SULCIS IGLESIENTE

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

 

Addì,     29 gennaio 2000, in Roma

 

t r a

 

l’ANCE

e

 

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

 

 

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.

 

 

I.

PREMESSA

Allegato 1

 

II.

SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Allegato 2

 

III.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

Allegato 3

 

IV.

ART. 7 – RIPOSO SETTIMANALE

Allegato 4

 

V.

ART. 19 – ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

Allegato 5

 

VI.

RIPOSI ANNUI

Allegato 6

 

VII.

ART. 20 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Allegato 7

 

VIII.

TRASFERTA

Allegato 8

 

IX.

CASSE EDILI (ART. 37, PUNTO 3, LETT. D)

Allegato 9

 

X.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 37, LETT. F)

Allegato 10

 

XI.

ACCORDI LOCALI

Allegato 11

 

XII.

ART. 44 – ORARIO DI LAVORO

Allegato 12

 

XIII.

ART. 55 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Allegato 13

 

XIV.

COORDINAMENTO CON L’ACCORDO NAZIONALE 11.6.1997 E CON NORMATIVE DI LEGGE

Allegato 14

 

XV.

ESCLUSIVA DI STAMPA

Allegato 15

 

XVI.

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

Allegato 16

 

XVII.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Allegato 17

 

XVIII.

SICUREZZA SUL LAVORO

Allegato 18

 

XIX.

ART. 93 – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato 19

 

XX.

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO

Allegato 20

 

XXI.

LAVORO TEMPORANEO

Allegato 21

 

XXII.

CONTRATTO A TERMINE

Allegato 22

 

XXIII.

DISTACCO TEMPORANEO

Allegato 23

 

XXIV.

PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE

Allegato 24

 

XXV.

ALLEGATO F – ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

Allegato 25

 

XXVI.

PROTOCOLLO DI INTESA SUL SISTEMA DEGLI ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE

Allegato 26

 

XXVII.

PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO NELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

Allegato 27

 

XXVIII.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ACCORDO ATTUATIVO)

Allegato 28

 

XXIX.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Allegato 29

 

XXX.

DECORRENZA E DURATA

Allegato 30

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE                                        FE.N.E.A.L.-U.I.L.

      COSTRUTTORI EDILI                                                        

 

 

                                                                                   F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

 

 

                                                                                   F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

 

 

 


 

PREMESSA

 

 

 

 

La  Premessa  al  c.c.n.l.  e’ integrata con le seguenti lavorazioni:

 

·     demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

 

·     demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;

 

·     progettazione  lavori di opere edili;

 

·     manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:

 

-     fabbricati ad uso abitazioni;

-     fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;

-     opere monumentali;

 

 

·     attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

 

 

* * *

 

La lettera c) della Dichiarazione a verbale è sostituita dalla seguente.

 

Il presente contratto non e’ applicabile al personale  avviato obbligatoriamente tramite le capitanerie di porto.

 

 


 

 

 

SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

 

 

 

 

Nell’ambito dell’informativa delle parti territoriali inserire, al punto 1.5., il seguente ultimo comma:

 

“L’Organizzazione territoriale aderente all’Ance fornirà anche informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonche’ del lavoro straordinario”.

 

 

 

 


 

Art. 5

ORARIO DI LAVORO

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 39 in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente contratto.

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.

Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

Qualora l’impresa disponga l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 101, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.

Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.

Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall’art. 20 del c.c.n.l..

L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 20 del presente contratto.

 


 

Art. 7

 

RIPOSO SETTIMANALE

 

 

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

 

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 20 punto 12).

 

L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.

 

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

 

Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti ed in coerenza con i contenuti dell’Avviso comune del 12 novembre 1997, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a quattordici giorni, previa verifica con le  rappresentanze sindacali unitarie  o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.

 

 

 


Art. 19

ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

 

 

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 16) e per la gratifica natalizia (art. 17) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 18.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell’allegato F al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

–  l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

  le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

  la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

   la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

   le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

   la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;

   i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

  le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennita’ e’ stato  tenuto conto - come gia’ nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 18.

La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 27, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato F).

Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegato F).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 16 e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

 

 

 


 

 

RIPOSI ANNUI

 

 

 

A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante  permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali  maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 26  ore.

Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un’ora ogni 31 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4)  dell’art. 25 e’ corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore  per tutte le ore di lavoro normale  contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivita’ di cui al punto 3) dell’art. 18.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

-     l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

-     le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

-     la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

-     la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

-     le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

-     la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;

-     i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

-     le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 18.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

NORMA TRANSITORIA

 

Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 5 e 19 del c.c.n.l.  5 luglio 1995.

 


Art. 20

LAVORO  STRAORDINARIO,

NOTTURNO E FESTIVO

 

Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti  dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

 

Il lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

 

La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

 

Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.

 

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

 

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.

 

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 18, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

 

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

 

1)  Lavoro straordinario diurno

35%

2)  Lavoro festivo      

45%

3)  Lavoro festivo straordinario

55%

4)  Lavoro notturno non compreso in turni regolari

      avvicendati

 

25%

5)   Lavoro diurno compreso in turni regolari

      avvicendati

 

8%

6)     Lavoro notturno compreso in turni regolari 

      avvicendati

 

10%

7)     Lavoro notturno del guardiano

  8%

8)  Lavoro notturno a carattere continuativo di operai

      che compiono lavori di costruzione o di riparazione

      che possono eseguirsi esclusivamente di notte   

 

 

15%

9)   Lavoro notturno straordinario     

40%

10) Lavoro festivo notturno

50%

11) Lavoro festivo notturno straordinario

70%

12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i       

      turnisti

 

  8%

 

 

 

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.

 

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.

 

A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 e’ pari all’11%.

 

 

 


PROTOCOLLO SULLA TRASFERTA

 

 

 

 

A.  Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sara’ avviata a decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera B.

 

Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del c.c.n.l., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

 

 

B. Le parti demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) :

 

-     di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con  particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;

 

-     di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.

 

 

C. a) Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza, indennita’ territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non puo’ essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza,  indennita’ territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione e’ corrisposta a titolo di indennita’ territoriale temporanea.

 

b) L’impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.

 

c) L’impresa e’ tenuta a comunicare, anche con riferimento all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l’elenco  nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano.  Tale comunicazione e’ aggiornata con  periodicità mensile.

 

d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l’importo dei salari ad essa denunciati nonche’ i versamenti effettuati dall’impresa per ciascun operaio in trasferta  ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo di esecuzione l’importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.

 

e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell’impresa o del committente, il certificato di regolarita’ contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta  rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d).

 

 

 

D. In caso di divergenze interpretative tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

 

 

E.  La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo  sara’ tempestivamente portata all’esame del Ministero del lavoro agli effetti dell’osservanza dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.

 

Le parti si incontreranno al termine di un anno dall’avvio della sperimentazione, al fine di

valutare l’esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

CASSE EDILI

 

 

 

 

Il punto 3) della lettera d) dell’art. 37 del c.c.n.l. 5 luglio 1995 è sostituito dal seguente:

 

3)   attuazione entro il  30 giugno 2000 di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;

 

predisposizione entro il 30 aprile 2000 di modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché  per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il termine del 31 maggio 2000.

 

 


 

 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

 

 

 

All’art. 37 dopo la lettera f) inserire la seguente lettera g)

 

“Le parti convengono che per le attività promozionali e di procedure amministrative per la gestione del Fondo di previdenza complementare sara’ utilizzato il sistema delle Casse Edili, secondo criteri e modalità che le parti medesime si riservano di definire.”

 

 

 


ACCORDI  LOCALI

 

 

 

I commi 3, 4 e 5 dell’art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 sono sostituiti dai seguenti:

 

“Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti e’ demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002 e con validita’ quadriennale:

 

a)   alla ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;

 

b)   alla determinazione delle indennita’ relative ai lavori in alta montagna;

 

c)   alla determinazione delle indennita’ per lavori in galleria a norma dell’art. 21;

 

d)   alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002, dell’elemento economico territoriale, secondo i criteri indicati nei commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente articolo;

 

e)   alle attuazioni di cui all’art. 19;

 

f)    alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali e’ applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 22;

 

g)   alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

 

h)   alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennita’ sostitutive.

 

L’elemento economico di cui alla lettera d) sara’ concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sara’ correlato ai risultati conseguiti  in termini di produttivita’, qualita’ e competitivita’ nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

 

-     numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;

 

-     numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

 

-     numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

 

-     numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilita’ ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;

 

 

 

-     attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

 

-     prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

 

Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.

 

 

L’elemento economico di cui alla lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sara’ rinegoziato in sede locale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2001.

 

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro comporteranno il riesame della materia.

 

 


Art. 44

ORARIO DI LAVORO

 

 

A)   Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

 

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge  4 luglio 1997, n. 196.

 

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 55 del presente contratto.

 

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 45.

 

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.

 

 

B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.

 

I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.

 

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

 

Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

 

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

 

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 45.

 

La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.

 

In relazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.

 

Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

 

 

Chiarimento a verbale

 

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

 

 

Norma transitoria

 

Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute nell’art.44, lett. B) comma terzo e quarto del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

 

 


Art. 55

LAVORO  STRAORDINARIO,

NOTTURNO E FESTIVO

 

 

 

Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 44 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti  dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

 

Il lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

 

Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.

 

L’impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro  straordinario eseguito.

 

Il conteggio delle ore  straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.

 

Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.

 

Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

 

 

lavoro straordinario diurno ......................................... 35%

lavoro festivo............................................................... 45%

lavoro festivo straordinario ......................................... 55%

lavoro notturno non compreso in turni periodici......... 34%

lavoro notturno compreso in turni periodici................ 10%

lavoro straordinario notturno ...................................... 47%

lavoro festivo notturno escluso quello compreso

in turni periodici ......................................................... 50%

lavoro notturno festivo  straordinario.......................... 70%

 

 

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

 

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 45.

 

Qualora l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 45.

 

Qualora venga richiesta all’impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l’ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

 

 

 

 


 

 

COORDINAMENTO CON L’ACCORDO  NAZIONALE

11 GIUGNO 1997 E CON NORMATIVE DI LEGGE

 

 

 

-     Le parti concordano di inserire il punto VI dell’accordo nazionale 11 giugno 1997 dopo il nono comma dell’art. 6 del presente contratto.

 

 

-     Il Fondo  previdenza impiegati di cui all’art. 69 del presente contratto e’ soppresso per effetto di quanto disposto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

 


ESCLUSIVA DI STAMPA

 

Le parti  concordano che sulla base del presente verbale di accordo  provvederanno alla  stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sara’ edito a cura delle parti  medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sara’ disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.

Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo  esclusivamente al presente verbale di accordo che sara’ trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.

 

 


 

 

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

 

 

 

 

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.

 


CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

 

 

SECONDO LIVELLO     OPERAI QUALIFICATI

 

-     Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittatture : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché  di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.

 

-     Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.

 

-     Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l’adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci ).

 

-     Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell’ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.

 

 

TERZO LIVELLO     OPERAI SPECIALIZZATI

 

-     Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.

 

-     Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali : addetto all’esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccattura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere ;  addetto ad applicare parati speciali o di lusso ; addetto all’esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori : stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ect.

 

-     Posatore di rivestimenti, mosaicista ; che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).

 

-     Lavoratore che nell’ambito dei lavori di ripristino consolidamento e conservazione e restauro di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse artistico storico urbanistico operi con provata esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore, esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, restauro conservativo, recupero e bonifica di reperti murari e strutturali.

 

 

 

QUARTO LIVELLO 

 

 

-     Lavoratore che, autonomamente, nell’ambito dei lavori di scavo di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo, e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovraintendenze.

 

 

-     Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.

 

 

 

QUINTO LIVELLO

 

-     Operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico con le capacita’ necessarie per una attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui.

 

 

SESTO LIVELLO

 

Responsabile di restauro e di recupero archeologico : appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto e tecnici che nei lavori di restauro hanno la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento e possiedono inoltre competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell’opera, curano il coordinamento dell’intervento delle diverse professionalità addette alla documentazione e studio dell’opera, impostano coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.

 

 

 


 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

 

Livelli

Categoria (art. 2095, c. c.)

Qualifica

VI

Impiegati di 1a

Coordinatore di impianti: impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di VI livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e coordinano l’attività di più centrali di betonaggio.

V

Impiegati tecnici di 2a

Capo Impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l’attività della centrale di betonaggio e all’occorrenza  svolge i compiti indicati per l’operatore di centrale.

Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l’operatore di centrale di IV livello.

IV

Operai di 4° livello

Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all’occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista.

III

Operai specializzati

Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l’addetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel secondo livello (v.), provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto

Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

II

Operai qualificati

Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell’impianto.

Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.

Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l’alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell’area di servizio della centrale.

Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.

 

 

 

 


 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 

 

 

All’art. 88 lett. A)  del c.c.n.l. 5 luglio 1995 dopo il settimo comma è inserito il seguente :

 

“In relazione all’importanza del ruolo demandato ai CPT, le parti si impegnano a  porre  in essere strumenti che ne armonizzino l’attivita’.”

 

All’art. 88 lett. A) del c.c.n.l. 5 luglio 1995 dopo il nono comma e’ inserito il seguente:

“Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facolta’ di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine il Formedil e la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle Associazioni nazionali contraenti”.

 

Il comma undicesimo è sostituito dal seguente: 

“I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto”.

 

All’art. 89, dopo il quinto comma, inserire il seguente:

 

“La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al nono comma dell’art. 89 del c.c.n.l., da portare a conoscenza della parti nazionali”.

 


ART. 93

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

 

      Le Associazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori dell'edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

  

Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, il Formedil nazionale, e di organismi territoriali e regionali.

  

È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento e il controllo a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonche' contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in sede locale.

 

Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalla parti stipulanti il presente c.c.n.l.

 

            I Formedil regionali, articolazione del Formedil nazionale, hanno il compito, in accordo con le linee guida in materia formulate dal Formedil nazionale e sentito lo stesso, di:

 

  -    coordinare l'attività degli Enti territoriali;    

 

-           svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

 

-           assumere funzioni e compiti di orientamento, promozione, progettazione formativa,   validazione e diffusione dei supporti didattici, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;

 

-           organizzare la formazione dei formatori

 

Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi di personale e strutture degli Enti territoriali, nonché di un finanziamento a carico degli stessi stabilito localmente sulla base degli incarichi  di cui sopra, delle attivita’ svolte, degli obiettivi raggiunti l’anno precedente ed i progetti presentati per l’anno successivo.

 

Per l’attivita’ del Formedil nazionale, il contributo degli Enti Scuola e’ fissato dalle Associazioni nazionali contraenti ed e’ prelevato dagli Enti Scuola, secondo modalita’ stabilite dalle Associazioni nazionali medesime dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo.

 

Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed e’ calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.

 

Le Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo attraverso il potenziamento dell’Ente territoriale.

 

Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano lo schema unico di statuto per gli Enti territoriali, sulla base dei principi contenuti nella presente disciplina, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che costituisce allegato al presente contratto.

 

Gli Enti territoriali devono sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell’ambito della formazione integrata superiore,  secondo le esigenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica ed all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal Dlgs. 19 settembre 1994, n.626. L'attività degli Enti territoriali si realizza attraverso la costituzione di strutture esecutive di formazione professionale, sotto la diretta sorveglianza di un Consiglio di amministrazione; laddove tali enti, per accertate obiettive difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti  stessi - o ad altri Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro o ad altri organismi appropriati.

 

                L'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale,      tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.

 

            Al finanziamento degli Enti territoriali verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.

   

Tale fondo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio. Gli Enti territoriali sono amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

     

Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

     

Tali criteri di professionalità saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.

      

Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività dell'Ente che individua e programma le attività formative da svolgere, le  specifica per singoli progetti e ne indica i costi.

      

Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.

      

Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali , interprovinciali e regionali.           

       

Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:

 

-           giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;

 

-           giovani neo diplomati e neo laureati;

 

-           giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna)   o formazione-  lavoro (formazione teorica);

 

-           personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;

 

-           manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;

 

-           lavoratori in mobilità.

 

Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di  formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un  apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.

       

I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti ne’ con contratto di    formazione e lavoro, ne’  con l’apprendistato,  per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in  servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.

       

Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.

       

La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dall’Ente territoriale qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso l’Ente ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.

       

Il Formedil nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso gli Enti territoriali, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali.

       

Gli Enti territoriali sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil  nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico che le parti nazionali sottoscritte hanno adottato, per le conseguenti verifiche di conformità.

       

Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.

 

                                          

 


 

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO

 

 

La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

 

A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell’apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.

 

Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43.

 

Alle Scuole Edili territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di:

 

-     partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato;

-     definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali;

-     erogazione dell’attività formativa;

-     offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;

-     offerta di consulenza ed accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;

-     attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.

 

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

 

Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

 

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi,  la frequenza dei corsi di formazione esterna.

 

Per il riproporzionamento delle ore formative, l’apprendista deve dimostrare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa.

 

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.

 

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.

 

Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai qualificati ed a quella della 3^ categoria degli impiegati:

 

     1°                 semestre            60%

             semestre       65%

             semestre       70%

             semestre       75%

             semestre       80%

6° , 7° e 8° semestre       85%

              

 

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 16 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell’ambito delle Scuole Edili di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con  le esigenze delle imprese.

 

L’impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

 

L’orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività,  in applicazione dell’art. 38 del regolamento della legge sull’apprendistato.

 

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell’art. ……. sui riposi annui e nella lettera B) dell’art. 44.

 

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68.

 

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.

 

 


LAVORO TEMPORANEO

(parte comune)

 

 

 

In relazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 della legge n. 196/97 e dall’art. 64 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi :

1)   punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti  dall’acquisizione di nuovi lavori ;

2)   esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale ;

3)   impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa ;

4)   impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale ;

5)   sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per  periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione.

Il ricorso al lavoro temporaneo e’ vietato  nelle ipotesi individuate dall’art. 1 , comma 4, della legge n. 196/97, come modificato dall’art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:

-                        lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

-                        lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

-                        costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

-                        lavori subacquei con respiratori;

-                        lavori in cassoni ad aria compressa;

-                        lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

 

Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 ed al contratto a termine di cui all’art. …. del presente contratto non può superare, mediamente nell’anno,  complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno  arrotondate all’unità superiore.

 

La media è computata con riferimento alla media annua dei  lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Dichiarazione a verbale

In base alle citate disposizioni  contenute nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.

Tale sperimentazione ha luogo a decorrere  dall’entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro la data del  31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell’attuazione della presente normativa.

Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo  rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell’impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessita’ di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:

·     le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all’art. 5 legge  n. 196/97 e successive modificazioni;

·     le modalita’ e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.

 

Le parti ritengono, ai fini dell’operatività della disciplina convenuta, l’applicazione della contrattazione collettiva dell’edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.

 

Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

 

 


CONTRATTO A TERMINE

 

 

In relazione a quanto previsto nell’art. 23, comma I, della legge 28 febbraio 1987, n.56, il quale consente l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni  altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a  termine sarà consentita  anche nelle seguenti fattispecie:

 

1.     esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;

 

2.     esecuzione di opere e lavorazioni definite e  predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati,  per necessita’ di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza.

 

 

Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4  dell’art. …… non può superare, mediamente nell’anno,  complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare  almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.

 

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

 

 

Dichiarazione Comune

 

Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai, di cui all’art. ….. del presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati  per le ipotesi previste dal presente contratto.

 

 


 

 

DISTACCO TEMPORANEO

 

 

 

Nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile  può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalita’,  a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.

 

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.

 

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.

 

L’impresa distaccante evidenziera’ nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.

 

 

 


 

 

 

PRESTAZIONI SANITARIE  INTEGRATIVE

DEL SERVIZIO NAZIONALE

 

 

 

Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale l’elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del   Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione e’ demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazione stipulanti il presente contratto collettivo.

Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con  le risorse derivanti dal contributo  previsto dal sesto comma dell’art.37.

A tal fine e’ dato incarico alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili di formulare uno schema di regolamentazione, tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edili e della evoluzione della legislazione  sanitaria e fiscale.

La proposta della Commissione conterrà anche l’ipotesi di forme assicurative  e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie.

La Commissione formulerà la propria proposta  entro il 30  settembre 2000 in modo da consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l’accordo nazionale di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2000.

Per gli impiegati l’accordo nazionale verificherà le possibili modalita’  di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme assicurative e/o di convenzionamento.

 


ALLEGATO F

 

ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

 

 

A norma del terzo comma dell’art. 19 del presente contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e  gratifica natalizia è il seguente:

 

1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 19 del c.c.n.l..

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.

 

Giornate di carenza INPS e INAIL

18,5%

Dal 4° giorno di malattia in poi

18,5%

Dal 4° al 90° giorno di

infortunio o malattia professionale

  7,4%

Dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi

  4,6%

 

         

2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile

L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 19. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

 

Giornate di carenza INPS e INAIL

14,2%

Dal 4° giorno di malattia in poi        

14,2%

Dal 4° al 90° giorno di

infortunio o malattia professionale

 5,7%

Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi

 3,6%

 

        

 

3) Retribuzione diretta netta

La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2).

 

 

4) Esclusione del criterio convenzionale

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all’undicesimo comma dell’art. 19 del c.c.n.l..

 

 

 


PROTOCOLLO DI INTESA SUL SISTEMA DEGLI

ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE

 

 

 

 

Le parti confermano la validità del sistema degli Organismi paritetici (Casse Edili, Enti Scuola, CPT) il quale riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei seguenti principali obiettivi :

*     allargamento dell’ambito di applicazione della contrattazione e controllo della regolarità degli adempimenti ;

*     sistema premiale a favore di chi e’ iscritto e versa agli Organismi paritetici;

*     attuazione di soluzioni contrattuali appropriate per le caratteristiche del settore, rimanendo valido il criterio della mutualità in un comparto caratterizzato da una presenza rilevante di piccole imprese e dalla mobilita’ degli  insediamenti produttivi e dei lavoratori.

Le parti si impegnano altresì a favorire una più stretta collaborazione tra la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, Formedil e Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro per potenziare l’efficacia dei servizi resi al settore.

Le parti riconoscono, peraltro, la necessità di attuare interventi di razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del sistema, del rispetto delle regole contrattuali.

Pertanto a questi fini:

*     gli Enti paritetici ed in particolare le Casse Edili  debbono costituire un sistema dotato di regole  uniformi;

*     gli Enti medesimi debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli oneri sociali dell’industria delle costruzioni;

*     deve essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto dall’impresa.

Le parti medesime si danno atto che:

*     gli Enti paritetici rappresentano per loro natura lo strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli Organi di amministrazione ed il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;

*     gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;

 

 

*     i contributi agli Enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono essere commisurati alle effettive esigenze  della gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, anche sulla base dei risultati dello studio demandato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dell’attivita’ degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini compete agli Organismi paritetici a carattere nazionale.

Il sistema degli Organismi paritetici nazionali e’ articolato su:

-     Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;

-     Formedil nazionale e relative articolazioni;

-     Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

Nel ruolo assegnato agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:

a)   estensione su tutto il territorio nazionale della operativita’ degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficolta’ che possano emergere al livello locale;

b)   coordinamento e verifica dell’attivita’ degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttivita’ della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;

c)   armonizzazione e maggiore omogeneita’ dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili;

d)   uniformita’ degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarita’ contributiva, e indicazioni sull’impiego dei mezzi informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi;

e)   integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;

f)    effettiva operativita’ del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali.

In particolare alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili è demandato di provvedere:

-        alla predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con  il fine di ampliare l’ambito di diffusione delle Casse Edili;

-        alla predisposizione entro il 30 settembre 2000 di uno studio sulle Casse Edili avente l’obiettivo del contenimento dei costi amministrativi, dell’accrescimento delle professionalità del personale per un miglior servizio alle imprese ed agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali riserve eccedenti;

-        alla predisposizione di uno studio per l’informatizzazione delle Casse Edili;

-        alla predisposizione di uno studio volto all’armonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.

L’assunzione di tutto il personale degli Organismi paritetici nazionali e territoriali e’ effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali.

Per il finanziamento della Commissione nazionale paritetica per le Casse  Edili, le parti nazionali, previa verifica della situazione finanziaria del fondo autonomo previsto dall’accordo nazionale 8 febbraio 1989 e tenuto conto della disponibilità del fondo medesimo, provvederanno a definire la decorrenza di un contributo annuo a carico delle Casse Edili pari, fino al 30 settembre 2001, allo 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l..

Il finanziamento dell’attività del Formedil nazionale è regolamentato dal 6° comma dell’art. 93. Dal 1° ottobre 2000 il contributo dovuto dagli Enti Scuola al Formedil e’ fissato nella misura dello 0,008%, fino al 30 settembre 2001, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al comma precedente.

Per il finanziamento della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, le parti nazionali provvederanno a definire un contributo annuo a carico dei Comitati provinciali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro pari, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, allo 0,005% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l.

Tale contribuzione è versata dagli Enti Scuola nel caso in cui questi ultimi provvedano alle riscossione del contributo per i predetti CPT.

Entro il 31 marzo di ogni anno le parti si incontrano per esprimere le loro valutazioni in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo, ed ai programmi di attivita’ degli Organismi paritetici nazionali, con lo scopo di assumere le relative determinazioni anche per quanto concerne i contributi di finanziamento.

Al fine di cui sopra le parti redigono e sottoscrivono verbale che verrà trasmesso agli Organismi nazionali ed a quelli territoriali, per la materia di rispettiva competenza.

Costituisce impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte

§       pervenire entro il 30 giugno 2000 attraverso gli Organismi nazionali di coordinamento ad un sistema di informatizzazione delle Casse Edili e di messa in rete degli altri Enti paritetici territoriali;

§       approvare entro il 31 maggio 2000 i modelli unici di denuncia mensile ed il modello di  versamento delle contribuzioni e accantonamenti che verranno predisposti dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;

 

§       individuare entro il 30 giugno 2000 criteri uniformi per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva;

 

§       realizzare l’uniformità degli Statuti delle Casse Edili attraverso l’adozione dello Statuto tipo che dovrà essere concordato dalle parti nazionali;

 

§       consentire alle Organizzazioni territoriali la costituzione di Casse Edili interprovinciali o regionali;

§       pervenire all’armonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle  sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di priorità ed i criteri di anzianità di iscrizione degli operai ai fini di omogeneizzare i requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;

§       concordare lo Statuto della CNCPT.

* * * *

Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse.

Per il raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, realizzata mediante l’apprestamento  di una pluralità di interventi che presuppongono il pieno sviluppo ed il potenziamento delle attività e delle iniziative finora assunte.

Le parti  confermano l’esigenza strategica del rafforzamento sull’intero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale di coordinamento degli stessi.

Il sistema nazionale di governo della materia della sicurezza è pertanto costituito dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni  e dalla Commissione nazionale paritetica per  la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei CPT, nonché di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione.

Le parti ritengono necessario un sempre maggior coordinamento tra le attività della CNCE, del Formedil e della CNCPT.

La Commissione nazionale paritetica di coordinamento dei CPT è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra enunciati ed in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo.

Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento dei tre organismi paritetici di settore, l’opportunità della definizione e della istituzione di forme integrate di operatività degli Enti stessi.

 

* * * *

Le parti si danno atto che ai fini dell’individuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:

§       della delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dell’offerta formativa rispetto al territorio;

 

§       della riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti formativi e l’accreditamento degli enti di formazione;

 

§       dell’obbligo formativo fino a 18 anni e dell’elevazione dell’obbligo scolastico;

 

§       della riforma della scuola superiore concepita nell’ottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;

 

§       dell’attribuzione di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;

 

§       della disponibilità per il settore delle risorse derivanti dal fondo per la formazione continua;

 

§       della regolamentazione degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento;

 

§       delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;

 

§       della valorizzazione dell’apprendistato e del ruolo dello stesso nell’ambito dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.

 

Al tal fine nell’intento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore efficienza e razionalizzazione dei compiti delle Scuole Edili, le parti riconoscono che occorre:

 

§       qualificare il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con un’immagine esterna che sia omogenea e peculiare;

 

§       potenziare l’assetto regionale del Formedil  per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua, l’apprendistato e per la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;

 

§       che la formazione sia sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e  concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla formazione esterna per gli apprendisti;

§       realizzare un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici all’impiego e Scuole Edili  per meglio contribuire all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

§       favorire la certificazione degli Enti in coerenza con le normative di legge;

§       dare un maggiore impulso all’istituto dell’apprendistato per i giovani anche diplomati:

a)           garantendo la validità della sperimentazione ai fini degli sgravi contributivi per le imprese;

 

b)          riconoscendo i crediti formativi acquisiti dall’apprendista nel passaggio da una impresa all’altra;

c)           potenziando il ruolo delle parti sociali territoriali nei tavoli di concertazione regionale per la pianificazione delle attività e l’assegnazione delle relative risorse;

§       perseguire infine l’obiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di formazione presso le Scuole Edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per l’apprendistato;

§       in relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri lavoratori a tali attività formative attraverso:

-     l’istituzione di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la programmazione e l’attuazione di iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della formazione;

n      riconoscere nel quadro della riforma dell’obbligo scolastico che il Ministero della pubblica istruzione le strutture paritetiche idonee ai fini dell’assolvimento dell’ultimo anno dell’obbligo scolastico;

n      prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati dalle strutture paritetiche;

n      elaborare a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la formazione  dei docenti pratici.

* * *

 

Le parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30 giugno 2000:

*     procedure dichiarative della nullità degli atti territoriali derogatori relativi agli Enti paritetici,  i quali pertanto non esplicano effetti nei confronti degli Enti paritetici i cui Organi di amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;

*     disposizioni e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli Enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione delle normative nazionali.

Le parti si danno anche atto che, in adempimento a quanto convenuto nel quarto comma del punto 2. dell’accordo nazionale 11 giugno 1997, nell’eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l’organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni  dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.

Restano fermi gli accordi locali che eliminano le situazioni di incompatibilità.

 

* * *

 

Le parti confermano quanto regolamentato con l’accordo nazionale 18 dicembre 1998.

 


PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO

NELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

 

 

 

Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula dell’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 5 luglio 1995, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l’industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico  che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l’incremento dell’occupazione su di un piano generale e settoriale.

Per la realizzazione  di tali direttive le parti concordano sulla necessita’ che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l’efficienza  e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.

A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso  un’attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo :

1)   Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell’edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.

2)   Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili  industriali a quello delle imprese artigiane .

3)   Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dall’art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.

4)   Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei  premi Inail  prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.

5)   Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.

6)   Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall’art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.

7)   Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.

Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.

Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali e’ compresa anche la fase lavorativa, nonche’ il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.

Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.

Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano altresì sull’opportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l’articolato della legge n. 1369/60.

 


In data  .................................................

 

tra

 

§       ANCE

 

e

 

§       FENEAL – UIL

§       FILCA – CISL

§       FILLEA - CGIL

 

quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive

rispettivamente per le imprese e per i lavoratori

 

§       vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

§       viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;

§       ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000;

§       al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;

 

si concorda

 

di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.

 

Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito.

 

In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.

 

 

1.   Costituzione

           

Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.

           

Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.

           

 

2.   Destinatari

 

Sono destinatari del Fondo:

 

a)     i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori  assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a  3  mesi, ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;

 

b)     i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti  ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;

 

c)     eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'articolo 19 del presente accordo.

 

 

3.  Soci

           

Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.

I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.

           

 

4.   Organi del Fondo

 

Sono organi del Fondo:

 

§       l'Assemblea dei Delegati

§       il Consiglio di Amministrazione

§       il Presidente e il Vice Presidente

§       il Collegio dei Revisori Contabili

 

 

5.  Assemblea dei Delegati

           

L'Assemblea è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

           

Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i c.c.n.l. citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente  distribuiti in almeno 6 regioni.

           

Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di  35.000  adesioni al Fondo.

           

           

6.   Consiglio di Amministrazione

           

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

           

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.

           

I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

           

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

           

Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.

           

 

7.  Presidente e Vice Presidente

           

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.

           

 

8.   Collegio dei Revisori Contabili

           

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

           

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

           

Tutti i componenti  del Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità  e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il  Ministero di  Grazia e Giustizia.

           

Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell’ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

           

9.   Comitato Paritetico delle Parti

 

Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell’interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto da  12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.

 

Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l’accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

 

§       valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo,

§       indirizzi generali di gestione del Fondo,

§       individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti,

§       criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,

§       modifiche statutarie.

 

Il Comitato Paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo.

 

La partecipazione al Comitato e’ a titolo gratuito.

 

 

10.   Adesione

           

Il  lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.

 

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

           

           

11. Contribuzione

 

L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell’adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.

 

La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:

 

§       1%      riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;

§       1%      riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;

§       100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;

§       18%    dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

 

E' prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.

 

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.

 

In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.

 

 

12.   Prestazioni

           

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.

           

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

           

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

           

La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche l’anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

           

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

           

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.

           

Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.

           

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

           

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

 

Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.

           

Il Consiglio di Amministrazione determina l’ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo.

           

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

           

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

           

           

13. Cessazione dell’obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo

           

L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

           

L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

           

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.

           

In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.

           

Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione.

           

Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

           

           

14. Trasferimenti e riscatti

 

Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il c.c.n.l. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

 

Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:

 

§       trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;

§       riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;

§       conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

 

Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.

 

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo.

 

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

 

Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.

 

 

15.   Gestione del patrimonio

           

Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.

           

Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

16. Conflitti di interesse

           

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni  lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare  in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

           

           

17. Regime delle spese

           

Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell’impresa che le Parti convengono nella misura di Lit. ………  per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.

           

A seguito dell’adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit. ………...

 

Alle spese per l’amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.

           

Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo ……%   della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.

           

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.

           

I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.

           

 

 

18. Periodo transitorio

           

Le Parti firmatarie del presente accordo s'impegnano a predisporre entro il ……………..  lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

           

All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

           

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

           

I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.

           

Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.

           

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all’articolo precedente.

           

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all’approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

                       

19. Ulteriori destinatari

 

Le Parti si riservano la possibilità di ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente integrato.

 

 

20. Rinvio

 

Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo.

 


 

 

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

 

 

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:

 

 

 

LIVELLI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

PARAMETRI

 

Complessivi

01/01/2000

01/01/2001

01/01/2000

01/01/2001

 

7

110.769

76.923

33.846

1.703.321

1.737.167

200

6

99.693

69.231

30.462

1.532.989

1.563.451

180

5

83.077

57.692

25.385

1.277.490

1.302.875

150

4

77.538

53.846

23.692

1.192.325

1.216.017

140

3

72.000

50.000

22.000

1.107.159

1.129.159

130

2

64.800

45.000

19.800

996.443

1.016.243

117

1

55.385

38.462

16.923

851.661

868.584

100

 

 


 

 

 

DECORRENZA E DURATA

 

 

 

Salvo  le  diverse  decorrenze espressamente indicate, il presente  contratto  si   applica  dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 29 gennaio 2000 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.

 

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

 

 

 

 


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