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DECRETO LEGISLATIVO
26 Maggio 1997 n.
155
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernente l'igiene dei prodotti alimentari.
Il decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni
previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti
alimentari e le modalità di verifica del rispetto di tali norme.
·
Cosa
si intende per:
IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari che interessano tutte le fasi successive alla produzione.
LE ATTIVITA' SOGGETTE
Ogni soggetto pubblico o privato che esercita una
o più delle seguenti attività:
·
Gelateria
·
Pasta fresca
·
Pasticceria
·
Pizzerie Rosticcerie
·
Forni
·
Lavorazione carni
·
Ristoranti
·
Alimentari
·
Bar
·
Macellerie
·
Pescherie
·
Servizi banchetti
·
Ricevimenti catering
·
Torrefazioni
·
Caseifici
·
Latterie, mense
E chiunque altro produca, venda e somministri
alimenti.
OBBLIGHI
Il datore di lavoro deve individuare il
responsabile dell’azienda alimentare.
·
Il datore di lavoro può essere egli stesso responsabile
dell'azienda alimentare o può scegliere e delegare un dipendente. Affinché la
delega sia valida, il delegato deve avere possibilità decisionale e di spesa
(la delega deve essere scritta)
Rimangono al datore di lavoro le responsabilità in eligendo ed in vigilando (controllo dell'attività del responsabile).