Dal 26 maggio 1998, tutte le industrie alimentari hanno l'obbligo di rispettare le norme generali di igiene, indicate nel D.L. 26/5/1997 n. 155 (attuazione delle direttive europee 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) riguardanti i prodotti alimentari. Tali norme vengono applicate in regime di autocontrollo sul sistema HACCP.
La legge si applica ad ogni industria alimentare, soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro che esercita la preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura, compresa la somministrazione dei prodotti alimentari.
Dal 26 maggio 1998 tutte le industrie alimentari hanno lobbligo di rispettare le norme generali di igiene, indicate nel Decreto Legge 26 maggio 1997 - n. 155 (attuazione delle direttive europee 93/43/CEE e 96/3/ CEE concernenti ligiene dei prodotti alimentari), riguardanti i prodotti alimentari. Tali norme vengono applicate dalle industrie alimentari in regime di autocontrollo basandosi sul sistema HACCP.
COSA SI INTENDE PER AUTOCONTROLLO ?
Lautocontrollo introduce il concetto di obbligatorietà, da parte del produttore, di tenere sotto controllo tutta la filiera produttiva, dal ricevimento delle materie prime, attraverso le fasi intermedie di stoccaggio, trasferimento, confezionamento, fino alla spedizione e al trasporto al punto di vendita. Quindi non più controllo occasionale come avveniva nel passato, ma sistema procedurato e razionale di controlli non solo sulle caratteristiche dei prodotti ma anche sugli andamenti dei processi di produzione, la tenuta degli ambienti, la sanificazione di macchinari e locali ecc. Lattivazione dellautocontrollo richiede una pianificazione ed una definizione delle attività da svolgere per garantire andamenti costanti in tutte le fasi del processo.
COSE IL SISTEMA HACCP ?
LHACCP deriva dalla definizione inglese "Hazard Analysis Critical Control Points" che letteralmente significa "Analisi del Rischio e Controllo dei Punti Critici" e può essere definito, conformemente alle indicazioni del Codex Alimentarius, come un sistema di approccio metodico e sistematico che permette di individuare, valutare e controllare i rischi e i pericoli specifici (microbiologici, chimici e/o fisici) e quindi di stabilire le misure preventive da adottare per il loro controllo allo scopo di garantire la sicurezza degli alimenti. Esso, inoltre, prevede la formazione del personale, la pulizia degli impianti e dei locali, procedure di sanificazione, disinfestazioni ecc. Il sistema, che è nato più di 20 anni fa negli Stati Uniti con lo scopo di assicurare la qualità microbiologica nelle industrie per la produzione degli alimenti, si basa sui seguenti 7 principi fondamentali:
CHI DEVE APPLICARLO ?
Il D.L. 26 Maggio 1997 n. 155 obbliga tutte le industrie alimentari ad applicare il sistema HACCP per garantire ligienicità dei loro prodotti. Per industria alimentare si intende ogni soggetto pubblico o privato con o senza fini di lucro che esercita una o più delle attività che seguono:
Preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura e somministrazione dei prodotti alimentari.
CHI NON DEVE APPLICARLO ?
Tutte le aziende agricole che eseguono le fasi di produzione primaria (raccolta, macellazione, mungitura ecc.).
COME SI APPLICA ?
Il responsabile dellindustria alimentare deve predisporre un piano di autocontrollo nel quale, basandosi sui principi fondamentali del sistema HACCP, individua le fasi di lavorazione critiche del processo che potrebbero costituire rischi potenziali per la sicurezza degli alimenti (analisi dei rischi), determina, per tali fasi, le procedure di controllo e di monitoraggio (CCP), stabilisce le azioni correttive da intraprendere in caso di omissione del controllo di un punto critico, registra e conserva i risultati dei controlli effettuati durante lapplicazione del piano. Sulla base della documentazione prodotta, valuta periodicamente lefficacia del piano e, se lo ritiene necessario, lo corregge per migliorarlo o per adattarlo a variazioni di processo o di nuove tipologie di attività emerse.
CI SONO SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LE INDICAZIONI DELLA LEGGE ?
Le sanzioni sono principalmente di tipo economico e variano, a seconda dellinfrazione riscontrata, da poche centinaia di mila lire ad alcune decine di milioni. Nei casi peggiori, in cui si riscontra lintenzionalità nellarrecare pericolo alla salute del consumatore, è previsto anche larresto fino ad un anno e una ammenda economica.
HACCP E ISO 9000 INSIEME ?
La Direttiva CEE 93/43 rappresenta il momento dincontro tra normativa cogente sulligiene dei prodotti alimentari (autocontrollo) e normativa volontaria di Assicurazione Qualità della serie ISO 9000, dal momento che per lattuazione della prima il Consiglio delle Comunità Europee consiglia esplicitamente ladozione della seconda.
Cè da considerare, a riguardo, che lautocontrollo e la norma ISO 9000 sono profondamente compenetranti, infatti circa la metà degli argomenti della norma ISO 9002 (suddivisione della norma ISO 9000 che si applica per lassicurazione della qualità nei processi di fabbricazione, installazione ed assistenza) riguardano argomenti comuni al sistema HACCP che in particolare sono:
approvvigionamento, identificazione e rintracciabilità del prodotto, controllo del processo, prove e controlli, stato delle prove, non conformità, azioni correttive, verifiche ispettive interne e addestramento.
Laltra metà è riferita comunque ad argomenti di gestione che in ogni caso sono da tenere sotto controllo e da procedurare. In definitiva, quindi, ladozione di un Sistema di Qualità conforme alla norma ISO 9002 avrebbe il vantaggio di riorganizzare la propria industria in conformità ad una normativa riconosciuta in campo internazionale ottenendo così da un lato un maggior prestigio della stessa e dallaltro lato garantirebbe una maggiore affidabilità nellapplicazione di tutte le procedure riguardanti ligienicità e la salubrità dei propri alimenti preservando così la salute del consumatore finale.
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, N. 155
Attuazione della direttiva 93/43/CEE e 93/6 concernenti ligiene dei prodotti alimentari
Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria e quindi sono applicabili alle seguenti fasi di lavorazione:
Non si applicano invece:
AUTOCONTROLLO
LOCALI:
STRUMENTI DI LAVORO:
TRASPORTO:
a) da £ 2.000.000 a £ 12.000.000 per linosservanza del punto 6;
b) da £ 3.000.000 a £ 18.000.000 per la mancata o non corretta attuazione del piano di autocontrollo del punto 5;
c) da £ 10.000.000 a £ 60.000.000 per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti al punto 7
Lautorità incaricata del controllo procede allapplicazione delle sanzioni indicate ali punti "a" e "b" qualora il responsabile dellindustria non provvede ad eliminare le inosservanze rilevate entro un congruo termine prefissato; il mancato rispetto delle prescrizioni del punto 7 è punito, se ne deriva pericolo e salubrità per la sicurezza dei prodotti alimentari, con larresto fino ad un anno e con ammenda da £ 600.000 a 60.000.000.
Tipo provvedimento |
N°/anno |
Argomento |
Legge |
283/62 |
Disciplina igienica della produzione di alimenti e bevande |
Legge |
441/63 |
Modifiche ed integrazioni della legge 283/62 |
D.P.R. |
327/80 |
Regolamento di attuazione della legge 283/62 |
Legge |
462/86 |
Prevenzione e repressione di frodi alimentari |
D.P.R. |
227/92 |
Produzione di carni macinate, di carni in pezzi inferiori a 100 g, delle preparazioni di carni |
D. Lgs. |
530/92 |
Molluschi bivalvi vivi |
D. Lgs. |
531/92 |
Prodotti della pesca |
D. Lgs. |
537/92 |
Prodotti a base di carne |
D. Lgs. |
65/93 |
Ovoprodotti |
D. Lgs. |
123/93 |
Controllo ufficiale dei prodotti alimentari |
D. Lgs. |
286/94 |
Carni fresche |
Norma ISO |
9002 ed. 1994 |
Sistema di qualità |
Circolare |
21/1995 |
Min. sanità: Linee guida per i Manuali di Corretta Prassi Igienica |
D.P.R. |
607/96 |
Selvaggina |
D.P.R. |
54/97 |
Latte e derivati |
D. Lgs. |
155/1997 |
Igiene dei prodotti alimentari |
D. Lgs. |
156/1997 |
Controllo ufficiale dei prodotti alimentari |
Circolare |
54/1997 |
Min. sanità: Autocontrollo e laboratori riconosciuti |
Direttiva |
1/1997 |
Regione Piemonte: Linee guida per lautocontrollo |
Circolare |
1/1998 |
Min. sanità: Linee guida per i Manuali di Corretta Prassi Igienica |
Circolare |
11/1998 |
Min. sanità: Applicazione del D. Lgs. 155/1997 |
D.M. |
250/1998 |
Additivi consentiti negli alimenti |
D.M. |
264/1998 |
Ingredienti per paste alimentari fresche e secche |
D.P.R. |
309/1998 |
Carni macinate e preparazioni di carni |
Circolare |
6/1998 |
Carni macinate e preparazioni di carni |
D.M. |
312/1998 |
Pane speciale preconfezionato |