Statuto                            


                                                                                        

GRUPPO AEROMODELLISTICO VOMANO

STATUTO

 

ART. 1

E’ costituita con sede in NOTARESCO (TE) l'Associazione di volontariato denominata “”GRUPPO AEROMODELLISTICO VOMANO “”.
L'Associazione è democratica e non ha fini di lucro.

ART. 2

L'Associazione svolge attività a favore di Modellismo statico e dinamico L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività :

.- Promuovere , incrementare e divulgare le attività inerenti l’ aeromodellismo con particolare attenzione allo svolgimento di manifestazioni e mostre atte a far conoscere ed avvicinare i giovani ed i meno giovani a tale attività.

.- Promuovere attività Culturali , Ricreative , Associative e di Formazione attraverso incontri , gare , dibattiti , corsi di modellismo e quanto altro serva a sviluppare la cultura del modellismo nell’ambito sociale.

ART. 3

La durata dell'Associazione é stabilita fino al 31 Dicembre 2020.
L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 4

Sono Soci dell'associazione :

1) i fondatori

2) le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall’assemblea;

3) le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

ART. 5

1. I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a :

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente

- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti

- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni

- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

3. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

ART. 6

1. Il patrimonio dell'Associazione é costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e dl terzi, da sovvenzioni dello Stato e da enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.

ART. 7

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

3. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

4. All’assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART. 8

1. Sono organi dell'Associazione:

- l’assemblea dei soci ;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

2. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 9

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria e una volta all'anno.

2. Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, sull’eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

3. L'assemblea si convoca inoltre ogni qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 10

1. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti.

2. Qualora non vi sia l'approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

3. E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART. 11

1. Il Consiglio Direttivo é composto da dieci membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo é investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti salvo quanto previsto al precedente art. 4 ed al successivo art. 12.

4. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona.

6. Possono partecipare al Consiglio Direttivo con solo voto consultivo il Direttore dell'Associazione ed il Presidente dell'Associazione GRUPPO AEROMODELLISTICO VOMANO

7. Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti , con auto convocazione con le modalità ritenute più idonee.

8. Nessun compenso é dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 12

1. Vengono eletti dal Consiglio Direttivo il Presidente con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, inoltre con due terzi il Vicepresidente ed il Tesoriere.

2. Il Presidente e in sua assenza o impedimento il vicepresidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 13

1. La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente, al Tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART. 14

1. Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

ART. 15

1.- Il Collegio del Revisori dei conti é composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato Presidente e da due supplenti, eletti, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell'assemblea dei soci, e durano in carica cinque anni.

2.- Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

3.- Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 16

1.- Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica cinque anni, é composto da tre soci eletti singolarmente dall'assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari totali.

2.- Il Collegio dei Probiviri é competente a decidere: in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio direttivo;

- su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione secondo l'art.12 dello statuto, per iniziativa del Consiglio direttivo ;

- su controversie di soci con l'associazione;

- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi;

- in materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:

- la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'associazione;

- la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci;

- la proposta di esclusione dell'Associazione rapporto agli scopi dell'associazione ;

- la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

3.- Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei Probiviri sono definitive.

ART. 17

1.- Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall’Assemblea dei Soci.

ART. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Giulianova lì 10.11.2000


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