EMISSIONI ATMOSFERICHE da industrie |
Premessa
E definito inquinamento atmosferico
tutto ciò che interviene ad alterare la salubrità dellaria,
tale da costituire pregiudizio per la salute dei cittadini o
danno ai beni pubblici o privati.
Le principali fonti di inquinamento
atmosferico sono :
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Un uomo medio richiede mediamente circa 15 kg di aria al giorno in confronto a circa 1,5 kg di cibo e a circa 2 litri di acqua; diventa evidente linflusso negativo che può provocare linquinamento dellaria sulla salute umana.
Quadro
normativo
Linquinamento atmosferico delle
industrie è regolato in tutto il territorio nazionale dalle
seguenti norme :
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Campo di
applicazione
Il DPR 203/88 si applica a tutti gli impianti industriali
di produzione di beni o servizi (sia privati che
pubblici), ivi comprese le imprese artigiane.
Le imprese
artigiane sono state espressamente incluse nel campo di
applicazione del DPR 203/88 dal punto 1 del DPCM 21/07/89.
Grandissima importanza riveste la data in
cui limpianto è stato (o verrà) costruito.
Gli impianti vengono infatti suddivisi in :
impianti esistenti
: gli impianti in funzione, costruiti o comunque autorizzati
prima del 1° luglio 1988
impianti nuovi
: gli impianti costruiti dopo il 1° luglio 1988
La distinzione
acquista rilevanza tanto per laspetto autorizzatorio,
quanto per il diverso sistema sanzionatorio (vedi oltre).
Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del DPR
203/88 i seguenti impianti (punto 1, 3 e 4 DPCM 21/07/89) :
1. | Impianti termici destinati a : |
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2. | Impianti di climatizzazione dei locali |
3. | Distributori di carburante |
4. | Impianti ad inquinamento poco significativo (aggiunto dal DPR 25/07/91) - (vedi oltre) |
Per alcuni di questi impianti esclusi dal DPR 203/88 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge 615/66 (impianti termici), nonché dal DPR 1391/70 (regolamento di esecuzione della L. 615/66).
Impianti
esistenti
Si considerano esistenti gli impianti che alla
data del 1° luglio 1988 erano in funzione, nonché tutti
gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai
sensi della legge 615/66 (punto 10 DPCM 21/07/89).
I termini di presentazione delle domande di autorizzazione per gli impianti esistenti sono scaduti ormai da diversi anni (i termini, peraltro più volte prorogati, sono scaduti il 31/07/90 per la domanda di autorizzazione ed il 31/07/91 per il progetto di adeguamento).
Insieme alla domanda doveva essere
presentata alla Regione anche un progetto
di adeguamento, qualora fossero stati
riscontrati valori di emissione superiori ai valori limite.
Nuovi impianti
Si considerano nuovi impianti quelli costruiti
dopo il 1° luglio 1988 (punto 9 DPCM 21/07/89).
Tutti i nuovi impianti, prima di essere costruiti, necessitano di autorizzazione rilasciata dalla Regione. La domanda deve essere accompagnata da un progetto dellimpianto nel quale siano indicati (tra la moltitudine di documenti da allegare):
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Autorizzazione
Chi intende costruire un nuovo
impianto (nonché modificare
o trasferire un impianto
esistente) deve presentare domanda di
autorizzazione alla Regione (insieme al progetto dellimpianto).
La domanda deve essere presentata prima
di iniziare qualsiasi opera di costruzione dellimpianto (cioè
prima ancora di aver ottenuto la concessione edilizia,
pena lassoggettabilità alla sanzione prevista dal DPR 203/88).
La Regione deve pronunciarsi entro 60
giorni dalla presentazione della domanda stessa di
autorizzazione.
Contestualmente al rilascio dellautorizzazione
la Regione comunica allimpresa, nonchè alle autorità
competenti al controllo (USL, PMIP e Provincia) con quale periodicità
dovranno essere effettuati i controlli alle emissioni.
Collaudo dellimpianto
Una volta ottenuta lautorizzazione e la
concessione edilizia, limpresa può iniziare la costruzione
dellimpianto.
Messa in esercizio Una volta ultimati i lavori, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dellimpianto, limpresa provvede a darne comunicazione alla Regione ed al Sindaco del Comune dove è stato realizzato limpianto (art. 8, comma 1). Messa a regime
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Controlli
periodici
Conclusa positivamente la fase di collaudo, limpianto
inizia a marciare con regolarità e limpresa è tenuta ad
effettuare a proprie spese (rivolgendosi a laboratori privati) le
analisi di controllo delle emissioni secondo la periodicità e
con le modalità indicate nellatto autorizzatorio (generalmente
la Regione richiede le analisi con periodicità annuale).
Una copia dei certificati di analisi va
inoltre inviata alla Regione prima della scadenza periodica
fissata nellatto autorizzatorio.
In caso di mancata
presentazione alla Regione delle analisi periodiche, la sanzione
penale prevista rientra tra il mancato rispetto delle
prescrizioni stabilite nellautorizzazione (arresto fino ad
1 anno o ammenda fino a 2 milioni).
Inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie
Qualora in sede di controllo vengano accertate
irregolarità costruttive di funzionamento, violazione
delle prescrizioni contenute nellatto autorizzatorio o
superamento dei valori limite, la Regione provvederà, a
seconda della gravità dellinfrazione, ad irrogare una
delle tre sanzioni amministrative
in suo potere:
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N.B.: | Le sanzioni amministrative vengono generalmente
irrogate prima delle sanzioni penali, proprio per
sanzionare tutte quelle situazioni di irregolarità non
gravi, riscontrate dallautorità di controllo.
Per gravi situazioni di pericolo o per reiterate infrazioni scattano invece le sanzioni penali. |
Modifiche e
trasferimento dimpianto
Quando una modifica
sostanziale dellimpianto o del suo ciclo produttivo
comporta variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni, tali modifiche devono essere preventivamente
sottoposte ad autorizzazione (art. 15 DPR 203/88 e punto
21 DPCM 21/07/89).
Al fine di stabilire se una modifica debba considerarsi o meno "sostanziale", viene definita :
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E richiesta preventiva autorizzazione
anche per il trasferimento
dellimpianto in altra località (art. 15 DPR 203/88).
Valori limite
I valori limite di emissione sono stati
emanati dallo Stato con DM 12/07/90.
Lallegato 1, che fissa valori limite
generali, raggruppa le sostanze in 6 categorie, sulla base
delle diverse caratteristiche chimico-fisiche e del livello di
tossicità :
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Lallegato 2
comprende invece i valori di emissione per 54 specifiche
tipologie di impianti, per i quali sono fissati limiti diversi da
quelli generali riportati nellallegato 1.
N.B.: | Il DM 12/07/90 fissa però i valori limite di
emissione limitatamente per gli impianti esistenti.
Ciò significa che per quanto riguarda i nuovi impianti, la Regione, non essendo tenuta a rispettare i 3 dettati prima descritti, è libera di fissare, in sede di rilascio dellautorizzazione, limiti alle emissioni anche più bassi. |
Divieto di diluizione
Trovandosi di fronte ad un superamento del
limite di legge, sembrerebbe plausibile la possibilità di
rientrare entro i limiti diluendo con aria pulita.
A tal proposito interviene lart. 3 comma
3 dello stesso DM 12/07/90, il quale vieta espressamente che lemissione
possa essere diluita più di quanto sia inevitabile dal
punto di vista tecnico e dellesercizio dellimpianto (peraltro
volumi più elevati di aria in gioco comportano molto spesso
maggiori oneri di investimento e di gestione per gli impianti di
aspirazione ed abbattimento).
Attività ad
inquinamento atmosferico poco significativo
Le attività ad inquinamento poco
significativo, elencate nellallegato 1 al DPR 25/07/91
(riportato qui di seguito), non
necessitano di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88.
Esse sono soggette esclusivamente ad
una comunicazione scritta alla Regione attestante la
sussistenza delle condizioni di scarsa significatività delle
emissioni prodotte (art. 2 DPR 25/07/91).
Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico POCO SIGNIFICATIVO - All. 1 DPR 25/07/91 | ||||||||||
1. | Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso | |||||||||
2. | Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature | |||||||||
3. | Rosticceria e friggitoria | |||||||||
4. | Attivita estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona | |||||||||
5. | Laboratorio odontotecnici | |||||||||
6. | Laboratorio orafi senza fusione di metalli | |||||||||
7. | Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura | |||||||||
8. | Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili) | |||||||||
9. | Le seguenti lavorazioni tessili:
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10. | Cucine, ristorazione collettiva e mense | |||||||||
11. | Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno | |||||||||
12. | Stabulari (stalle) acclusi a laboratori di ricerca e di analisi | |||||||||
13. | Serre | |||||||||
14. | Stirerie | |||||||||
15. | Laboratori fotografici | |||||||||
16. | Autorimesse | |||||||||
17. | Autolavaggi | |||||||||
18. | Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale | |||||||||
19. | Officine ed altri laboratori annessi a scuole | |||||||||
20. | Eliografia | |||||||||
21. | Impianti termici o caldaie inserite in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso | |||||||||
22. | Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte | |||||||||
23. | Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro | |||||||||
24. | Impianti trattamento acque | |||||||||
25. | Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue | |||||||||
26. | Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio | |||||||||
27. | Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso | |||||||||
28. | Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura. | |||||||||
29. | Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda |
Attività a
ridotto inquinamento atmosferico
Le attività che rispettano i requisiti
contenuti nellallegato 2 al DPR 25/07/91 (riportato qui di seguito),
sono considerate attività a ridotto inquinamento atmosferico (art.
4 DPR 25/07/91).
Per tali attività la Regione, a
propria discrezione :
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Le attività a ridotto inquinamento
atmosferico sono comunque tenute ad effettuare le analisi
periodiche delle emissioni, nonché a rispettare (se nuovi
impianti) i termini e le fasi del collaudo (comunicazione di
messa in esercizio, messa a regime ed invio analisi).
Elenco delle attività a RIDOTTO INQUINAMENTO - All. 2 DPR 25/07/91 (i valori tra parentesi riguardano le modifiche apportate dalla Regione Abruzzo rispetto ai valori dellelenco riportato nellallegato 2 del DPR 25/07/91) | |
1. | Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 Kg/giorno |
2. | Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti alluso non superiore a 20 Kg/g (Abruzzo: 10 Kg/g) |
3. | Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 Kg/g (Abruzzo: 5 Kg/g) |
4. | Produzione di prodotti in vetroresina con utilizzo di resina pronta alluso non superiore a 200 Kg/g (Abruzzo: 100 Kg/g) |
5. | Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 Kg/g |
6. | Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 Kg/g (Abruzzo: 2 m³/g) |
7. | Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 Kg/g (Abruzzo: 10 Kg/g) |
8. | Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti alluso non superiore a 50 Kg/g (Abruzzo: 10 Kg/g) |
9. | Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g |
10. | Torrefazione di caffé ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g (Abruzzo: 150 Kg/g) |
11. | Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 Kg/g |
12. | Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/g (Abruzzo: 2 Kg/g) |
13. | Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti |
14. | Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/g |
15. | Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g (Abruzzo: 10 Kg/g) |
16. | Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per ligiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 Kg/g (Abruzzo: 100 Kg/g) |
17. | Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 Kg/g (Abruzzo: 3 Kg/g) |
18. | Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 Kg/g (Abruzzo: 10 Kg/g) |
19. | Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g (Abruzzo: 500 Kg/g) |
20. | Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g (Abruzzo: 500 Kg/g) |
21. | Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 Kg/g |
22. | Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 Kg/g (Abruzzo: 500 Kg/g) |
23. | Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 Kg/g |
24. | Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 Kg/g |
25. | Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 Kg/g |
26. | Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti alluso non superiore a 50 Kg/g |
27. | Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici con utilizzo di materia prima non superiore a 100 Kg/g |
28. | Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 100 Kg/g (Abruzzo: 3000 Kg/g) |
29. | Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 Kg/g |
30. | Saldatura di oggetti e superfici metalliche |
31. | Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 Kg/g |
Obblighi
Qui di seguito vengono schematizzati gli
adempimenti visti in precedenza :
Nuovi impianti | Impianti esistenti | Attività ad inquinamento poco significativo | Attività a ridotto inquinamento | |
Autorizzazione | Obbligatoria
(prima di iniziare a costruire) |
Obbligatoria
(termini scaduti) |
No
Sufficiente una comunicazione scritta alla Regione |
Obbligatoria
Prevista procedura semplificata o autorizzaz. generale |
Comunicazione messa in esercizio | almeno 15 gg PRIMA avviamento impianto | No | No | Si, se sono nuovi impianti |
Analisi messa a regime | Invio analisi delle emissioni alla Regione entro 15 gg da messa a regime | No | No | Invio analisi delle emissioni alla Regione (le analisi vanno allegate alla domanda di autorizzazione) |
Analisi periodiche | Obbligatorie (di norma annuali) Secondo frequenza prevista nellatto autorizzatorio |
Si (frequenza non specificata) | ||
Registro delle emissioni | Obbligatorio (va vidimato da organo di controllo) |
No | Obbligatorio
(va vidimato da organo di controllo) |
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Limiti di legge | Rispettare
limiti imposti nellatto autorizzatorio dalla
Regione (può fissare valori limite più bassi dei limiti statali) |
Rispettare
limiti imposti nellatto autorizzatorio dalla
Regione o limiti statali (DM 12/07/90 per impianti
esistenti) (può fissare solo valori limite compresi nei limiti statali) |
Pur non essendo specificata la frequenza delle analisi nellatto autorizzatorio, le emissioni inquinanti non devono comunque essere superiori ai limiti di legge (statali e regionali) | |
Combustibili | Utilizzo esclusivo di combustibili con le
caratteristiche riportate nel DPCM 02/10/95.
La disciplina sullimpiego dei combustibili è valida per tutti gli impianti, siano essi industriali, civili, a ridotto inquinamento o ad inquinamento poco significativo (art. 2 DPCM 02/10/95). |
Sanzioni
Le norme penali che presidiano il DPR 203/88
sono molto severe nel sanzionare gli impianti privi di
autorizzazione.
Un esempio porrà in evidenza la evidente
sproporzione tra i due seguenti comportamenti sanzionati :
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Ora,
mentre per la prima violazione si è in presenza di un pericolo
concreto (inquinamento in corso), per la seconda il pericolo è
solo presunto, poiché non si può escludere che le emissioni non
autorizzate siano innocue. Eppure il legislatore vuole
intenzionalmente sanzionare con maggior vigore la mancanza di
autorizzazione.
N.B.: | Accanto alle sanzioni penali (di seguito
riportate) il DPR 203/88 prevede, come già visto, tre sanzioni
amministrative (diffida, sospensione, revoca)
a cui la Regione può ricorrere in caso di irregolarità
rilevate, in sede di controllo, allimpianto o alle
emissioni. Lapplicazione di tali misure cautelari reali, irrogate prima delle sanzioni penali, appare alquanto opportuna, ove si pensi al carattere deterrente delle prime, ben più incisive della stessa sanzione detentiva. |
Sanzioni per i NUOVI
IMPIANTI
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Sanzioni per gli
IMPIANTI ESISTENTI
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Giuseppe
AGRESTI Consulente Tecnico Industriale |
Revisione 1.0 10/05/99 |