SULCIS IGLESIENTE
CONTRATTO
PROVINCIALE DELL'EDILIZIA
INTEGRATIVO
DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE Dl LAVORO.
Il giorno 29 marzo 1999, presso la sede
dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari,
tra
l'Associazione degli Industriali della
Provincia di Cagliari - Sezione Costruttori Edili, aderente all'ANCE -
rappresentata dal Presidente, Ing. Lucio Planta e da una delegazione di
imprenditori, composta dai signori Ing. Efisio Angius e Geom. Giustino
Valtellino, assistiti dal Dott. Gianluca Lavena, in rappresentanza
dell'Associazione degli Industriali, dalla Dott.ssa Lucia Zedda, Segretario
della Sezione Costruttori, e dal Dott. Maurizio Carducci, della medesima Sezione
e, in
ordine alfabetico
la Federazione Lavoratori Edili, Affini e del
Legno - Fe.N.E.A.L.- aderente all'Unione Italiana del Lavoro - U.I.L. -
rappresentata dai Signori Paolo Orru', Giovanni Olla e Silvana Piseddu e da una
delegazione di lavoratori composta dai Signori Antonio Piscedda e Ignazio
Gherazzu
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni
e Affini - FILCA - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori -
CISL - rappresentata dal Sig. Giovanni Matta e dal Sig. Clirio Sanna e da una
delegazione di lavoratori composta dai Signori Gianni Abis, Marco Ambu, Tonino
Brau, Salvatore Cherchi e Daniele Mele;
la Federazione Italiana Lavoratori del Legno,
dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA - aderente alla
Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL rappresentata dai Sig.
Carmelo Farci, Salvatore Sollai, Franco Testoni e da una delegazione di
lavoratori composta dai Signori Enrico Cordeddu, Carlo Madeddu e Alberto Mulas;
visti
il contratto collettivo nazionale di lavoro 5
luglio 1995, e in particolare l'articolo 39 del contratto medesimo, nonché
l'accordo collettivo 11 giugno 1997, sottoscritti dalle competenti associazioni
di categoria, coordinati con l'articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n.135, la
circolare INPS n.114 del 1 giugno 1998 e il messaggio INPS n. 21760 del 2
giugno,
richiamata
la premessa al citato C.C.N.L. 5 luglio 1995,
che si intende qui integralmente riportata,
si
conviene quanto segue
per la stipula del contratto collettivo
provinciale di lavoro, integrativo, per gli operai e impiegati dipendenti dalle
imprese edili ed affini, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, la cui applicazione è
limitata alle imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel sopra citato
C.C.N.L. nell'ambito della Provincia di Cagliari.
SISTEMA
DICONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE
COMMISSIONE INTERSINDACALE
- visto quanto
previsto dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 nel capitolo "Sistema di concertazione
e di informazione";
- ravvisato
l'intento di realizzare una politica sindacale concorde, programmata ed
unitaria, nel quadro di rela-zioni sindacali lineari e coerenti;
- considerato che
le parti contraenti concordano sull'opportunità di affidare ad un organismo
paritetico e stabile il compito di affrontare di volta in volta le problematiche
più urgenti per il settore;
le parti raggiungono l'accordo sulla
istituzione della Commissione Intersindacale, quale organismo permanente per la
gestione delle Relazioni Industriali, in ottemperanza a quanto previsto nel
capitolo "Sistema di concertazione e di informazione" del C.C.N.L. 5
luglio 1995.
Gli obiettivi di cui in premessa verranno
perseguiti mediante consultazioni periodiche tra le Organizzazioni Territoriale
dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Accordo,
rappresentate nella Commissione Intersindacale.
La Commissione è composta di sei membri, tre
di parte datoriale e tre di parte sindacale.
La Commissione Intersindacale affronterà e
gestirà le problematiche concernenti il settore realizzando le iniziative
comuni che si renderanno necessarie dall'analisi, elaborazione e utilizzo dei
dati forniti dall'osservatorio.
Col presente Accordo, le parti decidono di
fissare il primo obiettivo, oggetto dell'attività della Commissione
Intersindacale, nella LOTTA AL LAVORO NERO.
OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL
LAVORO E SUGLI APPALTI.
- ribadito
l'intento di attivare iniziative comuni per il superamento del lavoro
irregolare, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale
tra le imprese;
- ravvisata
l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la
previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;
- riaffermato
l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente
l'aggiudicazione dei lavori pubblici;
le parti concordano di istituire, per la
provincia di Cagliari, un Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e
degli appalti.
L'osservatorio ha l'obiettivo di creare un
sistema informativo che analizzi ed elabori i seguenti dati aggregati:
- andamento della
domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per
la realizzazione di opere di interesse pubblico;
- evoluzione
dell'offerta, con riguardo alla tipologia di imprese, ai livelli di
concentrazione e di specializzazione;
- andamento del
mercato del lavoro, con riferimento ai fabbisogni occupazionali, ai processi di
ingresso nel settore, alla mobilità, ai tempi di occupazione, alla formazione
professionale, alla struttura del costo del lavoro e ai riflessi sul piano
occupazionale e contributivo;
- andamento delle
condizioni di sicurezza sul lavoro.
L'osservatorio dovrà inoltre assolvere il
compito di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione
a livello territoriale, in modo da consentire alle parti di disporre degli
elementi informativi necessari ad individuare indirizzi comuni in materia di
politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.
In funzione del raggiungimento degli obiettivi
di cui sopra, l'attività dell'osservatorio sarà articolata nel modo seguente:
1) eseguire una
raccolta di dati mediante sistemi informatici finalizzata a soddisfare gli
obiettivi concordati, da realizzarsi tramite il rilevamento, con periodicità
costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli Enti Paritetici che da
altre fonti;
2) completare ed
integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne con altri dati ed
elaborazioni sul settore delle costruzioni da acquisire presso:
a) enti pubblici
istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi o detentori di dati,
ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;
b) banche dati
specializzate in ricerche riguardanti il settore, centri di rilevazione dei dati
sugli appalti pubblici, altre fonti da individuare congiuntamente;
c) soggetti interni
al settore delle costruzioni, comprese le conoscenze tradizionalmente prodotte
dall'ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali.
Il programma operativo dell'osservatorio è
deciso dalla Commissione Intersindacale, la quale dovrà individuare:
- gli obiettivi da raggiungere per fasi
progressive;
- le risorse umane da utilizzare;
L'osservatorio per il suo funzionamento sarà
dotato di un apposito regolamento, propedeutico all'inizio delle attivi-tà,
previsto per il 30 giugno l999.
L'osservatorio, per lo svolgimento delle sue
attività, si avvarrà della struttura della Cassa Edile e potrà richiedere la
collaborazione degli altri enti paritetici.
I programmi conoscitivi e operativi
dell'osservatorio non dovranno prevedere oneri aggiuntivi
Articolo
1
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO (SUBAPPALTI)
1 - Si ribadisce la
validità di quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L, e, al fine di favorirne
la completa appli- cazione, si conviene che l'obbligo della comunicazione ai
dirigenti delle R.S.A. o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la
circoscrizione territoriale, per il tramite della organizzazione territoriale
dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, deve
essere effettuata entro 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori
affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio del medesimo.
2 - Tutto ciò
premesso le parti convengono che, per quanto non previsto dal citato articolo
del C.C.N.L., valgono le disposizioni delle leggi vigenti.
Articolo
2
AMBIENTE
Dl LAVORO
1 - Nel ribadire
l'impegno per un rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 87 del C.C.N.L.,
le parti fanno altresì carico alle imprese di far effettuare, ai propri
dipendenti operanti in aziende con ambiente nocivo, le visite mediche
riconosciute ai lavoratori delle società committenti. Nei casi nei quali non
sia possibile l'eliminazione dell'ambiente nocivo verrà istituita con i
criteri, le misure e nei casi contemplati dall'art. 21 del C.C.N.L., una
indennità di nocivo, qualora della stessa usufruiscano i lavoratori delle
società committenti operanti nel medesimo ambiente.
2 - Quanto sopra in
attesa che al problema vengano date adeguate soluzioni da parte degli enti
pubblici competenti.
3 - Si riporta per
esteso il testo integrale dell'art. 87 del C.C.N.L. vigente:
"A)
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di
lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai
occupati nei cantieri:
a) un locale uso
spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso
refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno
scaldavivande;
d) servizi
igienico - sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività
edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con
baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri
elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un
unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere
apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere,
purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni
obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le
condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le
disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la
predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia,
le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti
necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) E' istituito il libretto sanitario e dei
dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite
di assunzione;
- visite periodiche
effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli
effettuati da servizi ispettivi degli istituti previdenziali a norma del secondo
comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità
fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico
a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970.
- infortuni sul
lavoro;
- malattie
professionali;
- assenze per
malattia e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse
Edili, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni Nazionali, e
distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore e l'altra all'impresa con
vincolo di segretezza.
Le modalità per le registrazioni sul
libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del
libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti
alle Associazioni nazionali contraenti.
E' istituito, secondo un facsimile stabilito a
livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui
adozione é demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al
presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che
disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al
servizio sanitario nazionale".
C) Per gli addetti
ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle
disposizioni legislative vigenti.
Articolo
3
COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE
INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE Dl LAVORO.
l - In conformità
del punto A) dell'articolo 88 del vigente C.C.N.L, viene riconfermato l'articolo
3 del Contratto Integrativo Provinciale 18 giugno 1986.
2 - Per il
finanziamento del Comitato si provvede mediante una percentuale dello 0,50 a
carico dei datori di lavoro da calcolare sulle voci di cui al punto 3
dell'articolo 25 del C.C.N.L. vigente, da accantonare presso la Cassa Edile in
uno speciale fondo denominato "Fondo Comitato Paritetico per la prevenzione
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro".
Articolo
4
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
1 - Le parti,
consapevoli della grande importanza della formazione professionale quale
elevazione culturale e professionale dei lavoratori, si impegnano ad individuare
e creare le condizioni più opportune per permettere ai giovani che frequentano
i corsi professionali della Scuola Edile di trovare inserimento nel mondo del
lavoro, il tutto nel rispetto delle leggi vigenti in materia di avviamento al
lavoro.
2 - Le parti si
impegnano a reincontrarsi entro la data del 30 giugno 1999 per discutere i
problemi relativi agli indirizzi inerenti l'attività complessiva dell'Ente
Scuola.
Articolo
5
PATRONATI
1 - In attuazione
di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n.300, le parti
concordano che previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri,
nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla
produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle
OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
2 - In presenza di
particolari e motivate esigenze, le Organizzazioni Sindacali le proporranno alla
Sezione costruttori Edili che si adopererà, per quanto possibile, presso le
imprese associate per il soddisfacimento di tali esigenze, fatto salvo il
contenuto di quanto precede.
Articolo
6
PERIODO
DI PROVA
1 - Gli operai
collocati in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria che abbiano una anzianità
di almeno 2 anni nel settore edile e che non superino un anno di permanenza in
Cassa Integrazione Guadagni straordinaria sono esonerati dal periodo di prova.
Articolo
7
ORARIO
Dl LAVORO
1 - Ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 5 e 44 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'orario
normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione nonché per
gli impiegati del settore é di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno
ripartite di norma su cinque giorni dal lunedì al venerdì.
2 - Resta
confermato quanto stabilito dall'art. 5 lett. b) del vigente C.C.N.L., e cioè
il diritto per gli operai di usufruire di riposi annui pari a 88 ore mediante:
a) permessi
individuali per complessive 48 ore, che matureranno in misura di un'ora ogni 36
ore;
b) determinazione
dell'orario di lavoro di 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane
consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.
3 - La retribuzione
per le 88 ore di cui innanzi é corrisposta mediante l'accantonamento
percentuale presso la Cassa Edile, giusto quanto stabilito dall'art. l 9 comma
quinto del vigente C.C.N.L.
4 - In occasione
del godimento di tali permessi é corrisposta dall'impresa l'anticipazione del
trattamento economico di cui al punto 4) articolo 25 del C.C.N.L. per le ore di
permesso maturate e godute.
5 - L'anticipazione
in parola é dedotta dall'importo che per lo stesso operaio l'impresa é tenuta
ad accantonare alla Cassa Edile in applicazione dell'articolo 19 del C.C.N.L. e
nel limite dell'accantonamento complessivo di cui al citato articolo 19 maturato
da ciascun operaio e non ancora versato alla Cassa Edile.
6 - Resta salvo
quant'altro predisposto dall'articolo 5 del vigente C.C.N.L.
Articolo
8
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
1 - In conformità
agli accordi nazionali del 1 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico
territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67 convertito
nella legge 23 maggio 1997, n.135.
2 - Nella
determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte
terranno conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento
del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:
- numero di imprese
e di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cagliari, numero di ore lavorate e
monte salari relativo alle denunce delle imprese alla suddetta Cassa;
- numero e importo
complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati e cantierati;
- numero degli
addetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria e
iscritti nelle liste di mobilità e numero di ore autorizzate di Cassa
integrazione .
3 - La
determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà
effettuata raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo
1 ottobre-30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1 ottobre
1996-30 settembre l997, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento
per la durata del presente contratto.
4 - Le parti si
danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di
riferimento.
5 - L'analisi
dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato è stata
effettuata:
- acquisendo i dati
relativi agli indicatori;
- acquisendo
informazioni dall'osservatorio, dagli Enti Paritetici e da altri centri di
monitoraggio, sulla attendibilità per il periodo considerato degli indicatori;
- individuando
quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in
numero non inferiore a tre;
- calcolando la
variazione media percentuale degli indicatori scelti.
6 - Sulla base
delle variazioni relative al numero di imprese iscritte alla Cassa Edile di
Cagliari, al numero di lavoratori complessivamente denunciati e al monte salari
relativo alle medesime denunce, le parti definiscono, con effetto dal primo
giorno del mese successivo alla stipula del presente accordo, la misura
dell'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lettera d), e 47
del c.c.n.1. 5 luglio 1995 nella percentuale del 5 % del minimo di paga base,
secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato 1, che si
intende facente parte del presente accordo.
7 - Le parti
convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 1999 per verificare, sulla base
degli indici menzionati al comma 2, la possibilità di procedere ad un aumento
del valore dell'elemento economico territoriale come sopra definito di una
misura che comunque non potrà essere superiore del 2% del minimo di paga base a
decorrere dal 1 lug1io 1999.
8 - L'erogazione
dell'E.E.T, negli importi di cui al comma 6 o, nel caso si verificassero le
condizioni in esso previste, del comma 7, sarà confermata anche per gli anni
2000 e 2001 a seguito di verifica degli indici di cui al comma 2, da effettuarsi
rispettivamente entro il mese di gennaio 2000 ed entro il mese di gennaio 2001.
9 - Le parti si
danno reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale
è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67
convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, dalla circolare INPS n. 114 del 1
giugno 1998 e dal messaggio INPS n. 21760 del 2 giugno 1998 .
10- Le parti
convengono che gli importi dell'indennità territoriale di settore, per gli
operai, e del premio di produzione, per gli impiegati, vengano mantenuti nelle
cifre determinate, rispettivamente, dall'allegato A e dall'allegato B del
contratto integrativo provinciale di lavoro del 22 novembre 1987.
Articolo
9
ATTREZZI
DA LAVORO
1 - A conferma di
quanto stabilito dall'art. 9 del Contratto lntegrativo Provinciale 18 giugno
1986 viene ribadito l'obbligo delle imprese per la fornitura degli attrezzi da
lavoro, del cui acquisto verrà incaricato personale competente.
2 - Ove l'impresa
non fornisca gli attrezzi, corrisponderà, agli operai che usano i propri, una
indennità di £. 20.000 mensili.
Articolo
10
MENSA
1 - A decorrere dal
1 gennaio 1999 l'indennità' sostitutiva di mensa viene aumentata di lire 750
giornaliere, per un totale complessivo di lire 3.250 giornaliere .
2 - Dal 1 gennaio
2000, l'indennità sostitutiva di mensa viene ulteriormente aumentata di lire
500, per un totale complessivo di lire 3.750 giornaliere .
3 - L'indennità
sostitutiva di mensa è legata alla effettiva prestazione di lavoro.
4 - L'indennità
sostitutiva di mensa resterà assorbita, fino a concorrenza del 50%, da
eventuali trattamenti aziendali in atto allo stesso titolo.
5 - La predetta
indennità non verrà corrisposta nel caso di istituzione del servizio mensa
Servizio
1 - Per i cantieri
di durata non inferiore ad un anno che occupino almeno 40 dipendenti di cui il
70% richieda di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere, verrà
istituito il servizio di mensa.
2 - Qualora il
numero dei dipendenti utenti del servizio scendesse al di sotto del 50% il
servizio verrà sospeso.
3 - Nel caso in cui
il numero dei dipendenti del cantiere dovesse ridursi a meno di 25 unità,
cesserà l'obbligo di apprestare il servizio per l'impresa.
4 - L'onere
relativo al costo dei pasti verrà ripartito per 2/3 a carico del datore di
lavoro, fino ad un importo massimo di lire 4.500, e per1/3 a carico del
lavoratore (fatte salve le condizioni di miglior favore relative alla parte di
competenza del lavoratore).
5 - Per tener conto
della eventuale lievitazione dei costi, tale importo massimo a carico
dell'azienda potrà essere rivalutato annualmente di una percentuale che non
superi il 10%.
Articolo
11
TRASPORTO
1 - A decorrere dal
1 gennaio 1999 l'indennità corrisposta a titolo di concorso nelle spese di
trasporto viene incrementata di lire 250 giornaliere e sarà corrisposta nelle
seguenti misure:
- lire 1.350
giornaliere per i lavoratori che, per recarsi al cantiere, debbano percorrere
fino a 20 Km.
- lire 1.350
giornaliere incrementate di lire 75 per ogni chilometro, per i lavoratori che,
per recarsi al cantiere, debbano percorrere un distanza superiore a 20 Km.
2 - Il concorso
spese così determinato è comprensivo del viaggio di andata e di ritorno.
3 - L'indennità
corrisposta a titolo di concorso nelle spese di trasporto è legata a giornata
di effettiva presenza.
4 - Tale indennità
non è comunque dovuta nel caso in cui l'impresa ritenga di provvedere al
trasporto degli operai con mezzi propri o quando l'operaio percepisca l'indennità
di trasferta, fermo restando il disposto dell'articolo 23del C.C.N.L. vigente.
Articolo
12
LAVORI
IN GALLERIA
1 - Con riferimento
all'art. 21 del C.C.N.L. 5 luglio l995 si determinano nelle misure sottoindicate
le percentuali da corrispondere, in aggiunta alla retribuzione, al personale
addetto ai lavori in galleria:
a) |
personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, ecc.: |
46% |
b) |
personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco, ecc.: |
26% |
c) |
personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria, ecc.: |
18% |
Articolo
13
TRASFERTA
1 - La disciplina
di cui all'art. 22 del vigente C.C.N.L., relativa alla trasferta, troverà
applicazione allorquando il lavoratore venga inviato a prestare la propria opera
in cantiere situato oltre sei chilometri dalla cinta urbana del cantiere per il
quale é stato assunto.
2 - Nel caso in cui
il cantiere di assunzione sia situato fuori dal centro urbano, il computo dei
sei chilometri di cui al comma precedente verrà effettuato come appresso
indicato:
dal suddetto
cantiere verrà calcolata una distanza pari a quella del raggio di estensione
del centro abitato del Comune di appartenenza e dalla fine di questo decorrerà
detto computo.
3 - Agli effetti
della regolamentazione di cui al presente articolo, le frazioni verranno
considerate Comuni autonomi.
Articolo
14
FERIE
1 - L'epoca delle
ferie verrà stabilita di comune accordo tra la Direzione Aziendale e R.S.A.,
fatte salve le esigenze delle imprese.
2 - In mancanza di
accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli
appresso indicati:
- due settimane nel
mese di agosto;
- una settimana in
occasione delle feste di fine anno;
- una settimana da
concordare a livello aziendale facendo salve le esigenze delle imprese, anche su
richiesta di singoli lavoratori.
Articolo
15
TRATTAMENTO
MALATTIA, INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE
1 - In adempimento di quanto disposto in
materia dal C.C.N.L., la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività,
da corrispondere agli operai durante l'assenza dal lavoro per malattia,
infortunio o malattia professionale resta fissata nelle seguenti misure:
Malattia
- |
per i primi 3 giorni di assenza: |
23,45% |
- |
per i giorni di assenza dal 4° al 20°: |
23,45% |
- |
per i giorni di assenza dal 21° al 180°: |
23,45% |
Infortunio
- |
per i primi 3 giorni di assenza: |
23,45% |
- |
per i giorni di assenza dal 4° al 90°: |
9,38% |
- |
per i giorni di assenza oltre il 90° fino a guarigione clinica |
5,86% |
Malattia professionale
- |
per i primi 3 giorni di assenza: |
23,45% |
- |
per i giorni di assenza dal 4° al 90°: |
9,38% |
- |
Per i giorni di assenza dal 91° al 180°: |
5,86% |
Articolo
16
GARANZIA
DEL SALARIO
1 - L'intero
importo dovuto al lavoratore per malattia verrà anticipato dall'impresa anche
per conto della Cassa Edile allorquando le rispettive Associazioni nazionali di
categoria (A.N.C.E. e F.L.C.) definiranno di concerto le modalità, strumenti e
meccanismi di attuazione.
2 - La Sezione dei
Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali si adopereranno per quanto
possibile a svolgere, nei confronti degli Enti Previdenziali preposti, azioni
volte ad accelerare l'erogazione delle prestazioni econo-miche.
Dichiarazione a verbale
La Sezione dei Costruttori Edili di Cagliari
dichiara la propria disponibilità a concedere l'anticipazione a condizione che
a carico delle imprese non gravi nessun costo aggiuntivo a titolo di oneri
previdenziali.
Articolo
17
MOBILITÀ
1 - Fatte salve le
esigenze produttive le imprese favoriranno processi di mobilità nei cantieri
ove operano più imprese impegnate nella costruzione di un'opera o gruppo di
opere.
2 - Per parte sua
la Sezione dei Costruttori, ove possibile, si adopererà per favorire quanto
sopra.
Articolo
1 8
ACCANTONAMENTO
DEL 23,45%
1 - E' fatto
obbligo alle imprese che operano in provincia di Cagliari di accantonare presso
la Cassa Edile Provinciale, con le modalità di versamento da questa disposte,
l'importo del 23,45% per quota ferie, festività e gratifica natalizia.
2 - La liquidazione
ai lavoratori interessati degli importi accantonati a tale titolo verrà
effettuata dalla Cassa Edile in occasione:
a) del Ferragosto,
e cioè entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti al primo e
secondo trimestre dell'anno finanziario, quale stabilito dalla Cassa Edile
stessa;
b) del Natale, e
cioè entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti agli altri
due trimestri dell'anno finanziario predetto.
Articolo
19
CASSA
EDILE
1 - Nel rispetto ed
attuazione dell'articolo 39, comma 8, punto 2 del vigente C.C.N.L. e con
riferimento all'articolo 37, comma 6, dal 1 gennaio 1999 il contributo di
competenza dell'impresa dovuto alla Cassa Edile rimane fissato
nell'aliquota
dell'2,00%, a carico dell'impresa, e nell'aliquota dello 0.40% a carico del
lavoratore, per una percentuale complessiva del 2,40% degli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 su
tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate con esclusione delle
festività soppresse di cui alla legge 5.3.1977 n. 54 (salvo diverso accordo che
potrà essere assunto a livello nazionale)..
2 - Detto
contributo è ripartito, secondo la normativa prevista dall'ottavo capoverso
dell'articolo 37 del vigente C.C.N.L. , nella misura di 5/6 a carico del datore
di lavoro e nella misura di 1/6 a carico del lavoratore.
3 - Le imprese
comunicheranno alla Cassa Edile le variazioni di organico riferite a ciascun
cantiere nonché eventuali sospensioni dal lavoro delle maestranze.
Articolo
20
ANZIANITA'
PROFESSIONALE EDILE
1 - Nel rispetto ed
attuazione dell'articolo 39, comma 8, punto 1 del vigente C.C.N.L. e con
riferimento all'articolo 30, comma 3, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, le parti
convengono che, a partire dal 1 gennaio 1999, il contributo per il pagamento
delle somme dovute a titolo di "Anzianità Professionale Edile " è
fissato nell'aliquota del 3,12% degli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro
ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le
festività di cui all'articolo 18.
Nota a Verbale: in relazione alla presente
riparametrazione del contributo A.P.E., le parti convengono di incontrarsi per
una verifica dei risultati di bilancio entro un anno dalla stipula del presente
accordo.
Articolo
21
SCUOLA
EDILE
1 - Con riferimento
all'articolo 93, comma 11, le parti stabiliscono che, a partire dal 1 gennaio
1999, il contributo dovuto per il finanziamento dell'Ente Scuola è fissato
nell'aliquota dello 0,50% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 su tutte le ore normali contrattuali
effettivamente prestate.
Articolo
22
RAPPRESENTANTI
TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.
l - Perle imprese
che occupano fino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto, alla data
di stipula del presente accordo, alla designazione del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, è istituito, a far data dall'approvazione del
Regolamento di attuazione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
ambito territoriale (RLST), in via sperimentale per tre anni, con verifica
annuale effettuata congiuntamente dalle parti stipulanti.
2 - Il RLST è
tenuto ad espletare esclusivamente i compiti previsti dagli articoli 18, l9 e 20
del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni,
nonché dall'articolo 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dal Regolamento di
attuazione del presente accordo, che dovrà essere approvato dalle parti entro
il 30 giugno 1999 e che si intende facente parte integrante del presente
accordo.
3 - Per la
copertura degli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza viene istituito un "Fondo rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza" con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da
versare alla Cassa Edile pari allo 0,20%, da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del c.c.n.1. 5 luglio 1995 su
tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.
Articolo
23
VALIDITA',
DECORRENZA E DURATA.
Le presenti norme integrative entrano in
vigore, per tutto il territorio della provincia di Cagliari, il 1 gennaio 1999
ed hanno durata fino alla data che, per i contratti integrativi provinciali, sarà
fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio
1995.
Letto,
approvato e sottoscritto
ALLEGATO
1
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER L'ANNO
1999
OPERAI
QUALIFICA |
|
|
A) OPERAI Dl PRODUZIONe |
E.E.T. MENSILE |
E.E.T. ORARIO |
OPERAIO IV LIVELLO |
55.955 |
323, 4375 |
OPERAIO SPECIALIZZATO |
51.958 |
300,3350 |
OPERAIO QUALIFICATO |
45.752 |
270,3015 |
OPERAIO COMUNE |
39.968 |
231,0270 |
B) CUSTODI, GUARDIANI, PORTINAI, FATTORINI, USCIERI, INSERVIENTI |
|
207,9240 |
C) CUSTODI, PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO |
|
184,8215 |
IMPIEGATI
QUALIFICA |
E.E.T. |
1^ CATEGORIA SUPER |
79.935 |
1^ CATEGORIA |
71.942 |
2^ CATEGORIA |
59.951 |
IMPIEGATO 4° LIV. |
55.955 |
3^ CATEGORIA |
51.958 |
4^ CATEGORIA |
46.762 |
4^ CATEGORIA 1°IMP. |
39.968 |
ALLEGAT0
2
ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE ALLA CASSA EDILE DI CAGLIARI
|
Impresa |
lavoratore |
totale |
cassa Edile |
2,00% |
0,40% |
2,40% |
Scuola Edile |
0,50% |
|
0,50% |
Ape |
3,12% |
|
3,12% |
Fondo Cpt |
0,50% |
|
0,50% |
Fondo Rlst |
0,20% |
|
0,20% |
Quota nazionale ad. Contrattuale |
0,2222% |
0,2222% |
0,4444% |
Quota provinciale ad. Contrattuale |
0,60% |
0,50% |
1,10%, |
TOTALI |
7,1422% |
1,1222% |
8,2644% |
ACCORDO PROVINCIALE SULL'AUMENTO DEL VALORE DELL'ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE.
In data 19 ottobre 1999, presso la sede
dell'Associazione Industriali della provincia di Cagliari
tra
l'Associazione degli Industriali della
Provincia di Cagliari - Sezione Costruttori Edili - aderente all'ANCE,
rappresentata dal Presidente Ing. Lucio Planta e da una delegazione di
imprenditori composta dai signori: Silvia Petagna, Luciano Randaccio e Giustino
Valtellino, assistiti dal Dott. Gianluca Lavena, in rappresentanza
dell'Associazione degli Industriali, dalla Dott.ssa Lucia Zedda e dal Dott.
Maurizio Carducci, della Sezione Costruttori
e
le Segreterie Territoriali della provincia di
Cagliari
FENEAL - UIL rappresentata dai signori: Paolo
Orrù, Giovanni Olla, Silvana Piseddu;
FILCA - CISL rappresentata dai signori:
Giovanni Matta, Gianni Abis, Clirio Sanna;
FILLEA - CGIL rappresentata dai signori:
Carmelo Farci, Salvatore Sollai, Franco Testoni;
visto
1' accordo nazionale del 1 giugno 1997 che
stabilisce il tetto dell'elemento economico territoriale nella misura massima
del 7% del minimo di paga base in un arco quadriennale a partire dal 1 gennaio
1998.
visto
l'accordo nazionale del 3 luglio 1997 in cui
si conviene che nella determinazione dell'elemento economico territoriale le
parti potranno tenere conto del numero di imprese e operai iscritti in Cassa
Edile e del relativo monte salari
considerato
che l'articolo 8, comma 7, dell'accordo
provinciale integrativo del 29 marzo 1999 stabiliva il valore dell'elemento
economico territoriale nella misura del 5% del minimo di paga base e rimandava
ad una ulteriore verifica, da effettuarsi a partire dal 30 giugno 1999, la
possibilità di procedere ad un aumento di tale ,valore nella misura massima del
2% del minimo di paga base
accertato
sulla base del tabulato fornito dalla Cassa
Edile, allegato al presente accordo di cui costituisce paI1e integrante, un
incremento nel periodo ottobre 97/settembre 98 rispetto al periodo ottobre
96/settembre 97 sia del numero di imprese iscritte che degli operai, sia della
massa salari
si
concorda quanto segue;
dal 1 luglio 1999, la misura dell'elemento
economico territoriale di cui agli articoli 39, lettera d), e 47 del C.C.N.L. 5
luglio 1995 viene aumentata del 2% del minimo di paga base, secondo gli importi
riportati nella tabella di cui all'allegato 1, che si intende facente parte del
presente accordo.
L'erogazione dell'E.E.T. sarà confermata
anche per gli anni 2000 e 2001 a seguito di verifica degli indici di cui al
comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo provinciale integrativo del 29 marzo 1999
da effettuarsi, rispettivamente, entro il mese di gennaio 2000 ed entro il mese
di gennaio 2001 secondo le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo.
Le parti si danno reciprocamente atto che la
struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto
dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 maggio
1997, n.135, nonché dalla circolare INPS n. l 14 del 1 giugno 1998 e dal
messaggio INPS n.21760 del 2 giugno 1998.
Letto,
approvato e sottoscritto.
ALLEGATO
1
AUMENTO DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE A
PARTIRE DAL 1 LUGLIO 1999.
OPERAI
QUALIFICA |
E.E,T. MENSILE |
E.E.T. ORARIO |
A) OPERAI DIPRODUZIONE |
|
|
OPERAIO IV LIVELLO |
22.380 |
129,3642 |
OPERAIO SPECIALIZZATO |
20.785 |
120,1445 |
OPERAIO QUALIFICATO |
18.705 |
108,1214 |
OPERAIO COMUNE |
15.990 |
92,4278 |
B) CUSTODI, GUARDIANI PORTINAI,FATTORINI USCIERI, INSERVIENTI |
|
83,1696 |
C)CUSTODI,PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO |
|
79,9286 |
IMPIEGATI
QUALIFICA |
E.E.T. |
1^ CAT. SUPER |
31.975 |
1^ CAT. |
28.775 |
2^ CAT. |
23,980 |
IMPIEGAT0 4° LIV |
22.380 |
3^ CAT |
20.785 |
4^ CAT. |
18.705 |
4^ CAT.1^ IMPIEGO |
15.990 |
ALLEGATO 2
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE A PARTLRE DAL
1 LUGLIO 1999.
OPERAI
QUALIFICA |
E.E,T. MENSILE |
E.E.T. ORARIO |
A) OPERAI DIPRODUZIONE |
|
|
OPERAIO IV LIVELLO |
78.335 |
452,8017 |
OPERAIO SPECIALIZZATO |
72.740 |
420,4795 |
OPERAIO QUALIFICATO |
65.465 |
378,4229 |
OPERAIO COMUNE |
55.960 |
323,4548 |
B) CUSTODI, GUARDIANI PORTINAI,FATTORINI USCIERI, INSERVIENTI |
|
291,0936 |
C)CUSTODI,PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO |
|
258,7501 |
IMPIEGATI
QUALIFICA |
E.E.T. |
1^ CAT. SUPER |
111.910 |
1^ CAT. |
100.715 |
2^ CAT. |
83.930 |
IMPIEGAT0 4° LIV |
78.335 |
3^ CAT |
72.740 |
4^ CAT. |
65.465 |
4^ CAT.1^ IMPIEGO |
55.960 |
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