3. QUADRO LEGISLATIVO

 

 

 

Premessa

 

Al fine di dare una piccola guida di quelle che sono state le principali leggi emanate nel periodo compreso tra il vecchio Piano di Sviluppo e quello attuale si riportano alcuni di queste leggi precisando sia a chi sono destinate , sia brevemente in cosa consistono ed un riferimento normativo.

Tale capitolo vuole meglio inquadrare il contesto economico in cui si è venuta a trovare la Comunità Montana nel periodo considerato e le possibilità che gli sono offerte.

 

3.1 Panorama economico legislativo

 

LEGGE 251/1981

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

D.L. 28.5.1981, n. 251 (L. 28.7.1981, n. 394), art. 2 D.M. 2.7.1987

Destinato a imprese esportatrici di merci o servizi con priorità per le piccole imprese, comprese quelle agricole, ai consorzi e alle imprese a prevalente capitale pubblico operanti per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole imprese del Mezzogiorno.

Si hanno finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale, per programmi di penetrazione commerciale in paesi extra - UE (L. n.227/77, art. 15)

Il tasso è agevolato, pari al 40% del tasso di riferimento semestrale fissato per le operazioni di credito all'export, fino ad un massimo dell'85% delle spese globali previste nel programma di penetrazione commerciale approvato, con un massimale di 3 miliardi di lire (4 mld. per la realizzazione di strutture permanenti).

La durata dei finanziamenti concessi è non superiore a 7 anni, inoltre si ha nelle aree depresse la priorità nell'accesso ai finanziamenti.

Il fondo rotativo è amministrato da un comitato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero.

L'istruttoria delle domande è svolta dal Mincomes e dal Mediocredito centrale.

Conclusa l'istruttoria le domande sono esaminate dal Comitato di gestione, istituito presso il Mincomes, che delibera i finanziamenti. Il ministero provvede alla stipula del contratto di finanziamento, mentre l'erogazione viene effettuata dal Mediocredito.

 

LEGGE 251/1981

CONSORZI AGRO-ALIMENTARI E TURISTICI

D.L 28.5.1981, n.151 (L. 28.7.1981, n.394), art. 10 D.M.18 3.1991

Destinata a Consorzi agro-alimentari e consorzi turistico e alberghieri

I contributi annuali a fondo perduto vanno ai consorzi che hanno come scopo esclusivo l’esportazione di prodotti agro-alimentari e alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore turistico-alberghiero.

E’ prevista la stessa misura e entro gli stessi limiti d'importo previsti dalla legge 83/89 per contributi concessi sulle spese risultanti dal bilancio del consorzio export relativo all'attività dell'anno precedente, ossia entro il 40% delle spese risultanti in bilancio del consorzio-export relativo all'anno precedente; oppure entro il 70% nei primi 5 anni di vita del consorzio. L'importo del contributo non può superare il limite annuale di: 150 milioni per i consorzi-export costituiti da meno di 25 imprese; 200 per consorzi e società consortili costituiti da 25 a 74 imprese; 300 milioni se costituiti da non meno di 75 imprese.

L’agevolazione per le aree depresse consiste nell’elevazione della misura del contributo per le spese risultanti in bilancio dal consorzio-export relative all'anno precedente dal 40% al 60%.

Incaricato dall'istruttoria della pratica è il Mincomes a cui sono inoltrate le domande e cui spetta l'adozione dei decreti di concessione.

L’erogazione avviene tramite tesoreria provinciale del Tesoro su C/C indicato dal consorzio a seguito del controllo di legittimità della spesa fatto dalla ragioneria centrale presso il Mincomes.

 

 

LEGGE 46/1982

FONDO PER LA RICERCA APPLICATA

L. 17.2.1982, n 46, artt, 1-13 L. 5.8.1988 (Modifica legge n.46/1982)

Destinato a imprese industriali anche consorziate, enti pubblici economici che svolgono attività produttive, società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i precedenti soggetti beneficiari, centri di ricerca industriale dotati di personalità giuridica autonoma e promossi dai soggetti beneficiari, consorzi tra imprese industriali e enti pubblici, istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale, imprese artigiane di cui alla legge 443/85, aziende speciali degli enti locali costituite per l'assunzione diretta di pubblici servizi, imprese del settore agro-industriale, società consortili a capitale pubblico-privato limitatamente a quelle cui partecipino anche le università e gli enti pubblici o privati operanti nel settore della ricerca; consorzi e società consortili a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

L’agevolazione consiste in contributi in conto capitale e credito agevolato a valere sul “Fondo per la ricerca applicata” (art. 4 della L. 1089/68) per progetti che prevedono attività di ricerca industriale e/o di sviluppo pre competitivo.

Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata e le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto o il miglioramento di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.

Per lo sviluppo pre competitivo si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, oppure processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati e siano destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo alla commercializzazione.

L'agevolazione è concessa nell'ambito dell'intero territorio nazionale nelle forme del contributo in conto spesa e del credito agevolato, in percentuali diverse a seconda della tipologia (sviluppo pre competitivo o ricerca industriale) e delle modalità delle attività di ricerca, con riferimento a progetti svolti autonomamente o nell'ambito di programmi nazionali e contratti di ricerca.

I progetti di costo superiore ai 25 milioni di ECU, e beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU in ESL, sono notificati alla commissione europea.

La durata massima dei finanziamenti di importo superiore ai 10 miliardi è di 10 anni, comprensivi di un periodo di pre ammortamento di 4 anni.

Sono riservati il 40% delle disponibilità del fondo a favore della ricerca applicata nel Mezzogiorno per le aree depresse, insieme a contributi in conto spesa ulteriori rispetto a quelli ordinariamente previsti per attività di sviluppo pre competitivo e di ricerca industriale, nelle seguenti percentuali sui costi ammissibili del 10% per progetti presentati da PMI, per le attività svolte nelle aree di cui all'art. 92.3.a), per progetti svolti in cooperazione con partners degli stati UE e in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e università; del 5% per le attività svolte nelle regioni di cui all'art. 92.3.c);le percentuali sui costi ammissibili del 15% per i progetti rientranti negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda

L'intervento aggiuntivo, in caso di progetti di ricerca svolti autonomamente, non può eccedere il 25% in ESL del costo ammissibile. In caso di superamento di tale limite, sono previste riduzioni compensative del credito agevolato concesso ai sensi della normativa valida per l'intero territorio nazionale, in misura differenziata a seconda che il progetto di ricerca applicata abbia un importo superiore od inferiore ai 10 miliardi.

Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori della UE superiori al 20% del costo totale.

Le direttive per la gestione del Fondo per la ricerca applicata sono emanate dal MURST al quale sono inviate le domande di finanziamento redatte secondo uno schema ufficiale. Il MURST a sua volta inoltra - previa verifica della regolarità della documentazione - al Comitato tecnico scientifico (CTS), di cui alla legge 46/82 (art. 7), che valuta il progetto, e all'IMI, istituto gestore del Fondo, che provvede ad una istruttoria preliminare tecnico - economica poi rinviata al Ministero.

Il decreto di ammissione ai finanziamenti è adottato dal MURST (su proposta del CTS) e trasmesso all'IMI per la stipula del contratto cui è subordinata l'erogazione dei finanziamenti.

 

 

LEGGE 46/1982

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per imprese industriali produttrici di beni e servizi, consorzi di imprese industriali, aziende speciali degli enti locali, imprese agricole e loro consorzi che svolgono prevalente attività industriale, cooperative e singole imprese per conto di gruppi industriali di appartenenza.

Vi sono finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul "Fondo per l'innovazione tecnologica" presso il Ministero dell'industria a favore di programmi che introducono rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. La misura varia in relazione al livello di innovatività dei progetti; 35% dei costi ammissibili per programmi di livello "innovativo"; 55% per programmi di livello "altamente innovativo", e non può superare il 25% in termini di ESL. La durata massima è di 15 anni, comprensivi di 5 anni di utilizzo e pre ammortamento; il tasso d'interesse è del 15% del tasso di riferimento nel periodo di pre ammortamento e del 60% nel periodo di ammortamento (ridotto al 50% per le PMI dalla L. 317/91). In casi particolari, il Fondo, in luogo di una quota del finanziamento non superiore al 50%, può erogare un contributo in conto capitale, in misura pari all'attuale valore della differenza tra le rate di ammortamento e pre ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di pre ammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Nel mezzogiorno nelle aree depresse, si riserva il 40% delle disponibilità del Fondo;

Nel Mezzogiorno, elevazione della misura massima dell'intervento agevolativo dal 55 al 70%;

Nel Mezzogiorno e nelle aree 92.3.a) e 92.3.c), riduzione del tasso di interesse nel periodo di ammortamento dal 60 al 25%.

Le domande con i programmi innovativi, sono inviate al MICA, che provvede ad effettuare l’istruttoria tecnico-amministrativa e a deliberare l’ammissione agli interventi del Fondo previo parere di un apposito comitato tecnico.

Tra ministero ed impresa viene stipulato un contratto in cui si specificano gli impegni dell’impresa, successivamente al quale l'impresa presenta domanda di erogazione dei finanziamenti.

Per i programmi di costo inferiore ai 10 miliardi il contratto è sostituito da un decreto del Ministro dell'industria.

 

D.L. 726/1984

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA

D.L. 30.10.84, n.726 (L.19.12.1984, n.863), art. 2, co. 2

Per datori di lavoro che assumono lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni in conseguenza della stipulazione di un contratto di solidarietà espansiva.

Per le imprese ammesse ai contratti di solidarietà, imprese industriali, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dell'editoria che hanno stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14.6.1995.

L’agevolazione consisteva in un contratto di solidarietà espansiva, che comporta una riduzione dei contributi, che vengono versati, per i primi 3 anni, nella misura fissa (4.850 o 5.030 lire a settimana) prevista per gli apprendisti.

Agevolazione nelle aree depresse per lo stesso periodo, è la concessione di un contributo pari al 30% della retribuzione erogata al lavoratore (anziché la riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti).

Il contratto deve essere depositato presso l’Ispettorato del lavoro, che lo approva.

 

LEGGE 49/1985

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

L. 27.2.1985, n.49, artt. 1-13

Rivolto a cooperative ispirate a principi di mutualità iscritte nei registri delle prefetture e sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro.

Esse hanno finanziamenti a tasso agevolato a valere sul “Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione” (Foncooper) finalizzati: all'aumento della produttività e della occupazione, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti, nonché alla realizzazione e all'acquisto di impianti e all'ammodernamento e all'ampliamento dei progetti di produttività per le cooperative costituite da lavoratori ammessi alla CIG.

L'importo di ciascun finanziamento non può superare i 2 mld. per progetti di riconversione, acquisto e ammodernamento di impianti e di 200 milioni per progetti finalizzati all'aumento della produttività e/o dell'occupazione. La durata del finanziamento non supera gli 8 anni per realizzazione o acquisto di macchinari e 12 negli casi i finanziamenti sono rimborsati ad un tasso non superiore al 50% dei tassi di Riferimento.

Esse hanno inoltre nelle aree depresse il tasso ridotto a metà per i progetti da realizzare nelle aree DPR 218/1978. Inoltre, in tali zone il finanziamento può essere concesso fino al 100% dell'importo ammissibile.

Il foncooper è amministrato dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della BNL (ora Coopercredito), presso la quale è stato istituito con separata contabilità.

Alla Sezione compete, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esame e all'amministrazione dei mutui, un compenso determinato con decreto del Ministro del Tesoro.

 

LEGGE 64/1986

AGEVOLAZIONI FISCALI

La norma valida è la L. 1.3.1986, n. 64, art. 14, co. 5 Delibera CIPI 3.8.1988, n. 374 C.M. finanze 28.7.1986, n. 30

Per le imprese costituite in forma societaria entro il 10 giugno 1988, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali; di cui tale scopo deve risultare nell'atto costitutivo, anche successivamente modificato, mentre è indifferente la localizzazione della sede legale della società.

Si ha l’esenzione totale decennale dall'IRPEG per le società che realizzano nuove iniziative produttive nei territori del Mezzogiorno per le sole aree depresse.

L'agevolazione è concessa anche in mancanza di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, ma deve avere il requisito della novità. L'esenzione compete fino al compimento del decimo anno dalla data di costituzione della società.

Tale esenzione la stabilisce il Ministero delle finanze per tutte le aree nel DPR 218/1978

 

 

 

LEGGE 536/1987

CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

DL. 31.12.1987, n. 536 (L. 29.2.1988, a48), art. 7 co. 4

E’ Riferita a impiegati ed operai occupati presso imprese industriali, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dell'editoria, che hanno stipulato il contratto di solidarietà.

Consiste in un contratto di solidarietà con integrazione salariale corrispondente al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione dell'orario concordata in sede di contrattazione aziendale al fine di evitare riduzioni di personale. Dopo un primo periodo di 24 mesi, il contratto può essere prorogato dal Ministro del lavoro per un ulteriore periodo fino a 24 mesi.

Per le aree depresse si ha una prorogabilità per 36 mesi (anziché 24)

L'autorizzazione e la proroga sono richieste al Ministero del lavoro tramite l'ufficio regionale competente per territorio, che deve esprimere parere motivato entro 30 giorni.

Il trattamento è erogato dall'INPS (dall'INPGI per i giornalisti).

 

D.L. 173/1988

CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO

D.L. 30.5.1988, n.173 (L. 26.7.1988, n.291), art. 5, co. 2

I datori di lavoro (escluse le seguenti imprese: enti pubblici economici, liberi professionisti, associazioni, fondazioni, enti pubblici di ricerca) che assumono giovani con contratto di formazione lavoro per professionalità intermedie ed elevate.

Nelle aree depresse si ha una riduzione del 50% delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro in caso di stipula di contratto di formazione lavoro.

Alla scadenza del contratto di lavoro si deve trasmettere alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego l’idonea certificazione dei risultati formativi conseguiti.

 

 

 

LEGGE 173/1988

CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO

D.L 30.5.88, n.173 (L. 26.7.1988, n. 291), art. 5, co. 1

L. 29.12.1990, n.407, art. 8, co. 2

Destinato a imprese, anche artigiane, e loro consorzi, gruppi di imprese, titolari di attività professionali costituiti in società, che assumono giovani con contratto di formazione lavoro per professionalità intermedie ed elevate.

Si ha una riduzione del 25% delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, in caso di stipula di contratto di formazione lavoro.

Nelle aree depresse i contributi sono dovuti nella misura fissa stabilita per gli apprendisti anziché essere ridotti del 25% (la stessa maggiore agevolazione è prevista anche per le imprese artigiane del Centro-Nord).

Alla scadenza del contratto il datore di lavoro deve trasmettere alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego idonea certificazione dei risultati formativi conseguiti.

 

LEGGE 83/1989

CONSORZI-EXPORT

L. 21.2.1989, n. 83 D.M. 25 marzo 1992

Interessa consorzi tra piccole e medie imprese e società consortili, anche in forma cooperativa, aventi come scopo esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate nonché l'importazione di materie prime e di semilavorati da utilizzare nel processo produttivo. Le imprese consorziate devono essere iscritte alle camere di commercio e operare nei settori dell'industria, commercio e artigianato.

L’agevolazione nazionale è nei contributi in conto capitale erogati dal  Ministero del commercio con l'estero a favore di consorzi-export (senza fini di lucro), che devono essere costituiti (artt. 2602 ss. c.c.) da almeno 8 PMI.

Il contributo è concesso in misura pari al 40% delle spese risultanti dal bilancio del consorzio export relativo all'anno precede (nella misura del 70% entro i primi 5 anni di vita del consorzio).

L'importo non può superare il limite annuale di: 150 milioni per i consorzi-export costituiti da meno di 25 imprese; 200 per consorzi e società consortili costituiti da 25 a 74 imprese; 300 milioni se costituiti da non meno di 75 imprese.

Si ha la riduzione da 8 a 5 del numero minimo di PMI necessario per accedere al contributo;

Elevazione della misura del contributo dal 40 al 60% delle spese nelle aree depresse.

Incaricato dall'istruttoria è il Mincomes a cui sono inoltrate le domande e cui spetta l'adozione dei decreti di concessione.

L’erogazione avviene tramite tesoreria provinciale del Tesoro su c/c indicato dal consorzio a seguito del controllo di legittimità della spesa fatto dalla ragioneria centrale presso il Mincomes.

 

LEGGE 120/1989

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

D.L 1.4.1989, n.120 (L. 15.5.1989, n.181), art. 10 L. 27.2.1985, n. 49, art.17

Delibera CIPE 31.1.1992

Verso cooperative di produzione e lavoro costituite tra dipendenti provenienti da imprese in crisi (art. 14, L. 49/85), comprese quelle del settore siderurgico (art 2, co.l0 e 11 D.L. 120/89) e ubicate nelle aree di crisi siderurgica, degli obiettivi 1, 2 e 5b, dei programmi Resider e Renaval (art.l0 D.L. 120/89).

L’agevolazione vale per le sole aree depresse consiste in contributi in conto capitale a valere sul Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali (L. n. 49/85, art. 17).

La misura è pari a 5 volte il capitale sociale sottoscritto dai soci ovvero a cinque annualità dell'onere di cassa integrazione guadagni, purché il 30% della compagine sociale sia costituito da lavoratori provenienti da imprese dei settori siderurgico, navale o assimilati.

Il foncooper è amministrato dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della BNL (ora Coopercredito), presso la quale è stato istituito con separata contabilità.

Alla Sezione compete, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esame e all'amministrazione dei mutui, un compenso determinato con decreto del Ministro del Tesoro.

 

LEGGE 407/1990

REINSERIMENTO AL LAVORO

L. 29.12.1990, n. 407, art. 8, co. 9

E’ destinata a tutte le imprese, anche artigiane, che assumono lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS per lo stesso periodo.

Prevede agevolazione nazionale per 36 mesi, riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre agevolazione nelle aree depresse per lo stesso periodo, esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (anziché riduzione del 50%).

Il datore di lavoro comunica entro 5 giorni l'assunzione del lavoratore disoccupato o in CIGS alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, che ne dà comunicazione all'INPS.

 

LEGGE 223/1991

REINSERIMENTO AL LAVORO

D.L. 20.05.1993, (L. 19.7.1993 n.236), art. 4 co. 3

I Datori di lavoro o cooperative di produzione e lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettono soci lavoratori i quali abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, siano stati dipendenti di imprese beneficiarie dell'intervento da almeno 6 mesi, abbiano più di 50 anni possono chiedere agevolazioni.

Possono avere concessione di un contributo mensile, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per un periodo massimo di 21 mesi.

Inoltre l’agevolazione per le aree depresse consiste nel periodo massimo di corresponsione del contributo è prolungato a 33 mesi (anziché 21).

Il contributo è erogato dall'INPS, a carico della Gestione degli interventi assistenziali (GIAS).

 

 

 

LEGGE 223/1991

MOBILITA'

L. 23.7.1991, n.223, art. 7, co. 2

Si riferisce ai lavoratori collocati in mobilità.

L'istituto della mobilità riguarda le imprese ammesse alla CIGS con esclusione delle imprese edili, radiotelevisive private e funzionalmente collegate al settore dei giornali periodici appaltatrici di servizi di pulizia del terziario.

L’indennità di mobilità è una indennità pari al 100% del trattamento CIGS per i primi 12 mesi, all'80% per i mesi successivi.

Il trattamento è erogato dall'INPS.

 

LEGGE 223/1991

REINSERIMENTO AL LAVORO

L. 23.7.1991, n.223, art. 8, co. 4

Riguarda tutti i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità di età superiore a 50 anni (esclusi i giornalisti).

Consiste in un agevolazione nazionale di una concessione di un contributo mensile, pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta ad un lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi.

Nelle aree depresse il periodo massimo di corresponsione del contributo è prolungato a 36 mesi (anziché 24).

Il contributo è erogato dall'INPS, a carico della Gestione degli interventi assistenziali (GIAS).

 

LEGGE 317/1991

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L. 5.10.1991, n.317, artt 6 e 12

D..M.l.6.1993

Destinate a piccole imprese industriali o di servizi, anche in forma cooperativa o societaria; imprese artigiane di produzione di cui alla L.443/85

Si hanno contributi in conto capitale o, in alternativa, credito d'imposta per investimenti innovativi, e contributi in conto capitale per l'acquisizione di servizi reali. Una quota del 10% degli stanziamenti di cui all'art. 6 è riservata agli interventi di cui all'art. 15 della L.317, per la partecipazione ad azioni comunitarie.

Si distinguono gli importi in inferiori a 50 mila ECU nel qual caso per investimenti innovativi: (fino al 30% delle risorse complessive disponibili) nella misura del: a) 25% del costo degli investimenti al netto dell' IVA e per un massimo di 450 mln. per le imprese fino a 100 dipendenti; b) 20% e per non più di 450 milioni per le imprese da 101 a 250 dipendenti.

Per l’acquisizione di servizi reali: fino a concorrenza del 30% delle risorse complessive disponibili nella misura del: a) 50% del costo sostenuto e per un importo massimo di 80 milioni per le imprese fino a 100 dipendenti; b) 40% e per un importo massimo non superiore a 80 milioni per le imprese da 101 a 250 dipendenti.

Anche in questo caso per le aree depresse si riserva il 40% dagli stanziamenti di cui all'art. 6 della L.37/91 a favore degli investimenti effettuati nelle aree del mezzogiorno.

Per le aree degli obiettivi 1, 2 e 5b gli importi e le percentuali delle spese ammesse alle agevolazioni, sia per gli investimenti innovativi che per l'acquisizione di servizi reali, sono incrementati del 50%.

L’altra categoria è quella degli importi superiori ai 50 mila ECU

Si hanno investimenti innovativi di cui alle lett. b), c), d) e) e f), co. 1, art. 5:

zone obiettivo 1: piccole imprese 37,5% del costo degli investimenti; medie imprese 30%;

zone obiettivi 2 e 5b: piccole 20%, medie 10%;

restanti zone: piccole 15%, medie 7,5%.

Investimenti innovativi di cui alla lett. g) co. 1, art. 5:

zone obiettivo 1: piccole imprese 37,5% del costo degli investimenti; medie imprese 30 %;

zone obiettivi 2 e 5b: piccole imprese 20%;

restanti zone: piccole e medie imprese:15%

Fino a concorrenza della quota del 30% delle risorse complessivamente disponibili per tali agevolazioni.

Le dichiarazioni per la concessione del credito d’imposta ovvero le domande di concessione del contributo sono inviate su apposito modulo al MICA L'impresa che abbia ricevuto dal Ministero la comunicazione del credito d'imposta o del contributo e invia ad un istituto di credito a medio termine o ad un ente convenzionato con il Ministero i documenti previsti, ai fini del loro controllo. L'esito sarà poi comunicato al Ministero che nel caso esso risulti favorevole procede alla concessione definitiva del finanziamento.

 

LEGGE 317/1991

PICCOLE E MEDIE IIMPRESE

L. 5.10.1991, n. 317, art. 8

D..M.14.3.1994, n. 688

Verso piccole imprese industriali; piccole imprese di servizi operanti nel campo dei servizi di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti e servizi di informatica; imprese artigiane.

Intervento consistente in credito d'imposta per spese di ricerca, nella misura del 30% delle spese ammesse e per un importo non superiore a 500 milioni. Per le aree depresse si ha un incremento del 50% degli importi delle agevolazioni e della percentuale delle spese ammissibili.

Le dichiarazioni per la concessione del credito d'imposta ovvero le domande di concessione del contributo sono inviate su apposito modulo al MICA.

L'impresa che abbia ricevuto dal Ministero la comunicazione del credito d'imposta o del contributo e invia ad un istituto di credito a medio termine o ad un ente convenzionato con il Ministero i documenti previsti, ai fini del loro controllo. L'esito sarà poi comunicato al Ministero che nel caso esso risulti favorevole procede alla concessione definitiva del finanziamento.

E' prevista l'adozione di un DM che, in attuazione dell'art. 3 co. 5 della L. n. 266/1997, modifichi le disposizioni per la concessione delle agevolazioni.

 

LEGGE 317/1991

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L. 5.10.1991, n. 317, art. 9

Per società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi per oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali.

Si hanno crediti d'imposta concessi per la partecipazione al capitale di rischio di piccole imprese, nella misura del 5% dell'incremento delle partecipazioni assunte e per un importo non superiore ai 200 milioni.

Inoltre nelle aree depresse si prevede un incremento del 50% degli importi delle agevolazioni e della percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle agevolazioni.

Le dichiarazioni per la concessione del credito d’imposta ovvero le domande di concessione del contributo sono inviate su apposito modulo al MICA. L'impresa che abbia ricevuto dal Ministero la comunicazione del credito d'imposta o del contributo e invia ad un istituto di credito a medio termine o ad un ente convenzionato con il Ministero i documenti previsti, ai fini del loro controllo. L'esito sarà poi comunicato al Ministero che nel caso esso risulti favorevole procede alla concessione definitiva del finanziamento.

 

LEGGE 317/1991

FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE PMI

Le leggi che sono collegate ad essa sono L. 5.10.1991, n. 317, art. 15 e la Delibera CIPE 31.3.1992.

Destinatari di tale legge sono le piccole imprese industriali, imprese di servizi, imprese artigiane e turistiche con non più di 75 dipendenti, purché ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari interessate da specifiche azioni comunitarie.

L’agevolazione vale per le sole aree depresse e consiste in contributi in conto capitale ovvero contributi in conto interessi per interventi cofinanziati di partecipazione ad azioni comunitarie.

Sono concessi il 20% degli investimenti, al netto di eventi oneri fiscali, realizzati da imprese fino a 50 addetti e con fatturato medio non superiore a 7,5 mld. nel triennio antecedente l'anno di presentazione delle domande; oppure il 10% degli investimenti realizzati da imprese fino a 200 addetti e fatturato medio non superiore a 22,5 mld. nel triennio antecedente la presentazione della domanda.

Il contributo, in conto capitale, destinato a sostegno delle imprese localizzate nelle zone interessate da programmi comunitari obiettivo 2, 5b e Renaval è carico della CEE per un quarto e dello Stato per i restanti tre quarti.

Il soggetto erogatore è il Ministero del Tesoro

Le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato sono erogate alle amministrazioni competenti, o agli operatori pubblici e privati Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/87 istituito presso il Ministero del Tesoro.

Le aree interessate sono le aree obiettivo 2, aree obiettivo 5b, Aree di crisi cantieristica Renaval).

 

LEGGE 317/1991

CONFIDI

L. 5.10.1991, n. 317, artt. 20-22

Per consorzi e società consortili tra imprese. La quota consortile di ciascuna impresa non può eccedere il 20% del fondo del capitale sociale.

Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale per il sostegno dei consorzi di servizi, fino a copertura del 30% delle spese sostenute per un importo non superiore ai 300 milioni annui e agli 800 milioni nel triennio.

Nelle aree depresse l’elevazione del contributo fino a copertura del 50% delle spese sostenute e ad un importo massimo di 500 milioni annui e i 1300 milioni nel triennio. Inoltre la concessione del contributo è estesa anche alla fase organizzativa e di avvio.

 

LEGGE 317/1991

CONFIDI

L. 5.10.1991, n. 317, art. 24

Destinato a soggetti di cui agli artt. 20-22 della legge.

I finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito autorizzati ad operare con il Mediocredito centrale a favore delle PMI con una durata non superiore ai 10 anni, per un importo non superiore ai 2 mld.

Nelle aree depresse la riduzione del tasso al 30% ed elevazione del limite di cumulabilità con i contributi previsti dall'art. 22 all'80% delle spese previste dai programmi da agevolare, contro il 60% previsto per il resto del territorio nazionale.

 

LEGGE 317/1991

SOCIETA' MISTE

L. 5.l0.l991, n. 317, art. 27

Per società consortili a capitale misto che prestano servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa delle PMI, costituite da un numero di imprese non inferiore a 5.

Sono previste agevolazioni con contributi in conto capitale erogati dalle regioni, fino al 50% delle spese ammissibili e per un importo non superiore a 500 milioni annui e ad 1 mld. nel triennio; è previsto l'accesso agli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e ai benefici del Fondo speciale ricerca applicata nella misura prevista dalla normativa in vigore.

Le agevolazioni per le aree depresse consistono nell’elevazione del contributo fino al 70% delle spese ammissibili, e dell'importo massimo ad 1 mld. annuo e 1,5 mld. nel triennio.

 

LEGGE 317/1991

CONFIDI

L. 5.10.1991 n. 317, art. 31

Tale legge è destinata a cooperative, consorzi e società consortili, costituiti da almeno 50 piccole imprese, industriali, commerciali, di servizi e artigiane che svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza finanziaria e la prestazione di garanzie collettive, volte a favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate e che di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) specificamente destinati alla copertura dei rischi connessi agli interventi di garanzia; a consorzi di garanzia collettiva fidi, anche di secondo grado, costituiti da almeno 5 cooperative artigiane di garanzia fidi.

Tale intervento consiste in contributi statali per reintegrare le perdite subite nel corso di ciascun esercizio per interventi di garanzia successivi all'entrata in vigore della legge, fino al 30% delle perdite registrate in ciascun esercizio dai fondi rischi e fino al 40% delle stesse per garanzie prestate su finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi o quando i soggetti beneficiari (cooperative, consorzi e società consortili, nonché consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi) abbiano una competenza estesa al territorio regionale.

L'intervento statale è ammesso per un importo non superiore all'ammontare dei fondi di rischi consortili limitatamente alla quota versata dalle imprese consorziate o socie.

Nelle aree depresse l’elevazione del contributo al 50% delle perdite registrate in ciascun esercizio.

 

LEGGE 317/1991

CONFIDI

L. 5.10.1991, n. 317, art. 33

Per consorzi e società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare le capacità operative dei consorzi stessi.

Un primo finanziamento consiste in contributi statali a fondi interconsortili e programmi gestionali, concessi a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica:

Contributi sulle quote apportate ai fondi interconsortili di secondo grado fino al 50% delle quote apportate da ciascun consorzio e per un importo massimo di 40 milioni annui;

Contributi in conto capitale per programmi di sviluppo organizzativo e gestionale per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle consorziate, fino al 50% del costo del progetto e per un importo massimo di 100 milioni.

L’agevolazione nelle aree depresse consiste nell’elevazione dei contributi, sia sulle quote apportate ai fondi interconsortili (fino al 70%, invece che 50%, delle quote e per un importo massimo di 100 milioni, invece che 40), sia per la fornitura di servizi finanziari (fino al 70%, invece che 50%, del costo del progetto e per un importo massimo di 200 milioni, invece che 100.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere inviate al Ministero dell'industria con allegata la documentazione richiesta. In caso di contributi statali le domande devono essere inviate il 30 settembre, altrimenti entro il 30 aprile e 30 ottobre di ogni anno.

 

 

LEGGE 317/1991

PICCOLE IMPRESE COOPERATIVE

L. 5.10.1991, n. 317, art. 35

D.M. 21.10.1992

Per piccole imprese anche in forma cooperativa.

L’agevolazione consiste in finanziamenti concessi in forma di prestiti partecipativi, dagli istituti di credito mobiliare e dalle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per programmi innovativi delle piccole imprese, e che possono essere assistiti solo da garanzie personali, individuali e collettive. La durata è non inferiore a 4 anni. Il corrispettivo per i prestiti è costituito da:

un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito;

da una somma commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata e nella percentuale preventivamente concordata tra le parti.

Detrazione dagli utili netti annuali della dovuta annualmente dall'impresa per l’ammortamento dei prestiti partecipativi e computo della stessa somma in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza.

Intervento del Fondo centrale di gara cui all'art. 20 della 675/77 sui prestiti partecipativi concessi ad integrazione delle garanzie personali, individuali o collettive nella misura del 50%.

Per le aree depresse l'intervento del Fondo centrale di garanzia è elevato all'80% del finanziamento.

Le domande di finanziamento devono essere inviate all'IMI o alla società finanziarie per l'innovazione prescelta.

Gli enti creditizi, a loro volta, entro 6 mesi dalla delibera di concessione dei finanziamenti devono presentare al Mediocredito centrale la richiesta di garanzia integrativa.

 

LEGGE 215/1992

IMPRENDITORIA FEMMINILE

L. 25.2.1992, n. 215, artt. 4, 5 e 8 D..M. 5.12.1996, n. 706

Destinata a piccole imprese con un massimo di 50 dipendenti, un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU o un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU o che facciano capo per non più di un quarto ad una o più imprese non rispondenti ai precedenti requisiti. Le imprese devono essere costituite da: società cooperative o di persone costituite da donne in misura non inferiore al 60%; da società di capitali con quote di partecipazione spettanti alle donne in misura non inferiore ai due terzi e con organi di amministrazione costituiti da donne almeno per i due terzi.

Destinata anche a imprese, consorzi, associazioni, enti e società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto, centri di formazione e ordini professionali che promuovano corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale riservati per non meno del 70% a donne.

Consiste in un contributo in conto capitale e finanziamenti agevolati per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e l’acquisizione di servizi reali, a valere sul "Fondo nazionale dello sviluppo dell'imprenditoria femminile”, in misura differenziata a seconda che l'agevolazione sia superiore o inferiore al livello degli aiuti de minimis di 100 mila ECU fissato dalla Commissione CE. Sono previsti altresì, in misura indifferenziata per l'intero territorio nazionale, contributi (fino al 50% delle spese sostenute) per i soggetti che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale.

Nelle aree depresse si ha una elevazione dei contributi in conto capitale per interventi agevolativi superiori al livello degli aiuti de minimis dalla misura ordinaria del 15%: - al 65, 55 e 40% rispettivamente per le aree territoriali A, B e C delle zone obiettivo 1; al 20% per le aree art. 92.3.c). L’elevazione è del 10% nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b, dei contributi in conto capitale per agevolazioni pari o inferiori al livello degli aiuti de minimis, previsti ordinariamente fino al 50% delle spese di avvio dell’attività e per la realizzazione di progetti innovativi, fino al 30% per l'acquisizione di servizi. Nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b, riduzione del tasso di restituzione dei finanziamenti agevolati (previsti per non più di 300 milioni e per una durata massima di 5 anni) dal 50 al 40% del tasso di riferimento del settore di appartenenza dell'impresa.

In alternativa ai contributi è possibile beneficiare di un credito d'imposta equivalente, ai sensi dell'art. 5

La gestione dei contributi in conto capitale e de credito d'imposta è affidata al MICA.

Le domande, distinte per settori di appartenenza previsti dalla legge (inviate per conoscenza anche alla regione sede dell'impresa, che può esprimere motivato parere entro 30 giorni), sono esaminate in ordine cronologico. Ad esse viene assegnato un punteggio base di elementi oggettivi predeterminati dal MICA. su parere del comitato per l'imprenditoria femminile. Sulla base del punteggio viene definita la graduatoria.

La gestione dei finanziamenti agevolati è affidata al Mediocredito centrale.

Le domande sono inviate al MICA e, contestualmente all'istituto di credito interessato.

 

LEGGE 488/1992

Tale legge trova riferimento normativo nel D.L. 22.10.1992, n. 415 (L.19.12.1992, n. 488), art. 1, co. 2; nella Delibera CIPE 27.4.1995; D.M. Industria 20.10.1995, n. 527, come modificato dal D.M. 31.7.1997, n. 319.

Favorisce progetti relativi alle attività estrattive, manifatturiere e di servizi reali (servizi di informatica e Connessi servizi di formazione professionale; servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione; servizi di consulenza tecnico – economica).

Consiste in agevolazione per le sole aree depresse di contributi in conto capitale mediante tranches annuali di cui la la rata a titolo di anticipazione le successive in base allo stato di avanzamento dei lavori; il 10% del contributo totale è corrisposto a saldo, previa verifica della documentazione finale di spesa.

E' vietato il cumulo con altre agevolazioni di quanto avuto con questa legge.

Consente di utilizzare i fondi per investimenti in nuovi macchinari ed impianti relativi alla costruzione di un nuovo impianto produttivo, o all'ampliamento, alla ristrutturazione, riconversione, riattivazione, ammodernamento e delocalizzazione di un impianto esistente. Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione per chi chiede l'erogazione in due quote, o in 48 mesi per chi chiede l'erogazione in tre quote.

I termini degli investimenti sono prorogabili una sola volta, per non oltre 6 mesi.

L'intensità di aiuto in rapporto al costo agevolabile è graduata a secondo delle zone dove operano le imprese e della dimensione delle stesse, privilegiando le aree più arretrate e le imprese e di minore dimensione a cui è riservato il 50% delle risorse disponibili attualmente.

Il Ministero dell'industria è il soggetto incaricato a dare l’agevolazione, mentre gli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni e i controlli sono affidati dal MICA a banche concessionarie, tramite convenzione. Queste uniche, responsabili verso il MICA, possono stipulare convenzioni con istituti collaboratori o con società di leasing per l'accredito dei contributi.

Le imprese inoltrano le domande alle banche concessionarie, che le registrano in ordine cronologico, ne verificano la completezza, compiono i necessari accertamenti e redigono le relazioni istruttorie ai fini della formazione delle graduatorie sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. e degli elementi utili per il calcolo degli indicatori, e le inviano al MICA entro tre mesi dal termine finale per la presentazione delle domande. Entro un mese, il MICA forma le graduatone, comunica alle imprese escluse la motivazione, e dispone la concessione provvisoria delle agevolazioni.

Le imprese escluse per mancanza di fondi entrano in graduatoria l'anno successivo.

Le aree che sono interessate alla legge sono le aree obiettivo 1, 2 e 5b.

 

LEGGE 488/1992

TURISTICO-ALBERGHIERO

L. 27.12.1997, n.449, art. 9

Destinata a imprese operanti nel settore turistico – alberghiero.

L’agevolazione per le sole aree depresse consiste in una estensione al settore turistico - alberghiero dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi di cui all'art. 1, co. 2, del D.L. 415/92 (L. 488/92). La misura delle agevolazioni attualmente previste dalla legge n. 488/92 sono calcolate in equivalente sovvenzione netta (E.S.N.) o lorda (E.S.L).

Le iniziative ammissibili sono l’ampliamento e ammodernamento. Quest'ultimo comprende le iniziative concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili come servizi annessi.

Gli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni e i controlli sono affidati dal MICA a banche concessionarie, tramite convenzione. Queste uniche responsabili verso il MICA, possono stipulare convenzioni con istituti collaboratori o con società di leasing per l'accredito dei contributi. Le imprese inoltrano le domande alle banche concessionarie, che le registrano in ordine cronologico, ne verificano la completezza, compiono i necessari accertamenti e redigono le relazioni istruttorie ai tini della formazione delle graduatone sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. e degli elementi utili per il calcolo degli indicatori, e le inviano al MICA entro tre mesi dal termine finale per la presentazione delle domande. Entro un mese, il MICA forma le graduatorie, comunica alle imprese escluse la motivazione, e dispone la concessione provvisoria delle agevolazioni. Le imprese escluse per mancanza di fondi entrano in graduatoria l’anno successivo.

Con D..M. MICA del 22.7.1999 pubblicato sulla G.U. n. 237 del 8.10.1999 le opportunità della legge 488/92 sono estese al settore delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della classificazione ISTAT 1991.

 

LEGGE 148/1993

FONDO PER L'OCCUPAZIONE

D.L. 10.5.1993, n.148 (L.19.7.1993, n. 236), art. 1, co. 2

D.L. 23.9.1994, n. 547 (L. 22.11.1994, n. 644), art. 9-bis

Circ. Ministero del lavoro n.155/95 del 12.12.95.

Riguarda tutti i datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno e indeterminato, nell'ambito di iniziative per il sostegno dell'occupazione con carattere di economicità e stabilità nel tempo, con priorità per i nuovi insediamenti produttivi e per le assunzioni ad incremento dell'organico (compresi i dirigenti).

L’agevolazione per le sole aree depresse consiste nell’erogazione di incentivi a carico del Fondo per L'occupazione, in misura determinata dal Ministro lavoro secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro, nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria per gli aiuti alle imprese (50.000 ECU per impresa).

Il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministro del Tesoro, sentite le regioni e tenuto conto delle proposte del Comitato coordinamento iniziative per l'occupazione destina gli incentivi ai datori di lavoro; gli incentivi sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro.

 

LEGGE 148/1993

FONDO PER LO SVILUPPO

D.L. 20.5.1993, n.148 (L.19.7.1993, n 236), art. 1-ter

Verso società, anche consortili, soggetti pubblici. società di promozione industriale partecipate dalle SPA derivanti dagli ex enti delle PP.SS., Gepi.

Consistente in agevolazione per le sole aree depresse di contributi a valere sul “fondo per lo sviluppo". destinati alla promozione e alla realizzazione di programmi di sviluppo nelle aree di crisi riguardanti la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali di reindustrializzazione, di ristrutturazione e di riconversione dell’apparato produttivo,

riguardanti anche la promozione e il sostegno alle iniziative industriali, compresi i servizi alle imprese; la promozione dell'efficienza complessiva dell’area attraverso interventi di recupero e di bonifica di aree dismesse e la realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

A favore del soggetto convenzionato sono previste da parte del Ministero anticipazioni sul contributo accordato in misura non superiore al 50% e previa presentazione di stralci esecutivi del programma. Ulteriori anticipazioni. fino al 70% del contributo possono essere concesse a fronte di un avanzamento dei lavori pari alle precedenti anticipazioni.

 

LEGGE 236/1993

IMPRENDITORIA GIOVANILE

Tale legge trova riscontri nella L. 19.7.1993, n.236, art. 1-bis, nel DL. 23.6.1995, n. 244, (L. 8.8.1995, n. 341) art. e nella L. 7.8.1997, n. 266, art. 8, co. 7.

Per società composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, o composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, residenti nei comuni rientranti nelle zone di cui agli obiettivi I, 2, 5b dei fondi comunitari a decorrere dal l° gennaio 1994, dedite alla fornitura servizi nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell’agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-industriali, della fruizione dei beni culturali, del turismo e della manutenzione di opere civili e industriali. Sono beneficiarie delle agevolazioni anche le cooperative di produzione e lavoro, purchè con le citate caratteristiche soggettive, iscritte nel registro prefettizio di cui all'art.13 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947.

Sono esclusi i progetti che prevedono attività di fruizione di beni pubblici statali o investimenti superiori a un miliardo di lire.

L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Interventi per le sole aree depresse a valere sul “Fondo per l'occupazione", istituito presso il Ministero del lavoro, consistenti in:

1) Contributi in conto capitale e in conto interessi, in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda);

b) Contributi in conto gestione;

c)Assistenza tecnica da parte della Società per l’imprenditorialità giovani le nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle procedure (tutoraggio).

d) Attivita' di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile, funzionali alla realizzazione dei progetti.

Tali agevolazioni finanziane non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che successive.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

a) Studio di fattibilità (nel limite del 2% per investimenti fino a 1 mld. dell'1,5% per investimenti da 1 a 2,5 mld. per investimenti da 2,5 a 5 mld.);

b) Terreno;

c) Opere edilizie (nel limite del 40% della spesa complessiva, elevabile fino al 60% in casi eccezionali);

d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

e) altri beni collegati al ciclo produttivo.

Il contributo in conto gestione è concesso per l'acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, prestazioni di servizi e oneri finanziari, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per i primi 4 anni di attività. La misura del contributo è per il primo anno il 70% per i primi 300 milioni di lire spese; per il secondo anno il 50% per i primi 600 milioni di lire, spese; per il terzo anno il 50% per max 200 milioni di lire spese.

Tali contributi sono elargiti da società per l'imprenditorialità giovanile e dal Ministero del Tesoro.

I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni sono definiti con decreto del Ministro del Tesoro, d'intesa con quello del lavoro. La Società per l'imprenditorialità giovanile delibera l’ammissione ai benefici, nonché provvede alla erogazione del contributo del conto mutuo.

 

D.L. 299/1994

CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO

D.L.16.5.1994, n.299 (L. 19.7.1994, n.451), art. 16, co. 6

(modificato dall'art. 15, co. 1, lett. b) della L. 24.6.1997, n.196

Rivolto a datori di lavoro interessati a contratti di formazione lavoro (imprese anche artigiane, e loro consorzi. gruppi di imprese, titolari di attività professionali costituiti in società, enti pubblici economici, liberi professionisti, associazioni, fondazioni, enti pubblici di ricerca) che, allo scadere di un contratto per professionalità intermedie ed e levate stipulato per 24 mesi, assumono a tempo indeterminato i lavoratori e non li licenziano illegittimamente nei successivi 12 mesi.

Nelle sole aree depresse si ha l’applicazione, per i 12 mesi successivi alla scadenza dei contratti di formazione lavoro, delle agevolazioni contributive previste per tale tipo di (cfr. schede nn. 59 e 60) nonché possibilità di inquadrare, per il medesimo periodo, i lavoratori ad un livello inferiore.

I datori di lavoro devono inviare entro 5 giorni alla sezione circoscrizionale per l'impiego il documento con cui hanno effettuato la Trasformazione del contratto, e trasmetterne copia all'INPS

 

D.L. 516/1994

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

D.L 29.8.1994, n.516 (L. 27.10.1994, n. 598), art. 11, co. 2

Destinata a piccole e medie imprese.

Consistente in contributi in conto interessi concessi a valere sulle disponibilità del Fondo previsto dalla L.295/73 (art. 3) oltre che per l'acquisto di macchine utensili di cui alla legge 1329/65 anche sui rifinanziamenti accordati dal Mediocredito ad altre banche a fronte di prestiti concessi da queste alle PMI per finalità di consolidamento passività a breve nei confronti degli istituti bancari (finalità non più operativa) e di innovazione tecnologica e tutela ambientale. L'entità dei contributi erogati è pari al 30% del tasso di riferimento vigente.

Nelle aree depresse si ha l’elevazione dei contributi erogati al 45% del tasso di riferimento vigente.

Le richieste di intervento contributivo sono presentate dalle imprese agli istituti di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale.

 

LEGGE 26/1995

IMPRENDITORIA GIOVANILE

D.L. 31.1.1995, n.26 (L. 29.3.1995, n.95), art. 1; D.M. Bilancio 24.11.1994, n. 695

 Per le società composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, o composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote dì partecipazione, residenti nei comuni rientranti nelle zone di cui agli obiettivi 1, 2, 5b dei fondi comunitari a decorrere dal l° gennaio 1994, dedite alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Sono beneficiarie delle agevolazioni anche le cooperative di produzione e lavoro, purché con le citate caratteristiche soggettive, iscritte nel registro prefettizio di cui all'art.13 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947.

Sono esclusi dagli stessi le ditte individuali, le società di fatto o con un unico socio.

Sono esclusi i progetti riferiti ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o dalla normativa comunitaria, quelli che non prevedono un ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale. quelli carenti del requisito di novità e quelli di importo superiore a 5 miliardi.

Per le sole aree depresse Contributi in conto capitale e in conto interessi, in termini di ESN o di ESL; contributi in conto gestione; assistenza tecnica da parte della Società imprenditorialità giovanile nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; infine Attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto.

Tali agevolazioni finanziane non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che successive.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative allo studio di fattibilità (nel limite del 2% per investimenti fino a 1 mld., dell'1,5% per investimenti da 1 a 2,5 mld., dell'1% per investimenti da 2,5 a 5 mld.); all’acquisto del terreno; alla realizzazione di opere edilizie (nel limite del 40% della spesa complessiva, elevabile fino al 60% in casi eccezionali); agli allacciamenti. macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; infine agli altri beni collegati al ciclo produttivo.

Il contributo in conto gestione è concesso per l’acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, prestazioni di servizi e oneri finanziari, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per i primi 3 anni di attività.

La misura del contributo è pari:

I anno: 50% delle spese ammesse per un massimo di 600 MIn di lire;

II anno: 50% delle spese ammesse per un massimo di 1.070 Mln di lire;

Coloro che concedono le agevolazioni sono società per l’imprenditorialità giovanile e Ministero del Tesoro.

I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni sono definiti con decreto del Ministero del Tesoro, d'intesa con quello del lavoro. La Società per l’imprenditorialità giovanile delibera l’ammissione ai benefici, nonché provvede alla erogazione del contributo del conto capitale e del mutuo.

 

D.L. 97/1995

FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA

D.L. 29.3.1995, n.97 (L. 30.05.1995, n.203), art. 1, co. 6

DPCM 20.12.1995 e DPCM 20.5.1997

Destinato agli operatori del settore turistico consiste in contributi a valere sul “Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica" - gestito dalle regioni che possono stipulare apposite convenzioni con società ed istituti di credito - finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e all'adeguamento delle strutture ricettive.

Dei finanziamenti una quota del Fondo pari al 70% è ripartita annualmente con DPCM in relazione al movimento turistico e al patrimonio ricettivo delle regioni.

Per le aree depresse una quota pari al 30% viene ripartita, secondo gli stessi criteri, tra le sole regioni in cui ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b.

Le regioni provvedono, attraverso proprie leggi. alla distribuzione dei fondi che sono ripartiti con DPCM e alla trasmissione annuale di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, ad un comitato di sorveglianza istituito presso la Conferenza stato-regioni.

 

LEGGE 244/1995

FONDO DI GARANZIA

D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 2, co. 2

D.L. 23febbraio 1995 n. 41, art. 9, co. 3

Destinato a PMI operanti nei settori industria, commercio, turismo, agricoltura, artigianato, servizi (inclusa l'edilizia) con esclusione dei settori finanziario e assicurativo.

L’agevolazione esclusiva per le aree depresse.

Il fondo di garanzia ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione.

A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994; inoltre presta garanzie su prestiti partecipativi; infine presta garanzie su acquisizioni di partecipazioni. Il fondo può concedere alle banche una garanzia pari al massimo del 60% del consolidato e, per altro verso, può intervenire nei confronti delle imprese con un contributo in conto interessi che al massimo abbatta del 4,50% annuo il tasso dell'operazione. La garanzia del fondo è cumulabile con altre forme di garanzie private e consortili.

La garanzia opera anche nei confronti dei prestiti partecipativi (finanziamenti con remunerazione composta di una parte fissa e di una parte variabile commisurata al risultato economico). In questo caso il limite di durata del prestito è pari a 10 anni e il periodo di pre ammortamento non può superare i 2 anni.

La garanzia del fondo agisce infine nei confronti delle acquisizioni di partecipazione portate ad effetto da banche, da fondi di investimento chiusi. e da istituti finanziari.

Possono essere ammesse all'intervento del fondo unicamente le PMI con potenzialità di reddito e con idonee prospettive di riequilibrio finanziario, secondo parametri fissati dal Cipe e valutati dalle banche finanziatrici.

Le agevolazioni sono possibili una sola volta per impresa. Le agevolazione per consolidamento sono alternative a quelle per i prestiti partecipativi, ma cumulabili con quelle per l'acquisizione di partecipazione. In ogni caso le agevolazioni non sono cumulabili ad analoghe provvidenze previste da leggi statali o regionali.

E' prevista una delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, per la fissazione di criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

La gestione del fondo è affidata ad un istituto di credito (San Paolo di Torino).

 

LEGGE 341/1995

INCENTIVI AUTOMATICI

Tale legge trova riscontro nel D.L. 23.6.1995, n. 244 (L. 8.8.1995, n. 341), nella Delibera CIPE 8.8.1995e dal D.M. Finanze 26.1.1996, n. 90 oltre che nella L 7.8.1997, n. 266 (art. 8, co.l) e nella Delibera CIPE 18.12.1997

Si riferisce a imprese operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, delle telecomunicazioni, e delle attività dei servizi reali ammesse ai benefici ex legge n. 488/1992 (informatica e connessi servizi di formazione professionale; trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione; consulenza tecnico-economica).

A tali imprese che si trovano nelle aree depresse è concesso di un "credito fiscale" da utilizzare a compensazione del debito tributario del soggetto beneficiario in sede di pagamento delle imposte (anche su più versamenti, entro 5 anni) presso i concessionari della riscossione, limitatamente alle imposte che si riscuotono a mezzo del “conto fiscale"(c.d. incentivi automatici). E' vietato il cumulo con altre agevolazioni.

La si può chiedere per investimenti in nuovi macchinari ed impianti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, o all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla razionalizzazione, moderni e delocalizzazione di uno stabilimento esistente. Sono inoltre ammissibili le spese sostenute da Piccole e Medie Imprese per i servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni stipulati con soggetti specifici.

Le spese agevolabili sono in ogni caso riferite ad acquisto di beni i cui ordini siano stati emessi entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di prenotazione delle risorse, mentre i nuovi investimenti devono essere realizzati entro 30 mesi dal dichiarazione.

L'intensità di aiuto in rapporto al costo agevolabile è graduata a secondo delle zone dove operano le imprese e della dimensione delle stesse, privilegiando le aree più arretrate e le imprese minore dimensione.

Il Ministero dell'industria è l’organismo preposto per tale legge.

Gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la prenotazione e liquidazione delle domande, e i controlli sono affidati dal MICA a banche o società di servizi, tramite convenzione.

Le imprese inoltrano le domande di prenotazione delle risorse al soggetto verificata la regolarità della dichiarazione, il MICA prenota le risorse e ne dà comunicazione all'impresa, che deve realizzare gli investimenti entro 30 mesi e trasmettere, entro 32 mesi, al soggetto convenzionato che effettua le necessarie verifiche, la richiesta di liquidazione dell'importo concesso. A decorrere dal 30° giorno dalla liquidazione, le imprese possono utilizzare l'incentivo per i pagamenti delle imposte.

La definizione delle norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione è affidata al Ministero delle Finanze.

Le aree interessate sono Aree obiettivo 1, 2 e 5b.

 

D.L. 510/1996

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

D.L.1.10.1996, a 510 (L. 28.11.1996, n. 608), art. 4, Co. 21, 3° periodo

Possono usufruirne le unità produttive di imprese ammesse alla CIGS per le quali sia stato stipulato, prima del 3/10/96, protocollo di intesa o intesa di programma di reindustrializzazione, purché venga realizzato un progetto di LSU.

Vale solo per le sole aree depresse mediante una proroga del trattamento CIGS con decorrenza non successiva al 31.10.96, per un periodo di 15 mesi.

La proroga concessa con decreto Ministero del lavoro subordinatamente alla stipula di protocollo di intesa o intesa di programma di reindustrializzazione tra Governo e regioni o parti sociali.

 

D.L. 510/1996

CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO

D.L. 1.10.1996, n. 510 (L. 28.11.1996, n. 608), art. 5, co. 1

L. 196/97, art. 23, co. 1

Destinatarie sono le imprese industriali ed artigiane, che sottoscrivano accordi provinciali di riallineamento retributivo per elevare progressivamente i trattamenti economici ai livelli legali e contrattuali.

Per le agevolazione per le sole aree depresse si ha la riammissione al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, mediante riapertura dei termini (fino al 19 luglio 1998) per la stipula accordi provinciali di riallineamento retributivo tra le parti sociali in seguito alla cessazione della fiscalizzazione degli oneri sociali conseguente all'entrata in vigore dell'IRAP, che ha soppresso contribuzione sanitaria, il beneficio consiste essenzialmente in:

sanatoria della mancata contribuzione pregressa

calcolo dei versamenti contributivi con riferimento alla retribuzione stabilita negli accordi di riallineamento e non a quella contrattuale e legale.

L'accordo va recepito con verbale aziendale; entrambi gli atti sono depositati entro 30 giorni presso gli uffici provinciali del lavoro e le sedi provinciali dell'INPS.

L'INPS sospende il beneficio se accerta il mancato rispetto del programma di riallineamento.

Il controllo è esercitato dal Ministro del lavoro di concerto con l'INPS; l'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva, sente le commissioni istituite dalle parti sociali per contrastare il lavoro irregolare

 

D.L. 510/1996

CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

D.L. 1.10.1996, n. 510 (L. 28.11.1996, n. 608), art. 6, co. 4

Verso imprese industriali, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dell'editoria che hanno stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14/6/1995.

Consiste in una riduzione dei contributi per un periodo massimo di 2 anni e subordinatamente alle disponibilità del Fondo per l'occupazione, dovuti per i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà. La riduzione, è del 25% per diminuzione dell'orario superiori al 20%, e del 35% per diminuzioni superiori al 30%

Per le aree depresse si ha l’elevazione della riduzione dei contributi rispettivamente al 30 ed al 40%.

L'autorizzazione al contratto di solidarietà è richiesta al Ministero del lavoro tramite l’ufficio regionale competente per territorio, che deve esprimere parere motivato entro 30 giorni.

La riduzione contributiva è applicata dall'INPS (INPGI per i giornalisti).

 

D.L. 510/1996

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' E CIGS

D.L. 1.10.1996, a 510 (L. 28.11.1996, n.608), art. 9, co. 25, lett. c) e d)

Destinato a imprese ammesse alla CIGS o ai contratti di solidarietà, imprese industriali con più di 15 dipendenti; imprese commerciali con più di 200 dipendenti; imprese editrici di quotidiani e agenzie di stampa, senza limiti occupazionali.

Sono escluse dai contratti di solidarietà le imprese in amministrazione straordinaria, che hanno dichiarato fallimento o sono in liquidazione coatta.

Si ha la possibilità di prorogare i trattamenti CIGS dei lavoratori da reimpiegare in nuove iniziative nelle medesime aree in cui operavano all'atto dell'ammissione al trattamento stesso;

i contratti di solidarietà “stipulati senza soluzione di continuità”, con attribuzione di un'integrazione salariale del 70% (invece che dell'ordinario 60%) del trattamento retributivo perduto per la riduzione d'orario.

La proroga può interessare le aree obiettivi 1 e 2.

Le imprese interessate presentano apposita domanda alle Direzioni regionali del lavoro competenti per territorio.

 

LEGGE 608/1996

PRESTITO D'ONORE

Legge 28.11.1996, N. 608, art. 9 - septiet

D..M. Tesoro 8.11.1996, n. 591

L.27.12.1997, n.449 art.4,co.l5

Per persone di età superiore ai 18 anni in cerca di prima occupazione (inoccupati) o in stato di disoccupazione (che perduri da almeno 6 mesi precedenti la presentazione della domanda) che presentino progetti lavoro autonomo in forma individuale e che siano residenti:

nei territori ricompresi nell'obiettivo 1 dei programmi comunitari alla data del 3 ottobre 1996,

Le agevolazioni si rivolgono esclusivamente alla forma di organizzazione giuridica ed organizzativa della ditta individuale: sono pertanto escluse società (di persona, o di capitali anche se in forma unipersonale) e le cooperative.

Le iniziative possono riguardare qualsiasi settore (beni e servizi) mentre sono esclusi i progetti che presentano un volume di investimenti complessivi superiore ai  50 milioni di lire.

I finanziamenti e l’assistenza tecnica nelle sole aree depresse sono per i progetti relativi all'avvio di attività di lavori (c.d. prestito d'onore), consistenti in un contributi in conto capitale fino a 30 milioni per l'acquisto documentato di attrezzature; di contributi in conto interessi fino a 20 milioni, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane da durata superiore a 18 mesi, con garanzie assicurative da acquisire sull'investimento; per un contributo in conto capitale fino a 10 milioni per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività; infine in servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.

I progetti sono selezionati e finanziati dalla Società per l'imprenditorialità giovanile, che presta assistenza tecnica e predispone corsi per i proponenti. Criteri e modalità per accedere alle agevolazioni sono determinate con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro del lavoro.

Per 1'attuazione delle misure, sono previste apposite convenzioni tra Società per l’imprenditoria giovanile e Ministeri del lavoro e del tesoro.

 

LEGGE 662/1996

AGEVOLAZIONI FISCALI

La legge di riferimento da cui provengono queste agevolazioni è la L. 23.12.1996, n. 662, art. 2, co . 210-214 (modificata dal D. Lgs. 23.12.1997 n. 44)

Tale legge è per soggetti di età inferiore ai 32 anni che presentano per la prima volta la dichiarazione dell'attività ai fini IVA; per coloro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) che non siano in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; per disoccupati ai sensi dell'art. 25, co.5 lett. a) e b) della legge n. 223/1991 (cioè, i lavoratori iscritti nella lista mobilità ed i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività professionali o commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti); per soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. l04/1992, che presentano minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione; per persone che iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate, di cui alla legge n. 9/1991;

infine soggetti che iniziano un'attività nei raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, risanamento idrogeologico, ripristino ambientale, progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, manutenzione o restauro dei centri storici; produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento CEE marzo 1992, n. 880/92.

Le agevolazioni per le sole aree depresse consistono in un credito d'imposta per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997 nelle aree depresse da persone fisiche esercenti imprese, arti e professioni ovvero intraprese in forma associata da società di persone ed equiparate (soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR) e da aziende coniugali non gestite in forma societaria.

Il credito è utilizzabile per il versamento delle imposte ed è pari, per ciascun anno, al 50% dell'IRPEF riferibile proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'anno cui compete, con il limite di 5 milioni per anno Il limite è elevato a 7 milioni annui per le iniziative produttive intraprese in forma associata. Per le medesime iniziative e con gli stessi limiti è altresì riconosciuta la riduzione al 50% dell'IRAP.

Il credito d'imposta è riconosciuto per l'anno di inizio dell'attività e per i due successivi, ovvero per i cinque successivi nelle aree di cui all'obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari.

Con la legge regionale possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della risoluzione dell'IRAP

 

LEGGE 11/1997

RIDUZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI

D.L. 31.1.1997, n.11 (L. 28.3.1997, n. 81), art. 1, co. 50

Per i datori di lavoro agricoli è prevista una agevolazione per le sole aree depresse consistente nel fatto che dal secondo trimestre 1997 e sin a tutto il 1999 si ha una riduzione contributiva del 40%.

Si ricordi altresì che la L. 11.3.1988, n. 67, art. 9, co. 5, prevede una riduzione contributiva rispettivamente del 70% e del 40% per i datori di lavoro agricolo operanti rispettivamente nelle zone montane e nelle zone agricole svantaggiate.

 

LEGGE 135/1997

IMPRENDITORIA GIOVANILE - AGRICOLTURA

Per i giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e 35 anni, che siano residenti nei comuni ricadenti nei territori di cui alle aree obiettivo 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, che subentrano nella conduzione dell’azienda agricola ad un familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione o trasformazione di prodotti agricoli.  Non meno di 2/3 del totale degli interventi sono destinati a quelli residenti nelle zone obiettivo 1.

Agevolazione per le sole aree depresse:

a) Contributi in conto capitate e in conto interessi in termini di ESN o ESL.

b) Contributi in conto gestione;

c) Assistenza tecnica da parte della società per l'imprenditorialità giovanile nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

d) Attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società per l’imprenditorialità giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto.

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative alle seguenti opzioni:

a) Studio di fattibilità nel limite del 2% dell’investimento complessivo;

b) opere edilizie per la realizzazione sia di strutture strettamente connesse con l'attività produttiva sia delle altre strutture necessarie per l’attuazione dell'indirizzo produttivo;

c) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;

d) acquisto di animali e piante;

e) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

f) altri beni materiali ed immateriali che servono per diversi anni al ciclo produttivo.

Il contributo in conto gestione è concesso per I 'acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, (entro il limite del 20% del totale delle spese ammesse, per la sola attività di commercializzazione) prestazioni di servizi e oneri finanziari, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per i primi 2 anni di attività. La misura del contributo è pari:

I anno: 50% delle spese ammesse per un massimo di 400 MIn di lire;

II anno: 50% delle spese ammesse per un massimo di 400 MIn di lire;

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni saranno fissati con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

La Società per l'Imprenditorialità giovanile provvederà a deliberare l'ammissione ai benefici, ad erogare il contributo in conto capitale e il mutuo.

 

LEGGE 196/1997

 PART-TIME

L. 24.6.1997, o.196, art.13, co. 4, lett. a)

Per imprese che assumono con contratto part-time, a incremento degli organici, lavoratori inoccupati di età tra i 18 ed i 24 anni residenti nelle aree indicate.

L’agevolazione vale per le sole aree depresse e consiste in una riduzione e rimodulazione delle aliquote contributive, da determinare in misura maggiore rispetto a quella prevista per il restante territorio nazionale, in rapporto alla riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinata dal CCNL.

La misura dell'agevolazione è determinata con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Tesoro.

 

LEGGE 196/1997

PIANO STRAORDINARIO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

L. 24.6.1997, n. 196, art. 26; D.Lgs. 7.8.1997, n. 280 D.L. 30.1.1998, n. 6 (L. 30.3.1998, n. 61), art.13, co. 2

Per i giovani tra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di 30 mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Le borse di lavoro possono essere svolte presso le imprese dei seguenti settori: manifatturiero; alberghiero e della ristorazione; trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari, di noleggio, informatica, ricerca; altre attività professionali; commercio; riparazione autoveicoli e motocicli e beni personali e per la casa.

Sono escluse le attività imprenditoriali a carattere stagionale.

Per le sole aree depresse si ha un avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani entro il 31.12.1997, attraverso un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro.

Viene erogato un sussidio di L.800.000 per un periodo massimo di 12 mesi.

Il piano straordinario è attuato dal Ministero del lavoro, che ripartisce le risorse tra le regioni e le provincie interessate.

I progetti di LPU devono essere presentati alla commissione regionale per l'impiego o alla commissione centrale per l'impiego, che li approvano. I giovani sono avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Per le borse di lavoro, il sussidio è erogato dall'INPS, a seguito di attestazione mensile, da parte dell'impresa, della partecipazione del giovane alle attività previste. La dichiarazione di disponibilità ad attivarle è presentata all'INPS (che informa Direzione regionale per l'impiego, regioni e provincie interessate), elabora la graduatoria e individua le imprese

 

LEGGE 196/1997

CONTRATTI A CONTENUTO FORMATIVO

L. 24.6.1997, n.196, art.16, co. 1

Destinato a tutti i datori di lavoro, compresi quelli agricoli.

L’agevolazione per le sole aree depresse consiste nell’elevazione dei limiti di età per il contratto di apprendistato, che può essere stipulato con giovani fino a 26 anni di età (anziché 24) o fino a 28 se portatori di handicap (anziché 26), con connesse agevolazioni contributive (contributi assistenziali nella misura fissa di L.5030 o di L.4850 settimanali)

 

LEGGE 196/1997

PIANO STRAORDINARIO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

L. 24.6.1997, n.196, art. 26

D.Lgs. 7.18.1997, n. 280, art. 7

Per le imprese, anche artigiane, che assumono giovani durante una borsa di lavoro o al termine della stessa.

L’agevolazione per le sole aree depresse è per 36 mesi e consiste nell’esonero, ai sensi dell'art. 8, co. 9, della L. n. 407/1990 totale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (anziché riduzione nella misura del 50%).

Il datore di lavoro informa entro 5 giorni l'assunzione del lavoratore disoccupato o in CIGS alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, che ne dà comunicazione all'INPS.

 

LEGGE 266/1997

DISTRETTI INDUSTRIALI

Le Aziende ubicate nei distretti industriali hanno contributi concessi dal Ministero dell'industria per il finanziamento di programmi regionali e delle province autonome volti a migliorare la rete dei servizi, in particolare quelli informatici e telematici nei distretti industriali di cui all'art. 36 della L.317/91, in misura non superiore al 50% della spesa prevista, con elevazione del contributo al 70% della spesa prevista nelle zone depresse.

Tale legge vale anche per consorzi di sviluppo industriale senza scopi di lucro, costituiti da regioni e province autonome.

Si hanno contributi in conto capitale, da parte delle regioni e delle province autonome, finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo, in misura non superiore al 50% della spesa prevista, mentre nelle aree depresse si ha l’elevazione dei contributi al 70% della spesa prevista.

 

LEGGE 449/1997

AGEVOLAZIONI FISCALI

Destinatari sono i titolari di reddito d'impresa partecipanti ai contratti d'area stipulati entro il 31 dicembre 1999, o ad altri accordi di programmazione negoziata che effettuino investimenti non di funzionamento. Sono considerati prioritariamente i progetti che contengano un rapporto di impatto ambientale. Per le imprese o le attività che riguardino prodotti o settori soggetti a discipline comunitarie specifiche il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle medesime normative ed è soggetto al la autorizzazione della Commissione.

Consiste in un credito d'imposta nelle sole aree depresse, nella misura massima del 30%, valevole ai fini dell'IRPEF, dell’IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione e commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area nonché ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

Il credito è concesso per due periodi d'imposta e fino ad integrale utilizzo nei periodi d'imposta successivi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, ma non è rimborsabile.

Le attività di istruttoria tecnico-economica sono svolte secondo le procedure di cui al punto 3.7.1 lett. b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti d'area e gli accordi di programmazione negoziata. La procedura richiamata prevede che i progetti siano istruiti secondo le modalità e i criteri dì cui al D.M. 20 ottobre 1995, a. 527, da soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro e selezionati mediante gara.

La concessione delle agevolazioni e l'esito dell’attività di monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese deve essere comunicata al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca dell' agevolazione.

 

LEGGE 499/1997

CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI

L. 27.12.1997, n.449, art. 4, co. 1-12

Riferito a piccole e medie imprese che operano, all'interno dei territori di cui all'obiettivo 1 per aree interessate da patti territoriali, aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti, comuni che rientrano nelle aree di sviluppo industriale, nei nuclei industriali o comuni montani, isole minori.

Concessione di un credito d'imposta per ciascun nuovo assunto nel periodo l° ottobre 1997 -31 dicembre 2000, per le sole aree depresse.

Condizioni per la concessione è che l'impresa realizzi un incremento del numero dei dipendenti e il livello di occupazione raggiunto non diminuisca nel corso del periodo agevolato; inoltre l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono attività di imprese preesistenti; gli assunti devono essere iscritti alle liste di collocamento e di mobilità o fruire della CIG nei territori di cui all'obiettivo 1; i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato e siano osservati i contratti collettivi nazionali nonché le prescrizioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. N. 626/1994.

La misura consiste in un credito di imposta di 10 milioni per il primo assunto, e di 8 milioni per ciascuno dei successivi, a valere sul versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione.

Il credito è elevato di un milione nel caso di imprese che abbiano aderito al sistema comunitario di autogestione e audit ambientale, ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti, producano prodotti con il marchio di qualità ecologica o rientrino tra le imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, adeguarsi alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il limite massimo del credito d'imposta, per ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione, è complessivamente di 60 milioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi di imposta successivi, ma non è rimborsabile.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% per le assunzioni di dipendenti a tempo pieno con contratto almeno triennale, mentre con i contratti a tempo parziale e indeterminato spetta in proporzione alle ore prestate.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le procedure di controllo fini del contenimento dell'evasione di fiscale e contributiva.

 

LEGGE 449/1997

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI

L 27.12.1997, n.449, art. 4, co. 21

Per imprese industriali ed artigiane, alberghiere, marittime, fornitrici di servizi all'impresa, cooperative di produzione e lavoro (operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) aziende che istituiscono o trasferiscono in tali regioni unità produttive con non meno di 200 dipendenti, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica. Sono escluse le imprese del settore delle costruzioni navali e del trattato CECA. Un limite di 50.000 ECU annuali è previsto per quelli delle fibre sintetiche e automobilistico.

Agevolazione per le sole aree depresse: Sgravio contributivo totale (esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro) - per il periodo I dicembre 1997-31 dicembre 1999 - per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alle date del 30.ll.1997e del 30.11.1998.

 

LEGGE 449/1997

CONTRIBUTO CAPITARIO

L. 27.12.97, n.449, art. 4 co. 17-20

Verso imprese industriali ed artigiane, alberghiere, marittime, fornitrici di servizi all'impresa, cooperative di produzione e lavoro (operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia Calabria Sicilia e Sardegna), e aziende che istituiscono o trasferiscono in tali regioni unità produttive con non meno di 200 dipendenti, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica. Sono escluse le imprese del settore delle costruzioni navali e del Trattato CECA. Un limite di 50.000 ECU annuali è previsto per i settori delle fibre sintetiche e automobilistico.

L’agevolazione nazionale vale per le sole aree depresse con contributo in forma capitaria (da conguagliare con i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS).

Per ogni lavoratore occupato alla data del 1° dicembre 1997 (o assunto successivamente per effetto del turn-over) che abbia una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a 36 milioni annui viene corrisposto, per il periodo 1° dicembre 1997-31 dicembre 1999, un contributo il cui importo annuo è dato fino al 31 dicembre 1998 lire 1.600.000, fino al 31 dicembre 1999 lire 1.050.000.

Lo sgravio è alternativo a ogni altra agevolazione contributiva.

 

LEGGE 448/1998

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI

L. 23.12.1998 art. 3, co. 5-6

Imprese industriali ed artigiane, alberghiere, marittime, fornitrici di servizi all'impresa, cooperative di produzione e lavoro, commercio, pubblici esercizi, terziario, credito, assicurazione e agricoltura (operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e limitatamente alle nuove assunzioni nell'anno 1999, le imprese operanti nelle regioni di Abruzzo e Molise). In base al comma 6, il datore di lavoro privato deve investire la qualifica di “impresa” (art. 2082 e succ. del c.c.).

L’agevolazione per le sole aree depresse consiste in uno sgravio contributivo totale (esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro) - per il periodo di 3 anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore. Lo sgravio si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le contribuzioni di natura mutualistica ed assistenziale: contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità e il contributo a garanzia per il Tfr.

 

 

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