REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI
Art. 1 MODALITA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE
Il Coordinatore Provinciale o Cittadino convoca con avviso scritto e personale ai singoli soci, con un anticipo non inferiore a 10 giorni (fa fede la data del timbro postale di partenza) lAssemblea comunale o circoscrizionale (di seguito definito soltanto "Assemblea") secondo un calendario predisposto dai Coordinatori Regionali. La convocazione dovrà contenere, oltre alla data, lorario e il luogo di svolgimento dellAssemblea, lindicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, lordine del giorno. Laddove non si proceda nei tempi previsti alla convocazione delle Assemblee il Coordinatore Regionale potrà provvedere direttamente od attraverso la nomina di un Commissario ad acta, al fine di garantire la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee.
Art. 2 ESERCIZIO DEI DIRITTI ASSOCIATIVI
Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme statutarie, tutti i soci maggiorenni la cui domanda di adesione sia pervenuta allUfficio Nazionale Soci entro il termine stabilito dal Comitato di presidenza. Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno trasmessi ai Coordinatori Regionali e Provinciali o di Grande Città dal Coordinamento Nazionale.
Art. 3 PRESIDENZA CONGRESSI SEGGI ELETTORALI
Il Presidente di ogni Assemblea viene nominato dal Coordinatore Regionale. Allapertura dei lavori lAssemblea può procedere alla nomina di due componenti lUfficio di Presidenza dellAssemblea. Si procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.
Atr. 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE
La candidatura a Coordinatore Comunale o circoscrizionale deve essere collegata ad una lista di candidati a membri del Comitato comunale; il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eligendi. Tali candidature devono essere presentate e sottoscritte da
almeno il 15% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 150 soci, devono essere depositate presso la presidenza dellAssemblea allapertura dei lavori .
Al fine del calcolo del numero delle firme necessario per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.
Art. 5 TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI
La convocazione dovrà inoltre contenere lindicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali. Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero. In ogni caso, nelle Assemblee nelle quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata lapertura dei seggi per almeno 8 ore, anche non consecutivamente, secondo orari e modalità da concordare unitamente alle date di svolgimento delle Assemblee, con i Coordinatori Regionali.
Art. 6 RICONOSCIMENTO ELETTORI
Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso lesibizione di un documento di identificazione personale, valido ai sensi di legge.
Art. 7 VOTAZIONI
Le votazioni per lelezione del Coordinatore comunale o circoscrizionale e del Comitato comunale, avvengono a scrutinio segreto.
Art. 8 MODALITA DI VOTAZIONE
Ogni socio potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore comunale e per la lista ad esso collegata. Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Per lelezione dei Comitati comunali lelettore non può esprimere preferenze; può invece aggiungere non più di due nominativi di iscritti al Movimento purché non inclusi in altre liste. Non è possibile aggiungere un nome di iscritto in calce ad una lista diversa a quella del Coordinatore votato. Nel caso in cui lelettore esprima solamente l'aggiunta ad una lista, senza indicazioni di voto per il Coordinatore, il voto viene attribuito anche al Coordinatore collegato alla stessa lista.
I seggi spettanti a ciascuna delle liste sono attribuiti con il metodo dHondt* sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore.
Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista di cui fa parte. Ad integrazione della lista di candidati presentata, segue la graduatoria dei nomi eventualmente aggiunti. Tale graduatoria è determinata dal numero di aggiunte per ciascun socio. In caso di parità, prevale lanzianità di iscrizione al Movimento e in caso di ulteriore parità prevale lanzianità anagrafica.
Fino allassemblea successiva, in caso di cessazione della qualità di membro elettivo del Comitato, per decesso, dimissioni decadenza o provvedimento probivirale, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione della lista. Solo dopo l'esaurimento dell'elenco dei candidati non eletti nell'ambito della lista, subentrano i soci indicati con il maggior numero di aggiunte.
*Metodo d'Hondt
Il metodo d'Hondt è uno delle molte formule elettorali (metodi matematici per trasformare i voti in seggi): si divide per 1, 2, 3, 4... i voti riportati da ciascun coordinatore fino al numero di membri del Comitato da eleggere ( 6 ). I seggi sono assegnati alle liste che hanno riportato i primi sei quozienti.
Art. 9 VOTO PONDERATO GRANDI ELETTORI
Coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a) e b) del 2° comma dellart. 33 bis, sono definiti "Grandi Elettori".
I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato, attraverso le seguenti modalità:
a) si calcola il 50% (con arrotondamento allunità superiore) degli aventi diritto al voto alla data di convocazione dellassemblea;
b) si divide il quoziente così ottenuto per il numero dei Grandi Elettori aventi diritto al voto nel Congresso. La cifra così ottenuta, arrotondata allunità superiore, corrisponde al voto ponderato attributo a ciascun Grande Elettore.
In ogni caso tale valore non potrà essere superiore a cinque;
c) i Grandi Elettori voteranno attraverso una scheda distinguibile da quelle degli altri soci. A ciascuna di tali schede, in sede di scrutinio, verrà assegnato un valore pari al voto ponderato attribuito ai grandi elettori (di cui alla precedente lettera b).
Nessun Grande Elettore può esercitare in una stessa Assemblea il voto ponderato più di una volta, quandanche sia eletto nellambito del territorio del comune a far parte di diverse assemblee rappresentative.
In tale eventualità il numero totale dei Grandi Elettori della provincia aventi diritto al voto (di cui alla precedente lettera b) si intende computando una sola volta coloro che si trovino nella condizione di cui al precedente comma.
Lelenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascuna Assemblea dal relativo Coordinatore Provinciale. Il Grande Elettore eventualmente non incluso in tale elenco ha diritto, attestando la propria qualifica, di esercitare il voto ponderato.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ART. 33 BIS ULTIMO COMMA
Art. 1 I Coordinatori Provinciali nel convocare le Assemblee comunali, laddove sussistano particolari circostanze legate alla situazione specifica dei singoli comuni (quali ad esempio il numero dei soci), possono decidere una riduzione del numero degli eligendi nei Comitati Comunali. Il numero minimo degli eligendi non potrà comunque essere inferiore a tre.
Art. 2 Presidenti Club Forza Italia
Fanno parte, quali invitati permanenti, del Comitato Comunale
i Presidenti dei Club Forza Italia regolarmente affiliati al Movimento Politico
e con sede nel territorio del comune.