LO STATUTO                        

ALL. 'A'

S T A T U T O

T I T O L O  I

DENOMINAZIONE E SCOPO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E’ costituita in Salerno l’Associazione volontaria apartitica tra piccole e medie imprese, industrie, aziende, artigiani, produttori di beni e servizi, professionisti, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi e ditte di diversa natura e di ogni settore economico e merceologico, operanti nel territorio della provincia di Salerno, denominata “ IMPRES.A. “ ( Imprese Associate ).

Possono aderirvi anche soggetti diversi da quelli citati, a seguito di delibera della Giunta di Presidenza.

ARTICOLO  2

SEDE

L’Associazione ha sede in Salerno alla via   DIAZ                 n° 28

Su delibera del Consiglio Direttivo, può costituire in altre località della provincia di Salerno delegazioni o uffici, sedi, dipendenze, filiali,  può aderire a Confederazioni regionali, nazionali, ed ad  Organismi nazionali, della U.E. ( Unione Europea ) ed extracomunitari.                                                                            


ARTICOLO 3

SCOPO

L’Associazione Imprese Associate “IMPRES.A.” ha durata indeterminata, è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone:                                      

-         la tutela degli interessi morali, sindacali, economici dei soci e comunque legati alle tematiche derivanti dallo svolgersi delle loro attività e legati ai soggetti e alle categorie da essi rappresentate, nel rispetto delle modalità e dettati degli Organi Sociali, e più dettagliatamente :

-         la promozione e lo svolgimento di attività di aggregazione, stimolo, supporto, qualificazione delle imprese e dei soggetti associati utilizzando tutti gli strumenti giuridici, economici e tecnici previsti dalle norme vigenti per incentivarne lo sviluppo, migliorarne le capacità tecnologiche e manageriali, di penetrazione ed espansione sui mercati locale, nazionale, della C.E.-  Unione Europea ed extracomunitario, mediante il miglioramento delle loro risorse umane, delle loro tecnologie e di quanto concorre allo sviluppo economico e d’impresa, nel rispetto dell’individuo e con spirito di solidarietà umana e sociale, promuovendo a favore dei soci, delle loro maestranze e delle loro famiglie attività artistiche, culturali, del tempo libero, educative e di volontariato;

-         svolgere opera di pubbliche relazioni ed assumere iniziative atte a sensibilizzare l’utenza a servirsi di soggetti, imprese ed aziende regolarmente iscritti ed in regola con ogni tipo di normativa  vigente nello specifico settore di appartenenza, nonché con le norme sulla sicurezza e quelle previdenziali, al fine del miglioramento delle prestazioni e dei prodotti;

-         assistere gli associati nelle controversie di lavoro, fornire pareri di natura sindacale, tributaria, amministrativa e tecnica sull’attività d’impresa e professionale in genere;

-         fornire un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali, rivolti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento e al perfezionamento dei quadri e dei lavoratori nonché dei titolari delle imprese dei soci e dei soci stessi, e a tal fine può progettare e/o organizzare corsi di formazione professionale nei vari settori presenti nella variegata famiglia costituente le categorie dei soci, al fine di gestire la formazione delle proprie maestranze, quadri e titolari per la valorizzazione delle risorse umane interne, con la possibilità di estendere detti corsi ai collaboratori esterni; tali corsi saranno tenuti da esperti, professionisti e/o docenti anche in collaborazione con enti locali, associazioni di categoria, fondazioni, associazioni, istituti di istruzione o professionali, università o altri soggetti pubblici o privati e tramite intervento finanziario diretto e/o di enti pubblici e privati;

-         promuovere la creazione di nuove imprese, aziende, società e attività di qualsiasi tipo e natura (artigianali, di professionisti, cooperative giovanili, imprese femminili nel quadro delle “pari opportunità uomo-donna”, ecc.);

-         stipulare convenzioni, a favore dei soci, con privati, società, Enti, Istituzioni, soggetti vari anche istituzionali;

-         coordinare lo sviluppo e le iniziative a livello settoriale per la promozione delle imprese e dei soggetti associati;

-         promuovere la collaborazione tra le imprese e le altre attività dei soci con Enti ed Amministrazioni locali, assistendo gli associati e rappresentando i loro interessi e le loro necessità presso le Amministrazioni  dello Stato, Organismi pubblici  e privati di qualsiasi tipo e grado;

-         promuovere interventi a favore di cittadini comunitari, di paesi in via di sviluppo o extracomunitari, principalmente con l’offerta di attività di formazione teorico pratica nei settori di competenza delle aziende e attività dei soci (ad esempio, stages presso le aziende), con spesa a totale carico sia dell’Associazione che con supporto di contributi statali o di altri enti pubblici preposti alla formazione, agli aiuti internazionali o a conseguenti e derivanti da accordi tra l’Italia ed altri Stati in merito a problemi dell’emigrazione e della cooperazione, anche con possibilità di intervento diretto in detti Stati, anche al fine facilitare la creazione di attività economiche e/o d’impresa miste o anche solo di cittadini stranieri al fine di realizzare imprese o altre attività economiche o di servizio nei paesi di origine dei medesimi;

-         proporre e realizzare indagini, studi e ricerche sul mercato del lavoro, della produzione, della collocazione di prodotti e dell’export  -  import, ai fini di migliorare e ampliare l’espansione delle imprese ed attività dei soci e tra queste ed imprese o aziende o attività esterne;

-         promuovere l’interscambio di esperienze tecnico -  lavorative tra le imprese e attività dei soci e la collaborazione di qualsiasi natura e con qualsiasi modalità tra gli stessi;

-         promuovere l’associazione anche temporanea tra imprese e attività dei soci al fine di aumentarne le capacità concorrenziali, tecniche, operative ed economiche al fine di poter avere maggiore potere contrattuale rispetto alla concorrenza di macrosoggetti concorrenti presenti sul territorio nazionale e della U.E.;

-         promuovere la possibilità di unificare o aggregare, al fine della riduzione dei costi, alcuni servizi essenziali ed egualmente presenti nelle aziende, ditte, imprese e attività dei soci (uffici amministrativi, uffici tecnici, marketing, ecc.);

-         promuovere l’acquisizione e lo sviluppo di servizi, di prodotti di base, di brevetti o tecnologie nuove ed inedite;

-         promuovere la possibilità di un migliore accesso al credito, mediante studi di settore, mediante il ricorso a strumenti normativi mirati per settore, utilizzando strumenti del credito e del mercato valutario e finanziario, anche promuovendo accordi, convenzioni ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo;

-         promuovere la possibilità di realizzare in comune tra le imprese e le attività dei soci servizi ed attività di utilità quotidiana alla vita delle aziende e attività dei soci, utilizzando istituzioni, studi professionali, esperti, tecnici, agenzie di servizi, società specializzate titolari di tecnologie e metodologie interessanti i settori merceologico - industriali di interesse delle aziende e attività dei soci;

-         fornire, mediante informative (bollettini o altro), notizie di qualsiasi genere interessanti le aziende e le attività dei soci, promuovendo convegni di studi, corsi professionali, pubblicazioni  e quanto altro necessario a divulgare norme e disposizioni riguardanti la sicurezza e la salvaguardia dell’utente, del territorio e di quanti operano o ricevono servizi di qualsiasi tipo;

-         promuovere e svolgere attività artistiche, culturali, ricreative, del tempo libero, sportive, di educazione civica e stradale, di educazione alla salute (tabagismo, alcolismo, droga, ecc.);

-         promuovere attività di volontariato svolto con mezzi propri dell’Associazione e/o mediante interventi congiunti con enti comunali, provinciali, regionali, statali, enti ed istituzioni pubbliche o private, fondazioni, sia in Italia che in ambito C.E.-U.E. che extracomunitario,;

-         intraprendere e promuovere qualsiasi altre iniziativa e attività che possano ritenersi utili alle imprese e soggetti associati e alla tutela dei loro interessi (ambiente e sicurezza, editoria, certificazione di qualità, ecc.);

-         aderire e fornire servizi ad altri organismi, anche federativi aventi finalità analoghe o affini, quali A.P.I., CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, ecc.


TITOLO II

I SOCI

ARTICOLO 4

APPARTENENZA E ASSOCIAZIONE

Possono fare parte dell’Associazione, in qualità di soci, le imprese, le aziende e le industrie produttrici di beni e servizi, le cooperative ed i titolari di attività di qualsiasi tipo operanti nel terziario, nell’artigianato, operatori e produttori di beni e servizi, assemblatori di prodotti, e gli operatori di ogni attività lecita e riconosciuta dalle leggi vigenti, regolarmente costituiti od esistenti, aventi dimensioni di piccola e media impresa operanti nella provincia di Salerno, nonché tutti gli altri soggetti comunque individuati nell’articolo 1 del presente Statuto e nell’articolo 1 dell’Atto Costitutivo. I soggetti di cui prima, che intendano aderire all’Associazione, devono farne domanda scritta firmata dal titolare o dal legale rappresentante al Presidente dell’Associazione. La domanda va completata con:

a)      certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro documento equipollente e relativo al tipo di attività svolta;

b)      le generalità del titolare o del legale rappresentante cui è attribuita in via esclusiva la rappresentanza dell’impresa, azienda, ecc., all’interno degli Organi dell’Associazione nonché l’esercizio di voto e di tutti i diritti statutari.

     La rappresentanza dell’impresa, azienda, ecc., nonché  l’esercizio di  voto e di tutti i  diritti 

statutari possono altresì essere attribuiti ad una terza persona con delega speciale         sottoscritta dal  titolare o dal legale rappresentante;

c)      certificazione o dichiarazione sostitutiva nelle forme di legge relativa alla “Legge antimafia” e alle norme “Antiriciclaggio” dell’aspirante socio; in caso di società di qualsiasi tipo la certificazione o la dichiarazione va estesa a tutti i soci della società medesima, ai rappresentanti legali se esterni ed al direttore tecnico della stessa;

d)      indicazione dell’attività esercitata ed ubicazione della sede, delle succursali e stabilimento;

e)      numero complessivo dei dipendenti occupati;

f)        indicazione del recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni dell’Associazione.

Successivamente all’ammissione, ogni mutamento di quanto indicato inizialmente dovrà essere notificato per iscritto mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalle avvenute variazioni.

Le domande di ammissione sono sottoposte per l’approvazione all’esame del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto in Assemblea – per le cariche sociali – è consentito ai soggetti associati da almeno 6 mesi, mentre l’assunzione di cariche sociali è riservata ai soci con almeno 12 mesi di iscrizione.

Per i primi tre anni di vita dell’Associazione restano in carica il Presidente e tutti i componenti le cariche istituzionali di cui alla costituzione (soci costituenti/fondatori) della stessa Associazione per consentire il consolidarsi della medesima.

Possono far parte dell’Associazione anche imprese o soggetti di altre province, regioni o anche della U.E. o extracomunitarie che si trovino ad operare nella provincia di Salerno o che abbiano interessi nella predetta provincia. Possono altresì, previa deliberazione specifica da parte del Consiglio Direttivo, essere associate in deroga imprese e soggetti che abbiano le caratteristiche prescritte, non operanti o aventi interessi nella provincia di Salerno, con sede nell’intero territorio nazionale, in paesi dell’U.E. o ad essi associati ed extracomunitari.

Il soggetto associato si impegna ad aderire all’Associazione per un periodo di due anni dalla data dell’iscrizione, periodo che si rinnova di due anni in due anni qualora non comunichi con lettera raccomandata A.R. la volontà di dimettersi sei mesi prima della scadenza del biennio.

 

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci all’atto dell’iscrizione si obbligano:

a)      a corrispondere le quote e i contributi associativi così come previsti e stabiliti, riconoscendo all’Associazione, in difetto di puntuale adempimento, la facoltà di sospendere i servizi e di chiedere il pagamento delle predette somme con procedimento d’ingiunzione innanzi al Foro di Salerno.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili come per legge e non rivalutabili;

b)      ad inviare all’inizio di ogni anno all’Associazione idonea documentazione atta a far rilevare l’esatto numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

c)      ad osservare le clausole degli accordi e dei contratti di lavoro e di ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli Organi Sociali stipuleranno o adotteranno in nome dell’Associazione;

d)      a frequentare la Sede Sociale con l’obbligo di almeno una presenza mensile al fine di informarsi delle attività dell’Associazione e delle disposizioni e/o convocazioni che saranno affisse nell’Albo Pretorio della sede centrale o di quelle periferiche;

e)       ad attenersi con scrupolo, lealtà e solidale cooperazione agli obblighi statutari ed alla disciplina dell’Associazione;

f)        ad accettare la giurisdizione del Collegio dei Probiviri nelle controversie da deferirsi a quest’ultimo ai sensi del presente Statuto; negli altri casi è competente il foro di Salerno.

L’inosservanza di uno dei punti del presente articolo non consente di ricoprire incarichi sociali e fa decadere dagli stessi i soci inadempienti.

ARTICOLO 6

SCIOGLIMENTO RAPPORTO ASSOCIATIVO

Lo scioglimento del rapporto associativo e la conseguente perdita della qualità di socio può avvenire per:

-         dimissioni;

-         cessazione delle attività proprie del socio e, se si tratta di società, per estinzione conseguente ad un procedimento di fusione;

-         esclusione;

-         per inadempienza agli obblighi derivanti dalle norme statutarie e dalle delibere associative e per comportamenti contrastanti con gli interessi dell’Associazione, delle categorie iscritte o dei singoli soci;

-         per il mancato pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Il socio che perde tale sua qualità per una qualsiasi delle cause di scioglimento del rapporto associativo indicate nel presente articolo non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, né può pretendere alcun rimborso.

 

ARTICOLO 7

DIMISSIONI

Le dimissioni devono essere presentate al presidente dell’Associazione mediante lettera raccomandata A.R., dalle persone indicate all’articolo 4, primo ed ultimo comma e nei termini fissati sempre dall’articolo 4, ultimo comma.

ARTICOLO 8

CONSEGUENZE DELLE DIMISSIONI

le dimissioni danno diritto all’Associazione di richiedere le quote e i contributi associativi fino al termine del biennio nel corso del quale esse vengono presentate.

La cessazione di attività comprovata, fa cadere l’obbligo della contribuzione che maturi successivamente alla sua comunicazione all’Associazione.

La messa in liquidazione dell’impresa o comunque relativa all’attività del socio, l’eventuale assoggettamento della stessa alla procedura di amministrazione controllata od altre forme giuridiche sopravvenienti allo status di normalità aziendale non costituiscono motivo di rescissione del rapporto associativo, sintanto che esiste una attività produttiva.

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE O ESPULSIONE

L’esclusione o l’espulsione può essere proposta in qualsiasi momento da qualunque Organo Sociale o da qualunque socio, con motivato esposto, a seguito di gravi inadempienze del socio agli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione, ed in particolare per violazione degli obblighi fissati dal precedente articolo 5,  a seguito di fatti ledenti lo spirito associativo o l’onore della persona e della categoria o che gettino discredito sulla stessa impresa o soggetto associato o sull’Associazione.

Sulla richiesta di esclusione o espulsione, sentito il proponente e il socio contro il quale è proposta, decide con voto segreto il Consiglio Direttivo, con una maggioranza che non sia inferiore ai due terzi dei suoi membri in carica.

Contro la deliberazione del Consiglio che decreta l’esclusione o l’espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della esclusione o espulsione.

ARTICOLO 10

DIRITTI SU DELIBERE E OPERATIVITA’

Ogni singolo socio ha sempre il diritto di proporre agli Organi Sociali la revisione di deliberazioni adottate o la modificazione di comportamenti o metodologie operative dell’Associazione.

Qualora tale proposta ottenga l’adesione di almeno un decimo del numero dei soci iscritti risultante alla data dell’ultima Assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà decidere in merito ad essa con deliberazione motivata, contro la quale è fatto salvo il diritto del proponente di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dall’assunzione della deliberazione stessa.

ARTICOLO 11

OPPOSIZIONE ALLE DELIBERE

Il singolo socio, con l’adesione preventiva della metà più uno degli iscritti computati come all’articolo precedente può sempre opporsi alle deliberazioni degli Organi Sociali e proporre l’immediata convocazione dell’Assemblea che potrà deliberare sull’operato del Consiglio e stabilirne anche l’eventuale decadenza.

L’opposizione e la richiesta di convocazione dell’Assemblea dovrà essere inviata per lettera raccomandata A.R. al Presidente che, nel termine massimo di trenta giorni convocherà l’Assemblea, la quale sarà composta e delibererà in conformità a quanto statuito dagli articoli 13, 14 e 15 del presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 12

ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

1)      l’Assemblea;

2)      il Consiglio Direttivo;

3)      il Presidente;

4)      la Giunta di Presidenza;

5)      il Collegio dei Revisori dei Conti;

6)      il Collegio dei Probiviri;

7)      il Segretario Generale;

8)      il Tesoriere.

Delle riunioni degli Organi Sociali collegiali deve essere redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportate le eventuali deliberazioni assunte.

Copie di tali delibere saranno rilasciate soltanto dal Consiglio. Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere né attestare la volontà dell’Associazione e dei suoi Organi.

Le cariche sociali sono onorifiche e gratuite. Potranno essere stabilite soltanto forme di rimborso spese con apposite delibere della Giunta di Presidenza.

Per le attività prestate a favore dell’Associazione al di fuori delle funzioni strettamente attinenti alla carica sociale, chi riveste tali cariche, conserva egualmente il diritto al corrispettivo per le prestazioni richiestegli, secondo gli ordinari criteri contrattuali del diritto civile.

La durata di tutte le cariche sociali è fissata in anni tre.

Vige l’obbligo per chiunque rivesta una carica sociale di intervenire alle riunioni che lo riguardano per la carica e con regolare convocazione, con pena di decadenza dalla medesima carica in caso di mancata partecipazione per tre volte consecutive e senza giustificato motivo scritto dell’assenza.

TITOLO IV

L’ASSEMBLEA

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

L’Assemblea è organo maggiore e sovrano dell’Associazione. E’ composta da tutti i soci rappresentanti ai sensi dell’articolo 4.

Ogni socio potrà rappresentare per delega non più di altri due soci.

Essa è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, entro il mese di giugno, mediante l’affissione della convocazione all’Albo Pretorio della sede centrale e di quelle periferiche o a mezzo fax/telefax o con avviso spedito al domicilio di ogni socio non meno di dieci giorni prima della riunione.

L’Assemblea non può essere convocata nel corso del mese di agosto e nel periodo intercorrente tra il venti dicembre ed il sei gennaio.

In ogni caso l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve indicare l’ordine del giorno.

Il Consiglio dell’Associazione può deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, con le stesse modalità di quella ordinaria.

L’Assemblea straordinaria può del pari essere convocata  qualora sia fatta motivata richiesta con precise indicazioni degli argomenti posti all’ordine del giorno, secondo il disposto dell’articolo 11 del presente Statuto. In ogni caso l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve fissarne l’ordine del giorno.

ARTICOLO 14

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

L’Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, dopo almeno un’ora da quella indicata per la prima, con qualsiasi numero di presenti.

L’Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente dell’Associazione; può essere chiamato a presiedere l’Assemblea uno qualsiasi dei soci su indicazione del Presidente dell’Associazione o dei soci presenti.

Ogni socio avrà diritto ad un voto salvo che egli sia titolare o rappresentante di più aziende o soggetti associati, nel qual caso godrà di tanti voti quante sono le titolarità o rappresentanze stesse, e salvo che sia delegato di altri soci, nel numero massimo di due; in merito al diritto al voto è fatto salvo il disposto degli articoli 27 e 28 del presente Statuto.

Saranno esclusi dal diritto di voto:

-         i soci messi in mora per il mancato pagamento delle quote e dei contributi associativi;

-         i soci che hanno presentato la lettera di dimissioni dalla data della lettera stessa;

-         i soci con meno di sei mesi di anzianità d’iscrizione;

-         i soci dichiarati decaduti o espulsi o in attesa di determinazioni su loro comportamenti su cui non si siano ancora espressi gli Organi statutari.

Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti.

Qualora l’Assemblea sia formata da meno di un quinto degli iscritti o una delibera sia stata approvata da una maggioranza inferiore a sei decimi dei partecipanti, il Consiglio, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, potrà riproporre la delibera stessa ad una successiva Assemblea da convocarsi entro trenta giorni.

La decisione presa da tale nuova Assemblea è definitiva.

 

ARTICOLO 15

POTERI

L’Assemblea:

a)      indica le direttive programmatiche dell’Associazione;

b)      approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche;

c)      elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

d)      approva il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione non oltre sei mesi dopo la chiusura dell’esercizio, che avviene il trentuno dicembre di ogni anno;

e)      delibera su ogni questione proposta dai soci ai sensi dell’articolo 11 o dagli Organi dell’Associazione.

TITOLO  V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO  16

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Il  Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il funzionamento e l’ordinamento dell’Associazione con i limiti previsti dalla  Legge e dal presente Statuto.

Esso è composto da n°  10  rappresentanti dei soggetti associati eletti dall’Assemblea, nonché dai membri di diritto a sensi del presente Statuto.

A parità di voti, risultano eletti i soci con maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione; nel caso di soci con la medesima anzianità d’iscrizione risulta eletto il socio con maggiora anzianità anagrafica.

Sono membri di diritto del Consiglio i presidenti delle sezioni provinciali delle Unioni di categoria,

il Presidente del Gruppo provinciale Giovani Imprenditori, l’eventuale Presidente onorario, e, per i primi tre anni, i soci costituenti/fondatori l’Associazione, ai sensi dell’articolo 6 dell’Atto Costitutivo.

Il numero dei componenti elettivi deve essere pari a  2/3 del numero complessivo dei componenti il

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione.

I componenti del Consiglio, elettivi e di diritto, devono avere un’anzianità d’iscrizione all’Associazione pari ad almeno dodici mesi.

I suoi membri sono rieleggibili.

Gli eletti devono essere in regola con quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

I membri del Consiglio assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consiliari consecutive, potranno essere dal Consiglio considerati decaduti ed il loro posto, reso vacante, sarà assunto dai membri supplenti, secondo la graduatoria scaturita dalle elezioni che hanno determinato la nomina del Consiglio.

In caso di non accettazione della carica o di dimissioni in corso di mandato subentra il primo dei non eletti.

ARTICOLO 17

CONVOCAZIONE

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante fax/telefax o avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione.

In casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo purché si possa provare che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto tempestivo avviso.

L’avviso di convocazione dovrà indicare almeno sommariamente l’ordine del giorno della riunione.

Il Presidente dovrà riunire il Consiglio almeno una volta ogni    2   mesi ed ogni qualvolta ne sia richiesto da non meno di  2  componenti del Consiglio stesso.

ARTICOLO 18

DECISIONI

Il Consiglio Direttivo sarà validamente costituito quando sia presente più della metà dei suoi componenti.

Le decisioni saranno prese a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 19

POTERI

Il Consiglio Direttivo fissa l’azione dell’Associazione nell’ambito delle direttive programmatiche decise dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

-         elegge nel suo seno il Presidente e, su proposta di questi, il/ i             Vice Presidente/i;

-         elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, n.               componenti la Giunta di Presidenza;

-         stabilisce le quote e/o i contributi a carico dei soci;

-         nomina, su proposta della Giunta di Presidenza, il Segretario Generale;

-         delibera circa la partecipazione dell’Associazione ad enti, consorzi, società, associazioni, organismi in genere, allorquando tale partecipazione abbia carattere oneroso, mentre simile partecipazione se a carattere non oneroso è in facoltà del Presidente o della Giunta di Presidenza;

-         redige, su proposta della Giunta di Presidenza, il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il prospetto di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

-         approva il regolamento del Gruppo Provinciale Giovani Imprenditori;

-         fissa le date dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e ne fissa anche l’ordine del giorno;

-         propone all’Assemblea le modifiche al presente statuto;

-         ratifica le nomine dei rappresentanti dell’Associazione presso enti, organizzazioni, uffici ed amministrazioni in genere;

-         ratifica le domande di iscrizione di nuovi soggetti;

-         ratifica le delibere della Giunta di presidenza assunte in caso d’urgenza;

-         promuove le Unioni di Categorie e ne approva i regolamenti;

-         può delegare poteri alla Giunta di Presidenza, oltre quelli stabiliti al successivo articolo 23, fissandone i limiti per materia e per valore.

Il Consiglio fa decadere il Presidente o l’intera Giunta di Presidenza con una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei Consiglieri e che raccolga i voti favorevoli della metà più uno dei componenti il Consiglio stesso.

ARTICOLO 20

CATEGORIE NON RAPPRESENTATE

Nel caso che il Consiglio debba discutere o assumere impegni per una determinata categoria di interessi che al momento non trova rappresentanza specifica nel proprio seno, potrà invitare, come esperto della materia, un socio appartenente alla categoria interessata e, eventualmente, anche persona estranea all’Associazione, in tale ultimo caso ammettendosi la retribuzione dell’incarico.

ARTICOLO 21

COLLABORAZIONI

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, dei rappresentanti delle imprese e dei soggetti associati, nonché, anche a titolo oneroso, nel caso di necessità di qualsiasi natura, di consulenti, di esperti, di soggetti privati e pubblici di qualsiasi natura aventi qualità utili alla iniziativa da intraprendere e quindi fruire della loro opportuna collaborazione.

 

TITOLO  VI

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 22

POTERI

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Può essere rieletto senza limiti di mandato con una maggioranza non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto del Consiglio.

Il Presidente :

a)      ha la rappresentanza politica e legale dell’Associazione;

b)      sovrintende all’andamento dell’Associazione e ne ordina l’azione;

c)      convoca il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e, su delibera del Consiglio o nei casi previsti dall’articolo 13, l’Assemblea;

d)      dispone in materia finanziaria nell’ambito dell’ordinaria amministrazione;

e)      può delegare funzioni al/i Vice Presidente/i e ai membri della Giunta di Presidenza;

f)        propone alla Giunta di Presidenza i rappresentanti dell’Associazione nei Consigli, Enti, Istituti, Commissioni ed Organi e provvede alla nomina nei casi d’urgenza;

g)      può attribuire incarichi particolari, a fronte di argomenti specifici, ai membri del Consiglio Direttivo;

h)      può attribuire incarichi al Segretario Generale con delega generale o speciale.

Il Presidente designerà, entro sessanta giorni dalla sua nomina, uno o più Vicepresidenti che dovrà/anno coadiuvarlo nell’espletamento del suo mandato e potrà/anno avere incarichi precisi o responsabilità per determinati settori della vita associativa. Il/i Vicepresidente/i dura/no in carica quanto il Presidente che lo/li ha designato/i.

In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, il/i Vicepresidente/i provvederà/anno a sostituirlo; ove anche questi fosse/ro nella impossibilità di esercitare i propri compiti, lo sostituirà il membro di Giunta con più anzianità d’iscrizione, nel caso di  pari  anzianità d’iscrizione, il membro di Giunta più anziano anagraficamente.

Venendo a mancare il Presidente per dimissioni o altre cause, verrà sostituito con le modalità di cui al comma precedente fino alla elezione del nuovo Presidente.

TITOLO  VII

LA GIUNTA DI PRESIDENZA

ARTICOLO 23

COMPOSIZIONE E POTERI

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i , da n°          componenti eletti su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Tesoriere e dal Segretario Generale.

Su  proposta del Presidente,  ad uno dei membri della Giunta di Presidenza è affidato l’incarico di segretario della Giunta.

Il Presidente può delegare funzioni ai membri della Giunta di Presidenza.

La Giunta di Presidenza:

-         coadiuva il Presidente nell’espletamento del suo mandato curando l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

-         esegue le direttive del Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio stesso;

-         elabora  le proposte e  le  iniziative  da sottoporre   Consiglio  Direttivo sia di politica associativa  che per quanto riguarda:

1)      i contributi associativi;

2)      le adesioni;

3)      la predisposizione del rendiconto economico finanziario e del prospetto previsionale.

-         propone gli argomenti da sottoporre al dibattito ed alla approvazione nelle riunioni del Consiglio  Direttivo e predispone le relazioni all’Assemblea;

-         fissa l’organico degli uffici dell’Associazione e, su proposta del Segretario Generale, delibera circa le assunzioni e i licenziamenti del personale;

-         delibera in merito al trattamento economico del Segretario Generale e, su proposta di questi, del restante personale e sui compensi agli eventuali consulenti;

-         designa i rappresentanti dell’Associazione in Consigli,  Enti,  Istituti,  Commissioni ed  Organi su  proposta del Presidente, sottoponendo le decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo;

-         provvede alla creazione di agenzie ed uffici di stampa e propaganda;

-         propone al Consiglio Direttivo, per l’elezione, i nominativi dei rappresentanti dell’Associazione al Consiglio Generale della Federazione Regionale qualora l’espansione dell’Associazione lo richiedesse;

-         propone al Consiglio Direttivo per l’approvazione i nominativi dei rappresentanti dell’Associazione all’Assemblea della Federazione Regionale;

-         assume, in casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere adottate con questa procedura dovranno essere sottoposte alla ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo;

-         delibera le direttive generali per eventuali accordi con altre associazioni, sindacali o meno, sia per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro che di accordi economici tra categorie, anche in attuazione di eventuali deliberazioni dell’Assemblea;

-         promuove, in caso di controversie di lavoro tra il proprio socio e le sue maestranze, accordi sindacali con i rappresentanti di categoria in forma paritetica nei modi previsti dalle norme vigenti e secondo i dettati dei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate;

-         prende iniziative e adotta provvedimenti nei confronti dei soci morosi o inadempienti al presente Statuto;

-         ratifica l’ammissione dei soggetti all’Associazione;

La Giunta di Presidenza sarà validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti.

Tutte le decisioni della Giunta di Presidenza debbono essere prese a maggioranza dei suoi componenti presenti.

Ogni membro della Giunta ha diritto a un voto e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della Giunta.

La Giunta di Presidenza può nominare nel suo seno una o più persone cui può delegare, per determinati atti, parte delle sue attribuzioni.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti della Giunta di Presidenza, spetta al Consiglio Direttivo decidere se considerare decaduta l’intera Giunta di Presidenza o procedere alla sua integrazione.

Le dimissioni di un Vicepresidente o di un membro della Giunta di Presidenza determinano l’integrazione della medesima nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Anche nell’eventualità di decadenza del Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza in carica, continuerà nelle sue funzioni fino a quando sarà sostituita da una nuova Giunta di Presidenza, al fine di garantire la continuità della vita associativa.

I verbali della Giunta sono firmati dal Presidente e dal segretario della Giunta.

La giunta è convocata almeno una volta ogni           mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta scritta allo stesso uno dei componenti.

La Giunta viene convocata dal Presidente con comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno con le modalità previste per la convocazione degli altri Organi, almeno dieci giorni prima della data della seduta.

Le riunioni della Giunta sono valide in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, che può essere stabilita a un’ora di distanza dalla prima, allorché il numero degli intervenuti aventi diritto al voto non sia inferiore ad un terzo dei membri.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 24

COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra i soci dall’Assemblea.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, essi nomineranno al loro interno un presidente.

ARTICOLO 25

COMPITI

E’ compito del Collegio dei Probiviri dirimere le controversie di cui agli articoli 9, 10, 14 e ogni e qualsiasi altra controversia in materia di interpretazione ed esecuzione del presente Statuto.

E’ consentito alle parti conferire incarico arbitrale al Collegio dei Probiviri e in virtù di detto conferimento esse dovranno sottoporsi alle sue statuizioni come se fossero manifestazioni delle loro volontà.

I provvedimenti conseguenti al giudizio dei Probiviri sono resi esecutivi dalla Giunta di Presidenza.

TITOLO IX

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 26

COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall’Assemblea, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; tra i membri effettivi verrà eletto il presidente, che potrà essere persona non socia avente titoli professionali idonei.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i compiti e i doveri previsti dagli articoli 2403, 2404, 2405 del codice civile in quanto applicabili; a seguito delle verifiche i Revisori hanno l’obbligo di redigere apposita relazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO X

LE UNIONI DI CATEGORIA

ARTICOLO 27

ISCRIZIONI

All’atto dell’iscrizione all’Associazione i soggetti verranno contemporaneamente iscritti alle Unioni di Categoria dei rispettivi settori merceologici - tipologie di attività.

Le Unioni di Categoria saranno rette da propri regolamenti in linea con il presente Statuto, approvati dal Consiglio Direttivo ed avranno la rappresentanza dei soci per i problemi di natura sindacale e tecnico – produttivo - commerciale del loro settore.

Le Unioni Provinciali di Categoria possono aderire alla corrispondente Unione Nazionale.

Il presidente dell’Unione Provinciale di Categoria è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione; in caso di coesistenza di questa carica sociale con altre comunque conferitegli egli ha diritto ad esprimere comunque un solo voto, salvo sia titolare, rappresentante o delegato ai sensi del comma terzo parte prima del presente Statuto.

TITOLO XI

IL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

ARTICOLO 28

COSTITUZIONE

Nell’ambito dell’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori con lo scopo di favorire e promuovere il nascere di nuove aziende e attività e la valorizzazione dei giovani imprenditori e delle categorie giovanili degli associati.

Il Gruppo Giovani Imprenditori è retto da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è componente di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione; in caso di coesistenza di questa carica sociale con altre comunque conferitegli egli ha diritto ad esprimere comunque un solo voto, salvo sia titolare, rappresentante o delegato ai sensi del comma terzo parte prima del presente Statuto.

TITOLO XII

LE VOTAZIONI

ARTICOLO 29

MODALITA’

Le votazioni nei diversi Organi Sociali dovranno avvenire in forma palese per alzata di mano o per appello nominale, salvo l’elezione del Presidente che va effettuata a scrutinio segreto. Anche l’elezione del Presidente può essere effettuata in forma palese se la relativa proposta ottiene l’adesione dei due terzi dei Consiglieri presenti.

E’ ammessa anche la votazione per acclamazione, che viene equiparata a votazione all’unanimità a scrutinio palese.

Il voto segreto è previsto anche nei casi di espulsione o esclusione come da articolo 9 del presente statuto.

 

TITOLO XIII

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 30

NOMINA E POTERI

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta di Presidenza. Egli collabora attivamente con il Presidente, con la Giunta di presidenza e con il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi per i quali è costituita l’Associazione.

Può ricevere dal Presidente delega generale o speciale, segnatamente a rappresentare l’Associazione nei rapporti istituzionali.

E’ responsabile dell’organizzazione degli uffici dell’Associazione, dell’efficienza dei servizi e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Egli partecipa, con carattere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, nelle quali normalmente assumerà le funzioni di segretario verbalizzante e potrà essere chiamato a fungere da segretario in sede di Assemblea.

Egli è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali dell’Associazione.

TITOLO XIV

IL TESORIERE

ARTICOLO 31

COMPITI

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell’Associazione secondo le delibere degli Organi Sociali. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Può essere nominato Tesoriere qualsiasi membro del Consiglio Direttivo anche se detentore di altre cariche.

 

TITOLO XV

IL PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 32

COMPOSIZIONE

Il patrimonio sociale, formato dai contributi e quote dei soci, dalle eccedenze attive della gestione annuale, da ogni altro provento comunque derivante e/o destinato all’Associazione e da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che comunque cadono in proprietà o in  possesso dell’Associazione, è amministrato e gestito dal Consiglio Direttivo per la parte straordinaria e, su delega del Consiglio stesso, dalla Giunta di Presidenza per la parte di ordinaria amministrazione.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta o prevista dalla legge.

TITOLO XVI

ESERCIZIO FINANZIARIO – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

ARTICOLO 33

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 34

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il rendiconto economico e finanziario è redatto, su proposta della Giunta di Presidenza, dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO XVII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 35

MODALITA’

Lo scioglimento dell’Associazione potrà avvenire:

-         per il venire meno di tutti gli associati;

-         per volontà degli stessi associati con deliberato dell’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei quattro quinti degli iscritti.

In caso di deliberato scioglimento dell’Associazione verranno nominati uno o più liquidatori, i poteri e le responsabilità dei quali sono fissati dalla stessa Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione può devolvere, soddisfatti i creditori e detratte le imposte, tasse e spese di scioglimento, liquidazione e conseguenziali, il suo patrimonio, nella misura massima dei tre quarti del valore, ai soci esistenti all’atto dello scioglimento, essendo obbligata a devolvere il rimanente quarto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, salva la facoltà di devolvere a questa/e ultima/e l’intero patrimonio residuo.

 

TITOLO XVIII

REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’

ARTICOLO 36

REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre tutti i regolamenti che si rendessero necessari per lo svolgimento dell’attività associativa.

 

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Statuto, valgono le norme legislative vigenti.

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