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Statuto di Forza Italia

approvato dalla Assemblea Nazionale
Milano, 18 gennaio 1997

con le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale del 4 luglio 1997, del 20/21 febbraio 1998, e dal Congresso Nazionale del 16/18 aprile 1998 e dal Consiglio Nazionale del 20 luglio 1998


I N D I C E
Parte 1°: LE FINALITA' E I SOCI DI FORZA ITALIA
Parte 2°: GLI ORGANI E LA STRUTTURA
Parte 3°: GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI
Parte 4°: L'ASSETTO REGIONALE
Parte 5°: GLI ORGANI PERIFERICI LE GRANDI CITTA' - LE PROVINCIE
Parte 6°: L' INCOMPATIBILITA', LA DETERMINAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Parte 7°: L'ASSETTO AMMINISTRATIVO
Parte 8°: GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO
Parte 9°: I RAPPORTI CON I CLUB FORZA ITALIA
Parte 10°: ORGANIZZAZIONI INTERNE AL MOVIMENTO
Parte 11°: DISPOSIZIONI FINALI
Parte 12°: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

PARTE 1^

LE FINALITA' E I SOCI DI FORZA ITALIA

Art. 1 - Finalità

Il Movimento Politico Forza Italia è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Soci

Sono soci del Movimento Politico Forza Italia i cittadini italiani di età maggiore di 14 anni che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento predisposto dal Responsabile Nazionale Organizzazione ed approvato dal Comitato di Presidenza.

La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno, anche tramite la partecipazione ai Club Forza Italia.

Spetta al Comitato di Presidenza decidere sulla compatibilità tra l'adesione a Forza Italia e l'appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività politiche di rilievo.

Art. 3 - Modalità di adesione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo e deve recare la firma di almeno un socio presentatore. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal Regolamento di cui all'art. 2.

Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.

Coloro che siano stati soci di Forza Italia nei tre anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al Movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nella prima votazione successiva alla reiscrizione per ciascun livello di elezione (Comunale, Circoscrizionale, Provinciale e Cittadino, Congressuale).

La mancata segnalazione della condizione di cui al precedente comma 3 è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione.

Il Comitato di Presidenza nomina la Commissione di Garanzia alla quale è devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative all'assunzione della qualifica di socio, nonché alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa.

La Commissione di Garanzia è composta da 7 membri. La Commissione opera mediante le procedure definite dal Regolamento.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli Organi Direttivi.

Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti di Forza Italia e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri soci.

Art. 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio del Movimento Politico si perde nei seguenti casi:

• dimissioni

• mancato rinnovo

• espulsione

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'Ufficio Nazionale Soci provvede a darne comunicazione agli Organi Periferici interessati.

Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai Probiviri.

Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

Art. 6 - Elettorato attivo e passivo

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e si acquisiscono decorsi i termini di accoglimento della domanda di adesione previsti dal Regolamento.

Art. 7 - Quote associative

Decadenza per mancato rinnovo

Esercizio del diritto di voto

Il Comitato di Presidenza entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualità di socio.

Il diritto di voto nelle assemblee , può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso.

Art. 8 - Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti

L'adesione al Movimento Politico Forza Italia comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilità ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo i limiti di cui all'art. 6.

L'elettorato attivo nelle Assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del Comune e della Provincia in cui il socio risiede.

In caso di trasferimento di residenza il socio è tenuto ad informare l'Ufficio Nazionale Soci che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione.

Art. 9 - Pubblicità e aggiornamento dell'elenco dei soci

L'elenco dei soci non è segreto.

Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'Ufficio Nazionale Soci sotto la diretta responsabilità del Responsabile Nazionale Organizzazione.

L'Ufficio Nazionale Soci conserva e aggiorna il registro generale dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci.

I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.

 

PARTE 2^

GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Art. 10 - Organi Nazionali

Sono Organi Nazionali di Forza Italia:

il Congresso Nazionale;

il Presidente;

il Consiglio Nazionale;

il Comitato di Presidenza;

la Conferenza dei Coordinatori Regionali;

l'Amministratore Nazionale;

il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 11 - Struttura Nazionale

Coordinano ed attuano le delibere degli Organi Nazionali i Responsabili Nazionali dei Settori:

Organizzazione

Enti Locali

Dipartimenti

Comunicazione ed Immagine

Formazione

Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente.

Art. 12 - Organi Regionali

Sono Organi Regionali di Forza Italia:

il Coordinatore Regionale;

il Comitato Regionale;

il Consiglio Regionale;

il Collegio Regionale dei Probiviri

Art. 13 - Organi Periferici

Sono Organi Periferici di Forza Italia:

1) nelle Provincie:

il Congresso Provinciale;

il Coordinatore Provinciale;

il Comitato Provinciale;

2) nei Comuni:

l'Assemblea Comunale;

il Coordinatore Comunale;

il Comitato Comunale;

nelle città indicate all'art. 30:

il Congresso di Grande Città;

il Coordinatore Cittadino;

il Comitato Cittadino;

l'Assemblea di Circoscrizione;

i Coordinatori di Circoscrizione;

nei Collegi :

i Delegati di Collegio.

Si intendono come collegi le zone indicate nel Testo Unico sull'elezione della Camera dei Deputati.

Art. 14 - Validità delle delibere

Gli Organi Collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

PARTE 3^

GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

 

Art. 15 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è la più alta assise del Movimento, definisce ed indirizza la linea politica di Forza Italia.

Elegge il Presidente, 6 membri del Comitato di Presidenza, 50 membri del Consiglio Nazionale.

Compete al Congresso Nazionale modificare il presente Statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 74.

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 3 anni; è convocato dal Presidente su delibera del Comitato di Presidenza che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Art. 16 - Composizione del Congresso Nazionale

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto:

i Delegati eletti nei Congressi Provinciali e di Grande Città sulla base dei voti riportati da Forza Italia nelle ultime elezioni politiche;

i Delegati rappresentanti dei soci residenti all'Estero con un massimo di 100 Delegati;

i soci del Movimento che siano:

Parlamentari Nazionali ed Europei;

Deputati Regionali e Consiglieri Regionali;

Presidenti o Vice Presidenti di Provincia;

Capigruppo nei Consigli Provinciali;

Sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti;

Capigruppo nei Consigli Comunali delle città Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Coordinatori Regionali;

Coordinatori Provinciali;

Coordinatori Cittadini;

Delegati di Collegio;

Delegati di Circoscrizione delle Grandi Città;

Dirigenti nazionali;

Responsabili Nazionali di Forza Italia - Giovani per la Libertà, di Forza Italia Azzurro Donna, di Forza Italia Seniores.

Le modalità di calcolo e di individuazione dei Delegati di cui alle lettere a) e b) sono previste da apposito Regolamento.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 17 - Operazioni preliminari al Congresso Nazionale

Il Comitato di Presidenza fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno del Congresso Nazionale.

Almeno 90 giorni prima della data fissata:

nomina una Commissione alla quale sono demandate tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle Assemblee locali ed alle elezioni dei Delegati e la determinazione del numero dei Delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio stabilito dall'articolo precedente;

determina con Regolamento i Delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all'Estero;

detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del Congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalità per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione del Presidente, dei membri elettivi del Comitato di Presidenza e del Consiglio Nazionale. Detta comunque tutte le ulteriori disposizioni ritenute utili.

Le nomine dei Delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del Congresso Nazionale, purché lo stesso abbia luogo entro l'anno solare.

Art. 18 - Svolgimento del Congresso Nazionale

Il Congresso nomina il Presidente del Congresso, l'Ufficio di Presidenza, la commissione verifica poteri, i componenti dei seggi ed i questori.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quando diversamente previsto dal presente Statuto.

Il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un quorum di presenti o di voti. Il Regolamento del Congresso Nazionale definisce le modalità di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente del Movimento Politico Forza Italia è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente dirige il Movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede il Comitato di Presidenza, il Consiglio Nazionale, e il Congresso Nazionale.

Nomina 6 membri del Comitato di Presidenza. Nomina i Responsabili Nazionali di Settore. Nomina i Coordinatori Regionali.

In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Comitato di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale.

Art. 20 - La Consulta del Presidente

Il Presidente può avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.

La Consulta, nominata dal Presidente, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

Art. 21 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale promuove e coordina l'azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o da un suo delegato.

Elegge ogni 3 anni il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sono membri del Consiglio Nazionale i soci che siano:

il Presidente;

i 50 soci del Movimento eletti ogni 3 anni dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento;

componenti del Comitato di Presidenza;

ex Presidenti del Consiglio, gli ex Presidenti di Camera, Senato e Parlamento Europeo;

Deputati, Senatori e Parlamentari Europei;

Coordinatori Regionali;

Presidenti delle Giunte Regionali o, in mancanza, Vice Presidenti;

Presidenti delle Assemblee Regionali;

Coordinatori Provinciali;

Presidenti di Giunta Provinciale;

Coordinatori Cittadini;

Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, o delle città con oltre 50.000 abitanti;

Capigruppo dei Consigli Regionali;

I Dirigenti Nazionali dell'Ufficio Clubs e dei Promotori Azzurri;

il Responabile Nazionale di Forza Italia - Giovani per la Libertà;

il Responsabile Nazionale di Forza Italia Azzurro Donna;

il Responsabile Nazionale Forza Italia Seniores;

il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;

il Presidente della Commissione di Garanzia.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, i membri della Commissione di Garanzia, i Dirigenti degli Uffici Nazionali.

Il Presidente può invitare al Consiglio Nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento Politico e personalità del mondo politico e

culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento.

In caso di perdita della qualità di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'età anagrafica.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Nazionale è convocato altresì ogni volta che lo richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Presidente del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio Nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.

Art. 23 - Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza dà attuazione alle deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. Coordina le attività del Movimento e dei gruppi parlamentari.

Il Comitato di Presidenza è composto da :

il Presidente del Movimento;

6 membri eletti dal Congresso Nazionale;

i Capigruppo di Senato, Camera e Parlamento Europeo;

6 membri nominati dal Presidente stesso;

l'Amministratore Nazionale;

i Responsabili Nazionali dei Settori di cui all'art. 11;

il Segretario della Conferenza dei Coordinatori Regionali;

i Presidenti o i Vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo aderenti a Forza Italia ;

i Presidenti delle Giunte Regionali aderenti a Forza Italia.

tre membri della Conferenza dei Coordinatori Regionali, nominati dal Presidente

I componenti elettivi del Comitato di Presidenza restano in carica 3 anni.

Il Comitato di Presidenza in particolare:

approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento Politico;

nomina i Revisori dei Conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 47;

emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello Statuto.

Possono essere invitati al Comitato di Presidenza soci del Movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati.

In caso di perdita della qualità di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi è sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui del Comitato di Presidenza provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale eletti dal Congresso Nazionale.

In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, è convocato il Consiglio Nazionale per una nuova elezione.

Entro 30 giorni dall'elezione da parte del Congresso Nazionale dei 6 componenti elettivi del Comitato di Presidenza, il Presidente provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Presidente, questi provvede alla sostituzione.

Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza.

Art. 24 - La Conferenza dei Coordinatori Regionali

La Conferenza dei Coordinatori Regionali coordina l'attività politica ed organizzativa del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Presidente e le indicazioni del Responsabile Nazionale della Organizzazione.

E' presieduta dal Presidente ed è composta dai Coordinatori Regionali, dall'Amministratore Nazionale e dai Responsabili della Struttura Nazionale di cui all'art. 11, dal Coordinatore Nazionale Forza Italia - Giovani per la Libertà e dai dirigenti nazionali degli Uffici : Adesioni, Club, Promotori Azzurri , Azzurro Donna e Seniores.

Il Presidente del Movimento nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l'attività.

Art. 25 - L'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi Nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato di Presidenza.

L'Amministratore Nazionale fa parte del Comitato di Presidenza.

Le funzioni dell'Amministratore Nazionale sono descritte nell'art. 46.

Art. 26 - Responsabili Nazionali di Settore di attività

Sono nominati dal Presidente i Responsabili Nazionali dei Settori:

Organizzazione

Enti Locali

Dipartimenti

Comunicazione ed Immagine

Formazione

Essi collaborano con il Presidente al fine di coordinare l'attività del Movimento nei rispettivi settori di competenza.

Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo.

PARTE 4^

L'ASSETTO REGIONALE

Art. 27 - Il Coordinatore Regionale

Il Presidente nomina per ogni Regione il Coordinatore Regionale.

Il Coordinatore Regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Regione, controlla ed indirizza l'attività politica dei Coordinatori Provinciali e assicura la continuità della linea politica degli Organi Nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.

Il Coordinatore Regionale nomina:

5 componenti del Comitato Regionale ed indica chi debba assumere la funzione di Vice Coordinatore;

i Responsabili Regionali di Settore per le funzioni indicate dall'art. 11.

Il Coordinatore Regionale convoca e presiede il Comitato Regionale ed il Consiglio Regionale.

In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Vice Coordinatore Regionale.

Art. 28 - Il Comitato Regionale

Sono membri del Comitato Regionale i soci che siano:

il Coordinatore Regionale;

5 membri nominati dal Coordinatore Regionale;

Responsabili Regionali di Settore;

Il Tesoriere Regionale, nominato ai sensi dell'art.28 bis;

membri del Comitato di Presidenza iscritti nella Regione;

Coordinatori Provinciali;

Coordinatori delle Grandi Città;

il Responsabile Regionale di Forza Italia- Giovani per la Libertà;

il Responsabile Regionale di Forza Italia Azzurro Donna;

il Responsabile Regionale di Forza Italia Seniores;

il Presidente o il Vice Presidente della Giunta Regionale;

il Capogruppo in Consiglio Regionale ;

il Responsabile Regionale dei Clubs ;

il Responsabile Regionale dei Promotori Azzurri.

Il Comitato Regionale si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilità.

Il Comitato Regionale individua le attività da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del Movimento; coordina le attività svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.

Il Coordinatore Regionale, il Vice Coordinatore ed i Responsabili Regionali di Settore costituiscono, in seno al Comitato Regionale, la Giunta Esecutiva Regionale per l'attuazione delle delibere degli Organi Regionali.

Art. 28 bis - Il Tesoriere regionale

Il Tesoriere regionale è nominato dall'Amministratore Nazionale, con il gradimento del Coordinatore Regionale.

Amministra i fondi destinati alla struttura regionale, e agisce in forza di procura rilasciata dall'Amministratore Nazionale.

Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore Nazionale, come specificato nella parte 7.a del presente Statuto.

La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obbiettivi politici individuati dal Coordinatore regionale e dagli Organi regionali.

Il tesoriere regionale resta in carica tre anni. Può essere riconfermato.

Può essere revocato e sostituito, sentito il Coordinatore Regionale, in qualsiasi momento dall' Amministratore Nazionale.

Art. 29 - Il Consiglio Regionale

Compongono il Consiglio Regionale i soci che siano:

il Coordinatore Regionale e gli altri membri del Comitato Regionale;

Delegati di Collegio;

Parlamentari Nazionali eletti nella Regione;

Parlamentari Europei residenti nella Regione;

Consiglieri Regionali;

Presidenti delle Provincie e Capigruppo dei Consigli Provinciali;

Sindaci dei Comuni della Regione;

Capigruppo nei Consigli Comunali dei Capoluoghi di Provincia e delle città con oltre 50.000 abitanti.

Il Consiglio Regionale si pronuncia sui fatti politici importanti che riguardano direttamente o indirettamente l'ambito regionale.

Ha funzione di sintesi politica delle attività svolte a livello locale dal Movimento e di supporto all'attività del Comitato Regionale.

Il Consiglio Regionale ogni 3 anni elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio Regionale dei Probiviri.

Si riunisce su convocazione del Coordinatore Regionale o su richiesta di almeno ¼ dei suoi membri.

PARTE 5^

GLI ORGANI PERIFERICI

Le Grandi Città - Le Provincie

Art. 30 - Assetto Territoriale di base.

Nei Comuni nei quali siano residenti almeno dieci aderenti al Movimento, è costituito il Coordinamento Comunale (art. 13 n. 2).

Negli altri Comuni il Coordinatore Provinciale nomina un Delegato Comunale.

In tutte le Province previste dalla legge dello Stato è costituito il Coordinamento Provinciale (art. 13 n. 1). Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dal Comitato di Presidenza.

Nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina, definite "Grandi Città", è costituito il Coordinamento Cittadino (di Grande Città art. 13 n. 3). In questo caso, il Coordinamento Cittadino ha competenza sul territorio comunale della Grande Città, mentre sul residuo territorio della Provincia è competente il Coordinamento Provinciale.

Nell'ambito delle Grandi Città è costituito il Coordinamento Circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell' ambito del cui territorio siano residenti almeno dieci aderenti a Forza Italia.

Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, il Coordinatore Cittadino nomina un Delegato di Circoscrizione.

In ogni Collegio elettorale (art. 13 n. 4) il Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinatori Provinciali o Cittadini interessati ed i Parlamentari eletti sul territorio del Collegio, nomina un Delegato di Collegio.

Nelle Provincie al di fuori delle Grandi Città, i soci esercitano il diritto di voto:

nell' Assemblea Comunale : per l'elezione del Coordinatore Comunale e dei membri elettivi del Coordinamento Comunale;

nel Congresso Provinciale : per l' elezione del Coordinatore Provinciale, dei membri elettivi del Comitato Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale.

Nelle Grandi Città, i soci esercitano il diritto di voto:

nell' Assemblea di Circoscrizione : per l'elezione del Coordinatore Circoscrizionale ;

nel Congresso Cittadino : per l' elezione del Coordinatore Cittadino (della Grande Città), dei membri elettivi del Comitato Cittadino e dei Delegati al Congresso Nazionale.

Art. 30 bis - Disposizioni speciali per la Regione Valle d'Aosta

Ai fini del presente Statuto e dei Regolamenti che ne derivano, la Regione Valle d'Aosta è soggetta alle seguenti disposizioni particolari:

la città di Aosta è equiparata alle Grandi Città di cui al precedente Art. 30;

il resto del territorio della Regione è equiparato ad una provincia ordinaria;

il Regolamento determinerà il numero dei Delegati al Congresso Nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta.

Art. 31- I Congressi Provinciali

Partecipano con diritto di voto ai Congressi Provinciali:

a) i soci iscritti al Movimento residenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Coordinamento Provinciale;

b) i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della Provincia chiamati a far parte delle Assemblee Rappresentative, a partire da Consigliere Comunale.

Ad essi, definiti Grandi Elettori, viene attribuito un numero di voti elettorali non superiore al 50% del totale dei soci della Provincia o della Grande Città (voto ponderato). Tali voti elettorali vengono ripartiti in parti uguali fra i "Grandi Elettori" con arrotondamento all'unità superiore. Le modalità di esercizio di tale voto ponderato sono definite con apposito Regolamento.

Nelle Provincie in cui sia compresa una Grande Città, non fanno parte del Congresso Provinciale i Consiglieri Comunali, i Consiglieri Provinciali ed i Parlamentari eletti nell'ambito territoriale della Grande Città.

Nel caso in cui il Collegio di elezione sia riferito ad un territorio compreso sia nel Comune della Grande Città sia nel territorio del resto della Provincia oppure ad un territorio compreso in due diverse Provincie, i Senatori, i Deputati eletti nei collegi uninominali, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Provinciali debbono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione.

I Parlamentari Europei ed i Deputati eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città a seconda del Comune di residenza se compreso nel collegio di elezione. Negli altri casi, esercitano tale diritto nel Congresso della Provincia o della Grande Città, fra quelli compresi nel collegio di elezione, nella quale ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale, inteso come il luogo nel quale avviene il deposito delle liste e dei contrassegni elettorali.

Ogni Congresso Provinciale è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Coordinatore Provinciale e dei membri elettivi del Comitato Provinciale.

Il Congresso Provinciale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Provinciale elegge il Coordinatore Provinciale e 6 membri del Comitato Provinciale con le modalità previste da apposito Regolamento.

Art. 32 - Il Coordinatore Provinciale

Il Coordinatore Provinciale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso Provinciale con le modalità previste da apposito Regolamento.

Resta in carica 3 anni.

Il Coordinatore Provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Provincia. E' coadiuvato dai membri del Comitato Provinciale, determina la linea politica del Movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali.

Nomina il Responsabile Amministrazione e Tesoreria ed i Responsabili di Settore per le funzioni indicate all'art. 11. Nomina fra gli stessi il Vice Coordinatore Provinciale.

In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Provinciale è sostituito dal Vice Coordinatore Provinciale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Comitato Provinciale convoca il Congresso Provinciale per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 33 - Il Comitato Provinciale

Costituiscono il Comitato Provinciale i soci che siano:

il Coordinatore Provinciale;

6 membri eletti dal Congresso Provinciale;

Responsabili di Settore;

il Responsabile Amministrazione e Tesoreria;

Coordinatori Comunali del capoluogo della provincia e dei Comuni con oltre 50.000 abitanti;

membri del Comitato di Presidenza iscritti nella Provincia;

il Responsabile Provinciale di Forza Italia- Giovani per la Libertà;

Presidente o Vice Presidente della Provincia;

il Capogruppo in Consiglio Provinciale;

il Sindaco ed il Capogruppo nel Comune Capoluogo (nelle Provincie che non includono la Grande Città);

Delegati di Collegio;

Dirigente dell'Ufficio Provinciale Clubs, Azzurro Donna, Seniores e Promotori Azzurri;

Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nella Provincia.

Nelle Provincie comprendenti una Grande Città fanno parte del Comitato Provinciale i Senatori e i Deputati eletti nei Collegi uninominali compresi nel territorio della Provincia, che siano interamente al di fuori del Comune della Grande Città.

I Senatori, i Deputati Nazionali, i Consiglieri Regionali, eletti in un collegio che comprenda sia porzioni del territorio di una Grande Città sia di una Provincia, ovvero di più Provincie, fanno parte del Comitato Provinciale o del Comitato della Grande Città corrispondente al proprio comune di residenza, purché esso faccia parte del proprio collegio di elezione.

Negli altri casi:

i Senatori, i Deputati eletti nei collegi uninominali e i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale optano, scegliendo di quale Comitato Provinciale o di Grande Città fare parte, fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile per tutta la durata della legislatura nazionale o regionale di cui l'eletto fa parte;

i Deputati eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario fanno parte del Comitato della Provincia o della Grande Città, fra quelli compresi nel collegio di elezione, nella quale ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale, inteso come il luogo nel quale avviene il deposito delle liste e dei contrassegni elettorali.

Il Comitato Provinciale è convocato dal Coordinatore Provinciale, almeno ogni 4 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri del Comitato stesso. E' presieduto dal Coordinatore Provinciale o, in mancanza, dal Vice Coordinatore Provinciale.

Il Coordinatore Provinciale, il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili Provinciali di Settore costituiscono, in seno al Comitato Provinciale, la Giunta Esecutiva Provinciale per l'attuazione delle delibere degli Organi Provinciali.

Art. 33 bis - Assemblea Comunale

Costituiscono l'Assemblea Comunale :

i soci residenti nel territorio del Comune;

i Consiglieri Comunali anche se non residenti nel Comune.

Sono considerati Grandi Elettori:

i soci residenti nel Comune, eletti a far parte di Assemblee Rappresentative, a partire da Consigliere Circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del comune ;

tutti i Consiglieri Comunali della città sede del Coordinamento Comunale, se soci di Forza Italia, ovunque residenti.

Ai Grandi Elettori, viene attribuito un numero di voti elettorali non superiore al 50% del totale dei soci del Comune (voto ponderato). I voti elettorali vengono ripartiti in parti uguali fra i "Grandi Elettori" con arrotondamento all'unità superiore. Le modalità di esercizio del di tale voto ponderato sono definite con apposito Regolamento.

L'Assemblea Comunale è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Coordinatore Comunale e dei membri elettivi del Comitato Comunale.

L'Assemblea Comunale, inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Comunale elegge il Coordinatore Comunale e fino a 6 membri del Comitato Comunale con le modalità previste da apposito Regolamento.

Art. 33 ter - Il Coordinatore Comunale

Il Coordinatore Comunale è eletto a scrutinio segreto dal Congresso Comunale con le modalità previste da apposito Regolamento.

Resta in carica 3 anni.

Il Coordinatore Comunale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del Comune. E' coadiuvato dai membri del Comitato Comunale, determina la linea politica del Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali , Regionali e Provinciali.

Nomina il Responsabile Amministrazione e Tesoreria, il Vice Coordinatore Comunale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Comunale è sostituito dal Vice Coordinatore comunale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Coordinatore convoca il Congresso Comunale per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Art . 33 quater - Il Comitato Comunale

Costituiscono il Comitato Comunale i soci che siano:

il Coordinatore Comunale;

membri eletti dal Congresso Comunale;

il Responsabile Amministrazione e Tesoreria;

membri del Comitato di Presidenza residenti nel Comune;

il Responsabile Comunale di Forza Italia- Giovani per la Libertà;

Sindaco o Vice Sindaco;

il Capogruppo in Consiglio Comunale;

Dirigenti dell'Ufficio Comunale Club, Promotori Azzurri, Azzurro Donna, Seniores;

Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali residenti nel Comune.

Art. 34 - Il Delegato di Collegio

Il Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinatori Provinciali ed i Parlamentari eletti nel territorio, nomina un Delegato di Collegio in ogni Collegio.

Organizza le attività che si svolgono nell'ambito del Collegio.

E' coadiuvato da persone di sua fiducia che agiscono sotto la sua responsabilità e crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 35 - Le Assemblee di Collegio

Abrogato

Art. 36 - I Delegati di Comune

Il Coordinatore Provinciale nomina un Delegato di Comune, in ogni Comune in cui non sia costituito il Coordinamento Comunale.

Il Delegato di Comune collabora con il Delegato di Collegio e con il Coordinatore Provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale.

E' coadiuvato dal Direttivo Comunale composto da persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilità e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 37 - I Congressi delle Grandi Città

Partecipano con diritto di voto ai Congressi di Grande Città :

a) gli iscritti al Movimento residenti nella Grande Città ;

b) I soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della Grande Città chiamati a far parte delle Assemblee Rappresentative, a partire da Consigliere Circoscrizionale.

Ad essi, definiti Grandi Elettori, viene attribuito un numero di voti elettorali non superiore al 50% del totale dei soci della Grande Città (voto ponderato). Tali voti elettorali vengono ripartiti in parti uguali fra i "Grandi Elettori" con arrotondamento all'unità superiore. Le modalità di esercizio del voto ponderato sono definite con apposito Regolamento.

Il luogo di esercizio del voto dei Parlamentari Nazionali ed Europei e dei Consiglieri Regionali e Provinciali si determina nel modo indicato nei seguenti commi.

Nel caso in cui il Collegio di elezione sia riferito ad un territorio compreso sia nel Comune della Grande Città sia nel territorio del resto della Provincia oppure ad un territorio compreso in due diverse Provincie, i Senatori, i Deputati eletti nei collegi uninominali, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Provinciali debbono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione.

I Parlamentari Europei ed i Deputati eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città a seconda del Comune di residenza se compreso nel collegio di elezione. Negli altri casi, esercitano tale diritto nel Congresso della Provincia o della Grande Città, fra quelli compresi nel collegio di elezione, nella quale ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale, inteso come il luogo nel quale avviene il deposito delle liste e dei contrassegni elettorali.

Ogni Congresso di Grande Città è convocato almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Coordinatore di Grande Città e dei membri elettivi del Comitato della Grande Città.

Il Congresso della Grande Città, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

Il Congresso della Grande Città elegge il Coordinatore e 6 membri del Comitato della Grande Città con le modalità previste da apposito Regolamento.

Art. 38 - Il Coordinatore Cittadino nelle Grandi Città

Il Coordinatore Cittadino è eletto a scrutinio segreto dal Congresso della Grande Città con le modalità previste da apposito Regolamento.

Resta in carica 3 anni.

Il Coordinatore Cittadino rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della Grande Città; coadiuvato dai membri del Comitato della Grande Città determina la linea politica del Movimento a livello comunale nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali e Regionali.

Nomina il Responsabile Amministrazione e Tesoreria e i Responsabili di Settore per le funzioni indicate all'art. 11. Nomina fra gli stessi il Vice Coordinatore Cittadino.

In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Cittadino è sostituito dal Vice Coordinatore Cittadino. In caso di impedimento permanente o dimissioni il Comitato Cittadino convoca il Congresso della Grande Città per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 39 - Il Comitato Cittadino nelle Grandi Città

Compongono il Comitato Cittadino nelle Grandi Città i soci che siano:

il Coordinatore Cittadino;

6 membri eletti ogni 3 anni dal Congresso di Grande Città;

Responsabili di Settore ed il Responsabile Amministrazione e Tesoreria;

i Coordinatori di Circoscrizione ;

5) membri del Comitato di Presidenza iscritti nella Grande Città;

Senatori e Deputati nazionali eletti con il sistema uninominale nei collegi compresi interamente nel territorio comunale, Presidente o Vice Presidente della Provincia , il Sindaco o il Vice Sindaco, il Capogruppo in Consiglio Comunale, Presidenti o Vice Presidenti delle Circoscrizioni;

Deputati eletti con il sistema proporzionale ed i Parlamentari Europei iscritti nel Comune ;

8) Delegati di Circoscrizione ;

I Delegati di Collegio;

I Responsabili Cittadini CLUBS, Promotori Azzurri, Azzurro Donna, Seniores;

Il Responsabile Cittadino di Forza Italia - Giovani per la Libertà.

I Senatori, i Deputati Nazionali, i Consiglieri Regionali, eletti in un collegio che comprenda sia porzioni del territorio di una Grande Città che di una Provincia, ovvero di più Provincie, fanno parte del Comitato Provinciale o della Grande Città corrispondente al proprio comune di residenza, purché esso faccia parte del proprio collegio di elezione.

Negli altri casi:

i Senatori, i Deputati eletti nei collegi uninominali e i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale optano, scegliendo di quale Comitato Provinciale o di Grande Città fare parte, fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile per tutta la durata della legislatura nazionale o regionale di cui l'eletto fa parte;

i Deputati eletti con il sistema proporzionale e i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario fanno parte del Comitato della Provincia o della Grande Città, fra quelli compresi nel collegio di elezione, nella quale ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale, inteso come il luogo nel quale avviene il deposito delle liste e dei contrassegni elettorali.

Il Comitato di Grande Città è convocato dal Coordinatore Cittadino almeno ogni 4 mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno 6 membri del Comitato stesso. E' presieduto dal Coordinatore Cittadino o, in mancanza, dal Vice Coordinatore Cittadino.

Il Coordinatore Cittadino ed i Responsabili di Settore costituiscono, in seno al Comitato di Grande Città, la Giunta Esecutiva di Grande Città per l'attuazione delle delibere degli Organi Cittadini.

Art. 39 bis - L'Assemblea di Circoscrizione.

L'Assemblea di Circoscrizione è costituita da tutti i soci residenti nel territorio della Circoscrizione, dai Consiglieri della Circoscrizione sede del Coordinamento Circoscrizionale, ovunque siano residenti, purché soci di Forza Italia.

L'Assemblea di Circoscrizione è convocata almeno una volta ogni 3 anni per l'elezione del Coordinatore Circoscrizionale. L'Assemblea di Circoscrizione inoltre, è convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea di Circoscrizione elegge il Coordinatore Circoscrizionale con le modalità previste da apposito Regolamento.

Art. 39 ter - Il Coordinatore Circoscrizionale

Il Coordinatore Circoscrizionale è eletto a scrutinio segreto dalla Assemblea di Circoscrizione con le modalità previste da apposito Regolamento.

Resta in carica 3 anni.

Il Coordinatore Circoscrizionale rappresenta il Movimento nell'ambito della Circoscrizione. Determina la linea politica del Movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi Nazionali , Regionali, e Cittadini.

Nomina il Vice Coordinatore Circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

In caso di impedimento temporaneo il Coordinatore Circoscrizionale è sostituito dal Vice Coordinatore Circoscrizionale.

In caso di impedimento permanente o dimissioni il Vice Coordinatore convoca il Congresso Circoscrizionale per l'elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 40 - I Delegati di Circoscrizione

Nelle Grandi Città indicate all'art. 30, ove non sia costituito il Coordinamento Circoscrizionale, il Coordinatore Cittadino nomina un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Nelle altre città nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il Coordinatore Comunale può nominare un Delegato per ogni Circoscrizione in cui è suddiviso il territorio comunale.

Il Delegato di Circoscrizione collabora con il Coordinatore Cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la Circoscrizione e riferisce al Coordinatore Cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell'ambito della Circoscrizione. Il Delegato di Circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 41 - Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello Statuto provvede il Comitato di Presidenza con appositi Regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme relative agli Organi Nazionali.

PARTE 6^

LE INCOMPATIBILITA', LA DETERMINAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 42 - Incompatibilità

Il Comitato di Presidenza emana un Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 43 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche

Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dal Comitato di Presidenza, sentiti i Coordinatori Regionali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

Art. 44 - Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

Elezioni regionali

Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Regionali sono proposte dal Coordinatore Regionale, sentiti i Coordinatori Provinciali e i Coordinatori

Cittadini, e sono approvate dalla Conferenza dei Coordinatori Regionali.

La candidatura a Presidente di Regione è di competenza del Comitato di Presidenza, sentito il Coordinatore Regionale.

Elezioni provinciali

Le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza del Comitato di Presidenza, sentiti il Coordinatore Regionale, il Coordinatore Provinciale ed il Coordinatore Cittadino .

La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali è affidata al Coordinatore Regionale, su proposta del Coordinatore Provinciale, sentito il Coordinatore Cittadino ed i Coordinatori Comunali interessati.

Elezioni comunali

La scelta dei candidati alle elezioni comunali è affidata ai seguenti Organi:

Comuni con meno di 3.000 abitanti:

al Delegato di Collegio, su proposta del Coordinatore Comunale o del Delegato di Comune;

Comuni da 3.000 a 15.000 abitanti:

al Coordinatore Provinciale su proposta congiunta del Delegato di Collegio e del Coordinatore Comunale o del Delegato di Comune;

Comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000:

candidatura a Consigliere Comunale: al Coordinatore Provinciale su proposta del Delegato di Collegio e del Coordinatore Comunale o del Delegato di Comune, sentito il Coordinatore Regionale;

candidatura a Sindaco: al Coordinatore Regionale, sentiti il Coordinatore Provinciale ed il Coordinatore Comunale o il Delegato di Comune.

Capoluoghi di Provincia e Comuni con oltre 50.000 abitanti:

le candidature a Consigliere Comunale e a Sindaco: al Coordinatore Regionale su proposta del Coordinatore Provinciale e del Coordinatore Comunale o del Delegato di Comune, con il gradimento della Conferenza dei Coordinatori Regionali;

le candidature alle elezioni Circoscrizionali ( escluse le Grandi Città) : al Coordinatore Provinciale su proposta del Coordinatore Comunale o del Delegato Comunale.

Grandi Città:

candidatura a Consigliere Comunale: al Coordinatore Cittadino, approvata dal Coordinatore Regionale ;

candidatura a Sindaco: al Comitato di Presidenza sentiti il Coordinatore Regionale ed il Coordinatore Cittadino ;

candidatura a Consigliere Circoscrizionale: al Coordinatore Cittadino sentito il Coordinatore di Circoscrizione o il Delegato di Circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a Presidente di Circoscrizione, essa deve essere approvata dal Coordinatore Cittadino.

In ogni caso il Comitato di Presidenza può designare fino a un massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e comunali. Analoga facoltà è riservata al Coordinatore Regionale per le liste provinciali, comunali e circoscrizionali .

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore Nazionale.

PARTE 7^

L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 45 - Finanziamento delle attività del Movimento Politico Forza Italia

Le attività del Movimento sono finanziate da:

quote associative versate dai soci;

quote di affiliazione dei Club e delle altre associazioni riconosciute;

contributi volontari di soci o di terzi;

contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;

contributi pubblici;

sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge;

L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative è stabilito dal Comitato di Presidenza sentito l'Amministratore Nazionale.

Il Comitato di Presidenza determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi Nazionali e Periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall' Amministratore Nazionale.

Ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e locali ed è ripartita come segue:

sede nazionale 20%,

organi locali 80%.

La normativa di carattere generale ed i ciriteri di ripartizione tra gli organi locali del Movimento Politico è predisposta con Regolamento dal Comitato di Presidenza.

Art. 46 - Funzioni dell'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico e svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Rappresenta in giudizio il Movimento Politico e nomina difensori e procuratori.

L'Amministratore Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere del Comitato di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.

Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta al Comitato di Presidenza per l'approvazione.

Informa periodicamente il Comitato di Presidenza della situazione economico finanziaria del Movimento.

Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Comitato di Presidenza e dalle norme regolamentari.

Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.

L'Amministratore Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.

L'Amministratore Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.

Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore Nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Art. 47 - Revisori Contabili

I Revisori Contabili previsti dall'art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della Legge 27/11/1982 n. 22 sono nominati dal Comitato di Presidenza.

E' richiesta la qualifica di Revisore Contabile iscritto al Registro istituito dall'art. 1 del D. Lgs. 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE.

I Revisori Contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

Art. 48 - Autonomia amministrativa periferica

Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dall'Amministratore Nazionale.

Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.

Gli Organi Nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.

E' in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

concessioni di prestiti;

contratti di mutuo;

rimesse di denaro all'estero;

apertura di conti correnti all'estero e valutari;

acquisto di valuta;

richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva dell'Amministratore Nazionale il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.

Art. 49 - Attività negoziale in ambito locale.

Ai fini dell'attuazione degli obbiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei Coordinatori Regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal Tesoriere Regionale, il quale agisce per procura rilasciata dall' Amministratore Nazionale, secondo quanto deliberato dal Comitato di Presidenza e previsto dalle norme regolamentari .

La procura conferita ai Tesorieri Regionali non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

concessioni di prestiti;

contratti di mutuo;

rimesse di denaro all'estero;

apertura di conti correnti all'estero o in valuta ;

acquisto di valuta;

richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dall' Amministratore Nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei Partiti Politici.

PARTE 8^

GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO

Art. 50 - Giurisdizione esclusiva

I soci del Movimento Politico, i rappresentanti dei Club Forza Italia e delle altre associazioni riconosciute dal Movimento ai sensi degli artt. 71 e 72, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai Collegi dei Probiviri in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del Movimento con i Club e con le associazioni riconosciute, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 51 - Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale, secondo le modalità previste da apposito Regolamento fra i soci con almeno 40 anni di età che non ricoprano cariche a livello periferico all'interno del Movimento Politico.

Restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Regionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:

le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;

le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da Club Forza Italia (o da altre associazioni riconosciute) e le controversie fra Club Forza Italia (o altre associazioni riconosciute) e Movimento Politico;

le controversie fra i Club Forza Italia che interessino direttamente l'attività politica del Movimento;

i ricorsi contro la revoca dell'affiliazione di un Club Forza Italia (o di altra associazione riconosciuta) per motivi formali, prevista dall'art. 67.

Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello Statuto, compresi i conflitti fra Organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 52 - Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e da 4 membri supplenti eletti dal Consiglio Nazionale secondo le modalità previste da apposito Regolamento.

Possono essere eletti Probiviri Nazionali solo i soci che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte del Comitato di Presidenza e della Conferenza dei Coordinatori Regionali.

I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a giudicare:

le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano Coordinatori Regionali, Parlamentari, Presidenti di Regione;

i ricorsi relativi ai Congressi Provinciali e delle 12 Grandi Città;

i ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento Regionali e Nazionali;

i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo Regionale o Nazionale;

i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso Nazionale, con esclusione del Presidente e dei membri elettivi del Comitato di Presidenza.

In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) dell'art. 51 è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice d'appello contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.

Art. 53 - Decisioni dei Collegi dei Probiviri. Impugnazione. Dimissioni o impedimento permanente di un Proboviro

I Collegi Regionali ed il Collegio Nazionale dei Probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno 4 membri, di cui 2 effettivi.

La decisione del Collegio Regionale dei Probiviri è impugnabile avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri è definitivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un Collegio di Probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente più anziano. Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 6 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.

 

Art. 54 - Impugnazione dell'elezione del Presidente e dei membri elettivi del Comitato di Presidenza

Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del Presidente e dei 6 membri elettivi del Comitato di Presidenza è il Collegio Nazionale dei Probiviri integrato dalla presenza dei Capigruppo di Camera, Senato e Parlamento Europeo.

La delibera è assunta a maggioranza con la presenza di almeno 6 componenti di cui almeno 3 Probiviri effettivi.

Art. 55 - Procedimento disciplinare

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dal Comitato di Presidenza.

Le sedute degli Organi giudicanti non sono pubbliche.

Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni per ogni grado di giudizio.

Il termine per le impugnazioni è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun socio può prenderne visione.

Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di Organi di Club Forza Italia (o di altre associazioni riconosciute dal Movimento).

Art. 56 - Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

il richiamo

la sospensione

l'espulsione

la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da Club Forza Italia (o altra associazione riconosciuta dal Movimento).

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l'espulsione.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un Club Forza Italia (o di altra associazione riconosciuta dal Movimento).

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 57 - Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza dei Collegi dei Probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di un Club Forza Italia o altra associazione affiliata.

I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di 30 giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.

I ricorsi per nullità dei Congressi Provinciali e dei Congressi delle Grandi Città devono essere presentati, anche a mezzo telefax, entro 10 giorni dalla data del Congresso a pena di decadenza.

Il Comitato di Presidenza approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 58 - Commissariamento

Il Comitato di Presidenza può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi Nazionali delle organizzazioni interne al Movimento.

Analogamente il Comitato di Presidenza, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi Periferici elettivi, sentito il Coordinatore Regionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilità di funzionamento di un Organo Collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.

In casi gravi ed urgenti il Presidente direttamente, o delegando il Responsabile Nazionale Organizzazione , può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dal Comitato di Presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 59 - Sospensione dall'attività del Movimento

In casi di particolare gravità il Responsabile Nazionale Organizzazione può decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attività del Movimento. In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dal Comitato di Presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

PARTE 9^

RAPPORTI CON I CLUB FORZA ITALIA

Art. 60 - Denominazione Club Forza Italia

Possono utilizzare la denominazione Club Forza Italia, e le relative composizioni grafiche, solo le associazioni che essendo in possesso dei requisiti sotto indicati, ne facciano richiesta al Movimento Politico Forza Italia e da questo vengano riconosciute idonee.

Il riconoscimento comporta l'affiliazione al Movimento Politico.

Art. 61 - Caratteristiche per l'affiliazione

Per essere affiliati al Movimento Politico Forza Italia, i Club devono avere la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, con statuto conforme al modello approvato dal Comitato di Presidenza e comprendenti non meno di 25 soci.

Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato purché ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali.

In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe,

i Club devono:

essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberal-democratico;

avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente eletti;

consentire la massima libertà di iscrizione e di dibattito politico interno.

I Club con meno di 25 soci hanno 3 mesi di tempo dalla data della domanda di affiliazione per integrare il numero minimo richiesto. In mancanza di raggiungimento del numero minimo l'affiliazione viene revocata.

La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e della giurisdizione dei Probiviri.

Art. 62 - Riconoscimento e affiliazione

Il riconoscimento dei Club e la conseguente loro affiliazione avviene ad opera dell'Ufficio Nazionale dei Club previa istruttoria in sede locale.

Art. 63 - Partecipazione al Movimento Politico Forza Italia

Coloro che aderiscono al Movimento Politico Forza Italia pur non appartenendo ad alcun Club affiliato (o altra associazione affiliata) sono tenuti, nel termine stabilito dal Comitato di Presidenza, ad associarsi ad un Club Forza Italia per poter svolgere attività politica locale.

Art. 64 - Attività politica

L'affiliazione del Club comporta l'accettazione della linea politica deliberata dagli Organi del Movimento Politico Forza Italia e l'accettazione del coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, da parte dei dirigenti locali di Forza Italia.

Art. 65 - Contributo annuale

I Club affiliati si impegnano a versare ogni anno al Movimento Politico il contributo determinato dal Comitato di Presidenza.

Art. 66 - Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione può essere revocata per motivi formali (quali la perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o in seguito a procedimento disciplinare.

Nel primo caso provvede l'Ufficio Nazionale Club che, constatata la perdita di una o più caratteristiche fondamentali dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione al Club (o associazione) interessato. Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri. La decisione è appellabile avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca dell'affiliazione è pronunciata in prima istanza dal Collegio Regionale dei Probiviri ed in seconda istanza dal Collegio Nazionale dei Probiviri. La revoca dell'affiliazione determina l'immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione Club Forza Italia e di tutte le relative utilizzazioni grafiche.

Si applicano le norme contenute nella parte 8a dello Statuto.

Art. 67 - Motivi di revoca dell'affiliazione

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attività in favore di altre formazioni politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi Forza Italia.

E' altresì motivo di revoca il comprovato svolgimento di attività illecite nella sede del Club o in occasione di manifestazioni o altre attività organizzate dal Club o alle quali il Club partecipi o che comunque coinvolgano l'immagine del Movimento Politico Forza Italia.

Art. 68 - Controversie

Sono devolute al giudizio dei Probiviri le controversie fra Club che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra Club e Movimento Politico.

Art. 69 - Rapporti con altre associazioni

Il Comitato di Presidenza può deliberare l'affiliazione di altre associazioni vicine al Movimento Politico Forza Italia che si occupino di particolari settori purché presentino, in linea di massima, le stesse caratteristiche richieste per l'affiliazione dei Club: i soci di tali associazioni acquisiscono, nei confronti del Movimento Politico, i medesimi diritti e doveri dei soci dei Club Forza Italia.

PARTE 10^

ORGANIZAZZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

Art. 70 - Organizzazione Giovanile

In seno al Movimento Politico Forza Italia è costituita l'organizzazione interna denominata Forza Italia - Giovani per la Libertà, cui possono partecipare i soci dai 14 ai 28 anni compiuti.

Forza Italia - Giovani per la Libertà persegue i medesimi scopi del Movimento Politico Forza Italia con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Forza Italia - Giovani per la Libertà ha una propria struttura organizzativa, determinata con Regolamento approvato dal Comitato di Presidenza.

Le risorse economiche di Forza Italia- Giovani per la Libertà vengono stabilite di anno in anno dal Comitato di Presidenza. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all'Organizzazione Giovanile.

I predetti fondi così attribuiti vengono gestiti direttamente da Forza Italia - Giovani per la Libertà secondo quanto stabilito in merito dal Regolamento.

I responsabili di Forza Italia - Giovani per la Libertà, locali e nazionali eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del Movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento predisposto dal Comitato di Presidenza.

I soci di età inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di elettorato attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento Forza Italia - Giovani per la Libertà secondo quanto previsto dal Regolamento di Forza Italia - Giovani per la Libertà.

I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con rappresentatività esterna a nessun livello, né in Forza Italia - Giovani per la Libertà né in Forza Italia.

Art. 71 - Attività di Forza Italia - Giovani per la Libertà

Forza Italia - Giovani per la Libertà opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli Organi Nazionali e Locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei Probiviri.

Art. 72 - Forza Italia Azzurro Donna

Le socie del Movimento possono partecipare alle attività di Forza Italia Azzurro Donna attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Forza Italia Azzurro Donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche.

Coordina e promuove l'attività legislativa , politica ed organizzativa nelle materie che toccano "il mondo delle donne ".

Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell'organizzazione , nei dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.

Art. 72 bis - Forza Italia Seniores

I soci del Movimento di età superiore ai 65 anni possono partecipare a Forza Italia Seniores, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali.

Forza Italia Seniores promuove la partecipazione dei soci di età superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attività del Movimento.

Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei Seniores.

I rappresentanti di Forza Italia Seniores partecipano con propri rappresentanti agli organi del Movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

PARTE 11^

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Potere regolamentare del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 74 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza esclusiva del Congresso Nazionale.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Nazionale può tuttavia delegare al Consiglio Nazionale la potestà di modificare tutti o parte degli articoli dello Statuto.

La delega al Consiglio Nazionale deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto al Congresso Nazionale; le modifiche devono essere approvate, a loro volta, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale.

PARTE 12^

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I)

In deroga a quanto previsto all'art. 74, è conferito al Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza, fino al 31/12/1998, il potere di modificare il presente Statuto per adeguarlo ad eventuali esigenze sopravvenute.

II)

Il Comitato di Presidenza determina con Regolamento le modalità di svolgimento della campagna adesioni del 1997 . Per il primo Congresso Nazionale, che si terrà dopo la suddetta campagna di adesioni, i termini di cui al 1° comma dell'art. 17, sono ridotti a 45 giorni.

III)

In deroga a quanto previsto ai punti a) e b) dell'art. 6,per tutto l'anno 1997 nei Congressi Provinciali e delle Grandi Città, nelle forme e nei modi fissati dal Regolamento:

potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme statutarie, tutti i soci maggiorenni la cui domanda di adesione sia pervenuta all'Ufficio Nazionale Soci entro il 15 luglio 1997

fino al 31 dicembre 1997 il 2° comma dell'art. 8 non viene applicato. Fino a tale data l'elettorato attivo nelle Assemblee di primo grado viene esercitato esclusivamente nell'ambito della Provincia o della Grande Città in cui il socio risiede, fatto salvo quanto previsto per i "Grandi Elettori" di cui alla lettera d) della successiva disposizione transitoria n.V;

la candidatura a Coordinatore Provinciale o a Coordinatore Cittadino da parte di aderenti che non abbiano maturato l'anzianità di iscrizione prevista dallo Statuto (art. 6 punto b), deve ottenere il preventivo gradimento del Coordinatore Regionale.

IV)

Gli Organi Nazionali indicati all'art. 10, dal punto 2 al punto 6, restano in carica con l'attuale composizione fino allo svolgimento del I° Congresso Nazionale.

V)

fino al 31 dicembre 1997 il Congresso Provinciale, e quello della Grande Città, eleggono i Delegati al Congresso Nazionale. In questo caso, non si applicano le prescrizioni di cui alle successive lettere d) ed e).

I Congressi Provinciali e delle Grandi Città, convocati per le elezioni dei Delegati al primo Congresso Nazionale successivo all'approvazione del presente Statuto, e per la prima elezione dei Coordinatori Provinciali e di Grande Città e dei relativi Comitati di Coordinamento, si svolgeranno su convocazione dei Coordinatori Provinciali o di Grandi Città, secondo un calendario predisposto dai Coordinatori Regionali ed approvato dal Responsabile Nazionale Organizzazione.

In deroga a quanto previsto dagli artt. 30,31,35 e 37 fino al 31 dicembre 1997 il Congresso Provinciale, o della Grande Città, è costituito da tutti i soci residenti nei comuni della Provincia, ovvero nel territorio comunale della Grande Città.

In questo caso, ai soci di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art.31, e ai soci di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 37, definiti "Grandi Elettori" viene attribuito un numero di voti elettorali non superiore al 50% del totale dei soci della Provincia o della Grande Città (voto ponderato).

Tali voti elettorali vengono ripartiti in parti uguali fra i "Grandi Elettori" di cui alla precedente lettera d) con arrotondamento all'unità superiore. Le modalità di esercizio di tale voto ponderato sono definite con apposito Regolamento.

In deroga a quanto previsto dall'art.16, 1° comma, lettera a) dello Statuto fino al 31 dicembre 1997, ad ogni Provincia è assegnato un numero di Delegati al Congresso Nazionale, sulla base dei voti riportati da Forza Italia nel territorio della Provincia alle ultime elezioni politiche. Il Regolamento previsto al 2° comma dello stesso art.16 può prevedere una riduzione del numero dei Delegati assegnati alle Provincie nelle quali il rapporto, nella singola Provincia, fra il numero dei soci calcolato al 15 luglio 1997 e i voti conseguiti da Forza Italia alle ultime elezioni politiche, sia inferiore a quello risultante dalla media nazionale. Ai fini del conteggio dei Delegati al Congresso Nazionale, le Grandi Città sono considerate equivalenti alle Provincie.

Fino al 31/12/1998 partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto, come i soci di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 16, i Deputati o Consiglieri Regionali.

VI)

In deroga al 1° comma dell'art. 3, fino al 31 dicembre 1997 sulle domande di adesione non è richiesta la firma di alcun socio presentatore.

VII)

I termini fissati ai punti III° e V° delle disposizioni transitorie al 31 dicembre 1997 si intendono prorogati fino alla data di svolgimento del 1° Consiglio Nazionale dell'anno 1998.

 

 
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