STATUTO
Art. 1 – DENOMINAZIONE
E'
costituita una associazione musicale con la seguente denominazione: Gruppo
vocale "RONDE".
Art. 2 – SCOPI
L'associazione
ha per scopo lo studio, la pratica e la diffusione della musica corale e potrà
eventualmente curare lo svolgimento di manifestazioni artistiche, rassegne
concertistiche, lezioniconcerto e quant'altro ancora necessario per il
raggiungimento degli scopi istituzionali. L'associazione non persegue fini di
lucro e si avvale, per il raggiungimento dei propri scopi, dei contributi dei
propri soci, di Enti pubblici e privati.
Art.
3 – DIREZIONE
Direttore musicale ed artistico dell’associazione è il
Art.
4 - SEDE
La
sede dell'associazione é in Roma, via G. A. De Cosmi, n.7
Art.5
– ASSOCIATI
Sono associati tutti i coristi. Possono essere inoltre previsti soci
onorari e/o sostenitori che però non hanno diritto di voto in assemblea. Il
numero degli associati è stabilito annualmente. Il Direttore musicale è
associato di diritto.
Art. 6 – QUALITA’ DI ASSOCIATO
E’ accolto come associato colui che, facendone richiesta, sia ritenuto
idoneo, a giudizio del Direttore musicale, alla pratica del canto corale ed
accetti lo statuto ed il regolamento dell’associazione. La qualità di
associato cessa con le dimissioni scritte dell’interessato o con la radiazione
deliberata e motivata dal Direttore musicale o dall’assemblea, sentito
l’interessato.
Art. 7 - DURATA
L’associazione ha durata illimitata. Essa si estingue per volontà del
Direttore musicale o degli associati, col parere favorevole dei due terzi di
essi.
Art. 8 – ORGANI
ASSOCIATIVI
L’associazione si articola nei seguenti organi:
·
Assemblea degli associati
·
Presidente
·
Vicepresidente
·
Segreteria
Art.
9 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente, almeno
una volta all’anno, all’inizio dell’anno sociale, per esaminare il
consuntivo artistico ed economico dell’anno precedente e le proposte relative
all’anno in corso e, quando necessario, per eleggere gli organi sociali.
L’assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria quando ne
facciano richiesta la metà più uno dei soci o il Direttore. Le deliberazioni
dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti di almeno i due terzi dei
presenti. L’assemblea può apportare modifiche al presente statuto con il voto
favorevole dei tre quarti degli associati.
Art.10
– PRESIDENTE
Il presidente dell’associazione è nominato dall’assemblea.
Rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi, presiede le
sedute dell’assemblea e coordina le attività organizzative. Resta in carica
per due anni ed è rieleggibile.
Art.11
– VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente dell’associazione viene eletto dall’assemblea.
Coadiuva l’opera del Presidente; svolge, a tutti gli effetti, le funzioni di
Presidente in caso di impedimento di questi. Resta in carica per due anni ed è
rieleggibile.
Art.12
– SEGRETERIA
L’assemblea nomina tra i suoi componenti un Segretario amministrativo
che ha compiti di coordinamento organizzativo, contabile ed amministrativo. Il
segretario può avvalersi, nell’espletamento del suo incarico, della
collaborazione di altri soci o di terzi. Resta in carica per due anni ed è
rieleggibile.
Art.13
– REGOLAMENTO
L’assemblea può emanare un eventuale regolamento dell’Associazione,
contenente norme di carattere tecnico-organizzativo e vi apporta le modifiche
necessarie. Il regolamento non può contenere deroghe al presente statuto.
Art.14
– RINVIO
Per quanto non stabilito dal presente statuto l’assemblea delibera a
maggioranza a norma dell’Art. 9, e comunque in via ultimativa, si rinvia alle
norme del codice civile.
Roma, 2 Novembre 1994
Giovanni
Rago, Elisabetta Bertini,
Gianfranco Pilloni, Isabella
Di Pietro, Roberto Agostini,
Gianluigi
Tomei, Bruno Onali,
Alessandro Cremona, Maria
Rosaria Corrente,
Vincenza
Perri, Mariano Di Tanno,
Alberto Piovano, Nuccia
Bernocco, Maura Latessa,
Roberto Longo, Gianluca
Fochesato