La Camera dei
Deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1 .
1) Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli Istituti
Tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli
ordinamenti scolastici.
2) L'esercizio della libera professione è riservato agli
iscritti nell'Albo professionale.
Art. 2.
1) Per essere iscritto nell'Albo dei periti industriali è
necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle
Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla
Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio
presso il quale l'iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2) L'abilitazione all'esercizio della libera professione è
subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato
dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni. ,
3) Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno
una dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma:
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a
fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della
specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con
contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione
relativa al diploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il
praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di
pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n.
275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni,
nelle competenze professionali della specializzazione relativa al
diploma.
4) Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica
biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa
al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei
rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio.
5) Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato,
nonché la tenuta. dei relativi registri da parte dei collegi
professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle
direttive che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3.
1) Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2) Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato
svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei
periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
3) Hanno titolo all'iscrizione nell'Albo professionale dei periti
industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano
conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima
della data di entrata in vigore del decreto legge 15 febbraio 1969, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1990
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