CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 216/A
presentata dai Consiglieri regionali
LA SPISA - SCANO - BIGGIO - AMADU - BALIA - BALLETTO - CAPPAI - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SECCI - SPISSU - USAI - GIOVANNELLI - FANTOLA
il 7 giugno 2001
Disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive e altre disposizioni in materia tributaria
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
In attuazione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito e disciplinato limposta regionale sulle attività produttive (IRAP), quale nuovo tributo proprio delle Regioni. L'articolo 24, comma 2, del predetto decreto legislativo ha altresì stabilito che le Regioni ordinarie debbano disciplinare con propria legge le procedure applicative dellimposta e che le Regioni speciali e le Province autonome debbano a loro volta, con legge, dare attuazione alle disposizioni nazionali in materia di IRAP.
L'istituzione dell'IRAP ha comportato la contemporanea soppressione dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, delle tasse di concessione comunale.
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Soggetti passivi del tributo sono, pertanto, le persone fisiche e giuridiche che esercitano le attività di cui sopra, compresi gli enti e le Amministrazioni dello Stato.
La base imponibile è costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione.
L'imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta ed è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento. La suddetta aliquota è stata transitoriamente fissata in misura inferiore per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi: a tali categorie di soggetti si è applicata dal 1 gennaio 1999 al 1 gennaio 2000 laliquota dell1,9 per cento; per i tre periodi dimposta successivi laliquota è stata fissata rispettivamente nella misura del 2,5, 3,10, 3,75 per cento.
A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto istitutivo le Regioni hanno la facoltà di variare la predetta aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale, con possibilità di differenziazione per settori di attività e categorie di soggetti passivi.
LIRAP rappresenta una cospicua fonte di entrata per la Regione: il gettito complessivo per l'esercizio finanziario 1999 è stato nellIsola pari a 934 miliardi di lire, di cui 483 miliardi provenienti dal settore pubblico e 451 miliardi dal settore privato.
Ancor più, la facoltà di fissare variazioni in aumento o in diminuzione delle aliquote, attribuita dal decreto legislativo istitutivo dellimposta e quella, attribuita anche alle Regioni dallarticolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, di attuare gli interventi di sostegno pubblico alle imprese sotto forma di crediti dimposta o di bonus fiscali, mettono a disposizione della Regione nuovi flessibili strumenti di politica economica.
La presente proposta di legge è volta da un lato a disciplinare le competenze della Regione in materia di gestione del tributo, dallaltro a introdurre una nuova tipologia di incentivi, quelli fiscali, per perseguire determinati obiettivi di politica economica e sociale.
La copertura delle minori entrate prevedibilmente derivanti dallintroduzione di tali incentivi graverà sulle disponibilità finanziarie accantonate nel Fondo nuovi oneri legislativi dalla legge finanziaria regionale per il 2001 e dal bilancio per gli anni 2001-2003 e sulle risorse già presenti nelle Unità previsionali di base relative alle principali leggi di incentivazione della Regione. Resta pertanto salvaguardato lequilibrio finanziario complessivo senza detrimento per alcun settore di spesa finalizzata ad obiettivi economici o sociali.
Il Titolo I della presente proposta di legge prevede che le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché le attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi possano essere gestite direttamente dalla struttura regionale oppure date in convenzione al Ministero delle finanze o a terzi soggetti. In via transitoria dette attività saranno ancora svolte dallo Stato.
Per quanto riguarda le modalità di accertamento e riscossione del tributo si prevede lapplicazione delle disposizioni nazionali in materia di imposte sui redditi.
Sono inoltre previste l'istituzione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e la creazione dell'anagrafe tributaria regionale contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini tributari. Ciò comporterà una migliore gestione dell'autonomia impositiva e il corretto "governo" di tutti i tributi regionali (non solo dell'IRAP).
Il Titolo II del disegno di legge introduce due tipologie di agevolazioni tributarie.
La prima è costituita dallabbattimento di un punto percentuale dellaliquota ordinaria per determinate categorie di soggetti passivi. Si è ritenuto di esercitare questa facoltà sia per la promozione di attività meritevoli di tutela sul piano sociale (cooperative sociali, organizzazioni non lucrative), sia per promuovere loccupazione (imprese giovanili e femminili, assunzione di dipendenti da parte di liberi professionisti), sia per incentivare lo sviluppo di piccole e medie imprese nelle zone montane, sia per introdurre un alleggerimento degli oneri sostenuti dagli operatori agricoli e da quelli della piccola pesca, due settori delleconomia regionale importanti ma ancora caratterizzati da elementi strutturali di debolezza.
La seconda è una forma di bonus fiscale, da concedere in relazione alle spese effettuate per investimenti fissi dalle imprese dei settori del turismo, dellartigianato e del commercio, in misura pari alle agevolazioni di diversa natura (contributi in conto capitale o in conto interessi) previste dalle leggi regionali di settore vigenti: lagevolazione fiscale consiste nella possibilità di ridurre del relativo importo lammontare dellIRAP annualmente dovuta; essa è alternativa alle altre agevolazioni previste dalle predette leggi di settore per le medesime categorie di spesa.
Entrambe le tipologie di agevolazione tributaria sono contenute, anche in termini di cumulabilità, entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.
Le caratteristiche principali delle due tipologie di agevolazioni tributarie sono lautomatismo, con la riduzione al minimo degli adempimenti formali, e limmediatezza, ossia la possibilità di usufruirne entro i termini degli annuali adempimenti fiscali. Si intende in tal modo introdurre negli strumenti pubblici di promozione dello sviluppo uninnovazione in chiave di massima efficienza e tempestività, incrementando conseguentemente i fattori di competitività del sistema regionale nel suo complesso.
Un cenno infine al Titolo III per precisare che esso prevede lattivazione degli adempimenti regionali ai quali gli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 condizionano lattuazione nelle Regioni speciali delle disposizioni che attribuiscono alle Province il gettito di alcune imposte erariali.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
LA SPISA, Presidente - SCANO, Vice Presidente e relatore - BIGGIO, Segretario - SECCI, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO, relatore - CAPPAI - COGODI - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SPISSU - USAI - VARGIU
Pervenuta il 18 giugno 2001
La Terza Commissione permanente, nella seduta del 14 giugno 2001 ha approvato il presente testo unificato in materia di Imposta regionale sulle Attività Produttive (IRAP), a seguito dellesame della proposta di legge n. 99, del disegno di legge n. 153, della proposta di legge n. 216.
LIRAP è stata introdotta, quale nuovo tributo proprio delle Regioni, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione della delega contenuta nella Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L'istituzione dell'IRAP ha comportato
la contemporanea soppressione dei contributi per il Servizio Sanitario
Nazionale, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese arti e professioni, della tassa di concessione
governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, dell'imposta
sul patrimonio netto delle imprese, delle tasse di concessione comunale.
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di unattività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni
ovvero alla prestazione di servizi. Soggetti passivi del tributo sono
le persone fisiche e giuridiche che esercitano le attività di cui
sopra, comprese le pubbliche amministrazioni. La base imponibile è
costituita dal valore della produzione netta derivante dall'attività
esercitata nel territorio della Regione.
L'imposta è dovuta alla Regione nel cui territorio è realizzato
il valore della produzione netta ed è determinata applicando alla
base imponibile l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento. Unaliquota
ordinaria maggiore è fissata per le pubbliche amministrazioni (8
per cento) nonché, sia pure transitoriamente, per le imprese operanti
nei settori del credito e delle assicurazioni (4,75 per cento nellanno
di imposta 2001). Laliquota ordinaria è stata invece fissata
in misura inferiore per i soggetti che operano nel settore agricolo e
per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi: laliquota
è stata fissata rispettivamente nella misura del 2,5 per cento
relativamente allanno dimposta 2001, del 3,10 per cento relativamente
allanno dimposta 2002, del 3,75 per cento relativamente allanno
dimposta 2003.
L'articolo 24, comma 2, del predetto decreto legislativo ha stabilito che le Regioni e le Province autonome diano attuazione con proprie leggi alle disposizioni nazionali in materia di IRAP.
A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto istitutivo le Regioni hanno inoltre la facoltà di variare laliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale, con possibilità di differenziazione per settori di attività e categorie di soggetti passivi.
Il gettito complessivo medio dellIRAP spettante alla Regione sarda a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 è stato pari a circa 934 miliardi di lire allanno, di cui 483 miliardi provenienti dal settore pubblico e 451 miliardi dal settore privato.
Il Titolo I del testo unificato approvato
dalla Commissione prevede che le attività di liquidazione, accertamento
e riscossione dell'imposta, nonché le attività di constatazione
delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi siano gestite direttamente
dallamministrazione regionale oppure date da questa in convenzione
al Ministero delle finanze o a soggetti terzi.
Per quanto riguarda le modalità di accertamento e riscossione del
tributo si prevede lapplicazione delle disposizioni nazionali in
materia di imposte sui redditi.
Listituzione di un tributo regionale relativo ad unampia base
impositiva e a una vasta platea di contribuenti fornisce inoltre lopportunità
di prevedere l'istituzione di un sistema informativo per la gestione dei
tributi regionali e locali e per la creazione dell'anagrafe tributaria
regionale, contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini tributari.
Ciò comporterà una migliore gestione dell'autonomia impositiva
nel suo complesso e il corretto governo di tutti i tributi regionali (non
solo dell'IRAP).
Il Titolo II del testo unificato prevede la riduzione di un punto percentuale dellaliquota ordinaria IRAP applicabile in Sardegna.
La Commissione ha ritenuto di dover ricorrere
in forma piuttosto ampia alla facoltà attribuita alla Regione dalla
normativa statale. Nella discussione svoltasi circa le possibili modulazioni,
anche selettive, del beneficio in questione, si è conclusivamente
optato per un abbattimento suscettibile di produrre effetti diffusi sulla
massima parte del sistema economico e sociale della Sardegna.
La scelta effettuata si colloca nellambito di una concezione della
politica fiscale volta sia a compensare gli oneri aggiuntivi che il sistema
sardo paga allinsularità, sia a creare un vantaggio competitivo
rispetto ad altri sistemi regionali.
Laliquota ridotta si applica alla generalità dei contribuenti,
eccettuati, per comprensibili ragioni, le pubbliche amministrazioni, gli
enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, gli istituti
creditizi, finanziari e assicurativi, le imprese che non rientrino nella
definizione di piccole e medie secondo la normativa comunitaria in materia.
Adottata la scelta di ricorrere ad una riduzione dellaliquota rivolta
ad unampio novero di beneficiari, la Commissione ha ritenuto di
dover escludere le forme di agevolazione selettiva, quali il credito dimposta
o il bonus fiscale, previste nei progetti di legge esaminati, anche per
non introdurre nuovi aggravi burocratici in funzione di un beneficio piuttosto
modesto se paragonato a quelli (contributi in conto capitale e in conto
interessi) già previsti dalle vigenti leggi di incentivazione settoriale.
Un'apposita norma del Titolo II prevede infine lattivazione degli
adempimenti regionali ai quali gli articoli 60 e 61 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 condizionano lattuazione nelle Regioni
speciali delle disposizioni che attribuiscono alle Province il gettito
di alcune imposte erariali.
Il Titolo III contiene le disposizioni
finanziarie.
La copertura delle minori entrate prevedibilmente derivanti dalla predetta
riduzione daliquota, valutate in circa trentacinque miliardi annui,
graverà sulle disponibilità finanziarie già accantonate
per la legge regionale sullIRAP nel Fondo nuovi oneri legislativi
dalla legge finanziaria per il 2001. Resta pertanto salvaguardato lequilibrio
finanziario complessivo della Regione, senza detrimento per alcun settore
di spesa finalizzata ad obiettivi economici o sociali.
Nota: il testo della Commissione è unificato con quello del Disegno di legge n. 153 e della Proposta di legge n. 99
TESTO DEL PROPONENTE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
TITOLO I Art. 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dellImposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, che le esercita secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e alla presente legge. 2. La Regione dispone con la legge finanziaria annuale le eventuali variazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni. |
DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO: Disciplina dellimposta regionale sulle attività produttive e altre disposizioni in materia tributaria. Art. 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dellImposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, che le esercita secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e alla presente legge. 2. La Regione dispone con la legge
finanziaria annuale le eventuali variazioni delle aliquote e le
altre misure di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 446
del 1997 e successive modificazioni. |
Art. 2 1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1 può avvenire: a) nell'ambito della struttura organizzativa regionale; b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze o con le agenzie previste dagli articoli 26 e 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) mediante l'affidamento a terzi. 2. Nelle more della costituzione di un'apposita struttura dell'amministrazione regionale, dell'eventuale stipula delle convenzioni, o dell'affidamento a terzi, le predette attività sono svolte dallo Stato e l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i relativi oneri finanziari a titolo di compenso. |
Art. 2 1. La gestione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, può avvenire: a) nell'ambito della struttura organizzativa regionale; b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze o con le agenzie previste dagli articoli 26 e 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) mediante l'affidamento a terzi. 2. Nelle more della costituzione
di un'apposita struttura dell'amministrazione regionale, dell'eventuale
stipula delle convenzioni, o dell'affidamento a terzi, le predette
attività sono svolte dallo Stato e l'amministrazione regionale
è autorizzata a sostenere i relativi oneri finanziari a titolo
di compenso. |
Art. 3 1. L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. 2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativi secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti. 3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, ovvero non è rimborsabile, se il relativo importo non supera lire 20.000 (euro 10,33); per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli né a rimborso. 4. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applica la disciplina dell'articolo 30, comma 5 del medesimo decreto legislativo. 5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte dei redditi. |
Art. 3 1. L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni è riscossa mediante versamento da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi. 2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativi secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti. 3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, ovvero non è rimborsabile, se il relativo importo non supera lire 20.000 (euro 10,33); per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli né a rimborso. 4. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applica la disciplina dell'articolo 30, comma 5 del medesimo decreto legislativo. 5. La riscossione coattiva dell'imposta
avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano
la riscossione coattiva delle imposte dei redditi. |
Art. 4 1. Per l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni. 2. LAmministrazione regionale predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria. 3. Ai sensi dell'articolo 24, comma
5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche
e integrazioni, la Regione, ai fini dell'acquisizione e del reperimento
degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione
delle violazioni alle norme del Titolo I del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e successive modifiche e integrazioni, si avvale
della cooperazione dei comandi della Guardia di Finanza. Questi
ultimi procedono, anche di propria iniziativa, secondo le facoltà
loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo
agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti. |
Art. 4 1. Per l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche. 2. LAmministrazione regionale predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria. 3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche, la Regione, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione delle violazioni alle norme del Titolo I del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modifiche, si avvale della cooperazione della Guardia di Finanza. Quest'ultima procede, anche di propria iniziativa, secondo le facoltà ad essa attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti. |
Art. 5 1. La Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all'amministrazione finanziaria centrale e alle altre Regioni secondo procedure e modalità definite in appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto di un sistema informativo e di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale anche ai sensi dell'articolo 3, comma 153, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Art. 5 1. La Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all'amministrazione finanziaria centrale e alle altre Regioni secondo procedure e modalità definite in appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'Amministrazione regionale,
anche per le finalità di cui all'articolo 9 dello Statuto
speciale per la Sardegna, è autorizzata a sostenere gli oneri
per l'impianto di un sistema informativo e di comunicazione per
la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale anche ai
sensi dell'articolo 3, comma 153, della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662. |
Art. 6 1. Al fine di raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari è istituita lanagrafe tributaria regionale. 2. L'anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema-identificazione dei soggetti e dal sistema-tributi regionali, così definiti: a) il sistema-identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri; l'archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei Comuni e del Ministero delle finanze, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso; l'archivio società, enti ed altri soggetti utilizza dati del Ministero delle finanze e del Registro delle imprese; b) il sistema-tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali. 3. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dalla competente struttura tributaria della Regione. 4. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio. La Direzione generale, cui appartiene la competente struttura tributaria regionale, ha facoltà di rendere pubbliche, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione. 5. L'anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche e integrazioni. 6. Nelle more della costituzione dell'apposito ufficio regionale preposto alla gestione dell'anagrafe tributaria regionale l'attività di raccolta e di elaborazione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 è svolta dal Ministero delle finanze. |
Art. 6 1. Al fine di raccogliere e ordinare i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari è istituita lanagrafe tributaria regionale. 2. L'anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema-identificazione dei soggetti e dal sistema-tributi regionali, così definiti: a) il sistema-identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri; l'archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei Comuni e del Ministero delle finanze, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso; l'archivio società, enti ed altri soggetti utilizza dati del Ministero delle finanze e del Registro delle imprese; b) il sistema-tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali. 3. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dalla competente struttura tributaria della Regione. 4. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio. La Direzione generale, cui appartiene la competente struttura tributaria regionale, ha facoltà di rendere pubbliche, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione. 5. L'anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche. 6. Nelle more della costituzione
dell'apposito ufficio regionale preposto alla gestione dell'anagrafe
tributaria regionale l'attività di raccolta e di elaborazione
dei dati e delle notizie di cui al comma 1 è svolta dal Ministero
delle finanze. |
Art. 7 1. La Giunta regionale è
autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale
in materia di IRAP e di autonomia tributaria. |
Art. 7 1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e di autonomia tributaria. |
Art. 8 1.La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dellAssessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dintesa, per quanto attiene alle materie di cui al Titolo II della presente legge, con gli Assessori rispettivamente competenti, emana apposite direttive concernenti i rapporti di collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato, lorganizzazione degli uffici regionali, la gestione del sistema informativo e dell'anagrafe tributaria, le procedure amministrative, gli adempimenti dei contribuenti. 2. Le direttive di cui al comma 1 debbono conformarsi ai seguenti principi: a) miglioramento del rapporto con il contribuente, in termini di trasparenza, di informazione e di semplificazione delle procedure, b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta; c) armonizzazione dei sistemi tributari statale, regionale e locali. |
Art. 8 1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dellAssessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, emana apposite direttive concernenti i rapporti di collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato, lorganizzazione degli uffici regionali, la gestione del sistema informativo e dell'anagrafe tributaria, le procedure amministrative, gli adempimenti dei contribuenti; la deliberazione della Giunta regionale è sottoposta al preventivo parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro sessanta giorni dal ricevimento. 2. Le direttive di cui al comma 1, debbono conformarsi ai seguenti principi: a) miglioramento del rapporto con il contribuente, in termini di trasparenza, di informazione e di semplificazione delle procedure, b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta; c) armonizzazione dei sistemi tributari
statale, regionale e locali. |
TITOLO II Art. 9 1. A decorrere dallanno di imposta 2001 e per un periodo massimo di cinque anni dimposta, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi laliquota IRAP, calcolata sul valore della produzione netta derivante dallattività esercitata nel territorio della Regione, è determinata nella misura del 3,25 per cento: a) cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16; b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui allarticolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; c) società di persone o cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni iscritti nelle liste ordinarie del collocamento, nonché società di capitali costituite da un minimo di tre ad un massimo di otto soggetti, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60% da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni iscritti alle liste ordinarie del collocamento d) imprese femminili di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26; e) liberi professionisti, aventi domicilio fiscale in Sardegna, con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e con rapporto di lavoro continuativo nel periodo dimposta considerato, non superiore a cinque; f) piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla vigente normativa comunitaria, ubicate nei comuni montani individuati dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per i soggetti di cui allarticolo 45, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, laliquota per i tre periodi dimposta decorrenti dal 2001 è fissata rispettivamente nell1,5, nel 2,10 e nel 2,75 per cento. 3. I contribuenti di cui ai precedenti commi sono autorizzati a tener conto delle riduzioni di aliquota disposte dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi ai periodi dimposta considerati. 4. Ai soggetti di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dellUE in materia di
de minimis. A tal fine, qualora lammontare della
differenza tra lapplicazione dellaliquota ordinaria
e lapplicazione di quella ridotta stabilita dai precedenti
commi, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali e regionali,
comporti il superamento della somma massima prevista dal regime
de minimis, i contribuenti sono tenuti a limitare il
beneficio sino alla concorrenza di tale importo. Gli adempimenti
dei contribuenti ai fini dellapplicazione del presente comma
sono precisati dalle direttive di cui all'articolo 8, che possono
prevedere anche forme di autocertificazione. |
TITOLO II Art. 9 1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, a decorrere dallanno di imposta 2001 e per un periodo massimo di cinque anni dimposta, laliquota IRAP calcolata sul valore della produzione netta derivante dallattività esercitata dai soggetti passivi nel territorio della Regione è determinata nella misura del 3,25 per cento fatta eccezione per quanto disposto nei successivi commi del presente articolo. 2. Per i soggetti di cui allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, laliquota per i tre periodi dimposta decorrenti dal 2001 è fissata rispettivamente nell1,5, nel 2,10 e nel 2,75 per cento. 3. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui ai precedenti commi i soggetti pubblici come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, le banche e gli altri enti e società finanziari e le imprese di assicurazione di cui agli articoli 6, 7 e 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, le imprese che non rientrino nella definizione di piccole e medie ai sensi della vigente normativa comunitaria. 4. I contribuenti sono autorizzati a tener conto delle riduzioni di aliquota disposte dal presente articolo ai fini del calcolo dell'imposta e del versamento dei relativi acconti a decorrere dalla dichiarazione IRAP da presentarsi nell'anno 2002 con riferimento all'anno d'imposta 2001. |
Art. 10 1. Sono ammesse ad una agevolazione fiscale automatica a valere sullIRAP secondo le modalità di cui al presente articolo le imprese che effettuino spese per investimenti fissi ai sensi delle seguenti leggi regionali: a) per il turismo, legge regionale 11 marzo 1998, n. 9; b) per lartigianato, legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51; c) per il settore industriale, fatta eccezione per i comparti minerario-estrattivo, metallurgico e chimico, leggi regionali 28 aprile 1993, n. 21, 20 aprile 1993, n. 17 e 15 aprile 1994, n. 15. 2. Lagevolazione fiscale è concessa entro le misure massime di beneficio ammesse per le spese di cui al comma 1 del presente articolo dalle citate leggi regionali; essa è alternativa ai benefici di diversa tipologia previsti per le medesime spese dalle predette leggi ed è cumulabile con altre agevolazioni europee, statali e regionali entro i limiti dei massimali d'aiuto comunitari applicabili per la Regione Sardegna, calcolati in equivalente sovvenzione netta. 3. Ove l'ammontare del beneficio concedibile in relazione alle spese sostenute, ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 del presente articolo, sia superiore allimporto dellIRAP dovuta per lanno iniziale dimposta, leccedenza può essere fatta valere dal beneficiario negli anni dimposta successivi per un periodo non superiore ad ulteriori quattro anni d'imposta consecutivi. 4. Ai fini della concessione dellagevolazione fiscale automatica, i soggetti titolari delle imprese di cui ai precedenti commi presentano agli Assessorati competenti per materia, con lettera raccomandata, entro il termine fissato annualmente con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, una apposita domanda, corredata: a) di una certificazione sottoscritta da un professionista iscritto allalbo dei dottori commercialisti attestante leffettività delle spese, la relativa regolarità documentale, la conformità delle medesime alle tipologie di investimenti ammessi dalle citate leggi, l'ammontare delle altre agevolazioni ottenute ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale; b) di una perizia giurata redatta da un professionista iscritto allalbo degli ingegneri o dei periti industriali attestante la realizzazione dellinvestimento. 5. Ciascun Assessorato forma un elenco secondo lordine cronologico risultante dalla data di ricevimento delle domande e stabilisce lammissione dei richiedenti al beneficio entro il limite degli stanziamenti disponibili a valere sulle predette leggi di settore. 6. Lelenco è approvato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 del presente articolo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente per materia di concerto con lAssessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 7. Dellavvenuta ammissione al beneficio lAssessorato competente dà formale comunicazione al beneficiario e al soggetto o ufficio titolare del servizio di riscossione del tributo. 8. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo deve essere fissato in modo tale da consentire che la comunicazione di cui al comma 8 venga trasmessa al beneficiario almeno quindici giorni prima della scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini IRAP. Dei termini e degli adempimenti previsti dal presente articolo deve essere data adeguata pubblicità anche a mezzo stampa. 9. Lagevolazione viene riportata dal soggetto passivo nella dichiarazione da presentare ai fini IRAP per il relativo periodo dimposta; alla dichiarazione deve essere allegata, ai fini del riscontro da parte del soggetto o ufficio titolare del servizio di riscossione del tributo, copia della comunicazione di cui al comma 8. Il beneficiario ha diritto alla detrazione dellimporto concesso dalla somma complessivamente da esso dovuta ai fini IRAP; le eventuali eccedenze di cui al comma 3 del presente articolo possono essere riportate in diminuzione nei periodi dimposta successivi al primo. 10. Sulla base delleffettivo
ricorso dei contribuenti al beneficio di cui al presente articolo,
ciascun Assessorato provvede annualmente a riversare le corrispondenti
somme dai fondi istituiti per il finanziamento delle citate leggi
regionali di settore nellapposito capitolo dello stato di
previsione dellentrata dellAssessorato della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio. |
Art. 10 1. LAmministrazione regionale è autorizzata ad espletare, anche mediante appositi accordi o intese con il Ministero delle finanze e con il Ministero dellInterno, sentite le amministrazioni provinciali della Sardegna, tutti gli adempimenti necessari per lattuazione delle disposizioni in materia di imposta erariale sulle assicurazioni R.C.A. e di imposta erariale sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A., nonché in materia di mantenimento degli equilibri finanziari, di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 hanno effetto a decorrere dallanno 2002 e si applicano con riferimento allanno di imposta 2001 |
TITOLO III Art. 11 1. LAmministrazione regionale è autorizzata ad espletare, anche mediante appositi accordi o intese con il Ministero delle finanze e con il Ministero dellInterno, sentite le amministrazioni provinciali della Sardegna, tutti gli adempimenti necessari per lattuazione delle disposizioni in materia di imposta erariale sulle assicurazioni R.C.A. e di imposta erariale sulla trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al P.R.A., nonché in materia di mantenimento degli equilibri finanziari, di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 hanno effetto a decorrere dallanno 2002 e si applicano con riferimento allanno di imposta 2001. |
TITOLO III Art. 11 1. Gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 di cui alla lettera b) del comma 19 dellarticolo 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione de bilancio annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 2001) sono rideterminati nella misura appresso specificata: 2002 lire 293.000.000.000 2003 lire 285.500.000.000 2. Per effetto della rideterminazione degli importi di cui al comma 1 nella tabella B allegata alla legge regionale n. 6 del 2001 gli stanziamenti di cui alla voce 1, relativi agli anni 2002 e 2003, sono rideterminati nella misura appresso specificata: 2002 lire 5.000.000.000 2003 lire 5.000.000.000 |
TITOLO IV Art. 12 1. I fondi di cui alle leggi regionali elencate nell'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), sono incrementati nelle misure appresso specificate: a) L.R. n. 9 del 1998 (UPB S07.017) 2001 lire 700.000.000 2002 lire 3.000.000.000 2003 lire 3.000.000.000 b) L.R. n. 51 del 1993 (UPB S07.028) 2001 lire 600.000.000 2002 lire 3.500.000.000 2003 lire 3.500.000.000 c) LL.R. nn. 21del 1993, 17 del 1993, 15 del 1994 (UPB S09.021) 2001 lire 700.000.000 2002 lire 3.500.000.000 2003 lire 3.500.000.000 |
Art. 12 1. Le minori entrate e le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate rispettivamente in lire 35.000.000.000 (euro 18.075.991,47) per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 ed in lire 1.100.000.000 (euro 568.102,59) annui alle quali si fa fronte: a) per le minori entrate con la rideterminazione degli importi effettuata dall'articolo 11 e con la variazione di cui al comma 2; b) per le spese con la variazione di cui al comma 2. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione Entrata 03-PROGRAMMAZIONE UPB E03.014 IRAP e addizionale IRPEF 2001 lire ------------- 2002 lire 35.000.000.000 2003 lire 35.000.000.000 mediante riduzione del cap. 11607 (imposta regionale sulle attività produttive) Spesa 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2001 lire 1.100.000.000 2002 lire 1.100.000.000 2003 lire 1.100.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001). UPB S03.007 Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 2001 lire 5.000.000.000 2002 lire 40.000.000.000 2003 lire 40.000.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001). In aumento 02 - PERSONALE UPB S02.025 RUPAR e piano telematico 2001 lire 1.100.000.000 2002 lire 800.000.000 2003 lire 800.000.000 con l'istituzione del capitolo (NI) Spese per l'istituzione ed il funzionamento del sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e per il collegamento con il sistema di comunicazione dell'amministrazione centrale per la gestione dell'autonomia tributaria (art. 6 della presente legge). UPB S02.041 Qualificazione e aggiornamento dei dipendenti 2001 lire ----------------- 2002 lire 300.000.000 2003 lire 300.000.000 mediante incremento del capitolo 02093 03-PROGRAMMAZIONE UPB S03.035 Spese per imposte e tributi 2001 lire 5.000.000.000 2002 lire 5.000.000.000 2003 lire 5.000.000.000 con l'istituzione del capitolo (NI) Oneri derivanti dalle convenzioni per le attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP (art. 2, comma 1 della presente legge). 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge gravano sulle suddette unità previsionali
di base del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e su quelle
corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi. |
Art. 13 1. Gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 di cui alla lettera b) del comma 19 dellarticolo 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione de bilancio annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 2001) sono ridetreminati nella misura appresso specificata: 2002 lire 308.000.000.000 2003 lire 300.500.000.000 2. Per effetto della rideterminazione degli importi di cui al comma 1 nella Tabella B allegata alla legge regionale n. 6 del 2001 gli stanziamenti di cui alla voce 1, relativi agli anni 2002 e 2003, sono rideterminati nella misura appresso specificata: 2002 lire 20.000.000.000 2003 lire 20.000.000.000 |
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Art. 14 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 13.100.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 22.000.000.000 per ciascuno degli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione Entrata 03-PROGRAMMAZIONE UPB E03.014 IRAP e addizionale IRPEF 2001 lire ------------- 2002 lire 20.00.000.000 2003 lire 20.00.000.000 mediante riduzione del cap. 11607 (imposta regionale sulle attività produttive) Spesa 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2001 lire 1.100.000.000 2002 lire 2.000.000.000 2003 lire 2.000.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001). UPB S03.007 Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 2001 lire 12.000.000.000 2002 lire 40.000.000.000 2003 lire 40.000.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001). In aumento Entrata 03 - PROGRAMMAZIONE UPB E03.014 IRAP e addizionale IRPEF 2001 lire ----------------- 2002 lire ----------------- 2003 lire ----------------- con l'istituzione del capitolo 11607/01(NI) Recupero minori entrate dell'imposta regionale sulle attività produttive derivanti dalle agevolazioni fiscali automatiche (art. 11, comma 10 della presente legge) (PM). Spesa 02 - PERSONALE UPB S02.025 RUPAR e piano telematico 2001 lire 1.100.000.000 2002 lire 800.000.000 2003 lire 800.000.000 con l'istituzione del capitolo (NI) Spese per l'istituzione ed il funzionamento del sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e per il collegamento con il sistema di comunicazione dell'amministrazione centrale per la gestione dell'autonomia tributaria (art. 6 della presente legge). UPB S02.041 Qualificazione e aggiornamento dei dipendenti 2001 lire ----------------- 2002 lire 1.200.000.000 2003 lire 1.200.000.000 mediante incremento del capitolo 02093 03-PROGRAMMAZIONE UPB S03.035 Spese per imposte e tributi 2001 lire 10.000.000.000 2002 lire 10.000.000.000 2003 lire 10.000.000.000 con l'istituzione del capitolo (NI) Oneri derivanti dalle convenzioni per le attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP (art. 2, comma 1 della presente legge). 07-TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO UPB S07.017 Incentivazioni alle attività turistico-ricreative 2001 lire 700.000.000 2002 lire 3.000.000.000 2003 lire 3.000.000.000 mediante incremento del capitolo 07020 UPB S07.028 Incentivazioni alle attività artigiane 2001 lire 600.000.000 2003 lire 3.500.000.000 mediante incremento del capitolo 07026/01 09-INDUSTRIA UPB S09.021 Sostegno agli investimenti 2001 lire 700.000.000 2002 lire 3.500.000.000 2003 lire 3.500.000.000 mediante incremento dei capitoli 09042/03, 09045/13 e 09045/15 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge gravano sulle suddette unità previsionali
di base del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 e su quelle
corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
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