Chi può non presentare la dichiarazione dei redditi mod. Unico per il 2001? Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto nel 2001 solo: • reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto; • redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l’ultimo datore di lavoro ha tenuto conto, nell'effettuare il conguaglio, dei redditi erogati durante i rapporti precedenti; • redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati corrisposti da più soggetti per un ammontare complessivo non superiore a euro 6.197,48, pari a lire 12.000.000, se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l’intero anno; • redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); • reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); • redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a euro 185,92, pari a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l’abitazione principale, al fine della verifica del predetto limite, l’importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l’applicazione della deduzione spettante per l’abitazione principale; • solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 5.164,57, pari a lire 10.000.000 ; • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 25.822,84, pari a lire 50.000.000; interessi sui conti correnti bancari o postali); • solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Se non si è obbligati a tenere scritture contabili, si è in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo l’imposta lorda , dopo l’applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33, pari a lire 20.000. Chi è obbligato alla presentazione dell'Unico ? E' obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi chi ha conseguito redditi nell’anno 2001 e non rientra in una delle condizioni di esonero previste. In particolare e' obbligato: • chi è titolare di partita Iva anche nel caso in cui non abbia conseguito alcun reddito; • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2001 e/o CUD 2002), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33, pari a 20.000 lire, il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite; • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti; • i lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d’imposta riconosciute dal sostituto d’imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2001 o CUD 2002); • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa); • chI ha conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte); • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati se non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo da versare per ciascuna addizionale supera euro 10,33, pari a lire 20.000; • chi ha conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM. E' sempre possibile presentare la dichiarazione, anche se non obbligati, per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2001 o da acconti versati nello stesso anno. |