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DECRETO LEGISLATIVO

26 Maggio 1997 n. 155

Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

Il decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica del rispetto di tali norme.  Vedi decreto completo

·        Cosa si intende per:

IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari che interessano tutte le fasi successive alla produzione.

LE ATTIVITA' SOGGETTE

Ogni soggetto pubblico o privato che esercita una o più delle seguenti attività:

·        Gelateria

·        Pasta fresca

·        Pasticceria

·        Pizzerie Rosticcerie

·        Forni

·        Lavorazione carni

·        Ristoranti

·        Alimentari

·        Bar

·        Macellerie

·        Pescherie

·        Servizi banchetti

·        Ricevimenti catering

·        Torrefazioni

·        Caseifici

·        Latterie, mense

 

E chiunque altro produca, venda e somministri alimenti.  

IL DATORE Dl LAVORO

OBBLIGHI

Il datore di lavoro deve individuare il responsabile dell’azienda alimentare.

·        Il datore di lavoro può essere egli stesso responsabile dell'azienda alimentare o può scegliere e delegare un dipendente. Affinché la delega sia valida, il delegato deve avere possibilità decisionale e di spesa (la delega deve essere scritta)

Rimangono al datore di lavoro le responsabilità in eligendo ed in vigilando (controllo dell'attività del responsabile).