possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. - Coloro che hanno i requisiti stabiliti nell'art. 2.3 alle lettere a), b), e c) della L. 17/1990 possono, in qualsiasi momento, iscriversi nel Registro dei Praticanti, ma l'iscrizione deve avvenire sempre prima del tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, senza ottemperare alle altre formalità relative alle certificazioni semestrali, purché l'attività tecnica subordinata di cui alla lettera a) sia stata svolta per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.
5. - I documenti di Cui alle lettere a), b), c), d), e) devono essere in regola con le disposizioni che disciplinano l'imposta di bollo. l dati di cui alle lettere a), b), c), se non vengono acclarati con la presentazione di altrettanti certificati in bollo, devono essere trascritti in calce alla domanda dal Presidente o dal Segretario del Collegio rilevandoli da un documento personale valido munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità, ammonendo l'interessato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. l dati di cui alle lettere a), b), c), così rilevati sono definitivi e non sono soggetti alla sostituzione con altrettanti certificati in bollo. l documenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione della presente direttiva, I'impegno alla sua osservanza e a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
7. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Collegio Provinciale deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.

8. Al praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda Ë consegnata direttamente al Collegio Provinciale. Per le domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale avrà valore la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
9. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati Ë improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Collegio con la data di ricevimento.
10. Il praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza.

Art. 7
Delibera di iscrizione

1. Il Consiglio Provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti Ë deliberata con effetto dalla data della regolare presentazione della domanda.
3. La Segreteria del Collegio Provinciale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell'art. 6 della presente direttiva a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista o alle dipendenze di terzi residenti in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio Provinciale di detta provincia.

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Art. 8
Trasferimento del praticante

1. In caso di trasferimento di residenza del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio Provinciale territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il trasferimento al Consiglio Provinciale di provenienza.
2. Il Consiglio Provinciale di provenienza deve trasferire al Consiglio Provinciale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il praticante.
3. Al Consiglio Provinciale al quale é inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio Provinciale di provenienza una quota della tassa di iscrizione di cui all'art. 6, comma
3.g) della presente normativa in misura proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.
4. Il praticante viene iscritto con l'anzianità già maturata e la deliberazione del Consiglio Provinciale
E' assunta e comunicata con le modalità previste dall'art. 7 della presente direttiva.
5.Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti (o datori di lavoro), deve darne comunicazione scritta al Consiglio Provinciale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.
 6. Qualora il trasferimento sia consequenziale al decesso del professionista (o datore di lavoro) od alla chiusura dello studio (o azienda) dove veniva espletata la pratica, la relativa attestazione E' sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del praticante.


Art. 9
  Convalida del periodo di pratica

1. Ai fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all'altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare al Consiglio Provinciale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. Per coloro che espletano la pratica con attività subordinata, analoga attestazione dovra' essere rilasciata dal datore di lavoro. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta ai fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2. 2. La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di pratica trascorso. La prima attestazione
deve anche precisare la data di inizio di svolgimento della pratica.
3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell'art. 10 della presente direttiva, Sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell'ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considerare iniziato il periodo di praticantato.

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Art. 10
Sospensione del praticantato Cancellazione - Ricongiunzione

1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore a venti giorni) sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata al Consiglio Provinciale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del praticante e del professionista (o del datore di lavoro) presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione e la durata.
2. 2.Il Consiglio Provinciale deve deliberare l'interruzione del praticantato:
a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro
b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 della presente direttiva;
c) quando venga a mancare l'attestazione semestrale di frequenza e di profitto del praticante;
d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3. L'interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione dal Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla delibera.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
5. Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione al Consiglio Provinciale indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione.
6. Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessita, é facoltà del Consiglio Provinciale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.

7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione Ë durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state l'assolvimento di obblighi militari o  di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista (o del datore di lavoro).
8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono  utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di formazione e lavoro, e periodi di attività tecnica subordinata. Agli effetti del cumulo dovrà dimostrarsi di aver effettuato, in aggiunta al periodo (o periodi) di pratica professionale o con contratto di formazione e lavoro, un periodo (o periodi) di attività tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di pratica professionale. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.

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Art. 11
Praticantato equivalente svolto con attività subordinata

1. Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore del D.L.15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n.119, e che abbia svolto attività tecnica subordinata nel settore della specializzazione relativa al diploma per almeno tre anni, può partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2. Lo svolgimento, da parte dell'interessato, del triennio di attività tecnica subordinata alternativa al biennio di pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale attività tecnica subordinata si Ë svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale attività Ë stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito industriale.
4. L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio Provinciale idonea ai fini della pratica triennale di cui all'art. 2 comma 3, lettera a) della Legge 12 febbraio 1990, N.17, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

5. Qualora l'attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tenere conto al fine del raggiungimento del periodo triennale, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 10 della presente direttiva.
6. E' facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio Provinciale di esprimersi preventivamente sulla idoneità attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del triennio di pratica professionale.

Art. 12
Praticantati equivalenti svolti in attività di insegnamento

Possono essere ammessi a partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel registro dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno un triennio, presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall'art. 2 comma 3 lett. a) della legge 2.2.1990, n. 17. Il triennio si considera validamente compiuto anche se l'attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. A tal fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l'interessato ha prestato servizio. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all'applicazione dell'art. 2.3 lett. a), b), c), d) della L. 2.2.1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima dell'approvazione del presente articolo.

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Art. 13
Vigilanza e compiuta pratica - Certificato

1.Il Consiglio Provinciale vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale.
2.Il periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il termine di presentazione della domanda di ammissione all'esame di abilitazione.
3. Il Consiglio Provinciale, verificata la maturazione del periodo di praticantato, ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro per Compiuta pratica, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, il Consiglio Provinciale rilascia in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento della pratica

5. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio Provinciale Ë tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.

Art. 14
Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione

1. Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero della  Pubblica Istruzione (Legge 8 dicembre 1956, n 1378).
2.I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero della Pubblica Istruzione designer per il Consiglio Provinciale che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio

Art. 15
Corsi preparatori all'esame di Stato

1.I Consigli Provinciali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche
2.Il Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita Commissione nominata dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato

Art. 16
Ricorsi

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, I'interessato può ricorrere al Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi.

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Art. 17
Tassa di iscrizione nel registro dei praticanti

La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà essere determinata nella misura contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio Provinciale per gli iscritti all'albo professionale.

Art. 18
Entrata in vigore della direttiva

La presente direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera del 24 maggio 1990 ai sensi delI'art. 2 comma 5 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, entra in vigore il giorno 8 giugno 1990 ed Ë fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Art. 19
Norma transitoria

I periti industriali in possesso del Diploma universitario potranno iscriversi nel registro praticanti per sostenere gli esami di abilitazione solo se dimostreranno di essersi inizialmente iscritti alla scuola superiore biennale diretta a fini speciali che in seguito, a corso non ultimato, venne trasformata in Diploma Universitario.

INDIRIZZI SPECIALIZZATI
DEGLI ISTITUTI TECNICI PER PERITI INDUSTRIALI

1. Arti fotografiche;
2. Arti grafiche;
3. Chimica conciaria;
4. Chimico;
5. Chimica nucleare;
6. Costruzioni aeronautiche;
7. Cronometria;
8. Disegno di tessuti;
9. Edilizia;
10. Elettronica e programmazione;
11. Elettronica e Telecomunicazioni;
12. Elettrotecnica e automazione;
13. Energia nucleare;
14. Fisica industriale;
15. Industria cartaria;
16. Industrie cerealicole;
17. Industria mineraria;
18. Industria navalmeccanica;
19. Industria ottica;
20. Tecnologie alimentari;
21. Tessile:
a) con specializzazione nella Produzione dei tessili;
b) con specializzazione nella Confezione industriale;
22. Industria tintoria;
23. Materie plastiche;
24. Meccanica (ex indirizzi per la Meccanica, la Metalmeccanica e Meccanica di precisione);
25. Metallurgia;
26. Termotecnica.
Gli indirizzi specializzati conferiscono il panorama delle attività di studio e delle competenze che in generale il diplomato di istituto tecnico avrà la capacità di realizzare. Va, comunque, specificato che non si ottiene in tal modo una visuale completa, dovendosi integrare i curricula scolastici ai quali la giurisprudenza conferisce mero valore integrativo nell'interpretazione della normativa professionale ma non suppletivo, nel senso di riconoscimento di competenze, ove la legge professionale non lasci spazio a tali estensioni con le ulteriori norme ordinamentali del settore professionale. Pertanto, si rende utile il rinvio, già in questa sede, oltre che al Regolamento per la professione di perito industriale (R. D. 11 febbraio 1929, n. 275) - anche alla Tariffa professionale, nonché alle leggi di settore indicate in sede di trattazione degli indirizzi specializzati.

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 1.
Indirizzo: Arti fotografiche.
Titolo: Perito industriale per le arti fotografiche.
Capacità e competenze: Possibilità di esercizio delle funzioni tecniche nelle applicazioni industriali della fotografia e della cinematografia. In particolare, uso degli apparecchi fotografici e cinematografici di ripresa, ingranditori, esposimetri, proiettori fissi ed animati. Stampa, rilievo, ingrandimento della fotografia in bianco e nero ed a colori, artistica, industriale e scientifica mediante procedimenti chimici ed ottici. Creazione di clichès a tratto ed a retino mediante procedimenti fotomeccanici, anche con riguardo all'offset per rotocalco e serigrafia. Analisi dei preparati chimici di uso corrente nei laboratori fotografici. Formazione del preventivo di spesa per i lavori inerenti la professione. Esercizio della professione libera ed insegnamento tecnico - pratico nei laboratori e nei reparti di lavorazione delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale, nonché nei corsi per lavoratori dell'industria.
 2.
Indirizzo: Arti grafiche.
Titolo: Perito industriale per le arti grafiche.
Capacità e competenze: Possibilità di esercizio delle funzioni tecniche ed organizzative nelle applicazioni industriali e del lavoro nell'industria grafica, anche di tipo dirigenziale. Utilizzazione (compreso l'avviamento e la regolazione) delle macchine grafiche e fotomeccaniche ecc., dei procedimenti e dei materiali di riproduzione delle illustrazioni. Studio, conoscenza ed applicazione a mano e a macchina e dei procedimenti di stampa e legatoria, compresi l'apparato editoriale, stilistico ed artistico. Realizzazione dei preventivi di lavoro e dei progetti di massima per la sistemazione dei reparti degli stabilimenti di arte grafica.
 3
Indirizzo: Chimica conciaria
Titolo: Perito industriale per la chimica conciaria.
Capacità e competenze: Competenza relativa alle applicazioni dell'industria conciaria sia teoriche che pratiche. Conoscenza delle applicazioni, dei coloranti, dei prodotti biochimici ed enzimatici; ricerca scientifica e controllo dei prodotti finali e parziali, con riferimento all'industria e commercio delle pelli nazionali ed estere; conoscenza degli impianti e di produzione degli estratti concianti. Conoscenza della chimica generale ed analitica, nonché della merceologia; direzione degli stabilimenti conciari nonché di capo reparto nelle industrie strumentali alla chimica conciaria di base.
4.
Indirizzo: Chimico (ex indirizzo per la chimica industriale)
Titolo: Perito chimico;
Capacità e competenze: Tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico - clinico, bromatologico, ecologico e dell'igiene ambientale; tecnico addetto alla conduzione ed al controllo di impianti di produzione di industrie chimiche; operatore nei laboratori scientifici di ricerca; capacità di operare nelle varie fasi del processo analitico con valutazione delle problematiche dal campionamento al referto; capacità di operare come addetto agli impianti anche con competenze sul loro controllo; capacità di far parte di gruppi di progettazione e di partecipare all'elaborazione e realizzazione di sintesi industriali di prodotti di chimica fine.
5.
Indirizzo: Chimica nucleare
Titolo: Perito industriale per la chimica nucleare.
Capacità e competenze: Capacità di prestazione d'opera nei laboratori e nei centri di ricerca nucleare, negli impianti termonucleari (con particolare riferimento agli impianti di radionuclidi) e nei laboratori industriali chimici e biologici che fanno uso di radionuclici. Capacità di manipolazione, uso e trattamento delle sostanze radioattive per le operazioni di analisi e sintesi di applicazione delle tecniche interochimiche. Capacità delle operazioni nel settore di microchimica e di analisi in cui si adoperano radionuclidi sia a bassa che ad alta attività e con la collaborazione di tecnici fisici ed elettronici. Esecuzione dei controlli industriali nei laboratori di impiego dei radionuclidi a scopo tecnologico.
6.
Indirizzo: Costruzioni aeronautiche
Titolo: Perito industriale per le costruzioni aeronautiche;
Capacità e competenze: Progettazione e calcolo di elementi strutturali e risoluzione di semplici problemi di aerodinamica. Controllo dell'esecuzione delle costruzioni aeronautiche nelle diverse forme di realizzazione. Conoscenza del disegno tecnico e del disegno di strutture aeronautiche, delle sollecitazioni incidenti sulle tali. Conoscenza della resistenza dei relativi materiali metallici e legnosi di costruzione. Conoscenza della strumentazione, degli impianti di bordo e degli strumenti per la misurazione di portata, velocità e pressione dei fluidi. Conoscenza della tecnica di collaudo strutturale dei velivoli. Elaborazione dei risultati delle prove statiche di volo.
7.
Indirizzo: Cronometria
Titolo: Perito industriale per la cronometria;
Capacità e competenze: Progettazione, esecuzione e collaudo di meccanismi ordinari impiegati nella costruzione di orologi di uso comune e di strumenti orari di uso scientifico, industriale e sportivo, compresi gli indicatori e registratori meccanici, elettrici ed elettronici. Costruzione delle parti singole, controllo del funzionamento, riparazione dei meccanismi cronometrici. Conoscenza degli impianti e delle apparecchiature occorrenti per la determinazione, conservazione e diffusione del tempo; progettazione, manutenzione e cura di impianti orari centralizzati.
8.
Indirizzo: Disegno di tessuti
Titolo: Perito industriale per il disegno di tessuti;
Capacità e competenze: Creazione di bozzetti e della messa a rapporto dei motivi del disegno di un tessuto operato e stampato; esecuzione della messa in carta e della nota di lettura di qualsiasi tipo di tessuto operato; controllo e direzione della fabbricazione; selezione dei colori per la realizzazione dei quadri da stampa, attraverso i singoli lucidi; predisposizione delle sovrapposizioni delle tinte onde ottenere sfumature ed effetti intermedi sui tessuti.
9.
Indirizzo: Edilizia
Titolo: Perito industriale per l'edilizia;
Capacità e competenze: Il perito industriale con specializzazione nell'edilizia può svolgere quanto indicato e nell'art. 16 del Regolamento professionale (v. sub art. 16 cit.), nonché quanto previsto nell'apposita tariffa.
Inoltre, vi sono da segnalare ulteriori informazioni riguardo all'attività de qua. Proprio di recente, infatti, a seguito di una diatriba risolta dinanzi al Consiglio di Stato, al Perito Industriale edile è stato riconosciuto il diritto di partecipare alla stima per la determinazione del prezzo del patrimonio immobiliare pubblico di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 6 / 4PS / 30712, intitolata Criteri di assegnazione delle unità immobiliari a uso abitativo e di determinazione dei canoni (interpretata dalla pubblica amministrazione emanante, in un primo tempo a sfavore della categoria, di poi - con nota del 12 novembre 1997, n. prot. 4PS / 31634 - riconoscendo la competenza in questione, dando luogo alla cessazione della materia del contendere). Inoltre, sempre a seguito di impugnativa, al perito industriale edile è stato riconosciuta la possibilità di partecipare agli interventi per i quali è possibile concedere contributi statali ai fini della realizzazione di impianti di prevenzione e di sicurezza del predetto patrimonio culturale, specificandoli in quelli di installazione, di integrazione e di adeguamento (T.A.R. Lazio, sez. Roma, 25 settembre 1997 che ha sospeso la circolare del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali n. 2249 del 22 maggio 1997 di attuazione ed esecuzione del decreto legge 6 maggio 1997, n. 117 concernente <<Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale>>, che dimenticava di menzionare i Periti Industriali quali competenti alla realizzazione delle opere de quibus).
È inoltre riconosciuta al professionista in questione la possibilità di svolgere le attività relative all'accatastamento degli immobili e dei terreni, nonché l'attività di progettazione di impianti edilizi plurimi, semprechè gli stessi - singolarmente considerati - siano uguali e rientranti nelle competenze di cui all'art. 16 R. D. 275 / 1929. Può svolgere qualsiasi attività progettuale relativa all'edilizia, anche oltre le suddette limitazioni, se il progetto venga firmato da un ingegnere o da un architetto con la formula <<per presa visione>>.
Il Perito Industriale edile non può, invece, svolgere l'attività di studio, progettazione e direzione delle opere di miglioramento fondiario (Pret. Gorizia, 28 giugno 1996), appartenendo tale competenza specificatamente ai dottori agronomi e forestali, ex art. 2, l. 10 febbraio 1992, n. 152 (v. sub art. 16 R.D. 274 / 1929).
10.
Indirizzo: Elettronica e programmazione (ex indirizzo per l'informatica)
Titolo: Perito industriale per l'elettronica e la programmazione;
Capacità e competenze: Il perito in <<Elettronica e programmazione>> è un perito elettronico industriale che alle conoscenze dell'elettronica industriale unisce quelle relative alle macchine per elaborazione dei dati. Egli deve avere una buona conoscenza dei disegni di impianti, dei materiali elettrici e della loro tecnologia. Deve anche possedere nozioni sulle apparecchiature e sulle macchine elettriche, nonché sugli strumenti e apparecchiature di misura, regolazione e controllo sia di tipo analogico, sia di tipo digitale. Può attendere alla progettazione di semplici apparecchiature elettroniche ed al calcolo di elementi di circuiti digitali. Alla conoscenza dei servomeccanismi e delle loro applicazioni unisce quella della tecnica delle misurazioni di laboratorio, del controllo dei circuiti e della verifica dei componenti circuitali. Il perito elettronico programmatore deve essere in grado, sulla base della propria preparazione, di attendere all'analisi di problemi tecnici e, utilizzando i più comuni linguaggi di programmazione, alla stesura ed alla verifica di programmi. Il perito elettronico programmatore può esercitare la professione libera nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e può occupare posti di insegnante tecnico-pratico nei laboratori e nei reparti di lavorazione nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica e professionale e nei corsi per lavoratori dell'industria.
11.
Indirizzo: Elettronica e telecomunicazioni (ex indirizzi per l'Elettronica industriale e per le Telecomunicazioni);
Titolo: Perito industriale per l'elettronica e le telecomunicazioni;
Capacità e competenze: Partecipazione attiva al lavoro organizzato e di gruppo ed indipendente; documentazione e comunicazione degli aspetti tecnici ed organizzativi del proprio lavoro; interpretazione nella loro globalità delle problematiche produttive, gestionali e commerciali dell'azienda in cui opera; analisi e dimensionamento delle reti elettriche lineari e non lineari; analisi delle caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e trasmissione di suoni, immagini e dati; partecipazione al collaudo ed alla gestione di sistemi di controllo, comunicazione, elaborazione delle informazioni ecc., anche complessi, compresa la sovrintendenza alla manutenzione degli stessi; progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi semplici, ma completi, di automazione e di telecomunicazione, compresa la valutazione, anche economica, della componentistica presente sul mercato; descrizione del lavoro svolto; redazione della documentazione per la produzione dei sistemi progettati, compresa la redazione del manuale d'uso; comprensione dei manuali d'uso, dei vari documenti tecnici, nonché redazione di brevi relazioni in lingua straniera.
12.
Indirizzo: Elettrotecnica e automazione (ex indirizzo per l'Elettrotecnica);
Titolo: Perito industriale per l'elettrotecnica e l'automazione;
Capacità e competenze: Attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, mediante la conoscenza di essenziali ed aggiornate conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate con organica preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, in particolare della realtà aziendale. Partecipazione a lavori di gruppo, nonché svolgimento di mansioni indipendenti; documentazione e comunicazione degli aspetti tecnici del proprio lavoro; interpretazione globale delle problematiche produttive, gestionali e commerciali dell'opera; analisi delle dimensioni tecniche lineari e non lineari; analisi delle caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica; partecipazione al collaudo, alla gestione ed al controllo di sistemi elettrici anche complessi, compresa la sovrintendenza alla manutenzione degli stessi; progettazione e collaudo di piccole parti di tali sistemi, in particolare dei dispositivi per l'automazione; progettazione, realizzazione e collaudo dei sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; descrizione del lavoro svolto; redazione dei documenti per la produzione dei sistemi progettati, nonché redazione del manuale d'uso; comprensione dei manuali d'uso, dei documenti tecnici vari e redazione di brevi relazioni in lingua straniera.
13.
Indirizzo: Energia nucleare
Titolo: Perito industriale per l'energia nucleare;
Capacità e competenze: Studio e controllo della strumentazione elettronica e nucleare impiegata nei laboratori di ricerca e negli impianti nucleari. Conoscenza del funzionamento dei reattori e degli impianti nucleari in genere, delle loro manovre, manipolazione dei materiali radioattivi; conoscenza delle tematiche relative alla sicurezza nei laboratori nucleari, con specifico riferimento alla protezione dalla radiazioni. Progettazione, realizzazione e collaudo di semplici apparecchi elettronici e nucleari o parti di essi; capacità di lettura degli schemi; conoscenza della teoria e della tecnica delle misure elettroniche, della fisica nucleare e delle applicazioni di settore.
14.
Indirizzo: Fisica industriale
Titolo: Perito industriale per la fisica industriale;
Capacità e competenze: Funzioni di tecnico ricercatore e metrologo strumentista nei laboratori della ricerca scientifica e del controllo tecnico. Capacità di assumere le funzioni di dirigente strumentista, nonché di organizzatore ed esecutore responsabile del fenomeno produttivo nei reparti industriali di produzione della apparecchiatura e strumentazione tecnica e scientifica elettrica, elettronica, radiologica, radarologica e meccanica. Studio, progettazione e controllo di apparati tecnici e scientifici quale tecnico, disegnatore, sperimentatore nei laboratori di ricerca scientifica e nelle industrie.
Inoltre, il perito industriale per la fisica industriale è deputato istituzionalmente alla verifica di qualità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico, giusto quanto disposto dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 230, artt. 111 e 113, e secondo le modalità stabilite dai decreti ministeriali del 14 febbraio 1997 (pubblicati sulla Gazz. Uff. dell'11 marzo 1997, n. 58).
15.
Indirizzo: Industria cartaria
Titolo: Perito industriale per l'industria cartaria;
Capacità e competenze: Conoscenza dell'analisi chimica generale e tecnica, della tecnologia cartaria e degli impianti delle cartiere. Conoscenza della fisica applicata, della meccanica, delle macchine, della elettrotecnica e del disegno tecnico. Analisi e controllo delle materie prime cartacee. Collaudo del prodotto finito mediante prove chimico - fisiche. Funzioni di assistente nella dosatura delle materie prime e controllo dei vari stadi di fabbricazione che seguono. Individuazione e correzione dei difetti del prodotto. Possibilità di assumere, nel corso degli anni, le funzioni di capo fabbricatore.
16.
Indirizzo: Industrie cerearicole
Titolo: Perito industriale per le industrie cerearicole;
Capacità e competenze: Progettazione e predisposizione di impianti e dei relativi cicli di lavorazione e produzione; particolare conoscenza della tematica relativa alle riserve, alla molinatura dei cereali, ai pastifici ed alle industrie derivate. Collaudo dei macchinari e dei prodotti finiti. Funzioni dirigenziali di impianti e reparti negli stabilimenti di settore. Preparazione sui metodi di produzione e sulla razionale utilizzazione dei macchinari e delle apparecchiature che formano gli impianti.
17.
Indirizzo: Industria mineraria
Titolo: Perito industriale per l'industria mineraria;
Capacità e competenze: Lavori di ricerca, di prospezione geologica e geofisica, di coltivazione di miniere e cave nonché di preparazione meccanica dei minerali. Conoscenze peculiari di fisica, meccanica, elettrotecnica, topografia, chimica, geologia e arte mineraria, nonché nelle costruzioni relative alla specializzazione.
Il d. lgs. 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione delle direttive comunitarie n. 92 / 91 e 92 / 104, rese in materia di sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive, ha - suo malgrado - ridimensionato la competenza specifica del Perito industriale per l'industria mineraria quale esercente l'attività di direttore responsabile dei luoghi di lavoro adibiti a miniere, statuendo - all'art. 20 - che tale attività può essere esercitata dal perito industriale se la miniera non ecceda il numero di 15 dipendenti. La normativa antecedente (art. 27, d.P.R. n. 128 del 1959), invece, conferiva un'ampia competenza nel settore de quo, ed invero la normativa attuale non può dirsi rispondente ai principi cui si sta ispirando la riforma della sicurezza dei lavoratori, dato che la figura professionale del perito industriale minerario ha sempre dimostrata un'alta capacità di affermazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
18.
Indirizzo: Industria navalmeccanica
Titolo: Perito industriale per l'industria navalmeccanica;
Capacità e competenze: Esecuzione di disegni, dimensionamento dei particolari degli scafi, delle sovrastrutture e degli impianti di bordo delle navi di qualsiasi dimensione; programmazione del lavoro. Stima della nave, in relazione alla stazza lorda ed al tipo di bastimento. Conoscenza delle tecnologie navalmeccaniche.
Di recente è sorta una diatriba a proposito del coordinamento tra le norme professionali e il Regolamento di esecuzione del codice della navigazione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328). Infatti, si è sempre ritenuto che il Perito industriale per l'industria navalmeccanica avesse la competenza all'esercizio di tutte le attività progettuali ed esecutive indicate nel prefato decreto. Purtroppo, il d.P.R. 4 giugno 1997, n. 271, contenente il Regolamento in materia di requisiti dei progettisti delle imbarcazioni da diporto per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale, ha introdotto l'art. 280 bis al d.P.R. del 1952, il quale non menziona tra i soggetti ammessi a sostenere tale esame i Periti industriali per l'industria navalmeccanica, tenendo contro solo ed unicamente degli ingegneri, dei diplomati di istituto nautico - sez. costruttori navali - e gli iscritti al registro dei maestri di ascia.
19.
Indirizzo: Industria ottica
Titolo: Perito industriale per l'industria ottica;
Capacità e competenze: Produzione e lavorazione del vetro da ottica; progettazione, calcolo e disegno dei vari strumenti ottici, insieme al collaudo ed agli usi pratici degli strumenti ottici e di osservazione, di misura e di controllo per le industrie di settore; fotografia scientifica ed industriale; tecnica dell'illuminazione e fotometria; laboratori di ricerche e di oculistica; preparazione e commercio nelle industrie di settore. Conoscenza della tecnologia del vetro, della meccanica relativa, di elettrotecnica, fisica e chimica applicata. Non è consentita alla figura professionale in oggetto l'utilizzo di apparecchiature previste per la misurazione della vista, del campo visivo e del tono oculare, in quanto ciò è riservato alla professione medica (Pret. Trani, 15 maggio 1992, in Riv. pen. Econ., 1994, 195). Di poi si segnala che la mera vendita di occhiali da vista non costituisce abusivo esercizio dell'arte dell'ottico, oltretutto in quanto l'esercizio abusivo di tale arte integra non la fattispecie prevista dall'art. 348 cod. pen., bensì l'illecito amministrativo previsto dall'art. 141 del T.U.l.s. (Pret. Orvieto, 29 dicembre 1989, in Giust. pen., 1990, II, 639).
20.
Indirizzo: Tecnologie alimentari
Titolo: Perito industriale per le tecnologie alimentari;
Capacità e competenze: Esame delle materie prime alimentari e dei prodotti derivati ai fini della osservazione della corrispondenza degli stessi alla normativa sulla sicurezza dei cibi e di tutela della salute. Controllo e schematizzazione degli impianti e del relativo funzionamento. Assunzione di funzioni dirigenziali negli impianti di produzione, conservazione e trasformazione delle materie alimentari, anche con riferimento alla condotta, al controllo del funzionamento degli stessi.
Il perito industriale per le tecnologie alimentari possiede le conoscenze fondamentali di chimica, di fisica, di biologia, di tecnologia degli impianti alimentari che lo rendono idoneo alle seguenti funzioni: a) procedere ad esame analitico delle materie prime alimentari e dei prodotti derivati con specifico riferimento alle norme di legge; b) assumere responsabilità di dirigenza esecutiva nella lavorazione di alimenti con particolare riferimento alla condotta, controllo e funzionamento degli impianti destinati alla elaborazione, trasformazione e conservazione degli alimenti dell'uomo e degli animali utili all'uomo; a schematizzare impianti ovvero a rilevare il funzionamento degli stessi.
Può esercitare la professione libera nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti ovvero al servizio delle industrie alimentari o dei laboratori addetti agli esami degli alimenti.
Può svolgere mansioni di I.T.P. negli istituti tecnici e professionali e altrettanto nei corsi per lavoratori.
21.
Indirizzo: Tessile (ex indirizzi per l'Industria tessile, Maglieria e Confezione industriale);
Specializzazioni: a) con specializzazione nella produzione dei tessili (ex indirizzi per l'industria tessile e Maglieria);
b) con specializzazione nella confezione industriale (ex indirizzo per la confezione industriale);
Accorpamenti: Indirizzo per il Disegno di tessuti (n. 8)
Titolo: Perito industriale tessile
Capacità e competenze: Lettura delle dinamiche evolutive della moda e del mercato; ideazione e progettazione delle collezioni; conoscenza delle problematiche connesse al passaggio alla competitività produttiva e di mercato; problematiche relative al controllo di qualità; conoscenza dei cicli di lavorazione per la realizzazione dei prodotti tessili e relativa programmazione; gestione e controllo dei processi produttivi tessili, in riferimento alla scelta delle materie prime, alla sequenza dei piani di lavoro, ai problemi dei costi e del controllo di qualità; documentazione e comunicazione adeguata degli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del proprio lavoro; conoscenza degli aspetti fondamentali dell'antiinfortunistica del lavoro nel settore di specializzazione.
L'indirizzo provvede altresì all'organizzazione tecnica della fabbrica, nel ciclo completo che va dallo studio del piano di lavoro, al ritmo della produzione. Il perito tessile possiede una preparazione professionale specifica, tale da consentirgli la conoscenza delle singole fasi della lavorazione, la loro programmata ed economica coordinazione, l'analisi dei tempi e dei costi. Conosce la materia che usa (tessuti diversi, filati), la sua lavorabilità e la sua adattabilità. Ha la capacità di valutare professionalmente gli operai e stabilire il modo migliore di impiegarli in rapporto alle loro particolari capacità ed attitudini. Ne deriva l'esigenza che egli conosca direttamente i metodi di lavorazione. È destinato alla ricerca di mercato, non solo per collocare i manufatti, ma anche per definire, sotto il profilo tecnico, le reazioni e gli orientamenti del consumatore.
22.
Indirizzo: Industria tintoria;
Titolo: Perito industriale per l'industria tintoria;
Capacità e competenze: Identificazione della natura delle fibre e del carattere tintorio dei coloranti usati nella tintura e nella stampa; determinazione della solidità delle tinte; riproduzione delle tinte a campione. Direzione delle fasi relative alle lavorazioni di tintura, stampa e finitura. Conoscenza e preparazione tecnica in tema di tintura delle fibre, dei filati, dei tessuti e della stampa e finitura dei tessuti; conoscenza delle varie tipologie e di uso dei coloranti, degli ausiliari e degli altri prodotti utilizzati per la nobilitazione dei tessili, compreso la capacità tecnica di riconoscimento delle caratteristiche chimiche e tecnologiche delle fibre tessili.
23.
Indirizzo: Materie plastiche
Titolo: Perito industriale per le materie plastiche;
Capacità e competenze: Organizzazione, progettazione, ricerca e controllo e collaudo delle lavorazioni nell'industria delle materie plastiche. Conoscenza degli impianti relativi alle materie plastiche e termoindurenti, della tecnologia chimica generale e delle materie plastiche, nonché degli strumenti usati per la fabbricazione ed il controllo del prodotto.
24.
Indirizzo: Meccanica (ex indirizzi la Meccanica, per la Industria metalmeccanica e per la Meccanica di precisione);
Titolo: Perito industriale per la Meccanica;
Capacità e competenze: Conoscenza dei principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore meccanico ed in particolare: delle caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità dei materiali; delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili; dell'organizzazione e gestione della produzione industriale; dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; delle norme antiinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. Capacità di affrontare situazioni problematiche in termini sistemici e scelta delle strategie di soluzione; capacità linguistico - espressive e logico - matematiche; proporzionamento degli organi meccanici; scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature; lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali; utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione e la movimentazione; uso delle tecnologie informatiche per la partecipazione alla gestione ed al controllo del processo industriale. Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione; programmazione, avanzamento e controllo della produzione, nonché analisi e valutazione dei costi; dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; utilizzo di sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica; sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione; sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, co. 1ƒ, lett. e) della legge 17 febbraio 1992, n. 166, il perito industriale con specializzazione nell'area meccanica non deve sostenere alcun superamento di prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi, allorché sia iscritto all'Albo dei Periti Industriali da almeno tre anni, avendo esercitato per tre anni l'attività nel <<settore specifico>> (per i problemi relativi alle disposizioni contenute nella legge 166 / 1992 si rinvia allo specifico commento).
25.
Indirizzo: Metallurgia;
Titolo: Perito industriale per la metallurgia;
Capacità e competenze: Organizzazione, esecuzione e collaudo delle operazioni dell'industria metallurgica, della fonderia e delle grosse lavorazioni per la preparazione dei materiali metallici.
Conoscenza del disegno tecnico, dei materiali metallici e delle relative apparecchiature di regolazione, analisi, misura e controllo. Cognizione della pratica degli impianti, organizzazione e condotta dei singoli reparti delle industrie metallurgiche.
26.
Indirizzo: Termotecnica;
Titolo: Perito industriale per la termotecnica;
Capacità e competenze: Progettazione e calcolo di semplici dispositivi meccanici, dei relativi organi elementari, nonché - nei limiti previsti dalla normativa settoriale - degli impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento. Esecuzione, conduzione e collaudo di impianti termici e di macchine a fluido. Conoscenza dei disegni tecnici e di impianti termici ed idraulici, con speciale riferimento sia alla problematica delle sollecitazioni meccaniche delle macchine a fluido che a quella della resistenza dei materiali.
Competenza peculiari nelle tematiche relative ai cicli di trasformazione termica, al funzionamento delle macchine a fluido, alla natura dei materiali di realizzazione degli impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento, compresi le relative apparecchiature di regolazione e controllo.
Di recente, la giurisprudenza - con una decisa presa di posizione - ha affermato la competenza specifica ed esclusiva dell'ingegnere e del perito industriale nelle tematiche di cui sopra, escludendo la competenza del geometra nella realizzazione degli impianti termici basata sulla circostanza di essere tale progettazione <<strumentale>> a quella di competenza del geometra (Pret. di Rovigo, Sez. Lendinara, 21 dicembre 1996 - Pret. Pavarin - Imp. Malerba, in Folio 1997, n. 3, p. 13), in ciò discostandosi da precedenti decisioni che davano importanza alla suddetta strumentalità.
Il perito industriale per la termotecnica opera <<professionalmente nel campo degli impianti termini, sovraintendendo alla costruzione, gestione, manutenzione ed esercizio degli impianti stessi, contribuendo così ad un uso razionale dell'energia ed al risparmio energetico>> (così testualmente: T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 1997, n. 1687).


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