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REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTÀ

1) Modalità di convocazione Congressi

Il Coordinatore Provinciale o Cittadino convoca con avviso scritto e personale ai singoli soci, con un anticipo non inferiore a 10 giorni (fa fede la data del timbro postale di partenza) il Congresso Provinciale o di Grande Città (di seguito definito soltanto "Congresso") secondo un calendario predisposto dai Coordinatori Regionali ed approvato dal Coordinatore Nazionale. La convocazione dovrà contenere, oltre alla data, l’orario e il luogo di svolgimento del Congresso, l’indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, dell’ordine del giorno e del numero dei Delegati da eleggere al Congresso Nazionale.

2) Esercizio dei diritti associativi

Potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme statutarie, tutti i soci maggiorenni la cui domanda di adesione sia pervenuta all’Ufficio Nazionale Soci entro il termine stabilito dal Comitato di presidenza. Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno trasmessi ai Coordinatori Regionali e Provinciali o di Grande Città dal Coordinamento Nazionale.

3) Presidenza Congressi - Seggi elettorali

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Coordinamento Nazionale. All’apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea congressuale. Si procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.

4) Modalità di presentazione candidature

La candidatura a Coordinatore Provinciale o di Grande Città deve essere collegata ad una lista di candidati a membri del Comitato Provinciale o di Grande Città; il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eligendi. Tali candidature devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 150 soci, devono essere depositate presso la sede regionale del Movimento ed indirizzata al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso. Le candidature a Delegato al Congresso Nazionale sono personali, non vengono raccolte in liste e devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, oppure 100 soci, e devono essere depositate presso la sede regionale del Movimento ed indirizzate al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Provinciale o di Grande Città. Ogni socio può sottoscrivere più di una candidatura, ma in numero non superiore a quella degli eligendi per ciascuna elezione.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessario per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

5) Modalità di calcolo Delegati al Congresso Nazionale

Il numero dei Delegati al Congresso Nazionale sarà determinato e comunicato secondo il seguente criterio: per ciascuna Provincia o Grande Città, sulla base dei voti conseguiti dalla lista proporzionale di Forza Italia alle ultime elezioni della Camera dei Deputati nel territorio della Provincia o della Grande Città, in ragione di 1 delegato ogni 5.000 voti, o frazione superiore a 2.500, più due Delegati di diritto per ogni Provincia o Grande Città. In applicazione di quanto previsto dallo Statuto, alla città di Aosta viene attribuito 1 delegato di diritto, oltre a quelli risultanti dal calcolo dei voti ottenuti. Così pure al restante territorio della regione Valle d’Aosta viene attribuito 1 delegato di diritto, oltre a quelli risultanti dal calcolo dei voti ottenuti.

6) Tempi di apertura dei seggi elettorali

La convocazione dovrà inoltre contenere l’indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali. Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero. In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l’apertura dei seggi per almeno 8 ore, anche non consecutivamente, secondo orari e modalità da concordare unitamente alle date di svolgimento dei Congressi, con i Coordinatori Regionali.

7) Riconoscimento elettori

Ogni elettore dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l’esibizione di un documento di identificazione personale, valido ai sensi di legge.

8) Votazioni

Le votazioni per l’elezione del Coordinatore e del Comitato Provinciale, nonché dei Delegati al Congresso Nazionale avvengono a scrutinio segreto.

9) Modalità di votazione

Ogni socio potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore Provinciale o Cittadino e per la lista ad esso collegata. Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l’elezione dei Comitati Provinciali e Cittadini l’elettore non può esprimere preferenze; può invece aggiungere non più di due nominativi di iscritti al Movimento purchè non inclusi in altre liste. Non è possibile aggiungere un nome di iscritto in calce ad una lista diversa a quella del Coordinatore votato. Nel caso in cui l’elettore esprima solamente l'aggiunta ad una lista, senza indicazioni di voto per il Coordinatore, il voto viene attribuito anche al Coordinatore collegato alla stessa lista.

I seggi spettanti a ciascuna delle liste sono attribuiti con il metodo d’Hondt* sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista di cui fa parte. Ad integrazione della lista di candidati presentata, segue la graduatoria dei nomi eventualmente aggiunti. Tale graduatoria è determinata dal numero di aggiunte per ciascun socio. In caso di parità, prevale l’anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di ulteriore parità prevale l’anzianità anagrafica.

Fino al Congresso successivo, in caso di cessazione della qualità di membro elettivo del Comitato, per decesso, dimissioni decadenza o provvedimento probivirale, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione della lista. Solo dopo l'esaurimento dell'elenco dei candidati non eletti nell'ambito della lista, subentrano i soci indicati con il maggior numero di aggiunte.

Per l’elezione dei Delegati al Congresso Nazionale, che non sono raccolti in liste, ogni elettore può indicare un numero di candidati non superiore ai 1/3 degli eligendi. Vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

In caso di parità di voti, prevale l’anzianità di iscrizione al Movimento e in caso di ulteriore parità prevale l’anzianità anagrafica.

*Metodo d'Hondt

Il metodo d'Hondt è uno delle molte formule elettorali (metodi matematici per trasformare i voti in seggi): si divide per 1, 2, 3, 4... i voti riportati da ciascun coordinatore fino al numero di membri del Comitato da eleggere ( 6 ). I seggi sono assegnati alle liste che hanno riportato i primi sei quozienti.

10) Voto ponderato - Grandi Elettori

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) del 1° comma dell’art. 31, per i Congressi Provinciali, e alla lettera b) del 1° comma dell’art. 37 per i Congressi di Grandi Città, sono definiti "Grandi Elettori".

I Grandi Elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il voto ponderato previsto dalle lettere d) ed e) del punto V delle norme transitorie, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per l’elezione del Coordinatore e del Comitato Provinciale o Cittadino, attraverso le seguenti modalità:

a) Si calcola il 50% (con arrotondamento all’unità superiore) degli aventi diritto al voto alla data di convocazione del Congresso.

b) Si divide il quoziente così ottenuto per il numero dei Grandi Elettori aventi diritto al voto nel Congresso. La cifra così ottenuta, arrotondata all’unità superiore, corrisponde al voto ponderato attributo a ciascun Grande Elettore.

In ogni caso tale valore non potrà essere superiore a cinque.

c) I Grandi Elettori voteranno attraverso una scheda distinguibile da quelle degli altri soci. A ciascuna di tali schede, in sede di scrutinio, verrà assegnato un valore pari al voto ponderato attribuito ai grandi elettori (di cui alla precedente lettera b).

Nessun Grande Elettore può esercitare in uno stesso Congresso il voto ponderato più di una volta, quand’anche sia eletto nell’ambito del territorio della Provincia o della Grande Città a far parte di diverse assemblee rappresentative.

In tale eventualità il numero totale dei Grandi Elettori della provincia aventi diritto al voto (di cui alla precedente lettera b) si intende computando una sola volta coloro che si trovino nella condizione di cui al precedente comma.

L’elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Coordinatore Provinciale o di Grande Città. Il Grande Elettore eventualmente non incluso in tale elenco ha diritto, attestando la propria qualifica, di esercitare il voto ponderato.

 
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