EMISSIONI  ATMOSFERICHE da industrie

 
 
Premessa
    E’ definito inquinamento atmosferico tutto ciò che interviene ad alterare la salubrità dell’aria, tale da costituire pregiudizio per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.
    Le principali fonti di inquinamento atmosferico sono :

  • le emissioni delle attività industriali (oggetto della presente trattazione)
  • i tubi di scarico dei motori a scoppio
  • i camini degli impianti termici per il riscalmento delle abitazioni
  • le ciminiere delle centrali termoelettriche
  • gli inceneritori di rifiuti.

    Un uomo medio richiede mediamente circa 15 kg di aria al giorno in confronto a circa 1,5 kg di cibo e a circa 2 litri di acqua; diventa evidente l’influsso negativo che può provocare l’inquinamento dell’aria sulla salute umana.

 

Quadro normativo
    L’inquinamento atmosferico delle industrie è regolato in tutto il territorio nazionale dalle seguenti norme :

  • DPR 203/88 : il decreto, di attuazione di ben 4 direttive CEE, è la legge quadro italiana sull’inquinamento atmosferico e costituisce la norma più avanzata in tema ambientale poiché prevede che gli impianti di nuova apertura debbano essere autorizzati in fase progettuale e cioè prima ancora del rilascio della concessione edilizia.

  • Il DPR 203/88 abroga parzialmente la precedente legge 615/66 sull’inquinamento atmosferico (quest’ultima rimane in vigore solo per gli impianti termici
  • DPCM 21/07/89 : resosi necessario per integrare ed interpretare correttamente il DPR 203/88, nonché per distinguere nel dettaglio tra impianto nuovo ed esistente (da questo momento in poi, tutta la legislazione in materia si suddivide nelle due branche: impianti esistenti e nuovi impianti)
  • DM 12/07/90 : fissa i valori limite di emissione, ma solo per gli impianti esistenti
  • DPR 25/07/91 : stabilisce quali attività non necessitano di autorizzazione (poiché le emissioni derivanti sono poco significative) e quali attività possono godere di una procedura semplificata di autorizzazione (poiché risultano essere attività a ridotto inquinamento atmosferico)
  • DPCM 02/10/95 : disciplina le caratteristiche dei combustibili da usare negli impianti (il DPCM abroga e si sostituisce al capo III della legge 615/66 riguardante l’impiego dei combustibili).

 

 
Campo di applicazione
    Il DPR 203/88 si applica a tutti gli impianti industriali di produzione di beni o servizi (sia privati che pubblici), ivi comprese le imprese artigiane.
    Le imprese artigiane sono state espressamente incluse nel campo di applicazione del DPR 203/88 dal punto 1 del DPCM 21/07/89.

    Grandissima importanza riveste la data in cui l’impianto è stato (o verrà) costruito.
    Gli impianti vengono infatti suddivisi in :
   impianti esistenti : gli impianti in funzione, costruiti o comunque autorizzati prima del 1° luglio 1988
   impianti nuovi : gli impianti costruiti dopo il 1° luglio 1988
    La distinzione acquista rilevanza tanto per l’aspetto autorizzatorio, quanto per il diverso sistema sanzionatorio (vedi oltre).
 

Esclusioni
    Sono esclusi dal campo di applicazione del DPR 203/88 i seguenti impianti (punto 1, 3 e 4 DPCM 21/07/89) :

1. Impianti termici destinati a :
 
  • riscaldamento delle abitazioni civili
  • riscaldamento dei locali industriali (quali uffici, locali lavorativi), purchè l’impianto termico non faccia parte di un ciclo di produzione
  • riscaldamento di acqua per utenze civili
  • sterilizzazione e disinfezioni mediche
  • lavaggio di biancheria e simili
  • uso di cucine, mense, forni da pane, ristorazione
2. Impianti di climatizzazione dei locali
3. Distributori di carburante
4. Impianti ad inquinamento poco significativo (aggiunto dal DPR 25/07/91) - (vedi oltre)

    Per alcuni di questi impianti esclusi dal DPR 203/88 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge 615/66 (impianti termici), nonché dal DPR 1391/70 (regolamento di esecuzione della L. 615/66).

 

Impianti esistenti
    Si considerano esistenti gli impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione, nonché tutti gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 615/66 (punto 10 DPCM 21/07/89).

    I termini di presentazione delle domande di autorizzazione per gli impianti esistenti sono scaduti ormai da diversi anni (i termini, peraltro più volte prorogati, sono scaduti il 31/07/90 per la domanda di autorizzazione ed il 31/07/91 per il progetto di adeguamento).

    Insieme alla domanda doveva essere presentata alla Regione anche un progetto di adeguamento, qualora fossero stati riscontrati valori di emissione superiori ai valori limite.
 

 
Nuovi impianti
    Si considerano nuovi impianti quelli costruiti dopo il 1° luglio 1988 (punto 9 DPCM 21/07/89).

    Tutti i nuovi impianti, prima di essere costruiti, necessitano di autorizzazione rilasciata dalla Regione. La domanda deve essere accompagnata da un progetto dell’impianto nel quale siano indicati (tra la moltitudine di documenti da allegare):

  • planimetria con identificazione grafica dei punti di emissione (camini)
  • descrizione del ciclo produttivo (con indicazione delle caratteristiche dei camini presenti)
  • tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento (sistemi di abbattimento)
  • quantità e qualità delle emissioni convogliate
  • termine per la messa a regime dell’impianto.

 

 
Autorizzazione
    Chi intende costruire un nuovo impianto (nonché modificare o trasferire un impianto esistente) deve presentare domanda di autorizzazione alla Regione (insieme al progetto dell’impianto).
    La domanda deve essere presentata prima di iniziare qualsiasi opera di costruzione dell’impianto (cioè prima ancora di aver ottenuto la concessione edilizia, pena l’assoggettabilità alla sanzione prevista dal DPR 203/88).

    La Regione deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda stessa di autorizzazione.
    Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione la Regione comunica all’impresa, nonchè alle autorità competenti al controllo (USL, PMIP e Provincia) con quale periodicità dovranno essere effettuati i controlli alle emissioni.
 
 
 
Collaudo dell’impianto
    Una volta ottenuta l’autorizzazione e la concessione edilizia, l’impresa può iniziare la costruzione dell’impianto.

  
  
Messa in esercizio 
    Una volta ultimati i lavori, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell’impianto, l’impresa provvede a darne comunicazione alla Regione ed al Sindaco del Comune dove è stato realizzato l’impianto (art. 8, comma 1). 
 
 

Messa a regime 
    Entro 15 giorni dalla data per la messa a regime dell’impianto (il tempo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime è fissato dall’impresa nella richiesta di autorizzazione), l’impresa deve comunicare alla Regione ed al Sindaco i dati relativi alle emissioni (le analisi serviranno a stabilire se le emissioni rispettano i valori limite). 
    Durante tale periodo (definito di "marcia controllata") le analisi dovranno essere effettuate nell'arco di 10 giorni. 
 
    I campionamenti delle emissioni vanno effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose (art. 3 comma 12 DM 12/07/90), per cogliere a tal fine il massimo inquinamento possibile prodotto dall’impianto. 

 
 

Controlli periodici
    Conclusa positivamente la fase di collaudo, l’impianto inizia a marciare con regolarità e l’impresa è tenuta ad effettuare a proprie spese (rivolgendosi a laboratori privati) le analisi di controllo delle emissioni secondo la periodicità e con le modalità indicate nell’atto autorizzatorio (generalmente la Regione richiede le analisi con periodicità annuale).
    Una copia dei certificati di analisi va inoltre inviata alla Regione prima della scadenza periodica fissata nell’atto autorizzatorio.
    In caso di mancata presentazione alla Regione delle analisi periodiche, la sanzione penale prevista rientra tra il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell’autorizzazione (arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 2 milioni).
 
Inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie
    Qualora in sede di controllo vengano accertate irregolarità costruttive di funzionamento, violazione delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzatorio o superamento dei valori limite, la Regione provvederà, a seconda della gravità dell’infrazione, ad irrogare una delle tre sanzioni amministrative in suo potere:

  • diffida : la Regione prescrive all’azienda le misure necessarie per riportare le emissioni nella norma (es. nel caso di superamento dei limiti), assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità
  • sospensione dell’autorizzazione : sospensione dell’attività dell’impianto per un tempo determinato (ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o l’ambiente).
  • Durante il periodo di sospensione l’impresa deve anche provvedere ad eliminare le irregolarità riscontrate 
  • revoca dell’autorizzazione : chiusura dell’impianto. Tale provvedimento viene preso solo in caso di reiterate violazioni derivanti dal mancato adeguamento ai provvedimenti presi in precedenza.

 

N.B.: Le sanzioni amministrative vengono generalmente irrogate prima delle sanzioni penali, proprio per sanzionare tutte quelle situazioni di irregolarità non gravi, riscontrate dall’autorità di controllo. 
Per gravi situazioni di pericolo o per reiterate infrazioni scattano invece le sanzioni penali.

 
 
 
Modifiche e trasferimento d’impianto
    Quando una modifica sostanziale dell’impianto o del suo ciclo produttivo comporta variazioni qualitative o quantitative delle emissioni, tali modifiche devono essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione (art. 15 DPR 203/88 e punto 21 DPCM 21/07/89).

Al fine di stabilire se una modifica debba considerarsi o meno "sostanziale", viene definita :

  • variazione qualitativa : quando la modifica dell’impianto o delle materie prime utilizzate comportano una variazione del tipo di sostanza inquinante emessa dai camini;
  • variazione quantitativa : quando si verifica un aumento significativo della quantità di emissioni inquinanti.

 
    E’ richiesta preventiva autorizzazione anche per il trasferimento dell’impianto in altra località (art. 15 DPR 203/88).
 
 
 
Valori limite
    I valori limite di emissione sono stati emanati dallo Stato con DM 12/07/90.
    L’allegato 1, che fissa valori limite generali, raggruppa le sostanze in 6 categorie, sulla base delle diverse caratteristiche chimico-fisiche e del livello di tossicità :

  • Tabella A1sostanze ritenute cancerogene (causanti cioè tumore), teratogene (causanti malformazioni della struttura del corpo a livello embrionale) o mutagene (causanti mutazioni genetiche)

  • Esempi sono: amianto, idrocarburi policiclici aromatici 
     
  • Tabella A2sostanze con tossicità particolarmente elevate

  • Esempi sono: diossine, PCB 
     
  • Tabella B :   sostanze inorganiche prevalentemente sotto forma di polveri

  • Esempi sono: metalli, quarzo 
     
  • Tabella C :   sostanze inorganiche prevalentemente sotto forma di gas o vapori

  • Esempi sono: ammoniaca, ossidi di azoto e di zolfo, cloro 
     
  • Tabella D :   sostanze organiche sotto forma di gas, vapori o polveri

  • Esempi sono: sostanze organiche volatili (es. solventi da verniciatura), formaldeide 
     
  • Polveri :        materiale particellare totale (il totale delle sostanze sotto forma di polveri

 
    L’allegato 2 comprende invece i valori di emissione per 54 specifiche tipologie di impianti, per i quali sono fissati limiti diversi da quelli generali riportati nell’allegato 1.
 

N.B.: Il DM 12/07/90 fissa però i valori limite di emissione limitatamente per gli impianti esistenti
Ciò significa che per quanto riguarda i nuovi impianti, la Regione, non essendo tenuta a rispettare i 3 dettati prima descritti, è libera di fissare, in sede di rilascio dell’autorizzazione, limiti alle emissioni anche più bassi.

 

 
 
Divieto di diluizione
    Trovandosi di fronte ad un superamento del limite di legge, sembrerebbe plausibile la possibilità di rientrare entro i limiti diluendo con aria pulita.
    A tal proposito interviene l’art. 3 comma 3 dello stesso DM 12/07/90, il quale vieta espressamente che l’emissione possa essere diluita più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio dell’impianto (peraltro volumi più elevati di aria in gioco comportano molto spesso maggiori oneri di investimento e di gestione per gli impianti di aspirazione ed abbattimento).
 
 
 
Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo
    Le attività ad inquinamento poco significativo, elencate nell’allegato 1 al DPR 25/07/91 (riportato qui di seguito), non necessitano di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88.
    Esse sono soggette esclusivamente ad una comunicazione scritta alla Regione attestante la sussistenza delle condizioni di scarsa significatività delle emissioni prodotte (art. 2 DPR 25/07/91).
 

Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico POCO SIGNIFICATIVO - All. 1 DPR 25/07/91
 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso
 2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature
 3. Rosticceria e friggitoria
 4. Attivita estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona
 5. Laboratorio odontotecnici
 6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli
 7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura
 8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili)
 9. Le seguenti lavorazioni tessili 
  • preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali, artificiali e sintetiche (con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo)
  • nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, fissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
  • a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo
    b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili
    c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi
    d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell’ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili
 10. Cucine, ristorazione collettiva e mense
 11.  Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno
 12.  Stabulari (stalle) acclusi a laboratori di ricerca e di analisi
 13. Serre
 14. Stirerie
 15. Laboratori fotografici
 16. Autorimesse
 17. Autolavaggi
 18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale
 19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole
 20.  Eliografia
 21. Impianti termici o caldaie inserite in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso
 22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte
 23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro
 24. Impianti trattamento acque
 25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue
 26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio
 27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso
 28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 
 29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda

 

 
Attività a ridotto inquinamento atmosferico
    Le attività che rispettano i requisiti contenuti nell’allegato 2 al DPR 25/07/91 (riportato qui di seguito), sono considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico (art. 4 DPR 25/07/91).
 
    Per tali attività la Regione, a propria discrezione :

  • può concedere una autorizzazione in via generale

  • (concedendo l’autorizzazione a tutte le aziende di un certo settore che rispettano determinati requisiti)
  • può richiedere una procedura semplificata di autorizzazione

  • (predisponendo cioè dei modelli semplificati di domande di autorizzazione).

 
    Le attività a ridotto inquinamento atmosferico sono comunque tenute ad effettuare le analisi periodiche delle emissioni, nonché a rispettare (se nuovi impianti) i termini e le fasi del collaudo (comunicazione di messa in esercizio, messa a regime ed invio analisi).
 

Elenco delle attività a RIDOTTO INQUINAMENTO - All. 2 DPR 25/07/91 (i valori tra parentesi riguardano le modifiche apportate dalla Regione Abruzzo rispetto ai valori dell’elenco riportato nell’allegato 2 del DPR 25/07/91)
   1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/giorno
   2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 20 Kg/g  (Abruzzo: 10 Kg/g)
   3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg/g  (Abruzzo: 5 Kg/g)
   4. Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo di resina pronta all’uso non superiore a 200 Kg/g  (Abruzzo: 100 Kg/g)
   5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 Kg/g
   6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 Kg/g  (Abruzzo: 2 m³/g)
   7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 Kg/g  (Abruzzo: 10 Kg/g)
   8. Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 Kg/g  (Abruzzo: 10 Kg/g)
   9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g
  10. Torrefazione di caffé ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g  (Abruzzo: 150 Kg/g)
  11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 Kg/g
  12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g  (Abruzzo: 2 Kg/g)
  13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti
  14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g
  15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g  (Abruzzo: 10 Kg/g)
  16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l’igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 Kg/g  (Abruzzo: 100 Kg/g)
  17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g  (Abruzzo: 3 Kg/g)
  18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g  (Abruzzo: 10 Kg/g)
  19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g  (Abruzzo: 500 Kg/g)
  20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g  (Abruzzo: 500 Kg/g)
  21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g
  22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g  (Abruzzo: 500 Kg/g)
  23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 Kg/g
  24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 Kg/g
  25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 Kg/g
  26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 Kg/g
  27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici con utilizzo di materia prima non superiore a 100 Kg/g
  28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 100 Kg/g  (Abruzzo: 3000 Kg/g)
  29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 Kg/g
  30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche
  31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 Kg/g

 
 
 
Obblighi
    Qui di seguito vengono schematizzati gli adempimenti visti in precedenza :

  Nuovi impianti Impianti esistenti Attività ad inquinamento poco significativo Attività a ridotto inquinamento
    Autorizzazione Obbligatoria
(prima di iniziare a costruire)
Obbligatoria
(termini scaduti)
No

Sufficiente una comunicazione scritta alla Regione

Obbligatoria

Prevista procedura semplificata o autorizzaz. generale

Comunicazione messa in esercizio almeno 15 gg PRIMA avviamento impianto No No Si, se sono nuovi impianti
  Analisi messa a regime Invio analisi delle emissioni alla Regione entro 15 gg da messa a regime No No Invio analisi delle emissioni alla Regione (le analisi vanno allegate alla domanda di autorizzazione)
  Analisi periodiche Obbligatorie
(di norma annuali)

Secondo frequenza prevista nell’atto autorizzatorio

Si   (frequenza non specificata)
Registro  delle emissioni Obbligatorio
(va vidimato da organo di controllo)
No Obbligatorio
(va vidimato da organo di controllo)
    Limiti di legge Rispettare limiti imposti nell’atto autorizzatorio dalla Regione

(può fissare valori limite più bassi dei limiti statali)

Rispettare limiti imposti nell’atto autorizzatorio dalla Regione o limiti statali (DM 12/07/90 per impianti esistenti)

(può fissare solo valori limite compresi nei limiti statali)

Pur non essendo specificata la frequenza delle analisi nell’atto autorizzatorio, le emissioni inquinanti non devono comunque essere superiori ai limiti di legge (statali e regionali)
  Combustibili Utilizzo esclusivo di combustibili con le caratteristiche riportate nel DPCM 02/10/95. 

La disciplina sull’impiego dei combustibili è valida per tutti gli impianti, siano essi industriali, civili, a ridotto inquinamento o ad inquinamento poco significativo (art. 2 DPCM 02/10/95).

 

 
Sanzioni
    Le norme penali che presidiano il DPR 203/88 sono molto severe nel sanzionare gli impianti privi di autorizzazione.
    Un esempio porrà in evidenza la evidente sproporzione tra i due seguenti comportamenti sanzionati :

  • chi, nell’esercizio di un nuovo impianto autorizzato, non rispetta i valori limite di emissione, è punito con pena alternativa (arresto o ammenda) e potrà quindi avvantaggiarsi dell’oblazione speciale, in cui la pena si estingue pagando la metà dell’ammenda massima prevista (tranne in caso di grave forma di inquinamento);
  • chi invece costruisce un nuovo impianto senza antorizzazione, non potrà ricorrere all’oblazione, in quanto è prevista una pena congiunta (arresto e ammenda).

    Ora, mentre per la prima violazione si è in presenza di un pericolo concreto (inquinamento in corso), per la seconda il pericolo è solo presunto, poiché non si può escludere che le emissioni non autorizzate siano innocue. Eppure il legislatore vuole intenzionalmente sanzionare con maggior vigore la mancanza di autorizzazione.
 

N.B.: Accanto alle sanzioni penali (di seguito riportate) il DPR 203/88 prevede, come già visto, tre sanzioni amministrative (diffida, sospensione, revoca) a cui la Regione può ricorrere in caso di irregolarità rilevate, in sede di controllo, all’impianto o alle emissioni. 
L’applicazione di tali misure cautelari reali, irrogate prima delle sanzioni penali, appare alquanto opportuna, ove si pensi al carattere deterrente delle prime, ben più incisive della stessa sanzione detentiva.

 
 
Sanzioni per i NUOVI IMPIANTI

  • Inizio della costruzione del nuovo impianto senza autorizzazione
  • Continuazione dell’esercizio con autorizzazione sospesa, revocata o rifiutata
  • arresto da 2 mesi a 2 anni e ammenda da 500.000 a 2 milioni  
  • Attivazione dell’esercizio del nuovo impianto senza averne dato comunicazione preventiva alla Regione e al Sindaco (15 gg prima della messa in esercizio)
  • arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 2 milioni  
  • Messa a regime del nuovo impianto senza comunicare alla Regione e al Sindaco i dati relativi alle analisi sulle emissioni (entro 15 gg dalla messa a regime)
  • arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 2 milioni  
  • Inosservanza delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione
  • Superamento dei valori limite di emissione (statali e regionali)
  • arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 2 milioni 

  
 
Sanzioni per gli IMPIANTI ESISTENTI 

  • Mancata presentazione della domanda di autorizzazione dell’impianto esistente nel termine prescritto
  • Trasferimento dell’impianto (esistente o nuovo) senza preventiva autorizzazione
  • arresto fino a 2 anni o ammenda da 500.000 a 2 milioni  
  • Continuazione dell’esercizio dell’impianto esistente con autorizzazione sospesa, revocata o rifiutata
  • arresto da 2 mesi a 2 anni e ammenda da 500.000 a 2 milioni  
  • Modifica quali/quantitativa delle emissioni dell’impianto (esistente o nuovo) senza preventiva autorizzazione
  • arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 2 milioni  
  • Inosservanza delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione
  • Superamento dei valori limite di emissione (statali e regionali)
  • Mancata realizzazione del progetto di adeguamento nei termini previsti nell’autorizzazione
  • arresto fino ad 1 anno o ammenda fino a 2 milioni 

 


 Giuseppe AGRESTI

Consulente Tecnico Industriale

  • Internet: www.tiscalinet.it/homeserver
    e-mail: igieneambiente@mail.omnitel.
  • e-mail: sicurezza@tiscalinet.it
  •  
  • Revisione 1.0  10/05/99 

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