SULCIS IGLESIENTE

 

 

 

CONTRATTO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA

INTEGRATIVO

DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE Dl LAVORO.

Il giorno 29 marzo 1999, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari - Sezione Costruttori Edili, aderente all'ANCE - rappresentata dal Presidente, Ing. Lucio Planta e da una delegazione di imprenditori, composta dai signori Ing. Efisio Angius e Geom. Giustino Valtellino, assistiti dal Dott. Gianluca Lavena, in rappresentanza dell'Associazione degli Industriali, dalla Dott.ssa Lucia Zedda, Segretario della Sezione Costruttori, e dal Dott. Maurizio Carducci, della medesima Sezione

e, in ordine alfabetico

la Federazione Lavoratori Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.- aderente all'Unione Italiana del Lavoro - U.I.L. - rappresentata dai Signori Paolo Orru', Giovanni Olla e Silvana Piseddu e da una delegazione di lavoratori composta dai Signori Antonio Piscedda e Ignazio Gherazzu

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL - rappresentata dal Sig. Giovanni Matta e dal Sig. Clirio Sanna e da una delegazione di lavoratori composta dai Signori Gianni Abis, Marco Ambu, Tonino Brau, Salvatore Cherchi e Daniele Mele;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL rappresentata dai Sig. Carmelo Farci, Salvatore Sollai, Franco Testoni e da una delegazione di lavoratori composta dai Signori Enrico Cordeddu, Carlo Madeddu e Alberto Mulas;

 

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995, e in particolare l'articolo 39 del contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 11 giugno 1997, sottoscritti dalle competenti associazioni di categoria, coordinati con l'articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n.135, la circolare INPS n.114 del 1 giugno 1998 e il messaggio INPS n. 21760 del 2 giugno,

richiamata

la premessa al citato C.C.N.L. 5 luglio 1995, che si intende qui integralmente riportata,

si conviene quanto segue

per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo, per gli operai e impiegati dipendenti dalle imprese edili ed affini, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, la cui applicazione è limitata alle imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel sopra citato C.C.N.L. nell'ambito della Provincia di Cagliari.

 

SISTEMA DICONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

COMMISSIONE INTERSINDACALE

- visto quanto previsto dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 nel capitolo "Sistema di concertazione e di informazione";

- ravvisato l'intento di realizzare una politica sindacale concorde, programmata ed unitaria, nel quadro di rela-zioni sindacali lineari e coerenti;

- considerato che le parti contraenti concordano sull'opportunità di affidare ad un organismo paritetico e stabile il compito di affrontare di volta in volta le problematiche più urgenti per il settore;

le parti raggiungono l'accordo sulla istituzione della Commissione Intersindacale, quale organismo permanente per la gestione delle Relazioni Industriali, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Sistema di concertazione e di informazione" del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Gli obiettivi di cui in premessa verranno perseguiti mediante consultazioni periodiche tra le Organizzazioni Territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Accordo, rappresentate nella Commissione Intersindacale.

La Commissione è composta di sei membri, tre di parte datoriale e tre di parte sindacale.

La Commissione Intersindacale affronterà e gestirà le problematiche concernenti il settore realizzando le iniziative comuni che si renderanno necessarie dall'analisi, elaborazione e utilizzo dei dati forniti dall'osservatorio.

Col presente Accordo, le parti decidono di fissare il primo obiettivo, oggetto dell'attività della Commissione Intersindacale, nella LOTTA AL LAVORO NERO.

OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI.

- ribadito l'intento di attivare iniziative comuni per il superamento del lavoro irregolare, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

- ravvisata l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;

- riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

le parti concordano di istituire, per la provincia di Cagliari, un Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti.

L'osservatorio ha l'obiettivo di creare un sistema informativo che analizzi ed elabori i seguenti dati aggregati:

- andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

- evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia di imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro, con riferimento ai fabbisogni occupazionali, ai processi di ingresso nel settore, alla mobilità, ai tempi di occupazione, alla formazione professionale, alla struttura del costo del lavoro e ai riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

L'osservatorio dovrà inoltre assolvere il compito di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale, in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari ad individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

In funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, l'attività dell'osservatorio sarà articolata nel modo seguente:

1) eseguire una raccolta di dati mediante sistemi informatici finalizzata a soddisfare gli obiettivi concordati, da realizzarsi tramite il rilevamento, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli Enti Paritetici che da altre fonti;

2) completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne con altri dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni da acquisire presso:

a) enti pubblici istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi o detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;

b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici, altre fonti da individuare congiuntamente;

c) soggetti interni al settore delle costruzioni, comprese le conoscenze tradizionalmente prodotte dall'ANCE e dalle Organizzazioni Sindacali.

Il programma operativo dell'osservatorio è deciso dalla Commissione Intersindacale, la quale dovrà individuare:

- gli obiettivi da raggiungere per fasi progressive;

- le risorse umane da utilizzare;

L'osservatorio per il suo funzionamento sarà dotato di un apposito regolamento, propedeutico all'inizio delle attivi-tà, previsto per il 30 giugno l999.

L'osservatorio, per lo svolgimento delle sue attività, si avvarrà della struttura della Cassa Edile e potrà richiedere la collaborazione degli altri enti paritetici.

I programmi conoscitivi e operativi dell'osservatorio non dovranno prevedere oneri aggiuntivi

Articolo 1

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (SUBAPPALTI)

1 - Si ribadisce la validità di quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L, e, al fine di favorirne la completa appli- cazione, si conviene che l'obbligo della comunicazione ai dirigenti delle R.S.A. o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite della organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, deve essere effettuata entro 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio del medesimo.

2 - Tutto ciò premesso le parti convengono che, per quanto non previsto dal citato articolo del C.C.N.L., valgono le disposizioni delle leggi vigenti.

Articolo 2

AMBIENTE Dl LAVORO

1 - Nel ribadire l'impegno per un rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 87 del C.C.N.L., le parti fanno altresì carico alle imprese di far effettuare, ai propri dipendenti operanti in aziende con ambiente nocivo, le visite mediche riconosciute ai lavoratori delle società committenti. Nei casi nei quali non sia possibile l'eliminazione dell'ambiente nocivo verrà istituita con i criteri, le misure e nei casi contemplati dall'art. 21 del C.C.N.L., una indennità di nocivo, qualora della stessa usufruiscano i lavoratori delle società committenti operanti nel medesimo ambiente.

2 - Quanto sopra in attesa che al problema vengano date adeguate soluzioni da parte degli enti pubblici competenti.

3 - Si riporta per esteso il testo integrale dell'art. 87 del C.C.N.L. vigente:

"A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;

b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;

c) uno scaldavivande;

d) servizi igienico - sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.

B) E' istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:

- eventuali visite di assunzione;

- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;

- controlli effettuati da servizi ispettivi degli istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;

- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970.

- infortuni sul lavoro;

- malattie professionali;

- assenze per malattia e infortunio.

Il libretto sarà fornito a cura delle Casse Edili, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni Nazionali, e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore e l'altra all'impresa con vincolo di segretezza.

Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

E' istituito, secondo un facsimile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione é demandata alle Associazioni territoriali.

Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale".

C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 3

COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE Dl LAVORO.

l - In conformità del punto A) dell'articolo 88 del vigente C.C.N.L, viene riconfermato l'articolo 3 del Contratto Integrativo Provinciale 18 giugno 1986.

2 - Per il finanziamento del Comitato si provvede mediante una percentuale dello 0,50 a carico dei datori di lavoro da calcolare sulle voci di cui al punto 3 dell'articolo 25 del C.C.N.L. vigente, da accantonare presso la Cassa Edile in uno speciale fondo denominato "Fondo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro".

 

Articolo 4

FORMAZIONE PROFESSIONALE

1 - Le parti, consapevoli della grande importanza della formazione professionale quale elevazione culturale e professionale dei lavoratori, si impegnano ad individuare e creare le condizioni più opportune per permettere ai giovani che frequentano i corsi professionali della Scuola Edile di trovare inserimento nel mondo del lavoro, il tutto nel rispetto delle leggi vigenti in materia di avviamento al lavoro.

2 - Le parti si impegnano a reincontrarsi entro la data del 30 giugno 1999 per discutere i problemi relativi agli indirizzi inerenti l'attività complessiva dell'Ente Scuola.

 

 

 

Articolo 5

PATRONATI

1 - In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n.300, le parti concordano che previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

2 - In presenza di particolari e motivate esigenze, le Organizzazioni Sindacali le proporranno alla Sezione costruttori Edili che si adopererà, per quanto possibile, presso le imprese associate per il soddisfacimento di tali esigenze, fatto salvo il contenuto di quanto precede.

Articolo 6

PERIODO DI PROVA

1 - Gli operai collocati in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria che abbiano una anzianità di almeno 2 anni nel settore edile e che non superino un anno di permanenza in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria sono esonerati dal periodo di prova.

Articolo 7

ORARIO Dl LAVORO

1 - Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 44 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione nonché per gli impiegati del settore é di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno ripartite di norma su cinque giorni dal lunedì al venerdì.

2 - Resta confermato quanto stabilito dall'art. 5 lett. b) del vigente C.C.N.L., e cioè il diritto per gli operai di usufruire di riposi annui pari a 88 ore mediante:

a) permessi individuali per complessive 48 ore, che matureranno in misura di un'ora ogni 36 ore;

b) determinazione dell'orario di lavoro di 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.

3 - La retribuzione per le 88 ore di cui innanzi é corrisposta mediante l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile, giusto quanto stabilito dall'art. l 9 comma quinto del vigente C.C.N.L.

4 - In occasione del godimento di tali permessi é corrisposta dall'impresa l'anticipazione del trattamento economico di cui al punto 4) articolo 25 del C.C.N.L. per le ore di permesso maturate e godute.

5 - L'anticipazione in parola é dedotta dall'importo che per lo stesso operaio l'impresa é tenuta ad accantonare alla Cassa Edile in applicazione dell'articolo 19 del C.C.N.L. e nel limite dell'accantonamento complessivo di cui al citato articolo 19 maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla Cassa Edile.

6 - Resta salvo quant'altro predisposto dall'articolo 5 del vigente C.C.N.L.

Articolo 8

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

1 - In conformità agli accordi nazionali del 1 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135.

2 - Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte terranno conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero di imprese e di lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cagliari, numero di ore lavorate e monte salari relativo alle denunce delle imprese alla suddetta Cassa;

- numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati e cantierati;

- numero degli addetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria e iscritti nelle liste di mobilità e numero di ore autorizzate di Cassa integrazione .

3 - La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1 ottobre-30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1 ottobre 1996-30 settembre l997, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

4 - Le parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

5 - L'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato è stata effettuata:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;

- acquisendo informazioni dall'osservatorio, dagli Enti Paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità per il periodo considerato degli indicatori;

- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a tre;

- calcolando la variazione media percentuale degli indicatori scelti.

6 - Sulla base delle variazioni relative al numero di imprese iscritte alla Cassa Edile di Cagliari, al numero di lavoratori complessivamente denunciati e al monte salari relativo alle medesime denunce, le parti definiscono, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla stipula del presente accordo, la misura dell'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lettera d), e 47 del c.c.n.1. 5 luglio 1995 nella percentuale del 5 % del minimo di paga base, secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato 1, che si intende facente parte del presente accordo.

7 - Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 1999 per verificare, sulla base degli indici menzionati al comma 2, la possibilità di procedere ad un aumento del valore dell'elemento economico territoriale come sopra definito di una misura che comunque non potrà essere superiore del 2% del minimo di paga base a decorrere dal 1 lug1io 1999.

8 - L'erogazione dell'E.E.T, negli importi di cui al comma 6 o, nel caso si verificassero le condizioni in esso previste, del comma 7, sarà confermata anche per gli anni 2000 e 2001 a seguito di verifica degli indici di cui al comma 2, da effettuarsi rispettivamente entro il mese di gennaio 2000 ed entro il mese di gennaio 2001.

9 - Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, dalla circolare INPS n. 114 del 1 giugno 1998 e dal messaggio INPS n. 21760 del 2 giugno 1998 .

10- Le parti convengono che gli importi dell'indennità territoriale di settore, per gli operai, e del premio di produzione, per gli impiegati, vengano mantenuti nelle cifre determinate, rispettivamente, dall'allegato A e dall'allegato B del contratto integrativo provinciale di lavoro del 22 novembre 1987.

Articolo 9

ATTREZZI DA LAVORO

1 - A conferma di quanto stabilito dall'art. 9 del Contratto lntegrativo Provinciale 18 giugno 1986 viene ribadito l'obbligo delle imprese per la fornitura degli attrezzi da lavoro, del cui acquisto verrà incaricato personale competente.

2 - Ove l'impresa non fornisca gli attrezzi, corrisponderà, agli operai che usano i propri, una indennità di £. 20.000 mensili.

Articolo 10

MENSA

1 - A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'indennità' sostitutiva di mensa viene aumentata di lire 750 giornaliere, per un totale complessivo di lire 3.250 giornaliere .

2 - Dal 1 gennaio 2000, l'indennità sostitutiva di mensa viene ulteriormente aumentata di lire 500, per un totale complessivo di lire 3.750 giornaliere .

3 - L'indennità sostitutiva di mensa è legata alla effettiva prestazione di lavoro.

4 - L'indennità sostitutiva di mensa resterà assorbita, fino a concorrenza del 50%, da eventuali trattamenti aziendali in atto allo stesso titolo.

5 - La predetta indennità non verrà corrisposta nel caso di istituzione del servizio mensa

Servizio

1 - Per i cantieri di durata non inferiore ad un anno che occupino almeno 40 dipendenti di cui il 70% richieda di consumare in via continuativa un pasto caldo in cantiere, verrà istituito il servizio di mensa.

2 - Qualora il numero dei dipendenti utenti del servizio scendesse al di sotto del 50% il servizio verrà sospeso.

3 - Nel caso in cui il numero dei dipendenti del cantiere dovesse ridursi a meno di 25 unità, cesserà l'obbligo di apprestare il servizio per l'impresa.

4 - L'onere relativo al costo dei pasti verrà ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di lire 4.500, e per1/3 a carico del lavoratore (fatte salve le condizioni di miglior favore relative alla parte di competenza del lavoratore).

5 - Per tener conto della eventuale lievitazione dei costi, tale importo massimo a carico dell'azienda potrà essere rivalutato annualmente di una percentuale che non superi il 10%.

Articolo 11

TRASPORTO

1 - A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'indennità corrisposta a titolo di concorso nelle spese di trasporto viene incrementata di lire 250 giornaliere e sarà corrisposta nelle seguenti misure:

- lire 1.350 giornaliere per i lavoratori che, per recarsi al cantiere, debbano percorrere fino a 20 Km.

- lire 1.350 giornaliere incrementate di lire 75 per ogni chilometro, per i lavoratori che, per recarsi al cantiere, debbano percorrere un distanza superiore a 20 Km.

2 - Il concorso spese così determinato è comprensivo del viaggio di andata e di ritorno.

3 - L'indennità corrisposta a titolo di concorso nelle spese di trasporto è legata a giornata di effettiva presenza.

4 - Tale indennità non è comunque dovuta nel caso in cui l'impresa ritenga di provvedere al trasporto degli operai con mezzi propri o quando l'operaio percepisca l'indennità di trasferta, fermo restando il disposto dell'articolo 23del C.C.N.L. vigente.

Articolo 12

LAVORI IN GALLERIA

1 - Con riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. 5 luglio l995 si determinano nelle misure sottoindicate le percentuali da corrispondere, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in galleria:

a)

personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, ecc.:

46%

b)

personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco, ecc.:

26%

c)

personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria, ecc.:

18%

 

Articolo 13

TRASFERTA

1 - La disciplina di cui all'art. 22 del vigente C.C.N.L., relativa alla trasferta, troverà applicazione allorquando il lavoratore venga inviato a prestare la propria opera in cantiere situato oltre sei chilometri dalla cinta urbana del cantiere per il quale é stato assunto.

2 - Nel caso in cui il cantiere di assunzione sia situato fuori dal centro urbano, il computo dei sei chilometri di cui al comma precedente verrà effettuato come appresso indicato:

dal suddetto cantiere verrà calcolata una distanza pari a quella del raggio di estensione del centro abitato del Comune di appartenenza e dalla fine di questo decorrerà detto computo.

3 - Agli effetti della regolamentazione di cui al presente articolo, le frazioni verranno considerate Comuni autonomi.

Articolo 14

FERIE

1 - L'epoca delle ferie verrà stabilita di comune accordo tra la Direzione Aziendale e R.S.A., fatte salve le esigenze delle imprese.

2 - In mancanza di accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati:

- due settimane nel mese di agosto;

- una settimana in occasione delle feste di fine anno;

- una settimana da concordare a livello aziendale facendo salve le esigenze delle imprese, anche su richiesta di singoli lavoratori.

Articolo 15

TRATTAMENTO MALATTIA, INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

1 - In adempimento di quanto disposto in materia dal C.C.N.L., la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività, da corrispondere agli operai durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale resta fissata nelle seguenti misure:

Malattia

-

per i primi 3 giorni di assenza:

23,45%

-

per i giorni di assenza dal 4° al 20°:

23,45%

-

per i giorni di assenza dal 21° al 180°:

23,45%

 

Infortunio

-

per i primi 3 giorni di assenza:

23,45%

-

per i giorni di assenza dal 4° al 90°:

9,38%

-

per i giorni di assenza oltre il 90° fino a guarigione clinica

5,86%

 

Malattia professionale

-

per i primi 3 giorni di assenza:

23,45%

-

per i giorni di assenza dal 4° al 90°:

9,38%

-

Per i giorni di assenza dal 91° al 180°:

5,86%

 

Articolo 16

GARANZIA DEL SALARIO

1 - L'intero importo dovuto al lavoratore per malattia verrà anticipato dall'impresa anche per conto della Cassa Edile allorquando le rispettive Associazioni nazionali di categoria (A.N.C.E. e F.L.C.) definiranno di concerto le modalità, strumenti e meccanismi di attuazione.

2 - La Sezione dei Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali si adopereranno per quanto possibile a svolgere, nei confronti degli Enti Previdenziali preposti, azioni volte ad accelerare l'erogazione delle prestazioni econo-miche.

Dichiarazione a verbale

La Sezione dei Costruttori Edili di Cagliari dichiara la propria disponibilità a concedere l'anticipazione a condizione che a carico delle imprese non gravi nessun costo aggiuntivo a titolo di oneri previdenziali.

Articolo 17

MOBILITÀ

1 - Fatte salve le esigenze produttive le imprese favoriranno processi di mobilità nei cantieri ove operano più imprese impegnate nella costruzione di un'opera o gruppo di opere.

2 - Per parte sua la Sezione dei Costruttori, ove possibile, si adopererà per favorire quanto sopra.

Articolo 1 8

ACCANTONAMENTO DEL 23,45%

1 - E' fatto obbligo alle imprese che operano in provincia di Cagliari di accantonare presso la Cassa Edile Provinciale, con le modalità di versamento da questa disposte, l'importo del 23,45% per quota ferie, festività e gratifica natalizia.

2 - La liquidazione ai lavoratori interessati degli importi accantonati a tale titolo verrà effettuata dalla Cassa Edile in occasione:

a) del Ferragosto, e cioè entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario, quale stabilito dalla Cassa Edile stessa;

b) del Natale, e cioè entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti agli altri due trimestri dell'anno finanziario predetto.

Articolo 19

CASSA EDILE

1 - Nel rispetto ed attuazione dell'articolo 39, comma 8, punto 2 del vigente C.C.N.L. e con riferimento all'articolo 37, comma 6, dal 1 gennaio 1999 il contributo di competenza dell'impresa dovuto alla Cassa Edile rimane fissato

nell'aliquota dell'2,00%, a carico dell'impresa, e nell'aliquota dello 0.40% a carico del lavoratore, per una percentuale complessiva del 2,40% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate con esclusione delle festività soppresse di cui alla legge 5.3.1977 n. 54 (salvo diverso accordo che potrà essere assunto a livello nazionale)..

2 - Detto contributo è ripartito, secondo la normativa prevista dall'ottavo capoverso dell'articolo 37 del vigente C.C.N.L. , nella misura di 5/6 a carico del datore di lavoro e nella misura di 1/6 a carico del lavoratore.

3 - Le imprese comunicheranno alla Cassa Edile le variazioni di organico riferite a ciascun cantiere nonché eventuali sospensioni dal lavoro delle maestranze.

Articolo 20

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

1 - Nel rispetto ed attuazione dell'articolo 39, comma 8, punto 1 del vigente C.C.N.L. e con riferimento all'articolo 30, comma 3, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, le parti convengono che, a partire dal 1 gennaio 1999, il contributo per il pagamento delle somme dovute a titolo di "Anzianità Professionale Edile " è fissato nell'aliquota del 3,12% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 18.

Nota a Verbale: in relazione alla presente riparametrazione del contributo A.P.E., le parti convengono di incontrarsi per una verifica dei risultati di bilancio entro un anno dalla stipula del presente accordo.

 

 

 

 

Articolo 21

SCUOLA EDILE

1 - Con riferimento all'articolo 93, comma 11, le parti stabiliscono che, a partire dal 1 gennaio 1999, il contributo dovuto per il finanziamento dell'Ente Scuola è fissato nell'aliquota dello 0,50% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.

Articolo 22

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.

l - Perle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto, alla data di stipula del presente accordo, alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è istituito, a far data dall'approvazione del Regolamento di attuazione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST), in via sperimentale per tre anni, con verifica annuale effettuata congiuntamente dalle parti stipulanti.

2 - Il RLST è tenuto ad espletare esclusivamente i compiti previsti dagli articoli 18, l9 e 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dal Regolamento di attuazione del presente accordo, che dovrà essere approvato dalle parti entro il 30 giugno 1999 e che si intende facente parte integrante del presente accordo.

3 - Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene istituito un "Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile pari allo 0,20%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del c.c.n.1. 5 luglio 1995 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.

Articolo 23

VALIDITA', DECORRENZA E DURATA.

Le presenti norme integrative entrano in vigore, per tutto il territorio della provincia di Cagliari, il 1 gennaio 1999 ed hanno durata fino alla data che, per i contratti integrativi provinciali, sarà fissata in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995.

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

 

ALLEGATO 1

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER L'ANNO 1999

OPERAI

QUALIFICA

 

 

A) OPERAI Dl PRODUZIONe

E.E.T. MENSILE

E.E.T. ORARIO

OPERAIO IV LIVELLO

55.955

323, 4375

OPERAIO SPECIALIZZATO

51.958

300,3350

OPERAIO QUALIFICATO

45.752

270,3015

OPERAIO COMUNE

39.968

231,0270

B) CUSTODI, GUARDIANI,

PORTINAI, FATTORINI,

USCIERI, INSERVIENTI

 

207,9240

C) CUSTODI, PORTINAI,

GUARDIANI CON ALLOGGIO

 

184,8215

 

IMPIEGATI

QUALIFICA

E.E.T.

1^ CATEGORIA SUPER

79.935

1^ CATEGORIA

71.942

2^ CATEGORIA

59.951

IMPIEGATO 4° LIV.

55.955

3^ CATEGORIA

51.958

4^ CATEGORIA

46.762

4^ CATEGORIA 1°IMP.

39.968

 

ALLEGAT0 2

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ALLA CASSA EDILE DI CAGLIARI

 

Impresa

lavoratore

totale

cassa Edile

2,00%

0,40%

2,40%

Scuola Edile

0,50%

 

0,50%

Ape

3,12%

 

3,12%

Fondo Cpt

0,50%

 

0,50%

Fondo Rlst

0,20%

 

0,20%

Quota nazionale

ad. Contrattuale

0,2222%

0,2222%

0,4444%

Quota provinciale

ad. Contrattuale

0,60%

0,50%

1,10%,

TOTALI

7,1422%

1,1222%

8,2644%

 

 

 

 

ACCORDO PROVINCIALE SULL'AUMENTO DEL VALORE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE.

In data 19 ottobre 1999, presso la sede dell'Associazione Industriali della provincia di Cagliari

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari - Sezione Costruttori Edili - aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente Ing. Lucio Planta e da una delegazione di imprenditori composta dai signori: Silvia Petagna, Luciano Randaccio e Giustino Valtellino, assistiti dal Dott. Gianluca Lavena, in rappresentanza dell'Associazione degli Industriali, dalla Dott.ssa Lucia Zedda e dal Dott. Maurizio Carducci, della Sezione Costruttori

e

le Segreterie Territoriali della provincia di Cagliari

FENEAL - UIL rappresentata dai signori: Paolo Orrù, Giovanni Olla, Silvana Piseddu;

FILCA - CISL rappresentata dai signori: Giovanni Matta, Gianni Abis, Clirio Sanna;

FILLEA - CGIL rappresentata dai signori: Carmelo Farci, Salvatore Sollai, Franco Testoni;

visto

1' accordo nazionale del 1 giugno 1997 che stabilisce il tetto dell'elemento economico territoriale nella misura massima del 7% del minimo di paga base in un arco quadriennale a partire dal 1 gennaio 1998.

visto

l'accordo nazionale del 3 luglio 1997 in cui si conviene che nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti potranno tenere conto del numero di imprese e operai iscritti in Cassa Edile e del relativo monte salari

considerato

che l'articolo 8, comma 7, dell'accordo provinciale integrativo del 29 marzo 1999 stabiliva il valore dell'elemento economico territoriale nella misura del 5% del minimo di paga base e rimandava ad una ulteriore verifica, da effettuarsi a partire dal 30 giugno 1999, la possibilità di procedere ad un aumento di tale ,valore nella misura massima del 2% del minimo di paga base

accertato

sulla base del tabulato fornito dalla Cassa Edile, allegato al presente accordo di cui costituisce paI1e integrante, un incremento nel periodo ottobre 97/settembre 98 rispetto al periodo ottobre 96/settembre 97 sia del numero di imprese iscritte che degli operai, sia della massa salari

si concorda quanto segue;

dal 1 luglio 1999, la misura dell'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lettera d), e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 viene aumentata del 2% del minimo di paga base, secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato 1, che si intende facente parte del presente accordo.

L'erogazione dell'E.E.T. sarà confermata anche per gli anni 2000 e 2001 a seguito di verifica degli indici di cui al comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo provinciale integrativo del 29 marzo 1999 da effettuarsi, rispettivamente, entro il mese di gennaio 2000 ed entro il mese di gennaio 2001 secondo le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo.

Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, nonché dalla circolare INPS n. l 14 del 1 giugno 1998 e dal messaggio INPS n.21760 del 2 giugno 1998.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

ALLEGATO 1

AUMENTO DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 1999.

OPERAI

QUALIFICA

E.E,T. MENSILE

E.E.T. ORARIO

A) OPERAI DIPRODUZIONE

 

 

OPERAIO IV LIVELLO

22.380

129,3642

OPERAIO SPECIALIZZATO

20.785

120,1445

OPERAIO QUALIFICATO

18.705

108,1214

OPERAIO COMUNE

15.990

92,4278

B) CUSTODI, GUARDIANI

PORTINAI,FATTORINI

USCIERI, INSERVIENTI

 

83,1696

C)CUSTODI,PORTINAI,

GUARDIANI CON ALLOGGIO

 

79,9286

IMPIEGATI

QUALIFICA

E.E.T.

1^ CAT. SUPER

31.975

1^ CAT.

28.775

2^ CAT.

23,980

IMPIEGAT0 4° LIV

22.380

3^ CAT

20.785

4^ CAT.

18.705

4^ CAT.1^ IMPIEGO

15.990

ALLEGATO 2

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE A PARTLRE DAL 1 LUGLIO 1999.

OPERAI

QUALIFICA

E.E,T. MENSILE

E.E.T. ORARIO

A) OPERAI DIPRODUZIONE

 

 

OPERAIO IV LIVELLO

78.335

452,8017

OPERAIO SPECIALIZZATO

72.740

420,4795

OPERAIO QUALIFICATO

65.465

378,4229

OPERAIO COMUNE

55.960

323,4548

B) CUSTODI, GUARDIANI

PORTINAI,FATTORINI

USCIERI, INSERVIENTI

 

291,0936

C)CUSTODI,PORTINAI,

GUARDIANI CON ALLOGGIO

 

258,7501

 

 

 

IMPIEGATI

QUALIFICA

E.E.T.

1^ CAT. SUPER

111.910

1^ CAT.

100.715

2^ CAT.

83.930

IMPIEGAT0 4° LIV

78.335

3^ CAT

72.740

4^ CAT.

65.465

4^ CAT.1^ IMPIEGO

55.960

 

 


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