D.Lgs. Decreto Legislativo n° 242 del 19/03/96

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

 

"omissis"

Art. 16

Adeguamenti di norme.

"omissis"

9. Abroga l'art. 38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

"omissis"

12. Sostituisce l'art. 58 lettera a), b) e c), D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

"Art. 58 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma;

d) (**) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34."

13. Modifica l'art. 59, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

"Art. 59 - Contravvenzioni commesse dai preposti.

I preposti sono puniti:

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 commi 1, 2 e 4, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma."

14. Modifica l'art. 60, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

"Art. 60 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori

I lavoratori sono puniti:

a) (**) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera a), b) e c), 41 quarto comma."

"omissis"